L'elettrosmog nel Quartiere  Picarielli.
 

PETIZIONE POPOLARE DEGLI ABITANTI DEL QUARTIERE PICARIELLI CONTRO L’INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE PER LA TELEFONIA CELLULARE IN VIA PICARIELLI 72.

 

Egr. Signor SINDACO di Salerno                                                                            e per conoscenza a:

DE BIASE

                                                                                                                        CODACONS

Egr. Assessore all’Ambiente                                                                              ITALIA NOSTRA

CARDALESI                                                                                                     ASSOCOND

                                                                                                                        ASS. DIRITTI UMANI

Egr. Assessore all’Urbanistica                                                                           W.W.F. ITALIA

MARTINO                                                                                                         GREENPEACE

                                                                                                                        LEGAMBIENTE

All’ASL. SA/2

Dipartimento Prevenzione

Via Fabio, 14 – Salerno

 

Spett.le ISPELS

Via Fabio, 14 - Salerno

 

Egr. Signor Prefetto di Salerno

 

Ill.mo Procuratore della Repubblica di Salerno

 

Al Ministero dell’Ambiente

P.zza Venezia 11 – 00187 ROMA

 

 

Oggetto: Petizione degli abitanti del quartiere Picarielli contro l’installazione di un ripetitore per la telefonia cellulare in Via Picarielli, 72.

 

 

Gli abitanti del quartiere Picarielli, vivono in costante stato di allarme e preoccupazione per l’installazione di un antenna elettromagnetica che è spuntata, non a caso, improvvisamente nel pieno della calura estiva di luglio. I cittadini devono subire la prepotente ingerenza delle compagnie telefoniche e la disattenzione delle amministrazioni competenti.

In via Picarielli n.72, in un fondo privato che si suppone a vocazione agricola, a pochi metri dal liceo “De Santis” e dal liceo “Severi” oltre che dalla ex scuola elementare “Picarielli” e, cosa ancor più grave, a pochissimi metri dalla scuola materna “Arcobaleno”, è stato installato l’ennesimo ripetitore per la telefonia cellulare.

Come risulta essere costume ormai consolidato, i cittadini che debbono sopportare tali impianti vengono a sapere dell’installazione solo al momento in cui i lavori cominciano ad essere visibili, in quanto né la società espone il cartello con l’indicazione del numero di autorizzazione del Comune (o lo espone a lavori ormai avviati, come nel presente caso), né tantomeno il Comune si preoccupa di sentire e/o informare i cittadini.

 

PREMESSO CHE:

 

·        La installazione di un antenna di cui trattasi –secondo i più aggiornati studi e ricerche scientifiche- comporta DANNO ALLA SALUTE ANCHE AGLI ABITANTI DEGLI IMMOBILI VICINI.

·        Nelle immediate vicinanze del neo impianto sono presenti ben 3 scuole (una materna e due superiori).

·        La installazione di detta antenna non può essere considerata un opera di pubblica utilità (Corte di Cass. 10.83 n.301) in quanto la telefonia cellulare non è assimilabile alla telefonia di base e non ha natura di pubblica utilità essendo un servizio diretto a categorie ristrette di utenti rientrando ,quindi, solamente tra i servizi di interesse economico generale ai sensi dell’art. 90 del trattato CEE (Tar Lazio, sentenza n.3335/98).

·        Nel procedere al rilascio delle autorizzazioni amministrative all’installazione, non si è tenuto in alcun conto il parere dei cittadini residenti, né si è svolto alcun accertamento circa la presenza di soggetti sensibili (quali portatori di pace maKer, bambini, persone con patologie mediche incompatibili con i campi elettromagnetici, ecc.)

·        Sono altissime le probabilità che i campi elettromagnetici prodotti dagli impianti in questione siano dannosi per la salute umana, soprattutto in relazione alle esposizioni a lungo termine, con l’aumento di casi in particolare di cancro e leucemia infantile.

·        È ormai noto che gli immobili che i trovano nei pressi degli impianti per la telefonia cellulare subiscono un rilevante deprezzamento (danno patrimoniale certo e quantificabile).

·        Il suddetto ripetitore è stato installato senza alcun preavviso agli abitanti della zona immediatamente  a ridosso dell’impianto, i quali, non hanno potuto fare altro che constatarne l’improvvisa ed assolutamente inattesa nascita.

·        Deve essere considerata la necessità di garantire adeguata protezione al diritto alla salute (diritto inviolabile e indisponibile tutelato dalla Costituzione) e all’integrità fisica minata, sulla base delle attuali cognizioni medico-scientifiche in materia, dalla esposizione continuativa ed ininterrotta alle irradiazione di onde elettromagnetiche e che tale diritto prevale di gran lunga sull’interesse commerciale di dette società concessionarie di servizi di telefonia mobili; tutto ciò premesso

 

ESPONGONO CHE:

 

 

·        La Cassazione SS.UU. 6.10.79 n.5172 e la Corte Cost. 88/79 hanno ammesso la compromissione arrecata alla salute ed all’ambiente a causa dei campi elettromagnetici creati dagli impianti in questione che, secondo la letteratura medica hanno, tra l’altro, anche effetti cancerogeni;

·        Anche il Ministero dei LL.PP. con D.M. 381/98 ha riconosciuto tali effetti nocivi per la salute umana;

·        La sentenza 29.11.99 Corte di Cassazione sez.I pen. ha sancito che il fenomeno noto come elettromagnetismo e riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p. “getto pericoloso di cose”;

·        Da “La Repubblica” del 07.09.00 si è appreso che il Tribunale di Napoli ha bloccato un ripetitore telefonico della Network a Bagnoli in via Caio Asinio Pollione;

 

PER QUANTO ESPOSTO

 

CHIEDONO

 

·        L’immediata sospensione e conseguente rimozione dell’antenna edificata in via Picarielli n.72, sul fondo di proprietà Boccia;

·        La revoca dell’autorizzazione comunale n.310/00;

·        La revoca del parere rilasciato dall’ASL/SA2;

·        Un ordinanza del sindaco di sospensione e rimozione dell’antenna di cui sopra, visto che l’art.38, comma 2, della Legge 08.06.90, n.142, attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia, tra l’altro, di sanità;

·        La sospensione delle autorizzazioni per i nuovi impianti e la disposizione di un attenta verifica e revisione dei progetti in corso di realizzazione;

·        Un tempestivo intervento, al fine di impedire l’ulteriore degrado delle condizioni ambientali e del danno alla salute pubblica, eseguendo il censimento di tutti gli impianti elettromagnetici e l’immediata dismissione di quelli pericolosi per la salute pubblica;

·        Un monitoraggio che accerti l’entità dei danni causati alle persone dalle antenne elettromagnetiche già installate e funzionanti;

·        L’accertamento delle eventuali responsabilità, anche penali, commissive ed omissive, in relazione ai fatti esposti;

·        Il risarcimento di ogni eventuale danno, subito e subendo, causato al cittadino dall’attività delle antenne elettromagnetiche;

·        La misurazione dei campi elettromagnetici a spese del Comune (tanto solerte nel concedere autorizzazioni);

·        Che i comitati e le altre associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e dell’ambiente partecipino alla scelta dei siti ed ai procedimenti amministrativi relativi all’installazione di qualsiasi impianto fonte di onde elettromagnetiche;

·        Che possa essere concessa una riduzione dell’imposta ICI per le abitazioni che in conseguenza all’installazione di fonti elettromagnetiche nelle loro vicinanze hanno subito un deprezzamento del valore di mercato, con relativo aumento dell’imposta ai proprietari degli immobili che per pura speculazione hanno consentito l’utilizzo dei propri fabbricati;

·        Che vengano individuati corridoi tecnologici per gli elettrodotti e per tali fonti elettromagnetiche al fine di tenere al di sotto della soglia di rischio individuata dagli studi medici e scientifici accreditati, i valori del campo elettromagnetico.

DIFFIDANO

 

·        Gli organismi e/o Enti in indirizzo a pronunciarsi sulle suddette richieste entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del presente atto con avvertenza che in difetto provvederanno alla tutela dei propri diritti ed interessi, e in quelli rappresentati, anche in sede giurisdizionale.

·        L’ASL/SA2 a sospendere il collaudo di detto impianto in attesa di tali pronunzie.

 

 

La presente diffida è inoltrata anche agli effetti dell’art.328 del codice penale così come modificato dall’art. 16 della Legge 26.04.90 n.86, che punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a due milioni  il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta non compie l’atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del suo ritardo.

 

Il presente atto si compone di numero 3 pagine, compreso la presente, più gli allegati per la raccolta delle firme.

 

SALERNO 17.07.2002

 

 

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Aggiornato il 22-10-2007