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Statuto

 

ART. 1 - NOME E DEFINIZIONE

Il nome dell'Associazione è:

 "ASSOCIAZIONE EUROPEA ROTARY PER L'AMBIENTE - Onlus" o in breve  "A.E.R.A. - Onlus", qui di seguito indicata come Associazione.

ART. 2 - FINALITA

L’ Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone i seguenti obbiettivi:
a) l'educazione al rispetto dell'ambiente anche con incentivi e borse di studio;
b) la promozione, la gestione di programmi e progetti elaborati su iniziativa rotariana, aventi ad oggetto la promozione di uno sviluppo tecnico-economico in armonia con l'ambiente;
c) la formulazione di proposte operative alle istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito dei seguenti temi prioritari:
- il fattore ambientale in ogni iniziativa dell'uomo;
- la terra, il mare, l'acqua e l'aria: uso corretto e disinquinamento;
- l'ambiente urbano: tutela e fruizione;
- l'agricoltura: l'ambiente come risorsa;
- le zone protette: istituzione e gestione.  

L'Associazione si propone, inoltre, la raccolta di fondi e donazioni vincolati alla costituzione della Fondazione Europea Rotary per l'Ambiente, nonchè alla partecipazione ad iniziative promosse dal Rotary International al fine di applicare gli ideali ed i principi dell'Associazione al più vasto ambito internazionale.

L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste in questo Statuto o disciplinate a norma di legge.

ART. 4 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Piazzale Brescia n. 6 - Milano (Italia).

ART. 5 - SOCI

Sono Soci Ordinari dell'Associazione. con diritto di voto, i Distretti del Rotary International.
Clubs del Rotary International, e singoli Rotariani, possono divenire Soci Aderenti, presentando la domanda di ammissione, in quanto aderiscono alle finalità dell'Associazione: essi hanno il diritto di partecipare alle Assemblee ma non quello di voto.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I Distretti del Rotary International per poter aderire all'Associazione debbono ottenere l'approvazione di almeno i due terzi dei Club facenti parte del Distretto.  In questo caso il Distretto aderente diverrà socio ed esprimerà nelle Assemblee dell'Associazione un solo voto.
Possono, altresì, far parte dell'Associazione, senza diritto di voto, i Soci Onorari e Benemeriti, ossia persone alle quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità ritenendole in grado, per esperienza, titoli ed attività, di dare all'Associazione un contributo d'opera e di prestigio.
La partecipazione all'attività dell'Associazione non si limita al semplice versamento del contributo in denaro, annuale, ma deve dar luogo ad un impegno a sviluppare attivamente ad ogni livello secondo lo spirito informatore del Rotary International le tematiche relative
ai problemi dell'ambiente.
La qualità di Socio si perde per decesso, recesso nei casi di Distretti e/o Club, dimissioni, morosità superiore ad un anno, per il recesso del Club Rotariano di appartenenza, per lo svolgimento di attività valutate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in contrasto con i fini della stessa, per indegnità.
In questo ultimo caso l'esclusione dei Socio deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.
Il recesso dall'Associazione di un Club non comporta automatico recesso dei membri del Club stesso che vogliano mantenere la qualità di Soci Aderenti Il contributo sarà volontario e sarà annualmente indicato dal Consiglio Direttivo in relazione alle varie tipologie di soci.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito, oltre che dai contributi di cui all'art. 5, anche da sovvenzioni pubbliche e/o private, da erogazioni, donazioni e/o lasciti.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO L' esercizio finanziario chiude al 30 giugno diognianno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

I bilanci ed i relativi rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.  La richiesta di copie dei bilancio e dei rendiconti è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 8 - ORGANI

DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1 - l'Assemblea dei soci:
2 - il Presidente del Consiglio Direttivo;
3 - il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
4 - il Consiglio Direttivo;
5 - il Comitato Esecutivo;
6 - il Segretario del Consiglio Direttivo;
7 - il Collegio dei Revisori;
8 - il Comitato dei Garanti;
9 - il Comitato Scientifico;
10-il Comitato di promozione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo dell'Associazione stessa secondo le norme di cui all'Art.  5.

L’ Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altrove in Italia o in Europa, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci.  L’Assemblea delibera con riguardo:

a)   alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
b)   al rendiconto annuale;
c)   alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto;
d)   alla nomina del Collegio dei Revisori;
e)   alla nomina di ogni altro Organo dell'Associazione;
f)    ad ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo
g)   alla determinazione del contributo volontario associativo annuale da indicare, anche in via differenziata, a seconda si tratti di Distretti, di Clubs, o di singoli Rotariani:
h) sulle modifiche del presente statuto;
i) sui regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
l) sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
m) all'esclusione del Socio;
n) allo scioglimento, alla liquidazione dell'associazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

ART. 10 - CONVOCAZIONE

L’assemblea può essere convocata, a scelta del Consiglio Direttivo, o per lettera raccomandata, o con altro mezzo di informazione scritto, ivi compresi i bollettini rotariani, da inviarsi ai Soci aventi diritto di voto almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, dei giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonchè ai componenti dei Consiglio Direttivo ed ai Revisori ed a tutti i componenti gli Organi dell'Associazione.
Qualora il numero degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea superi le cinquanta unità, i modi di convocazione suddetti possono essere sostituiti da una lettera inviata senza raccomandazione da spedirsi almeno venti giorni prima del giorno rissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno due volte e con evidenza anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.
L’assemblea viene convocata, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero nei casi richiesti dalla legge, ovvero, ancora, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

 

ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELIBERE L':Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima e comunque non oltre quindici giorni, qualunque sia il numero dei soci intervenuti con diritto di voto, fatta eccezione per le delibere aventi per oggetto le materie previste ai punti e) d) g) dell'Art. 9, per le quali è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 15% dei soci aventi diritto di voto.  L:assemblea straordinaria, alla quale sono comunque demandate le delibere concernenti le modificazioni dello statuto, le azioni di responsabilità contro gli amministratori, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è validamente costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
Sia l'assemblea ordinaria che la straordinaria si intendono inoltre regolarmente costituite, anche in mancanza di convocazione, quando siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto e tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
In ogni caso, sia l'assemblea ordinaria sia la straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.  L’ assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano; in loro mancanza l'assemblea nomina un socio a presiedere la stessa. L’assemblea provvede alla nomina del segretario dell'assemblea che redigerà il verbale della riunione assembleare che verrà sottoscritto anche dal Presidente.  Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione della stessa e delle deleghe ed, in genere, del diritto di intervento all'assemblea.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è  composto da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri così suddivisi:

a)   quattro, eletti tra rotariani che siano Past-Governatori dei Distretti che hanno aderito all'Associazione, su segnalazione dei Governatori in carica di detti Distretti;
b)   gli altri in rappresentanza dei Club rotariani soci, scelti tra candidati segnalati dai singoli Club, o, in assenza di segnalazione, tra rotariani.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi.  Nel caso in cui un Consigliere cessi dalla carica prima della scadenza dell'intero Consiglio Direttivo, esso potrà essere sostituito, per cooptazione, dal Consiglio stesso, con altra persona della medesima categoria del Consigliere uscente e resterà in carica sino alla successiva assemblea.  Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo, ai quali spetta solo il rimborso delle spese, purchè autorizzate dal Consiglio stesso.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono i membri del Comitato Esecutivo e del Comitato dei Garanti.

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, salvo i poteri che la legge o lo statuto attribuiscono esclusivamente alla competenza dell'assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede:

a) alla nomina nel suo ambito di un Presidente e può nominare uno o più Vice-Presidenti, dei quali uno scelto tra i Past-Govematori;
b) alla nomina di un Segretario Generale e di un Tesoriere, anche tra i soci rotariani estranei al Consiglio, fissandone, se del caso, il compenso;
c) alla nomina di un Comitato Esecutivo scegliendo da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti tra i suoi membri. Il Presidente del Consiglio Direttivo ­membro di diritto - presiederà il Comitato. Al Comitato Esecutivo il Consiglio potrà delegare parte dei suoi poteri, in tal caso fissando di volta in volta i limiti di delega;
d) a convocare l'assemblea dei soci;
e)a stendere la relazione annuale per l'assemblea dei soci, il rendiconto annuale e il preventivo di esercizio;
f) ad assumere e licenziare personale dipendente;
g) ad approvare le iniziative, in attuazione delle attività e delle finalità dell'associazione indicate all'Art. 2 dello statuto, scelte fra quelle proposte
dall'assemblea, dal Comitato Esecutivo, dal Comitato Scientifico e dal Comitato di promozione;
h) a nominare, previa determinazione del numero dei componenti, i membri del Comitato Scientifico e del Comitato di Promozione ed i rispettivi Presidenti.  Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; viene nominato per la durata di un triennio e può essere rieletto.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al o ai Vice-Presidenti (disgiuntamente tra loro se più di uno).
La firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 14 - PRESIDENTE

CONVOCAZIONI E DELIBERE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.  Il Presidente, o chi ne fa le veci, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, o telegramma o telefax da inviarsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza agli aventi diritto a partecipare e contenente l'ordine del giorno.
Il Consiglio dovrà, inoltre, essere convocato quando almeno tre Consiglieri, il Collegio dei Revisori, il Comitato dei Garanti, previsto al successivo Art. 17, ne facciano richiesta con specifica indicazione degli argomenti da trattare.  Il Consiglio si intende validamente costituito, anche se non convocato, quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i garanti e tutti i componenti del Collegio dei Revisori.
Per la validità delle riunioni del Consiglio, regolarmente convocato, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri e di almeno un Garante.  Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da un Vice~Presidente.
Fermo restando quanto previsto nel successivo Art. 17, le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.
Il verbale della riunione sarà redatto dal segretario, che lo sottoscriverà unicamente al Presidente.
Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea e per la formazione del bilancio previsionale dell'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, se non ¬ diversamente stabilito nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo opera in armonia con le indicazioni del Comitato dei Garanti di cui all'art. 17 del presente statuto.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.  Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 15 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri designati dal Consiglio Direttivo, oltre al Presidente del Consiglio stesso che ne è membro di diritto.
Assistono alle riunioni il Segretario Generale, il Tesoriere, il Presidente del Comitato Scientifico e del Comitato di Promozione ed il Presidente del Collegio dei Revisori.
Alla riunione del Comitato Esecutivo partecipano inoltre, di diritto, i membri dei Comitato dei Garanti ai quali sono riconosciute le facoltà ed i diritti tutti previsti dall'Art. 17 che segue, in ordine al diritto di voto ed all'esercizio della facoltà di veto.
Il Comitato Esecutivo ha il compito e la responsabilità di promuovere sul piano operativo le attività deliberate dall'assemblea dei soci e delegate al Consiglio Direttivo; decide su tutti i problemi inerenti l'attuazione dei progetti promossi e/o approvati dal Consiglio Direttivo.
E’ presieduto dal Presidente dei Consiglio Direttivo dal quale è convocato tutte le volte che questi lo ritenga necessario e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre membri,
Il Comitato Esecutivo è convocato per lettera raccomandata o telegramma o telefax almeno sette giorni prima dell'adunanza, con indicazione degli argomenti all'Ordine del giorno. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando sono presenti tutti i suoi membri e i membri del Comitato dei Garanti e i membri del Collegio Revisori.  Per la validità delle riunioni regolarmente convocate, è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri e di almeno un Garante.
Fermo quanto previsto all'art. 17 che segue, le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto dei Presidente.
Il verbale del Comitato Esecutivo è sottoscritto dal Presidente.
Il Comitato Esecutivo coordina le attività del Comitato Scientifico e del Comitato di Promozione.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica per tre esercizi.  Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolarità delle operazioni contabili, predisponendo una propria relazione in occasione del Rendiconto annuale dell'esercizio che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea: può compiere ogni attività di controllo sulla gestione economica e contabile dell'Associazione.
I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra i soci rotariani esperti in materie economiche-contabili, qualificati nello specifico ramo di attività, indipendentemente dai Distretti di appartenenza.

ART. 17 - IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è composto da tanti Governatori in carica dei Distretti Rotariani quanti sono i Distretti appartenenti all'Associazione, o da ex Dirigenti del Rotary International designati dai Governatori in carica dei Distretti aderenti all'Associazione. Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di un voto per ogni membro.

Il Comitato dei Garanti ha il compito:

a) di effettuare il controllo dell'attività svolta dall'associazione al fine di accertare che tale attività sia svolta per il conseguimento delle finalità istitutive dell'associazione, e al fine di evitare interferenze dirette o indirette con le iniziative eventualmente intraprese dai Distretti o dai singoli Club Rotariani, per l'attuazione dei programmi del Rotary International;
b) di accertare che ogni iniziativa, comportamento ed attività dell'Associazione, del Consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo, sia svolta in armonia e nel rispetto dei principi e delle norme previste dal Manuale di Procedura del Rotary Internationa);
c) di accertare che ogni attività di servizio e di progetto per lo svolgimento delle attività istitutive dell'Associazione, sia adeguata, per natura e scopo, alle possibilità e capacità dei Distretti e dei singoli Club Rotariani di intraprenderla con successo anche in collaborazione con Istituzioni, Enti e soggetti al di fuori dell'organizzazione del Rotary International, fatte salve le garanzie di cui ai comma a) e b) che precedono;
d) il Comitato dei Garanti ha il diritto di preventivamente esprimere la facoltà di veto sulle proposte del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ogni qual volta rilevi iniziative, atti e comportamenti non conformi alle norme ed allo spirito del presente statuto o in contrasto con i principi del Manuale di Procedura del Rotary International e con le leggi degli Stati ove l'associazione opera.
Ogni qualvolta tal diritto di veto sarà esercitato dal Comitato dei Garanti ne sarà dato, dal Comitato stesso, dettagliata ed ufficiale informativa al Collegio dei Revisori.
Il diritto di veto è operante se è espresso quantomeno a maggioranza.

ART. 18 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientirico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra rotariani di comprovata esperienza; il Comitato dura in carica tre esercizi, salvo revoca.
La revoca per indisponibilità o inadeguatezza a svolgere il proprio ruolo sono accertate dal Consiglio Direttivo.  In caso di revoca e/o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per il periodo di tempo ancora mancante al termine del triennio in corso.
Il Presidente del Comitato Scientifico concorre a segnalare al Consiglio Direttivo i membri del Comitato Scientifico da nominare.
Tali membri verranno scelti tra i soci di comprovata esperienza scientifica nel settore.
Il compito del Comitato Scientifico sarà quello di formulare programmi, progetti, pareri, esprimere valutazioni, esprimere conclusioni sull'attività dell'Associazione, nonchè seguire l'attuazione e l'evoluzione dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo.  Il Comitato si suddivide in gruppi di lavoro in relazione alle specifiche materie da trattare.
I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
Il Comitato si riunirà comunque almeno una volta al trimestre.

ART. 19 - IL COMITATO DI PROMOZIONE

Il Comitato di Promozione è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra rotariani di comprovata esperienza.
Il Comitato dura in carica tre esercizi, salvo revoca.
La revoca per indisponibilità o inadeguatezza a svolgere il proprio ruolo sono accertate dal Consiglio Direttivo.  In caso di revoca e/o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per il periodo di tempo ancora mancante al termine del triennio in corso.
Il Presidente del Comitato di Promozione concorre a segnalare al Consiglio Direttivo i membri del Comitato di Promozione da nominare.
Tali membri verranno scelti tra i soci di comprovata esperienza nei settori dei “media", delle pubbliche relazioni e delle attività ausiliarie a detti settori.
Il Comitato di Promozione ha il compito di eseguire la promozione delle attività e delle manifestazioni deliberate dall'Associazione, nell'ambito di progetti determinati, negli aspetti pubblicitari e finanziari, approvati dal Comitato Esecutivo.
I membri del Comitato di Promozione si riuniranno, su iniziativa del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno Il Comitato si riunirà, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

ART. 20 - LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

a)   il libro dei verbali delle Assemblee;
b)   il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c)   il libro dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo;
d)   il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori;
e)   il libro dei verbali delle riunioni del Comitato Scientifico;
f)    il libro dei verbali delle riunioni del Comitato di Promozione;
g)   il libro dei Soci;
h)   il libro giornale;
i) il libro degli inventari.

Prima di essere posti in uso i libri devono essere vidimati.

ART. 21 - AVANZI DI GESTIONE All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di . piegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO L’Associazione si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge e per deliberazione propria, anche per provvedimento del Rotary International, preso in accordo con il Manuale di Procedura dei Rotary International, salvo, in questo ultimo caso, il diritto dell'Associazione di continuare la propria attività al di fuori dell'organizzazione del Rotary International.
In caso di scioglimento l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 – NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme legislative di cui al libro 1 Titolo II del Codice Civile e alle norme del Manuale di Procedura del Rotary International.