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MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA LEGGE COSTITUZIONALE PROGETTO DI
LEGGE - N. 168 - 226 - 1359 - 1605 - 2003 - 2951 - 3057 - 3327 - 3644 - 3932 - 4601 - 5406
- 5468 - 5469 - 5470 - 5471 - 5472 - 5561 - 5615 - 5710 - 5892-B TESTO 1. Allo Statuto speciale per
la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione"; b)
all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: "dello
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica"; c)
all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono
sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della
Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "In armonia con la
Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio
regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo
della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di
rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione
e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la
disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di
conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove
condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo
scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del
Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il
Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto
quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza
entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. d)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - Il
Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale,
diretto, uguale e segreto"; e)
e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", ovvero di membro del Parlamento europeo"; f)
all'articolo 17, il terzo comma è abrogato; g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati; h)
all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Un componente della
Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. i)
all'articolo 41, primo comma, le parole: "con decreto del suo Presidente" sono
sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Regione"; l) all'articolo 50, secondo
comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
funzionare" sono soppresse;
n) all'articolo 54, il
primo comma è sostituito dal seguente: "Per le modificazioni del presente Statuto si
applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da
almeno ventimila elettori"; p) all'articolo 54,
dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Le modificazioni allo Statuto
approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale"; q) all'articolo 54, quarto
comma, le parole: "in ogni caso sentita la Regione" sono sostituite dalle
seguenti: "e, in ogni caso, d'intesa con la Regione"; r) all'articolo 54, il
quinto comma è abrogato. 2. Fino alla data di entrata
in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a
suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio
regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti
la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di
Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi
componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione,
presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e
del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del
Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale
prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio
regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale.conseguito il maggior numero di
voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio
regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche
in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il
candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale,
proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo
3 della legge 23 febbraio 1995, n.43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con
la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico
regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio
aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A
questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con
le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, e della
legge 23 febbraio 1995, n.43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per
l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione
amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
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