Sardigna Natzione - Indipendentzia pro
s'indipendentzia de sa natzione sarda - Logu web uffitziale de S.N.
|
MENU DE PAZINA punghide supra su numene pro intrare in sa pazina chi bos agradat Pazinas disponibiles
|
Legge sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche ( Legge 15 dicembre 1999 n.
482) Art. 1. 1. La
lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano. 2. La
Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana,
promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente
legge. Art. 2. 1. In
attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali
stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la
cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di
quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il
sardo. Art. 3. 1. La
delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni
di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata
dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il
quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni
stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
3. Quando
le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori
provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di
proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere. Art. 4. 1. Nelle
scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto
all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento
delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo
grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
Art. 5. 1. Il
Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per
l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare
progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni
culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti é autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. Art. 6. 1. Ai
sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle
regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di
bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e
cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca
scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente
legge. Art. 7. 1. Nei
comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a
struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi
medesimi, la lingua ammessa a tutela.
Art. 8. 1. Nei
comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico
del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine,
alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il
valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana. Art. 9. 1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é consentito,
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a
tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di
polizia dello Stato.
Art. 10. 1. Nei
comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali
possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali. Art. 11. 1. I
cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi
dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente
legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella
lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione,
il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche
per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni,
abbiano prestato il loro consenso.
Art. 12. 1. Nella
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate
condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
Art. 13. 1. Le
regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria
legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni
legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze
linguistiche. Art. 14. 1.
Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano
presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle
suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per
l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere
privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni
riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle
minoranze linguistiche. Art. 15. 1. Oltre
a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti
locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a
carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire
8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
Art. 16. 1. Le
regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di
bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche
e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la
costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti. Art. 17. 1. Le
norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate. Art. 18. 1. Nelle
regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste
dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti.
Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 19. 1. La
Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in
apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo
sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi
in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità
socio-culturale e linguistica d'origine.
Art. 20. 1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000
a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire
2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
Legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 |