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Letze 482

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TOTU IMPARE PRO SA INDIPENDENTZIA DE SA NATZIONE SARDA

Est arribada s'ora de cumintzare sa bardana pro torrare sa Sardigna a sos Shardanas

Sa tzerachia batut miseria sa suverania batut prosperidade

Tzeladu su ventu sardista si pesat su ventu de s'indipendentzia

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LEGGE REGIONALE 15 APRILE 1999. N. 10

( Come modificata dalla L.R. 10 giugno 1999 n. 25) Bandiera della Regione

Art. 1 Bandiera della Sardegna

1. La Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

Art. 2  Esposizione della bandiera da parte di amministrazioni pubbliche

1. La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi della Regione, dei comuni e delle province, degli enti strumentali della Regione, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, deg1i enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono bandiere:

a) il giorno 26 febbraio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

b) il giorno 28 aprile, "Sa Die de Sa Sardigna ,

c) su disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;

d) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.

2. La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei comuni e delle province.

Art. 3 Esposizione della bandiera da parte di privati

1. L'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.

2. E' obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

Art. 4 Modalità di esposizione

1. Ove non sia vietato da norme statali, quando le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 espongono la bandiera della Regione, espongono anche la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea.

2. Salve le norme che regolano l'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.

3. Quando la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezz'asta o con due strisce di colore nero.

Art. 5 Sanzioni

1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura dei dirigente dell'Amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 6 Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è istituito il seguente capitolo: "Cap. 35028 -

Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della legge sulla bandiera della Regione (art. 5 della presente legge) 1999 p.m. 2000 p.m. 2001 p.m."

Art. 7 Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 24 luglio 1950, n. 37.

Art. 8 Disposizioni transitorie

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, viene approvato il modello ufficiale di bandiera.

2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire mediante l'utilizzo di bandiere riproducenti in qualsiasi forma un campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro .

 La L.R. 10 è stata pubblicata nel B.U.R.A. S. n. 13 del 29/4/1999 e la L.R. 25 nel B.U.R.A.S. n. 19 del 21/6/1999