PRONTUARIO PER GLI ELETTI RSU DELL'A.C.I.
(a cura di Annalisa Papirii)

PREMESSA

Gentili colleghi, lo scopo del presente lavoro è di fornire, agli eletti RSU nelle nostre liste, uno strumento che possa agevolare la conoscenza dei diritti riconosciuti ai lavoratori per mezzo dei loro delegati.
Solo attraverso l’attivazione di questi diritti diviene possibile instaurare con i dirigenti un corretto sistema di relazioni sindacali, che rappresenta il presupposto necessario della tutela del lavoratore all’interno del luogo di lavoro.
I diritti sindacali, riconosciuti dalla legislazione vigente, non sono neanche paragonabili all’ingerenza diretta che era consentita, alle OO.SS., dalla normativa precedente alla cosi detta "privatizzazione" del Pubblico Impiego; tuttavia, il CCNL, che regola il nostro rapporto di lavoro, delinea un Sistema di Partecipazione Sindacale alla organizzazione dell’ufficio, che ammette la possibilità di un intervento fattivo del rappresentante sindacale, quando il dirigente compie scelte non conformi alla ottimale organizzazione del lavoro, ledendo i diritti del lavoratore.

Il lavoratore ha diritto di essere informato su quali sono i criteri generali che governano l’organizzazione dell’ufficio, deve essere a conoscenza dei criteri di attuazione dei programmi di formazione del personale, deve sapere come verranno installate le nuove tecnologie, deve essere messo in grado di conoscere, prima ancora che vengano attuate, quali sono le modifiche che interverranno nella organizzazione del suo lavoro e nella organizzazione della struttura nella quale è inserito.
In molti casi il lavoratore deve essere non solo informato, ma ha diritto di essere consultato e, in altri ancora, il lavoratore è chiamato a stipulare un accordo con il dirigente per regolamentare alcuni aspetti specifici del contratto di lavoro che si possono riferire al profilo retributivo del rapporto di lavoro o alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Attraverso un sistema organico di informazioni, consultazioni, concertazioni e contrattazioni, si realizzano le condizioni per un controllo del lavoratore sull’operato dei dirigenti, controllo finalizzato a garantire una gestione trasparente degli uffici, nell’interesse dei lavoratori e dell’Amministrazione.

L’attivazione del sistema di relazioni sindacali passa attraverso l’opera dei delegati eletti dai lavoratori, ai quali è riconosciuta la titolarità dei diritti previsti dagli art. 4 e 6 del contratto nazionale del comparto degli Enti Pubblici non economici.
Esclusivamente attraverso l’esercizio di questi diritti, è possibile ostacolare molti dei provvedimenti lesivi dei diritti dei singoli lavoratori e dannosi per il funzionamento dell’intera struttura organizzativa, che, di frequente, molti dirigenti ritengono di poter assumere sulla base di un malinteso concetto di discrezionalità, spesso intrisa, di reminiscenze clientelari.
Questo accade perché il personale di livello dirigenziale recepisce appieno i cambiamenti collegati alla nuova natura giuridica del contratto di lavoro solo quando considerano la retribuzione o la discrezionalità, mentre è assai meno ricettivo quando si esaminano le responsabilità dirigenziali.
L’attivazione di un corretto sistema di relazioni sindacali rende manifeste le scelte gestionali della dirigenza e spiega, come mai, la dirigenza ACI si opponga strenuamente alla partecipazione sindacale, soprattutto nei confronti della nostra organizzazione, che, a differenza di altre OO.SS.,non si presenta, allineata dalla parte del datore di lavoro e rimane schierata, per principio, dalla parte dei lavoratori, rifiutando la logica clientelare che spesso contraddistingue l’operato degli altri sindacati.

Il presente opuscolo informativo, vuole essere un prontuario, (anche di rapida consultazione nel corso delle trattative), per facilitare il compito del Rappresentante Sindacale Unitario di far rispettare i diritti che la legge ed il contratto ci riconoscono.
Una fondamentale avvertenza : la documentazione, in forma scritta, dell’attività sindacale che viene svolta dal delegato è l’unico percorso che conduce ad una corretta evoluzione delle relazioni sindacali all’interno del posto di lavoro ed in casi estremi, laddove il dirigente viola apertamente le disposizioni contrattuali, permette di rivolgersi, previo intervento della Federazione Territoriale RdB, ad un Tribunale, che ordina al dirigente, di rimuovere la condotta antisindacale.(
art.28 Stat.Lav.)

Esemplare, in tal senso, è la condanna, emessa nei confronti della Sede prov.le ACI di Chieti, dalla Sez. Lavoro del Tribunale, per comportamento antisindacale nei confronti della RdB. Nel caso di specie il responsabile provinciale della RdB aveva richiesto informazioni sulla distribuzione complessiva nel 1998 delle ore di lavoro straordinario e sull’utilizzo delle relative prestazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 3 del
CCNL, mentre il componente della RSU, eletto nella lista presentata dalla RdB, aveva chiesto di prendere visione del piano di installazione dei P.C., materia, (introduzione di nuove tecnologie) per la quale è previsto l’obbligo del datore di lavoro di fornire informazioni preventive.
Le richieste erano motivate dalla poca trasparenza nella gestione del Fondo di Sede e dalla constatazione che taluni posti di lavoro non erano stati dotati di P.C.
Il Giudice del Lavoro di Chieti ha ordinato al dirigente la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione degli effetti, attraverso la consegna della documentazione richiesta, dalla quale sono emerse gravissime irregolarità nella gestione della sede ACI di Chieti.

Per il Coordinamento regionale RdB-ACI ABRUZZO
Annalisa Papirii

BREVE STORIA


Le rappresentanze sindacali unitarie sono state previste, per la prima volta, dall’accordo trilaterale tra governo e parti sociali del 23 luglio 1993 e rappresentano il tentativo di democraticizzare gli organi rappresentativi dei lavoratori attraverso il meccanismo dell’elezione diretta.
Il primo accordo, per la disciplina ed il funzionamento dell’organismo, e’ intervenuto nel 1994, tra l’ARAN e le OO.SS., considerate rappresentative per effetto di una legislazione abrogata successivamente dal referendum popolare. Non e’ per caso, quindi, che la regolamentazione data alle RSU nel 1994 non ha trovato alcun seguito:
1)gli accordi firmati da CGIL, CISL, e UIL non avevano effetti sul piano normativo stante la mancanza di una specifica disposizione legislativa;
2)l’accordo consentiva di presentare liste solo alle associazioni sindacali che accettavano il regolamento
3)il regolamento prevedeva la riserva di 1/3 dei seggi alle associazioni sindacali firmatarie di contratto (CGIL, CISL, UIL)
tutto ciò veniva pattuito con il preciso intento di rafforzare i membri del "club della maggiore rappresentatività
Gli accordi del 1994 sulle RSU, se si escludono alcune eccezioni (per esempio il Min. degli Interni e solo negli uffici nei quali sono state presentate le liste) sono rimasti inattuati
Nel mese di novembre del 1998 in tutto il pubblico impiego (escluso il comparto della scuola) si sono svolte le elezioni delle RSU che hanno dato vita ad un nuovo soggetto sindacale: IL DELEGATO ELETTO DAI LAVORATORI.
Fino a tale data hanno continuato a funzionare, in quasi tutte le Pubbliche Amministrazioni, le R.A.S., rappresentanze sindacale aziendali, previste dall’art. 19 dello
Statuto dei Lavoratori.

Le RAS possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti. La norma non specifica nulla circa la natura e la modalità del collegamento tra associazione sindacale e lavoratore rappresentante, quindi se per un verso consente la massima libertà organizzativa per i sindacati, dall’altro espone le RAS al rischio di non essere adeguatamente rappresentative dei lavoratori; infatti, prima che si svolgessero le elezioni, i Rappresentanti dei Lavoratori erano scelti dalle Organizzazioni Sindacali fra i loro iscritti senza una reale e partecipata consultazione dei lavoratori.

IL PROBLEMA DELLA RAPPRESENTATIVITA’


La problematica della rappresentatività’ e’ alla base dei referendum, indetti nel 1995, che anno portato all’abrogazione della lett.a dell’art. 19 dello
Stat.Lav. nonchè dell’art.47 del D.Lgs.29/93.
Infatti, sia l’art.19, sia l’art.47, riservavano il diritto di costituire RAS alle sole associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’ e’ un criterio selettivo, utilizzato dal legislatore nei confronti delle associazioni sindacali, per introdurre un trattamento giuridico discriminatorio finalizzato a riconoscere, solo ad alcune di esse, consistenti prerogative. L’aspetto più grave dell’introduzione del concetto di maggior rappresentatività (risalente allo
Statuto dei Lavoratori del 1970), e’ costituito dall’assenza di una definizione legale, di conseguenza la Maggior Rappresentatività varia in relazione alle esigenze perseguite dalla legislazione in materia sindacale e non e’ soggetta a misurazioni.
Il risultato dell’applicazione del requisito della maggiore rappresentatività, si è concretizzato nella creazione di un club esclusivo, circoscritto ai soli sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, considerati rappresentativi sulla base di una presunzione posta dalla legge e non su una accurata e misurata verifica della effettiva rappresentatività, con palese violazione del dettato dell’art. 39 della Costituzione che riconosce la libertà di organizzazione sindacale.
L’esito positivo del referendum, che ha abrogato la presunzione di Maggior Rappresentatività, ha costretto il legislatore a riformulare la normativa in tema di rappresentatività. Si è provveduto, con il
D.Lgs. n.396/97, ad aggiungere l’art. 47 bis al D,Lgs n.29/93 riformulando contestualmente l’art. 47/3 .
Il criterio, individuato nell’art.
47 bis del D.Lgs.29/93, per stabilire quali sono le organizzazioni cui spettano i diritti e le prerogative sindacali previste dalla legislazione vigente, e’ un criterio numerico, basato sul conteggio dei voti e delle tessere: sono ammesse alla contrattazione collettiva ed ai diritti di partecipazione sindacale, le OO.SS. che nel comparto di contrattazione abbiano ottenuto un risultato non inferiore al 5% considerando la media tra il dato associativo (deleghe) ed il dato elettorale.

Si rendeva indispensabile procedere alle votazioni, nonostante la profonda avversione dei confederali per le verifiche della rappresentatività effettiva.
Le elezioni delle RSU sono state un terreno di scontro violento tra i sindacati confederali, abituati a vivere di privilegi ed il sindacalismo di base che poteva per la prima volta dimostrare pubblicamente la propria esistenza e consistenza.
In seguito alle prime elezioni, svoltesi in tutto il pubblico impiego nel mese di novembre 1998, le Rappresentanze sindacali di Base, in sigla RdB, hanno conseguito la maggior rappresentatività in quasi tutti i comparti della P.A., divenendo ufficialmente, a tutti gli effetti, un sindacato rappresentativo, confermando i riconoscimenti ottenuti dai vari tribunali italiani sin dal 1990.
La titolarità dei diritti di partecipazione sindacale e l’abilitazione alle contrattazioni di tutti i livelli discende direttamente dall’
art.8 del CCNL e nessun dirigente può permettersi di escludere i rappresentanti territoriali della RdB da tali diritti.
Il grande successo conseguito dalla nostra associazione se, per un verso, rappresenta un incentivo a continuare ad operare in stretto collegamento con i lavoratori, ha anche aperto un nuovo fronte di attacco alla nostra organizzazione da parte dei sindacati confederali, che stanno da tempo esaminando, con il governo, disegni di legge volti a modificare le norme che hanno disciplinato queste elezioni, definite "sudamericane" dal nostro sindacato per l’elevata presenza di cavilli, rinvii ed incertezze poco trasparenti
Solo con un rinnovato e più qualificato impegno dei nostri delegati è possibile far fronte agli ostacoli, che verranno posti sul nostro cammino in vista delle prossime elezioni nei luoghi di lavoro, alla scadenza del mandato triennale delle RSU.

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU


L’accordo e’ stato firmato in data 07 agosto 1998 tra ARAN e sindacati
Possono presentare liste tutte le associazioni sindacali dotate di uno statuto e che abbiano aderito all’accordo per la costituzione delle RS.U.
I membri della RSU sono eletti a suffragio universale e con voto segreto, in numero di 3 dipendenti per le amministrazioni che ne occupano fino a 200, in numero più alto laddove i lavoratori superino le 200 unita’.
Il metodo di assegnazione dei seggi e’ proporzionale, i componenti delle RSU restano in carica per tre anni e non sono prorogabili.
Ciascun membro della RSU ,singolarmente, può azionare i diritti riconosciuti all’organo unitario, qualora non sia stato adottato un regolamento per il funzionamento della RSU.
L’organismo unitario di rappresentanza del personale non determina l’inapplicabilità dell’art. 19 dello
Statuto dei Lav. (art.47/2 D.Lgs.n.29/93); per questo, l’art. 10 dell’accordo quadro sulle R.S.U. prevede la espressa rinuncia, da parte delle associazioni che vi aderiscono, a costituire RAS, pur potendo conservare o costituire, nei luoghi di lavoro, terminali di tipo associativo cui e’ riconosciuto lo status di dirigente sindacale.
L’
art. 47 del D.Lgs.29 stabilisce delle garanzie di massima sulle RSU, rinviando, in piu’ punti, all’Accordo Quadro. Particolarmente grave, risulta la previsione da parte dell’A.Q. che le RSU siano affiancate dai rappresentanti delle org. sind. firmatarie di contratto in sede di contrattazione collettiva integrativa. Tale evenienza esautora il ruolo e la funzione dell’organismo unitario nel compito più rilevante che si appresta ad affrontare.
Si tratta di una scelta non obbligata, dato che il
comma 7 dell’art.47 rimette la decisione alla contrattazione tra ARAN e sindacati; l’opzione e’ dettata dalla precisa volontà di mantenere il controllo delle R.S.U. che potrebbero non allinearsi all’indirizzo politico perseguito dai vertici dei sindacati confederali.
La situazione che si delinea nell’unita’ produttiva all’indomani delle elezioni per le RSU e’ la seguente:
1)membri della RSU
2)terminali di tipo associativo costituiti dalle org.sind. che hanno aderito . all’Accordo Quadro;
3)RAS costituite dalle ass. sind. che non hanno aderito;

naturalmente titolari della contrattazione integrativa a livello periferico sono solo i membri della RSU ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie di contratto; per il carattere unitario che contraddistingue l’organismo rappresentativo dei lavoratori, nelle contrattazioni periferiche, non è possibile procedere secondo la "oscura" modalità dei tavoli separati.

 

 

 

 

 

 

I DIRITTI DELLE RSU


Per gli effetti della
L.300/70 e del D.Lgs. n.29/93, ai componenti delle RSU e’ riconosciuto lo status di dirigente sindacale, che attribuisce il diritto ad una tutela particolare in occasione di trasferimenti e licenziamenti; infatti, il dirigente sindacale non può essere trasferito senza il nulla-osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza e può ottenere la reintegra immediata nel posto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo.
Alle RSU spettano, ai sensi dell’Accordo Quadro sulla costituzione e funzionamento, i seguenti diritti :


DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI : sono previsti dall’art. 9, nella misura di 81 minuti per dipendente, ripartiti in misura pari a 30 minuti per le RSU e 51 alla org. sind. proporzionalmente alla rappresentatività I CCNL possono integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle ass. sind. rappres. fino a raggiungere un definitivo riparto di 60 minuti alle RSU e 21minuti alle OO.SS.(art.9/2/3). E’ inutile sottolineare che nei CCNL già stipulati e voluti da CGIL, CISL e UIL ci si ben guardati dal prevedere un innalzamento del tetto minimo di 30 minuti.


DIRITTO DI INDIRE L’ASSEMBLEA DEL PERSONALE : le RSU, ai sensi dell’
art.2 A.Q. sui distacchi, possono indire assemblee nella misura di 10 ore annue per dipendente, salvo disposizioni di miglior favore dei CCNL; pertanto e’ ancora in vigore il tetto di 30 ore per dipendente previsto dall’art.63 del D.P.R. n.509/79. che discplina il diritto di assemblea. Le assemblee si possono svolgere durante l’orario di lavoro nel limite di 30 ore annue, con diritto alla normale retribuzione e si possono svolgere anche al di fuori dell’orario di lavoro. L’amministrazione è tenuta a mettere a disposizione idonei locali, ma questo non esclude che le assemblee possano svolgersi anche in locali ubicati all’esterno dell’unità funzionale (es.: assemblee rivolte al personale regionale di uno stesso comparto di contrattazione). Le riunioni possono essere indette congiuntamente o disgiuntamente dai R.S.U., con una convocazione scritta da comunicarsi almeno 24 ore prima al dirigente (3 giorni prima secondo la circolare ACI n.296003/95). Naturalmente, le assemblee possono essere indette anche dai dirigenti sindacali delle OO.SS. Nella convocazione deve essere indicata la data, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione dei dirigenti sindacali esterni. L’Amministrazione deve dare riscontro, con immediatezza, alla comunicazione. Anche le assemblee indette fuori dall’orario di lavoro seguono la stessa procedura di convocazione.


DIRITTO AI LOCALI PER LE RIUNIONI: spetta in maniera continuativa per le amministrazioni con almeno 200 dipendenti; deve essere predisposto di volta in volta laddove il numero di dipendenti sia inferiore.(
art.4 A.Q. sui distacchi).


DIRITTO DI AFFISSIONE: l’amministrazione ha l’obbligo di rendere disponibili appositi spazi per affissione di comunicati sindacali, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori dell’unita’ produttiva; all’interno di realtà aziendali ove la circolazione delle informazioni avvenga attraverso sistemi telematici, il diritto di affissione ex
art.25 Stat. Lav. e art.3 A.Q. sui distacchi deve essere interpretato nel senso di mettere a disposizione uno spazio virtuale all’interno del sistema informatico.


DIRITTO A PERMESSI NON RETRIBUITI: spettano in misura non inferiore ad 8 giorni l’anno per la partecipazione a trattative sindacali e/o a congressi o convegni di natura sindacale, tali permessi sono cumulabili trimestralmente. (
Art.12 A.Q. distacchi).


DIRITTO DI INDIRE LO SCIOPERO : nel rispetto della vigente normativa in materia.



TABELLA DIRITTI RSU

 

Status di dirigente sindacale ai sensi della L.n.300/70 Art.47/6 D.Lgs. n.29/93  
Diritto a permessi retribuiti Art 9 CCNL .Q:distacchi Spettano nella misura di 30 minuti per dipendente dell’unita’ produttiva
Diritto ad indire l’assemblea del personale Art.2 CCNL Q. distacchi Le ore di assemblea sono 10 per dipendente salvo disposizioni contrattuali piu’ favorevoli; il D.pr. 509/79, art.63, prevede 30 ore di assemblea
Diritto ai locali per le riunioni Art.4 CCNL Q. distacchi Nelle amministrazioni che occupano almeno 200 dipendenti, il locale spetta in maniera continuativa, al di sotto di 200 occorre che sia predisposto di volta in volta
Diritto di affissione Art.3 CCNL Q. distacchi  
Diritto di indire lo sciopero dei lav.    
Diritto a permessi non retribuiti Art.12 CCNL Q. distacchi I permessi sono stabiliti in misura non inferiore ad 8 giorni l’anno , per la partecipazione a trattative e convegni di natura sindacale. I permessi sono cumulabili trimestralmente.
     


LA PARTECIPAZIONE SINDACALE



L’art.10 del D.Lgs.n.29, come riformulato dal D.Lgs.n.80/98, disciplina la partecipazione sindacale attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, non senza aver prima specificato che, oggetto dei diritti di partecipazione, sono anche gli atti interni che hanno riflesso sul rapporto di lavoro. Come si può osservare dalla elencazione che segue, gli spazi delegati dai CCNL alle R.S.U. sono estremamente esigui. Tuttavia sfruttare appieno i diritti riconosciuti dal contratto rappresenta l’unica possibilità di intervento sul posto di lavoro.


Il
CCNL 98/01 prevede i seguenti istituti di partecipazione:
1)l’informazione;
2)la consultazione
3)la concertazione


1) INFORMAZIONE: il
II CCNL assicura alle RSU il diritto ad informazioni specifiche su tutti gli atti aventi riflesso sul rapporto di lavoro, anche dietro richiesta espressa.(art.6/1).
Accanto alla previsione generica del primo comma , il comma 3 individua, più specificatamente, l’oggetto del diritto di informazione, nelle materie disciplinate dalla contrattazione collettiva e negli atti di gestione adottati dall’amministrazione, compresa la verifica dei risultati della gestione, nelle seguenti materie:

1)distribuzione complessiva dei carichi di lavoro in sede locale;
2)applicazione di parametri di misurazione della produttività e della qualita’ dei servizi e di standard di qualità’ in particolare riferiti ai rapporti con l’utenza in sede locale;
3)attuazione dei programmi di formazione del personale in sede locale;
4)misure adottate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
5)distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni.


In alcune materie il diritto di informazione e’ preventivo, ciò significa che l’informativa deve pervenire alle RSU prima che siano adottati atti di gestione, deve essere preceduta con un congruo anticipo dalla fornitura di documentazione e non può, comunque, esaurirsi in meno di due incontri l’anno. Le materie soggette ad informazione preventiva sono le seguenti:



LA CONSULTAZIONE DELLE RSU : la consultazione e' un informazione preventiva, a cui si aggiunge l'acquisizione del parere dei rappresentanti sindacali. Oggetto di consultazione sono gli atti interni aventi riflesso sul rapporto di lavoro. E' in genere facoltativo, per l'amministrazione, ricorrere alla consultazione dei soggetti sindacali. Tuttavia, per l'adozione di atti in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e di atti che incidono sulla consistenza o variano la dotazione organica della sede, le RSU devono essere obbligatoriamente consultate.
Art. 6 lett. C comma 2 lett. B.



LA CONCERTAZIONE CON LE RSU ; la concertazione del nuovo contratto, altro non e' che il vecchio esame congiunto, di cui all'art.8 del precedente CCNL. Può essere richiesta dalle RSU entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione relativamente a :

Gli incontri devono avvenire entro 48 ore dalla richiesta e concludersi entro max 30 giorni.Occorre redigere verbale delle posizioni delle parti. Obiettivo della concertazione e' di giungere ad un accordo tra le parti, ove possibile.

 

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA NELLE STRUTTURE PERIFERICHE.

 

Abbiamo già visto che, l'art 47/7, rimette la decisione, circa la composizione trattante per la parte sindacale, alla contrattazione collettiva. L'A.Q. sulla costituzione delle RSU, all’art.5, stabilisce che i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle org. sind. di categoria firmatarie del CCNL di comparto.

Si tratta di una clausola fortemente limitativa della libertà contrattuale, in quanto vincola la partecipazione dei sindacati al secondo livello della contrattazione, il livello integrativo di Ente ed il livello periferico di unità produttiva, alla firma del contratto nazionale di comparto, di talchè, se una associazione sindacale ritiene inaccettabile un contratto e non sigla l’accordo, viene automaticamente esclusa dalla contrattazione integrativa che si svolge in ciascun Ente e dalla contrattazione periferica sul posto di lavoro.
Gli art. 8 e 10 del nuovo
CCNL si limitano a ribadire la composizione della delegazione trattante per la parte sindacale:


1)RSU

2)Organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.


L'oggetto della contrattazione a livello periferico e' piuttosto limitato poiché, oltre alle regolamentazione intervenuta con il CCNL di comparto, la disciplina delle materie rimesse alla contrattazione collettiva, viene dettata dal contratto collettivo di Ente. Ne deriva un ambito circoscritto alla semplice applicazione e gestione di istituti previsti e disciplinati dal contratto nazionale dell’ACI.

Nelle strutture periferiche le materie regolamentabili attraverso la contrattazione sono le seguenti:



  1. 1)applicazione e gestione in sede locale della disciplina che regola i sistemi di incentivazione del personale;
  2. 2)applicazione e gestione dei criteri generali delle metodologie di valutazione definiti in sede di contratto di ente;
  3. 3)applicazione e gestione dei criteri di ripartizione del Fondo unico per i trattamenti accessori;
  4. 4)criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchè alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
  5. 5)articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dall'art.17 CCNL 1995. In questa materia, decorsi trenta giorni dall'inizio della trattativa senza che sia stata raggiunta un intesa, il dirigente riassume la libertà d'iniziativa.


In ogni caso, per tutte le materie che non implicano l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori per l'incentivazione del personale, decorsi 30 giorni le parti riassumono libertà d'iniziativa, ossia il dirigente e' libero di regolarsi come meglio crede. Naturalmente i lavoratori possono scioperare.


PROSPETTO

 

INFORMAZIONE PREVENTIVA:

1)DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE.
 
2)VERIFICA PERIODICA DELLA PRODUTTIVITA' IN SEDE LOCALE.
 
3)CRITERI GENERALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN SEDE LOCALE.
 
4)CRITERI GENERALI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.
 
5)INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE DELL' ENTE AVENTI EFFETTI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.
 
6)PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SEDE LOCALE.
 
7)STATO DELL'OCCUPAZIONE E POLITICHE DEGLI ORGANICI AVENTI RIFLESSO SULLA SEDE LOCALE.
 
8)INIZIATIVE RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE.
 
9)MISURE PROGRAMMATE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO.

 

 

 

 

CONCERTAZIONE:

1)DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE.
 
2)VERIFICA PERIODICA DELLA PRODUTTIVITA' DEGLI UFFICI IN SEDE LOCALE

 

 

 

 

CONSULTAZIONE OBBLIGATORIA:

1)ATTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEGLI UFFICI.
 
2)ATTI CHE INCIDONO SULLA CONSISTENZA O VARIANO LA DOTAZIONE ORGANICA.

 

 

 

 

INFORMAZIONE:

1)MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
 
2)DISTRIBUZIONE COMPLESSIVA DEI CARICHI DI LAVORO IN SEDE LOCALE.
 
3)ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SEDE LOCALE.
 
4)MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO.
 
5)DISTRIBUZIONE COMPLESSIVA DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO E UTILIZZO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI.

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:

1)APPLICAZIONE E GESTIONE IN SEDE LOCALE DELLA DISCIPLINA CHE REGOLA I SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE;
 
2)APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEFINITI IN SEDE DI CONTRATTO DI ENTE
 
3)APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI.
 
4)CRITERI DI APPLICAZIONE, CON RIFERIMENTO AI TEMPI ED ALLE MODALITA', DELLE NORMATIVE RELATIVE ALL'IGIENE, ALL'AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' ALLE MISURE NECESSARI EPER FACILITARE IL LAVORO DEI DIPENDENTI DISABILI.
 
5)ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELL'ORARIO DI LAVORO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.17 CCNL 1995.

N.B.: NELLE MATERIE CHE NON IMPLICANO DIRETTAMENTE L'EROGAZIONE DI RISORSE DESTINATE AI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DECORSI TRENTA DALL'INIZIO DELLE TRATTATIVE, LE PARTI RIASSUMONO LIBERTA' D'INIZIATIVA.: