Indice
Carta
di Restauro 1972
Introduzione
Gli
Articoli
Allegato
a)
Allegato
b)
Allegato
c)
Allegato
d)
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Carta
italiana del restauro 1972
Circolare n° 117 del 6 aprile 1972
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Seconda
Parte: Gli articoli
CARTA DEL RESTAURO 1972
-
Art. 1 - Tutte le opere d'arte di ogni epoca, nella accezione
più vasta, che va dai monumenti architettonici a quelli di
pittura e scultura, anche se in frammenti, e dal reperto
paleolitico alle espressioni figurative delle culture popolari
e dell'arte contemporanea, a qualsiasi persona o ente
appartengano, ai fini della loro salvaguardia e restauro, sono
oggetto delle presenti istruzioni che prendono il nome di
"Carta del Restauro 1972".
-
Art. 2 - Oltre alle opere indicate nell'articolo precedente
vengono a queste assimilati, per assicurarne la salvaguardia e
il restauro, i complessi di edifici d'interesse monumentale,
storico o ambientale, particolarmente i centri storici, le
collezioni artistiche e gli arredamenti conservati nella loro
disposizione tradizionale; i giardini e i parchi che vengono
considerati di particolare importanza.
-
Art. 3 - Rientrano nella disciplina delle presenti istruzioni,
oltre alle opere definite agli artt. 1 e 2, anche le
operazioni volte ad assicurare la salvaguardia e il restauro
dei resti antichi in rapporto alle ricerche terrestri e
subacquee.
-
Art. 4 - S'intende, per salvaguardia qualsiasi provvedimento
conservativo che non implichi l'intervento diretto sull'opera:
s'intende per restauro qualsiasi intervento volto a mantenere
in efficienza, a facilitare la lettura e a trasmettere
integralmente al futuro le opere e gli oggetti definiti agli
articoli precedenti.
-
Art. 5 - Ogni Soprintendenza ed Istituto responsabile in
materia di conservazione del patrimonio storico-artistico e
culturale compilerà un programma annuale e specificato dei
lavori di salvaguardia e di restauro nonché delle ricerche nel
sottosuolo e sott'acqua, da compiersi per conto sia dello
stato sia di altri Enti o persone, che sarà approvato dal
Ministero della Pubblica Istruzione su conforme parere del
Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti. Nell'ambito
di tale programma, anche successivamente alla presentazione
dello stesso, qualsiasi intervento sulle opere di cui all'art.
1 dovrà essere illustrato e giustificato da una relazione
tecnica dalla quale risulteranno, oltre alle vicissitudini
conservative dell'opera, lo stato attuale della medesima, la
natura degli interventi ritenuti necessari e la spesa
occorrente per farvi fronte.
Detta relazione sarà parimenti approvata dal Ministero della
Pubblica Istruzione, previo, per i casi emergenti o dubbi e
per quelli previsti dalla legge, parere del Consiglio
Superiore delle Antichità e Belle Arti.
-
Art. 6 - In relazione ai fini ai quali per l'art. 4 devono
corrispondere le operazioni di salvaguardia e restauro, sono
proibiti indistintamente, per tutte le opere d'arte i cui agli artt. 1, 2 e 3:
1) completamenti in stile o analogici, anche in forme
semplificate e pur se vi siano documenti grafici o plastici
che possano indicare quale fosse stato o dovesse apparire
l'aspetto dell'opera finita;
2) rimozioni o demolizioni che cancellino il passaggio
dell'opera attraverso il tempo, a meno che non si tratti di
limitate alterazioni deturpanti o incongrue rispetto ai valori
storici dell'opera o di completamenti in stile che
falsifichino l'opera;
3) rimozione, ricostruzione o ricollocamento in luoghi diversi
a quelli originari; a meno che ciò non sia determinato da
superiori ragioni di conservazione;
4) alterazione delle condizioni accessorie o ambientali nelle
quali è arrivata sino al nostro tempo l'opera d'arte, il
complesso monumentale o ambientale, il complesso
d'arredamento, il giardino, il parco, ecc.;
5) alterazione o rimozione delle patine.
-
Art. 7 - In relazione ai medesimi fini di cui all'art. 6 e per
tutte indistintamente le opere di cui agli artt. 1, 2, 3, sono
ammesse le seguenti operazioni o reintegrazioni:
1) aggiunte di parti accessorie in funzione statica e
reintegrazione d piccole parti storicamente accertate,
attuate, secondo i casi, o determinando in modo chiaro la
periferia delle integrazioni, oppure adottando materiale
differenziato seppure accordato, chiaramente distinguibile a
occhio nudo, in particolare nei punti di raccordo con le parti
antiche, inoltre siglate e datate ove possibile;
2) puliture che, per le pitture e le sculture policrome, non
devono giungere mai allo smalto del colore, rispettando patina
e eventuali vernici antiche; per tutte le altre specie di
opere non dovranno arrivare alla nuda superficie della materia
di cui constano le opere stesse;
3) anastilosi sicuramente documentate, ricomposizione di opere
andate in frammenti, sistemazione di opere lacunose,
ricostituendo gli interstizi di lieve entità con tecnica
chiaramente differenziabile a occhio nudo o con zone neutre
accordate a livello diverso dalle parti originarie o lasciando
in vista il supporto originario, comunque mai integrando ex
novo zone figurate e inserendo elementi determinanti per la
figuratività dell'opera;
4) modificazioni e nuove inserzioni a scopo statico e
conservativo nella struttura interna o nel sostrato o supporto
purché all'aspetto, dopo compiuta l'operazione, non risulti
alterazione né cromatica né per la materia in quanto
osservabile in superficie;
5) nuovo ambientamento o sistemazione dell'opera, quando non
esistano più o siano distrutti l'ambientamento o la
sistemazione tradizionale, o quando le condizioni di
conservazione esigano la rimozione.
-
Art. 8 - Ogni intervento sull'opera o anche in contiguità
dell'opera ai fini di cui all'art. 4 deve essere eseguito in
modo tale e con tali tecniche e materie da potere dare
affidamento che nel futuro non renderà impossibile un nuovo
eventuale intervento di salvaguardia o di restauro. Inoltre
ogni intervento deve essere preventivamente studiato e
motivato per iscritto (ultimo comma art. 5) e del suo corso
dovrà essere tenuto un giornale, al quale farà seguito una
relazione finale, con la documentazione fotografica di prima,
durante e dopo l'intervento. Verranno inoltre documentate
tutte le ricerche e analisi eventualmente compiute col
sussidio della fisica, la chimica, la microbiologia ed altre
scienze. Di tutte queste documentazioni sarà tenuta copia
nell'archivio della Soprintendenza competente e un'altra copia
inviata all'Istituto Centrale del Restauro. Nel caso di
puliture, in un luogo possibilmente liminare della zona
operata, dovrà essere conservato un campione dello stadio
anteriore all'intervento, mentre nel caso di aggiunte, le
parti rimosse dovranno possibilmente essere conservate o
documentate in uno speciale archivio-deposito
delle Soprintendenze competenti.
-
Art. 9 - L'uso di nuovi procedimenti di restauro e di nuove
materie, rispetto ai procedimenti e alle materie il cui uso è
vigente o comunque ammesso, dovrà essere autorizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione su conforme e motivato
parere dell'Istituto Centrale del Restauro, a cui spetterà
anche di promuovere azione presso il Ministero stesso per
consigliare materie e metodi antiquati, nocivi e comunque non
collaudati, suggerire nuovi metodi e l'uso di nuove materie,
definire le ricerche alle quali si dovesse provvedere con una
attrezzatura e con specialisti al di fuori dell'attrezzatura e
dell'organico a sua disposizione.
-
Art. 10 - I provvedimenti intesi a preservare dalle azioni
inquinanti e dalle variazioni atmosferiche, termiche e
idrometriche, le opere di cui agli artt. 1, 2, 3, non dovranno
essere tali da alterare sensibilmente l'aspetto della materia
e il colore delle superfici, o da esigere modifiche
sostanziali e permanenti dell'ambiente in cui le opere
storicamente sono state trasmesse. Qualora tuttavia modifiche
del genere fossero indispensabili per il superiore fine della
conservazione, tali modifiche dovranno essere fatte in modo da
evitare qualsiasi dubbio sull'epoca in cui sono state eseguite
e con le modalità più discrete.
-
Art. 11 - I metodi specifici i cui avvalersi come procedura di
restauro singolarmente per i monumenti architettonici,
pittorici, scultorei, per i centri storici nel loro complesso,
nonché per l'esecuzione degli scavi, sono specificati agli
allegati a, b, c, d alle presenti istruzioni.
-
Art. 12 - Nei casi in cui sia dubbia l'attribuzione delle
competenze tecniche o sorgano conflitti in materia, deciderà
il Ministro, sulla scorta delle relazioni dei soprintendenti o
capi d'istituto interessati, sentito il Consiglio Superiore
delle Antichità e Belle Arti.
Introduzione
- Gli
Articoli
- Allegato
a) - Allegato
b) - Allegato
c) -
Allegato
d)
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