Torra a Buscadore
Progetto di Carta dei Diritti fondamentali
dell'Unione Europea sas partes in ruju est
su chi proponimus de annaghere o cambiare sas in biaitu sas
de che obrogare.
Preambolo -
Capo I. Dignità - Capo II. Libertà - Capo III. Uguaglianza - Capo IV. Solidarietà -
Capo V. Cittadinanza - Capo VI. Giustizia - Capo VII. Disposizioni Generali
Preambolo
I popoli europei nel creare tra
loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato
su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio
spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità
umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto
dei diritti etnici derivati al cittadino dall'appartenenza alla propria natzione anche se non stato; l'Unione si basa sui principi di democrazia e
dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al
mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e
delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri ( degli stessi popoli)
e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa
cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di
stabilimento.
A tal fine è necessario,
rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla
luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e
tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel
rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli
obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai
trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio
d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa
sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana
e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione, considerato che otre i diritti individuali il cittadino ha i diritti
etnici derivatigli dai diritti nazionali del proprio popolo di appartenenza,
riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
Capo I. Dignità
Articolo 1. Dignità umana
La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2. Diritto alla vita
Ogni individuo
ha diritto alla vita.
2. Nessuno può
essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3.
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni
individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito
della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso
libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
- il divieto
delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone
- il divieto di
fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
- il divieto
della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4.
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può
essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5.
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può
essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può
essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita
la tratta degli esseri umani.
Capo II.
Libertà
Articolo 6.
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo
ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7.
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo
ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e
delle sue comunicazioni.
Articolo 8.
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni
individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati
devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in
base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto
dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e
di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto
di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo 9.
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di
sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10.
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto
include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare
la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o
in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto
all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 11.
Libertà di espressione e d'informazione.
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà
dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12.
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a
tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il
diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
2. I partiti
politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei
cittadini dell'Unione.
Articolo 13.
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la
ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14.
Diritto all'istruzione
1. Ogni
individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e
continua.
2. Questo
diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà
di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il
diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo
le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
4.
Ogni individuo ha diritto a ricevere gli insegnamenti anche nella propria lingua madre
anche se non lingua ufficiale degli stati membri.
Articolo 15.
Libertà professionale e diritto di lavorare
Ogni individuo
ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni
cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini
dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16.
Libertà d'impresa
È riconosciuta
la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 17.
Diritto di proprietà
1. Ogni
individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente,
di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della
proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla
legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della
stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse
generale.
2. La proprietà
intellettuale è protetta.
Articolo 18.
Diritto di asilo
Il diritto di
asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a
norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 19.
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni
collettive sono vietate.
2. Nessuno può
essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Capo III.
Uguaglianza
Articolo 20.
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone
sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21. Non
discriminazione
1. È vietata
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età
o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito
d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione
europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le
disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22.
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione
rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23.
Parità tra uomini e donne
La parità tra
uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di
occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio
della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24.
Diritti del bambino
1. I bambini
hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli
atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni
private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino
ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25.
Diritti degli anziani
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26.
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il
diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Capo IV. Solidarietà
Articolo 27. Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro
rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la
consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e
dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28. Diritto di
negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro,
o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad
azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29. Diritto di accesso ai
servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di
accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30. Tutela in caso di
licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla
tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e
alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31. Condizioni di lavoro
giuste ed eque
Ogni lavoratore
ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni
lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di
riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32.
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro
minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore
all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai
giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani
ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed
essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la
sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a
rischio la loro istruzione.
Articolo 33.
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita
la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di
poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di
essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto
a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o
l'adozione di un figlio.
Articolo 34.
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione
riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai
servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli
infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto
di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e
prassi nazionali.
2. Ogni
individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di
lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il
diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità
stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35.
Protezione della salute
Ogni individuo
ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello
elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36.
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di
promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e
prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37.
Tutela dell'ambiente
Un livello
elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere
integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile.
Articolo 38. Protezione dei consumatori
Nelle politiche
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
Capo V.
Cittadinanza
Articolo 39.
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini
di detto Stato.
2. I membri del
Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40.
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41.
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni
individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dell'Unione.
2. Tale diritto
comprende in particolare:
il diritto di
ogni individuo di essere ascoltato, nella lingua che esso ritiene
più valida per esprimere le proprie raggioni, prima che nei suoi confronti venga
adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;il diritto di ogni
individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto professionale; l'obbligo per l'amministrazione di
motivare le proprie decisioni.
3. Ogni
individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle
sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai
principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni
individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione nella lingua
che esso ritiene più valida per esprimere le proprie raggioni in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella
stessa lingua.
Articolo 42.
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43.
Mediatore
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di
cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la
Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Articolo 44.
Diritto di petizione
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento
europeo.
Articolo 45.
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri.
2. La libertà
di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che
istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel
territorio di uno Stato membro.
Articolo 46.
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino
dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari
di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI. Giustizia
Articolo 47. Diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le
cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente
articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la
sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà
di farsi consigliare, difendere e rappresentare ed esprimersi nella
lingua che esso ritiene più valida per esprimere le proprie raggioni .
A coloro che non dispongono di
mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48. Presunzione di
innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49. Principi della
legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato
per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva
reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere
inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione
di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al
giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono
essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50. Diritto di non essere
giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o
condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a
seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Capo VII. Disposizioni Generali
Articolo 51. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente
Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio
di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne
promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce
competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le
competenze e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 52. Portata dei
diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo
laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla
presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione
europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta
contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la
portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La
presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere una protezione più
estesa.
Articolo 53. Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente
Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo, delle nazioni e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel
rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale,
dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati
membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati
membri.
Articolo 54. Divieto dell'abuso di
diritto
Nessuna disposizione della presente
Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare
un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più
ampie di quelle previste dalla presente Carta.