manuale del montatore

4. Disposizioni generali.

Di seguito si riportano le specifiche inerenti al sollevamento, trasporto, stoccaggio e posa in opera degli elementi componenti il sistema di prefabbricazione per quanto inerente alle caratteristiche intrinseche dei manufatti stessi, in relazione al loro impiego nelle fasi transitorie così come previsto dalla Legge n° 1986 del 05.11.1971 articolo 9.

Le caratteristiche prestazionali dei prefabbricati e le relative tolleranze applicabili in fase di montaggio sono riportate nelle relazioni di calcolo e grafici che completano l’insieme delle informazioni e delle prescrizioni a disposizione degli utilizzatori, così come previsto dal D.P.R. n° 246 del 21.04.1993.

L'Impresa Esecutrice deve predisporre le opportune disposizioni affinchè :

  • le attrezzature specifiche per il sollevamento: gru, argani, traverse di sollevamento, bilancini, ecc;
  • le puntellazioni, casserature ed opere provvisionali;
  • i ponteggi e parapetti

siano eseguite nel rispetto della normativa cogente in materia di prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.
Si rammenta, inoltre, che è precisa responsabilità del Datore di Lavoro predisporre ed assicurarsi che i lavoratori operino in cantiere nel rispetto della normativa cogente in tali materie (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo : DPR 547755; DPR 164/56; DPR 303/56; DLgs. 277/91; DLgs 626/94 e sue integrazioni; DLgs 493/94; DLgs 494/94).


4.1. Indicazioni comportamentali generali

Le puntellazioni provvisorie e le relative controventature andranno valutate con preciso studio in rapporto al peso delle strutture al fine di impedire situazioni critiche d’instabilità, il responsabile del cantiere in caso di dubbi e/o perplessità chiederà al progettista le informazioni necessarie per valutare meglio il dimensionamento delle puntellazioni e/o controventature.

Il sollevamento dei carichi deve essere effettuato con mezzi ed attrezzature idonei alle esigenze del cantiere e rispondenti alle prescrizioni normative.
Si dovrà pertanto:

  • assicurare che siano state effettuate le verifiche periodiche, previste dalla normativa, ai mezzi di sollevamento;
  • assicurare, prima del sollevamento, la stabilità del mezzo;
  • verificare che il terreno sia livellato e ben costipato;
  • verificare le caratteristiche delle funi, degli attacchi e dei ganci che debbono riportare le indicazioni di portata ed essere provvisti di dispositivi di sicurezza in modo da impedire lo sganciamento delle funi o dei carichi.

Durante la movimentazione dei carichi bisogna avere cura di evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra gli operatori o su zone dove l’eventuale caduta possa arrecare pericolo ai lavoratori.
I carichi devono essere imbracati usando mezzi idonei per evitarne la caduta o lo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio (bloccaggio nella fase di sollevamento).
Le operazioni di sollevamento devono essere coordinate da persona qualificata ed esperta in materia (preposto, assistente, ecc.).
Durante le movimentazioni ed i sollevamenti l’area a terra, interessata alle operazioni indicate, va delimitata con barriere che ne precludono l’accesso ai non diretti interessati. In mancanza di ciò, in aggiunta alla fune di aggancio diretto occorre predisporre, in posizione di sicurezza addizionale, due fasce d’imbracatura da sganciare appena prima della posa in opera sul banchinaggio.

4.2 Tabella di variazione sforzi
Di seguito si riporta, per Vostra opportuna conoscenza, in tabella la variazione degli sforzi per imbraco a due bracci ad angolo in relazione all'inclinazione


Tab.1
Sollevamento del carico con imbraco a 2 bracci non paralleli
Angolo tra i bracci 30 60 90 120 150
Angolo con l'orizzontale 75 60 45 30 15
Scartamento tra i bracci d d d d d
Lunghezza dei bracci 2d d 0,71d 0,53d 0,52d
Carico complessivo Q Q Q Q Q
Sforzo per ciascun braccio 0,51Q 0,56Q 0,71Q Q 1,93Q
Inclinazione dei bracci rispetto all'orizzontale 3,8:1 1,8:1 1:1 0,58:1 0,26:1


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