2^ puntata

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

 

Il primo commento che sorge spontaneo dopo una attenta lettura del Regolamento Comunale di Salerno sull'elettrosmog è che la montagna ha partorito il topolino.

Vediamo il perchè:

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Nell'Art. 3 - comma 2 viene detto che "Non dovranno inoltre essere realizzate installazioni di stazioni radio base in prossimità di ... asili, scuole ..., ospedali, ...parchi e giardini ...".
Cosa si intende per prossimità?
A quanti metri corrispondono esattamente?
Perchè non è stata fatta chiarezza su questo aspetto fondamentale?
Inoltre non viene detto nulla in merito a quei numerosi impianti che a Salerno, nel corso di questi anni, sono stati già installati in prossimità di scuole, asili e parchi (come a Pastena e Mariconda).
 

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Nello stesso art. 3 viene anche detto che "... sarà consentita l'installazione degli stessi a seguito di rilascio di concessione."
Nulla però viene detto a proposito di quegli Impianti già esistenti che risultano del tutto privi di concessione edilizia!
 

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Nell'art. 4 si parla di Censimento e Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche e viene affidato alle Società l'onere di fornire, entro 60 giorni dalla emanazione del presente provvedimento, planimetrie e caratteristiche degli propri impianti.
Questo conferma quanto da noi denunciato ripetutamente in questi ultimi anni, e cioè che il Comune di Salerno non conosce neppure il numero, l'ubicazione e la tipologia degli impianti risiedente sul proprio territorio.
Infine è triste dover constatare che i 60 giorni dall'emanazione sono passati già da un bel pò, ma di questo censimento non c'è ancora neppure l'ombra!!!
 

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Nell'art. 5 il problema Monitoraggio viene affrontato con la previsione di centraline di rilevamento  da installare con la collaborazione delle Società operanti (?!?).
La rete di monitoraggio sarà gestita dal Comune solo per la verifica periodica dei valori di emissione.
Ci chiediamo cosa avverrà se le Società operanti nella telefonia si rifiutino di "collaborare" in questo monitoraggio o se lo faranno in maniera tale da vanificarne di fatto l'attendibilità di tali rilevazioni?
Nessuna sanzione o obbligo è contemplato dal Regolamento. Affidarsi solo sulla "collaborazione" di quelle stesse Società che si vogliono andare a controllare ci sembra, a dir poco, da utopisti o da sprovveduti!!!
 

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Nessun cenno viene fatto all'utilizzo delle microcelle o microstazioni ( con potenza da 1 a 5 Watt) che possono minimizzare l'impatto ambientale e architettonico e che garantiscono contemporaneamente il massimo della prevenzione sanitaria ed, al tempo stesso, il massimo di qualità per gli utenti.
 
 

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Non è stata prevista l'obbligatorietà della  "Valutazione di Impatto Ambientale". E questo nonostante l'art. 2bis della legge 1 luglio 1997, n. 189 - la preveda espressamente per garantire la compatibilità delle infrastrutture installate con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati.
Lo ha confermato il CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, con Ordinanza n. 3960 del 28 luglio 2000, che ha ribadito che la CONCESSIONE all'installazione delle SRB (Stazioni Radio Base) deve essere subordinata alla POSITIVA Valutazione di Impatto Ambientale da parte della regione (per la competenza regionale il Consiglio di Stato ha fatto riferimento al DPR 12/4/1996).
 

Ad accrescere ancora di più la nostra delusione è lo spietato confronto che può essere fatto tra il nostro Regolamento Comunale e quello realizzato in altre città italiane sicuramente più sensibili alla tutela della salute dei propri concittadini:

Il Regolamento del Comune di Ladispoli (Roma) prevede il divieto di installare antenne nel centro abitato. Ed al riguardo c'è già stata una sentenza positiva del TAR Lazio che ha respinto il ricorso dei gestori della telefonia mobile che contestavano la legittimità di tale regolamento.
Come vede caro dr. De Biase in Italia c'è ancora qualche Sindaco che non ha paura di affrontare il giudizio dei TAR !!!
E' una vittoria importante che dimostra  che è possibile da parte dei Comuni zonizzare il territorio, impedendo l'installazione delle antenne nei centri abitati comunali, a tutela della salute, senza per questo impedire il servizio e che ci auguriamo sia di riferimento anche per il nostro comune.
Un regolamento con analoghi contenuti è in via di approvazione da parte del consiglio comunale di Cerveteri (Roma) e molti altri sono già operanti in Toscana ed in Lombardia.
Ogni ulteriore commento appare a questo punto inutile, e pensare che ce stato chi si è anche vantato pubblicamente, affermando che " A Salerno siamo stati i primi in Italia ad aver realizzato un Regolamento Comunale contro l'elettrosmog!".
Per come è stato fatto, ci si poteva anche risparmiare lo sforzo !

Anche l'esponente dei Verdi Salernitani Francesco Saverio Borrelli pare non abbia apprezzato molto l'immobilismo della Giunta Salernitana in materia di elettrosmog.
Eccovi di seguito la sua interrogazione presentata il 12 agosto 2002 che ci ha fatto pervenire per conoscenza.
Ci chiediamo, però, perchè ha fatto ricorso ad una interrogazione quando, invece, poteva rivolgersi direttamente al suo Assessore all'Ambiente e sollecitargli gli interventi del caso?
                                           

                                                  All’Assessore all’Igiene Urbana

                                               

 

                              E, p.c.:   Al Sindaco

 INTERROGAZIONE

 

          Il sottoscritto Francesco Saverio Dambrosio, consigliere comunale del gruppo “VERDI PER SALERNO”, premesso che:

 ·       il 4 febbraio 2002 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il regolamento per le emissioni elettromagnetiche;

·       tale regolamento risulta emanato in forza del comma 6 dell’art. 8 della Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 “…per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” ;

·       non compete al Comune di Salerno, in virtù della predetta legge, né l’individuazione di limiti di emissione (riservati allo Stato e che l’attuale Governo Berlusconi, con provvedimento del 3 agosto 2002, ha proposto di elevare), né i procedimenti sanzionatori (riservati alla Regione Campania, che ha disciplinato la materia con la legge regionale n. 14 del 24 novembre 2001), né le verifiche tecniche a fini autorizzatori e/o per il controllo del rispetto delle autorizzazioni (riservati dalla legge nazionale e regionale all’A.R.P.A.C.), né la predisposizione di piani di bonifica (riservati alla Regione Campania);

·       nell’esercizio delle sue competenze il Comune di Salerno oggi deve assicurare un corretto inquadramento urbanistico e paesaggistico dei nuovi impianti; in particolare, grazie al regolamento comunale approvato (che richiama espressamente le norme del regolamento sulle antenne paraboliche, già approvato con la deliberazione n. 57 dell’11 ottobre 1999,  estendendole anche alle “…antenne trasmittenti/riceventi della radio, della televisione e della telefonia mobile…” – art. 3 comma 3) l’Amministrazione Comunale deve estendere il controllo urbanistico e paesaggistico anche agli impianti già istallati o, comunque, autorizzati prima del 4 febbraio 2002 (cioè prima dell’approvazione del regolamento per le emissioni elettromagnetiche), pretendendo che anche i “vecchi” impianti, entro due anni, si adeguino ai “…principi della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico della città e del rispetto visivo ed ambientale.” (art. 3, comma 1 del Reg. n. 14/1999).

·       Il regolamento 4 febbraio 2002 sull’inquinamento elettromagnetico prevede, fra l’altro:

1.     il censimento ed il catasto delle emissioni elettromagnetiche;

2.     un piano annuale di interventi, (redatto anche sulla scorta di iniziative di armonizzazione sia con i gestori, ai quali vanno sottoposti “aspetti problematici” derivanti dagli impianti, che da associazioni o comitati di cittadini, portatori di interessi diffusi) anche al fine di elaborare proposte di piani di risanamento da sottoporre alla Regione Campania;

3.     azioni di monitoraggio e di informazione ai cittadini;

4.     la possibilità che su “…motivata proposta dei competenti uffici comunali…”  siano aumentate le distanze tra i nuovi impianti e le aree sensibili (asili, scuole, giardini, case di cura ed  in genere luoghi pubblici di convivenza);

5.     la necessità di concessione edilizia per ogni impianto.

  Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale

 INTERROGA

 per conoscere:

·       quali iniziative sono state intraprese o si intendono intraprendere per rendere le antenne paraboliche  e, comunque, le antenne trasmittenti o riceventi di telefonia mobile, esistenti nel centro urbano di Salerno, non visibili dalla pubblica via, comunque per garantire che le istallazioni siano rispettose del decoro e dell’aspetto estetico della città;

·       in particolare, quali iniziative si intendono adottare per le antenne poste sul terrazzo di copertura di un fabbricato nel quartiere di Pastena, in prossimità della via Lungomare Colombo, che appare come un clamoroso scempio paesaggistico;

·       se l’antenna istallata in via Picarielli è munita di concessione edilizia e di autorizzazione regionale; se tali provvedimenti siano stati rilasciati prima del 4 febbraio 2002 e, nell’eventualità positiva, se si intendono adottare iniziative di armonizzazione, considerando che l’impianto non appare rispettoso dei principi di salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico della città e, probabilmente, meritevole di delocalizzazione considerando che lo stesso (ove pure ne rispettasse le distanze) appare inserito fra più aree sensibili (scuole ed asili);

·       se sono state intraprese iniziative, e quali, in relazione ai punti 1, 2 e 3 della premessa della presente interrogazione, comunque in relazione al Regolamento 4 febbraio 2002;

·       se l’Amministrazione viene informata dei controlli operati dall’ASL e dall’ARPAC, di eventuali procedimenti sanzionatori avviati nel caso di accertamento dei limiti di emissione e del loro esito.
   
12 agosto 2002                                                       
Francesco Saverio Dambrosio
 

E' passato oltre un anno da questa interrogazione, i cui contenuti condividiamo completamente, ma nè il Sindaco De Biase, nè l'Assessore Cardalesi hanno dato seguito ad alcuna delle richieste avanzate dal Consigliere Dambrosio !!!
C.d.R. 3 agosto 2003

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Ecco il testo completo del REGOLAMENTO:

1. Sono oggetto del presente Regolamento, redatto secondo le finalità esposte nella Legge Quadro del 22/02/2001 n° 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi.

Tali impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, ai fini della tutela della salute pubblica, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle seguenti specifiche disposizioni: Testo Unico Leggi Sanitarie art. 220, DPCM del 24/04/92 e Decreto n° 381 del 10/9/98 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 2 - Ambito di applicazione

 

1. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all’intero territorio comunale ai Gestori dei sistemi di teleradiocomunicazione, di seguito denominati “Società” e all’Amministrazione Comunale, di seguito denominata “Comune”.

Ai soli fini dell’applicazione del presente Regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

·       territorio urbanizzato, intendendo il territorio, capoluogo e frazioni, edificato e destinato all’edificazione così come definito dal Piano Regolatore Generale, oltre ad una fascia di rispetto di 100 (cento) metri  ulteriore ai confini fissati;

·                        aree sensibili intendendo le aree ove sono ubicati asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri, parchi e giardini o altre sedi di convivenza o a carattere pubblico o sanitario;

·                        territorio extraurbano intendendo il restante territorio comunale;

 

Art. 3 – Prescrizioni

 

1. Tutti gli impianti di cui al precedente art.1 da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito, dovranno essere progettati perseguendo obiettivi di qualità e in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in modo da assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

2. Tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

a)     nell’ambito del territorio urbanizzato, gli impianti di teleradiocomunicazione  e di teleradiodiffusione, da realizzarsi o in esercizio, non dovranno comportare il superamento dei limiti di immissione elettromagnetica di cui agli artt. 3 e 4 del  Decreto n° 381 del 10/9/98.

Non dovranno inoltre essere realizzate installazioni di stazioni radio base in prossimità di strutture in cui siano ubicati o previsti asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri, parchi  e giardini o altre sedi di convivenza o sanitarie.

 

b)     in territorio extraurbano gli impianti di teleradiocomunicazione e teleradiodiffusione da realizzarsi o in esercizio, non dovranno comportare il superamento dei limiti di immissione elettromagnetica di cui agli artt. 3 e 4 del  Decreto n° 381 del 10/9/98 ed in corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone, per un tempo non inferiore a 4 (quattro) ore, dovranno essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato.

 

Inoltre, onde assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di  teleradiocomunicazione e teleradiodiffusione, nel rispetto della destinazione di uso delle zone interessate, sarà consentita l’installazione degli stessi a seguito di rilascio di concessione con le modalità di cui alla Legge n° 415/98, al Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità DPR n° 327 del 08/06/2001 e s.m.i. ed al D.P.R. n°447/1998  e s.m.i.

 

3. Per quanto attiene alla salvaguardia degli aspetti paesaggistici nelle aree urbane ed in particolare nelle zone di rilevante valore artistico e storico, per l’installazione di antenne paraboliche e più in generale di antenne trasmittenti/riceventi della radio, della televisione e della telefonia mobile, il presente Regolamento fa riferimento alla Delibera di C.C. n° 57 del 11/10/99, che qui espressamente si richiama e che ne costituisce parte integrante, ferma restando l’eventualità di sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative diverse dalle installazioni tradizionali, ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo e nel rispetto degli obiettivi di qualità e tutela della salute pubblica e degli aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico artistico che il presente regolamento persegue.

4. Ove insistono aree vincolate, per ogni singolo impianto, dovrà essere prodotto studio sull’inserimento ambientale e/o paesaggistico. Il relativo costo è a carico del richiedente l’impianto.

 

Art. 4 – Censimento e Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche

 

1. Le Società dovranno fornire, entro 60 gg dalla data di emanazione del presente regolamento, ed ognuna per quanto di sua competenza, una planimetria asseverata da tecnico abilitato riportante la posizione dei siti, il relativo indirizzo e le caratteristiche radioelettriche degli impianti emittenti di loro proprietà, inclusi i ponti radio, nonché posizione degli elementi dell’impianto rice/trasmittente diversi dall’antenna ordinariamente intesa o di soluzioni tecnologiche innovative comunque diverse dalle installazioni tradizionali, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di procedere ad un censimento degli impianti suddetti presenti sull’intero territorio comunale.

Tale planimetria dovrà essere, in caso di modifiche, aggiornata e fornita all’Amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Il Comune provvederà alla costituzione del Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche della Città di Salerno, che sarà annualmente aggiornato in conformità a quanto disposto con L.R. n° 14 del 24/11/2001  relativamente alla formazione di un Catasto Regionale delle fonti di radiazione non ionizzanti.

3. Le Società dovranno comunicare preventivamente al Comune, ogni variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata.

Art. 5 – Monitoraggio

 

1. Il Comune persegue l’obiettivo di installare, con la collaborazione delle Società operanti e che intendono operare sul territorio comunale, centraline di rilevamento per il monitoraggio in continuo delle emissioni elettromagnetiche, con modalità tecniche di cui all’allegato B del D.M. n°381/98, individuando, di concerto con l’ARPAC, punti di massima criticità dove installare detto sistema di monitoraggio. Il luogo di collocazione dei sensori sarà reso noto con comunicazione anche all’ASL SA2.

2. L’ASL SA2 provvederà, di concerto con tecnici comunali, ad effettuare verifiche discrezionali dei dati forniti dalle centraline di monitoraggio, anche per un riscontro delle misure rilevate in continuo dalle Società.

3. L’eventuale superamento dei livelli prescritti dal D.M. n°381/98 dovrà comportare un rapido riassestamento delle  emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell’area e/o la revoca dell’autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla L.R. n°14 del 24/11/2001.

4. Tutte le informazioni acquisite saranno messe a disposizione di chiunque abbia interesse ed in particolare dell’ARPAC per lo svolgimento dell’attività di cui al successivo art.14.

5. La rete di monitoraggio sarà gestita dal Comune, per quanto attiene la sola verifica periodica e discrezionale dei valori di emissione in vigore, con la supervisione degli Enti preposti (ASL SA2 e/o ARPAC) con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del presente Regolamento

 

Art. 6 – Partecipazione ed informazione

 

1. Il Comune provvederà a divulgare le informazioni in suo possesso in materia di campi elettromagnetici ed a promuovere campagne di informazione sui rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza, nonché ad informare la cittadinanza stessa dei risultati dell’attività di cui agli artt.4 e 5 del presente regolamento, anche rendendo disponibili via internet i dati raccolti.

 

Art. 7 – Programma triennale ed annuale e Piano annuale interventi

 

1. Le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale, devono presentare al Comune collegialmente, entro 180 gg dall’approvazione del presente regolamento e per le successive programmazioni entro il 30 settembre di ogni anno, il piano programma triennale per la rete riferito all’intero territorio comunale e cioè l’insieme armonizzato delle proposte relative alla installazione di nuovi impianti, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti da realizzare, concepiti in modo da minimizzare l’impatto visivo degli stessi, con particolare attenzione alle zone di interesse artistico, storico ed architettonico, così come disposto nei precedenti articoli ed in particolare nell’art.3.

Da tale programma deve essere altresì stralciata  una programmazione annuale.

2. In assenza di presentazione collegiale di un  unitario programma armonizzato di interventi da parte di tutti i concessionari, l’armonizzazione delle proposte singolarmente presentate dai medesimi, viene effettuata dal Comune.

3. Il Comune esaminata la programmazione triennale ed annuale e viste le determinazioni dell’ARPAC in merito alla installazione e/o modifica di impianti come da L.R. n°14 del21/11/2001, sentita l’ASL SA2 per gli aspetti di competenza ed acquisito il parere della Commissione Ambiente, evidenzia eventuali aspetti problematici da sottoporre ai Gestori interessati o approva i programmi stessi al fine di redigere, sulla base di questi dati, un Piano Annuale degli interventi, che potrà essere anche immediatamente pubblicizzato, per acquisire le osservazioni di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

4. L’approvazione del piano annuale degli interventi non sostituisce le procedure necessarie al rilascio dei provvedimenti amministrativi ordinari inerenti le singole richieste di installazione.

5. Il Comune si impegna a fornire alle Società tutte le informazioni in proprio possesso (basi cartografiche informatizzate, fotogrammetrie ecc.) utili a consentire la stesura di suddetti programmi.

 

Art. 8 - Piano delle aree comunali

 

1. Il Comune entro 120 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, provvederà ad approvare un piano delle aree comunali al fine di perseguire obiettivi di qualità, ovvero delle proprietà immobiliari del Comune e/o di altre pubbliche amministrazioni, ritenute idonee ad ospitare gli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

2. Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione annuale degli interventi di cui al precedente art.7.

Art. 9 – Piani di risanamento

 

1. Il Comune entro 90 giorni dall’approvazione dei piani di risanamento previsti dall’art. 9 della Legge Quadro n°36/001 formula, coerentemente alla pianificazione programmata, proposte di piani di risanamento, sentite la Società interessate e la Commissione Consiliare Ambiente.

 

Art. 10 - Progettazione

 

1. Per l’ottenimento della concessione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti delle Società dovranno presentare al Comune di Salerno una domanda allegando la seguente documentazione tecnico amministrativa totalmente in lingua italiana:

1)     Schede A e B allegate al presente Regolamento debitamente compilate ed aggiornate (telefonia cellulare);

2)     Scheda C allegata al presente Regolamento debitamente compilata ed aggiornata (impianti di teleradiodiffusione);

3)     Autodichiarazione del/i tecnico/i incaricato/i con l’indicazione di:

·            Titolo di studio;

·            Iscrizione ad Albo Professionale settore specifico Legge n° 46/90 art. 6 comma 1;

·     Possesso della dichiarazione Ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero DM 23/5/92 n° 314 allegato 13;

·            Iscrizione Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A..

4)     Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell’autorizzazione Ministeriale rilasciata all’impresa installatrice, prevista dal DM 23/5/92 n° 314 per installare impianti di 1° grado e dell’attestato di avvenuto versamento della quota annuale;

5)     titolo di proprietà (copia dell’atto di proprietà, successione o compravendita) del possesso di altro diritto reale di godimento, ai sensi della Legge 28/01/1977 n°10;

6)     dichiarazione congiunta a firma del richiedente e del progettista, resa ai sensi di legge, di conformità dello stato di fatto alle Licenze Edilizie, D.I.A., Autorizzazioni, Concessioni Edilizie, rilasciate nel tempo con i relativi estremi di approvazione;

7)     idonea polizza assicurativa e/o fidejussoria a garanzia dello smontaggio dell’impianto e del conseguente ripristino dello stato dei luoghi, previa valutazione scaturita da apposito computo metrico, debitamente asseverato da tecnico abilitato;

Elaborati da produrre in triplice copia (per zone vincolate n.5 copie):

1.       relazione sulla valutazione strumentale del contributo al campo elettromagnetico, che quest’Ufficio provvederà a trasmettere all’ASL SA 2 per il parere di competenza;

2.       reazione tecnica illustrativa dettagliata, a firma di progettista abilitato, che indichi gli eventuali vincoli cui è soggetto l’immobile;

3.       documentazione fotografica in originale con indicazione dei punti di scatto riportati su apposita planimetria;

4.       simulazione fotografica dell’intervento;

5.       estratto mappale, aerofotogrammetrico, P.R.G., P.D.R., Piano Rischio Alluvione e Frane;

6.       sovrapposizione lotto catastale con P.R.G. o Strumento Attuativo;

7.       planimetria generale del lotto (scala 1:200 o 1:500) con individuazione dei fabbricati limitrofi e indicazione delle distanze;

8.       grafici (piante, prospetti e sezioni longitudinali e trasversali) quotati dello stato di fatto e di progetto, elaborati ai sensi della Legge 5/3/90 n° 46 e DPR 447 del 6/12/91 art. 4 comma 2;

9.       particolari costruttivi (recinzioni, cancelli, decorazioni);

e quant’altro l’Ufficio preposto riterrà opportuno richiedere per il buon fine della specifica istruttoria, compreso il parere della Commissione Ambiente.

2. Inoltre, sempre al fine di minimizzare l’impatto ambientale e visivo, in presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre già esistenti, il Comune invita le Società ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (cabine, reti Enel e telefonia fissa ecc) per garantire l’ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l’installazione.

3. Ogni modifica agli impianti o apparati, sia  per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste al presente articolo nonché agli artt. 11-12-15.

 

Art. 11 - Rilascio Concessione Edilizia

 

1. Gli impianti oggetto del presente Regolamento sono soggetti a Concessione.

2. Compete all’ASL SA2, in seguito alla conclusione ed al collaudo dei lavori, la relazione sulle misure radioelettriche effettuate dopo l’attivazione sperimentale dell’impianto, che indichi il valore delle emissioni con l’impianto funzionante,  al fine di confermare o meno le previsioni progettuali.

Tale relazione sarà trasmessa a cura dell’ASL SA2 all’Ufficio Autorizzazioni – Settore Urbanistica.

 

Art. 12 - Documentazione elettronica

 

1. La documentazione cartacea relativa al progetto, nonché agli atti di collaudo, aggiornata con le eventuali varianti in corso d’opera, dovrà essere accompagnata da quella fornita su base informatica, trattata con programmi compatibili con il sistema operativo utilizzato dal Comune.

2. La documentazione elettronica relativa agli elaborati di o con calcoli, la panoramica del sito, eventuali immagini in movimento ecc., dovrà essere sempre fornita con programmi compatibili con i sistemi in dotazione all’Amministrazione concedente.

Art. 13 – Creazione di fondo economico

 

1. Il Comune, anche con protocolli di intesa o convenzioni da stipularsi con le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale e comunque secondo modalità improntate a criteri di equità ed imparzialità, costituirà un fondo finalizzato a realizzare prioritariamente:

a)     le campagne di informazione di cui all’art.4;

b)      il catasto informatizzato di cui all’art.6;

c)     i sistemi di monitoraggio di cui all’art.5;

 

Art. 14 - Vigilanza e controlli

 

1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte,  oltre che dagli organi di vigilanza del Comune, anche dall’ASL locale e dal Dipartimento Provinciale dell’ARPAC competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, secondo quanto disposto dalla L.R. n° 14 del 24/11/2001.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza dei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli Organi del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Art. 15 - Responsabilità e inadempienze

 

1. Le responsabilità dell’applicazione del presente Regolamento sono a carico dei proprietari dei singoli impianti.

2. Prima dell’inizio dei lavori ogni impianto dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R.C. consegnata al Comune per danni alle persone ed alle cose interessate, con  un massimale almeno di 15.000,00 di Euro.

3. Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente  regolamento, si provvederà nei tempi e modi previsti dalla L.R. n° 14 del 24/11/2001.

L’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo, accertata con le procedure previste dal presente regolamento.

 

Art. 16 – Esecutività

 

1. Le  disposizioni del presente Regolamento saranno applicate  a partire  dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

2. Per gli impianti che risultino operanti sul territorio comunale, le Società produrranno, entro 90 gg. dall’esecutività del presente regolamento, la documentazione prevista dall’art.10 e, ove presentata, copia della richiesta di autorizzazione formulata ai sensi dell’art. 8 della L.R. 24/11/2001 n°14.

 

Art. 17 – Disposizioni transitorie e definizioni

 

1. I progetti relativi ai singoli impianti e installazioni per i quali non sia stato ancora formalizzato il provvedimento autorizzatorio conclusivo all’atto di entrata in vigore del presente regolamento, vengono approvati con le modalità ivi stabilite.

2. All’atto della costituzione delle Circoscrizioni Comunali la documentazione di cui all’art. 10 del presente regolamento potrà prevedere, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, il parere interlocutorio del Consiglio della Circoscrizione Comunale interessata dal singolo impianto o installazione.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

-        Impianto di teleradiocomunicazione per telefonia mobile

Apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti di ponte radio, dai relativi apparati tecnologici di funzionamento e loro strutture di contenimento e di sostegno e quant’altro necessario al funzionamento degli stessi.

Tali impianti possono essere fissi o mobili.

-        Risanamento e Bonifica di un impianto esistente

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità  riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati, ovvero la delocalizzazione di impianti collocati in ubicazioni vietate;

- la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;

- la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti - intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico edilizio - sull'assetto del territorio.

- La minimizzazione o l’ ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti, - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili. 

Aree di pertinenza di aree sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui all’art.2 si intende un’ area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature all’ interno della quale l’ accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Nel caso di aree a verde attrezzato  liberamente aperte al pubblico, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Mancando l’ area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell’ edificio o complesso edilizio.

Zone in prossimità di  ricettori sensibili

Per zona in prossimità – o adiacenza - di aree sensibili, si intende una fascia territoriale esterna  al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a mt 100, che può essere aumentato relativamente a specifici ricettori sensibili su motivata proposta dei competenti uffici comunali.

 

(prossima puntata)

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