Legge
n.30 del 10 febbraio 2000
Art.
1
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di
istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel
quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La
Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le
capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle
specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di
scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la
denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di
formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge
24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n.144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al
quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al
compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le
disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano
l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche
mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma
restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Art. 2
Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia,
di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età
compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di
autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare
una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel
rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla
formazione integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta
formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le
bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità
di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un
lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la
scuola di base.
Art. 3
Scuola di base
1. La scuola di base ha la
durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo
unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli
alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e
dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del
curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari
alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di
base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta
individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità
delle opzioni culturali successive.
3.Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a
norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999 n.275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale
deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per
la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Art.
4
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha
la durata di cinque anni e si articola nelle aree : aree
classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica
e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed
accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo
primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni
degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e
civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione
di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità
adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non
universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e
riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di
istruzione secondaria di secondo grado che assumono la
denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo
all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante
l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate
all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e
previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative
formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le
diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali.
Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti,
enti e centri di formazione professionale accreditati dalle
regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della
pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al
comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline
obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e
stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con
brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive,
professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli
opportuni collegamenti con il sistema dell' istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola
secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un
credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini
della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio
da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio
alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva
di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione
di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al
sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono
l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che
assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Art.
5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli
adulti e formazione continua
1. L'istruzione e
formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196.
Art.6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale
di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che
contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del
programma.
Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la
fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto
agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori
oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla
valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché
alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la
formazione degli organici di istituto con modalità tali da
consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte
delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola
secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio
delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano
per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di
attuazione della presente legge. L'operatività di tale piano, ove
questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione
dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione
dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della
riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel
programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di
periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in
servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di
cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva
attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della
sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione
presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base
delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da
adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988 n. 400 in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in
ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle
disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle
Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e
disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento.
Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le
modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano
l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al
mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che
si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste,
degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il
reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono
individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, con regolamento del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere
in sede di deliberazione di cui al comma 1.
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