la fitoterapia
ginseng
psillo
e semi di lino
propoli
ginkgo
biloba
carbone
vegetale
centella asiatica
iperico
fucus
carota
caffeina...tè
o caffè
caffeina...guaranà o matè
carciofo
assenzio
aloe
cardo mariano
olio di mandorle
bioflavonoidi
cannella
aglio
genziana
pompelmo
veratro
castagna
cipolla
medicinali vegetali tradizionali
cioccolato cacao
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CACAO
Theobroma cacao L.
Il cacao appartiene alla specie botanica Theobroma cacao L. ,
famiglia Sterculiaceae o Byttneriaceae. Le più diffuse denominazioni
internazionali sono: cocoa, theobroma, Kakaobaum, cacaotier. L' habitat della
pianta del cacao sono le regioni umide tropicali; la pianta è originaria
dell'America centrale. Le piante del cacao sono alberi sempreverdi alti fino
a 8 m, i rami sembrano vellutati e le foglie hanno una forma appuntita. I
semi, chiamati cacao, sono all'interno di drupe con involucro duro.
All'interno della drupa il seme è circondato da una polpa. I frutti,
raccolti ogni sei mesi, contengono da 20 a 40 semi. Le tre varietà
principali del cacao sono:
- forastero, semi violetti con gusto forte ed amaro, coltivato in Africa
occidentale ( Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, ecc.).
- criollo, semi bianchi molto profumati ed aromatici, coltivato in America
centrale, Venezuela, Nuova Guinea.
- trinitario, specie ibrida tra criollo e forastero, prodotto in Venezuela,
Sri Lanka, Antille, Papuasia, Ceylon.
Le varietà criollo e trinitario sono le più apprezzate ed utilizzate nella
produzione del cioccolato della migliore qualità.
Dai semi ci cacao si ricavano: la polvere di cacao, il burro di cacao e gli
estratti. Al fine di ottenere questi tre prodotti i semi vengono fatti prima
fermentare, poi essiccati e tostati. Durante la tostatura, il cacao,
acquista l'aroma, il sapore ed il colore desiderato. Per estrarre la polvere
di cacao dai semi appena tostati si adopera il cosiddetto metodo olandese
(estrazione mediante soluzioni alcaline di carbonato di potassio anidro).
La composizione chimica ed il valore energetico del cacao amaro in polvere
(dati dell'Istituto Nazionale della Nutrizione) è la seguente (per 100
grammi di parte edibile): acqua 2,45 g, proteine 20,4 g, lipidi 25,6 g,
glucidi 35,0 g, fibra 5,7 g, ferro 14,3 mg, calcio 51 mg, fosforo 685 mg,
tiamina 0,08 mg, riboflavina 1,7 mg, niacina 1,7 mg, vit. A 7 mcg,
colesterolo assente, kcal 443. I più importanti principi attivi sono:
caffeina, tiramina, teobromina, serotonina, feniletilammina, magnesio,
ferro. La teobromina è considerato il principale alcaloide del cacao. La
teobromina rispetto alla caffeina presenta minori attività stimolanti sul
sistema nervoso centrale, centri respiratori e muscolatura scheletrica, ma
una più forte attività come: stimolatore cardiaco, diuretico, vasodilatatore
delle coronarie, rilassanti muscolatura liscia.
CIOCCOLATO
Il cioccolato. Alimento o trattamento?
(da "bollettino
informazione dei farmaci n. 4 2006, bimestrale dell' AIFA - Ministero
della Salute)
www.agenziafarmaco.it
È stato a lungo ipotizzato che il consumo di cioccolato
possa ridurre il rischio di malattie cardiovascolari grazie alle alte
concentrazioni nel cacao di acido stearico e flavonoidi antiossidanti.
Tuttavia, il dibattito sugli effetti a lungo termine di questo alimento è
ancora aperto.
Frutta, verdura, tè, vino rosso e
cioccolato sono le maggiori fonti di antiossidanti, i quali hanno effetti
protettivi sul sistema cardiovascolare. Una classe di antiossidanti, i
flavonoidi (comunemente presenti negli alimenti sopra menzionati), in
particolare la procianidina contenuta in elevata quantità nella cioccolata,
ha da tempo attratto l’attenzione dei ricercatori per la sua potenziale
capacità di ridurre il rischio di malattia coronarica. La modifica più
probabile sembra sia legata alla riduzione delle LDL ossidate, che
usualmente sotto questa forma vengono catturate dai macrofagi dando origine
alle cellule schiumose e successivamente alla placca ateromatosa. Il burro
di cacao, grasso derivato dalla pianta del cacao e presente in grande
quantità nel cioccolato fondente, contiene il 33% di acido oleico, il 25% di
acido palmitico e il 33% di acido stearico; questi ultimi due sono acidi
grassi saturi, che influenzano l’aumento della colesterolemia totale e della
LDL-colesterolemia. Dal momento che i prodotti a base di cacao presentano
proprietà antiossidanti e contengono quantità di flavonoidi maggiori
rispetto al tè e al vino rosso, è interessante valutare i potenziali effetti
del cioccolato sulle patologie cardiovascolari. Finora sono stati condotti
diversi studi sperimentali a breve termine per valutare gli effetti
cardiovascolari intermedi di cioccolato e cacao e numerosi studi
epidemiologici per indagare l’associazione tra acido stearico e flavonoidi
ed esiti cardiovascolari totali. Tuttavia, ad oggi non sono state condotte
sperimentazioni randomizzate a lungo termine degli effetti del cioccolato
sugli eventi cardiovascolari. Una revisione sistematica, recentemente
condotta da alcuni ricercatori di Harvard, ha esaminato le evidenze
sperimentali ed epidemiologiche dei prodotti a base di cacao e cioccolato.
In particolare, i ricercatori hanno valutato i controversi benefici dei
componenti del cioccolato, acido stearico e flavonoidi, hanno revisionato i
loro effetti sui fattori di rischio cardiovascolare intermedi e sugli end
point, e hanno infine condotto una metanalisi di alcuni studi prospettici su
flavonoidi e rischio di mortalità cardiovascolare. Sono stati selezionati
studi clinici osservazionali e sperimentali pubblicati su Medline dal
gennaio 1965 al giugno 2005. Approssimativamente, sono stati revisionati 400
studi. Di questi, sono state selezionate 136 pubblicazioni sulla base della
rilevanza, della potenza e della qualità del disegno e dei metodi dello
studio. Nella tabella I sono riassunti alcuni dei principali trial
randomizzati che hanno preso in esame gli effetti di alimenti a base di
cacao e cioccolato. A questi si aggiungono gli studi osservazionali,
distinti in due gruppi: studi che hanno considerato gli effetti dell’acido
stearico contenuto nel ciocco-lato (tabella II) e studi che si sono
concentrati sull’azione dei flavonoidi (tabella III). Nel complesso, sia gli
studi randomizzati sia gli studi osservazionali suggeriscono che il cacao e
il cioccolato possono avere effetti benefici sul rischio di malattia
cardiovascolare, grazie ai seguenti effetti:
• diminuzione
della pressione sanguigna,
• effetto
anti-infiammatorio,
• funzione
antipiastrinica,
• aumento del
colesterolo HDL,
• diminuzione
della ossidazione LDL.
In particolare, dal gruppo di studi
sull’acido stearico si ricava che quest’ultimo potrebbe non influenzare la
colesterolemia LDL, né ridurre l’HDL, ma addirittura abbassare in modo
benefico la trigliceridemia (tabella II), mentre gli studi prospettici sui
flavonoidi suggeriscono che il contenuto di flavonoidi nel cioccolato può
ridurre il rischio cardiovascolare (tabella III), perché attraverso l’azione
antiossidante e antinfiammatoria riducono la pressione sanguigna ed
aumentano l’HDL. La metanalisi condotta su questi ultimi studi indica che
l’assunzione di flavonoidi può far diminuire il rischio di mortalità per
malattia cardiovascolare (CHD, dall’inglese Coronary Heart Disease):
RR = 0,81 (IC 95%: 0,71-0,92). Il cacao è l’alimento con il più alto
contenuto di flavonoidi e polifenoli (una classe di antiossidanti), e più la
cioccolata è amara più è alta la concentrazione di cacao e quindi di
flavonoidi e polifenoli.
Conclusioni
Nella revisione sistematica, le
diverse prove che emergono sia dagli studi osservazionali sia dai trial
randomizzati suggeriscono che l’effetto dell’acido stearico può essere
neutrale, mentre i flavonoidi sembrano avere un effetto protettivo contro le
malattie cardiovascolari. Questa ultima evidenza è ben supportata dal gruppo
di studi osservazionali prospettici il quale suggerisce che i flavonoidi
possono diminuire il rischio di mortalità per malattia cardiovascolare.
Sebbene sia stato stimato che mangiare 50g/die di cioccolato amaro può
ridurre il rischio di malattia cardiovascolare del 10,5% (IC 95%:
7,0%-13,5%)32
, queste stime sono basate sui
risultati di studi di breve durata.
Pertanto, bisognerà attendere i
risultati di trial randomizzati a lungo termine, al fine di valutare meglio
l’impatto del consumo di cioccolato sugli eventi cardiovascolari.
NOTIZIE STORICHE
da: nuovo FORMULARIO MAGISTRALE 1877, A.
Buochardat
Confetti di cioccolata al ferro ripristinato
(Quevenne)
Ferro ripristinato dall'idrogeno: 1 kg
Cioccolata alla vaniglia:
19 kg
Zucchero e sciroppo q.b. F. s. a. 20000 confette.
badando di porre il ferro nel centro, poscia la cioccolata e
finalmente lo zucchero che dee invulcralrle. Ogni confetta conterrà 5
centigrammi di ferro.
Per ottenere il ferro ripristinato si introduce una data
quantità di deutossido di ferro puro in un tubo di porcellana; questo
tubo si arroventa e vi si fa passare una corrente d'idrogeno, sinchè
l'ossido si sarà ridotto, operazione che ordinariamente si esegue in 7
ad 8 ore. I vantaggi del ferro così ottenuto sono: 1° di essere le sue
molecole in uno stato di estrema divisione, ciò che lo rende più
facilmente attaccabile dagli acidi del succo gastrico, nel quale si
scioglie lentamente cedendo circa dieci volte più ferro dello
zafferano di Marte, e dando luogo nel tempo stesso alla formazione di
sali al minimum d'ossidazione; 2° di non aver quel sapore d'inchiostro
proprio dei preparati di ferro, di modo che queste pastiglie si posson
dare ai ragazzi i più ritrosi a prender medicamenti. Dose: cominciare
da due pastiglie, ed aumentare una ogli due giorni, sinché si portino
al numero di 10. Si prendono al momento in cui si mangia, perché
allora appunto si trova nel ventricolo maggior quantità di succo
gastrico, che vi affluvisce per digestione.
Cioccolata al ferro ripristinato
(Quevenne)
Ferro ripristinato: 25 grammi
Cioccolata fine : 5 kg
Mesci s. a. Si è calcolata questa proporzione per far che una parte di
tavoletta di 40 grammi, quantità colla quale si prepara,
ordinariamente una tazza di cioccolata, contenga 20 centigrammi di
ferro ripristinato. Questa cioccolata è più attiva di quella preparata
collo zafferano di Marte.
Cioccolata di ghiande
(Mayrhofer)
Ghiande di quercia spoglie dell'epidermide, torrefatte
e molite: 500 grammi
Caccao amaro della Martinica in pasta: 288 grammi
Zucchero bianco polvere: 256 grammi
Tritura a fuoco lento, e dividi la massa ben manipolata, in tavolette
del peso di 32 grammi per una. a tazze nel corso del giorno, come
tonico.
Racaut degli Arabi
Caccao torrefatto: 45 grammi
Farina di riso: 120 grammi
Fecola di patate: 120 grammi
Zucchero: 60 grammi
Vaniglia: 2 grammi
Dose: 1,2 a 3 cucchiai in 250 grammi di acqua, di latte o di brodo.
Come analettico.
Wakaha delle Indie
Zucchero in polvere: 320 grammi
Caccao mondato e torrefatto: 120 grammi
Vaniglia : 4 grammi
Cannella in polvere:15 grammi
Ambra griggia: 3 decigrammi
Pesta il caccao a freddo, tritura collo zucchero, aggiungi
successivamente le altre sostanze e riduci il tutto in polvere ben
mescolata. Un cucchiaio pieno mescolato alla minestra o sciolto nel
latte.
Palamud
Caccao torrefatto: 30 grammi
Farina di riso: 120 grammi
Fecola di patate: 120 grammi
Sandalo rosso: 4 grammi
Mescola.
Cioccolata lichien
(Cadet)
Zucchero in pane: 3500 grammi
Caccao corteccia scelto: 3000 grammi
Cannella del Ceylan: 30 grammi
Estra. di lichen secco e privo del principio amaro: 390 grammi
Gelatina di lichen: 500 grammi
Quest'ultima sostanza si adopera per facilitare la macinazione.F.s.a.
Cioccolata alla polenta
Zucchero, 500; farina di riso, 1000; caccao, 750;
cannella, 25; garofano, 10; cardamone, 5; balsamo nero del Perù, 5
gocce.
Tavolette purgative (cioccolata purgativa)
Polvere di rad. di sciarappa: 25 grammi
Protocl. di mercurio porfirizzato: 15 grammi
Mesci e incorpora in: cioccolata senz'aromi, ancora calda: 250 grammi.
Fa tavolette ognuna di 6 decigrammi. Sei di queste tavolette
contengono 3 decigr. di sciarappa e 2 decig. di calomelano. Dose: 1 a
2 al giorno per i fanciulli, 3 a 4 per gli adulti
Cioccolata vermifuga
Solfuro di mercurio nero. 5 gram.;
incorpora in: pasta di cioccolata ancora calda: 100 gram..Dividi le
tavolette di 1 gramma.
da: "MALATI - MEDICI E FARMACISTI" 1925, Proff.
Alberico Benedicenti
Fra le droghe esotiche che noi troviamo ricordate nei
Consulti del Redi tre ve ne sono assai importanti e che erano state da
brevissimo tempo importate in Europa: il cacao, il thè e la china. Il
Redi aveva non solo conoscenza del cacao e del cioccolato, che si
preparava con questo seme, ma in una lettera al Cestoni fa menzione
d'un segreto che la fonderia del granduca aveva per prepararlo
profumato al gelsomino. Del resto sappiamo dall'autore del trattato
De novi Pothus Caphe, The ecc. che nel 1699, cinque anni dopo la
morte del Redi, la cioccolata era divenuta in Toscana una bevanda
comune, tanto che d'estate, ghiacciata, si vendeva nei caffè di
Livorno. Non farò qui la storia di questa droga, della quale già
moltissimi si sono occupati. Dirò solo che nei tempi del Redi avevano
già scritto sul cacao e sulla cioccolata un madrileno, Bartolomeo
Marandon; un andaluso, Antonio Colmenero; un francese, Renato Moreau;
e un inglese, Thomas Gage. Chi affermava che la parola cioccolatte era
di origine onomatopeica e derivava da choco-choco, rumore che
fa la bevanda dormendo e da able che in messicano significa
acqua; chi dava a questa parola altre origini, molto più complicate e
misteriose. Come non erano d'accordo sull'origine del nome così non
erano d'accordo i medici di allora sulle proprietà medicamentose di
questa sostanza. Il cacao e la cioccolata erano state importati
in Ispagna dal Cortes nel 1520. Egli aveva venduto che gli indigeni
dell'America del Sud adoperavano i semi di cacao come monete, che
preparavano con questi semi una bevanda che ritenevano dotata di molte
virtù e che la prendevano sovente, insieme all'atolla, cibo
simile alla nostra polenta. Ma non era la cioccolata quale oggi noi la
conosciamo, quella che preparavano gli indiani: era un beverone
complicato perchè vi univano quella pimienta de chapa che, come
abbiamo veduto era stata studiata dal Redi, e poi il succo condensato
d'un erbetta detta charaguarica, e il muschio, e la cannella, e
l'ambra grigia ed altre cose ancora. È forse per questo che al dire
del Clausio, che tolse a sua volta la notizia dalle opere di Urbano
Clavetone, un certo soldato di nome Benzone, che aveva peregrinato
nell'America del Sud, aveva definita la cioccolata: porcorum ea
verius colluvies, quam hominum potio. Ma questa bevanda degna dei
porci si fece ben presto strada in tutta l'Europa. In Francia
l'importò nel 1615 Anna d'Austria, figlia di Fipippo III di Spagna e
il Richelieu affetto d'ipocondria guarito dalla cioccolata, la fece la
sua bevanda prediletta. Il Gage scriveva di averne preso per dodici
anni otto tazze al giorno con grandissimo vantaggio per la salute e l'Etműller
ci narra che ai suoi tempi il re d'Inghilterra ne faceva gran uso per
poter giocare più a lungo alla palla senza sentire l'esaurimento della
fatica e gli stimoli della fame. In Italia ebbe carissima la
cioccolata il Lancisi il quale scriveva al Marsigli d'in mezzo lo
strepitio della corte dicendogli che pel gran da fare che
avrebbe rubato il tempo agli occhi col dormir meno, cosa che non
gli costava gran pena mentre con una chiacchiera in più della mia
cioccolata posso abbreviare il sonno quanto m'aggrada. Il
cardinale Brancacci l'amava pure molto, la dichiarava una sostanza
innocua che non produceva oppilazione e che, pur facendo ingrassare,
non era vero alimento e concludeva: nullo pacto chocolatum jejunum
frangere. Se un cardinale diceva che si poteva bere la cioccolata
senza rompere il digiuno figuriamoci se non conveniva profittarne!
Così non sono mancati certo quelli che gli fecero coro e il Felici,
nel 1728, ma prima ancora il Gudenfridi nel 1680 scrissero alcuni
opuscoli per dimostrare la profonda differenza che esiste tra cibo e
cioccolata. Altri consideravano il cioccolato come sostanza
nutrientissima e il Quelus, sul principio del secolo XVIII, dopo aver
assicurato che un'oncia di cacao nutriva più di una libbra di bue,
narrava della moglie di un chirurgo che, priva della mascella
inferiore in seguito ad un accidente, potè vivere a lungo col solo uso
della cioccolata. Il Pascoli la definì sostanza balsamina assai
omogenea al balsamo del sangue e il sopraricordato Quelus cercò di
dimostrare l'affinità tra cacao e il sangue sottoponendo il prezioso
seme alla distillazione. Ottenne dei vapori bianchi i quali provavano
la volatilità del cacao e spiegavano la loro azione benefica sul
sistema nervoso; poi un olio rosso e uno giallo simili in tutto a
quelli che il Boyle aveva ottenuto dalla distillazione del sangue.
allora il Quelus dichiara il cacao un ottimo rimedio ricostituente e
propone di associarlo al ferro limato ed altri composti. Non tutti
però dividevano questa simpatia per il cioccolato. La signora Sevigné
scriveva a sua figlia mostrandosi irritata perchè essa continuava a
prendere questa bevanda traditrice di cui si diceva un monte di male:
io vi domando in buana fede se le vostre viscere non ne sono
offese, se essa non vi regalerà delle buone coliche, per insegnarvi a
dar loro simile antiperistasi. Perché si temeva soprattutto,
dall'uso del cioccolato, l'oppilazione dei vasi, data la grande
quantità di materie terrestri che la componevano. Queste materie si
vedevano al fondo della tazza quando si lasciava depositare un pò la
bevanda e il Colmenero raccomandava di non bere mai questo fondaccio
che era pericoloso. Il Donzelli affermava che per queste sue
particelle terrestri l'uso del cacao conduceva ad una cachessia
insanabile, mentre usato in piccole quantità, poteva giovare alla
dissenteria e nell'etisia. Ancora nel XVIII secolo l'abate Davini, zio
del Vallisnieri imputava al cioccolato d'involgere colle parti terre i
fermenti digestivi così, chè col succo messicano tutti digerivano
peggio. Si attribuivano però al cioccolato, secondo molti medici
d'allora, diverse priprietà che in verità non erano da ascriversi al
cacao, ma alle altre sostanze che componevano la bevanda. era
specialmente alla radice detta baika dal cacao che si doveva assegnare
la proprietà acre, calda, aromatica, riscaldante e corroborante della
cioccolata: il cacao, per sè, non valeva nulla, si diceva; i vari
altri componenti erano quelli che rendevano questa bevanda utile nelle
ventosità, e le impartivano le sue proprietà, emmenagoghe,
afrodisiache, antiasmatiche. Si cominciò così a considerare il
cioccolato non come una preparazione qualsiasi del cacao, ma come un
medicamento di una estrema complessità, le cui virtù medicamentose
potevano variare a seconda dei vari ingredienti e più ancora a seconda
del modo di preparazione. Il cacao era considerato dai più come dotato
di una grande frigidità e lo Strozzi in un libro: De chocolatis
opificiis scriveva che tantoque excedit frigore ut inter noxia
ne dubitan censere venea. Per questa sua frigidità il cacao era
quindi oppilante e lo provava l'anemia cui andavano incontro le
fanciulle spagnole abitanti in America, le quali si erano abituate
poco alla volta a masticare i semi. altri medici affermavano che il
cacao non era da considerarsi come sostanza semplice, ma bensì molto
complessa, come un misto, perché insieme alle parti terree, fredde e
secche conteneva conteneva delle parti grassose e butirrose e pertanto
calde ed umide. comunque fosse, bisognava però correggere il cacao,
modificare le sue proprietà e la cosa non era affatto facile. Già
triturando i semi del cacao, le parti secche e terrestri e quelle
grasse e calde si mescolavano e ne poteva nascere un quid temperato,
ma era meglio aggiungere al cacao altre sostanze per fare una bevanda
adatta agli scopi medicamentosi e non nociva. Guai ai confettieri dei
giorni nostri se il cioccolato fosse considerato ancora non una
ghiottoneria, ma un farmaco! Essi perderebbero il capo nel seguire
tutte le indicazioni contraddittorie che allora si solevano
prescrivere. Si poteva profumare il cioccolato, aggiungendo al cacao i
chiodo di garofano? Ahimè no perché questi chiodetti costringunt
ventrem e quindi peggiorano ed aggravano e aggravavano le
proprietà oppilanti. Si poteva adoperare l'anice? Ecco una droga calda
in quarto grado che poteva temperare bene le freddezza del cacao e la
Scuola di Salerno l'aveva lodata, giovava alla vescica, ai reni, alla
gola, alla vulva, allo stomaco e faceva pure altre belle cose, ma non
s'accordava troppo alle particelle grassose e calde del cacao. Meglio
era la cannella, si diceva, o meglio ancora s'addicevano le nocciuole
perché: Bilias avellanam sequitur sed roborant alvum Ventris et a
fumis liberat assa caput. Ed ecco trovato finalmente un rimedio
gradevole, il buon torrone alla cioccolata col quale, anche se non
indicato dai medici moderni, si farebbe volentieri una cura! Così
essendo la cioccolata un miscuglio di diverse sostanze che si potevano
all'occorrenza aggiungere, togliere, mutare a piacere, non era
difficile, come dice il Colmenero, fare una cioccolata adatta a Tizio
piuttosto che a Caio, una cioccolata che servisse per questa piuttosto
che per quella malattia e così di seguito. Ma preparata la cioccolata
si potrà somministrarla subito all'infermo? Ah, no di certo!
Aspettate! Se voi stringete colla vostra mano fredda la mano calda di
un amico, dice il Comenero, la mano vostra si scalderà e quella
dell'amico si raffredderà finché entrambe si saranno messe alla stessa
temperatura. E perché questo avvenga ci vuole del tempo. Ora lo stesso
accade nella cioccolata, dove i diversi ingredienti caldi e freddi,
secchi e umidi, lottano tra loro e poco alla volta per l'azione e
riazione dei due contrari si ottiene un misto temperato. Ma perché
queste azioni e riazioni siano complete occorre del tempo; per
cui è bene non usar subito la cioccolta appena preparata, ma
lasciar passare un mese intiero. Or veda, il buo lettore, quali
ridicoli ragionamenti facessero e quali strane conclusioni traessero i
nostri buoni medici galenisti quando già s'annunziava l'albore del
XVIII secolo. Eppure con queste elucubrazioni essi credevano di fare
scienza profonda e sopraffina, mentre si poteva adattare a loro il
verso del divin poeta: molto si mira, e poco si discerne.
|
Normativa relativa ai prodotti di cacao e
di cioccolato destinati all'alimentazione umana
Gazzetta Ufficiale N. 165 del 18 Luglio 2003
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.178
Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai
prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 28 della legge
1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati
all'alimentazione umana; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il
presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le relative
definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonche'
l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana, definiti all'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cui
all'allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti di
cacao e di cioccolato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art.
76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2001.». L'art. 28, cosi' recita:
«Art. 28 (Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti
di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
- 1.
L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di
cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta
indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi
vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente
burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovra' contenere la dizione
"cioccolato" mentre nel secondo caso potra' essere utilizzata la
dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di certificazione di qualita' per i prodotti
tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione
di
cioccolato.».
- La direttiva 2000/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L 197 del 3 agosto
2000.
Art. 2.
Ingredienti aggiuntivi
1. Ai
prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro
di cacao, definiti nell'allegato II. L'aggiunta di grassi vegetali non
puo' superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso
delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il
tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.
2. Ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10, possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione
dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano
stati ottenuti esclusivamente da latte.
3. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 8 e 9, possono essere
aggiunti farine, fecole o amidi.
4. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10, possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il
sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.
5. La quantita' delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare
il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in
cui sia diversamente prescritto.
Art. 3.
Calcolo
delle percentuali
1. I
tenori minimi stabiliti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sono
calcolati previa sottrazione del peso degli ingredienti indicati
all'articolo 2, commi 2, 3 e 4. Per i prodotti di cui all'allegato I,
punti 7 e 10, i tenori minimi sono calcolati sottraendo anche il peso
del ripieno.
2. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, il tenore di
cioccolato e' calcolato in rapporto al peso totale del prodotto
finito, compreso il ripieno.
Art. 4.
Zuccheri
1. Nella
preparazione dei prodotti di cui all'allegato I, oltre agli zuccheri
disciplinati dalla legge 31 marzo 1980, n. 139, possono essere
utilizzati anche altri tipi di zucchero.
Nota all'art. 4:
- La legge 31 marzo 1980, n. 139, reca: «Recepimento della direttiva
adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea riguardante
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti
determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.».
Art. 5.
Etichettatura
1.
L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato di cui
all'allegato I e' disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.
2. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate
ai prodotti in esso definiti.
3. Quando i prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7 e
10, sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono
essere sostituite dalla denominazione «cioccolatini assortiti» oppure
«cioccolatini ripieni assortiti» o da una denominazione simile. In
tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta puo' essere unico
per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento.
4. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti
all'allegato I, punti 2, lettere e) e d), 3, 4, 5, 8 e 9, indica il
tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: «cacao: ... %
min».
5. Per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, lettere b) e d)
secondo periodo, l'etichettatura indica il tenore di burro di cacao.
6. Le denominazioni di vendita «cioccolato», «cioccolato al latte» e
«cioccolato di copertura», previste nell'allegato I, possono essere
completate da espressioni o aggettivi relativi a criteri di qualita',
sempreche' i prodotti in questione contengano:
a) nel caso del «cioccolato», non meno del 43 per cento di sostanza
secca totale di cacao, di cui non meno del 26 per cento di burro di
cacao;
b) nel caso del «cioccolato al latte», non meno del 30 per cento di
sostanza secca totale di cacao e del 18 per cento di sostanza del
latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero,
parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o
totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5
per cento di grassi del latte;
c) nel caso del «cioccolato di copertura», non meno del 16 per cento
di cacao secco sgrassato.
7. I prodotti che, a norma dell'articolo 2, comma 1, contengono grassi
vegetali diversi dal burro di cacao, recano sull'etichettatura la
menzione «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao», non
sostituibile da altre espressioni, anche se aventi lo stesso
significato.
8. La menzione di cui al comma 7 deve figurare accanto alla
denominazione di vendita, nello stesso campo visivo dell'elenco degli
ingredienti, ma ben distinta da questo, con caratteri di grandezza non
inferiore a quelli dell'elenco degli ingredienti, in grassetto, ben
visibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita puo'
figurare anche altrove, anche se non accompagnata dalla menzione di
cui al comma 7.
9. I prodotti elencati all'allegato I, qualora utilizzati quali
ingredienti, devono essere designati, nell'elenco degli ingredienti
del prodotto finito, col nome ivi indicato. E' vietato utilizzare
detti nomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativa
definizione.
Nota all'art. 5:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione
delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.».
Art. 6.
Uso della
dizione «cioccolato puro»
1. I
prodotti di cioccolato di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao,
fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e
cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «puro»
abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle
denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure la dizione
«cioccolato puro» in altra parte dell'etichetta.
Art. 7.
Sanzioni
1.
Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e
di cioccolato, definiti all'allegato I, per prodotti non conformi alle
caratteristiche per essi stabilite, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a
Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.
2. Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato
I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, grassi vegetali, diversi dal burro
di cacao, definiti nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del
prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze
commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di
burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non
inferiore a Euro 1.000,00 ne' superiore a Euro 5.000,00.
3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque ai
prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
aggiunga grassi animali e preparati che ne contengano qualora non
siano stati ottenuti esclusivamente da latte.
4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti che imitano il sapore del
cioccolato e delle sostanze grasse del latte e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a
Euro 1.000,00 ne' inferiore a Euro 5.000,00.
5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti di cui
al comma precedente sostanze commestibili in misura superiore al
40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui
sia diversamente prescritto.
6. Chiunque non ottempera all'obbligo di inserire sull'etichettatura
relativa ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fatta eccezione per il ripieno diverso dai
prodotti di cacao e di cioccolato, che questi contengono grassi
vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura «contiene
altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non
inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.
7. Chiunque utilizza le denominazioni previste all'allegato I per
indicare prodotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati
quali ingredienti di un prodotto finito, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a
Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 5.000,00.
8. Chiunque utilizza il termine «puro» abbinato al termine
«cioccolato» nell'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato I,
punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che contengono grassi vegetali diversi
dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai
prodotti di cacao e di cioccolato, e' punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad
Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.
Art. 8.
Abrogazioni
1. A
decorrere dal 3 agosto 2003 e' abrogata la legge 30 aprile 1976, n.
351.
Art. 9.
Disciplina
transitoria ed entrata in vigore
1. Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto 2003.
2. Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti,
etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge 30
aprile 1976, n. 351, possono essere venduti fino al completo
smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 9:
- La legge 30 aprile 1976, n. 351, reca: «Nuova
disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di
cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.».
Allegato I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)
DENOMINAZIONI DI VENDITA DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
1. Burro
di cacao, la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di
semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:
a) tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non
superiore all'1,75 per cento;
b) insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): non
superiore allo 0,5 per cento, ad eccezione del burro di cacao di
pressione che non puo' essere superiore allo 0,35 per cento.
2.a) Cacao in polvere, cacao, prodotto ottenuto mediante
trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e
torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20
per cento, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca), e un
tenore massimo di acqua del 9 per cento.
b) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in
polvere, cacao fortemente sgrassato, il cacao in polvere con un tenore
di burro di cacao inferiore al 20 per cento, percentuale calcolata sul
peso della sostanza secca.
c) Cioccolato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di
cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 per cento di
cacao in polvere.
d) Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in
polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e
zuccheri, contenente non meno del 25 per cento di cacao in polvere;
tali definizioni sono completate con il termine «magro» oppure
«fortemente sgrassato», qualora il prodotto sia magro o fortemente
sgrassato ai sensi della precedente lettera b).
3. Cioccolato, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri
che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35
per cento, di cui non meno del 18 per cento di burro di cacao e non
meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato. Tuttavia, la suddetta
denominazione e' completata dalla dicitura:
a) «vermicelli» o «in fiocchi», per il prodotto presentato sotto forma
di granelli o di fiocchi contenente non meno del 32 per cento di
sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 per cento di
burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato;
b) «di copertura», per il prodotto contenente non meno del 35 per
cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 per
cento di burro di cacao e non meno del 2,5 per cento di cacao secco
sgrassato;
c) «alle nocciole gianduia» (o uno dei derivati di quest'ultimo
tonnine) per il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui
tenore minimo di sostanza secca totale di cacao e' pari al 32 per
cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro,
da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di
prodotto contengano non piu' di 40 e non meno di 20 grammi di
nocciole. Possono essere aggiunti:
1) latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in
proporzione tale che il prodotto finito non contenga piu' del 5 per
cento di sostanza secca del latte;
2) mandorle, nocciole e altre varieta' di noci, intere o in pozzetti,
in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole
macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto.
4. Cioccolato al latte, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao,
zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte e che presenta un
tenore minimo:
a) di sostanza secca totale di cacao del 25 per cento;
b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale
o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato,
di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o
di grassi del latte del 14 per cento;
c) di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;
d) di grassi del latte del 3,5 per cento;
e) di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per
cento.
Tuttavia, la suddetta denominazione e' completata dalla dicitura:
a) «vermicelli» o «in fiocchi» per il prodotto presentato sono forma
di granelli o di fiocchi contenente non meno del 20 per cento di
sostanza secca totale di cacao, non meno del 12 per cento di sostanza
secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero,
di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna
parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte,
e non meno del 12 per cento di grassi totali (burro di cacao e grassi
del latte);
b) «di copertura», per il prodotto che presenta un tenore minimo di
grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31 per cento;
c) «e alle nocciole gianduia» (o uno dei derivati di quest'ultimo
termine), per il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui
tenore minimo di sostanza secca del latte e' del 10 per cento,
ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di
latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna
parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte,
da un lato, e nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione
tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15
grammi di nocciole. Possono, inoltre, essere aggiunte mandorle,
nocciole e altre varieta' di noci, intere o in pezzetti, in
proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle
nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del
prodotto. Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura «al latte»
e' sostituita dalla dicitura:
a) «alla panna», il prodotto deve avere un tenore minimo di grassi del
latte del 5,5 per cento;
b) «al latte scremato», il prodotto non deve contenere piu' dell'1 per
cento di grassi del latte.
5. Cioccolato comune al latte, il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri
e latte o prodotti derivati dal latte, che presenta un tenore minimo:
a) di sostanza secca totale di cacao del 20 per cento;
b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale
o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato,
di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o
di grassi del latte del 20 per cento;
c) di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;
d) di grassi del latte del 5 per cento;
e) e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per
cento.
6. Cioccolato bianco, il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o
prodotti derivati dal latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20
per cento di burro di cacao e del 14 per cento di sostanza secca del
latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale del latte
intero, del latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di
panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del
latte; questi ultimi devono essere presenti in quantita' pari almeno
al 3,5 per cento.
7. Cioccolato ripieno, il prodotto ripieno la cui parte esterna e'
costituita da uno dei prodotti definiti a punti 3, 4, 5 e 6. Questa
denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno e'
costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o
gelato. La parte esterna di cioccolato del prodotto cosi' designato e'
pari al 25 per cento almeno del peso totale del prodotto.
8. Chocolate a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao,
zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che
presenti un tenore minimo di sostanza secca totale del cacao del 35
per cento di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il
14 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina
di amido dell'8 per cento.
9. Chocolate familiar a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di
cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granoturco, e
che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30
per cento, di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il
12 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o
di amido del 18 per cento.
10. Cioccolatino o pralina, il prodotto della dimensione di un boccone
costituito da:
a) cioccolato ripieno, oppure
b) un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di
cioccolato ai sensi delle definizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 e di
altre sostanze commestibili, sempreche' il cioccolato rappresenti
almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto.
Allegato
II
(previsto dall'articolo 2, comma 1)
GRASSI
VEGETALI DIVERSI DAL BURRO DI CACAO
I grassi
vegetali di cui all'articolo 2, comma 1 sono, singolarmente o
miscelati, equivalenti al burro di cacao e devono rispondere ai
seguenti criteri:
a) sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di
trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt. StOSt (1);
b) sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e
compatibili con le sue proprieta' fisiche (punto di fusione e
temperatura di cristallizzazione, velocita' e' di fusione, necessita'
di trattamento di tempra);
c) sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione
e/o frazionamento; e' esclusa la modificazione enzimatica della
struttura del trigliceride. ---- (1) P = acido palmitico; O = acido
oleico; St = acido stearico A norma di tali criteri possono essere
utilizzati i
seguenti grassi vegetali, ricavati dalle piante in appresso elencate
(nome comune e nome scientifico delle piante da cui possono essere
ricavati i grassi vegetali indicati a lato):
|burro d'illipe', sego del Bomeo |
1)|o Tengkawang |Shorea spp.
---------------------------------------------------------------------
2)|olio di palma |Eiaeis guineensis, Eiaeis olifera
---------------------------------------------------------------------
|grasso e stearina di Shorea |
3)|robusta (sai) |Shorea robusta
---------------------------------------------------------------------
4)|burro di karite' |Butyrospermum parkii
---------------------------------------------------------------------
5)|burro di cocum |Garcinia indica
---------------------------------------------------------------------
6)|nocciolo di mango |Mangi fera indica
E'
consentito l'impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene
utilizzato per la preparazione di gelati o di prodotti congelati
analoghi.
Il
testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e
non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato |
gennaio 2008
www.salvelocs.it
Le indicazioni che troverete
tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono
sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia
possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con
breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro
medico di famiglia potrà esservi di aiuto.
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