PROVVEDIMENTI PER LA
DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA FASCISTA
VITTORIO
EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTĀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessitā assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa
della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di
qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza
ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente
al presente decreto; nč potranno essere ammesse all'assistentato universitario,
nč al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica
che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno
sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i
presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti
universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i
liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera
docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette
istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere
ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, giā
iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge č considerato di razza ebraica
colui che č nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerā in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarā presentato al Parlamento
per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale č
autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addė 5 settembre 1938 - Anno XVI
Firmato
Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel