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STATUTO
dell‘ ”Associazione Parrocchiale
Amici di San Rocco”
Art.
1. Nell’anno in cui ricorre il IV Centenario della fondazione del Convento
dei Cappuccini, è costituita l’”Associazione Parrocchiale Amici di San
Rocco”, avente sede presso la Parrocchia San Rocco in Montalbano Jonico.
Senza disconoscere eventuali enti affini per scopi o natura, questa
Associazione si pone come soggetto e coordinatore principale degli scopi di cui
infra, ferma restando la tutela del nome, della natura e dell’attività di
questa Associazione da chiunque altri la emuli indebitamente.
Art. 2. E’ scopo dell’Associazione l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, religioso e culturale nel nome di San Rocco, al fine di tutelare la devozione, l’arte e la genuina religiosità popolare sviluppatesi attorno alla Sua figura e di incentivare lo studio di tutti questi aspetti. In particolare, questa Associazione é impegnata nella raccolta e devoluzione di fondi coi quali sostenere:
- la realizzazione dell’annuale festa dell’Assunta e di San Rocco;
- la realizzazione di festeggiamenti, attività ricreative e culturali per le quali il Consiglio Parrocchiale ne chiederà il coinvolgimento;
- la creazione ed il mantenimento del fondo di solidarietà per le azioni che l’Associazione intenderà individuare e seguire direttamente a favore dei “pellegrini” e degli “infermi” del nostro tempo;
- la realizzazione di un organo di stampa (ed eventualmente anche di un mezzo di comunicazione telematico) per il collegamento tra le varie realtà che si riconoscono nel nome di San Rocco e per l’informazione sulle attività dell’Associazione stessa.
Gli
scopi annunciati costituiscono il vincolo di destinazione dei fondi raccolti,
che i componenti l’Associazione non possono successivamente modificare.
Il
raggiungimento di questi scopi é attuato mediante pubbliche sottoscrizioni in
ogni ambito in cui sia possibile realizzarle nonché mediante iniziative
diverse, collaterali ad esse, attuate al solo scopo di sostenere gli scopi
dell’Associazione stessa.
La raccolta e devoluzione di fondi per la realizzazione
dell’annuale festa dell’Assunta e di San Rocco è delegata ad un apposito
Comitato coordinato dal Vice-Presidente. L’attività del Comitato è regolata
dalla normativa canonica e civile, nonché dall’apposito statuto allegato al
presente.
Art.
3.
L’Associazione non ha un patrimonio proprio ed utilizza
beni mobili ed immobili della Parrocchia San Rocco, opportunamente messi a
disposizione dal Parroco pro-tempore.
L’Associazione
provvede al conseguimento dei suoi scopi con la periodica e sistematica
devoluzione di parti del suo fondo secondo un piano di riparto preventivamente
individuato e deliberato. Provvede inoltre all’investimento del denaro
pervenuto, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, per non lasciarlo
giacere a lungo nelle casse del Comitato medesimo, salva sempre la periodica e
sistematica devoluzione di capitali e/o interessi al fine della concretizzazione
degli scopi di cui sopra.
I
sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse.
Art. 4. L’Associazione é retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente (Parroco pro-tempore), un Vice Presidente, quattro Membri ordinari, un Segretario, un Tesoriere.
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente, al pari del Segretario e del Tesoriere; i Membri sono designati dall’Assemblea (2) e dal Comitato (2).
Tutte
le cariche del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente, si possono
rinnovare annualmente, tenuto conto:
-
degli avvicendamenti e della continuità nel servizio;
-
della segnalazione, presentazione, cooptazione, quali
nuovi membri, di persone che abbiano apportato un loro
significativo contributo operativo all’Associazione stessa.
Le
sopraelencate cariche cessano per dimissione o per revoca da parte
dell’autorità competente, salve le responsabilità civili, penali e canoniche
(se e per quanto queste ultime possano occorrere e siano applicabili), e
relative sanzioni, cui i membri del Comitato possono andare incontro a causa di
colpa o dolo nel compimento delle loro mansioni.
Dalle
cariche direttive del Comitato si decade, inoltre, per negligenza conclamata ed
accertata, nell’esercizio delle stesse.
L’esercizio
finanziario del Comitato ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno. Il suo rendiconto é reso pubblico mediante comunicazione scritta
a tutti gli interessati
.
Art
5. - Al Consiglio Direttivo spetta:
a)
di attribuire le cariche dei suoi membri tra gli stessi o di assegnarle a nuovi
membri e di conferire procura speciale ad alcuno dei suoi componenti per
l’espletamento di atti particolari;
b)
di approvare entro il mese di Dicembre il conto preventivo dell’anno seguente
ed entro il mese di Marzo il conto consuntivo dell’anno precedente;
c)
di provvedere a tutti gli affari che gli siano sottoposti da chiunque abbia
interesse all’attività dell’Associazione e di tutelare il nome, la natura e
l’attività dell’Associazione stessa da eventuali realtà alternative che
inducano confusione sulle sue identità e finalità;
d)
redigere, sentito il parere dell’Assemblea e del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, il programma dei festeggiamenti in onore dell’Assunta e di San
Rocco, dandone delega per l’attuazione all’apposito Comitato;
d)
di determinarne i compiti del suo Segretario e del suo Tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione delle entrate ordinarie e
straordinarie nonché per la loro ripartizione annuale fra le diverse realtà
attraverso le quali persegue i suoi scopi.
Tutti
i componenti il Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per
l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in
ragione dell’ufficio.
Art.
6. - Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed inoltre:
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede,
proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli argomenti, atti ed affari che
vengono deliberati;
-
sorveglia sul buon andamento, in particolare di quello amministrativo-gestionale
dell’Associazione e del Comitato, facendo dirimere le eventuali
controversie
verificatesi, da arbitri appositamente nominati di volta in volta;
- cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la
riforma qualora si renda necessario;
-
provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta in caso di
urgenza
ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio
Direttivo;
- intrattiene rapporti con le autorità.
In
caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice
Presidente o, in mancanza, il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Art.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte all’anno e
straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia
fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
La
convocazione é fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto
giorni prima, nella quale devono essere indicati gli argomenti da trattare.
Le
adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se é presente la maggioranza dei
membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a
votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I
verbali delle relative deliberazioni devono essere trascritti in ordine
cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e
dal Segretario.
Art.
8. Salvo il Comitato non
abbia ottenuto il riconoscimento giuridico, i suoi componenti rispondono
personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte; comunque coloro che
assumono la gestione dei fondi raccolti, indipendentemente da che siano i
promotori dell’azione, gli organizzatori della raccolta o gli amministratori,
oppure che siano persone diverse da questi (anche se non facenti parte
dell’Associazione o del Comitato o non aventi attinenza con essi
o dei), sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro
destinazione allo scopo annunciato.
Art.
9. Qualora i fondi siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più
attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, il Consiglio
Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea dell’Associazione, su proposta
del Presidente, decide in merito.
Art.10.
L’Assemblea dell’Associazione si riunisce il 16 di ogni mese per:
-
verificare l’attuazione degli scopi e decidere in
merito;
-
attività di formazione spirituale dei propri membri, per
le quali si rinvia all’apposito Regolamento.
Art.
11. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si
intendono espressamente richiamate le norme del Codice di Diritto Canonico e
delle leggi speciali in materia.
Montalbano
Jonico, 16 agosto 2001
Can.
215 I fedeli hanno il diritto di fondare e di
dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità
o di pietà, oppure associazioni che si propongano l’incremento della
vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni
per il raggiungimento comune ditali finalità |
.
Le associazioni dei fedeli
Can. 298- § 1. Nella Chiesa vi sono
associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di
vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici
insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più
perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad
altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio
di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante
lo spirito cristiano.
§ 2. I fedeli diano la propria
adesione soprattutto alle associazioni erette, lodate o raccomandate
dall’autorità ecclesiastica competente.
Can. 299 - § 1. I fedeli hanno il diritto di costituire associazioni,
mediante un accordo privato tra di loro per conseguire i fini di cui al can.
298, § 1, fermo restando il disposto
del can. 301, § 1.
§ 2. Tali associazioni, anche se
lodate o raccomandate dall’autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni
private.
§ 3. Nessuna associazione privata
di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono esaminati
dall’autorità competente.
Can. 300 - Nessuna associazione assuma
il nome di «cattolica», se non con il consenso dell’autorità
ecclesiastica competente a norma del can. 312.
Can. 301 - § 1. Spetta unicamente all’autorità ecclesiastica competente
erigere associazioni di fedeli che si propongano l’insegnamento della
dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’incremento del culto pubblico,
oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura
sua, all’autorità ecclesiastica.
§ 2. L’autorità ecclesiastica
competente, se lo giudica opportuno, può erigere associazioni di fedeli anche
per il conseguimento diretto o indiretto di altre finalità spirituali alle
quali non sia stato sufficientemente provveduto mediante iniziative private.
§ 3. Le associazioni di fedeli
erette dall’autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni
pubbliche.
Can. 302 - Le associazioni di fedeli si
chiamano clericali se sono dirette da chierici, assumono l’esercizio
dell’ordine sacro e sono riconosciute come tali dall’autorità competente.
Can. 303 - Le associazioni i cui membri
conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando
nel mondo al carisma di un istituto religioso, sotto l’alta direzione
dell’istituto stesso, assumono il nome di terzi ordini oppure un altro nome
adatto.
Can. 304- § 1. Tutte le associazioni
di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano
chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine
dell’associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni
richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate le modalità
d’azione tenendo presente la necessità o l’utilità relativa al tempo e al
luogo.
§ 2. Assumano un titolo o un
nome, adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione
della finalità perseguita.
Can. 305 - § 1. Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza
dell’autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura
che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare
che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò
spetta il diritto e il dovere di visitare tali associazioni, a norma del
diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità
secondo le disposizioni dei canoni seguenti.
§
2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi
genere; sono soggette alla vigilanza dell’Ordinario del luogo le
associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella
diocesi.
Can. 306 - Perché uno possa fruire dei
diritti e dei privilegi dell’associazione, delle indulgenze e delle altre
grazie spirituali ad essa concesse, è necessario e sufficiente che vi sia
validamente accolto e non dimesso legittimamente dalla medesima, secondo le
disposizioni del diritto e degli statuti dell’associazione.
Can. 307 - § 1. L’accettazione dei
membri avvenga a norma del diritto e degli statuti di ciascuna associazione.
§ 2. La stessa persona può essere iscritta a più associazioni.
§
3. I membri degli istituti religiosi possono aderire alle associazioni, a
norma del diritto proprio, col consenso del proprio superiore.
Can. 308 - Nessuno, legittimamente
iscritto, sia dimesso da una associazione, se non per giusta causa, a norma del
diritto e degli statuti.
Can. 309 - Le associazioni
legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli statuti,
di emanare norme peculiari riguardanti l’associazione stessa, di tenere
assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli amministratori
dei beni.
Can. 310 - Un’associazione privata
non costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di
obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente
contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari
e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un
mandatario o procuratore.
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