DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n.358
- Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto
l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato
1, n. 29; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
capo III, sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni:Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni ed integrazioni
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato reso in data 23 marzo 2000;Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 30 marzo 2000; Acquisito l'avviso dell'Autorità garante per
la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno
2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 4 agosto 2000;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e
delle finanze; Emana il seguente regolamento:
Art. 1.Oggetto e
definizioni.
Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime
giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del
conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo
"sportello telematico dell'automobilista", allo scopo
di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione,
alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai
passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
loro rimorchi.
Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le
immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall'estero
attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli
usati già in possesso di documentazione di circolazione
rilasciata da uno Stato estero. Sono, altresì, escluse le
registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati
dall'estero. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti
e della navigazione;
b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264
e) sportello, lo "sportello telematico
dell'automobilista" presso il quale èpossibile effettuare
le operazioni di cui al comma 1.
Art. 2.Istituzione e
attivazione dello sportello.
E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo
sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti
di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di
immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.
Lo sportello può essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il
P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di
consulenza automobilistica.
Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il
centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema
informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte
le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.
Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta
di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e di aggiornamento relativo
al trasferimento di residenza delle persone fisiche. Gli
sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede,
apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del
Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad
affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo
richiesto per ogni servizio reso.
Art. 3.Sicurezza e
funzionamento dello sportello.
Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni
dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con
mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di
materiale da custodire per la gestione dello sportello, la
conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di
circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro
materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la
cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi
registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e
dall'A.C.I.
Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici
provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano
del corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza
delle modalità indicate al comma 1.
Art. 4.Procedure
di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione
I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno
sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle
categorie di veicoli fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso
rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93,
comma 2
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della
carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo
101, comma 2
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione,
deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102,
commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il
collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il
tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo
aver verificato che:
a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di
collegamento telematico fra le imprese di consulenza
automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata
"prenotamotorizzazione", con un collegamento privo di
concentratori intermedi;
b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i
requisiti minimi fissati dal Ministero.
Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa,
mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un
quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette
autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno
mensile del richiedente. Lo sportello, ricevuta la richiesta
relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata
l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza
e la conformità della domanda e della documentazione presentate
in conformità alle norme vigenti, nonchè il versamento delle
imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per
il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I.,
utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a
trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione
dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione
dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o
dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in
considerazione. Il Centro elaborazione dati del Ministero,
verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in
archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al
sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento
richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di
immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di
targa del lotto assegnato allo sportello.
Art. 5.Accertamento
di conformità e archiviazione
Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello
chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche,
direttamente o per il tramite del collegamento al sistema
informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del
Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale
della motorizzazione competente per territorio, di stampare
l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.
Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo
sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti,
ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la
fotocopia del documento di identità del richiedente, e le
attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato
al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale
controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e,
verificata la regolarità delle domande e della documentazione,
provvede a protocollarle e ad archiviarle.
Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello
quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente,
corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati
all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine di cui
al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal
Ministero.
Art. 6. Irregolare
rilascio dei documenti.
In caso di accertata irregolarità, l'ufficio
provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare
dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la
documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle
targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve
essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione,
il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il
caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso
spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività
dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare
e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non
avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata
irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti
autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza
ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del
caso, delle targhe.
Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima
volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta,
per un periodo superiore a tre mesi. Al verificarsi, per la terza
volta in tre anni, delle condizioni di sospensione
dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i
provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello
decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli
sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali
dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonchè agli sportelli
istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.è
Art. 7. Procedure
di competenza del pubblico registro automobilistico
. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno
sportello possono chiedere di svolgere:
a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà
di cui all'articolo 93, comma 5 , con le connesse annotazioni
dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della
vendita con patto di riservato dominio;
b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o
degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del
nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1
c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione,
relative alla definitiva esportazione all'estero di cui
all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del
1992 ;
d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi
avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni
Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il
P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo
dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite
procedure informatiche, un quantitativo di certificati di
proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente
per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto è,
altresì verificata la conformità delle linee e delle
apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.
Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle
operazioni di cui al comma 1, accertata identità del
richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità
della domanda e della documentazione presentate alle norme
vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti
al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione
dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure
informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie
al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate
dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli
importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono
prese in considerazione.
Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A.
sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza
territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli
sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al
Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo
dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero
progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine
di presentazione delle richieste medesime.
Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei
dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le
informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento
della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente,
l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo
sportello.
Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite
procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il
tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, è tenuto ad
effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della
stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.
Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente
alle note di formalità ed alla relativa documentazione di parte,
la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la
fotocopia del documento di identità del richiedente sono
consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che
gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei
controlli di propria competenza e, verificata la regolarità
della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.
Art. 8.Inidoneità o
irregolarità della documentazione.
In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta
ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I.,
che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito
all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati
P.R.A. e ne da' comunicazione allo sportello richiedente.
In caso di accertata irregolarità nel rilascio della
documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a
provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente
già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio
provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno
lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al
pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di
successiva ripresentazione con contestuale integrazione della
documentazione ovvero degli importi dovuti.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della
motorizzazione.
Art. 9. Irregolare
rilascio dei documenti
L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A.,
trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7,
comma 7, sospende l'operatività dello sportello fino alla
restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non
avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata
irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti
autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza
ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso.
La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, nonché presso le delegazioni A.C.I., è disposta
dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per
la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e
per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della
seconda violazione.
Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni
di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma
2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello
sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli
sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della
motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I.,
che gestisce il P.R.A., comunica irregolarità al competente
ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i
provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle
attività di sportello fino al ripristino delle necessarie
condizioni di operatività
Art. 10. Norme
transitorie e finali.
I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono
attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e
dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A.,
secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo
da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare
l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle
esigenze del territorio.
Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché
ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello,
sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e
comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del
sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 5