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STATUTO
dell‘ ”Associazione Parrocchiale Amici di San Rocco”

 

Art. 1. Nell’anno in cui ricorre il IV Centenario della fondazione del Convento dei Cappuccini, è costituita l’”Associazione Parrocchiale Amici di San Rocco”, avente sede presso la Parrocchia San Rocco in Montalbano Jonico.  

    Senza disconoscere eventuali enti affini per scopi o natura, questa Associazione si pone come soggetto e coordinatore principale degli scopi di cui infra, ferma restando la tutela del nome, della natura e dell’attività di questa Associazione da chiunque altri la emuli indebitamente.

 

Art. 2. E’ scopo dell’Associazione l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, religioso e culturale nel nome di San Rocco, al fine di tutelare la devozione, l’arte e la genuina religiosità popolare sviluppatesi attorno alla Sua figura e di incentivare lo studio di tutti questi aspetti. In particolare, questa Associazione é impegnata nella raccolta e devoluzione di fondi coi quali sostenere:

-         la realizzazione dell’annuale festa dell’Assunta e di San Rocco;

-         la realizzazione di festeggiamenti, attività ricreative e culturali per le quali il Consiglio Parrocchiale ne chiederà il coinvolgimento;

-         la creazione ed il mantenimento del fondo di solidarietà per le azioni che l’Associazione intenderà individuare e seguire direttamente a favore dei “pellegrini” e degli “infermi” del nostro tempo;

-   la realizzazione di un organo di stampa (ed eventualmente anche di un mezzo di      comunicazione telematico) per il collegamento tra le varie realtà che si riconoscono nel nome di San Rocco e per l’informazione sulle attività dell’Associazione stessa.

 

Gli scopi annunciati costituiscono il vincolo di destinazione dei fondi raccolti, che i componenti l’Associazione non possono successivamente modificare.

 

Il raggiungimento di questi scopi é attuato mediante pubbliche sottoscrizioni in ogni ambito in cui sia possibile realizzarle nonché mediante iniziative diverse, collaterali ad esse, attuate al solo scopo di sostenere gli scopi dell’Associazione stessa.

   

    La raccolta e devoluzione di fondi per la realizzazione dell’annuale festa dell’Assunta e di San Rocco è delegata ad un apposito Comitato coordinato dal Vice-Presidente. L’attività del Comitato è regolata dalla normativa canonica e civile, nonché dall’apposito statuto allegato al presente.

 

Art. 3.  L’Associazione non ha un patrimonio proprio ed utilizza beni mobili ed immobili della Parrocchia San Rocco, opportunamente messi a disposizione dal Parroco pro-tempore.

 

L’Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la periodica e sistematica devoluzione di parti del suo fondo secondo un piano di riparto preventivamente individuato e deliberato. Provvede inoltre all’investimento del denaro pervenuto, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, per non lasciarlo giacere a lungo nelle casse del Comitato medesimo, salva sempre la periodica e sistematica devoluzione di capitali e/o interessi al fine della concretizzazione degli scopi di cui sopra.

 

I sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse.

 

Art. 4. L’Associazione é retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente (Parroco pro-tempore), un Vice Presidente, quattro Membri ordinari, un Segretario, un Tesoriere.

    Il Vice Presidente è nominato dal Presidente, al pari del Segretario e del Tesoriere; i Membri sono designati dall’Assemblea (2) e dal Comitato (2).

 

Tutte le cariche del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente, si possono rinnovare annualmente, tenuto conto:

- degli avvicendamenti e della continuità nel servizio;

- della segnalazione, presentazione, cooptazione, quali nuovi membri, di persone che abbiano apportato un loro significativo contributo operativo all’Associazione stessa.

 

Le sopraelencate cariche cessano per dimissione o per revoca da parte dell’autorità competente, salve le responsabilità civili, penali e canoniche (se e per quanto queste ultime possano occorrere e siano applicabili), e relative sanzioni, cui i membri del Comitato possono andare incontro a causa di colpa o dolo nel compimento delle loro mansioni.

 

Dalle cariche direttive del Comitato si decade, inoltre, per negligenza conclamata ed accertata, nell’esercizio delle stesse.

L’esercizio finanziario del Comitato ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il suo rendiconto é reso pubblico mediante comunicazione scritta a tutti gli interessati

.

Art 5. - Al Consiglio Direttivo spetta:

 

a) di attribuire le cariche dei suoi membri tra gli stessi o di assegnarle a nuovi membri e di conferire procura speciale ad alcuno dei suoi componenti per l’espletamento di atti particolari;

 

b) di approvare entro il mese di Dicembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di Marzo il conto consuntivo dell’anno precedente;

 

c) di provvedere a tutti gli affari che gli siano sottoposti da chiunque abbia interesse all’attività dell’Associazione e di tutelare il nome, la natura e l’attività dell’Associazione stessa da eventuali realtà alternative che inducano confusione sulle sue identità e finalità;

 

d) redigere, sentito il parere dell’Assemblea e del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il programma dei festeggiamenti in onore dell’Assunta e di San Rocco, dandone delega per l’attuazione all’apposito Comitato;

 

d) di determinarne i compiti del suo Segretario e del suo Tesoriere.

 

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la loro ripartizione annuale fra le diverse realtà attraverso le quali persegue i suoi scopi.

 

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell’ufficio.

 

Art. 6. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed inoltre:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare;

- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli argomenti, atti ed affari che

   vengono deliberati;

- sorveglia sul buon andamento, in particolare di quello amministrativo-gestionale

  dell’Associazione e del Comitato, facendo dirimere le eventuali controversie

  verificatesi, da arbitri appositamente nominati di volta in volta;

    -  cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta in caso di urgenza

  ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo;

   - intrattiene rapporti con le autorità.

 

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

 

Art. 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione é fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, nella quale devono essere indicati gli argomenti da trattare.

 

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se é presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle relative deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 8.  Salvo il Comitato non abbia ottenuto il riconoscimento giuridico, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte; comunque coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti, indipendentemente da che siano i promotori dell’azione, gli organizzatori della raccolta o gli amministratori, oppure che siano persone diverse da questi (anche se non facenti parte dell’Associazione o del Comitato o non aventi attinenza con essi  o  dei), sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato.

 

Art. 9. Qualora i fondi siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea dell’Associazione, su proposta del Presidente, decide in merito.

 

Art.10. L’Assemblea dell’Associazione si riunisce il 16 di ogni mese per:

-         verificare l’attuazione degli scopi e decidere in merito;

-         attività di formazione spirituale dei propri membri, per le quali si rinvia all’apposito Regolamento.

 

Art. 11. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si intendono espressamente richiamate le norme del Codice di Diritto Canonico e delle leggi speciali in materia.

 

Montalbano Jonico, 16 agosto 2001

 


Canoni del Codice di Diritto Canonico riguardanti le Associazioni dei fedeli

 

Can. 215

I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere li­beramente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l’incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune ditali finalità

.

 

TITOLO V

Le associazioni dei fedeli

 

CAPITOLO I

NORME COMUNI

 

Can. 298- § 1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte da­gli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, ten­dono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, anima­zione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.

§ 2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle asso­ciazioni erette, lodate o raccomandate dall’autorità ecclesiastica competente.

 

Can. 299 - § 1. I fedeli hanno il diritto di costituire associa­zioni, mediante un accordo privato tra di loro per conseguire i fini di cui al can. 298, § 1, fermo restando il disposto del can. 301, § 1.

§ 2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall’autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private.

§ 3. Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nel­la Chiesa, se i suoi statuti non sono esaminati dall’autorità com­petente.

 

Can. 300 - Nessuna associazione assuma il nome di «cattoli­ca», se non con il consenso dell’autorità ecclesiastica competen­te a norma del can. 312.

 

Can. 301 - § 1. Spetta unicamente all’autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano l’in­segnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’in­cremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all’autorità ecclesiastica.

§ 2. L’autorità ecclesiastica competente, se lo giudica opportu­no, può erigere associazioni di fedeli anche per il consegui­mento diretto o indiretto di altre finalità spirituali alle quali non sia stato sufficientemente provveduto mediante iniziative private.

§ 3. Le associazioni di fedeli erette dall’autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche.

 

Can. 302 - Le associazioni di fedeli si chiamano clericali se sono dirette da chierici, assumono l’esercizio dell’ordine sacro e sono riconosciute come tali dall’autorità competente.

 

 

Can. 303 - Le associazioni i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso, sotto l’alta direzione dell’istituto stesso, assumono il nome di terzi ordini oppure un altro nome adatto.

 

Can. 304- § 1. Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine dell’associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate le modali­tà d’azione tenendo presente la necessità o l’utilità relativa al tempo e al luogo.

§ 2. Assumano un titolo o un nome, adatto agli usi del tem­po e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita.

 

Can. 305 - § 1. Tutte le associazioni di fedeli sono soggette al­la vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nel­la disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il do­vere di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli sta­tuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità se­condo le disposizioni dei canoni seguenti.

§ 2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazi­oni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell’Ordina­rio del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi.

 

Can. 306 - Perché uno possa fruire dei diritti e dei privilegi dell’associazione, delle indulgenze e delle altre grazie spirituali ad essa concesse, è necessario e sufficiente che vi sia validamen­te accolto e non dimesso legittimamente dalla medesima, secon­do le disposizioni del diritto e degli statuti dell’associazione.

 

Can. 307 - § 1. L’accettazione dei membri avvenga a norma del diritto e degli statuti di ciascuna associazione.

§ 2. La stessa persona può essere iscritta a più associazioni.

§ 3. I membri degli istituti religiosi possono aderire alle assoc­iazioni, a norma del diritto proprio, col consenso del proprio superiore.

 

Can. 308 - Nessuno, legittimamente iscritto, sia dimesso da una associazione, se non per giusta causa, a norma del diritto e degli statuti.

 

Can. 309 - Le associazioni legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli statuti, di emanare norme peculiari riguardanti l’associazione stessa, di tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli ammini­stratori dei beni.

 

Can. 310 - Un’associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di obblighi e di di­ritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente contrar­re obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come compro­prietari e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o procuratore.

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