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TOTU IMPARE PRO SA INDIPENDENTZIA DE SA NATZIONE SARDA

Est arribada s'ora de cumintzare sa bardana pro torrare sa Sardigna a sos Shardanas

Sa tzerachia batut miseria sa suverania batut prosperidade

Tzeladu su ventu sardista si pesat su ventu de s'indipendentzia

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Attividades3

Proposta di Legge di iniziativa popolare

Presentata ai sensi dell'art.71 della Costituzione

e degli art.48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n.352

   Gli accresciuti poteri conferiti sul piano normativo al Parlamento di Strasburgo dai Trattati di Maastricht (1992) e di Amsterdam (1997) si traducono, sul piano politico, in un ruolo di maggior rilievo riconosciuto all'organo parlamentare nel processo di costruzione dell'Unione Europea. Formato dai rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto dai popoli degli Stati membri, il Parlamento concorre oggi con il Consiglio del ministri comunitario nell'assunzione delle decisioni politiche di maggior rilievo, nei diversi campi d'azione dell'Unione: dall'istruzione alla politica agricola, dalla politica economica e monetaria a quella di coesione, dai trasporti alla politica estera. La sua particolare attenzione verso i temi dello sviluppo  armonioso dell'intera Comunità, che si è concretata in una lunga serie di  importanti decisioni a questo riguardo, ha fatto del Parlamento l'interlocutore  privilegiato delle Regioni europee, che solo di recente si sono viste  riconoscere con l'istituzione del Comitato delle Regioni un ruolo -peraltro, ancora del tutto inadeguato- a livello comunitario. Senza un'incisiva azione del Parlamento europeo anche sul piano delle riforme istituzionali, il raggiungimento del fondamentale obiettivo di un'Europa delle  Regioni (di un'Europa, cioè, costruita sul concorso e sulla collaborazione tra Istituzioni comunitarie, Stati ed Autonomie regionali e locali) verrebbe definitivamente compromesso, con la conseguente perdita di un prezioso capitale costituto dal ricco patrimonio culturale, sociale ed istituzionale delle diverse regioni della Comunità, su cui la nostra Europa è fondata.

   L'attuale composizione del Parlamento Europeo si  rivela inadeguata a svolgere un simile delicato ruolo di difesa e di valorizzazione dell'insieme delle realtà regionali del continente europeo. Ciò è ostacolato, in particolare, dalla legge in vigore in Italia per l'elezione dei nostri rappresentanti al Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n.18), che accorpa in cinque circoscrizioni elettorali aree geografiche molto estese, all'interno delle quali sono incluse regioni ad alta o a bassa densità di popolazione, con una grande diversità di tradizioni storiche, culturali e linguistiche. Dal meccanismo elettorale previsto da questa legge deriva che alcune regioni o realtà locali vengono tenute ai margini del processo di costruzione dell'Europa unita, con evidenti negativi riflessi sul pieno sviluppo del processo di integrazione.

   Con questa proposta di legge di iniziativa popolare - che riprende, nella sostanza, un consistente numero di proposte già inoltrate nel corso della presente Legislatura da parlamentari delle diverse forze politiche, ma ben lungi dall'essere approvate - si prevede una diversa delimitazione geografica delle attuali cinque circoscrizioni elettorali. Si sostituiscono infatti quelle contemplate dalla legge n.18 con circoscrizioni che coincidono con i confini delle Regioni, siano esse a statuto ordinario o speciale, salvaguardando peraltro la situazione specifica delle due Province Autonome che formano la Regione Trentino-Alto Adige. Il criterio proposto per la ripartizione dei seggi consentirà a tutte le Regioni italiane di avere almeno un rappresentante al Parlamento europeo: anche le circoscrizioni elettorali a bassa densità di popolazione, che non raggiungerebbero quindi il quoziente richiesto per l'elezione di un eurodeputato, avranno diritto ad un seggio all'Assemblea di Strasburgo.

 

Proposta di legge

 

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Art.1

All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979 n°18, il comma secondo è sostituito dal seguente:

"Le circoscrizioni elettorali coincidono con le Regioni e con le Province autonome di Bolzano e di Trento  e il capoluogo è  posto in quello di ciascuna Regione o Provincia autonoma".

La Tabella A, allegata alla legge 24 gennaio 1979 n.18, è soppressa.

Art.2

All’articolo 12 della legge citata, il comma secondo è sostituito dal seguente:

"Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori".

Art.3

All’articolo 21, dopo il primo capoverso del comma terzo della legge citata, viene aggiunta la seguente frase:

"In quelle circoscrizioni in cui non venga raggiunta la cifra per l’elezione di un rappresentante europeo, l’ufficio elettorale nazionale assegnerà un seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale".