Sardigna Natzione - Indipendentzia pro
s'indipendentzia de sa natzione sarda - Logu web uffitziale de S.N.
|
MENU DE PAZINA punghide supra su numene pro intrare in sa pazina chi bos agradat Pazinas disponibiles
|
Attividades3 Proposta di Legge di iniziativa popolare Presentata ai sensi dell'art.71 della Costituzione e degli art.48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n.352
Gli accresciuti poteri conferiti sul piano normativo al Parlamento di Strasburgo dai
Trattati di Maastricht (1992) e di Amsterdam (1997) si traducono, sul piano politico, in
un ruolo di maggior rilievo riconosciuto all'organo parlamentare nel processo di
costruzione dell'Unione Europea. Formato dai rappresentanti eletti a suffragio universale
e diretto dai popoli degli Stati membri, il Parlamento concorre oggi con il Consiglio del
ministri comunitario nell'assunzione delle decisioni politiche di maggior rilievo, nei
diversi campi d'azione dell'Unione: dall'istruzione alla politica agricola, dalla politica
economica e monetaria a quella di coesione, dai trasporti alla politica estera. La sua
particolare attenzione verso i temi dello sviluppo armonioso dell'intera Comunità,
che si è concretata in una lunga serie di importanti decisioni a questo riguardo,
ha fatto del Parlamento l'interlocutore privilegiato delle Regioni europee, che solo
di recente si sono viste riconoscere con l'istituzione del Comitato delle Regioni un
ruolo -peraltro, ancora del tutto inadeguato- a livello comunitario. Senza un'incisiva
azione del Parlamento europeo anche sul piano delle riforme istituzionali, il
raggiungimento del fondamentale obiettivo di un'Europa delle Regioni (di un'Europa,
cioè, costruita sul concorso e sulla collaborazione tra Istituzioni comunitarie, Stati ed
Autonomie regionali e locali) verrebbe definitivamente compromesso, con la conseguente
perdita di un prezioso capitale costituto dal ricco patrimonio culturale, sociale ed
istituzionale delle diverse regioni della Comunità, su cui la nostra Europa è fondata.
L'attuale composizione del Parlamento Europeo si rivela inadeguata a svolgere un
simile delicato ruolo di difesa e di valorizzazione dell'insieme delle realtà regionali
del continente europeo. Ciò è ostacolato, in particolare, dalla legge in vigore in
Italia per l'elezione dei nostri rappresentanti al Parlamento europeo (legge 24 gennaio
1979, n.18), che accorpa in cinque circoscrizioni elettorali aree geografiche molto
estese, all'interno delle quali sono incluse regioni ad alta o a bassa densità di
popolazione, con una grande diversità di tradizioni storiche, culturali e linguistiche.
Dal meccanismo elettorale previsto da questa legge deriva che alcune regioni o realtà
locali vengono tenute ai margini del processo di costruzione dell'Europa unita, con
evidenti negativi riflessi sul pieno sviluppo del processo di integrazione.
Con questa proposta di legge di iniziativa popolare - che riprende, nella sostanza, un
consistente numero di proposte già inoltrate nel corso della presente Legislatura da
parlamentari delle diverse forze politiche, ma ben lungi dall'essere approvate - si
prevede una diversa delimitazione geografica delle attuali cinque circoscrizioni
elettorali. Si sostituiscono infatti quelle contemplate dalla legge n.18 con
circoscrizioni che coincidono con i confini delle Regioni, siano esse a statuto ordinario
o speciale, salvaguardando peraltro la situazione specifica delle due Province Autonome
che formano la Regione Trentino-Alto Adige. Il criterio proposto per la ripartizione dei
seggi consentirà a tutte le Regioni italiane di avere almeno un rappresentante al
Parlamento europeo: anche le circoscrizioni elettorali a bassa densità di popolazione,
che non raggiungerebbero quindi il quoziente richiesto per l'elezione di un eurodeputato,
avranno diritto ad un seggio all'Assemblea di Strasburgo.
Proposta di legge Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sull'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo Art.1 All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979 n°18, il comma secondo è
sostituito dal seguente: "Le circoscrizioni elettorali coincidono con le Regioni e con le
Province autonome di Bolzano e di Trento e il capoluogo è posto in quello di
ciascuna Regione o Provincia autonoma". La Tabella A, allegata alla legge 24 gennaio 1979 n.18, è soppressa. Art.2 Allarticolo 12 della legge citata, il comma secondo è sostituito
dal seguente: "Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di
5.000 e non più di 10.000 elettori". Art.3 Allarticolo 21, dopo il primo capoverso del comma terzo della legge
citata, viene aggiunta la seguente frase: "In quelle circoscrizioni in cui non venga raggiunta la cifra per
lelezione di un rappresentante europeo, lufficio elettorale nazionale
assegnerà un seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale".
|