Elementi di diritto costituzionale comparato: la revisione costituzionale
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Italia
Sezione II. - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
 

Art. 138 Cost.
. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
. Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139
. La forma repubblicana non puo' essere oggetto di revisione costituzionale.

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Spagna
Titolo X. La revisione costituzionale
 

Art. 166
. L'iniziativa della revisione costituzionale verra' esercitata nei termini previsti nei comma 1 e 2 dell'art. 87.

 Art. 167
1) I progetti di revisione costituzionale dovranno essere approvati da una maggioranza dei tre quinti di ciascuna delle Camere. Se non vi sara' accordo fra di esse, si cerchera' di ottenerlo mediante la creazione di una commissione composta in egual numero di deputati e senatori, la quale presentera' un testo che sara' votato dal Congresso e dal Senato.
2) Se non si otterra' l'approvazione mediante il procedimento di cui al comma precedente, e sempre che il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso, con la maggioranza dei due terzi, potra' approvare la riforma.
3) Approvata la riforma dalle Cortes, questa verra' sottoposta a referendum per la sua ratifica quando lo richieda, entro quindici giorni successivi alla sua approvazione, la decima parte dei membri di una qualsiasi delle Camere.

Art. 168
1) Qualora si intenda promuovere la revisione completa della Costituzione o una revisione parziale riguardante: il Titolo preliminare; il Capitolo II, Sezione I, del Titolo I; o il Titolo II, si procedera' all'approvazione di tale delibera a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, e allo scioglimento immediato delle Cortes.
2) Le Camere elette dovranno ratificare la decisione e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovra' essere approvato a maggioranza dei due terzi di entrambe le Camere.
3) Una volta approvata dalle Cortes, la revisione sara' sottoposta a referendum per la sua ratifica.

Art. 169
Non si potra' iniziare la revisione costituzionale in tempo di guerra o quando si presenti una delle situazioni previste nell'art. 116.

Art. 87
1) L'iniziativa legislativa spetta al Governo, al Congresso e al Senato, conformemente alla Costituzione e ai regolamenti delle Camere.
2) Le Assemblee delle Comunita' autonome potranno chiedere al Governo l'adozione di un progetto di legge o rimettere alla Presidenza del Congresso una proposta di legge delegando allo scopo davanti a questa Camera un massimo di tre dei loro membri.
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Art. 116
1) Una legge organica regolera' gli stati d'allarme, di eccezione e d'assedio, nonche' le competenze e restrizioni corrispondenti.
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Belgio
Titolo VII. Revisione della Costituzione
 

Art. 131
. Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare la necessita' di revisionare una particolare disposizione costituzionale, esattamente specificata.
. Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto.
. Ne saranno convocate due nuove in conformita' dell'art. 71.
. Tali Camere delibereranno, d'accordo col Re, sui punti sottoposti a revisione.
. In tal caso, le Camere non potranno deliberare se non saranno presenti almeno i due terzi dei membri che compongono ognuna di esse; e non sara' accettato nessun cambiamento, se non otterra' almeno la maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 131-bis (aggiunto il 15/1/1968)
. Nessuna revisione della Costituzione puo' essere intrapresa e proseguita in tempo di guerra o nel periodo in cui le Camere si trocino nell'impossibilita' di riunirsi liberamente in territori nazionale.

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Stati Uniti
 

Art. V Il Congresso, ogni qualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporra' emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su richiesta di due terzi delle Legislature dei vari Stati, convochera' una Convenzione per proporre emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorche' saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell'anno 1808, potra' modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Art. I, e che nessun Stato, senza il suo proprio consenso, potra' essere privato della parita' di rappresentanza nel Senato.

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Svezia
Capitolo VIII. Leggi e altre norme giuridiche
 

Art. 15 - Le leggi costituzionali sono approvate con due delibere di identico tenore. La seconda di tali deliberazioni non può intervenire se non dopo che si sono tenute nuove elezioni generali per il Riksdag e la nuova assemblea si è riunita. Inoltre devono trascorrere non meno di nove mesifra la data della prima presentazione della questione all'assemblea del Riksdag e la data delle elezioni, a meno che la Commissione degli affari costituzionali non consenta una deroga per mezzo di una delibera pronunziata entro il periodo di esame della questione, e alla quale abbiano aderito almeno i cinque sesti dei membri.
Il Riksdag non può approvare come pendente un progetto di legge costituzionale che sia incompatibile con un altro progetto di legge costituzionale già pendente, senza al tempo stesso respingere quello approvato per primo.
Su una proposta di legge costituzionale pendente deve essere indetto il referendum se ne fa richiesta almeno un decimo dei membri del Riksdag e almeno un terzo l'appoggia. La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di approvazione della proposta di legge costituzionale pendente da parte del Riksdag. La richiesta non può essere istruita in Commissione permanente.
Il referendum è indetto in concomitanza con le elezioni del Riksdag di cui al primo comma. Gli elettori votano pro o contro la proposta di legge costituzionale pendente. La proposta è rigettata se contro di essa vota la maggioranza degli elettori, cioè più della metà di coloro che nelle elezioni del Rikstag hanno dato dei voti validi. Altrimenti il Rikstag passa all'esame definitivo della proposta.

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Grecia
Sezione II. Revisione della Costituzione
 

Art. 110 - 1) Le disposizioni della Costituzione possono essere sottoposte a revisione, tranne quelle che stabiliscono che la forma di governo deve essere quella della Repubblica parlamentare e quelle degli articoli 2 paragrafo 1), 4 paragrafi 1), 4) e 7), 5 paragrafi 1) e 3), 13 paragrafo 1) e 26.
2) La necessità della revisione della Costituzione è accertata con una decisione presa dalla Camera dei deputati, su proposta di almeno cinquanta deputati ed a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei membri della Camera, in due scrutini separati da un intervallo di almeno un meso. Le disposizioni da revisionare sono specificatamente determinate da tale decisione.
3) Qualora sia stata decisa con la menzionata delibera parlamentare la revisione costituzionale, la successiva Camera dei deputati si pronuncia, nel corso della prima sessione, sulle disposizioni da revisionare a maggioranza assoluta dei suoi membri.
4) Se la proposta di revisionare la Costituzione ottiene la maggioranza del numero complessivo dei deputati, ma non quello dei tre quinti dello stesso numero, come è richiesto nel paragrafo 2) del presente articolo, la Camera dei deputati successiva può, nel corso della sua prima sessione, deliberare sulle disposizioni da revisionare; la sua decisione deve essere presa a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei suoi membri.
5) Ogni revisione delle disposizioni della Costituzione che sia stata votata viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro i dieci giorni che seguono il voto da parte della Camera dei deputati ed entra in vigore con una decisione speciale della stessa Camera.
6) Nessuna revisione costituzionale è permessa prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'attuazione della revisione precedente.


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