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CACAO
Theobroma cacao L.

cacao

Il cacao appartiene alla specie botanica Theobroma cacao L. , famiglia Sterculiaceae o Byttneriaceae. Le più diffuse denominazioni internazionali sono: cocoa, theobroma, Kakaobaum, cacaotier. L' habitat della pianta del cacao sono le regioni umide tropicali; la pianta è originaria dell'America centrale. Le piante del cacao sono alberi sempreverdi alti fino a 8 m, i rami sembrano vellutati e le foglie hanno una forma appuntita. I semi, chiamati cacao, sono all'interno di drupe con involucro duro. All'interno della drupa il seme è circondato da una polpa. I frutti, raccolti ogni sei mesi, contengono da 20 a 40 semi. Le tre varietà principali del cacao sono:
- forastero, semi violetti con gusto forte ed amaro, coltivato in Africa occidentale ( Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, ecc.).
- criollo, semi bianchi molto profumati ed aromatici, coltivato in America centrale, Venezuela, Nuova Guinea.
- trinitario, specie ibrida tra criollo e forastero, prodotto in Venezuela, Sri Lanka, Antille, Papuasia, Ceylon.
Le varietà criollo e trinitario sono le più apprezzate ed utilizzate nella produzione del cioccolato della migliore qualità.
Dai semi ci cacao si ricavano: la polvere di cacao, il burro di cacao e gli estratti. Al fine di ottenere questi tre prodotti i semi vengono fatti prima fermentare, poi essiccati e tostati. Durante la tostatura, il cacao, acquista l'aroma, il sapore ed il colore desiderato. Per estrarre la polvere di cacao dai semi appena tostati si adopera il cosiddetto metodo olandese (estrazione mediante soluzioni alcaline di carbonato di potassio anidro).
La composizione chimica ed il valore energetico del cacao amaro in polvere (dati dell'Istituto Nazionale della Nutrizione) è la seguente (per 100 grammi di parte edibile): acqua 2,45 g, proteine 20,4 g, lipidi 25,6 g, glucidi 35,0 g, fibra 5,7 g, ferro 14,3 mg, calcio 51 mg, fosforo 685 mg, tiamina 0,08 mg, riboflavina 1,7 mg, niacina 1,7 mg, vit. A 7 mcg, colesterolo assente, kcal 443. I più importanti principi attivi sono: caffeina, tiramina, teobromina, serotonina, feniletilammina, magnesio, ferro. La teobromina è considerato il principale alcaloide del cacao. La teobromina rispetto alla caffeina presenta minori attività stimolanti sul sistema nervoso centrale, centri respiratori e muscolatura scheletrica, ma una più forte attività come: stimolatore cardiaco, diuretico, vasodilatatore delle coronarie, rilassanti muscolatura liscia.


CIOCCOLATO

Il cioccolato. Alimento o trattamento?
(da "bollettino informazione dei farmaci n. 4 2006, bimestrale dell' AIFA - Ministero della Salute)
 
www.agenziafarmaco.it

cioccolato

È stato a lungo ipotizzato che il consumo di cioccolato possa ridurre il rischio di malattie cardiovascolari grazie alle alte concentrazioni nel cacao di acido stearico e flavonoidi antiossidanti. Tuttavia, il dibattito sugli effetti a lungo termine di questo alimento è ancora aperto.
 

Frutta, verdura, tè, vino rosso e cioccolato sono le maggiori fonti di antiossidanti, i quali hanno effetti protettivi sul sistema cardiovascolare. Una classe di antiossidanti, i flavonoidi (comunemente presenti negli alimenti sopra menzionati), in particolare la procianidina contenuta in elevata quantità nella cioccolata, ha da tempo attratto l’attenzione dei ricercatori per la sua potenziale capacità di ridurre il rischio di malattia coronarica. La modifica più probabile sembra sia legata alla riduzione delle LDL ossidate, che usualmente sotto questa forma vengono catturate dai macrofagi dando origine alle cellule schiumose e successivamente alla placca ateromatosa. Il burro di cacao, grasso derivato dalla pianta del cacao e presente in grande quantità nel cioccolato fondente, contiene il 33% di acido oleico, il 25% di acido palmitico e il 33% di acido stearico; questi ultimi due sono acidi grassi saturi, che influenzano l’aumento della colesterolemia totale e della LDL-colesterolemia. Dal momento che i prodotti a base di cacao presentano proprietà antiossidanti e contengono quantità di flavonoidi maggiori rispetto al tè e al vino rosso, è interessante valutare i potenziali effetti del cioccolato sulle patologie cardiovascolari. Finora sono stati condotti diversi studi sperimentali a breve termine per valutare gli effetti cardiovascolari intermedi di cioccolato e cacao e numerosi studi epidemiologici per indagare l’associazione tra acido stearico e flavonoidi ed esiti cardiovascolari totali. Tuttavia, ad oggi non sono state condotte sperimentazioni randomizzate a lungo termine degli effetti del cioccolato sugli eventi cardiovascolari. Una revisione sistematica, recentemente condotta da alcuni ricercatori di Harvard, ha esaminato le evidenze sperimentali ed epidemiologiche dei prodotti a base di cacao e cioccolato. In particolare, i ricercatori hanno valutato i controversi benefici dei componenti del cioccolato, acido stearico e flavonoidi, hanno revisionato i loro effetti sui fattori di rischio cardiovascolare intermedi e sugli end point, e hanno infine condotto una metanalisi di alcuni studi prospettici su flavonoidi e rischio di mortalità cardiovascolare. Sono stati selezionati studi clinici osservazionali e sperimentali pubblicati su Medline dal gennaio 1965 al giugno 2005. Approssimativamente, sono stati revisionati 400 studi. Di questi, sono state selezionate 136 pubblicazioni sulla base della rilevanza, della potenza e della qualità del disegno e dei metodi dello studio. Nella tabella I sono riassunti alcuni dei principali trial randomizzati che hanno preso in esame gli effetti di alimenti a base di cacao e cioccolato. A questi si aggiungono gli studi osservazionali, distinti in due gruppi: studi che hanno considerato gli effetti dell’acido stearico contenuto nel ciocco-lato (tabella II) e studi che si sono concentrati sull’azione dei flavonoidi (tabella III). Nel complesso, sia gli studi randomizzati sia gli studi osservazionali suggeriscono che il cacao e il cioccolato possono avere effetti benefici sul rischio di malattia cardiovascolare, grazie ai seguenti effetti:

diminuzione della pressione sanguigna,

effetto anti-infiammatorio,

funzione antipiastrinica,

aumento del colesterolo HDL,

diminuzione della ossidazione LDL.

In particolare, dal gruppo di studi sull’acido stearico si ricava che quest’ultimo potrebbe non influenzare la colesterolemia LDL, né ridurre l’HDL, ma addirittura abbassare in modo benefico la trigliceridemia (tabella II), mentre gli studi prospettici sui flavonoidi suggeriscono che il contenuto di flavonoidi nel cioccolato può ridurre il rischio cardiovascolare (tabella III), perché attraverso l’azione antiossidante e antinfiammatoria riducono la pressione sanguigna ed aumentano l’HDL. La metanalisi condotta su questi ultimi studi indica che l’assunzione di flavonoidi può far diminuire il rischio di mortalità per malattia cardiovascolare (CHD, dall’inglese Coronary Heart Disease): RR = 0,81 (IC 95%: 0,71-0,92). Il cacao è l’alimento con il più alto contenuto di flavonoidi e polifenoli (una classe di antiossidanti), e più la cioccolata è amara più è alta la concentrazione di cacao e quindi di flavonoidi e polifenoli.

 

Conclusioni

Nella revisione sistematica, le diverse prove che emergono sia dagli studi osservazionali sia dai trial randomizzati suggeriscono che l’effetto dell’acido stearico può essere neutrale, mentre i flavonoidi sembrano avere un effetto protettivo contro le malattie cardiovascolari. Questa ultima evidenza è ben supportata dal gruppo di studi osservazionali prospettici il quale suggerisce che i flavonoidi possono diminuire il rischio di mortalità per malattia cardiovascolare. Sebbene sia stato stimato che mangiare 50g/die di cioccolato amaro può ridurre il rischio di malattia cardiovascolare del 10,5% (IC 95%: 7,0%-13,5%)32 , queste stime sono basate sui risultati di studi di breve durata.

Pertanto, bisognerà attendere i risultati di trial randomizzati a lungo termine, al fine di valutare meglio l’impatto del consumo di cioccolato sugli eventi cardiovascolari.

 


NOTIZIE STORICHE

da: nuovo FORMULARIO  MAGISTRALE 1877, A. Buochardat

Confetti di cioccolata al ferro ripristinato
(Quevenne)

Ferro ripristinato dall'idrogeno:   1 kg
 Cioccolata alla vaniglia:           19 kg
 Zucchero e sciroppo q.b. F. s. a. 20000 confette.
badando di porre il ferro nel centro, poscia la cioccolata e finalmente lo zucchero che dee invulcralrle. Ogni confetta conterrà 5 centigrammi di ferro.
Per ottenere il ferro ripristinato si introduce una data quantità di deutossido di ferro puro in un tubo di porcellana; questo tubo si arroventa e vi si fa passare una corrente d'idrogeno, sinchè l'ossido si sarà ridotto, operazione che ordinariamente si esegue in 7 ad 8 ore. I vantaggi del ferro così ottenuto sono: 1° di essere le sue molecole in uno stato di estrema divisione, ciò che lo rende più facilmente attaccabile dagli acidi del succo gastrico, nel quale si scioglie lentamente cedendo circa dieci volte più ferro dello zafferano di Marte, e dando luogo nel tempo stesso alla formazione di sali al minimum d'ossidazione; 2° di non aver quel sapore d'inchiostro proprio dei preparati di ferro, di modo che queste pastiglie si posson dare ai ragazzi i più ritrosi a prender medicamenti. Dose: cominciare da due pastiglie, ed aumentare una ogli due giorni, sinché si portino al numero di 10. Si prendono al momento in cui si mangia, perché allora appunto si trova nel ventricolo maggior quantità di succo gastrico, che vi affluvisce per digestione.

Cioccolata al ferro ripristinato
(Quevenne)

Ferro ripristinato: 25 grammi
 Cioccolata fine : 5 kg
Mesci s. a. Si è calcolata questa proporzione per far che una parte di tavoletta di 40 grammi, quantità colla quale si prepara, ordinariamente una tazza di cioccolata, contenga 20 centigrammi di ferro ripristinato. Questa cioccolata è più attiva di quella preparata collo zafferano di Marte.

Cioccolata di ghiande
(Mayrhofer)

Ghiande di quercia spoglie dell'epidermide, torrefatte e molite: 500 grammi
 Caccao amaro della Martinica in pasta: 288 grammi
 Zucchero bianco polvere: 256 grammi
Tritura a fuoco lento, e dividi la massa ben manipolata, in tavolette del peso di 32 grammi per una. a tazze nel corso del giorno, come tonico.

Racaut degli Arabi

Caccao torrefatto: 45 grammi
  Farina di riso: 120 grammi
  Fecola di patate: 120 grammi
  Zucchero: 60 grammi
  Vaniglia: 2 grammi
Dose: 1,2 a 3 cucchiai in 250 grammi di acqua, di latte o di brodo. Come analettico.

Wakaha delle Indie

Zucchero in polvere: 320 grammi
 Caccao mondato e torrefatto: 120 grammi
 Vaniglia : 4 grammi
 Cannella in polvere:15 grammi
 Ambra griggia: 3 decigrammi
Pesta il caccao a freddo, tritura collo zucchero, aggiungi successivamente le altre sostanze e riduci il tutto in polvere ben mescolata. Un cucchiaio pieno mescolato alla minestra o sciolto nel latte.

Palamud

Caccao torrefatto: 30 grammi
 Farina di riso: 120 grammi
 Fecola di patate: 120 grammi
 Sandalo rosso: 4 grammi
Mescola.

Cioccolata lichien
(Cadet)

Zucchero in pane: 3500 grammi
 Caccao corteccia scelto: 3000 grammi
 Cannella del Ceylan: 30 grammi
 Estra. di lichen secco e privo del principio amaro:  390 grammi
 Gelatina di lichen: 500 grammi
 Quest'ultima sostanza si adopera per facilitare la macinazione.F.s.a.

Cioccolata alla polenta

Zucchero, 500; farina di riso, 1000; caccao, 750; cannella, 25; garofano, 10; cardamone, 5; balsamo nero del Perù, 5 gocce.

Tavolette purgative (cioccolata purgativa)

Polvere di rad. di sciarappa: 25 grammi
 Protocl. di mercurio porfirizzato: 15 grammi
Mesci e incorpora in: cioccolata senz'aromi, ancora calda: 250 grammi.
Fa tavolette ognuna di 6 decigrammi. Sei di queste tavolette contengono 3 decigr. di sciarappa e 2 decig. di calomelano. Dose: 1 a 2 al giorno per i fanciulli, 3 a 4 per gli adulti

Cioccolata vermifuga

Solfuro di mercurio nero. 5 gram.; incorpora in: pasta di cioccolata ancora calda: 100 gram..Dividi le tavolette di 1 gramma.
 


da: "MALATI - MEDICI E FARMACISTI" 1925, Proff. Alberico Benedicenti

Fra le droghe esotiche che noi troviamo ricordate nei Consulti del Redi tre ve ne sono assai importanti e che erano state da brevissimo tempo importate in Europa: il cacao, il thè e la china. Il Redi aveva non solo conoscenza del cacao e del cioccolato, che si preparava con questo seme, ma in una lettera al Cestoni fa menzione d'un segreto che la fonderia del granduca aveva per prepararlo profumato al gelsomino. Del resto sappiamo dall'autore del trattato De novi Pothus Caphe, The ecc. che nel 1699, cinque anni dopo la morte del Redi, la cioccolata era divenuta in Toscana una bevanda comune, tanto che d'estate, ghiacciata, si vendeva nei caffè di Livorno. Non farò qui la storia di questa droga, della quale già moltissimi si sono occupati. Dirò solo che nei tempi del Redi avevano già scritto sul cacao e sulla cioccolata un madrileno, Bartolomeo Marandon; un andaluso, Antonio Colmenero; un francese, Renato Moreau; e un inglese, Thomas Gage. Chi affermava che la parola cioccolatte era di origine onomatopeica e derivava da choco-choco, rumore che fa la bevanda dormendo e da able che in messicano significa acqua; chi dava a questa parola altre origini, molto più complicate e misteriose. Come non erano d'accordo sull'origine del nome così non erano d'accordo i medici di allora sulle proprietà medicamentose di questa sostanza. Il  cacao e la cioccolata erano state importati in Ispagna dal Cortes nel 1520. Egli aveva venduto che gli indigeni dell'America del Sud adoperavano i semi di cacao come monete, che preparavano con questi semi una bevanda che ritenevano dotata di molte virtù e che la prendevano sovente, insieme all'atolla, cibo simile alla nostra polenta. Ma non era la cioccolata quale oggi noi la conosciamo, quella che preparavano gli indiani: era un beverone complicato perchè vi univano quella pimienta de chapa che, come abbiamo veduto era stata studiata dal Redi, e poi il succo condensato d'un erbetta detta charaguarica, e il muschio, e la cannella, e l'ambra grigia ed altre cose ancora. È forse per questo che al dire del Clausio, che tolse a sua volta la notizia dalle opere di Urbano Clavetone, un certo soldato di nome Benzone, che aveva peregrinato nell'America del Sud, aveva definita la cioccolata: porcorum ea verius colluvies, quam hominum potio. Ma questa bevanda degna dei porci si fece ben presto strada in tutta l'Europa. In Francia l'importò nel 1615 Anna d'Austria, figlia di Fipippo III di Spagna e il Richelieu affetto d'ipocondria guarito dalla cioccolata, la fece la sua bevanda prediletta. Il Gage scriveva di averne preso per dodici anni otto tazze al giorno con grandissimo vantaggio per la salute e l'Etműller ci narra che ai suoi tempi il re d'Inghilterra ne faceva gran uso per poter giocare più a lungo alla palla senza sentire l'esaurimento della fatica e gli stimoli della fame. In Italia ebbe carissima la cioccolata il Lancisi il quale scriveva al Marsigli d'in mezzo lo strepitio della corte dicendogli che pel gran da fare che avrebbe rubato il tempo agli occhi col dormir meno, cosa che non gli costava gran pena mentre con una chiacchiera in più della mia cioccolata posso abbreviare il sonno quanto m'aggrada. Il cardinale Brancacci l'amava pure molto, la dichiarava una sostanza innocua che non produceva oppilazione e che, pur facendo ingrassare, non era vero alimento e concludeva: nullo pacto chocolatum jejunum frangere. Se un cardinale diceva che si poteva bere la cioccolata senza rompere il digiuno figuriamoci se non conveniva profittarne! Così non sono mancati certo quelli che gli fecero coro e il Felici, nel 1728, ma prima ancora il Gudenfridi nel 1680 scrissero alcuni opuscoli per dimostrare la profonda differenza che esiste tra cibo e cioccolata. Altri consideravano il cioccolato come sostanza nutrientissima e il Quelus, sul principio del secolo XVIII, dopo aver assicurato che un'oncia di cacao nutriva più di una libbra di bue, narrava della moglie di un chirurgo che, priva della mascella inferiore in seguito ad un accidente, potè vivere a lungo col solo uso della cioccolata. Il Pascoli la definì sostanza balsamina assai omogenea al balsamo del sangue e il sopraricordato Quelus cercò di dimostrare l'affinità tra cacao e il sangue sottoponendo il prezioso seme alla distillazione. Ottenne dei vapori bianchi i quali provavano la volatilità del cacao e spiegavano la loro azione benefica sul sistema nervoso; poi un olio rosso e uno giallo simili in tutto a quelli che il Boyle aveva ottenuto dalla distillazione del sangue. allora il Quelus dichiara il cacao un ottimo rimedio ricostituente e propone di associarlo al ferro limato ed altri composti. Non tutti però dividevano questa simpatia per il cioccolato. La signora Sevigné scriveva a sua figlia mostrandosi irritata perchè essa continuava a prendere questa bevanda traditrice di cui si diceva un monte di male: io vi domando in buana fede se le vostre viscere non ne sono offese, se essa non vi regalerà delle buone coliche, per insegnarvi a dar loro simile antiperistasi. Perché si temeva soprattutto, dall'uso del cioccolato, l'oppilazione dei vasi, data la grande quantità di materie terrestri che la componevano. Queste materie si vedevano al fondo della tazza quando si lasciava depositare un pò la bevanda e il Colmenero raccomandava di non bere mai questo fondaccio che era pericoloso. Il Donzelli affermava che per queste sue particelle terrestri l'uso del cacao conduceva ad una cachessia insanabile, mentre usato in piccole quantità, poteva giovare alla dissenteria e nell'etisia. Ancora nel XVIII secolo l'abate Davini, zio del Vallisnieri imputava al cioccolato d'involgere colle parti terre i fermenti digestivi così, chè col succo messicano tutti digerivano peggio. Si attribuivano però al cioccolato, secondo molti medici d'allora, diverse priprietà che in verità non erano da ascriversi al cacao, ma alle altre sostanze che componevano la bevanda. era specialmente alla radice detta baika dal cacao che si doveva assegnare la proprietà acre, calda, aromatica, riscaldante e corroborante della cioccolata: il cacao, per sè, non valeva nulla, si diceva; i vari altri componenti erano quelli che rendevano questa bevanda utile nelle ventosità, e le impartivano le sue proprietà, emmenagoghe, afrodisiache, antiasmatiche. Si cominciò così a considerare il cioccolato non come una preparazione qualsiasi del cacao, ma come un medicamento di una estrema complessità, le cui virtù medicamentose potevano variare a seconda dei vari ingredienti e più ancora a seconda del modo di preparazione. Il cacao era considerato dai più come dotato di una grande frigidità e lo Strozzi in un libro: De chocolatis opificiis scriveva che tantoque excedit frigore ut inter noxia ne dubitan censere venea. Per questa sua frigidità il cacao era quindi oppilante e lo provava l'anemia cui andavano incontro le fanciulle spagnole abitanti in America, le quali si erano abituate poco alla volta a masticare i semi. altri medici affermavano che il cacao non era da considerarsi come sostanza semplice, ma bensì molto complessa, come un misto, perché insieme alle parti terree, fredde e secche conteneva conteneva delle parti grassose e butirrose e pertanto calde ed umide. comunque fosse, bisognava però correggere il cacao, modificare le sue proprietà e la cosa non era affatto facile. Già triturando i semi del cacao, le parti secche e terrestri e quelle grasse e calde si mescolavano e ne poteva nascere un quid temperato, ma era meglio aggiungere al cacao altre sostanze per fare una bevanda adatta agli scopi medicamentosi e non nociva. Guai ai confettieri dei giorni nostri se il cioccolato fosse considerato ancora non una ghiottoneria, ma un farmaco! Essi perderebbero il capo nel seguire tutte le indicazioni contraddittorie che allora si solevano prescrivere. Si poteva profumare il cioccolato, aggiungendo al cacao i chiodo di garofano? Ahimè no perché questi chiodetti costringunt ventrem e quindi peggiorano ed aggravano e aggravavano le proprietà oppilanti. Si poteva adoperare l'anice? Ecco una droga calda in quarto grado che poteva temperare bene le freddezza del cacao e la Scuola di Salerno l'aveva lodata, giovava alla vescica, ai reni, alla gola, alla vulva, allo stomaco e faceva pure altre belle cose, ma non s'accordava troppo alle particelle grassose e calde del cacao. Meglio era la cannella, si diceva, o meglio ancora s'addicevano le nocciuole perché: Bilias avellanam sequitur sed roborant alvum Ventris et a fumis liberat assa caput. Ed ecco trovato finalmente un rimedio gradevole, il buon torrone alla cioccolata col quale, anche se non indicato dai medici moderni, si farebbe volentieri una cura! Così essendo la cioccolata un miscuglio di diverse sostanze che si potevano all'occorrenza aggiungere, togliere, mutare a piacere, non era difficile, come dice il Colmenero, fare una cioccolata adatta a Tizio piuttosto che a Caio, una cioccolata che servisse per questa piuttosto che per quella malattia e così di seguito. Ma preparata la cioccolata si potrà somministrarla subito all'infermo? Ah, no di certo! Aspettate! Se voi stringete colla vostra mano fredda la mano calda di un amico, dice il Comenero, la mano vostra si scalderà e quella dell'amico si raffredderà finché entrambe si saranno messe alla stessa temperatura. E perché questo avvenga ci vuole del tempo. Ora lo stesso accade nella cioccolata, dove i diversi ingredienti caldi e freddi, secchi e umidi, lottano tra loro e poco alla volta per l'azione e riazione dei due contrari si ottiene un misto temperato. Ma perché queste azioni e riazioni siano complete occorre del tempo; per cui è bene non usar subito la cioccolta appena preparata, ma lasciar passare un mese intiero. Or veda, il buo lettore, quali ridicoli ragionamenti facessero e quali strane conclusioni traessero i nostri buoni medici galenisti quando già s'annunziava l'albore del XVIII secolo. Eppure con queste elucubrazioni essi credevano di fare scienza profonda e sopraffina, mentre si poteva adattare a loro il verso del divin poeta: molto si mira, e poco si discerne.
 

 


Normativa relativa ai prodotti di cacao e
 di cioccolato destinati all'alimentazione umana


Gazzetta Ufficiale N. 165 del 18 Luglio 2003

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.178

Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali; 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonche' l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, definiti all'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cui all'allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.». L'art. 28, cosi' recita:
«Art. 28 (Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).

- 1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente
burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovra' contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potra' essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di certificazione di qualita' per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di
cioccolato.».
- La direttiva 2000/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L 197 del 3 agosto 2000.

Art. 2.

Ingredienti aggiuntivi

1. Ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II. L'aggiunta di grassi vegetali non puo' superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.
2. Ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano stati ottenuti esclusivamente da latte.
3. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 8 e 9, possono essere aggiunti farine, fecole o amidi.
4. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.
5. La quantita' delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.

Art. 3.

Calcolo delle percentuali

1. I tenori minimi stabiliti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sono calcolati previa sottrazione del peso degli ingredienti indicati all'articolo 2, commi 2, 3 e 4. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, i tenori minimi sono calcolati sottraendo anche il peso del ripieno.
2. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, il tenore di cioccolato e' calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.

Art. 4.

Zuccheri

1. Nella preparazione dei prodotti di cui all'allegato I, oltre agli zuccheri disciplinati dalla legge 31 marzo 1980, n. 139, possono essere utilizzati anche altri tipi di zucchero.


Nota all'art. 4:
- La legge 31 marzo 1980, n. 139, reca: «Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.».

Art. 5.

Etichettatura

1. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all'allegato I e' disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.
2. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti.
3. Quando i prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10, sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono
essere sostituite dalla denominazione «cioccolatini assortiti» oppure «cioccolatini ripieni assortiti» o da una denominazione simile. In
tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta puo' essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento.
4. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti all'allegato I, punti 2, lettere e) e d), 3, 4, 5, 8 e 9, indica il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: «cacao: ... % min».
5. Per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, lettere b) e d) secondo periodo, l'etichettatura indica il tenore di burro di cacao.
6. Le denominazioni di vendita «cioccolato», «cioccolato al latte» e «cioccolato di copertura», previste nell'allegato I, possono essere
completate da espressioni o aggettivi relativi a criteri di qualita', sempreche' i prodotti in questione contengano:
a) nel caso del «cioccolato», non meno del 43 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 per cento di burro di cacao;
b) nel caso del «cioccolato al latte», non meno del 30 per cento di sostanza secca totale di cacao e del 18 per cento di sostanza del
latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5 per cento di grassi del latte;
c) nel caso del «cioccolato di copertura», non meno del 16 per cento di cacao secco sgrassato.
7. I prodotti che, a norma dell'articolo 2, comma 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, recano sull'etichettatura la menzione «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao», non sostituibile da altre espressioni, anche se aventi lo stesso significato.
8. La menzione di cui al comma 7 deve figurare accanto alla denominazione di vendita, nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ma ben distinta da questo, con caratteri di grandezza non inferiore a quelli dell'elenco degli ingredienti, in grassetto, ben visibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita puo' figurare anche altrove, anche se non accompagnata dalla menzione di cui al comma 7.
9. I prodotti elencati all'allegato I, qualora utilizzati quali ingredienti, devono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, col nome ivi indicato. E' vietato utilizzare detti nomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativa definizione.


Nota all'art. 5:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.».

Art. 6.

Uso della dizione «cioccolato puro»

1. I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure la dizione «cioccolato puro» in altra parte dell'etichetta.

Art. 7.

Sanzioni

1. Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato, definiti all'allegato I, per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.
2. Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 1.000,00 ne' superiore a Euro 5.000,00.
3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiunga grassi animali e preparati che ne contengano qualora non siano stati ottenuti esclusivamente da latte.
4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti che imitano il sapore del cioccolato e delle sostanze grasse del latte e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a Euro 1.000,00 ne' inferiore a Euro 5.000,00.
5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti di cui al comma precedente sostanze commestibili in misura superiore al
40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.
6. Chiunque non ottempera all'obbligo di inserire sull'etichettatura relativa ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, che questi contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.
7. Chiunque utilizza le denominazioni previste all'allegato I per indicare prodotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati quali ingredienti di un prodotto finito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 5.000,00.
8. Chiunque utilizza il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» nell'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.

Art. 8.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 3 agosto 2003 e' abrogata la legge 30 aprile 1976, n. 351.

Art. 9.

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto 2003.
2. Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge 30 aprile 1976, n. 351, possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Nota all'art. 9:
- La legge 30 aprile 1976, n. 351, reca: «Nuova
disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di
cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.».

Allegato I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

DENOMINAZIONI DI VENDITA DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

1. Burro di cacao, la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:
a) tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non superiore all'1,75 per cento;
b) insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): non superiore allo 0,5 per cento, ad eccezione del burro di cacao di pressione che non puo' essere superiore allo 0,35 per cento.
2.a) Cacao in polvere, cacao, prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 per cento, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca), e un tenore massimo di acqua del 9 per cento.
b) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato, il cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore al 20 per cento, percentuale calcolata sul peso della sostanza secca.
c) Cioccolato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 per cento di
cacao in polvere.
d) Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 25 per cento di cacao in polvere; tali definizioni sono completate con il termine «magro» oppure «fortemente sgrassato», qualora il prodotto sia magro o fortemente sgrassato ai sensi della precedente lettera b).
3. Cioccolato, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 per cento, di cui non meno del 18 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato. Tuttavia, la suddetta denominazione e' completata dalla dicitura:
a) «vermicelli» o «in fiocchi», per il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi contenente non meno del 32 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato;
b) «di copertura», per il prodotto contenente non meno del 35 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 per cento di burro di cacao e non meno del 2,5 per cento di cacao secco sgrassato;
c) «alle nocciole gianduia» (o uno dei derivati di quest'ultimo tonnine) per il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao e' pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non piu' di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono essere aggiunti:
1) latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga piu' del 5 per cento di sostanza secca del latte;
2) mandorle, nocciole e altre varieta' di noci, intere o in pozzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto.
4. Cioccolato al latte, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte e che presenta un tenore minimo:
a) di sostanza secca totale di cacao del 25 per cento;
b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte del 14 per cento;
c) di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;
d) di grassi del latte del 3,5 per cento;
e) di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.
Tuttavia, la suddetta denominazione e' completata dalla dicitura:
a) «vermicelli» o «in fiocchi» per il prodotto presentato sono forma di granelli o di fiocchi contenente non meno del 20 per cento di sostanza secca totale di cacao, non meno del 12 per cento di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte, e non meno del 12 per cento di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte);
b) «di copertura», per il prodotto che presenta un tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31 per cento;
c) «e alle nocciole gianduia» (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), per il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca del latte e' del 10 per cento, ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte, da un lato, e nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole. Possono, inoltre, essere aggiunte mandorle, nocciole e altre varieta' di noci, intere o in pezzetti, in  proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto. Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura «al latte» e' sostituita dalla dicitura:
a) «alla panna», il prodotto deve avere un tenore minimo di grassi del latte del 5,5 per cento;
b) «al latte scremato», il prodotto non deve contenere piu' dell'1 per cento di grassi del latte.
5. Cioccolato comune al latte, il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte, che presenta un tenore minimo:
a) di sostanza secca totale di cacao del 20 per cento;
b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte del 20 per cento;
c) di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;
d) di grassi del latte del 5 per cento;
e) e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.
6. Cioccolato bianco, il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti derivati dal latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20 per cento di burro di cacao e del 14 per cento di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantita' pari almeno al 3,5 per cento.
7. Cioccolato ripieno, il prodotto ripieno la cui parte esterna e' costituita da uno dei prodotti definiti a punti 3, 4, 5 e 6. Questa denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno e' costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato. La parte esterna di cioccolato del prodotto cosi' designato e' pari al 25 per cento almeno del peso totale del prodotto.
8. Chocolate a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale del cacao del 35 per cento di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il 14 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina di amido dell'8 per cento.
9. Chocolate familiar a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30 per cento, di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il 12 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido del 18 per cento.
10. Cioccolatino o pralina, il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:
a) cioccolato ripieno, oppure
b) un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di cioccolato ai sensi delle definizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 e di altre sostanze commestibili, sempreche' il cioccolato rappresenti almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto.

Allegato II
(previsto dall'articolo 2, comma 1)

GRASSI VEGETALI DIVERSI DAL BURRO DI CACAO

I grassi vegetali di cui all'articolo 2, comma 1 sono, singolarmente o miscelati, equivalenti al burro di cacao e devono rispondere ai seguenti criteri:
a) sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt. StOSt (1);
b) sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e compatibili con le sue proprieta' fisiche (punto di fusione e temperatura di cristallizzazione, velocita' e' di fusione, necessita' di trattamento di tempra);
c) sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione e/o frazionamento; e' esclusa la modificazione enzimatica della struttura del trigliceride. ---- (1) P = acido palmitico; O = acido oleico; St = acido stearico A norma di tali criteri possono essere utilizzati i
seguenti grassi vegetali, ricavati dalle piante in appresso elencate (nome comune e nome scientifico delle piante da cui possono essere
ricavati i grassi vegetali indicati a lato):

   |burro d'illipe', sego del Bomeo |
1)|o Tengkawang                    |Shorea spp.
---------------------------------------------------------------------
2)|olio di palma                   |Eiaeis guineensis, Eiaeis olifera
---------------------------------------------------------------------
  |grasso e stearina di Shorea     |
3)|robusta (sai)                   |Shorea robusta
---------------------------------------------------------------------
4)|burro di karite'                |Butyrospermum parkii
---------------------------------------------------------------------
5)|burro di cocum                  |Garcinia indica
---------------------------------------------------------------------
6)|nocciolo di mango               |Mangi fera indica

E' consentito l'impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzato per la preparazione di gelati o di prodotti congelati analoghi.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

 

 

gennaio 2008

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Le indicazioni che troverete tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro medico di famiglia potrà esservi di aiuto.