Samnotizie                                                                                                Numero 70 - mensile - Registrato Trib. di Trieste n. 883 il 19/8/94
Direttore resp. Franco Rosso - Stampato presso Tipografia Kuhar Trieste
Spedizione in A. P. art. 2, comma 20/c legge 662/96 - filiale di Trieste.
 - Redazione: p.zza Ospitale, 3 - 34129 TRIESTE

GILDA                                                         Gennaio2002

 

Sintesi della sintesi

Gruppo di lavoro a cura di Giuseppe Bertagna

FINALITA’ della scuola (quale Uomo formare?): abituare alla distanza e al controllo critico, creare le condizioni culturali, emotive e relazionali per sottoporre a scrutinio critico le informazioni, le visioni del mondo sulla base di categorie. Riflettere sulle ragioni di questi giudizi, incrociandoli discorsivamente con quelli degli altri, comportandosi di conseguenza, passando da acquisizione/consapevolezza a etica, politica, estetica, economia, tecnica, ideologia, religione.

E’ sottolineato il principio di equità, con riferimento a don Milani, il riconoscimento del disagio sociale incidente sulla formazione e la necessità di sostenere le famiglie bisognose. Obiettivi della riforma proposta, riferiti principalmente alla scuola primaria: mantenimento di un unico ciclo di base di 8 anni (5 elementari e 3 medie), 12 anni di obbligatorietà; prospettiva per il futuro di 2 cicli di 6 anni ciascuno; niente scelte di formazione prima dei 14 anni d’età e di 8 anni di scuola; piani di studio/standard nazionali obbligatori.

Per innalzare la qualità complessiva:

- Scuola dell’infanzia: grande rilievo , anche per l’intervento compensatorio più efficace entro i 5 anni di età;

sua riqualificazione e generalizzazione; non diventa obbligatoria ma la frequenza dei 3 anni costituisce credito di 1 anno, valido per il raggiungimento dei 12 anni di obbligatorietà e la possibilità di ottenere la qualifica a 17 anni invece che a 18, se si frequenta un istituto di formazione secondaria a tempo pieno.

Il percorso scuola dell’infanzia-elementare-media deve essere lungo, non concitato, senza la nevrosi dei risultati intermedi, senza precocismi né lentezze.

Gli ultimi due anni della scuola media saranno utili per l’orientamento.

- Piani di studio: a 3 velocità, per personalizzare i percorsi di apprendimento: un itinerario obbligatorio uguale per tutti, un altro facoltativo come frequenza ma obbligatorio come offerta da parte delle scuole riunite in rete (negoziazione cooperativa con le famiglie); un terzo, a responsabilità familiare, come credito per opportunità offerte dall’extra-scuola, ma certificate dalla scuola stessa per quanto riguarda i risultati. Il percorso familiare è la scelta delle famiglie di progetti di scuola integrata anche extrascolastici, i cui risultati finali vengono certificati dalla scuola, la quale può esonerare dai percorsi scolastici facoltativi con analoghi obiettivi. A partire dalla 4° classe.

Percorso obbligatorio: 25 ore settimanali (825 annuali), di cui 20 (660 annuali) a quota nazionale e 5 (165 annuali) a quota locale, che non è “aggiuntiva” ma “intensiva”, per approfondimenti (con opportuni adattamenti alle realtà locali) piuttosto che ampliamenti.

- Competenze: a) scheda di valutazione: su indicazioni Ministeriali; b) scheda di orientamento II e III media: compete alle scuole e si stratifica lungo il percorso, su: capacità e competenze, osservazioni sui metodi di apprendimento, commenti su lavori personali, questionari attitudinali, incontri insegnanti-genitori, elaborati degli studenti sui loro progetti di vita.

- Valutazione e Servizio Nazionale per la Qualità del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione: all’inizio della 1° (con modalità adatte all’età dei bambini), 3° e 5° elementare, della 2° media e alla fine della 3° media il SNQSEIF predispone verifiche sistematiche sulle conoscenze e sulle abilità linguistiche, scientifico-matematiche e storico-sociali richieste dai piani nazionali; ogni 4 anni invece per le dimensioni culturali rimanenti. Verifiche fra il 1° e il 10 settembre. Il Servizio Nazionale restituisce i risultati, monitorati e con possibilità di renderli pubblici.

- Verifiche: sistematiche su conoscenze e abilità, all’inizio del ciclo scolastico successivo (ha carattere promozionale più che descrittivo e sommativo): alla fine del 3° anno di scuola materna, all’inizio della 1° elementare, della 3° e della 5°, della 2° media e alla fine della 3° media, fra il 1° e il 10 settembre.

- Ripetenze: possibili a) se nel 2° anno del biennio non è stato colmato il debito (si possono accettare al massimo 2 debiti) evidenziato nel primo anno; b) se i debiti, evidenziati soltanto nel 2° anno del biennio, non vengono assolti nel I anno del biennio successivo. In questo caso si avrà la ripetenza di questo I anno. Il profitto ha pari peso del comportamento (condotta).

- Organizzazione: generalizzazione degli Istituti Comprensivi con un piano degli studi unitario, continuo e progressivo, articolato in cicli biennali, per ciò che riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento; gli obiettivi formativi seguono un’altra velocità e sono indicati per il I quadriennio e la III media, con la possibilità di “moduli intensivi” svolti anche nei periodi di sospensione delle lezioni.

E’ prevista una saldatura fra la 5° elementare e la I media e, in futuro, un unico ciclo di base di 8 anni.

Importanti i Laboratori, sia nel curriculum obbligatorio che in quello facoltativo, adatti particolarmente a individuare talenti artistici e musicali.

- Équipe pedagogica: nel gruppo-classe sarà identificato un docente coordinatore, prevalente nel I biennio (21 ore frontali e 3 di coordinamento con i colleghi dei Laboratori, di sostegno e religione); sarà affiancato da un collega ed avrà un minimo di 15 ore nel II biennio; nel III biennio le 25 ore di lezione per gli alunni saranno divise equamente con altri due docenti. È possibile lo scambio dei ruoli tra coordinatore e docente, nel passaggio di biennio. La continuità è garantita dalla partecipazione dei coordinatori di 5° classe e di I media alle programmazioni di entrambi i gruppi docenti.


 

Lo Stato    non  è  padrone

del nostro tempo

Le prestazioni di lavoro per attività aggiuntive vanno pagate.

Finalmente è stato riconosciuto un diritto ineludibile di ogni lavoratore anche per noi insegnanti, dai quali spesso si pretende un volontariato obbligatorio.

Nell’esperimento di Conciliazione richiesto da un collega di Brescia, volto al riconoscimento di crediti per l’anno 2000-2001, la Scuola ha dovuto impegnarsi a pagare quanto richiesto, con bonifico bancario ed entro un mese dall’accordo.

Era un risultato scontato, ma è tanto più significativo per una categoria – quella degli insegnanti – che si sente ricattata moralmente nella richiesta di prestazioni aggiuntive in numero indefinito.

Dopo questo precedente è ancora più chiaro: la Scuola può programmare e chiedere attività aggiuntive soltanto se compatibili con le risorse economiche a disposizione e gli insegnanti hanno il sacrosanto diritto di essere pagati.

Chiediamo quanto ci è dovuto ricordando che i crediti si estinguono dopo 5 anni.

 


 

Ipotesi Bertagna

 

Il progetto di scuola che emerge è complesso, merita un’analisi approfondita che possa beneficiare delle riflessioni e dei contributi di tutti i colleghi e degli organi statutari del S.A.M.-Gilda al completo. Il 18 e 19 gennaio si riunirà a Ischia il Consiglio Nazionale per esaminare e discutere la proposta del Ministero.

Alcuni aspetti del progetto sembrano rispondere a richieste “storiche” del S.A.M. (la scuola integrata, il modulo a stella, …); per altre ipotesi sorgono interrogativi e perplessità.

Si invitano i colleghi a contribuire al dibattito. La nostra e-mail è:

sam-naz@libero.it

 

Il Collegio dei Docenti ai Docenti

Sala riunioni: il mormorio del Collegio Docenti tende a crescere e anche il nervosismo, data l'estenuante attesa della dirigente che tarda ad arrivare...Già, i suoi mille impegni!

Dopo circa tre quarti d'ora, il "trono in pelle umana" viene regalmente occupato.

Ha inizio la seduta. Silenzio. Tra tanti "fantozzi" si leva una voce, timida e carica di tensione: "Vorrei che si leggesse il verbale della seduta precedente".

"Arg! OH!" Un ringhio disumano, misto a un indefinito boato scuote l'aula.

"Ma vogliamo scherzare? Perdo l'autobus, è già tardi!"

I "fantozzi" abituali diventano tigri... Giustamente ognuno ha i suoi impegni, ci mancherebbe, è davvero tardi.

Il verbale non si legge, che problema c'è, comunque si approva tutto lo stesso...all’unanimità. Si procede con l'ordine del giorno. Va tutto bene, tutto fila liscio (qualcuno fa smorfie di disapprovazione, ci si guarda negli occhi, si fa spallucce). Ogni tanto la dirigente si anima mettendo a tacere alcuni sparuti chiarimenti avanzati dalle colleghe più audaci:

" Che non vi venga in mente di.....…”

" Questi progetti sono da considerare IRRINUNCIABILI............". Eccetera, eccetera.

Paralisi totale.

"La seduta è terminata, non perdiamo altro tempo..."

Colleghi, proprio perché il nostro tempo è prezioso va misurato a dovere, deve essere rispettato. La dirigente è stata magnanima, ci ha fatto uscire solo una mezz'ora più tardi, ha detto di non perdere altro tempo..... Che bontà!

MA IL VERBALE NON SI LEGGE! Ho dovuto effettuare una richiesta epistolare per ottenerne una copia. Mi è stata negata: ho potuto solo leggerlo, in un dato giorno, in un'ora stabilita dalla dirigente. TOP SECRET!

Mi mancano le parole per descrivere con più eloquenza i fatti……………...

Inutile dirvi che quella timida voce si è spenta nel nulla, già da qualche anno.........ma sicuramente al prossimo collegio le colleghe ne sentiranno un'altra: la mia. Spero che abbia più forza e più sostegno.

Riacquistiamo la nostra dignità: il Collegio Docenti ai docenti!

 

Rosalba Sgroia

 

SPECIALE MATERNITA’

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

 

Decreto legislativo n°151

del 26 marzo 2001

(Testo Unico)

 

Capo III – Congedo di maternità

Art.26 – 1) Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell’art.16 (“è vietato adibire al lavoro le donne durante i 3 mesi dopo il parto”) può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a 6 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento.

2) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Art.27 – Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali – 1) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali… il congedo di maternità di cui al comma 1 dell’art.26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i 6 anni e sino al compimento della maggiore età.

2) Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permananza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.

3) L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell’art.26, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.

 

Capo IV – Congedo di paternità

Art.28 -1. (già pubblicato)

Art.31 – Adozioni e affidamenti

1) Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2) Il congedo di cui all’articolo 27, comma 2, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

3) Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all’art.28.

 

Capo V – Congedo parentale

Art.36 – 1) Il congedo parentale spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2) Il limite di età, di cui all’art.34, comma 1 (“Per i periodi di congedo parentale è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 % della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi”), è elevato a 6 anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

3) Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Art.37Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali. 1) In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell’art.36.

2) L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.

 

Capo VI – Riposi e permessi

Art.45 – 1) Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39 (“Riposi giornalieri della madre”), 40 (“Riposi giornalieri del padre”) e 41 (“Riposi per parti plurimi”) si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.

2) Le disposizioni di cui all’art.42(“Riposi e permessi per figli con handicap grave”) si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

 

Capo VII – Congedi per la malattia del figlio

Art.50 – 1) Il congedo per malattia del figlio di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti

2) Il limite di età, di cui all’art.47, comma 1 (3 anni), è elevato a 6 anni (entrambi i genitori, alternativamente). Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo (5 giorni all’anno per ciascun genitore, alternativamente).

3) Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia del bambino è fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, alternativamente)

 

 

Modelli di domanda

 

 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO DI MINORE DI ETA’

INFERIORE AI 6 ANNI CONGEDO MATERNITA’ (madre)

 

…………(data) Al Dirigente scolastico dell’Istituto…………. ………………..

 

..l.. sottoscritt.. ……………………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di insegnante a tempo indeterminato/determinato,, a seguito dell’avvenut… adozione/affidamento del minore ……………., nato a ………. il ………….. e, pertanto, di età non superiore ai 3 anni, chiede, a i sensi dell’art.26, comma 1 del D.L.vo151 del 26/3/2001, l’applicazione dell’art.16, comma 1, lettera c) del predetto Decreto, dal ……, data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, e fino al ………..(mesi 3). Allega la relativa documentazione relativa all’avvenut… adozione/affidamento.

……………………. (firma)

ADOZIONE E AFFIDAMENTO DI MINORE DI ETA’

SUPERIORE AI 6 ANNI

CONGEDO MATERNTA’ (madre)

 

……………. (data)

Al Dirigente scolastico

dell’Istituto …………..

…………………..

 

La sottoscritta ……………………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di insegnante a tempo indeterminato/determinato, a seguito dell’avvenut… adozione/affidamento internazionale del minore ……………., nato a ………. il ………….. e, pertanto, di età superiore ai 3 anni ma inferiore alla maggiore età, chiede, a i sensi dell’art.27, comma 1 del D.L.vo151 del 26/3/2001, l’applicazione dell’art.16, comma 1, lettera c) del predetto Decreto, dal ……, data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, e fino al ………..(mesi 3).

Allega la documentazione relativa all’avvenut… adozione/affidamento, nonché la certificazione, relativa alla durata del “congedo di maternità”, rilasciata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura dell’adozione.

 

…………………. (firma)

 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO INTERNAZIONALE

CONGEDO PER RECARSI

ALL’ESTERO (madre)

 

……………. (data)

Al Dirigente scolastico

dell’Istituto ………….

……………….…..

 

..l.. sottoscritt.. ……………………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di insegnante a tempo indeterminato/determinato,dovendo recarsi in ……..(indicare lo Stato estero) per l’adozione/affidamento internazionale del minore ……………., nato a ………. il ………….. e, pertanto, di età inferiore alla maggiore età, chiede, a i sensi dell’art.27, comma 2 del D.L.vo151 del 26/3/2001, di essere posta in congedo come da allegata certificazione, relativa alla durata del congedo, rilasciata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura dell’adozione.

 

……………………. (firma)

 

 

 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO DI MINORE DI ETA’

INFERIORE AI 6 ANNI

CONGEDO PATERNITA’ (padre)

 

……………(data)

Al Dirigente scolastico

dell’Istituto…………..

………………………

 

Il sottoscritto……………………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di insegnante a tempo indeterminato/determinato, a seguito dell’avvenut… adozione/affidamento del minore ……………., nato a ………. il ………….. e, pertanto, di età non superiore ai 6 anni, chiede, ai sensi dell’art.31, comma 1 del D.L.vo151 del 26/3/2001, l’applicazione dell’art.26, comma 1 del predetto Decreto, dal ……, data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, e fino al ………..(la data di termine deve tenere conto dell’eventuale periodo già fruito dalla madre). Allega la relativa documentazione relativa all’avvenut… adozione/affidamento.

A tal fine il sottoscritto dichiara che la madre …………., nata a …….il……è affetta da “grave infermità“, come da allegata certificazione medica/ha abbandonato la famiglia, come da allegata dichiarazione/è deceduta in data…, come da allegata certificazione/ha il minore …...in affidamento esclusivo, come da allegata certificazione e, pertanto, chiede l’applicazione dell’art.28 del D.L.vo 151 del 26/3/2001.

 

…………………. (firma)

 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO DI MINORE DI ETA’

SUPERIORE AI 6 ANNI

CONGEDO PATERNITA’ (padre)

 

………………(data)

Al Dirigente scolastico

dell’Istituto…………..

………………………

 

Il sottoscritto……………………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di insegnante a tempo indeterminato/determinato, a seguito dell’avvenut… adozione/affidamento del minore ……………., nato a ………. il ………….. e, pertanto, di età superiore ai 6 anni ma inferiore alla maggiore età, chiede, ai sensi dell’art.31, comma 2 del D.L.vo 151 del 26/3/2001, l’applicazione dell’art.26, comma 1 del predetto Decreto, dal ……, data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, e fino al ………..(la data di termine deve tenere conto dell’eventuale periodo già fruito dalla madre). Allega la documentazione relativa all’avvenut… adozione/affidamento, nonché la certificazione relativa al “congedo di paternità” rilasciata dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare l’adozione. A tal fine il sottoscritto dichiara che la madre …………., nata a …….il……è affetta da “grave infermità“, come da allegata certificazione medica/ha abbandonato la famiglia, come da allegata dichiarazione/è deceduta in data…, come da allegata certificazione/ha il minore …...in affidamento esclusivo, come da allegata certificazione e, pertanto, chiede l’applicazione dell’art.28 del D.L.vo 151 del 26/3/2001.

…………………. (firma)

ADOZIONE E AFFIDAMENTO INTERNAZIONALE CONGEDO PER RECARSI ALL’ESTERO (padre)

 

Al Dirigente scolastico ………………(data)

dell’Istituto…………..

………………………

 

Il sottoscritto……………………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di insegnante a tempo indeterminato/determinato, dovendo recarsi in ………..(indicare lo Stato estero) per l’adozione/affidamento internazionale del minore……………….. nato a …….. Il ….. E, pertanto, di età inferiore alla maggiore età, chiede, ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.L.vo 151 del 26/3/2001, l’applicazione dell’art.27, comma 2 del predetto Decreto, e, pertanto, di essere posto in congedo come da allegata certificazione, relativa alla durata del “congedo”, rilasciata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura dell’adozione.

 

…………….(firma)

 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA’ INFERIORE AI 6 ANNI

(madre – padre)

 

Al Dirigente scolastico ………………(data)

dell’Istituto…………..

………………………

 

Il sottoscritto……………………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di insegnante a tempo indeterminato/determinato, chiede, ai sensi dell’art.50 del D.L.vo 151 del 26/3/2001, l’applicazione dell’art.47, comma 1 del predetto Decreto e comunica che si asterrà dal lavoro per malattia del… figl… adottiv…/affidat…, nat… a…… il …… e, pertanto, di età inferiore ai 6 anni, dal…. al ….. (giorni….). ..l.. sottoscritt.. dichiara che l’altro genitore …………, nat.. a ……. il ……. non si trova in astensione dal lavoro, nello stesso periodo, per malattia del... figl..

Allega certificato di malattia rilasciato da ……………. (medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale).

 

…………………. (firma)

 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA’ SUPERIORE AI 6 ANNI MA INFERIORE AI 12

(madre – padre)

 

Al Dirigente scolastico ………………(data)

dell’Istituto…………..

………………………

 

Il sottoscritto……………………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di insegnante a tempo indeterminato/determinato, chiede, ai sensi dell’art.50 del D.L.vo 151 del 26/3/2001, l’applicazione dell’art.47, comma 2 del predetto Decreto e comunica che si asterrà dal lavoro per malattia del… figl… adottiv…/affidat…, nat… a…… il …… e, pertanto, di età superiore ai 6 anni ma inferiore ai 12, dal…. al ….. (giorni….). ..l.. sottoscritt.. dichiara che l’altro genitore …………, nat.. a ……. il ……. non si trova in astensione dal lavoro, nello stesso periodo, per malattia del... figl..

Allega certificato di malattia rilasciato da ……………. (medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale).

…………………. (firma)




 

Assegno nucleo

familiare

Il D.L. 13.3.1988 ha introdotto l’assegno per il nucleo familiare come forma di sostegno alla famiglia.

Ad ogni nucleo familiare può essere concesso un unico assegno determinato in base alla consistenza numerica ed al reddito complessivo. L’assegno per il nucleo familiare non è compatibile, quindi, con altro assegno o diverso trattamento di famiglia.

Il nucleo familiare s’intende composto dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato), dai figli e dai loro equiparati (figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) di età inferiore ai 18 anni e senza limite d’età qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare fanno parte anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione e siano di età inferiore ai 18 anni o inabili a proficuo lavoro.

Il Ministero del Tesoro emana ogni anno una Circolare che contiene i prospetti di calcolo per il periodo dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo.

Per ricevere l’assegno per il nucleo familiare viene valutata la composizione del nucleo familiare ed il reddito complessivo riferito a tutti i componenti del nucleo. Tenendo conto di questi elementi l’importo erogato appare direttamente proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare ed inversamente proporzionale al reddito complessivo (l’assegno non spetta a coloro il cui reddito da lavoro dipendente o da pensione sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare).

La documentazione da presentare è il modello di dichiarazione Irpef e delle semplici autoattestazioni con firma non autenticata.

Le variazioni dei componenti del nucleo familiare vanno comunicate entro 30 giorni dalla variazione.

Si ricorda, infine, che l’assegno per nucleo familiare non rientra nel reddito imponibile Irpef ed è esente dalle ritenute previdenziali ed assistenziali.

 

 

Liquidazione e

Trattamento di Fine Rapporto

Sebbene la legge n.335 del 1995 e successive integrazioni abbia previsto l’introduzione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in sostituzione dell’indennità di buonuscita, attualmente tale norma non è ancora operante e si continua ad applicare la disciplina relativa all’indennità di buonuscita.

La liquidazione, detta anche indennità di buona uscita, corrisponde ad una somma di danaro, erogata dall’INPDAP a chi termina il servizio.

I fattori da considerare per il calcolo della liquidazione sono l’ultima retribuzione (ossia 80% delle voci stipendiali e 60% dell’indennità integrativa speciale) e gli anni utili, almeno uno anche se non continuativo. Per gli anni utili non è previsto un limite massimo ed essi vengono arrotondati ad anno intero se la frazione finale è superiore ai sei mesi.

L’indennità lorda corrisponde quindi ai 13/12 dell’ 80% dell’ultima retribuzione più i 13/12 del 60% dell’indennità integrativa speciale, il tutto moltiplicato per il numero di anni valutabili. A tale risultato bisogna sottrarre, con un’operazione complessa, l’aliquota IRPEF.

L’amministrazione della Scuola, entro alcuni mesi dalla cessazione del servizio, invia all’INPDAP un progetto di liquidazione ed uno stato di servizio e successivamente l’INPDAP eroga la buonuscita.

L’invio delle pratiche avviene entro tre mesi nei casi di cessazione dal servizio:

per limiti d’età o di servizio (non si considera cessazione per limiti d’età quella del dipendente con almeno 60 anni d’età ma non ancora 65),

per inabilità o per morte;

negli altri casi il termine decorre dopo sei mesi.

Anche se si continua ancora ad applicare l’indennità di buonuscita, la riforma pensionistica, con la legge 8/8/1995 n.335, ha previsto, al posto dell’indennità di buonuscita, il TFR cioè il trattamento di fine rapporto che è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile.

Il TFR non si calcola sull’ultimo stipendio ma matura di anno in anno: si calcola dividendo tutte le voci retributive percepite nell’anno in 13,5.

Tali importi vanno accumulati di anno in anno su base composta annualmente, con esclusione della rivalutazione della somma dell’anno in corso: 1,5% in misura fissa a cui va aggiunto il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Il TFR potrà essere richiesto anticipatamente:

- da chi ha maturato almeno 8 anni di servizio;

- se il numero dei beneficiari è inferiore al 10% degli aventi diritto e non supera il 4% del numero totale dei dipendenti;

- se la richiesta è motivata da:

A) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

B) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

La richiesta può essere presentata solo una volta nel corso del rapporto di lavoro e si può richiedere al massimo il 70% del TFR raggiunto alla data della domanda.

 

 

Si ricorda che il pagamento per i riscatti dei periodi utili ai fini pensionistici (ad es. anni universitari, servizio militare, …) sono deducibili ai fini fiscali.

Riscatto ai fini

della buonuscita

Per la buonuscita è prevista la sola possibilità di chiedere il riscatto dei servizi e non il computo per tutti i servizio per i quali non sono stati versati i contributi al Tesoro.

La richiesta di riscatto va presentata all’INPDAP, tramite l’amministrazione scolastica, su apposito modello assieme ai documenti ed ai certificati (certificato di nascita e certificati dei servizi di cui si richiede il riscatto) presentati in carta semplice e redatti secondo le modalità prescritte per la dichiarazione dei servizi e per la domanda di valutazione ai fini della pensione.

La domanda non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento il cui contenuto, comunicato all’interessato può essere rifiutato entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Sono riscattabili tutti i seguenti periodi:

il periodo della durata legale del corso di studi universitari che portarono alla laurea indispensabile per l’insegnamento;

il diploma I.S.E.F.;

il diploma di Accademia di Belle Arti (se tale Diploma è titolo indispensabile per l’ammissione in servizio);

i servizi civili non di ruolo senza iscrizione in conto Tesoro;

i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti (art. 117 D.P.R. 417/74);

i servizi prestati presso le scuole annesse ai convitti nazionali anteriori al 9/3/1967;

le campagne di guerra.

Il servizio militare, se avviene dopo l’assunzione in ruolo è riconosciuto per intero.

Invece, se prestato fuori dal rapporto di impiego statale di ruolo, va distinto secondo le epoche in cui è stato prestato:

prestato fino alla data del 30/1/1987, deve essere riscattato;

prestato dopo il 30/1/1987 non occorre riscattarlo in quanto la legge 958/1986 ha modificato la disciplina e quindi tale periodo viene valutato automaticamente.

 

 

 

Supplenze negli Istituti

 

Il caos regna generale, tanto più evidente con l’uscita delle prime graduatorie definitive (provinciali) che incrociano gli sbagli delle diverse scuole in cui sono state presentate le domande. Ma non è facile trovare il colpevole perché, come si usa dire, l’errore è a monte e in particolare per la scuola elementare e per gli insegnanti inseriti nella II fascia perché abilitati tramite un concorso.

Dai moduli per le domande di supplenze si ricavano poche e imprecise notizie sul titolo di abilitazione: soltanto se è stato conseguito con un concorso ordinario/riservato/ con la SSIS, in che anno, in quale provincia e quale voto è stato riportato.

Si pensa sia richiesto il voto totale …… e qui già casca l’asino.

Nel D.M. 103/2001 non erano date indicazioni specifiche e si dava per scontato che gli insegnanti sapessero quale punteggio avevano riportato al concorso.

La realtà invece era complicata, perché nel concorso ordinario del 1995 era comparsa per la prima volta la prova facoltativa di lingua e chi l’aveva accettata era valutato su base 110, invece gli altri avevano una valutazione in centesimi.

Lo sapevano? Pochi, perché pochi hanno avuto un punteggio totale superiore a 100 e perché molti non hanno mai chiesto il rilascio del diploma e si sono accontentati di consultare gli elenchi esposti all’albo dei Provveditorati che davano soltanto il totale dei voti guadagnati senza precisazioni.

Il bando del concorso, all’art.8, comma 2 stabiliva “La commissione esaminatrice dispone di cento punti, di cui quaranta per la prova scritta, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. La commissione dispone inoltre di dieci punti per la prova facoltativa”.

Il concorso riservato del 2000 dava le votazioni soltanto in centesimi; così stabiliva l’art.9, comma 2 del D.M.153 del 15/6/1999: “La commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione complessiva della prova scritta e orale e 20 per il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio”.

Il comma 14 precisava: ”La commissione terrà conto, ai fini della determinazione del punteggio finale complessivo anche del punteggio specifico relativo alle prove integrative di lingua straniera”.

Il concorso ordinario del 2000 aveva regole diverse, infatti il bando stabiliva: “il punteggio ottenuto a seguito del superamento della prova facoltativa di lingua straniera si somma a quello ottenuto a seguito del superamento della prova scritta e di quella orale.”

L’art.8, comma 2 precisava: “La commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui quaranta per la prova scritta, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. La commissione dispone inoltre di dieci punti per la prova facoltativa”.

Per tutti era quindi su base 110.

A partire dal 23 luglio 2001, quando era già scaduto il termine per la presentazione delle domande, è comparsa sul sito Internet del Ministero una FAQ (frequenty asked questions, domande più frequentemente poste) che rivoluzionava la situazione. Alla domanda “Nel concorso ordinario a posti di insegnante elementare a quale votazione deve farsi riferimento?” è stato risposto: “A partire dai concorsi indetti a decorrere dal 1994 la votazione va espressa su base 110, comprensiva della prova facoltativa di lingua straniera, anche se non sostenuta.

Il candidato può, ovviamente (? ndr) aver optato per la valutazione del solo voto delle prove d’esame espresso sulla base 88 (80+8 per la prova facoltativa).

Per i concorsi precedenti al 1994, l’opzione dell’aspirante poteva esercitarsi tra la votazione complessiva espressa in centesimi e la votazione limitata alle sole prove d’esame espresse in ottantesimi”.

Il risultato, lo sappiamo, è stato che qualcuno ha presentato un reclamo (come fosse un errore dell’Istituto che ha esaminato la domanda!), lo ha visto accolto, si è trovato ad avere un maggior punteggio ed è avanzato nella graduatoria. Ma era possibile questa operazione, considerando che l’allegato A lettera B), punto 1 dell’ordinanza dice: “ … prendendo in considerazione il punteggio complessivo …” e niente altro?

A parte il fatto che non era stato precisato in tempo utile che si potesse optare per gli 88esimi e nel modulo mancava del tutto la casella/la riga/lo spazio da utilizzare per questa opzione, è stato in quel momento che ci si è resi conto di quanti errori si sarebbero accumulati nella valutazione delle abilitazioni di chi aveva superato gli ultimi due concorsi ordinari per la scuola elementare. Differenze non da poco e che potrebbero ripercuotersi nel momento di riapertura delle graduatorie permanenti, quando gli abilitati agli ultimi concorsi ordinari verranno inseriti…e forse col punteggio sbagliato. Come scoprire gli errori? Mettendo a confronto i risultati, pubblici e all’albo dei Provveditorati, degli ultimi due concorsi ordinari con il punteggio assegnato dalle scuole per ciò che riguarda l’abilitazione.

 

Faccio un esempio (vedi tabella).

 

Calcoli

I ipotesi: 67,30/110 (calcolo esatto) 67,30 : 110 = X : 100

X = (67, 30 x 100) : 110

X = 6730 : 110

X = 61

Secondo la tabella valutazione dei titoli: punti 15 (punteggio da 60 a 65) + 30 (aggiunta perché concorso ordinario) = punti 45

 

II ipotesi: 67,30/100 (calcolo errato) punti 18 (punteggio da 66 a 70) + 30 = punti 48

III ipotesi: 64,8/88 (calcolo esatto, in questo caso più conveniente)

64,8 : 88 = X : 100

X = (64,8 x 100) : 88

X = 6480 : 88

X = 73, 6 arrotondato punti 74

Secondo la tabella valutazione dei titoli: punti 21 (punteggio da 71 a 75) + 30 (aggiunta perché concorso ordinario) = punti 51

 

La differenza è notevole ed è difficile risalire all’errore, se i candidati provengono da una provincia diversa da quella in cui hanno presentato la domanda di supplenza.

Quale strategia adottare a tutela dei propri interessi?

Ad un’altra domanda, il Ministero precisava anche: “L’indicazione resa dal candidato nel modulo della domanda in autocertificazione, comunque, non può essere modificata d’ufficio”.

Se la scuola accetta, però, di riconoscere il suo errore materiale di calcolo, per le garanzie di autotutela dell’Amministrazione, può sua sponte rimediare, altrimenti bisogna presentare un ricorso al TAR o al Capo dello Stato.

Più delicato è lo scoprire una dichiarazione falsa (pur in buona fede) del candidato… in questo caso la scuola dovrebbe depennare il malcapitato e denunciarlo all’Autorità giudiziaria.

Non mi risulta però che le scuole abbiano effettuato i controlli, almeno a campione, previsti dall’art.5, commi 10 e 11 del Decreto per le supplenze.

E’, comunque, il Ministero che deve intervenire per chiarire la situazione, poiché le scuole gestiscono autonomamente le graduatorie ma su indicazioni di carattere ministeriale.

Ora, il Ministero è al corrente dei disguidi che ha creato: innanzi tutto con le notevoli incongruenze dei moduli predisposti per le domande e, in un secondo tempo, con l’emanazione della FAQ del luglio 2001 e la limitazione delle indicazioni sull’ordinanza.

 

Giuliana Bagliani

 

 

Graduatorie permanenti

Il Ministero propone una modifica della tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie permanenti (D.M. 123 del 27/3/2000), nel momento della prevista riapertura delle graduatorie stesse per le loro integrazioni.

Per quanto riguarda i Titoli si prevede l’abilitazione tramite Ssis e, per ciò, 30 punti aggiuntivi (analogamente alle graduatorie d’Istituto); non è invece stabilito un analogo trattamento per chi ha superato un concorso ordinario per titoli ed esami (decisione restrittiva, rispetto alle graduatorie d’Istituto).

Si prevede di valutare con punteggio intero i servizi prestati nelle scuole non statali, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, soltanto se “paritarie” (legge 20 del 10/3/2000); il servizio nelle scuole “legalmente riconosciute” sarà ridotto a metà, cioè saranno assegnati 6 punti per anno scolastico.

“Altri Titoli” saranno considerati, in aggiunta a quelli già previsti: dottorato di ricerca, specializzazione post-lauream, patente informatica europea, borse di studio e corsi di perfezionamento post-universitario, laurea in scienze della formazione, titoli di studio e culturali conseguiti nei paesi dell’Unione Europea e dichiarati corrispondenti.

Saranno valutate anche altre abilitazioni conseguite per il medesimo posto (ordine di scuola), ma soltanto se antecedenti l’entrata in vigore della legge 124/99; ad esse saranno attribuiti 3 punti.

 

La ragione sta nella considerazione che agli insegnanti era stata negata la possibilità di partecipare ai concorsi riservati, se erano già in possesso di un’abilitazione allo stesso posto; ma in alcuni casi il divieto non è stato rispettato e si vuole così evitar di premiare chi ha violato la disposizione.

 


A tutti i colleghi

 

E’ stata stipulata, a carico del bilancio nazionale del S.A.M.-Gilda, una polizza assicurativa con la Società Reale Mutua Assicurazione.

Tutti gli iscritti S.A.M. sono quindi assicurati gratuitamente per la Responsabilità Civile, secondo i seguenti massimali: 1.500.000.000, limite 500 milioni per persona;

150 milioni per danni o cose.

L’assicurazione decorre dal 1° gennaio 2002.


BestiarioIn un Istituto Comprensivo di Trieste sono stati eletti RSU tre insegnanti: SAM-Gilda, COBAS e CISL. Così scrive il nostro collega: “Capita che X (COBAS) non sia d’accordo con la linea di Y (CISL) e tra loro litighino. Y non vuole che io e X ci incontriamo nel caso in cui egli non possa intervenire, ma se non accetto le proposte di Y è quest’ultimo che litiga con me. Non credo proprio che possano pretendere la mia partecipazione ad un numero doppio di incontri, uno con la presenza di X ed un altro con la presenza di Y ..… Come uscirne?”