Milano  04  febbraio 2004     

 

Oggetto :  LA BEFFA DEI SOTTOTETTI

                 La applicazione della cosiddetta legge dei sottotetti che  in ambito condominiale, ha

                già  prodotto molti  contenziosi ,  pone forti implicazioni con la funzionalità e la

                sicurezza degli edifici. 

 

 

A  fronte di una serie di esperienze sul problema dei sottotetti, in qualità di Consulente Tecnico del Tribunale di Milano, ho potuto riscontrare le varie / molte  anomalie che si vengono a determinare in occasione della trasformazione dei sottotetti, soprattutto in ambito condominiale. Ho potuto constatare che nella maggior parte dei casi l’applicazione di questa legge in ambito condominiale, oltre ad avere prodotto scempio architettonico, ha prodotto danni alla funzionalità dell’edificio e compromesso la sicurezza  dello stesso,  nonché introdotto contenziosi ( per rumore, lesioni statiche, modifica impianti , canne fumarie, variazione altezza ai fini dei VV.F., ecc..).  Personalmente,  mi adopero da mesi  ( vedasi mio articolo sul piano tecnico pubblicato su IL GIORNALE DELL’INGEGNERE che qui Le allego ) per segnalare che , oltre ai ben noti e importanti problemi estetici , paesistici e decoro architettonico, nella trasformazione dei sottotetti, soprattutto in ambito condominiale, insorgono altrettanti problemi connessi con il codice civile e leggi collegate ( condominio ) , con la  funzionalità e la sicurezza .

 

Devo anche evidenziare che l’operazione di trasformazione dei sottotetti , prevalentemente nei centri storici, distrugge anche alcuni componenti,  pregevoli  per caratteristiche tecnologiche e progettuale ( vedasi portellini di ispezione delle canne fumarie che con lungimiranza  venivano già predisposti negli edifici ,  dalla fine del 1800 ed  all’inizio del 1900 ! per  effettuare le operazioni di pulizia / manutenzione ( spazzacamino ) e  tenerle in efficienza.

Purtroppo molti cittadini – condomini non sono a conoscenza delle varie problematiche connesse con la trasformazione dei sottotetti ad uso abitativo e laddove ( edifici condominiali ) si realizzano sottotetti, inevitabilmente si scatena contenzioso giudiziario. Vi  posso assicurare che presso  le cancellerie dei tribunali , giacciono moltissime pratiche di contenzioso condominiale  per problemi legati alla trasformazione dei sottotetti . 

 

Nella trasformazione edilizia dei sottotetti si annidano anche problematiche di  funzionalità , godibilità e  sicurezza che non possono essere trascurate. La ristrutturazione  riguarda infatti  edifici prevalentemente situati nei  centri storici che  hanno  la particolare tipologia edilizia di inizio secolo e / o degli anni precedenti la seconda guerra mondiale : i sottotetti sono sede di importanti componenti e servitù delle parti comuni,  quali canne fumarie con relativi portellini di ispezione,  condotti di ventilazione, vasi di espansione, rete di distribuzione del tipo a pioggia dell’impianto di riscaldamento e reti di  sfiato degli stessi, reti di distribuzione dell’acqua potabile, centralini e antenne TV,  locali macchine ascensori e lucernari di  accesso alle falde di copertura per manutenzioni ; generalmente nei regolamenti condominiali è previsto che tutti questi sub- sistemi edilizi , costituiscono “parti comuni” , o servitù  a favore del condominio, anche quando   ubicati in  porzioni di  “ solaio “ di proprietà di singoli condomini . La  ristrutturazione e trasformazione  dei sottotetti,  ha quindi forti implicazioni  impiantistiche  connesse  con la funzionalità e la sicurezza ; particolarmente delicati sono le canne fumarie e relativi portellini di ispezione presenti nei piani sottotetto, che per quanto in qualche caso,  dimenticati e sottoposti a scarsa manutenzione / pulizia ai fini della efficienza,  generalmente svolgono funzioni essenziali di evacuazione dei prodotti di combustione di caldaie autonome o scaldacqua a gas ubicati nelle unità immobiliari sottostanti   : manomettere o modificare tali componenti , come ad esempio  la chiusura dei portellini a parete nei solai,  senza il preliminare accordo,  può risultare  grave e comunque introduce una inibizione di servizio e utilizzo per impossibilità o difficoltà di mantenerli in efficienza. Non è neanche da trascurare la problematica della sicurezza legata alla stabilità poiché gli edifici “datati “ , sia per  vetustà e sia per interventi edilizi posticci, peraltro  non conosciuti e non ordinati,  realizzati in epoche diverse,  nello stesso volume edilizio o in edifici contigui,  assumono particolari assetti statici di cui  non è facile analizzare la distribuzione. Questo fatto, spesso introduce vincoli  per la realizzazione di solette praticabili e compatibili con i sovraccarichi variabili orizzontali e verticali ,  ed  il requisito di rumore da calpestio previsti da leggi e  norme nazionali e regionali, e per la realizzazione della nuova copertura soggetta a carico di neve . Inoltre,  la abitabilità del piano sottotetto può introdurre  anche variazione della “altezza in gronda”  dell’edificio ai fini delle norme di sicurezza – di prevenzione incendi .

 

Per comodità si riporta integralmente la definizione di altezza in gronda come contemplata dalla circolare del Ministero degli Interni n. 25 del 02.06.1982     per altezza in gronda si intende la altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile “

 

Quando “ l’altezza in gronda “ , di un edificio di civile abitazione supera  24 m , l’edifico rientra nelle attività soggette a controllo VV.F. , come riportato al punto 94 del DM 16.02.1982. Quindi, in  virtù di quanto previsto dal DM  16 maggio 1987 n. 246 “ Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione “ l’edificio deve essere dotato di particolari dotazioni passive ed attive ( resistenza al fuoco delle strutture, compartimentazione, rete idranti, ecc..), ed ha l’obbligo di ottenere la approvazione del progetto da parte del Comando VV.F e successivamente il  rilascio del certificato di prevenzione incendi ( CPI) .

Anche le  modifiche consistenti della rete di distribuzione idrotermica  possono compromettere la funzionalità degli impianti e introdurre squilibri e sbilanciamenti nella erogazione del calore delle varie unità immobiliari.  Altro problema è costituito dalla modifica delle tabelle millesimali per il riscaldamento e per  altri  servizi.

 

Le eventuali e autorizzazioni e /o concessioni comunali non costituiscono condizione sufficiente per eseguire i lavori, poiché vengono rilasciate sempre con la clausola FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI, e   prescindono  “da queste  problematiche”  e da quella delle servitù parti comuni, cosicché molti condomini si trovano beffati perché dopo la realizzazione del sottotetto da parte di altro condomino “ intraprendente “ che magari subito dopo,  o addirittura in corso d’opera,  vende l’unità immobiliare ricavata, si ri-trovano a dovere intavolare contenzioso  giudiziario per  rivendicare diritti di servitù “del padre di famiglia “  e sostenere spese per adeguare l’edificio alle norme di sicurezza e/o funzionalità o godibilità

Bisogna ancora segnalare che in questo ultimo periodo, in vista del fatidico “ condono “  alcuni condomini, approfittando della assenza festiva,  si affrettano a realizzare – lavorando anche fuori-orario -   , opere  di avanzamento , con l’obiettivo di sottoporre poi tutto a condono edilizio.

 

Ovviamente non è neanche da trascurare lo scempio che a livello di falda viene apportata alla estetica ed al decoro architettonico dell’edificio, anche se l’art. 73 del Regolamento edilizio ( recupero abitativo del sottotetto ) prevede che “ gli interventi non devono costituire alterazione della morfologia urbana”.

 

L’atteggiamento sin qui seguito è stato  troppo liberista e le autorizzazioni / concessioni  non prendono nella dovuta considerazione tutti gli elementi tecnici , ma si limitano  alle caratteristiche esteriori , lasciando aperte tutte le problematiche di sicurezza che ne conseguono ( VV.F.,  stabilità, canne fumarie, servizi e impianti, ecc.) , innescando cosi inevitabile contenzioso giudiziario.

 

Effettivamente questa legge, può trovare  buona applicazione negli edifici di civile abitazione di proprietà unica ( Enti di diritto pubblico, proprietà immobiliari, proprietà privata, ecc..) mentre, quando viene applicata,  in ambito condominiale, da un condomino  

che trasforma, a suo vantaggio una porzione di sottotetto in abitazione, scatena sistematicamente una serie di contenziosi giudiziari, perché  molto spesso per realizzare le opere si  “ ledono “  diritti di  qualcuno, peraltro ignaro fino a cose fatte, quando affiorano i problemi di funzionalità o godibilità o addirittura di sicurezza ( strutturale , prevenzione incendi, impiantistica, rumore, inibizione di servitù, ecc….)   .

 

Tenuto conto della “ devoluzione “ del 2001, con modifica del Titolo V della Carta Costituzionale,  che regola le autonomie locali e conferisce il cosiddetto “potere legislativo concorrente “  alle regioni, mi domando quale è  la valenza giuridica della legge  regionale in argomento nei confronti del  Codice  Civile  e altre leggi nazionali ?  E inoltre ,  in base al cosiddetto “ principio della ragionevolezza “  qual’ è la bontà di una legge che crea sistematicamente  contenziosi ed esasperazioni tra i  condomini – cittadini ?

 

                                                                                           dott. ing. Antonio De Marco*

 

·         consulente tecnico del Tribunale di Milano

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