PRONTUARIO
PER GLI ELETTI RSU DELL'A.C.I.
(a cura di Annalisa Papirii)
PREMESSA
Gentili colleghi, lo scopo del presente lavoro è di fornire,
agli eletti RSU nelle nostre liste, uno strumento che possa
agevolare la conoscenza dei diritti riconosciuti ai lavoratori
per mezzo dei loro delegati.
Solo attraverso lattivazione di questi diritti diviene
possibile instaurare con i dirigenti un corretto sistema di
relazioni sindacali, che rappresenta il presupposto necessario
della tutela del lavoratore allinterno del luogo di lavoro.
I diritti sindacali, riconosciuti dalla legislazione vigente, non
sono neanche paragonabili allingerenza diretta che era
consentita, alle OO.SS., dalla normativa precedente alla cosi
detta "privatizzazione" del Pubblico Impiego; tuttavia,
il CCNL, che regola il nostro rapporto di lavoro, delinea un
Sistema di Partecipazione Sindacale alla organizzazione
dellufficio, che ammette la possibilità di un intervento
fattivo del rappresentante sindacale, quando il dirigente compie
scelte non conformi alla ottimale organizzazione del lavoro,
ledendo i diritti del lavoratore.
Il lavoratore ha diritto di essere informato su quali sono i
criteri generali che governano lorganizzazione
dellufficio, deve essere a conoscenza dei criteri di
attuazione dei programmi di formazione del personale, deve sapere
come verranno installate le nuove tecnologie, deve essere messo
in grado di conoscere, prima ancora che vengano attuate, quali
sono le modifiche che interverranno nella organizzazione del suo
lavoro e nella organizzazione della struttura nella quale è
inserito.
In molti casi il lavoratore deve essere non solo informato, ma ha
diritto di essere consultato e, in altri ancora, il lavoratore è
chiamato a stipulare un accordo con il dirigente per
regolamentare alcuni aspetti specifici del contratto di lavoro
che si possono riferire al profilo retributivo del rapporto di
lavoro o alle modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa.
Attraverso un sistema organico di informazioni, consultazioni,
concertazioni e contrattazioni, si realizzano le condizioni per
un controllo del lavoratore sulloperato dei dirigenti,
controllo finalizzato a garantire una gestione trasparente degli
uffici, nellinteresse dei lavoratori e
dellAmministrazione.
Lattivazione del sistema di relazioni sindacali passa
attraverso lopera dei delegati eletti dai lavoratori, ai
quali è riconosciuta la titolarità dei diritti previsti dagli
art. 4 e 6 del contratto nazionale del comparto degli Enti
Pubblici non economici.
Esclusivamente attraverso lesercizio di questi diritti, è
possibile ostacolare molti dei provvedimenti lesivi dei diritti
dei singoli lavoratori e dannosi per il funzionamento
dellintera struttura organizzativa, che, di frequente,
molti dirigenti ritengono di poter assumere sulla base di un
malinteso concetto di discrezionalità, spesso intrisa, di
reminiscenze clientelari.
Questo accade perché il personale di livello dirigenziale
recepisce appieno i cambiamenti collegati alla nuova natura
giuridica del contratto di lavoro solo quando considerano la
retribuzione o la discrezionalità, mentre è assai meno
ricettivo quando si esaminano le responsabilità dirigenziali.
Lattivazione di un corretto sistema di relazioni sindacali
rende manifeste le scelte gestionali della dirigenza e spiega,
come mai, la dirigenza ACI si opponga strenuamente alla
partecipazione sindacale, soprattutto nei confronti della nostra
organizzazione, che, a differenza di altre OO.SS.,non si
presenta, allineata dalla parte del datore di lavoro e rimane
schierata, per principio, dalla parte dei lavoratori, rifiutando
la logica clientelare che spesso contraddistingue loperato
degli altri sindacati.
Il presente opuscolo informativo, vuole essere un prontuario,
(anche di rapida consultazione nel corso delle trattative), per
facilitare il compito del Rappresentante Sindacale Unitario di
far rispettare i diritti che la legge ed il contratto ci
riconoscono.
Una fondamentale avvertenza : la documentazione, in forma
scritta, dellattività sindacale che viene svolta dal
delegato è lunico percorso che conduce ad una corretta
evoluzione delle relazioni sindacali allinterno del posto
di lavoro ed in casi estremi, laddove il dirigente viola
apertamente le disposizioni contrattuali, permette di rivolgersi,
previo intervento della Federazione Territoriale RdB, ad un
Tribunale, che ordina al dirigente, di rimuovere la condotta
antisindacale.(art.28 Stat.Lav.)
Esemplare, in tal senso, è la condanna, emessa nei confronti
della Sede prov.le ACI di Chieti, dalla Sez. Lavoro del
Tribunale, per comportamento antisindacale nei confronti della
RdB. Nel caso di specie il responsabile provinciale della RdB
aveva richiesto informazioni sulla distribuzione complessiva nel
1998 delle ore di lavoro straordinario e sullutilizzo delle
relative prestazioni ai sensi e per gli effetti dellart. 6
comma 3 del CCNL, mentre il componente della RSU, eletto
nella lista presentata dalla RdB, aveva chiesto di prendere
visione del piano di installazione dei P.C., materia,
(introduzione di nuove tecnologie) per la quale è previsto
lobbligo del datore di lavoro di fornire informazioni
preventive.
Le richieste erano motivate dalla poca trasparenza nella gestione
del Fondo di Sede e dalla constatazione che taluni posti di
lavoro non erano stati dotati di P.C.
Il Giudice del Lavoro di Chieti ha ordinato al dirigente la
cessazione della condotta antisindacale e la rimozione degli
effetti, attraverso la consegna della documentazione richiesta,
dalla quale sono emerse gravissime irregolarità nella gestione
della sede ACI di Chieti.
Per il Coordinamento regionale RdB-ACI ABRUZZO
Annalisa Papirii
BREVE STORIA
Le rappresentanze sindacali unitarie sono state previste, per la
prima volta, dallaccordo trilaterale tra governo e parti
sociali del 23 luglio 1993 e rappresentano il tentativo di
democraticizzare gli organi rappresentativi dei lavoratori
attraverso il meccanismo dellelezione diretta.
Il primo accordo, per la disciplina ed il funzionamento
dellorganismo, e intervenuto nel 1994, tra
lARAN e le OO.SS., considerate rappresentative per effetto
di una legislazione abrogata successivamente dal referendum
popolare. Non e per caso, quindi, che la regolamentazione
data alle RSU nel 1994 non ha trovato alcun seguito:
1)gli accordi firmati da CGIL, CISL, e UIL non avevano effetti
sul piano normativo stante la mancanza di una specifica
disposizione legislativa;
2)laccordo consentiva di presentare liste solo alle
associazioni sindacali che accettavano il regolamento
3)il regolamento prevedeva la riserva di 1/3 dei seggi alle
associazioni sindacali firmatarie di contratto (CGIL, CISL, UIL)
tutto ciò veniva pattuito con il preciso intento di rafforzare i
membri del "club della maggiore rappresentatività
Gli accordi del 1994 sulle RSU, se si escludono alcune eccezioni
(per esempio il Min. degli Interni e solo negli uffici nei quali
sono state presentate le liste) sono rimasti inattuati
Nel mese di novembre del 1998 in tutto il pubblico impiego
(escluso il comparto della scuola) si sono svolte le elezioni
delle RSU che hanno dato vita ad un nuovo soggetto sindacale:
IL DELEGATO ELETTO DAI LAVORATORI.
Fino a tale data hanno continuato a funzionare, in quasi tutte le
Pubbliche Amministrazioni, le R.A.S., rappresentanze sindacale
aziendali, previste dallart. 19 dello Statuto dei Lavoratori.
Le RAS possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nellambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti. La norma non specifica nulla circa la natura e la modalità del collegamento tra associazione sindacale e lavoratore rappresentante, quindi se per un verso consente la massima libertà organizzativa per i sindacati, dallaltro espone le RAS al rischio di non essere adeguatamente rappresentative dei lavoratori; infatti, prima che si svolgessero le elezioni, i Rappresentanti dei Lavoratori erano scelti dalle Organizzazioni Sindacali fra i loro iscritti senza una reale e partecipata consultazione dei lavoratori.
IL PROBLEMA DELLA
RAPPRESENTATIVITA
La problematica della rappresentatività e alla base
dei referendum, indetti nel 1995, che anno portato
allabrogazione della lett.a dellart. 19 dello Stat.Lav. nonchè dellart.47 del D.Lgs.29/93.
Infatti, sia lart.19, sia lart.47, riservavano il
diritto di costituire RAS alle sole associazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
La MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA e un criterio
selettivo, utilizzato dal legislatore nei confronti delle
associazioni sindacali, per introdurre un trattamento giuridico
discriminatorio finalizzato a riconoscere, solo ad alcune di
esse, consistenti prerogative. Laspetto più grave
dellintroduzione del concetto di maggior rappresentatività
(risalente allo Statuto dei Lavoratori del 1970), e costituito
dallassenza di una definizione legale, di conseguenza la
Maggior Rappresentatività varia in relazione alle esigenze
perseguite dalla legislazione in materia sindacale e non e
soggetta a misurazioni.
Il risultato dellapplicazione del requisito della maggiore
rappresentatività, si è concretizzato nella creazione di un
club esclusivo, circoscritto ai soli sindacati confederali CGIL,
CISL e UIL, considerati rappresentativi sulla base di una
presunzione posta dalla legge e non su una accurata e misurata
verifica della effettiva rappresentatività, con palese
violazione del dettato dellart. 39 della Costituzione che
riconosce la libertà di organizzazione sindacale.
Lesito positivo del referendum, che ha abrogato la
presunzione di Maggior Rappresentatività, ha costretto il
legislatore a riformulare la normativa in tema di
rappresentatività. Si è provveduto, con il D.Lgs. n.396/97, ad aggiungere lart. 47 bis al D,Lgs n.29/93 riformulando contestualmente
lart. 47/3 .
Il criterio, individuato nellart.47 bis del D.Lgs.29/93, per stabilire quali sono le
organizzazioni cui spettano i diritti e le prerogative sindacali
previste dalla legislazione vigente, e un criterio
numerico, basato sul conteggio dei voti e delle tessere: sono
ammesse alla contrattazione collettiva ed ai diritti di
partecipazione sindacale, le OO.SS. che nel comparto di
contrattazione abbiano ottenuto un risultato non inferiore al 5%
considerando la media tra il dato associativo (deleghe) ed il
dato elettorale.
Si rendeva indispensabile procedere alle votazioni, nonostante la
profonda avversione dei confederali per le verifiche della
rappresentatività effettiva.
Le elezioni delle RSU sono state un terreno di scontro violento
tra i sindacati confederali, abituati a vivere di privilegi ed il
sindacalismo di base che poteva per la prima volta dimostrare
pubblicamente la propria esistenza e consistenza.
In seguito alle prime elezioni, svoltesi in tutto il pubblico
impiego nel mese di novembre 1998, le Rappresentanze sindacali di
Base, in sigla RdB, hanno conseguito la maggior
rappresentatività in quasi tutti i comparti della P.A.,
divenendo ufficialmente, a tutti gli effetti, un sindacato
rappresentativo, confermando i riconoscimenti ottenuti dai vari
tribunali italiani sin dal 1990.
La titolarità dei diritti di partecipazione sindacale e
labilitazione alle contrattazioni di tutti i livelli
discende direttamente dallart.8
del CCNL e nessun
dirigente può permettersi di escludere i rappresentanti
territoriali della RdB da tali diritti.
Il grande successo conseguito dalla nostra associazione se, per
un verso, rappresenta un incentivo a continuare ad operare in
stretto collegamento con i lavoratori, ha anche aperto un nuovo
fronte di attacco alla nostra organizzazione da parte dei
sindacati confederali, che stanno da tempo esaminando, con il
governo, disegni di legge volti a modificare le norme che hanno
disciplinato queste elezioni, definite "sudamericane"
dal nostro sindacato per lelevata presenza di cavilli,
rinvii ed incertezze poco trasparenti
Solo con un rinnovato e più qualificato impegno dei nostri
delegati è possibile far fronte agli ostacoli, che verranno
posti sul nostro cammino in vista delle prossime elezioni nei
luoghi di lavoro, alla scadenza del mandato triennale delle RSU.
LACCORDO PER LA
COSTITUZIONE DELLE RSU
Laccordo e stato firmato in data 07 agosto
1998 tra ARAN e sindacati
Possono presentare liste tutte le associazioni sindacali dotate
di uno statuto e che abbiano aderito allaccordo per la
costituzione delle RS.U.
I membri della RSU sono eletti a suffragio universale e con voto
segreto, in numero di 3 dipendenti per le amministrazioni che ne
occupano fino a 200, in numero più alto laddove i lavoratori
superino le 200 unita.
Il metodo di assegnazione dei seggi e proporzionale, i
componenti delle RSU restano in carica per tre anni e non sono
prorogabili.
Ciascun membro della RSU ,singolarmente, può azionare i
diritti riconosciuti allorgano unitario, qualora non
sia stato adottato un regolamento per il funzionamento della RSU.
Lorganismo unitario di rappresentanza del personale non
determina linapplicabilità dellart. 19 dello Statuto dei Lav. (art.47/2 D.Lgs.n.29/93); per questo, lart. 10
dellaccordo quadro sulle R.S.U. prevede la espressa rinuncia, da
parte delle associazioni che vi aderiscono, a costituire RAS, pur
potendo conservare o costituire, nei luoghi di lavoro, terminali
di tipo associativo cui e riconosciuto lo status di
dirigente sindacale.
Lart. 47 del D.Lgs.29 stabilisce delle garanzie di
massima sulle RSU, rinviando, in piu punti,
allAccordo Quadro. Particolarmente grave, risulta la
previsione da parte dellA.Q. che le RSU siano affiancate
dai rappresentanti delle org. sind. firmatarie di contratto in
sede di contrattazione collettiva integrativa. Tale evenienza
esautora il ruolo e la funzione dellorganismo unitario nel
compito più rilevante che si appresta ad affrontare.
Si tratta di una scelta non obbligata, dato che il comma 7 dellart.47 rimette la decisione alla
contrattazione tra ARAN e sindacati; lopzione e
dettata dalla precisa volontà di mantenere il controllo delle
R.S.U. che potrebbero non allinearsi allindirizzo politico
perseguito dai vertici dei sindacati confederali.
La situazione che si delinea nellunita produttiva
allindomani delle elezioni per le RSU e la seguente:
1)membri della RSU
2)terminali di tipo associativo costituiti dalle org.sind. che
hanno aderito . allAccordo Quadro;
3)RAS costituite dalle ass. sind. che non hanno aderito;
naturalmente titolari della contrattazione integrativa a
livello periferico sono solo i membri della RSU ed i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
firmatarie di contratto; per il carattere unitario che
contraddistingue lorganismo rappresentativo dei lavoratori,
nelle contrattazioni periferiche, non è possibile procedere
secondo la "oscura" modalità dei tavoli separati.
I DIRITTI DELLE RSU
Per gli effetti della L.300/70 e del D.Lgs. n.29/93, ai componenti delle RSU e
riconosciuto lo status di dirigente sindacale, che attribuisce il
diritto ad una tutela particolare in occasione di trasferimenti e
licenziamenti; infatti, il dirigente sindacale non può essere
trasferito senza il nulla-osta dellorganizzazione sindacale
di appartenenza e può ottenere la reintegra immediata nel posto
di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo.
Alle RSU spettano, ai sensi dellAccordo Quadro sulla
costituzione e funzionamento, i seguenti diritti :
DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI : sono previsti
dallart. 9, nella misura di 81 minuti per dipendente,
ripartiti in misura pari a 30 minuti per le RSU e 51 alla org.
sind. proporzionalmente alla rappresentatività I CCNL possono
integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di
pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di
permessi delle ass. sind. rappres. fino a raggiungere un
definitivo riparto di 60 minuti alle RSU e 21minuti alle
OO.SS.(art.9/2/3). E inutile sottolineare che nei CCNL già
stipulati e voluti da CGIL, CISL e UIL ci si ben guardati dal
prevedere un innalzamento del tetto minimo di 30 minuti.
DIRITTO DI INDIRE LASSEMBLEA DEL PERSONALE : le
RSU, ai sensi dellart.2 A.Q. sui distacchi, possono indire assemblee
nella misura di 10 ore annue per dipendente, salvo disposizioni
di miglior favore dei CCNL; pertanto e ancora in vigore il
tetto di 30 ore per dipendente previsto dallart.63 del
D.P.R. n.509/79. che discplina il diritto di assemblea. Le
assemblee si possono svolgere durante lorario di lavoro nel
limite di 30 ore annue, con diritto alla normale retribuzione e
si possono svolgere anche al di fuori dellorario di lavoro.
Lamministrazione è tenuta a mettere a disposizione idonei
locali, ma questo non esclude che le assemblee possano svolgersi
anche in locali ubicati allesterno dellunità
funzionale (es.: assemblee rivolte al personale regionale di uno
stesso comparto di contrattazione). Le riunioni possono essere
indette congiuntamente o disgiuntamente dai R.S.U., con una
convocazione scritta da comunicarsi almeno 24 ore prima al
dirigente (3 giorni prima secondo la circolare ACI n.296003/95).
Naturalmente, le assemblee possono essere indette anche dai
dirigenti sindacali delle OO.SS. Nella convocazione deve essere
indicata la data, la sede, lorario, lordine del
giorno e leventuale partecipazione dei dirigenti sindacali
esterni. LAmministrazione deve dare riscontro, con
immediatezza, alla comunicazione. Anche le assemblee indette
fuori dallorario di lavoro seguono la stessa procedura di
convocazione.
DIRITTO AI LOCALI PER LE RIUNIONI: spetta in maniera
continuativa per le amministrazioni con almeno 200 dipendenti;
deve essere predisposto di volta in volta laddove il numero di
dipendenti sia inferiore.(art.4 A.Q. sui distacchi).
DIRITTO DI AFFISSIONE: lamministrazione ha
lobbligo di rendere disponibili appositi spazi per
affissione di comunicati sindacali, in luoghi accessibili a tutti
i lavoratori dellunita produttiva; allinterno
di realtà aziendali ove la circolazione delle informazioni
avvenga attraverso sistemi telematici, il diritto di affissione
ex art.25 Stat. Lav. e art.3 A.Q. sui distacchi deve essere interpretato nel senso
di mettere a disposizione uno spazio virtuale allinterno
del sistema informatico.
DIRITTO A PERMESSI NON RETRIBUITI: spettano in misura non
inferiore ad 8 giorni lanno per la partecipazione a
trattative sindacali e/o a congressi o convegni di natura
sindacale, tali permessi sono cumulabili trimestralmente. (Art.12 A.Q. distacchi).
DIRITTO DI INDIRE LO SCIOPERO : nel rispetto della vigente
normativa in materia.
TABELLA DIRITTI RSU
Status di dirigente sindacale ai sensi della L.n.300/70 | Art.47/6 D.Lgs. n.29/93 | |
Diritto a permessi retribuiti | Art 9 CCNL .Q:distacchi | Spettano nella misura di 30 minuti per dipendente dellunita produttiva |
Diritto ad indire lassemblea del personale | Art.2 CCNL Q. distacchi | Le ore di assemblea sono 10 per dipendente salvo disposizioni contrattuali piu favorevoli; il D.pr. 509/79, art.63, prevede 30 ore di assemblea |
Diritto ai locali per le riunioni | Art.4 CCNL Q. distacchi | Nelle amministrazioni che occupano almeno 200 dipendenti, il locale spetta in maniera continuativa, al di sotto di 200 occorre che sia predisposto di volta in volta |
Diritto di affissione | Art.3 CCNL Q. distacchi | |
Diritto di indire lo sciopero dei lav. | ||
Diritto a permessi non retribuiti | Art.12 CCNL Q. distacchi | I permessi sono stabiliti in misura non inferiore ad 8 giorni lanno , per la partecipazione a trattative e convegni di natura sindacale. I permessi sono cumulabili trimestralmente. |
LA PARTECIPAZIONE
SINDACALE
Lart.10 del D.Lgs.n.29, come riformulato dal D.Lgs.n.80/98,
disciplina la partecipazione sindacale attraverso il rinvio alla
contrattazione collettiva, non senza aver prima specificato che,
oggetto dei diritti di partecipazione, sono anche gli atti
interni che hanno riflesso sul rapporto di lavoro. Come si può
osservare dalla elencazione che segue, gli spazi delegati dai
CCNL alle R.S.U. sono estremamente esigui. Tuttavia sfruttare
appieno i diritti riconosciuti dal contratto rappresenta
lunica possibilità di intervento sul posto di lavoro.
Il CCNL 98/01 prevede i seguenti istituti di
partecipazione:
1)linformazione;
2)la consultazione
3)la concertazione
1) INFORMAZIONE: il II CCNL assicura alle RSU il diritto ad
informazioni specifiche su tutti gli atti aventi riflesso sul
rapporto di lavoro, anche dietro richiesta espressa.(art.6/1).
Accanto alla previsione generica del primo comma , il comma 3
individua, più specificatamente, loggetto del diritto di
informazione, nelle materie disciplinate dalla contrattazione
collettiva e negli atti di gestione adottati
dallamministrazione, compresa la verifica dei risultati
della gestione, nelle seguenti materie:
1)distribuzione
complessiva dei carichi di lavoro in sede locale;
2)applicazione di parametri di misurazione della produttività e
della qualita dei servizi e di standard di qualità
in particolare riferiti ai rapporti con lutenza in sede
locale;
3)attuazione dei programmi di formazione del personale in sede
locale;
4)misure adottate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di
lavoro;
5)distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e
utilizzo delle relative prestazioni.
In alcune materie il diritto di informazione e preventivo,
ciò significa che linformativa deve pervenire alle RSU
prima che siano adottati atti di gestione, deve essere preceduta
con un congruo anticipo dalla fornitura di documentazione e non
può, comunque, esaurirsi in meno di due incontri
lanno. Le materie soggette ad informazione
preventiva sono le seguenti:
LA CONSULTAZIONE DELLE RSU : la consultazione e' un
informazione preventiva, a cui si aggiunge l'acquisizione del
parere dei rappresentanti sindacali. Oggetto di consultazione
sono gli atti interni aventi riflesso sul rapporto di lavoro. E'
in genere facoltativo, per l'amministrazione, ricorrere alla
consultazione dei soggetti sindacali. Tuttavia, per l'adozione di
atti in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e
di atti che incidono sulla consistenza o variano la dotazione
organica della sede, le RSU devono essere
obbligatoriamente consultate. Art.
6 lett. C comma 2 lett. B.
LA CONCERTAZIONE CON LE RSU ; la concertazione del nuovo
contratto, altro non e' che il vecchio esame congiunto, di cui
all'art.8 del precedente CCNL. Può essere richiesta dalle RSU
entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione relativamente
a :
Gli incontri devono avvenire entro 48 ore dalla richiesta e concludersi entro max 30 giorni.Occorre redigere verbale delle posizioni delle parti. Obiettivo della concertazione e' di giungere ad un accordo tra le parti, ove possibile.
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA NELLE STRUTTURE PERIFERICHE.
Abbiamo già visto che, l'art 47/7, rimette la decisione, circa la composizione trattante per la parte sindacale, alla contrattazione collettiva. L'A.Q. sulla costituzione delle RSU, allart.5, stabilisce che i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle org. sind. di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
Si tratta di una clausola
fortemente limitativa della libertà contrattuale, in quanto
vincola la partecipazione dei sindacati al secondo livello della
contrattazione, il livello integrativo di Ente ed il livello
periferico di unità produttiva, alla firma del contratto
nazionale di comparto, di talchè, se una associazione sindacale
ritiene inaccettabile un contratto e non sigla laccordo,
viene automaticamente esclusa dalla contrattazione integrativa
che si svolge in ciascun Ente e dalla contrattazione periferica
sul posto di lavoro.
Gli art. 8 e 10 del nuovo CCNL si limitano a ribadire la composizione della
delegazione trattante per la parte sindacale:
1)RSU
2)Organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
L'oggetto della contrattazione a livello periferico e' piuttosto limitato poiché, oltre alle regolamentazione intervenuta con il CCNL di comparto, la disciplina delle materie rimesse alla contrattazione collettiva, viene dettata dal contratto collettivo di Ente. Ne deriva un ambito circoscritto alla semplice applicazione e gestione di istituti previsti e disciplinati dal contratto nazionale dellACI.
Nelle strutture periferiche le materie regolamentabili attraverso la contrattazione sono le seguenti:
In ogni caso, per tutte le materie che non implicano l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori per l'incentivazione del personale, decorsi 30 giorni le parti riassumono libertà d'iniziativa, ossia il dirigente e' libero di regolarsi come meglio crede. Naturalmente i lavoratori possono scioperare.
PROSPETTO
INFORMAZIONE PREVENTIVA:
1)DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE. |
2)VERIFICA PERIODICA DELLA PRODUTTIVITA' IN SEDE LOCALE. |
3)CRITERI GENERALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN SEDE LOCALE. |
4)CRITERI GENERALI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. |
5)INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE DELL' ENTE AVENTI EFFETTI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. |
6)PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SEDE LOCALE. |
7)STATO DELL'OCCUPAZIONE E POLITICHE DEGLI ORGANICI AVENTI RIFLESSO SULLA SEDE LOCALE. |
8)INIZIATIVE RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE. |
9)MISURE PROGRAMMATE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO. |
CONCERTAZIONE:
1)DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE. |
2)VERIFICA PERIODICA DELLA PRODUTTIVITA' DEGLI UFFICI IN SEDE LOCALE |
CONSULTAZIONE OBBLIGATORIA:
1)ATTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEGLI UFFICI. |
2)ATTI CHE INCIDONO SULLA CONSISTENZA O VARIANO LA DOTAZIONE ORGANICA. |
INFORMAZIONE:
1)MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. |
2)DISTRIBUZIONE COMPLESSIVA DEI CARICHI DI LAVORO IN SEDE LOCALE. |
3)ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SEDE LOCALE. |
4)MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO. |
5)DISTRIBUZIONE COMPLESSIVA DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO E UTILIZZO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI. |
MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:
1)APPLICAZIONE E GESTIONE IN SEDE LOCALE DELLA DISCIPLINA CHE REGOLA I SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE; |
2)APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEFINITI IN SEDE DI CONTRATTO DI ENTE |
3)APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI. |
4)CRITERI DI APPLICAZIONE, CON RIFERIMENTO AI TEMPI ED ALLE MODALITA', DELLE NORMATIVE RELATIVE ALL'IGIENE, ALL'AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' ALLE MISURE NECESSARI EPER FACILITARE IL LAVORO DEI DIPENDENTI DISABILI. |
5)ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELL'ORARIO DI LAVORO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.17 CCNL 1995. |
N.B.: NELLE MATERIE CHE NON IMPLICANO DIRETTAMENTE L'EROGAZIONE DI RISORSE DESTINATE AI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DECORSI TRENTA DALL'INIZIO DELLE TRATTATIVE, LE PARTI RIASSUMONO LIBERTA' D'INIZIATIVA.: