Uno dei tanti problemi che non sempre viene affrontato con la giusta
tensione, è quello relativo alla possibilità che una maggioranza
politica, legittimamente eletta, possa venire confermata, rilegittimata,
per il semplice motivo che alla maggioranza dei cittadini – che, se poi
si fa riferimento ad un sistema maggioritario, può anche voler dire
una minoranza di cittadini meglio organizzata delle altre – potrebbe star
bene che si abusi dei diritti delle minoranze; e questo perché è
proprio da questi abusi che potrebbero derivare delle situazioni di beneficio
esclusivo.
Estremizzando il concetto, appare evidente che l'evasore fiscale voterà
per chi gli garantirà delle sanatorie o che il beneficiario di rendite
voterà per chi non gliele tasserà. Per essere chiari: una
sorta di voto di scambio legalizzato. Quindi, in linea di principio, la
maggioranza ha sì il potere di fare quello che vuole, ma non sempre
ha ragione su tutto; ma, soprattutto, è normale che dall'altra parte,
dalla parte di chi subisce le decisioni della maggioranza, possa capitare
di comportarsi non proprio da lords inglesi, e quindi fare della robusta
opposizione che non si limiti ad essere una mera esposizione delle proprie
posizioni. E questo tanto per chiarire che non sta scritto sulle tavole
della legge che se uno vince le elezioni deve essere lasciato libero di
governare; senza cioè dover fare i conti con dei fenomeni che potremmo
definire di resistenza, come l'autunno caldo provocato dall'operato
del Governo Berlusconi
Senza però estremizzare il concetto, è bene porre l'attenzione,
oltre che agli ovvi diritti di natura religiosa od etnica di solito formalmente
difesi dalle Costituzioni più avanzate come la nostra10,
sul diritto lasciato alle minoranze politiche di esistere e, “addirittura”,
di aspirare a divenire maggioranza.
In tal senso, non ci si può certo accontentare di vedersi riconosciuti
dei generici diritti di partecipazione, formalmente di piena democrazia,
fondati sulla mera esistenza di “libere” elezioni. E questo perché
una maggioranza “legittima” può sì darti la possibilità
di votare... ma come?
Ad esempio, se è da ritenersi antidemocratico, in assoluto,
un sistema nel quale non vi siano le dovute garanzie atte a permettere
il libero accesso dei mezzi informativi a tutte le opinioni e le pari opportunità
in genere, è evidente che in un regime politico fondato sul maggioritario
i danni per la democrazia saranno maggiori che non in un sistema fondato
sul proporzionale.
Con il metodo elettorale proporzionale, infatti, se non si è
maggioranza effettiva, appropriarsi fraudolentemente di pochi voti non
permette di acquisire tutta la posta in palio, come avviene invece con
il maggioritario, dove basta avere un voto in più degli altri. Ed
è per questo motivo – la possibilità che con il maggioritario,
spostando anche soltanto pochi voti, si può alterare gravemente
il risultato elettorale – che oggi si sente più pressante l'esigenza
di garantire le pari opportunità.
L'esperienza italiana, inoltre, c'insegna che una minoranza politica,
divenuta maggioranza parlamentare grazie ad un determinato regime di regole,
anche se dimostratasi incapace di governare, può essere in grado
d'impedire che si realizzino delle soddisfacenti condizioni di democrazia.
Ma anche stabilendo delle garanzie costituzionali forti, a tutela dei
diritti, senza un adeguato controllo preventivo di costituzionalità
delle leggi, o quanto meno della possibilità di attivare con sufficiente
tempestività la Corte Costituzionale11 riguardo alle possibili
questioni di illegittimità costituzionale, c'è il rischio
che ci si possa poi trovare in situazioni di fatto insanabili.
Qualsiasi legge approvata dal Parlamento, infatti, che fosse anticostituzionale,
con l'attuale sistema prima di venire dichiarata illegittima potrebbe produrre
effetti tali da compromettere qualsiasi tentativo di porvi rimedio. Ed
è assurdo che ancora oggi questo controllo preventivo sia di fatto
affidato a Commissioni parlamentari che riflettono gli stessi equilibri
esistenti nel Parlamento; a quegli stessi soggetti politici, cioè,
che potrebbero avere tutto l'interesse ad approfittare del loro provvisorio
status di Maggioranza per consolidarlo ulteriormente.
A tutt'oggi, di fronte ad un Parlamento che per ipotesi fosse dolosamente
impegnato nel varare delle leggi anticostituzionali, l'unica valvola di
sicurezza, nei termini di un'azione preventiva, è legata ad un eventuale
ruolo attivo che potrebbe essere svolto dal Presidente della Repubblica
attraverso il combinato degli articoli 74 e 87 12.
Molto poco, però, per contrastare tentativi di svuotamento delle
garanzie istituzionali come quello portato avanti dal “nuovo” ceto politico
berlusconiano, fondato su una demagogica e strumentale delegittimazione
dei ruoli affidati dalla Costituzione ai diversi Poteri. Una macchina politica
che, divenuta maggioranza di Governo, ha preteso di poter operare senza
vincoli alcuni, al di fuori delle regole per cambiare le regole stesse,
apertamente ostile a qualsiasi forma di cogestione del Potere o di controllo
che potesse provenire dagli altri Poteri istituzionalmente preposti a questo;
il tutto grazie ad una presunta legittimazione per se stessi, di giorno
in giorno dichiarata crescente, proveniente dal popolo – indimostrabile
ma pervicacemente data per assodata – opportunamente megafonata dai media
televisivi controllati.
Un vero e proprio tentativo di golpe istituzionale fatto dall'interno
delle Istituzioni stesse che si diceva di voler tutelare. Il tutto sostenuto
a colpi di sondaggi, di servizi giornalistici, di tam tam ossessivi ed
invadenti da parte di clown televisivi; per meglio far digerire dei comportamenti
istituzionali scorretti, tutt'al più definiti, quando proprio non
se ne poteva negare l'esistenza, dei semplici “eccessi di legittima
difesa”... chiaramente legittimi, visto che tutti gli altri Poteri
(ma anche le diverse espressioni della società civile) con i quali
si confliggeva erano di fatto da considerare (per le più varie ed
infinite ragioni!? ma soprattutto perché così si presumeva
essere sancito dal popolo... “sovrano”) delegittimati.
10 Per quanto, con il decreto sugli immigrati, approvato dal Governo Dini, sono arrivati dei segnali preoccupanti.
11 L'art. 137 cost. rinvia ad una legge costituzionale le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale..., senza per altro fissare un minimo
di criteri da seguire.
E come rileva V. Crisafulli (pag. 262 “Lezioni di diritto costituzionale
- II” - Ed. CEDAM, 1989):“ ... quella legge costituzionale avrebbe anche
potuto - in ipotesi - optare per un sistema di sindacato, oltre che accentrato,
azionato dietro impugnativa diretta, ossia con ricorso. E il potere di
ricorso, a sua volta, avrebbe potuto, in ipotesi, spettare a qualsiasi
cittadino; ovvero soltanto a coloro che vantassero uno speciale e personale
interesse giuridicamente protetto; od anche ad un apposito organo pubblico,
congegnato secondo lo schema di un «pubblico ministero» presso
la Corte.
Ma così non è avvenuto, la legge cost. del 9/2/48
- Nº1 ... nel suo art. I, ha adottato, invece, quello (come
sistema generale d'applicazione - N.d.R.) dell'accesso alla Corte «in
via incidentale», vale a dire nel corso di un comune giudizio (civile,
penale od amministrativo). Non soltanto, cioè, per poter impugnare
una legge, bisogna attenderla «al varco», per così esprimersi,
di un giudizio qualsiasi, nel quale si abbia a farne applicazione, ma si
richiede per di più che la questione di costituzionalità,
insorta nel corso del giudizio, non sia ritenuta dal giudice che di questo
è investito «manifestamente infondata».”
12 Art. 74 - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 87 - ... Può inviare messaggi alle Camere. ...