PROVVEDIMENTI
NEI CONFRONTI DEGLI EBREI STRANIERI
Regio Decreto-Legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro
Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli
stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell'Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è
nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione
diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri
ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente
decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e
che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919,
debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti
dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto
saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di
P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente
decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per
l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.
Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in
via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è
autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
Firmato
Vittorio Emanuele
Mussolini