INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO IN UNICO TESTO DELLE NORME GIÀ
EMANATE PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA ITALIANA
Regio Decreto - legge 15 novembre 1938 - XVII,
n. 1779
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive
modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2,
della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni
per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo
con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di
Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse
persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di
concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi
anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici
e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole
elementari.
Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,
lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da
alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è
tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino
la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle
Autorità ecclesiastiche.
Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è
vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si
estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno
dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o
rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato,
speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi
non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con
l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con
effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo
esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio
provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui
al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di
studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni
italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo
saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per
l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle
comunità israelitiche.
Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere
istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno
all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.
Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli
studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI
n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente
nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno
quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni
italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare.
Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà
essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di
razza ebraica.
Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire
l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di
razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al
precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli
per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali
per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di
sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n.
1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai
funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza
ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal
Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o
famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza
italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante
i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di
vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via
transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già
iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del
Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi
superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle
Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte
drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di
secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche
agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei
stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle
nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio
1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti
d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se
disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre
1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui
all'art.3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione
in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo
disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Firmato
Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di
Revel