i documenti sul Restauro

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Indice

Carta di Restauro 1972

Introduzione

Gli Articoli

Allegato a)

Allegato b)

Allegato c)

Allegato d)

 


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Carta italiana del restauro  1972

Circolare n° 117 del 6 aprile 1972 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  


Seconda Parte: Gli articoli

CARTA DEL RESTAURO 1972 

  • Art. 1 - Tutte le opere d'arte di ogni epoca, nella accezione  più vasta, che va dai monumenti architettonici a quelli di  pittura e scultura, anche se in frammenti, e dal reperto  paleolitico alle espressioni figurative delle culture popolari  e dell'arte contemporanea, a qualsiasi persona o ente  appartengano, ai fini della loro salvaguardia e restauro, sono  oggetto delle presenti istruzioni che prendono il nome di  "Carta del Restauro 1972".

  • Art. 2 - Oltre alle opere indicate nell'articolo precedente  vengono a queste assimilati, per assicurarne la salvaguardia e  il restauro, i complessi di edifici d'interesse monumentale,  storico o ambientale, particolarmente i centri storici, le  collezioni artistiche e gli arredamenti conservati nella loro  disposizione tradizionale; i giardini e i parchi che vengono  considerati di particolare importanza.

  • Art. 3 - Rientrano nella disciplina delle presenti istruzioni,  oltre alle opere definite agli artt. 1 e 2, anche le  operazioni volte ad assicurare la salvaguardia e il restauro  dei resti antichi in rapporto alle ricerche terrestri e  subacquee.

  • Art. 4 - S'intende, per salvaguardia qualsiasi provvedimento  conservativo che non implichi l'intervento diretto sull'opera:  s'intende per restauro qualsiasi intervento volto a mantenere  in efficienza, a facilitare la lettura e a trasmettere  integralmente al futuro le opere e gli oggetti definiti agli  articoli precedenti.

  • Art. 5 - Ogni Soprintendenza ed Istituto responsabile in  materia di conservazione del patrimonio storico-artistico e  culturale compilerà un programma annuale e specificato dei  lavori di salvaguardia e di restauro nonché delle ricerche nel  sottosuolo e sott'acqua, da compiersi per conto sia dello  stato sia di altri Enti o persone, che sarà approvato dal  Ministero della Pubblica Istruzione su conforme parere del  Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti. Nell'ambito  di tale programma, anche successivamente alla presentazione  dello stesso, qualsiasi intervento sulle opere di cui all'art.  1 dovrà essere illustrato e giustificato da una relazione  tecnica dalla quale risulteranno, oltre alle vicissitudini  conservative dell'opera, lo stato attuale della medesima, la  natura degli interventi ritenuti necessari e la spesa  occorrente per farvi fronte.  Detta relazione sarà parimenti approvata dal Ministero della  Pubblica Istruzione, previo, per i casi emergenti o dubbi e  per quelli previsti dalla legge, parere del Consiglio  Superiore delle Antichità e Belle Arti. 

  • Art. 6 - In relazione ai fini ai quali per l'art. 4 devono  corrispondere le operazioni di salvaguardia e restauro, sono  proibiti indistintamente, per tutte le opere d'arte i cui agli artt. 1, 2 e 3:  1) completamenti in stile o analogici, anche in forme  semplificate e pur se vi siano documenti grafici o plastici  che possano indicare quale fosse stato o dovesse apparire  l'aspetto dell'opera finita;  2) rimozioni o demolizioni che cancellino il passaggio  dell'opera attraverso il tempo, a meno che non si tratti di  limitate alterazioni deturpanti o incongrue rispetto ai valori  storici dell'opera o di completamenti in stile che  falsifichino l'opera;  3) rimozione, ricostruzione o ricollocamento in luoghi diversi  a quelli originari; a meno che ciò non sia determinato da  superiori ragioni di conservazione;  4) alterazione delle condizioni accessorie o ambientali nelle  quali è arrivata sino al nostro tempo l'opera d'arte, il  complesso monumentale o ambientale, il complesso  d'arredamento, il giardino, il parco, ecc.;  5) alterazione o rimozione delle patine. 

  • Art. 7 - In relazione ai medesimi fini di cui all'art. 6 e per  tutte indistintamente le opere di cui agli artt. 1, 2, 3, sono  ammesse le seguenti operazioni o reintegrazioni: 

    1) aggiunte di parti accessorie in funzione statica e  reintegrazione d piccole parti storicamente accertate,  attuate, secondo i casi, o determinando in modo chiaro la  periferia delle integrazioni, oppure adottando materiale  differenziato seppure accordato, chiaramente distinguibile a  occhio nudo, in particolare nei punti di raccordo con le parti  antiche, inoltre siglate e datate ove possibile; 

    2) puliture che, per le pitture e le sculture policrome, non  devono giungere mai allo smalto del colore, rispettando patina  e eventuali vernici antiche; per tutte le altre specie di  opere non dovranno arrivare alla nuda superficie della materia  di cui constano le opere stesse; 

    3) anastilosi sicuramente documentate, ricomposizione di opere  andate in frammenti, sistemazione di opere lacunose,  ricostituendo gli interstizi di lieve entità con tecnica  chiaramente differenziabile a occhio nudo o con zone neutre  accordate a livello diverso dalle parti originarie o lasciando  in vista il supporto originario, comunque mai integrando ex  novo zone figurate e inserendo elementi determinanti per la  figuratività dell'opera;

    4) modificazioni e nuove inserzioni a scopo statico e  conservativo nella struttura interna o nel sostrato o supporto  purché all'aspetto, dopo compiuta l'operazione, non risulti  alterazione né cromatica né per la materia in quanto  osservabile in superficie; 

    5) nuovo ambientamento o sistemazione dell'opera, quando non  esistano più o siano distrutti l'ambientamento o la  sistemazione tradizionale, o quando le condizioni di  conservazione esigano la rimozione. 

  • Art. 8 - Ogni intervento sull'opera o anche in contiguità  dell'opera ai fini di cui all'art. 4 deve essere eseguito in  modo tale e con tali tecniche e materie da potere dare  affidamento che nel futuro non renderà impossibile un nuovo  eventuale intervento di salvaguardia o di restauro. Inoltre  ogni intervento deve essere preventivamente studiato e  motivato per iscritto (ultimo comma art. 5) e del suo corso  dovrà essere tenuto un giornale, al quale farà seguito una  relazione finale, con la documentazione fotografica di prima,  durante e dopo l'intervento. Verranno inoltre documentate  tutte le ricerche e analisi eventualmente compiute col  sussidio della fisica, la chimica, la microbiologia ed altre  scienze. Di tutte queste documentazioni sarà tenuta copia  nell'archivio della Soprintendenza competente e un'altra copia  inviata all'Istituto Centrale del Restauro. Nel caso di  puliture, in un luogo possibilmente liminare della zona  operata, dovrà essere conservato un campione dello stadio  anteriore all'intervento, mentre nel caso di aggiunte, le  parti rimosse dovranno possibilmente essere conservate o  documentate in uno speciale archivio-deposito  delle Soprintendenze competenti. 

  • Art. 9 - L'uso di nuovi procedimenti di restauro e di nuove  materie, rispetto ai procedimenti e alle materie il cui uso è  vigente o comunque ammesso, dovrà essere autorizzato dal  Ministero della Pubblica Istruzione su conforme e motivato  parere dell'Istituto Centrale del Restauro, a cui spetterà  anche di promuovere azione presso il Ministero stesso per  consigliare materie e metodi antiquati, nocivi e comunque non  collaudati, suggerire nuovi metodi e l'uso di nuove materie,  definire le ricerche alle quali si dovesse provvedere con una  attrezzatura e con specialisti al di fuori dell'attrezzatura e  dell'organico a sua disposizione. 

  • Art. 10 - I provvedimenti intesi a preservare dalle azioni  inquinanti e dalle variazioni atmosferiche, termiche e  idrometriche, le opere di cui agli artt. 1, 2, 3, non dovranno  essere tali da alterare sensibilmente l'aspetto della materia  e il colore delle superfici, o da esigere modifiche 
    sostanziali e permanenti dell'ambiente in cui le opere  storicamente sono state trasmesse. Qualora tuttavia modifiche  del genere fossero indispensabili per il superiore fine della  conservazione, tali modifiche dovranno essere fatte in modo da  evitare qualsiasi dubbio sull'epoca in cui sono state eseguite  e con le modalità più discrete. 

  • Art. 11 - I metodi specifici i cui avvalersi come procedura di  restauro singolarmente per i monumenti architettonici,  pittorici, scultorei, per i centri storici nel loro complesso,  nonché per l'esecuzione degli scavi, sono specificati agli  allegati a, b, c, d alle presenti istruzioni. 

  • Art. 12 - Nei casi in cui sia dubbia l'attribuzione delle  competenze tecniche o sorgano conflitti in materia, deciderà  il Ministro, sulla scorta delle relazioni dei soprintendenti o  capi d'istituto interessati, sentito il Consiglio Superiore  delle Antichità e Belle Arti.

  

Introduzione - Gli Articoli - Allegato a) - Allegato b) - Allegato c)  - Allegato d)

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Liberamente tratto dalla rete Ultimo Aggiornamento: 23/11/07. -