REGOLAMENTO RAPPORTI CON GLI SPONSORS

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REGOLAMENTO GENERALE

Premessa

 

Il presente Regolamento relativo al trattamento dei rapporti tra Associazione ed eventuali sponsor, è fondato sul rispetto delle finalità e degli scopi di servizio del Rotary International, come stabilito nello Statuto e nel Regolamento del Rotary International.  Pertanto il regolamento qui sotto riportato, non può, nella sua interpretazione e applicazione, scostarsi dai principi suddetti.

1)   L'Associazione Europea Rotary per l'ambiente A.E.R.A. ha sede in Milano, P.le Brescia, 6

2)   L'Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi: l'educazione al rispetto dell'ambiente anche con incentivi e borse di studio; la promozione di programmi e progetti elaborati su iniziativa rotariana, aventi, in particolare, ad oggetto la promozione di uno sviluppo tecnico­economico in armonia con l'ambiente; la formulazione di proposte operative alle Istituzioni nazionali e internazionali nell' ambito  dei seguenti temi prioritari:

- il fattore ambientale in ogni iniziativa dell'uomo;

      -la terra, il mare, l'acqua e l'aria; uso corretto e disinquinamento; l'ambiente urbano: tutela e fruizione;

- l' agricoltura: l'ambiente come risorsa;

-le zone protette: istituzione e gestione;

      -i rifiuti: azioni e problemi per lo smaltimento.

L’Associazione si propone inoltre, la raccolta di fondi e donazioni, nonché di partecipare ad iniziative promosse dal Rotary International al fine di applicare gli ideali e i principi dell'Associazione al più vasto ambito internazionale.

3)   L’Associazione accoglie anche Benefattori costituiti da coloro (persone fisiche e/o Enti) che collaborano alla iniziativa anche attraverso la partecipazione con contributi agli oneri necessari per la realizzazione del progetto dell'A.E.R.A. stessa.

4)   Le entrate dell'Associazione sono costituite tra l'altro, dai fondi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse, da somme versate a diverso titolo ma sempre inerenti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione Europea Rotary per l'ambiente.

5)   Per il raggiungimento degli scopi descritti al punto 2, l'A.E.R.A. può avvalersi anche di sponsor, siano essi persone fisiche, Enti, Associazioni, o Società, queste ultime con le limitazioni di cui al successivo punto 8.

6)   Ogni progetto ambientale o manifestazione alla quale l'A.E.R.A. decide di dare il proprio appoggio,
      generalmente produce oneri che possono essere in tutto o in parte  sostenuto con fondi della A.E.R.A. o
      con contributi messi a disposizione da uno o più sponsor.        

7)   Ogni progetto o manifestazione è previsto venga presentato per iscritto agli Sponsor, insieme al presente regolamento, che è parte integrante e sostanziale dello stesso, e gli Sponsor approvano sia l'iniziativa che il Regolamento oltre alle modalità di versamento dei contributi concordati.

8)   L'A.E.R.A. puù concedere allo Sponsor che ne faccia espressa richiesta, la partecipazione in esclusivo
      unicamente ad altri Sponsor in qualità di confinanziatori, alla realizzazione di un progetto dell'A.E.R.A. stessa.

La concessione di detta sponsorizzazione è subordinata al rispetto del seguente requisito; qualora l'attività commerciale o imprenditoriale dello sponsor rientrasse nell'ambito di operatività del progetto stesso, il suo intervento quale Sponsor, non dovrà produrgli benefici economici diretti.

9)   Le norme che regolano il rapporto tra lo Sponsor e l'A.E.R.A. nella realizzazione di un progetto di quest'ultima, verranno stabiliti in apposita lettera/accordo (di cui il presente Regolamento è parte integrante), le cui clausole regolamenteranno in modo esaustivo le condizioni di realizzazione della sponsorizzazione.

Tale accordo dovrà essere Preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.E.R.A. Nello stipulare accordi con i suddetti Enti Associazioni, Società c/o persone fisiche, l'A.E.R.A. imporrà che il nome dello Sponsor sia abbinato alla ,sola realizzazione del progetto specifico.

10) I materiali delle manifestazioni o dei Progetti sono e restano di esclusiva Proprietà dell'A.E.R.A. la quale potrà concederne l'uso agli Sponsor o a terzi.

11) Qualora in qualsiasi momento

l'A.E.R.A. verifichi che lo/gli Sponsor di un determinato progetto o manifestazione, non ottemperino agli impegni assunti, Potrà decidere unilateralmente di non più avvalersi del SUO/loro supporto, senza alcun onere o aggravio.

I-'A.E.R.A. Potrà restituire la parte di fondi non ancora spesi o impegnati per la manifestazione o il progetto.

12) Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra lo/gli Sponsor e l'A.E.R.A., la stessa verrà regolata esclusivamente da un Collegio Arbitrale.

In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale o nel caso in cui una delle parti non indicasse entro 30 giorni il proprio Arbitro, le designazioni mancanti del Collegio Arbitrale verranno effettuate dal Presidente del Tribunale di Milano.  Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà inappellabile e tutte le spese sostenute dalle parti saranno a carico della parte soccombente.

 

Milano, Gennaio 1994