Promozione
e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA SARDEGNA 126 - 1997 - 20 - 87
LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 1997 della cultura e
della lingua della Sardegna"
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna assume
l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e
individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni
intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo
economico e di integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità
nelle culture regionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la
libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle
produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto
Art. 2
Oggetto
Ai
sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la
lingua sarda
-
riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di
vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e
musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella
sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte
integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del
pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti
internazionali in materia, e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali e
minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione
delle minoranze nazionali del l° febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della
Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come
caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in
materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti
di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi,
architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che
attengono alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed
alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura
ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto
sassarese e a quello gallurese.
Art. 3 Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità e degli
obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e
realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti
privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini
singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per
l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione:
a) garantisce -regolandone le istanze, le
formalità e i programmi -la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze
sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione
culturale regionale;
b) predispone e coordina programmi di intervento
annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;
c) garantisce la tutela e la fruizione -in
particolare attraverso la catalogazione e la conservazione- del pat:rimonio culturale
regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei
al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi
formata, efficienza, economicità e tempestività;
e) programma gli obiettivi generali da conseguire
e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti da
una vigente legislazione regionale.
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4 Servizi
di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale
1. La Regione Autonoma della Sardegna, in
conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite
dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di
settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibro
territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e
fruizione del patrimonio culturale regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare,
prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità
di selezione del personale agli stessi preposto:
a) il sistema bibliotecario e documentario della
Sardegna, costituito:
1) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi,
dei centri di documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi
connaturati, garantiscano la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla
Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle
nuove tecnologie;
2) dalla raccolta, catalogazione e archiviazione,
in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla
Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei Paesi esteri,
in
particolare dell'area mediterranea;
3) dalla raccolta, catalogazione e conservazione
della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla
Sardegna;
4) dalla libreria della Regione Autonoma della
Sardegna, che cura la diffusione, tramite vendita. delle iniziative editoriali promosse
dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa ed amministrativa
della Regione ed i relativi atti di programmazione, nonché le problematiche di generale
interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente legge;
b) il sistema museale e monumentale della Sardegna
che:
1) cura la valorizzazione, la crescita e la
fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici,
archeologici, antropologici, artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali,
meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la
nascita di nuove raccolte espositive;
2) promuove studi e ricerche sui centri storici
della Sardegna. per la loro valorizzazione e tutela.
c) il sistema delle tradizioni popolari della
Sardegna, che si avvale dell'istituto Superiore Regionale Etnografico (l.S.R.E.), cui
vengono affidate specifiche funzioni.
Art.5 Osservatorio regionale per la cultura e la
lingua sarda
1. Per il conseguimento delle finalità di cui
alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione. spettacolo e sport, l'Osservatorio regionale per
la cultura e la lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è organo consultivo
dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1.
3. Esprime noltre il parere sul Piano di
interventi previsto dall'articolo 12, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni
sull'attività svolta per il perseguimento dei su indicati obiettivi.
4. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed
è composto da:
a) cinque studiosi delle discipline indicate
all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti
dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
b) un rappresentante per ciascuna delle
Università della Sardegna, designati dai rispettivi Senati accademici;
c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli
organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna
(Soprintendenti archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici.
artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio
ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;
e) uno studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato
prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun Consiglio
provinciale;
f) un rappresentante della Pontificia facoltà
teologica della Sardegna, designato dal collegio dei docenti;
g) il Presidente dell'Istituto Regionale di
Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.);
h) il Coordinatore generale dell'Istituto
Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.)
5. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio
sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali,informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla ottava.
Art. 6 Nomina e durata dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio è nominato con decreto
dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, previa delibera della Giunta regionale.
2. La carica di consigliere regionale o di
componente del Parlamento nazionale ed europeo incompatibile con quella di membro
dell'Osservatorio.
3. I membri dell'Osservatorio possono essere
riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica
ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità,
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la
nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.
4. I membri elettivi dell'Osservatorio decadono
qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b)
ed f) dell'articolo 5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta,
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport procede comunque alla nomina dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.
6. Ai membri dell'Osservatorio, per la
partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della
legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
7. In sede di prima applicazione della presente
legge, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7
Coordinamento con organi statali
. L'Assessore della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra
le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle
Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di
competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.
Art.8 Consulte
locali per la cultura e la lingua dei Sardi
1. I Comuni, anche associandosi, possono
costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone
competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza
e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali,
nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato regionale ella pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi
programmi di attività.
2. L'Amministrazione regionale dovrà prevedere,
tramite l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Art. 9 Catalogo
generale del patrimonio culturale della Sardegna
1. L'Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il
complesso della produzione artistico-culturale della regione, organizzato secondo
modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.
2. A tal fine il predetto Assessorato propone,
avvalendosi dell'Osservatorio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge-
un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti
nei sistemi e negli organismi di cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti
comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.
Art. 10 Censimento
del repertorio linguistico dei Sardi
1. L'Amministrazione regionale realizza il
censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:
a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna
comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di
cui all'articolo 8;
b) l'informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati della ricerca,
con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda,
nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.
Art. 11
Conferenze annuali
1. L'Assessorato regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze
annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le
Università, le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e
scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il
raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel sertore culturale, sia in fase di
elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonché a
raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte
dell'Osservatorio.
Art. 12
Programmazione
1. Per il perseguimento delle
finalità della presente legge la Regione elabora, sentito l'Osservatorio, un Piano
triennale di interventi.
2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, entro il
30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.
3. Il Piano può essere aggiornato e modificato
annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a
nuove, eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una
equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e
della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di
sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue
l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente
legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento
e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:
a) gli indirizzi programmatici generali delle aree
di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano; b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli
strumenti di verifica di ogni progetto-obiettivo;
c) l'entità del finanziamento complessivo e la
sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;
d) i criteri e le modalità di coordinamento degli
interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative
culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché con le altre
iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le
finalità della presente legge;
e) i criteri di ammissibilità delle spese
relative e attività per le quali si richiede il finanziamento regionale;
f) le modalità di erogazione dei contributi, dei
finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;
g) i criteri, le modalità e l'entità dei
finanziamenti a favore di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi
dell'Amministrazione regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del
Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il
piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.
Art. 13 Interventi
finanziari
1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti
operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi
finanziari secondo le seguenti misure e modalità:
a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento
delle spese previste, ammesse e documentate;
b) per gli enti locali associati sino alla
concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici
e morali e l'Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste,
ammesse e documentate;
d) per i soggetti privati, singoli o comunque
organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per
cento delle spese previste, ammesse e documentate;
e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con
scopo di lucro, l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi
bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le
misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 12.
2. Nell'ambito del Piano triennale e degli
aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b),
c), d) ed e) del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato
all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità
e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle
eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività di detti
soggetti volte a perseguire, sulla base di
precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:
a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari
aspetti della realtà culturale della Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di
cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna:
c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed
elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti
naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti musicali,
raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo
sardo. Per poter beneficiare dei contributi
di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;
d) l'organizzazione di concorsi e premi per
elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la
ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori
culturali del popolo sardo;
e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano
per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le
sue espressioni materiali e spirituali:
f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua
sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei
programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili
a fini didattici;
g) l'attuazione di progetti di interventi
socio-educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni
particolari di deprivazione sociale e culturale;
h) l'azione di esperienze educative scolastiche ed
extra-scolastiche coerenti con le finalità della. presente legge. inerenti al rapporto
scuola-territorio;
i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di
ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive
finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;
1) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione
della documentazione storica relativa alla Sardegna;
m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la
divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento
alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività che più estesamente
interessino diverse zone storico-geografiche della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli
eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il
limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comma
1.
5. I contributi sono concessi su domanda da
presentarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano
triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:
a) atto costitutivo, statuto, composizione
aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) indicazione dei beni strumentali e
dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro
dipendente;
c) certificato di vigenza, per le società;
d) relazione illustrativa dei programmi di
attività;
e) piano economico e bilancio di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attività, la
liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare
rendiconto delle spese ammesse, relative all'annualità precedente.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo
con riferimento alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività
concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole del
Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.
Art. 14 Progetti culturali attraverso i mezzi di
comunicazione di massa
1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di
settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni
societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi,
nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere
la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o
privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui
all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma
1, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà
disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle relative
sovvenzioni.
4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui
al comma 1, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta
dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio e previo parere della competente Commissione
consiliare, potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al
comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.
Art. 15
Borse di studio
1. In relazione alle finalità
previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.
2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di
studio sono proposte dall'Osservatorio.
Art. 16 Convenzioni con strutture esterne
1. L'Amministrazione regionale
è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni
universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed
esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di
collaborazione e di consulenza
tecnico-scientifica.
2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del
Piano triennale di cui all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato, delle
convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.
TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL' AUTONOMIA
DIDATTICA DELLE SCUOLE
Art. 17
Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi
1. L'Amministrazione regionale
interviene con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e
l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado,
integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che,
nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge 24
dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 21, commi 9 e 10, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
svolgano attività volte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente
legge.
2. In modo specifico vengono finanziate le
iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, l'esercizio del
diritto allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire
il
livello delle competenze linguistiche e della
formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi
dell'articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti
di flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza
della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:
a) lingua e letteratura sarde;
b) storia della Sardegna;
c) storia dell'arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della Sardegna;
e) geografia ed ecologia della Sardegna:
f) diritto, con specifico riferimento alle norme
consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 18
Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi
1. L'Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 17,
predispone, su proposta elaborata dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività
tese a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua della Sardegna
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono
approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti
progetti formativi sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste
dall'articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati
della sperimentazione stessa.
Art. 19
Finanziamento dei corsi universitari
1. L'Amministrazione regionale
ha facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna, cattedre universitarie e
corsi integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare mediante
contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze
relative alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 17.
Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di cui alla legge regionale
8 luglio 1996, n. 26.
Art. 20
Sussidi all'attività di sperimentazione
1. L'Amministrazione regionale è
autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole di ogni ordine e grado che,
attraverso i progetti formativi di cui all'articolo 17, attuino fasi di sperimentazione
fondate sui seguenti principi:
a) studio della lingua sarda nelle diverse
varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b) studio sistematico dei vari aspetti del
patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna,
anche mediante l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
c) formulazione di programmi educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti al comma
1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti diretti
alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati
all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, nonché ll'acquisto di materiale
didattico di uso individuale e collettivo.
Art. 21
Verifica della sperimentazione
1. A conclusione delle fasi di
sperimentazione di cui all'articolo 20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno
inviate, da ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio, che formulerà
una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in riferimento alle finalità
della presente legge.
2. I risultati delle citate attività di
sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
Gli
elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi prodotti nelle attività
di sperimentazione vengono resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni
ordine e grado, che peraltro, possono accedere all'intera documentazione prodotta, al fine
di svolgere ulteriori, analoghe, attività.
Art. 22
Centri di servizi culturali
L'Amministrazione regionale, nel
perseguimento della finalità della presente legge ed in particolare per favorire
l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle
conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della
Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi
culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo 58
della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23 Collegi
e rapporti con le Amministrazioni
1. Con riguardo ai compiti di tutela,
valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della
Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di
ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi
regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere
della discussione,la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga
richiesta, la traduzione di tali interventi.
2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti,
degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei
citati ordinamenti, ella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà
essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal
corrispondente testo in lingua italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni
orali dei cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile
usare la lingua sarda.
4. Entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste
dalle su indicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di
aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amministrazione
regionale predisporrà entro tre mesi dalla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4
fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al
personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti
locali, del bilancio della Regione dell'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni
successivi.
Art. 24
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
1. L'Amministrazione regionale
agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda
e il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli stradali che
contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei
Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in
lingua italiana.
Art. 25
Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e
all'estero
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione
dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione regionale
provvede all'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con
riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni
rappresentative.
2. In particolare, nel programma di cui
all'articolo 12, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:
a) attività informativa e divulgativa sulle
iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;
b) organizzazione a cura dell'Amministrazione
regionale, di iniziative socio-culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza
di emigrati sardi;
c) istituzione di borse di studio a favore di
figli degli emigrati, da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni
scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti conferite, previe le
necessarie intese con il Ministero degli affari esteri, borse di studio a giovani
stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al
riguardo condizioni di reciprocità.
Art 26
Copertura finanziaria
1.Le spese derivanti dall'attuazione della
presente legge sono valutate in lire 6.430.000.000 annue.
2. Nel bilancio pluriennale per gli anni
1997-1998-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese
correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 30 maggio 1983, n.
11, art. 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n.9) 1997 ---------------- 1998 --------------- 1999 --------------- mediante riduzione della riserva di cui alla
voce 8 della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
11- ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI
CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11024 Spese
per l'effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste (artt. 1, 14 e 16, L.R. 25 giugno 1984, n. 31, e
artt. 3, comma 3, e 33, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) 1997 --------------- 1998 lire 1.000.000.000 1999 lire 1.000.000.000
Cap. 11028
Contributi all'Ente per le scuole materne per la manutenzione degli
edifici di proprietà regionale, adibiti a
scuola materna e per l'acquisto di arredamenti e attrezzature, anche didattiche e ludiche
(art. 75, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 33,
L.R. 10 novembre1995. n. 28 e ari:. 3. comma 3,
L.R. 8 marzo 1997, n. 8) 1997------------------ 1998 ------------------ 1999 ---------------
Cap. 11090/01
Spese per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro
e per iniziative di informazione sull'attività regionale (L.R. 7 maggio 1953, n. 11, art.
78, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55. L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art.
3, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) 1997
--------------- 1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11099
Finanziamento per l'attività istituzionale di Enti ed organismi con
finalità didattiche e socio-culturali
(art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81,
L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n.
6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30,
art. 47, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art.
40, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, comma 3, art. 32, comma 7 e
art 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) 1997
---------------- 1998 lire
2.000.000.000 1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11115 Contributi a favore del pubblico spettacolo
(L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 74,
L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 77, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, L.R. 8
marzo 1997, n. 8) 1997 ---------------- 1988 lire 1.430.000.000 1999 lire 1.430.000.000
In aumento:
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02093
Spese per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale
dell'Amministrazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di
qualificazione, di aggiornamento, di specializzazione e di formazione professionale da
parte del personale degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali
(art. 39, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); nonché da parte del personale del ruolo speciale
provvisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12
(art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44) 1997
------------- 1998 lire 50.000.000 1999 lire 50.000.000
Cap. 02102
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese
di viaggio e indennità per uso di auto
proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e
ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e
17 bis. L.R. I giugno 1974, n. 15, L.R. 19
maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27) 1997 ------------ 1998 lire
30.000.000 1999 lire 30.000.000
11- ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11061 (N.I.) 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) Finanziamento ai comuni per l'istituzione delle
Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi e per la qualificazione e
aggiornamento del personale e contributi per le ricerche e il ripristino dei toponimi
(artt. 8, 23, comma 4, e art. 24 della presente legge)
1997 ------------ 1998
lire 50.000.000 1999 lire 50.000.000
Cap.
11061/01 - (NI.) 1.1.1.4.1.1.06.06 (05.04) Spese
per l'istituzione del Catalogo generale della cultura sarda e per l'effettuazione del censimento del
repertorio linguistico dei Sardi; per progetti
finalizzati alla valorizzazione e alla diffiisione della cultura e lingua sarda
nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per
l'aggiornamento del personale docente e direttivo e per la realizzazione
nella scuola di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi statali
finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt. 9,
10, 17 e 18 della presente legge) 1997
---------------- 1998 lire 2.600.000.000 1999
lire 2.600.000.000
Cap. 11061/02 -(N.I.) 2.1.1.4.2.2.06.06
(05.04) Spese per l'effettuazione delle
Conferenze annuali sulla cultura e lingua sarda e per la stipula di convenzioni con
istituzioni universitarie, enti e associazioni pubbliche e private e con esterni, operanti
nell'ambito della cultura e lingua sarda (artt. lì e 16 della presente legge) 1997
-------------- 1998 lire 230.000.000 1999 lire 230.000.000
Cap. 11061/03 (N.I.) 2.1
1.5.8.2.06.06 (05.04) Contributi a Università istituzioni scolastiche, enti locali,
imprese, società e soggetti privati operanti
nel settore culturale per l'attuazione di interventi
a tutela della cultura e della lingua sarda; contributi al settore dei mass-media che trattino argomenti in lingua
sarda (artt. 13 e i 4 della presente legge) 1997 --------------- 1998 lire 1.900.000.000 1999 lire 1.900.000.000
Cap. 11061/04 - (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06
(05.04) Borse di studio sulla lingua e cultura sarde (art. 15 della presente legge) 1997 ------------- 1998 lire 150.000.000 1999 lire 150.000.000
Cap. 11061/05 - ~.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06
(05.04) Finanziamenti per corsi universitari integrativi tesi all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla cultura
e alla lingua sarde (art. 19 della presente
legge) 1997 ------------- 1998 lire
450.000.000 1999 lire 450.000.000
Cap. 11061/06 - (N.I) 2.1.1.6.2.2.06.06
(05.04) Finanziamenti per la sperimentazione nel sistema scolastico regionale di programmi
scolastici a tutela della cultura e della lingua della Sardegna e er la produzione e la
pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti per l'insegnamento della cultura e
della lingua sarde, nonché per l'acquisto di materiale didattico (art. 20 della presente
legge) 1997 -------------- 1998 lire 670.000.000 1999
lire 670.000.000
Cap. 11061/07-- (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Interventi per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, e conferimento di
borse di studio a giovani stranieri
appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi (art. 25 della presente legge) 1997 -------------- 1998 lire 300.000.000 1999 lire 300.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente
legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1998 ed ai
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 27 Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in vigore il l°
gennaio 1998.