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TESTU DE SA LETZE POSTA A REFERENDUM SU 7/10/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"(Testo approvato in seconda deliberazione,
con la maggioranza dei suoi componenti, ____________________ Art. 1. 1. Larticolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento». Art. 2. 1. Larticolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle dAosta/Vallée dAoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 3. 1. Larticolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dallordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. b) immigrazione; Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con lUnione europea delle Regioni; commercio con lestero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva lautonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Art. 4. 1. Larticolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne lesercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze. Art. 5. 1. Larticolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio. Art. 6. 1. Larticolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare lesercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per lincolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dellunità giuridica o dellunità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione». Art. 7. 1. Allarticolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali». Art. 8. 1. Larticolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di unaltra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dellatto avente valore di legge». Art. 9. 1. Al secondo comma dellarticolo 132 della Costituzione, dopo le parole: «Si può, con» sono inserite le seguenti: «lapprovazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante». 2. Larticolo 115, larticolo 124, il primo comma dellarticolo 125, larticolo 128, larticolo 129 e larticolo 130 della Costituzione sono abrogati. Art. 10. 1. Sino alladeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Art. 11. 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dellarticolo 117 e allarticolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato allintroduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto lesame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge lAssemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |