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REGOLAMENTO RAPPORTI CON GLI SPONSORS |
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Premessa
Il presente Regolamento relativo al
trattamento dei rapporti tra Associazione ed eventuali sponsor, è fondato sul rispetto
delle finalità e degli scopi di servizio del Rotary International, come stabilito nello
Statuto e nel Regolamento del Rotary International. Pertanto
il regolamento qui sotto riportato, non può, nella sua interpretazione e applicazione,
scostarsi dai principi suddetti.
1)
L'Associazione Europea Rotary per l'ambiente A.E.R.A. ha sede in Milano, P.le
Brescia, 6
2)
L'Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi: l'educazione
al rispetto dell'ambiente anche con incentivi e borse di studio; la promozione di
programmi e progetti elaborati su iniziativa rotariana, aventi, in particolare, ad oggetto
la promozione di uno sviluppo tecnicoeconomico in armonia con l'ambiente; la
formulazione di proposte operative alle Istituzioni nazionali e internazionali nell'
ambito dei seguenti temi prioritari:
- il fattore ambientale in ogni
iniziativa dell'uomo;
-la terra, il mare, l'acqua e l'aria; uso corretto e disinquinamento; l'ambiente urbano: tutela e fruizione;
- l' agricoltura: l'ambiente come
risorsa;
-le zone protette: istituzione e
gestione;
-i rifiuti: azioni e problemi per lo smaltimento.
L’Associazione si propone
inoltre, la raccolta di fondi e donazioni, nonché di partecipare ad iniziative promosse
dal Rotary International al fine di applicare gli ideali e i principi dell'Associazione al
più vasto ambito internazionale.
3) L’Associazione accoglie anche Benefattori costituiti da coloro (persone fisiche e/o Enti) che collaborano alla iniziativa anche attraverso la partecipazione con contributi agli oneri necessari per la realizzazione del progetto dell'A.E.R.A. stessa.
4) Le entrate dell'Associazione sono costituite tra l'altro, dai fondi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse, da somme versate a diverso titolo ma sempre inerenti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione Europea Rotary per l'ambiente.
5) Per
il raggiungimento degli scopi descritti al punto 2, l'A.E.R.A. può avvalersi anche di
sponsor, siano essi persone fisiche, Enti, Associazioni, o Società, queste ultime con le
limitazioni di cui al successivo punto 8.
6)
Ogni progetto ambientale o manifestazione alla quale l'A.E.R.A. decide di dare il
proprio appoggio,
generalmente produce oneri che possono essere in tutto o in
parte sostenuto con fondi della A.E.R.A. o
con contributi messi a disposizione da uno o più
sponsor.
7)
Ogni progetto o manifestazione è previsto venga presentato per iscritto agli
Sponsor, insieme al presente regolamento, che è parte integrante e sostanziale dello
stesso, e gli Sponsor approvano sia l'iniziativa che il Regolamento oltre alle modalità
di versamento dei contributi concordati.
8)
L'A.E.R.A. puù concedere allo Sponsor che ne faccia espressa richiesta, la
partecipazione in esclusivo
unicamente ad altri Sponsor in qualità di confinanziatori,
alla realizzazione di un progetto dell'A.E.R.A. stessa.
La concessione di detta sponsorizzazione è subordinata
al rispetto del seguente requisito; qualora l'attività commerciale o imprenditoriale
dello sponsor rientrasse nell'ambito di operatività del progetto stesso, il suo
intervento quale Sponsor, non dovrà produrgli benefici economici diretti.
9)
Le norme che regolano il rapporto tra lo Sponsor e l'A.E.R.A. nella realizzazione
di un progetto di quest'ultima, verranno stabiliti in apposita lettera/accordo (di cui il
presente Regolamento è parte integrante), le cui clausole regolamenteranno in modo
esaustivo le condizioni di realizzazione della sponsorizzazione.
Tale accordo dovrà essere
Preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.E.R.A. Nello stipulare accordi
con i suddetti Enti Associazioni, Società c/o persone fisiche, l'A.E.R.A. imporrà che il
nome dello Sponsor sia abbinato alla ,sola realizzazione del progetto specifico.
10) I materiali delle
manifestazioni o dei Progetti sono e restano di esclusiva Proprietà dell'A.E.R.A. la
quale potrà concederne l'uso agli Sponsor o a terzi.
11) Qualora in qualsiasi momento
l'A.E.R.A. verifichi che lo/gli
Sponsor di un determinato progetto o manifestazione, non ottemperino agli impegni assunti,
Potrà decidere unilateralmente di non più avvalersi del SUO/loro supporto, senza alcun
onere o aggravio.
I-'A.E.R.A. Potrà restituire la
parte di fondi non ancora spesi o impegnati per la manifestazione o il progetto.
12) Qualsiasi
controversia dovesse sorgere tra lo/gli Sponsor e l'A.E.R.A., la stessa verrà regolata
esclusivamente da un Collegio Arbitrale.
In caso di disaccordo sulla
nomina del Presidente del Collegio Arbitrale o nel caso in cui una delle parti non
indicasse entro 30 giorni il proprio Arbitro, le designazioni mancanti del Collegio
Arbitrale verranno effettuate dal Presidente del Tribunale di Milano. Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà
inappellabile e tutte le spese sostenute dalle parti saranno a carico della parte
soccombente.
Milano, Gennaio 1994
