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STATUTO |
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ART. 1 - NOME E DEFINIZIONE
Il nome dell'Associazione è:
"ASSOCIAZIONE
EUROPEA
ROTARY PER L'AMBIENTE - Onlus" o in breve "A.E.R.A. - Onlus",
qui di seguito indicata come Associazione.
ART. 2 - FINALITA
L’ Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
e si propone i seguenti obbiettivi:
a) l'educazione al rispetto dell'ambiente anche con
incentivi e borse di studio;
b) la promozione, la gestione
di programmi e progetti elaborati su iniziativa rotariana, aventi ad oggetto
la promozione di uno sviluppo tecnico-economico in armonia con l'ambiente;
c) la formulazione di
proposte operative alle istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito dei
seguenti temi prioritari:
- il fattore ambientale in ogni iniziativa dell'uomo;
- la terra, il mare,
l'acqua e l'aria: uso corretto e disinquinamento;
- l'ambiente urbano: tutela e fruizione;
- l'agricoltura: l'ambiente
come risorsa;
- le
zone protette: istituzione e gestione.
L'Associazione si propone, inoltre, la raccolta di fondi e
donazioni vincolati alla costituzione della Fondazione Europea Rotary per
l'Ambiente, nonchè alla partecipazione ad iniziative promosse dal Rotary
International al fine di applicare gli ideali ed i principi dell'Associazione al
più vasto ambito internazionale.
L'Ente non può svolgere
attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad essa
direttamente connesse.
ART. 3 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata, salve le cause di
scioglimento previste in questo Statuto o disciplinate a norma di legge.
ART. 4 - SEDE LEGALE
L'Associazione ha sede legale in Piazzale Brescia n. 6 -
Milano (Italia).
ART. 5 - SOCI
Sono Soci Ordinari dell'Associazione. con diritto di voto,
i Distretti del Rotary International.
Clubs del Rotary International, e singoli Rotariani,
possono divenire Soci Aderenti, presentando la domanda di ammissione, in quanto
aderiscono alle finalità dell'Associazione: essi hanno il diritto di partecipare
alle Assemblee ma non quello di voto.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I Distretti del Rotary International per poter aderire
all'Associazione debbono ottenere l'approvazione di almeno i due terzi dei Club
facenti parte del Distretto. In questo caso il Distretto aderente diverrà
socio ed esprimerà nelle Assemblee dell'Associazione un solo voto.
Possono, altresì, far parte dell'Associazione, senza
diritto di voto, i Soci Onorari e Benemeriti, ossia persone alle quali il
Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità ritenendole in grado, per
esperienza, titoli ed attività, di dare all'Associazione un contributo d'opera e
di prestigio.
La
partecipazione all'attività dell'Associazione non si limita al semplice
versamento del contributo in denaro, annuale, ma deve dar luogo ad un impegno a
sviluppare attivamente ad ogni livello secondo lo spirito informatore del Rotary
International le tematiche relative ai problemi
dell'ambiente.
La
qualità di Socio si perde per decesso, recesso nei casi di Distretti e/o Club,
dimissioni, morosità superiore ad un anno, per il recesso del Club Rotariano di
appartenenza, per lo svolgimento di attività valutate dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione in contrasto con i fini della stessa, per indegnità.
In questo ultimo caso
l'esclusione dei Socio deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.
Il
recesso dall'Associazione di un Club non comporta automatico recesso dei
membri del Club stesso che vogliano mantenere la qualità di Soci Aderenti Il
contributo sarà volontario e sarà annualmente indicato dal Consiglio Direttivo
in relazione alle varie tipologie di soci.
ART. 6 - PATRIMONIO
Il Patrimonio è costituito, oltre che dai contributi di cui
all'art. 5, anche da sovvenzioni pubbliche e/o private, da erogazioni, donazioni
e/o lasciti.
ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L' esercizio finanziario chiude al 30 giugno diognianno.
Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
I bilanci ed i relativi rendiconti devono restare depositati
presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea
convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie dei bilancio e dei
rendiconti è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
ART. 8 - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
1 - l'Assemblea dei soci:
2 - il Presidente del Consiglio Direttivo;
3 - il Vice Presidente del
Consiglio Direttivo;
4 - il Consiglio Direttivo;
5 - il Comitato
Esecutivo;
6 - il
Segretario del Consiglio Direttivo;
7 - il Collegio dei Revisori;
8 - il Comitato dei Garanti;
9 - il Comitato
Scientifico;
10-il
Comitato di promozione.
L'elezione degli organi
dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
passivo.
ART. 9 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli
aderenti all'Associazione ed è l'Organo dell'Associazione stessa secondo le
norme di cui all'Art.
5.
L’ Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio
Direttivo presso la sede sociale o altrove in Italia o in Europa, in via
ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un
decimo dei Soci.
L’Assemblea delibera con riguardo:
a) alla relazione annuale del Consiglio
Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
b) al rendiconto annuale;
c) alla nomina
dei membri del Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dall'art. 12
del presente Statuto;
d) alla nomina del Collegio dei
Revisori;
e) alla nomina di
ogni altro Organo dell'Associazione;
f) ad ogni altro argomento
sottoposto dal Consiglio Direttivo
g) alla
determinazione del contributo volontario associativo annuale da indicare, anche
in via differenziata, a seconda si tratti di Distretti, di Clubs, o di singoli
Rotariani:
h) sulle
modifiche del presente statuto;
i) sui
regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'associazione;
l) sull'eventuale destinazione di
utili di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge
e dal presente statuto;
m) all'esclusione del Socio;
n) allo scioglimento, alla liquidazione dell'associazione e
alla devoluzione del suo patrimonio.
ART. 10 - CONVOCAZIONE
L’assemblea può essere convocata, a scelta del Consiglio
Direttivo, o per lettera raccomandata, o con altro mezzo di informazione
scritto, ivi compresi i bollettini rotariani, da inviarsi ai Soci aventi diritto
di voto almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione
dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, dei
giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e
l'elenco delle materie da trattare, a tutti gli aderenti all'indirizzo
risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonchè ai componenti dei
Consiglio Direttivo ed ai Revisori ed a tutti i componenti gli Organi
dell'Associazione.
Qualora il numero degli aventi
diritto a partecipare all'Assemblea superi le cinquanta unità, i modi di
convocazione suddetti possono essere sostituiti da una lettera inviata senza
raccomandazione da spedirsi almeno venti giorni prima del giorno rissato per
l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno due volte
e con evidenza anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.
L’assemblea viene
convocata, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno, ovvero nei casi richiesti dalla legge, ovvero, ancora, quando
ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.
ART. 11 - COSTITUZIONE
DELL'ASSEMBLEA E DELIBERE L':Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, da
fissarsi in giorno diverso dalla prima e comunque non oltre quindici giorni,
qualunque sia il numero dei soci intervenuti con diritto
di voto, fatta eccezione per le delibere aventi per oggetto le materie
previste ai punti e) d) g) dell'Art. 9, per le quali è necessaria la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno il 15% dei soci aventi diritto di voto. L:assemblea
straordinaria, alla quale sono comunque demandate le delibere concernenti le
modificazioni dello statuto, le azioni di responsabilità contro gli
amministratori, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio, è validamente costituita tanto in prima quanto in seconda
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
Sia l'assemblea ordinaria
che la straordinaria si intendono inoltre regolarmente costituite, anche in
mancanza di convocazione, quando siano presenti tutti i soci aventi diritto di
voto e tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
In ogni caso, sia
l'assemblea ordinaria sia la straordinaria, tanto in prima che in seconda
convocazione, deliberano a maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.
Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno diritto di voto.
I soci possono farsi
rappresentare da altri soci con delega scritta; ogni socio non può essere
portatore di più di tre deleghe. L’ assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o dal Consigliere
più anziano; in loro mancanza l'assemblea nomina un socio a presiedere la
stessa. L’assemblea provvede alla nomina del segretario dell'assemblea che
redigerà il verbale della riunione assembleare che verrà sottoscritto anche dal
Presidente.
Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione della
stessa e delle deleghe ed, in genere, del diritto di intervento
all'assemblea.
ART. 12 - IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 a un massimo di 15
membri così suddivisi:
a) quattro, eletti tra rotariani che siano
Past-Governatori dei Distretti che hanno aderito all'Associazione, su
segnalazione dei Governatori in carica di detti Distretti;
b) gli altri in
rappresentanza dei Club rotariani soci, scelti tra candidati segnalati dai
singoli Club, o, in assenza di segnalazione, tra rotariani.
I membri del Consiglio
Direttivo rimangono in carica tre esercizi. Nel caso in cui
un Consigliere cessi dalla carica prima della scadenza dell'intero Consiglio
Direttivo, esso potrà essere sostituito, per cooptazione, dal Consiglio stesso,
con altra persona della medesima categoria del Consigliere uscente e resterà in
carica sino alla successiva assemblea. Tutti i membri del Consiglio Direttivo
possono essere rieletti.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo,
ai quali spetta solo il rimborso delle spese, purchè autorizzate dal Consiglio
stesso.
Alle riunioni
del Consiglio Direttivo assistono i membri del Comitato Esecutivo e del Comitato
dei Garanti.
ART. 13 - POTERI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione dell'associazione, salvo i poteri che la legge o
lo statuto attribuiscono esclusivamente alla competenza dell'assemblea.
Il Consiglio Direttivo
provvede:
a) alla nomina nel suo ambito di un Presidente e può
nominare uno o più Vice-Presidenti, dei quali uno scelto tra i
Past-Govematori;
b)
alla nomina di un Segretario Generale e di un Tesoriere, anche tra i soci
rotariani estranei al Consiglio, fissandone, se del caso, il compenso;
c) alla nomina di un
Comitato Esecutivo scegliendo da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti tra
i suoi membri.
d) a
convocare l'assemblea dei soci;
e)a stendere la relazione annuale per l'assemblea dei soci,
il rendiconto annuale e il preventivo di esercizio;
f) ad assumere e licenziare personale
dipendente;
g) ad
approvare le iniziative, in attuazione delle attività e delle finalità
dell'associazione indicate all'Art. 2 dello statuto, scelte fra quelle proposte
dall'assemblea, dal Comitato
h) a nominare, previa
determinazione del numero dei componenti, i membri del Comitato Scientifico e
del Comitato di Promozione ed i rispettivi Presidenti. Il Presidente del
Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale
In caso
di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al o ai
Vice-Presidenti (disgiuntamente tra loro se più di uno).
La firma del
Vice-Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso
salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio
ricoperto.
ART. 14 -
PRESIDENTE
CONVOCAZIONI E DELIBERE
Al Presidente dell'Associazione
spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in
giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire
la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Presidente,
o chi ne fa le veci, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del
Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio Direttivo mediante lettera
raccomandata, o telegramma o telefax da inviarsi almeno quindici giorni prima
dell'adunanza agli aventi diritto a partecipare e contenente l'ordine del
giorno.
Il Consiglio
dovrà, inoltre, essere convocato quando almeno tre Consiglieri, il Collegio dei
Revisori, il Comitato dei Garanti, previsto al successivo Art. 17, ne facciano
richiesta con specifica indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio si
intende validamente costituito, anche se non convocato, quando siano presenti
tutti i suoi membri e tutti i garanti e tutti i componenti del Collegio dei
Revisori.
Per la
validità delle riunioni del Consiglio, regolarmente convocato, è necessaria la
presenza di almeno un terzo dei consiglieri e di almeno un Garante. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente o da un Vice~Presidente.
Fermo restando quanto previsto nel successivo
Art. 17, le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di
parità dei voti prevale il voto di chi presiede.
Il verbale della riunione sarà redatto dal
segretario, che lo sottoscriverà unicamente al Presidente.
Il Consiglio direttivo
deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto
annuale da sottoporre all'assemblea e per la formazione del bilancio
previsionale dell'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, se non ¬ diversamente
stabilito nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione.
Il
Consiglio Direttivo opera in armonia con le indicazioni del Comitato dei
Garanti di cui all'art. 17 del presente statuto.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie
funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente
costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
ART. 15 - IL COMITATO
ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 5 a un
massimo di 7 membri designati dal Consiglio Direttivo, oltre al Presidente del
Consiglio stesso che ne è membro di
diritto.
Assistono alle riunioni il Segretario Generale, il
Tesoriere, il Presidente del Comitato Scientifico e del Comitato di Promozione
ed il Presidente del Collegio dei Revisori.
Alla riunione del Comitato Esecutivo partecipano
inoltre, di diritto, i membri dei Comitato dei Garanti ai quali sono
riconosciute le facoltà ed i diritti tutti previsti dall'Art. 17 che segue, in
ordine al diritto di voto ed all'esercizio della facoltà di veto.
Il Comitato
Esecutivo ha il compito e la responsabilità di promuovere sul piano operativo le
attività deliberate dall'assemblea dei soci e delegate al Consiglio Direttivo;
decide su tutti i problemi inerenti l'attuazione dei progetti promossi e/o
approvati dal Consiglio Direttivo.
E’ presieduto dal
Presidente dei Consiglio Direttivo dal quale è convocato tutte le volte che
questi lo ritenga necessario e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni
qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre membri,
Il Comitato Esecutivo è
convocato per lettera raccomandata o telegramma o telefax almeno sette giorni
prima dell'adunanza, con indicazione degli argomenti all'Ordine del giorno. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito, anche in
assenza di convocazione, quando sono presenti tutti i suoi membri e i membri del
Comitato dei Garanti e i membri del Collegio Revisori. Per la validità
delle riunioni regolarmente convocate, è necessaria la presenza di almeno la
metà dei membri e di almeno un Garante.
Fermo quanto previsto all'art. 17 che segue, le
deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di
voti prevale il voto dei Presidente.
Il verbale del Comitato
Esecutivo è sottoscritto dal Presidente.
Il Comitato Esecutivo coordina le attività del Comitato
Scientifico e del Comitato di Promozione.
ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e
due supplenti, viene eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica per tre
esercizi.
Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sulla
osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolarità delle operazioni
contabili, predisponendo una propria relazione in occasione del Rendiconto
annuale dell'esercizio che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea: può
compiere ogni attività di controllo sulla gestione economica e contabile
dell'Associazione.
I
componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra i soci rotariani esperti in
materie economiche-contabili, qualificati nello specifico ramo di attività,
indipendentemente dai Distretti di appartenenza.
ART. 17 - IL COMITATO DEI
GARANTI
Il Comitato dei Garanti è composto da tanti Governatori in
carica dei Distretti Rotariani quanti sono i Distretti appartenenti
all'Associazione, o da ex Dirigenti del Rotary International designati dai
Governatori in carica dei Distretti aderenti all'Associazione. Esso partecipa di
diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con
diritto di un voto per ogni membro.
Il Comitato dei Garanti ha il compito:
a) di effettuare il controllo dell'attività svolta
dall'associazione al fine di accertare che tale attività sia svolta per il
conseguimento delle finalità istitutive dell'associazione, e al fine di evitare
interferenze dirette o indirette con le iniziative
b) di accertare che ogni iniziativa,
comportamento ed attività dell'Associazione, del Consiglio direttivo e del
Comitato Esecutivo, sia svolta in armonia e nel rispetto dei principi e delle
norme previste dal Manuale di Procedura del Rotary Internationa);
c) di accertare che ogni
attività di servizio e di progetto per lo svolgimento delle attività istitutive
dell'Associazione, sia adeguata, per natura e scopo, alle possibilità e capacità
dei Distretti e dei singoli Club Rotariani di intraprenderla con successo anche
in collaborazione con Istituzioni, Enti e soggetti al di fuori
dell'organizzazione del Rotary International, fatte salve le garanzie di cui ai
comma a) e b) che precedono;
d) il Comitato dei Garanti ha il diritto di preventivamente
esprimere la facoltà di veto sulle proposte del Consiglio Direttivo e del
Comitato Esecutivo, ogni qual volta rilevi iniziative, atti e comportamenti non
conformi alle norme ed allo spirito del presente statuto o in contrasto con i
principi del Manuale di Procedura del Rotary International e con le leggi degli
Stati ove l'associazione opera.
Ogni qualvolta tal diritto di veto sarà esercitato dal
Comitato dei Garanti ne sarà dato, dal Comitato stesso, dettagliata ed ufficiale
informativa al Collegio dei Revisori.
Il diritto di veto è operante se è espresso quantomeno a
maggioranza.
ART. 18 - IL COMITATO
SCIENTIFICO
Il Comitato Scientirico è presieduto da un Presidente nominato
dal Consiglio Direttivo tra rotariani di comprovata esperienza; il Comitato dura
in carica tre esercizi, salvo revoca.
La revoca per indisponibilità o inadeguatezza a svolgere il
proprio ruolo sono accertate dal Consiglio Direttivo. In caso di revoca
e/o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua
sostituzione per il periodo di tempo ancora mancante al termine del triennio in
corso.
Il Presidente
del Comitato Scientifico concorre a segnalare al Consiglio Direttivo i membri
del Comitato Scientifico da nominare.
Tali membri verranno scelti tra i soci di comprovata
esperienza scientifica nel settore.
Il compito del Comitato Scientifico sarà quello di
formulare programmi, progetti, pareri, esprimere valutazioni, esprimere
conclusioni sull'attività dell'Associazione, nonchè seguire l'attuazione e
l'evoluzione dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato si
suddivide in gruppi di lavoro in relazione alle specifiche materie da
trattare.
I membri
del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno.
Il Comitato si riunirà comunque almeno una volta al
trimestre.
ART. 19 - IL COMITATO DI
PROMOZIONE
Il Comitato di Promozione è presieduto da un Presidente
nominato dal Consiglio Direttivo tra rotariani di comprovata
esperienza.
Il Comitato dura in carica tre
esercizi, salvo revoca.
La revoca per indisponibilità o inadeguatezza a svolgere il
proprio ruolo sono accertate dal Consiglio Direttivo. In caso di revoca
e/o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua
sostituzione per il periodo di tempo ancora mancante al termine del triennio in
corso.
Il Presidente
del Comitato di Promozione concorre a segnalare al Consiglio Direttivo i membri
del Comitato di Promozione da nominare.
Tali membri verranno scelti tra i soci di comprovata
esperienza nei settori dei “media", delle pubbliche relazioni e delle attività
ausiliarie a detti settori.
Il Comitato di Promozione ha il
compito di eseguire la promozione delle attività e delle manifestazioni
deliberate dall'Associazione, nell'ambito di progetti determinati, negli aspetti
pubblicitari e finanziari, approvati dal Comitato Esecutivo.
I
membri del Comitato di Promozione si riuniranno, su iniziativa del
Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno Il Comitato si riunirà,
comunque, almeno una volta ogni trimestre.
ART. 20 - LIBRI
Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi
responsabili:
a) il libro dei verbali delle
Assemblee;
b) il libro dei
verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c) il libro dei verbali delle riunioni del
Comitato Esecutivo;
d) il libro dei verbali delle riunioni del
Collegio dei Revisori;
e) il libro dei verbali delle riunioni del
Comitato Scientifico;
f) il libro dei verbali delle
riunioni del Comitato di Promozione;
g) il libro dei Soci;
h) il libro
giornale;
i) il libro
degli inventari.
Prima di essere posti in uso i libri devono essere
vidimati.
ART. 21 - AVANZI DI
GESTIONE All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione comunque denominati nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o
regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione
ha l'obbligo di . piegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART. 22 - SCIOGLIMENTO
L’Associazione si scioglie, oltre che per le cause previste
dalla legge e per deliberazione propria, anche per provvedimento del Rotary
International, preso in accordo con il Manuale di Procedura dei Rotary
International, salvo, in questo ultimo caso, il diritto dell'Associazione di
continuare la propria attività al di fuori dell'organizzazione del Rotary
International.
In caso di scioglimento l'associazione ha l'obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui
all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART. 23 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento
alle vigenti norme legislative di cui al libro 1 Titolo II del Codice Civile e
alle norme del Manuale di Procedura del Rotary International.