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Carta
di Venezia 1964
Art. 1; La nozione di monumento
storico comprende tanto la creazione architettonica isolata quanto
l'ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di una
civiltà particolare, di un'evoluzione significativa o di un avvenimento
storico. (questa nozione si applica non solo alle grandi opere ma anche
alle opere modeste che, con il tempo, abbiano acquistato un significato
culturale.
Art. 2; La conservazione ed il
restauro dei monumenti costituiscono una disciplina che si vale di tutte
le scienze e di tutte le tecniche che possono contribuire allo studio ed
alla salvaguardia del patrimonio monumentale.
Art. 3; La conservazione ed il
restauro dei monumenti mirano a salvaguardare tanto l'opera d'arte che
la testimonianza storica.
Art. 4; La conservazione dei
monumenti impone anzitutto una manutenzione sistematica.
Art. 5; La conservazione dei
monumenti è sempre favorita dalla loro utilizzazione in funzioni utili
alla società: una tale destinazione è augurabile, ma non deve alterare
la distribuzione e l'aspetto dell'edificio. Gli adattamenti pretesi
dalla evoluzione degli usi e dei consumi devono dunque essere contenuti
entro questi limiti.
Art. 6; La conservazione di un
monumento implica quella della sua condizione ambientale. Quando
sussista un ambiente tradizionale, questo sarà conservato;
verrà inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione ed
utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e colori.
Art. 7; Il monumento non può essere
separato dalla storia della quale è testimone, né dall'ambiente in cui
si trova. Lo spostamento di una parte o di tutto il monumento non può
quindi essere accettato se non quando la sua salvaguardia lo esiga o
quando ciò sia significato da cause di eccezionale interesse nazionale o
internazionale.
Art. 8; Gli elementi di scultura,
di pittura o di decorazione che sono parte integrante del monumento non
possono essere separati da esso se non quando questo sia l'unico modo
atto ad assicurare la loro conservazione.
Art. 9; Il restauro è un processo
che deve mantenere un carattere eccezionale.
Il suo scopo è di conservare e di rivelare i valori formali e storici
del monumento e si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle
documentazioni autentiche. Il restauro deve fermarsi dove ha inizio
l'ipotesi: sul piano della ricostruzione congetturale qualsiasi lavoro
di completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche e
tecniche, deve distinguersi dalla progettazione architettonica e dovrà
recare il segno della nostra epoca. Il restauro sarà sempre preceduto e
accompagnato da uno studio storico e archeologico del monumento.
Art. 10; Quando le tecniche
tradizionali si rivelano inadeguate, il consolidamento di un monumento
può essere assicurato mediante l'ausilio di tutti i più moderni mezzi di
struttura e di conservazione, la cui efficienza sia stata dimostrata da
dati scientifici e sia garantita dall'esperienza.
Art. 11; Nel restauro di un monumento sono
da rispettare tutti i contributi che definiscono l'attuale configurazione di un
monumento, a qualunque epoca appartengano, in quanto l'unità stilistica non è lo
scopo di un restauro. Quando in un edificio si presentano parecchie strutture
sovrapposte, la liberazione di una struttura di epoca anteriore non si
giustifica che eccezionalmente, e a condizione che gli elementi rimossi siano di
scarso interesse, che la composizione architettonica rimessa in luce costituisca
una testimonianza di grande valore storico, archeologico o estetico, e che il
suo stato di conservazione sia ritenuto soddisfacente. Il giudizio sul valore
degli elementi in questione e la decisione circa le eliminazioni da eseguirsi
non possono dipendere dal solo autore del progetto.
Art. 12; Gli elementi destinati a sostituire le parti mancanti devono
integrarsi armoniosamente nell'insieme, distinguendosi tuttavia dalle parti
originali, affinché il restauro non falsifichi il monumento, e risultino
rispettate, sia l'istanza estetica che quella storica.
Art. 13; Le aggiunte non possono essere tollerate se non rispettano tutte
le parti interessanti dell'edificio, il suo ambiente tradizionale, l'equilibrio
del suo complesso ed i rapporti con l'ambiente circostante.
Art. 14; Gli ambienti monumentali debbono essere l'oggetto di speciali
cure, al fine di salvaguardare la loro integrità ed assicurare il loro
risanamento, la loro utilizzazione e valorizzazione. 1 lavori di conservazione e
di restauro che vi sono eseguiti devono ispirarsi ai principi enunciati negli
articoli precedenti.
Art. 15; I lavori di scavo sono da eseguire conformemente a norme
scientifiche ed alla "Raccomandazione che definisce i principi internazionali da
applicare in materia di scavi archeologici", adottata dall'UNESCO nel 1956.
Saranno assicurate l'utilizzazione delle rovine e le misure necessarie alla
conservazione ed alla stabile protezione delle opere architettoniche e degli
oggetti rinvenuti. Verranno inoltre prese tutte le iniziative che possano
facilitare la comprensione del monumento messo in luce, senza mai snaturare i
significati. È da escludersi "a priori" qualsiasi lavoro di ricostruzione,
mentre è da considerarsi accettabile solo l'anastilosi, cioè la ricomposizione
di parti esistenti ma smembrate. Gli elementi di integrazione dovranno sempre
essere riconoscibili, e limitati a quel minimo che sarà necessario a garantire
la conservazione del monumento e ristabilire la continuità delle sue forme.
Art. 16; 1 lavori di conservazione, di restauro e di scavo saranno sempre
accompagnati da una rigorosa documentazione, con relazioni analitiche e
critiche, illustrate da disegni e fotografie. Tutte le fasi di lavoro di
liberazione, come gli elementi tecnici e formali identificati nel corso dei
lavori, vi saranno inclusi.
Tale documentazione sarà depositata in pubblici archivi e verrà messa a
disposizione degli studiosi.
La sua pubblicazione è vivamente raccomandabile.
Alcuni anni dopo, accompagnato da una circolare (n. 117 del 6 aprile 1972),
veniva diffuso il testo della Carta italiana del restauro, con una relazione
introduttiva e quattro allegati concernenti l'esecuzione di restauri
archeologici, architettonici, pittorici e scultorei oltre che la tutela dei
centri storici.
Nei dodici articoli della Carta, in cui si riconosce prevalente, pur se non
esclusiva, la mano di Cesare Brandi, sono dapprima definiti gli oggetti
interessati da azioni di salvaguardia e restauro: tali azioni si estendono dalle
singole opere d'arte (art. 1) ai complessi di edifici d'interesse monumentale,
storico o ambientale, ai centri storici, alle collezioni artistiche, agli
arredamenti, ai giardini, ai parchi (art. 2) e ai resti antichi scoperti in
ricerche terrestri e subacquee (art. 3).
Con il termine "salvaguardia" viene inteso l'insieme d'interventi conservativi
attuabili non direttamente sull'opera; per "restauro" s'intende invece
"qualsiasi intervento volto a mantenere in efficienza, a facilitare la lettura e
a trasmettere al futuro le opere oggetto di tutela" (art. 4).
Seguono, negli articoli 6 e 7, indicazioni dettagliate sugli interventi
"proibiti" per qualsiasi opera d'arte (completamenti in stile, rimozioni o
demolizioni che cancellino il passaggio dell'opera nel tempo, rimozioni o
ricollocazioni in luoghi diversi dagli originari, alterazioni delle condizioni
accessorie, alterazione o rimozione delle patine) e su quelli "ammessi"
(aggiunte per ragioni statiche e reintegrazione di piccole parti storicamente
accertate, puliture, anastilosi, nuove sistemazioni di opere, quando non
esistano più o siano distrutti l'ambientamento o la sistemazione tradizionale).
A proposito di nuove tecniche e di materiali per il restauro, la Carta ne
ammette l'uso solo dietro autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione
(all'epoca ancora competente nel settore dei beni culturali), previo parere
dell'Istituto centrale del restauro (art. 9).
Nuovo è l'interesse per i danni arrecati dall'inquinamento atmosferico e dalle
condizioni termo-igrometriche: gli interventi non dovranno alterare la materia
né il colore delle superfici dell'opera d'arte. Manca però un accenno alle cause
ed alle eventuali opere atte ad evitarne l'azione.
Le indicazioni fornite dalla Carta costituiscono una sorta di normativa generale
del settore riguardante la conservazione ed il restauro delle opere d'arte; essa
è stata al centro, nel ventennio seguente, di dibattiti e di polemiche; ma la
validità dei suoi princìpi sembra tuttora riconosciuta. Qualche perplessità è
stata manifestata riguardo all'inserimento dei quattro allegati finali, nei
quali i criteri generali vengono specificati ed applicati nei diversi settori
(archeologico, architettonico, artistico e dei centri storici). Ma proprio la
loro qualità di "allegati" ci lascia intendere come essi fossero concepiti,
dagli originari estensori, come strumenti rinnovabili e aggiornabili secondo le
necessità derivanti dalle acquisizioni tecnico-scientifiche.
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