Sardigna Natzione - Indipendentzia

pro s'indipendentzia de sa natzione sarda - Logu web uffitziale de S.N.
Home ] Su ]

 

MENU DE PAZINA punghide supra su numene pro intrare in sa pazina chi bos agradat

Pazinas disponibiles

ditzionariu.gif (2174 byte)

 

TOTU IMPARE PRO SA INDIPENDENTZIA DE SA NATZIONE SARDA

Est arribada s'ora de cumintzare sa bardana pro torrare sa Sardigna a sos Shardanas

Sa tzerachia batut miseria sa suverania batut prosperidade

Tzeladu su ventu sardista si pesat su ventu de s'indipendentzia

  novas/attividades

Torra a Buscadore

MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA

LEGGE COSTITUZIONALE

PROGETTO DI LEGGE - N. 168 - 226 - 1359 - 1605 - 2003 - 2951 - 3057 - 3327 - 3644 - 3932 - 4601 - 5406 - 5468 - 5469 - 5470 - 5471 - 5472 - 5561 - 5615 - 5710 - 5892-B

TESTO approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati e inviata al Senato

 Art. 3.

 (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";

b)      all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";

c)      all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti:

"e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale";

d)      l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto";

e)      e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento europeo";

f)        all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g)      gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h)      all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";

i)                     all'articolo 41, primo comma, le parole: "con decreto del suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Regione";

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse;


 m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";

 n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente: "Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori";

o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

 p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale";

q) all'articolo 54, quarto comma, le parole: "in ogni caso sentita la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "e, in ogni caso, d'intesa con la Regione";

r) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero

3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n.43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.


4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente