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LEGGE REGIONALE 15 APRILE 1999. N. 10
( Come modificata dalla L.R. 10 giugno
1999 n. 25) Bandiera della Regione
Art. 1 Bandiera della Sardegna
1. La Regione adotta quale sua bandiera
quella tradizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto
una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.
Art. 2 Esposizione della bandiera
da parte di amministrazioni pubbliche
1. La bandiera della Regione è esposta
all'esterno degli edifici sedi della Regione, dei comuni e delle province, degli enti
strumentali della Regione, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione,
degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del
bilancio regionale, deg1i enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché
all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono
bandiere:
a) il giorno 26 febbraio, anniversario
della promulgazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
b) il giorno 28 aprile, "Sa Die de
Sa Sardigna ,
c) su disposizione o autorizzazione del
Presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
d) ogni qualvolta sia esposta la
bandiera della Repubblica.
2. La bandiera della Regione è esposta
altresì nei casi previsti dagli statuti dei comuni e delle province.
Art. 3 Esposizione della bandiera da
parte di privati
1. L'esposizione della bandiera della
Regione da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.
2. E' obbligatoria l'esposizione della
bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di
manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.
Art. 4 Modalità di esposizione
1. Ove non sia vietato da norme
statali, quando le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 espongono la bandiera
della Regione, espongono anche la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea.
2. Salve le norme che regolano
l'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea, la bandiera della
Regione va esposta al posto d'onore.
3. Quando la bandiera è esposta in
segno di lutto va posta a mezz'asta o con due strisce di colore nero.
Art. 5 Sanzioni
1. La violazione delle norme della
presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura dei dirigente
dell'Amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Art. 6 Norma finanziaria
1. Nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio della Regione è istituito il seguente capitolo: "Cap.
35028 -
Somme riscosse per sanzioni
amministrative derivanti dalla violazione della legge sulla bandiera della Regione (art. 5
della presente legge) 1999 p.m. 2000 p.m. 2001 p.m."
Art. 7 Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale 24
luglio 1950, n. 37.
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, viene approvato il modello
ufficiale di bandiera.
2. Fino all'adozione del modello
ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire mediante l'utilizzo di bandiere
riproducenti in qualsiasi forma un campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto
una testa di moro .
La L.R. 10 è stata pubblicata
nel B.U.R.A. S. n. 13 del 29/4/1999 e la L.R. 25 nel B.U.R.A.S. n. 19 del 21/6/1999