Titolo VII -Gli organi

 

Art. 120. (Commissione edilizia)

1. La Commissione Edilizia è organo di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia ed urbanistica.

2. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano, sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata, sia - ove richiesto - nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.

Art. 121. (Commissione Edilizia e istruttoria amministrativa)

1. Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di provvedimento edilizio, l'Amministrazione può discostarsi, dandone congrua motivazione, dal parere espresso dalla Commissione Edilizia, sia quando esso sia stato acquisito, prima della presentazione della domanda, sia quando esso sia stato richiesto - a cura del Responsabile del procedimento - subito dopo detta presentazione.

2. In ogni caso, la Commissione Edilizia non si pronuncia sulla qualificazione dell'intervento proposto.

Art. 122. (Composizione della Commissione edilizia)

1. La Commissione Edilizia Comunale è composta da nove membri ed è presieduta dall'Assessore competente.

2. Oltre che dal Presidente, la Commissione è composta dai seguenti membri, nominati dalla Giunta Comunale, tutti con diritto di voto:

- un esperto in progettazione architettonica;

- un esperto in progettazione edilizia esecutiva;

- un esperto in tecnologie edilizie;

- un esperto in storia dell'architettura urbana;

- un esperto in normativa urbanistica ed edilizia;

- un esperto in fruibilità e qualità ambientale;

- un esperto in viabilità e trasporti;

- un esperto in materia di verde urbano.

3. Gli esperti vengono individuati sulla base di appositi bandi, rivolti agli Ordini e Collegi e Associazioni professionali, alle Università, alle Sovrintendenze, alle Associazioni della proprietà edilizia, delle imprese edili, dei disabili nonché agli altri organismi che l'Amministrazione ritiene di invitare.

4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato.

Art. 123. (Durata in carica dei componenti della Commissione edilizia)

1. I componenti nominati dalla Giunta Comunale durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, al fine di assicurare un rapporto di continuità nel succedersi delle diverse composizioni della Commissione, quattro componenti, estratti a sorte, scadono dopo due anni e i membri nominati in loro sostituzione restano in carica tre anni. Gli altri quattro componenti vengono sostituiti al termine del triennio da altrettanti membri che restano in carica per due anni. Alla scadenza del quinquennio si procede alla nomina di tutti gli otto componenti.

3. I componenti della Commissione edilizia che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per dodici sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico.

Art. 124. (Parere obbligatorio della Commissione edilizia)

1. La Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio sui seguenti interventi:

a) nuova edificazione, ampliamento e opere di urbanizzazione;

b) ristrutturazione;

e) risanamento conservativo e restauro di cui 79.1 lett. g);

d) varianti essenziali ai sensi dell'art. 70;

e) concessioni edilizie in deroga ai sensi dell'art. 84;

f) distintivi urbani ed attrezzature per l’illuminazione pubblica;

g) interventi sul verde vincolato;

h) altri interventi per i quali il parere sia previsto dal presente Regolamento.

2. I progetti definitivi delle opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde pubblico, redatti ai sensi della legge 109/94 e sue successive modificazione ed integrazioni, sono sottoposti alle valutazioni della Commissione Edilizia esclusivamente nei casi in cui ciò venga espressamente richiesto dagli organi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 125.(Commissione edilizia per le funzioni ambientali)

1. La Commissione Edilizia Comunale, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni da parte della Regione Lombardia, viene integrata da due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata pluriennale esperienza.

2. Tali esperti vengono nominati dalla Giunta Comunale, scelti da una rosa di cinque nominativi segnalati dal Servizio Beni Ambientali della Regione Lombardia di concerto con la Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, e durano in carica due anni.

3. Qualora venga presentato il progetto preliminare di cui al precedente art. 112 per interventi su immobili tutelati ai sensi del comma 1, si applicano i disposti dell'art. 81 e la Commissione esamina il progetto stesso nella sua composizione integrata ed esprime parere sia sotto il profilo paesistico-ambientale che sotto il profilo della qualità architettonica ed edilizia.

4. Qualora il parere di cui al precedente art. 12I sia richiesto dal Responsabile del procedimento e l'immobile interessato dall'intervento sia tutelato ai sensi del comma 1, viene parimenti espresso parere nei termini previsti dall'art. 81.

Art. 126. (Commissione edilizia in materia urbanistica)

1. In materia urbanistica, la Commissione Edilizia valuta i caratteri architettonici ed ambientali dei piani attuativi proposti, i contenuti delle soluzioni planivolumetriche prospettate nonché - qualora ne venga richiesta i contenuti normativi delle strumenti di Variante.

2. La Commissione Edilizia può essere chiamata ad esprimere parere:

a) sulle proposte di Variante al P.R.G.;

b) sui programmi di riqualificazione urbana;

c) sulle proposte di pianificazione particolareggiata esecutiva,

d) sugli accordi di programma;

e) sui piani per l'edilizia economica popolare;

sui piani attuativi di iniziativa privata. In tal caso, ove sussistano i presupposti di legge e di regolamento, il parere richiesto si estende alla domanda di concessione edilizia a norma del precedente art. 124.

Art. 127 (Commissione edilizia: funzionamento)

1. Il Presidente fissa le date di convocazione della Commissione, stabilisce l'ordine dei lavori, conduce la discussione e ne trae le conclusioni.

2. La Commissione elegge al suo interno un Vice-presidente con il compito di coadiuvare il Presidente e sostituirlo in caso di assenza,

3. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione edilizia occorre la presenza di almeno la metà dei componenti in carica aventi diritto di voto. Non vengono conteggiati a tali fini né i commissari esperti in materia ambientale, quando non si tratti di progetti di loro competenza, né i singoli rappresentanti dei Consigli di Zona chiamati ad intervenire - quando la Commissione si esprime in materia urbanistica - ai sensi del successivo art. 129.

4. I pareri della Commissione edilizia si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Commissione.

6. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado.

7. Viene costituito l'Ufficio di Presidenza della Commissione Edilizia, composto da personale facente capo alla Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.. Tale Ufficio, posto alle dirette dipendenze dell'Assessore competente, assiste il lavoro della Commissione, anche mediante l'illustrazione dei progetti pervenuti.

8. Le modalità di presentazione dei progetti all'Ufficio di Presidenza e le modalità della loro illustrazione da parte dell'Ufficio stesso costituiscono oggetto di apposita determinazione della Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione P.R..

9. Tutte le sedute della Commissione Edilizia vengono registrate e di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura dell'Ufficio di Presidenza. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti, sarà consentito ai cittadini prendere visione di quanto registrato o verbalizzato.

Art. 128. (Commissione edilizia: regolamento interno)

1. I componenti della Commissione Edilizia si insediano entro il quindicesimo giorno successivo alla data di nomina da parte della Giunta Comunale. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la Commissione Edilizia si dota, entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, di un proprio regolamento interno, con il quale vengono disciplinati:

a) i contenuti del programma di progetto e della sua rappresentazione convenzionale, di cui all'art. 107.1 lett. D. VII C., i criteri ai quali la Commissione intende attenersi nello svolgimento delle sue funzioni nonché l'utilizzo di specifici strumenti di valutazione;

b) l'attribuzione ai Commissari di apposite deleghe per la rappresentanza della Commissione in seno ad altri organismi tecnici di livello comunale;

c) le modalità con cui vengono periodicamente segnalati all'Osservatorio edilizio cittadino i problemi giuridici e tecnici eventualmente riscontrati nell'applicazione del presente Regolamento.

2. Del regolamento adottato dalla Commissione Edilizia prende atto la Giunta comunale e gli Uffici comunali sono tenuti all'osservanza del regolamento stesso per quanto di competenza.

Art. 129. (Commissione Edilizia: piani di rilevanza zonale)

1. In attuazione dei principi contenuti nello Statuto comunale e nel vigente Regolamento del Decentramento Territoriale, al fine di assicurare la partecipazione dei Consigli di Zona al processo di formazione degli atti dell'Amministrazione centrale in materia urbanistica, agli stessi sono sottoposti i gli strumenti di pianificazione generale nonché i piani attuativi del P.R.G. di rilevanza zonale, che interessano il corrispondente territorio. Il Consiglio di Zona interessato esprime al riguardo parere per il tramite di un proprio rappresentante con diritto di voto, appositamente convocato in Commissione Edilizia.

2. Il voto di cui sopra, espresso dal rappresentante della Zona, non è sostitutivo del parere scritto obbligatorio che, ai sensi del Regolamento per il Decentramento, i Consigli devono emettere sulle proposte che riguardano i piani territoriali e urbanistici ed i relativi strumenti attuativi entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati da parte del Protocollo della Circoscrizione.

Art. 130. (Consigli di zona ed edilizia di interesse zonale)

1. I Consigli di Zona vengono chiamati ad esprimere parere obbligatorio sulle concessioni edilizie per gli interventi di nuova costruzione di cui al precedente Art. 67 e per gli interventi di ristrutturazione di cui al precedente Art. 66 , punti 3.2. e 3.3 (…) Il parere viene espresso entro quindici giorni dal ricevimento degli atti dal Consiglio di Zona interessato e viene reso al Responsabile del procedimento, che ne da atto nella relazione di cui all'art. 115.6. In ogni caso, viene assicurata la partecipazione del Dirigente coordinatore preposto alla Conferenza dei Servizi prevista dal quinto comma dell'art. 117.

2. I Consigli di Zona sono competenti in ordine alla ricezione dei progetti ed agli adempimenti istruttori relativi agli interventi previsti agli articoli 82.3 lett. e), 82.4 e Art. 83, nonché agli adempimenti di cui all’Art. 119. del presente Regolamento; i Consigli di Zona sono altresì competenti in ordine alle ulteriori opere edilizie che vengono loro assegnate in base a diverse disposizioni regolamentari ovvero in base ad appositi provvedimenti deliberativi.

3. Le funzioni in materia edilizia, di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere edilizie di interesse zonale nonché l'applicazione delle correlate sanzioni amministrative di legge e le prescritte segnalazioni all'Autorità giudiziaria, spettano al Dirigente coordinatore di Zona.

 

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