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SENATO DELLA REPUBBLICA     -XIV LEGISLATURA-N. 1360

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL  24 APRILE 2002

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Nuovo statuto della regione autonoma della Sardegna e cambiamento di denominazione della stessa in "Comunità autonoma della Sardegna"

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TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

DISEGNO DI LEGGE  COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

 

NUOVO STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DELLA STESSA IN “COMUNITA’ AUTONOMA DI SARDEGNA”

 

 

RELAZIONE

 

 

Onorevoli Senatori,

 

ampio è stato il dibattito politico e costituzionale in questi anni sul tema di una riforma federalista dello Stato, sulla quale è sembrata convergere la quasi totalità delle forze politiche e parlamentari e della società civile; ampio ma confuso: il termine federalismo giustamente cancellato dalle leggi costituzionali e ordinarie approvate è stato infatti usato largamente a sproposito. Fatta eccezione per alcuni singoli politici, quali ad esempio il Senatore Francesco D’Onofrio e in parte (e spiegherò poi perché solo in parte) la Lega Nord è chiaro che per federalismo nessuno intende ciò che per federalismo si intende propriamente, ma solo una qualche forma di regionalismo che colmi il vuoto della pseudo-riforma regionalista introdotta dalla Costituzione del 1948 e negli anni successivi confusamente attuata e gestita. E che di federalismo in senso proprio nessuno, salvo le eccezioni sopra dette intenda parlare è dimostrato dagli alti lai che prorompono dalle forze politiche e dalla burocrazia quando ad esempio si ipotizza la istituzione di una polizia regionale, nel senso vero e proprio del termine, diversa e distinta dai corpi dei vigili urbani che sono soltanto servizi di impiegati ordinari delle amministrazioni comunali dotati non più che né meno degli agenti postali o dei ferrovieri, anzi di meno di alcune limitate facoltà di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Si grida alla rottura dell’unità dello Stato quando viene ipotizzata la decentralizzazione delle funzioni di polizia, che invece è caratteristica comune non solo dei veri Stati federali (Germania Federale, Canada, Stati Uniti d’America e Australia) ma anche Stati che non vengono normalmente considerati federali come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dove esistono circa cinquanta forze di polizia locali e la famosa Metropolitan Police, l’unica polizia che dipende dal Ministro dell’Interno, salvo in alcuni limitati campi esercita le sue funzioni soltanto nella grande Londra, con eccezione per l’antica Londra che è la City che ha un proprio corpo di polizia dipendente dal Lord Major.

A ben vedere neanche la Lega Nord è a favore di una trasformazione in senso federale dello Stato italiano e usa appropriatamente non il termine federalismo ma devolution o devoluzione, termine che indica l’attribuzione di poteri quasi statuali non a tutte le parti del territorio dello Stato, ma solo ad alcune parti di esso, così come è avvenuto appunto nel Regno Unito, dove la devolution è stata realizzata oltre che come nelle origini dell’Irlanda del Nord a favore della Scozia e in forma molto attenuata in favore del Galles.

Il sistema federale presuppone l’esistenza di Stati o provincie dotati di sovranità a titolo eguale che lo Stato centrale, con il quale la sovranità viene ripartita consensualmente solo in relazione ad alcune materie. Teniamo presente che in Australia i governatori dei singoli stati sono nominati direttamente dalla Regina su proposta dei Governi locali e non del Governo federale, ad indicare che la Regina del Regno Unito è Regina a titolo distinto non solo del Commonwealth ma dei singoli stati federati. E giustamente non si può realisticamente ipotizzare una trasformazione dello Stato in senso federale; sono infatti ormai quasi del tutto esaurite le ragioni internazionali, politiche, storiche, culturali e di tradizione giuridica che avevano fatto ipotizzare a politici e pensatori, laici e cattolici, durante l’epoca rivoluzionaria dei primi decenni del XIX secolo alla forma federale come l’unica via per la realizzazione dell’unità nazionale d’Italia. Perfino il timido tentativo regionalista portato avanti da Cavour insieme a Minghetti con il loro famoso disegno di legge sull’organizzazione amministrativa del nuovo Stato d’Italia, alla morte dello statista piemontese fu travolto dai timori degli unitari che volevano cancellare qualunque ricordo, tracce e vestigia degli antichi stati e imposero all’Italia unificata la piemontesizzazione, mettendo le basi della tragica questione meridionale.

Nella storia si hanno casi di Stati federali che diventino Stati unitari; non si ha invece un solo caso di Stato unitario che si trasformi in Stato federale se si fa eccezione per la Germania, ove dopo la parentesi unitaria nazista si ritornò all’antico assetto federale proprio non solo della Repubblica, ma dello stesso impero.

E’ per questo motivo che personalmente ritengo non praticabile la via della riforma in senso federalista dello Stato italiano. Poiché però, l’Italia è composta di Regioni, comunità e nazioni senza Stato (quali il Friuli, la Sardegna e la Valle d’Aosta: il problema del Sud Tirolo è un problema di tutt’altra natura) che non hanno però tutte eguale senso comune o autocoscienza di specifica individualità; vi sono anzi Regioni del tutto artificiali quali il Lazio e la Campania: nella prima la Tuscia e si mischia con la Ciociaria ed entrambe con la città metropolitana di Roma che anche per l’origine e la qualità dei suoi abitanti nulla ha che vedere con le prime due. In Campania il beneventano si mischia con il casertano, il casertano con l’Irpinia e tutte e tre, per non citarne altre, con un’altra città metropoli come Napoli che è per storia, lingua e tradizione, nulla ha a che spartire con Avellino e con Benevento, antica città papale! Per cui ciò che in Italia è realizzabile, ed in parte i padri costituenti lo avevano inteso con l’adottare per alcune regioni forme di autonomia speciale e il cosiddetto federalismo asimmetrico, proprio del Regno di Spagna, dove paesi come la Catalogna, i Paesi Baschi e la Navarra sono vere e proprie nazioni senza Stato e godono di forme di organizzazione istituzionale semi-statuale, tutte ad esempio dotate di polizie autonome cui perfino il Governo spagnolista di Madrid sta progressivamente cedendo tutte quelle funzioni di polizia che non riguardano competenze chiaramente centrali come ad esempio la sorveglianza ed il controllo delle frontiere. Come contributo, esempio e provocazione di una riforma in senso federalista e asimmetrico dello Stato si presenta questo disegno di legge costituzionale per la riforma dell’autonomia speciale della Sardegna con una Nuova Carta, Statuto o Costituzione che è il puro e semplice adattamento dello Statuto della Catalogna alla Sardegna stessa e con l’adozione di denominazioni tradizionali per l’Assemblea rappresentativa, gli Stamenti Generali, che dopo oltre quattrocento anni furono soppressi solo nel 1847 con la perfetta fusione dello Stato di Sardegna con i domini di Terra Ferma della Corona sabauda.

 


 

 

COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’AUTONOMA DI SARDEGNA

 

O

NOA CARTA DE LOGU

 

DE SA COMUNIDADE AUTONOMA DE SARDIGNA

 

 

PREAMBOLO

 

Nell’ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche della comunità nazionale italiana, il popolo di Sardegna ha riconquistato nel 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno, cui nel 1847 aveva rinunciato per la Santa Causa del Risorgimento Nazionale e dell’Unità Italiana, nel glorioso periodo che culminò con la emanazione dello Statuto del Regno di Sardegna da parte di Re Carlo Alberto di Savoia Carignano, con l’abolizione nell’Isola delle istituzioni feudali e con la Prima Guerra di Indipendenza Nazionale.

Esercitando il suo diritto alla difesa e alla realizzazione della propria identità nazionale nella forma dell’autonomia che la Costituzione della Repubblica Italiana, la presente Costituzione e le sue leggi riconoscono e garantiscono alle nazionalità e regioni che compongono l'Italia unita, la Sardegna manifesta la sua volontà di costituirsi in comunità autonoma, con una sua propria Costituzione che si denominerà, in continuità con le sue tradizioni storiche la: Nuova Carta de Logu.

In quest’ora solenne, nella quale la Sardegna recupera pienamente la propria libertà e le proprie radici storiche, nazionali e culturali essa rende omaggio a tutti gli uomini e a tutte le donne che hanno contribuito a render possibile questo storico evento, lottando per la difesa della loro identità nella vita religiosa, nelle scuole, nella letteratura e nelle arti, nella vita comune della sua gente, e testimoniando inutilmente la propria appartenenza alla più vasta comunità dei popoli italiani, con largo contributo di valore e di sangue dalla Prima Guerra di Indipendenza alla Grande Guerra Mondiale nella quale l’Italia compì e coronò la sua Unità.

In quest’ora solenne, il Popolo Sardo ricorda la sua gloriosa “Brigata Sassari”, esempio di eroismo civile e valore militare, di coscienza autonomistica e nazionale e di orgogliosa consapevolezza della propria sardità e ricorda con essa, che ne fu il crogiuolo e l’origine, la grande tradizione civile, politica e culturale, autonomistica e nazionalistica del glorioso Partito Sardo d’Azione e i suoi condottieri: Camillo Bellieni, Emilio Lussu, Anselmo Contu, Francesco Fancello.

La presente Costituzione è l’espressione dell’identità collettiva della Sardegna, stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni con Repubblica Italiana, nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le restanti nazionalità e regioni della Comunità italiana.

   Questa solidarietà nella libertà, nella autonomia e nell’eguaglianza costituisce la garanzia dell’autentica unità di tutto il Popolo italiano, nelle sue varie nazionalità, regioni, comunità e lingue.

Nel rispetto della libertà ed uguaglianza religiosa e di pensiero dei suoi cittadini, il Popolo Sardo ricorda e confessa la sua antica tradizione cristiana e i suoi legami storici al mondo con la Chiesa di Roma. Il Popolo Sardo proclama come valori fondamentali della sua vita collettiva la libertà della persona umana e delle comunità naturali, la famiglia, la gente, il comune, la giustizia, la solidarietà, l’eguaglianza ed esprime la sua volontà di avanzare verso una via di progresso che assicuri dignitosa qualità di vita a tutti coloro che vivono e operano in Sardegna, qualunque sia la nascita e la loro origine.

La libertà collettiva trova nelle istituzioni della Comunità autonoma il collegamento con una storia di affermazione e rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche della persona e dei popoli; storia che gli uomini e le donne della Sardegna vogliono continuare per rendere possibile la costruzione di una società democratica avanzata.

Nella fedeltà a questi principi e per realizzare il diritto inalienabile della Sardegna all’autogoverno, i sardi propongono al Popolo Sardo e al Parlamento Nazionale la ratifica della presente Carta.

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

PARTE II – ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ AUTONOMA

 

             TITOLO I – Competenze

 

             TITOLO II – Il Governo della Comunità Autonoma

 

                        - Capo I – Organi

                        - Capo II – Il Presidente di Sardegna

                                    Sezione I – Disposizioni generali

                                    Sezione II – Attribuzioni

                        - Capo III – Gli Stamenti Generali della Sardegna

                                    Sezione I – Disposizioni generali

                                    Sezione II – I Deputati

                                    Sezione III – Organizzazione

                                    Sezione IV – Altre attribuzioni

                                    Sezione V – Scioglimento

                                    Sezione VI – La formazione delle leggi comunitarie

                        - Capo IV – Il Consiglio esecutivo

                                    Sezione I – Organizzazione

                                    Sezione II – Competenze

                                    Sezione III – Funzionamento

                        - Capo V – Relazioni tra Stamenti Generali e Consiglio esecutivo

Sezione I – L'iniziativa dell'azione politica degli Stamenti Generali

                                    Sezione II – La responsabilità politica del Consiglio esecutivo

 

TITOLO III – Controllo sugli atti della Comunità Autonoma

 

                        - Capo I – Organismi

                        - Capo II – Strumenti del controllo parlamentare

 

            TITOLO IV – Finanze ed economia

 

TITOLO V – Concorso della Comunità Autonoma alla difesa      nazionale

 

PARTE III – REVISIONE DELLA COSTITUZIONE SARDA

 

 


PARTE I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Articolo 1

 

1. La Sardegna, come Nazione individuale e distinta nell'ambito della Nazione italiana, e per realizzare il proprio autogoverno, si costituisce in Comunità Autonoma di Sardegna, di seguito denominata "Comunità Autonoma", in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica e delle altre leggi costituzionali italiane, mediante la presente Costituzione della Comunità Autonoma di Sardegna o Noa Carta de Logu de sa Comunidade Autonoma de Sardigna, di seguito denominata "Costituzione Sarda".

 

2. La Comunità Autonoma è l'organismo politico di autogoverno della Nazione Sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria  identità ed esercita i propri poteri di autonomia.

 

 

Articolo 2

 

1. Il territorio della Comunità Autonoma comprende i Giudicati di Cagliari, Arborea, Nuoro e Torres, il Paese Catalano di Alghero ed è suddiviso in  curatorie, città regie, città e comuni.

 

2. L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma è definita con legge comunitaria, in conformità ai principi della presente Costituzione Sarda, garantendo l'autonomia delle distinte entità territoriali.

 

3. Con la legge di cui al comma 2 sono altresì definite le procedure per la istituzione di unioni territoriali, corrispondenti alle antiche regioni storiche della Sardegna, nonché di raggruppamenti di comuni, in base alla loro contiguità urbanistica, territoriale ed ambientale ovvero in base ad altre specifiche finalità di carattere funzionale.

 

4. L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma deve comunque garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dello Stato, con particolare riferimento alla amministrazione della giustizia, alla difesa nazionale e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di interesse nazionale.

 

 

 

 

Articolo 3

 

1. Le lingue proprie ed ufficiali della Sardegna sono l'italiano e il sardo. Nel Paese Catalano di Alghero è lingua propria e ufficiale anche la lingua catalana. Nell’Isola di Carlo Forte è riconosciuto l’uso della parlata ligure.

 

2. La Repubblica italiana garantisce l’uso corrente e ufficiale dell’italiano, del sardo e, limitatamente al Paese Catalano di Alghero, della lingua catalana e adotta, d’intesa con la Comunità Autonoma, le misure necessarie per assicurarne la conoscenza e per garantire ai cittadini della Comunità Autonoma la piena eguaglianza ed il pieno rispetto del diritto all'uso delle lingue e parlate che sono loro proprie.

 

3. La lingua catalana e le parlate ligure, gallurese e sassarese sono oggetto di insegnamento e di ogni misura volta a garantirne il rispetto e la protezione.

 

 

Articolo 4

 

1.  La bandiera della Comunità Autonoma è quella tradizionale della Sardegna antica.

 

2. Lo stemma della Comunità Autonoma è definito con legge comunitaria in conformità alle tradizioni storiche sarde.

 

3.  Il motto della Comunità Autonoma è quello tradizionale: “Forza paris”.

 

 

Articolo 5

 

1. Agli effetti della presente Costituzione Sarda, godono della condizione politica di cittadini sardi:

 

a) i cittadini italiani aventi residenza amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma;

 

b) i cittadini italiani o stranieri nati in Sardegna;

 

         c) i cittadini italiani residenti all’estero, nati in Sardegna o da un genitore nato in Sardegna;

 

         d) i cittadini italiani residenti all’estero, che abbiano avuto nel territorio della Comunità Autonoma la loro ultima residenza amministrativa in Italia, e che inoltrino specifica richiesta alla competente autorità consolare della Repubblica italiana, comprovando il possesso dei predetti requisiti, nonché   i loro discendenti che lo richiedano nelle stesse forme.

 

 

Articolo 6

 

1. Nel territorio della Comunità Autonoma le consuetudini del diritto civile della Sardegna hanno piena efficacia, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite per specifiche materie e ferme restando le disposizioni che prevedano un regime di extraterritorialità in forza del diritto internazionale o le specifiche previsioni in materia di stato giuridico di singoli soggetti.

 

2. I cittadini  stranieri che stabiliscono la propria residenza amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma   sono soggetti alle consuetudini del diritto civile della Sardegna, salvo che esprimano una volontà diversa.

 

 

Articolo 7

 

1. I cittadini sardi, di cui all'articolo 5, esercitano i diritti e adempiono ai doveri fondamentali previsti dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda.

 

2. La Comunità Autonoma, in forza dei propri poteri istituzionali e nell’ambito delle proprie competenze, promuove le condizioni per l'effettivo esercizio della libertà  e dell'eguaglianza   dell’individuo e delle formazioni sociali di cui fa parte, e in particolare della famiglia basata sul matrimonio, cellula fondamentale della società sarda, della gente e del comune.  A tal fine la Comunità Autonoma rimuove gli ostacoli che impediscano o rendano difficile il pieno godimento di tali diritti e promuove  le condizioni che facilitino la partecipazione di tutti i cittadini alla vita religiosa, politica, economica, culturale e sociale.

 

 


PARTE II

 

ORDINAMENTO DELLA  COMUNITA’ AUTONOMA

 

 

 

TITOLO I

 

COMPETENZE

 

 

 

Articolo 8

 

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda  e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie:

 

a) organizzazione delle istituzioni di autogoverno, nell’ambito di quanto previsto dalla presente Costituzione Sarda;

 

         b) consultazioni popolari per l'elezione degli enti locali, salva la previsione di intese tra Stato e Comunità Autonoma per la determinazione della data e delle modalità di svolgimento delle relative votazioni;

 

         c)  raccolta, tenuta, codificazione e aggiornamento delle consuetudini del diritto civile della Sardegna;

 

d) norme processuali e procedure amministrative che abbiano origine da disposizioni particolari del diritto civile della Sardegna o da disposizioni speciali concernenti l’organizzazione della Comunità Autonoma ;

 

e) istruzione, con riferimento all'amministrazione scolastica ed all'insegnamento primario e secondario; università e cultura; Conservatori di musica e Accademie di belle arti di interesse preminente per la Comunità Autonoma;

 

f) tutela del patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico e scientifico; archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri di documentazione culturale la cui titolarità non sia delegata allo Stato, d'intesa con la Comunità Autonoma;

 

         g) ricerca, fatto salvo quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica; Accademie di scienze, di etica e di cultura che abbiano la loro sede centrale in Sardegna;

 

         h) enti locali, senza pregiudizio per i compiti istituzionali dello Stato; modifica dei confini dei Giudicati, delle curatorie, della città regie, delle città e dei comuni, ivi compresa l'eventuale istituzione di regioni storiche in Registri toponimi;

 

i) organizzazione del territorio e del litorale;  urbanistica ed edilizia;

 

              l) utilizzo delle risorse forestali e predisposizione dei relativi servizi; sentieri ad uso agricolo e pascoli; aree naturali protette; montagna, anche con previsione di forme di tutela per particolari zone montuose;

 

m) turismo;

 

         n) lavori pubblici, ad eccezione delle opere alle quali,  d’intesa tra la Comunità Autonoma e lo Stato, venga attribuita la qualifica di opere di interesse generale dello Stato;

 

         o)  strade e viabilità locale; 

 

         p) ferrovie, trasporti aerei, terrestri, marittimi, fluviali o via cavo; porti, eliporti, aeroporti di interesse della Comunità Autonoma; servizio meteorologico della Sardegna in collaborazione con i servizi meteorologici nazionali;

 

         q) centri di contrattazione o terminali per operazioni di carico in materia di trasporto;

 

         r) utilizzazioni idrauliche, canali e irrigazione; installazioni per la produzione, la distribuzione e il trasporto di energia, limitatamente al trasporto e all'utilizzazione nel territorio della Sardegna; acque minerali, termali o sotterranee, fatti salvi i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica nell’interesse generale della Nazione italiana;

 

         s) pesca nelle acque interne e nelle acque territoriali sarde; acquacultura, allevamento e raccolta di frutti di mare; caccia;

 

         t) artigianato;

 

         u)  ordinamento farmaceutico;

 

 

v) fondazioni e associazioni con finalità di insegnamento, culturali, artistiche, di beneficenza, assistenziali e similari, che svolgano la loro attività esclusivamente o prevalentemente nella Sardegna;

 

z)  assistenza sociale;

 

aa)  gioventù;

 

bb) condizione della donna;

 

         cc) istituzioni e servizi  pubblici per la protezione e la tutela dei minori, nel rispetto della legislazione civile, penale e penitenziaria dello Stato;

 

dd) sport e tempo libero;

 

         ee) pubblicità, ferme restando le specifiche disposizioni di leggi dello Stato relative a particolari settori  e strumenti di comunicazione;

 

ff) spettacoli;

 

         gg) case da gioco, giochi e scommesse, ad eccezione delle scommesse mutue sportive e di beneficenza;

 

         hh) indagini statistiche di interesse della Comunità Autonoma ;

 

         ii) le ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza esclusiva della Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da altra legge costituzionale dello Stato.

 

 

Articolo 9

 

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda ed in armonia con i principi fondamentali dell'attività economica stabiliti dalle leggi dello Stato, nonchè nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie:

 

         a) pianificazione dell’attività economica;

 

         b) industria, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi dello Stato in materia sanitaria, di sicurezza degli impianti e del lavoro, ivi comprese le miniere e le installazioni per la produzione di idrocarburi e di energia nucleare, nonché in materia di interesse militare e di sicurezza dello Stato. Rimane di competenza esclusiva dello Stato l’autorizzazione al trasferimento di tecnologia straniera;

 

              c) sviluppo e gestione in Sardegna dei piani predisposti dallo Stato per la ristrutturazione dei settori industriali;

 

         d) agricoltura e zootecnia;

 

e) commercio interno; difesa del consumatore e dell’utente, senza pregiudizio per la politica generale dei prezzi e per la tutela della concorrenza; denominazioni di origine, nel quadro della legislazione comunitaria;

 

f) istituti di credito cooperativo, pubblico e territoriale, casse di risparmio, casse rurali e  casse artigiane; assicurazioni, relativamente alle imprese che svolgono la loro attività esclusivamente o prevalentemente nel territorio della Comunità Autonoma;

 

         g) settore pubblico economico della Comunità Autonoma, salvo quanto diversamente  previsto dalla presente Costituzione Sarda.

 

2. La Comunità Autonoma concorre alla gestione del settore pubblico economico statale secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato.

 

 

 

Articolo 10

 

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato, nelle seguenti materie:

 

a) ordinamento giuridico e norme in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile dell’Amministrazione della Comunità Autonoma e degli enti pubblici da essa dipendenti, nonché ordinamento del relativo personale;

 

b) espropriazione per pubblica utilità, contratti e concessioni amministrative;

 

         c) riserva al settore pubblico di risorse o servizi essenziali, con particolare riferimento alle situazioni di monopolio, e intervento di imprese pubbliche quando lo esiga l’interesse generale;

 

         d) miniere; energia, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera r);

 

         e) protezione dell’ambiente, ferma restando la facoltà dello Stato di emanare norme integrative di protezione;

 

         f) istituzione e regolamentazione di centri di contrattazione di merci e valori;

 

         g) cooperative, fondi comuni e mutualismo;

 

         h) conservatorie dei registri della proprietà; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

 

         i) ordini professionali ed esercizio delle professioni per le quali sia richiesto il possesso di  apposito titolo,   nel rispetto dei principi generali della legislazione comunitaria;

 

         l) le ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza della Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da una legge costituzionale dello Stato.

 

 

Articolo 11

 

1. Spetta alla Comunità Autonoma l’esecuzione delle leggi dello Stato nelle seguenti materie:

 

         a) istituzioni penitenziarie e di rieducazione;

 

         b) lavoro, con esercizio delle facoltà, competenze e servizi dello Stato  in materia di rapporti di lavoro, senza pregiudizio per l’attività ispettiva generale da parte del medesimo. Rimane riservata allo Stato la competenza in materia di migrazioni interne ed estere e di fondi nazionali per l'impiego e l'integrazione salariale;

 

         c) proprietà intellettuale e industriale;

 

         d) nomina di agenti di cambio e di borsa, mediatori di commercio;

 

e) pesi e misure; saggio di metalli;

 

f) fiere internazionali;

 

         g) porti, eliporti ed aeroporti di interesse nazionale, quando lo Stato non se ne riservi con legge  la gestione diretta;

 

h) trasporto di merci e viaggiatori tra la Sardegna e le altre regioni italiane, ivi comprese la Sicilia e le altre isole, in partenza e in arrivo nel territorio della Comunità Autonoma, anche con utilizzo di infrastrutture statali, ferma restando la facoltà dello Stato di riservarsene con legge la gestione diretta;

 

         i) tutela dell’ambiente marino, con particolare riferimento allo scarico di rifiuti industriali e contaminanti;

 

         l) le altre materie la cui esecuzione è attribuita alla Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da una legge dallo Stato.

 

2. Nell'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Comunità Autonoma si conforma ai regolamenti dello Stato. 

 

 

Articolo 12

 

1.  La Comunità Autonoma ha una propria  polizia autonoma, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda, nonché dei principi previsti da disposizioni di legge per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

 

2.  La legge comunitaria può prevedere che la polizia autonoma abbia ordinamento militare e ne stabilisce la denominazione.

 

3.  La polizia autonoma esercita funzioni di polizia amministrativa, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, e in particolare le seguenti:

 

         a) protezione delle persone e dei beni e mantenimento dell’ordine pubblico;

 

         b) vigilanza e protezione degli edifici ove abbiano sede gli organismi della Comunità Autonoma e degli enti locali, nonché di strutture e insediamenti di loro proprietà;

 

         c) protezione delle autorità della Comunità Autonoma e degli enti locali e delle altre personalità italiane ed estere che sia ad essa affidata.

 

4. Il comando generale della polizia autonoma è attribuito ad una apposita autorità, che esercita altresì funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dell’attività dei corpi di polizia degli enti locali, che siano costituiti con legge comunitaria su richiesta degli enti locali stessi.

 


 

5. Restano in ogni caso attribuite alle forze di polizia e ai servizi di sicurezza dello Stato le seguenti competenze:

 

a) servizi di polizia relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici di rilevanza internazionale, con particolare riferimento alla sorveglianza nei porti e aeroporti ed al controllo delle coste, frontiere, dogane;

 

b) regime generale concernente i cittadini stranieri, ivi compresi i provvedimenti di estradizione ed espulsione;

 

c) emigrazione ed immigrazione;

 

d) passaporti, documento nazionale di identità;

 

e) traffico di armi e di esplosivi;

 

f) contrabbando e frode fiscale;

 

g) tutte le altre funzioni attribuite allo Stato dalla Costituzione della Repubblica o da disposizioni di legge a tutela di interessi generali e fondamentali dello Stato.

 

6.  Lo Stato può trasferire alla Comunità Autonoma taluna delle competenze di cui al comma 5, secondo quanto disposto dall’articolo 14.

 

7. Le sezioni della polizia autonoma che operano in funzione di polizia giudiziaria dipendono dai giudici e dal pubblico ministero, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dal codice di procedura penale.

 

8. Alla direzione unitaria e al coordinamento della polizia autonoma e delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza dello Stato è preposta la Giunta per la sicurezza, composta da un numero uguale di rappresentanti del Governo della Repubblica e del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma e presieduta dal Presidente di Sardegna o da un membro del Consiglio esecutivo a tale scopo delegato, anche in via permanente.

 

9. La Giunta per la sicurezza adotta, su proposta del Presidente di Sardegna, lo statuto ed il regolamento della polizia autonoma e ne determina i mezzi e le dotazioni, l’organico, la struttura, le modalità di reclutamento e avanzamento.

 

10. I comandanti della polizia autonoma sono nominati dall’autorità competente ai sensi del comma 4, d’intesa con il Governo della Repubblica, fra funzionari e ufficiali delle Forze armate e delle forze di polizia dello Stato. Le disposizioni relative allo stato giuridico del predetto personale durante il periodo di servizio nella polizia autonoma sono definite con legge dello Stato, previa intesa con la Comunità Autonoma, ferma restando in ogni caso l’esclusione della giurisdizione militare.

 

 

Articolo 13

 

1. Il Governo della Repubblica, nell’esercizio delle facoltà e delle competenze ad esso attribuite dalla Costituzione, assume la direzione di tutte le attività indicate all’articolo 12, mediante intervento diretto delle forze di polizia dello Stato, nei seguenti casi:

 

         a) su richiesta della Comunità Autonoma, e con cessazione dell’intervento su conforme richiesta della Comunità Autonoma stessa;

 

b) di propria iniziativa, quando ritenga che l’interesse dello Stato sia gravemente compromesso, ma in ogni caso, previa approvazione della Giunta per la sicurezza.

 

2. Nei casi previsti dalla Costituzione della Repubblica o da altre leggi dello Stato, di situazioni eccezionali di emergenza o di pericolo per motivi di difesa nazionale o di protezione civile, le forze di polizia della Comunità Autonoma restano soggette all’autorità civile o militare statale competente, fermo restando l’obbligo di tempestiva e costante informazione al Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma.

    

 

Articolo 14

 

1.  Il Governo della Repubblica può trasferire in via temporanea o in via permanente al Consiglio esecutivo, nel rispetto delle proprie direttive, l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale, ivi compresi le attività concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di cui all’articolo 12, comma 5, nonché l'impiego delle forze di polizia dello Stato e il comando delle Forze armate. Il trasferimento è effettuato nei casi e con le modalità previsti da apposita legge dello Stato, da approvare previa intesa con la Comunità Autonoma.

 

 

Articolo 15

 

1. Spettano alla Comunità Autonoma le funzioni legislativa ed esecutiva in materia di radiodiffusione e televisione e di editoria,  nell'ambito dei principi determinati con legge dello Stato, da approvare d'intesa con la Comunità Autonoma.

 


 

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la Comunità Autonoma può disciplinare ed istituire un servizio pubblico radiofonico e televisivo, anche via cavo o via satellite, con gestione diretta o in concessione, nonché qualsiasi altro mezzo di comunicazione sociale utile e necessario all’espletamento dei propri compiti e al conseguimento dei propri fini istituzionali.

 

 

Articolo 16

 

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la funzione politica, legislativa, esecutiva ed amministrativa in materia di sanità e di previdenza sociale, ivi compresa la gestione dei fondi di previdenza.

 

2. Spetta alla Comunità Autonoma la funzione esecutiva delle leggi dello Stato in materia di prodotti farmaceutici.

 

3. La Comunità Autonoma può organizzare e gestire  tutti i servizi relativi alle materie indicate ai commi 1 e 2, ivi compresa la vigilanza sulle istituzioni, gli enti e le fondazioni operanti nel settore sanitario e della sicurezza sociale, fermo restando il potere di ispezione dello Stato nelle medesime materie.

 

4. La Comunità Autonoma esercita le proprie competenze in materia di sanità e di sicurezza sociale attenendosi a criteri di partecipazione democratica delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e di tutti gli altri soggetti interessati.

 

 

Articolo 17

 

1. Spetta alla Comunità Autonoma, in riferimento all'amministrazione della giustizia, ordinaria e amministrativa, e fatta eccezione per la giustizia  militare:

 

         a) esercitare, in base ad apposita legge comunitaria, le facoltà riconosciute e attribuite al Governo della Repubblica dalla legislazione statale sull'ordinamento giudiziario, compresa la promozione dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati che svolgono la loro attività, anche temporaneamente, in Sardegna;

 

b) stabilire le delimitazioni territoriali degli organi giudiziari dello Stato in Sardegna e la localizzazione delle rispettive sedi centrali, d’intesa con il Governo della Repubblica;

         c) concorrere alla distribuzione dell'organico dei giudici ordinari e amministrativi ed all'attivazione delle sedi giudiziarie, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione dello Stato sulla magistratura.

 

2. Spetta alla Comunità Autonoma, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, del giusto processo secondo la legge e degli altri principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, la competenza legislativa in materia penale limitatamente alla previsione di sanzioni per la violazione di leggi comunitarie.

 

 

Articolo 18

 

1. E' istituita l’Udienza Generale di Giustizia della Sardegna, che assume le competenze della Corte d'appello di Cagliari e relativa sezione distaccata di Sassari, quale organo giurisdizionale centrale nel territorio della Comunità Autonoma.

 

 

Articolo 19

 

1. Il Presidente e i componenti dell’Udienza Generale   di Giustizia della Sardegna sono nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il consenso del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma. Il Presidente della Comunità Autonoma dispone la pubblicazione delle nomine nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma;

 

2.  Alla nomina dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma si provvede secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato, previo consenso del Consiglio esecutivo, ai sensi dell'articolo  71, comma 1, lettera g).

 

 

Articolo 20

 

1. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri, dei segretari giudiziari e di tutto il personale degli uffici dell’Amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa della Comunità Autonoma, sono banditi dagli organi competenti, su istanza della Comunità Autonoma, in conformità alle disposizioni legislative sull’ordinamento giudiziario.

 

2. Per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e per le relative nomine, si applicano le disposizioni legislative sull'ordinamento giudiziario. Nei predetti concorsi costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle lingue proprie e ufficiali e delle parlate riconosciute in Sardegna. E' esclusa ogni discriminazione per motivi di cittadinanza o residenza.

 

3. Spetta esclusivamente allo Stato, in conformità con le disposizioni generali sull'ordinamento giudiziario, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del pubblico ministero.

 

 

Articolo 21

 

1. Ai concorsi per la nomina dei notai e dei conservatori dei registri della proprietà e delle attività commerciali provvede la Comunità Autonoma, in conformità con le leggi dello Stato.

 

2. Per la partecipazione ai concorsi per la copertura degli uffici notarili non è previsto alcun requisito relativo all'ambito territoriale nel quale i candidati esercitino la loro attività. E' esclusa ogni discriminazione  per motivi di cittadinanza o residenza.

 

3. La Comunità Autonoma concorre alla delimitazione territoriale dei distretti notarili e alla definizione del numero dei notai, nonché alla fissazione delle demarcazioni di competenza dei registri della proprietà e delle attività commerciali, anche al fine della loro conformità con quanto stabilito in applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera b), nel rispetto della legislazione  dello Stato in materia.

 

 

Articolo 22

 

1.  Per l'esercizio delle competenze previste dalla presente Costituzione Sarda e di quelle delegate dalle leggi dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la competenza anche legislativa per l'organizzazione dei necessari uffici e servizi.

 

 

Articolo 23

 

1. Per la gestione e la prestazione di servizi ricompresi nell'ambito delle materie di cui all'articolo 8, la Comunità Autonoma può stipulare apposite convenzioni con altre Regioni autonome della Repubblica. Le predette convenzioni sono sottoposte all'approvazione degli Stamenti Generali e sono trasmesse al Parlamento della Repubblica; le convenzioni stesse trovano applicazione qualora, decorsi trenta  giorni dalla data della trasmissione, il Parlamento non disponga che la convenzione, per il suo contenuto, debba essere assoggettata alla procedura di cui al comma 2, relativa agli accordi di cooperazione.

 

 2. La Comunità Autonoma può concludere accordi di cooperazione con altre Regioni e Comunità autonome di altri Stati, previa autorizzazione da parte del Parlamento della Repubblica.

 

 3. Spetta alla Comunità Autonoma l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali, nei limiti delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

 

 4. Il Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma è tempestivamente informato dal Governo della Repubblica circa la predisposizione e l'adozione di trattati e convenzioni, nonché di progetti di legislazione doganale, che attengano a materie di suo specifico interesse.

 

 

Articolo 24

 

1. La Comunità Autonoma può richiedere allo Stato il trasferimento o la delega di nuove funzioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

 

2.  La Comunità Autonoma può altresì  richiedere al Parlamento della Repubblica che in  materie di competenza legislativa statale, diverse da quelle di cui all'articolo 11, sia delegata alla Comunità Autonoma l'emanazione della normativa di attuazione. 

 

3 - Gli Stamenti Generali deliberano le richieste di cui ai commi 1 e 2 e individuano l’organo della Comunità Autonoma al quale è attribuita ciascuna delle competenze trasferite o delegate ai sensi dei medesimi commi.

 

 

 

TITOLO II

 

IL GOVERNO DELLA COMUNITA’ AUTONOMA

 

 

CAPO I

 

ORGANI

 

 

Articolo 25

 

1. Sono organi del governo della Comunità Autonoma di Sardegna il Presidente di Sardegna, il Parlamento Sardo, denominato "Stamenti Generali della Sardegna", ed il Consiglio esecutivo.

 

2. Le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono definite con legge comunitaria, in conformità con quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda.

 

 

 

CAPO II

 

IL PRESIDENTE DI SARDEGNA

 

 

SEZIONE I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Articolo 26

 

1. Il Presidente di Sardegna è eletto a scrutinio diretto, libero, eguale e segreto dai cittadini che hanno il diritto di voto per la elezione degli Stamenti Generali e a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato ottenga questa maggioranza, nella seconda domenica successiva alla prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

 

2.  Il Presidente di Sardegna presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica ed alla Costituzione Sarda nelle mani del Presidente della Repubblica, secondo la formula stabilita con legge comunitaria, che può prevedere anche   l’uso facoltativo di invocazioni religiose, ed assume le proprie funzioni.

 

3. Entro cinque giorni dalla pronuncia del giuramento di cui al comma 2, il Presidente si presenta personalmente agli Stamenti Generali informandoli di aver prestato il giuramento prescritto, ripetendone la formula e rivolgendo loro un proprio messaggio.

 

4. Il Presidente provvede alla costituzione dei suoi uffici e servizi, che godono di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e sono soggetti al suo solo controllo. Le spese necessarie per il funzionamento di detti uffici e servizi sono poste a carico del bilancio dello Stato su proposta congiunta del Presidente, del Consiglio esecutivo e della Deputazione permanente degli Stamenti Generali.

 

5. L’assegno e le dotazioni del Presidente di Sardegna sono stabiliti con legge comunitaria; eventuali diminuzioni hanno efficacia solo dall'inizio del mandato successivo a quello in corso al momento della deliberazione.

 

 

Articolo 27

 

1.  La carica di Presidente di Sardegna è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra funzione o attività pubblica che non derivi dall’esercizio della carica stessa, ad eccezione di quella di Deputato degli Stamenti Generali, nonché con qualsiasi altra attività professionale o commerciale.

 

 

Articolo 28

 

1. Il Presidente di Sardegna è politicamente responsabile di fronte agli Stamenti Generali, nelle forme e nei modi indicati nella presente Costituzione Sarda.

 

 

Articolo 29

 

1.Il Presidente di Sardegna dura in carica cinque anni.

 

2.Il Presidente decade dalla carica:

 

         a) per impedimento fisico o mentale, che lo renda permanentemente inabile all’esercizio della carica, accertato dall’Udienza Generale di Giustizia su richiesta degli Stamenti Generali;

 

b) a seguito dell'approvazione, con voto favorevole dei quattro quinti dei componenti gli Stamenti Generali, di una mozione di sfiducia, in base al   procedimento definito con legge comunitaria;

 

c) per dimissioni.

 

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia ai sensi del comma 2, lettera b),  il Presidente di Sardegna continua ad esercitare la carica fino all'insediamento del suo successore. Nel caso di morte, impedimento temporaneo o decadenza per impedimento permanente il Presidente è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dal Presidente degli Stamenti Generali, che se necessario, convoca le elezioni del nuovo Presidente di Sardegna entro otto giorni.

 

4. Durante il periodo di supplenza di cui al comma 3, il Presidente degli Stamenti Generali è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente anziano.

 

SEZIONE II

 

ATTRIBUZIONI

 

 

Articolo 30

 

1.  Il Presidente di Sardegna è il più alto rappresentante della Comunità Autonoma ed è il simbolo dell'unità della Nazione Sarda. In qualità di capo dell'Esecutivo, dirige e coordina l'attività del Consiglio esecutivo, di cui è Presidente-Primo Segretario.

 

2. Il Presidente di Sardegna mantiene le relazioni con le altre istituzioni dello Stato e con le relative amministrazioni, firma le convenzioni e gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 23, comma 2, convoca le elezioni degli Stamenti Generali e nomina le alte cariche della Comunità Autonoma nei casi previsti dalla legge.

 

 

Articolo 31

 

1. Il Presidente di Sardegna rappresenta in Sardegna il Presidente della Repubblica, con tutte le prerogative onorifiche ad esso spettanti.

 

2. Il Presidente di Sardegna ha il comando onorario delle Forze armate della Repubblica in Sardegna.

 

3.  Il Presidente di Sardegna,  nella sua qualità di rappresentante dello Stato in Sardegna:

 

         a) promulga, in nome del Presidente della Repubblica, le leggi della Sardegna e gli altri atti aventi forza di legge e ne ordina la pubblicazione;

 

b) dispone la pubblicazione, nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, della nomina del Presidente e dei componenti dell’Udienza Generale di Giustizia della Sardegna, ai sensi dell'articolo 19.

 

 

Articolo 32

 

1. Il Presidente di Sardegna:

 

       a) presiede il Consiglio esecutivo e ne determina gli indirizzi generali dell’azione di governo, di cui assicura la continuità;

 

       b) nomina e revoca, anche al di fuori degli Stamenti Generali,  i Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, rendendone conto agli Stamenti Generali;

 

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio esecutivo;

 

d) può sciogliere gli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b);

 

e) può richiedere agli Stamenti Generali che si riuniscano in sessione straordinaria;

 

        f) può richiedere che presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si tengano dibattiti su questioni specificamente indicate;

 

g) emana i regolamenti e gli atti  approvati dal Consiglio esecutivo e ne dispone  la pubblicazione.

 

 

Articolo 33

 

1.  Spetta inoltre   al Presidente di Sardegna:

 

         a) coordinare il programma legislativo di governo e sovrintendere alla predisposizione delle norme di carattere generale;

 

         b) convocare e presiedere le Commissioni del Consiglio esecutivo, di cui all'articolo 76;

 

         c) fornire le informazioni richieste dagli Stamenti Generali;

 

         d) nominare un Consigliere esecutivo-Segretario di governo a capo di un Dipartimento in caso di assenza, infermità o impedimento del titolare, dandone comunicazione  agli Stamenti Generali;

 

         e)  adempiere alle altre funzioni esecutive ed amministrative assegnategli dalle leggi  e dai regolamenti.

 

 


Articolo 34

 

1. Il Presidente di Sardegna può delegare temporaneamente ad un Consigliere esecutivo  una o più delle competenze indicate all'articolo 33, informandone gli Stamenti Generali.

 

2. Le funzioni delegate ai sensi del comma 1 possono, in qualsiasi momento, essere revocate dal Presidente di Sardegna.

 

3. La delega temporanea di funzioni ad un Consigliere esecutivo, di cui al comma 1,  non esime il Presidente dalla responsabilità politica davanti agli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 28.

 

 

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CAPO III

 

GLI STAMENTI GENERALI DELLA SARDEGNA

 

 

 

SEZIONE I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 35

 

1. Gli  Stamenti Generali rappresentano il popolo della Sardegna; esercitano il potere legislativo; approvano i bilanci preventivi ed i conti consuntivi della Comunità Autonoma; promuovono e controllano l'attività del Consiglio esecutivo ed esercitano le competenze ad essi attribuite dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda, nonché le ulteriori competenze loro conferite dalle leggi comunitarie o dalle leggi della Repubblica.

 

2.  Gli Stamenti Generali sono inviolabili.

 

3. Gli Stamenti Generali hanno sede nella Città regia di Cagliari. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,  la  legge comunitaria stabilisce i casi ed i termini in cui gli Stamenti Generali possono riunirsi in altre località della Sardegna, nonché le modalità relative.

 

Articolo 36

 

1. Gli Stamenti Generali sono costituiti da una Camera unica e sono eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto.

 

2. Ogni legislatura degli Stamenti Generali ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di svolgimento delle elezioni.

 

 

Articolo 37

 

1. Le norme per l'elezione degli Stamenti Generali sono stabilite con legge comunitaria, in modo da assicurare comunque un'adeguata rappresentanza degli organi territoriali della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 2.

 

2.  Le elezioni per gli Stamenti Generali si svolgono simultaneamente in tutta la Sardegna, salvi i casi eventualmente previsti dalla legge di cui al comma 1.

 

 

Articolo 38

 

1. Gli Stamenti Generali si insediano entro venti giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Presidente di Sardegna.

 

2. Qualora non sia stato emesso il decreto di convocazione, gli Stamenti Generali si insediano autonomamente, alle dieci della mattina del decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1.

 

 

Articolo 39

 

1. Gli Stamenti Generali godono di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e disciplinare.

 

2. Gli Stamenti Generali predispongono ed approvano il proprio bilancio e deliberano sullo stato giuridico del personale da essi dipendente.

 

3. Gli Stamenti Generali adottano il proprio regolamento interno, che ne disciplina l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori, in Assemblea plenaria ed a maggioranza assoluta dei loro componenti, con votazione articolo per articolo e finale sull'intero testo.

 

 

SEZIONE II

 

I DEPUTATI

 

 

Articolo 40

 

1. Sono elettori ed eleggibili i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età, che godano dei diritti civili e politici conferiti ai cittadini sardi ai sensi dell'articolo 5 e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge elettorale di cui all'articolo 37.

 

 

Articolo 41

 

1. Non sono eleggibili:

 

         a) i membri del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88;

 

         b) i giudici ordinari e amministrativi e i pubblici ministeri che abbiano rivestito tale carica negli ultimi dieci anni anche non continuativamente;

 

         c)  i membri degli organi competenti alla proclamazione dei risultati elettorali;

 

         d)  i militari e tutto il personale in servizio nelle Forze di Polizia e nei Corpi armati  dello Stato.

 

2. Sono altresì ineleggibili:

 

         a)  il Presidente della Repubblica;

 

         b)  i Presidenti ed i membri dei Consigli regionali e delle Assemblee e degli organi di governo delle altre regioni;

 

         c) i membri del Parlamento nazionale;

 

         d) le alte cariche dell’Amministrazione dello Stato e delle altre regioni, individuate dalla legge elettorale di cui all'articolo 37:

 

         e) le alte cariche dell’Amministrazione della Comunità Autonoma, individuate dalla legge elettorale di cui all'articolo 37, fatta eccezione per i membri del Consiglio esecutivo;

 

         f) coloro che ricoprono incarichi direttivi negli enti autonomi o imprese pubbliche della Comunità Autonoma o dello Stato.

 

3.  La legge elettorale di cui all'articolo 37 può stabilire altre cause di ineleggibilità.

 

Articolo 42

 

1. I Deputati aderiscono ai Gruppi parlamentari nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento interno degli Stamenti Generali.

 

2. Il regolamento interno stabilisce il numero minimo di Deputati necessario per la formazione dei Gruppi parlamentari e disciplina altresì la loro partecipazione ai lavori parlamentari.

 

3. I Gruppi parlamentari sono rappresentati in tutte le Commissioni permanenti, in proporzione al numero dei loro componenti.

 

 

Articolo 43

 

1. I Deputati agli Stamenti Generali rappresentano tutto il popolo sardo, non sono soggetti a mandato vincolante né sono  revocabili.

 

2. I Deputati hanno il diritto ed il dovere di partecipare a tutte le sessioni del Parlamento con diritto al voto.

 

3. I Deputati hanno diritto alle indennità stabilite per i membri dal Parlamento nazionale; il relativo onere è posto a carico del bilancio della Comunità Autonoma.

 

4. I Deputati non sono perseguibili per i voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

 

5. Nel corso del loro mandato i Deputati non possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta all’Udienza Generale di Giustizia della Sardegna.

 

6. Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 5, è competente la Corte di cassazione.

 

 

SEZIONE III

 

ORGANIZZAZIONE

 

 

Articolo 44

 

1. Gli Stamenti Generali eleggono al proprio interno un Presidente, denominato "Prima Voce degli Stamenti Generali", due vice-Presidenti, denominati, in base alla loro anzianità nella carica di Deputato o, subordinatamente, alla loro anzianità anagrafica, rispettivamente "Seconda Voce" e "Terza Voce" degli Stamenti Generali, e un Comitato di presidenza.

 

2. La Prima Voce ed i membri del Comitato di presidenza cessano dalle proprie funzioni per decisione degli Stamenti Generali in Assemblea plenaria, a maggioranza assoluta. Il regolamento interno può stabilire altre cause di cessazione.

 

3. Sono organi degli Stamenti Generali la Deputazione permanente, la Giunta dei Portavoce e le Commissioni permanenti.

 

4. Il regolamento interno determina le modalità di elezione degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità per la composizione ed il funzionamento degli organi di cui al comma 3.

 

5. Gli Stamenti Generali si riuniscono in sessione ordinaria e straordinaria. Le sessioni straordinarie sono convocate dalla Prima Voce su richiesta di un quarto dei Deputati o di un numero di Gruppi parlamentari stabilito dal regolamento. Si riuniscono, altresì, in sessione straordinaria su richiesta del Presidente di Sardegna.

 

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Articolo  45

 

1.  La Deputazione permanente è composta da un numero di Deputati, indicato dal regolamento interno, in proporzione al numero dei componenti di ciascun Gruppo parlamentare ed è presieduta dalla Prima Voce degli Stamenti Generali.

 

 

Articolo 46

 

1. La Deputazione permanente opera durante i periodi di chiusura degli Stamenti Generali per vacanze parlamentari, dopo il termine della legislatura nonché in caso di scioglimento degli Stamenti Generali, fino all'inizio della legislatura successiva. In questi due ultimi casi, è prorogato il mandato dei componenti la Deputazione permanente fino all'insediamento dei nuovi Stamenti Generali.

 

2. In ogni caso, la Deputazione permanente risponde all’Assemblea plenaria, nella prima sessione ordinaria, di tutti gli affari che abbia esaminato e delle decisioni che abbia assunto ai sensi del comma 1.

 

 

Articolo  47

 

1.       La Deputazione permanente esercita i poteri degli Stamenti Generali, e in particolare:

 

           a) si esprime in merito alla delega temporanea di funzioni del Presidente di Sardegna a uno dei Consiglieri esecutivi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1;

 

           b)  esercita il controllo sull'attuazione delle deleghe legislative da parte del Consiglio esecutivo;

 

           c) interviene  in merito ad ogni questione concernente l’immunità parlamentare, di cui all'articolo 43;

 

           d) decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla convocazione degli Stamenti Generali in Assemblea plenaria;

 

           e) può autorizzare bilanci preventivi straordinari, supplementi di credito e crediti straordinari, su richiesta del Consiglio esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per ragioni di urgenza e necessità giustificate;

 

          f) può autorizzare ampliamenti o trasferimenti di credito, per particolari esigenze connesse al mantenimento dell’ordine pubblico, a pubblica calamità o per necessità finanziarie urgenti di altra natura,  su richiesta del Consiglio esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi membri;

 

         g) assolve a qualsiasi altra funzione ad essa demandata dal regolamento degli Stamenti Generali .

 

2 . Dopo il termine della legislatura nonché in caso di scioglimento degli Stamenti Generali, e fino all'inizio della legislatura successiva, la Deputazione Permanente esercita altresì le facoltà parlamentari in materia di incostituzionalità.

 

 

 

Articolo 48

 

1. La Giunta dei portavoce è composta dai Presidenti di ciascun Gruppo Parlamentare.

 

2. Le riunioni della Giunta dei portavoce sono presiedute dalla Prima Voce degli Stamenti Generali.

 

 

Articolo 49

 

1. Gli Stamenti Generali possono nominare Commissioni di indagine per qualsiasi materia, di interesse pubblico, rientrante nelle competenze della Comunità Autonoma.

 

2. Gli atti, le notizie e le informazioni raccolti dalle Commissioni di cui al comma 1, nonché le valutazioni da esse espresse a conclusione dell'indagine, non sono vincolanti per l'autorità giudiziaria procedente nella medesima materia oggetto dell'indagine, ferma restando la facoltà di trasmissione degli atti, notizie e valutazioni predetti all'autorità giudiziaria, che potrà avvalersene nelle proprie indagini.

 

 

Articolo 50

 

1. Gli Stamenti Generali possono ricevere petizioni collettive ed individuali, purché  formulate per iscritto e autenticate nelle forme previste dalla legge.

 

 

Articolo 51

 

1. Le sessioni dell’Assemblea plenaria sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

 

2. In casi straordinari, gli Stamenti Generali possono riunirsi fuori dalla loro sede, su richiesta dei tre quarti dei Deputati o per decisione della Giunta dei portavoce, con voto favorevole di un numero di componenti rappresentativo della predetta proporzione di Deputati.

 

 

Articolo 52

 

1. Il voto dei Deputati è personale e non delegabile.

 

2. Le deliberazioni degli Stamenti Generali, in Assemblea plenaria o nelle Commissioni permanenti, sono valide solo se la relativa convocazione è stata effettuata nelle forme previste dal regolamento, e se assunte con la presenza della maggioranza assoluta dei Deputati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

3. Il regolamento interno degli Stamenti Generali può prevedere maggioranze speciali.

 

 

Articolo 53

 

1. Gli Stamenti Generali possono nominare un Procuratore per la difesa dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche dei cittadini, con compiti di verifica e di controllo dell’attività amministrativa della Comunità Autonoma.

 

2.  L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Procuratore sono stabiliti con legge comunitaria.

 

 

 

SEZIONE IV

 

ALTRE ATTRIBUZIONI

 

 

 

Articolo 54

 

1. Gli Stamenti Generali designano al proprio interno i senatori della Repubblica, che rappresentano la Comunità Autonoma.

 

2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono eletti dall'Assemblea plenaria a tal fine convocata in proporzione ai Gruppi parlamentari presenti negli Stamenti Generali.

 

3 I senatori designati ai sensi del presente articolo decadono dalla carica nei casi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica ovvero in caso di decadenza da Deputati degli Stamenti Generali.

 

 


Articolo 55

 

1. Gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria deliberano:

 

         a) la presentazione di proposte di legge al Parlamento della Repubblica, nominando contestualmente un massimo di tre Deputati con il compito di sostenere tali proposte;

 

         b) sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2;

 

         c) la presentazione al Governo della Repubblica di formale richiesta per la stipula o per la presentazione al Parlamento della Repubblica dei trattati e delle convenzioni di cui all’articolo 23, comma 4:

 

         d) la  richiesta allo Stato per il trasferimento o la delega di funzioni e competenze, ai sensi dell'articolo 24;

 

         e) la presentazione di specifiche richieste al Governo della Repubblica per l’adozione di progetti di legge ordinari e costituzionali.

 

 

Articolo 56

 

1. Gli Stamenti Generali, con deliberazione in Assemblea plenaria:

 

          a) propongono ricorso di incostituzionalità e si costituiscono innanzi alla Corte  costituzionale nei conflitti di attribuzione  previsti dalla Costituzione della Repubblica, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo  88;

 

           b) autorizzano il Consiglio esecutivo a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.

 

 

 

SEZIONE V

 

SCIOGLIMENTO

 

 

Articolo 57

 

1. La legislatura ha termine:

 

         a) alla sua scadenza  naturale, secondo  quanto  previsto dall'articolo 36, comma 2;

 

b) per scioglimento degli Stamenti Generali, disposto dal Presidente di Sardegna, sotto la sua esclusiva responsabilità e previa delibera del Consiglio esecutivo; il Presidente di Sardegna non può tuttavia esercitare tale facoltà qualora sia  in corso una mozione di sfiducia nei sui confronti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera b), né  prima che sia trascorso un anno dall’ultimo scioglimento disposto secondo la  procedura di cui alla presente lettera.

 

 

Articolo 58

 

1. Il Presidente di Sardegna, nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura, convoca le elezioni degli Stamenti Generali, da tenersi comunque entro sessanta giorni dal predetto termine.

 

2. Nel caso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), la convocazione delle elezioni è effettuata  contestualmente allo scioglimento.

 

 

 

 

SEZIONE  VI

 

 

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI COMUNITARIE

 

 

Articolo 59

 

1. La funzione legislativa è esercitata dagli Stamenti Generali mediante la redazione e l'approvazione delle leggi comunitarie. La funzione legislativa può essere delegata al Consiglio esecutivo, secondo quanto disposto dagli articoli da 63 a 66.

 

2. L’iniziativa legislativa spetta ai Deputati, al Consiglio esecutivo e, nei limiti stabiliti con legge comunitaria, agli organi politici rappresentativi delle entità territoriali in cui è suddivisa la Comunità Autonoma ai sensi dell'articolo 2. La legge comunitaria determina altresì i limiti e le modalità per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare.

 

3. Spetta al Consiglio esecutivo la predisposizione del progetto di legge sul bilancio di previsione della Comunità Autonoma, che è unico ed include la totalità delle spese e delle entrate della Comunità Autonoma e degli organismi, delle istituzioni e degli enti pubblici economici da essa dipendenti.

 

4. Con legge comunitaria, in conformità con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato, è definito il procedimento per la presentazione al Parlamento della Repubblica, da parte degli Stamenti Generali, di proposte di legge di iniziativa popolare.

 

 

Articolo 60

 

1.  Le leggi comunitarie sono promulgate in nome del Presidente della Repubblica dal Presidente di Sardegna, che ne dispone la immediata pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo ufficiale è in ogni caso quello pubblicato nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma.

 

2. Le leggi comunitarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, salvo che la stessa legge non disponga altrimenti.

 

 

 

Articolo 61

 

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l’Assemblea plenaria degli Stamenti Generali può deferire la discussione e l’approvazione di proposte di legge comunitaria alle Commissioni permanenti. Il deferimento può tuttavia essere revocato dall'Assemblea plenaria in qualsiasi momento del procedimento legislativo.

 

2. Non possono essere deferiti alle Commissioni permanenti per l'approvazione:

 

         a) le proposte di legge riguardanti i principi fondamentali della Costituzione Sarda, di cui all'articolo 62;

 

         b) il progetto di legge sul bilancio preventivo della Comunità Autonoma;

 

         c) le proposte di legge di delega legislativa al Consiglio esecutivo.

 


Articolo 62

 

1.  Sono principi fondamentali della Costituzione Sarda quelli indicati agli articoli  2, commi 2 e 3, 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h), 10 comma 2, lettera a), 12, comma 1, 24, 26, comma 2, 28, 29, comma 2, lettera b), 30 e 37.

 

2. Le leggi comunitarie attuative dei principi fondamentali richiamati al comma 1 sono approvate a maggioranza assoluta dall'Assemblea plenaria degli Stamenti Generali.

 

 

Articolo 63

 

1. Gli Stamenti Generali possono delegare al Consiglio esecutivo l'emanazione di   decreti legislativi aventi forza di legge.

 

2. Non può essere delegata la facoltà di emanare leggi nelle materie indicate all'articolo 62.

 

3. La delega legislativa deve essere concessa al Consiglio esecutivo in modo espresso,  per un tempo limitato e per oggetti definiti.

 

4. Le singole leggi di delega possono stabilire, per le relative disposizioni legislative delegate, specifiche formule aggiuntive di controllo parlamentare, senza pregiudizio per le competenze specifiche dell'autorità giudiziaria.

 

 

Articolo 64

 

1.  Nel caso in cui la delega legislativa al Consiglio esecutivo abbia per oggetto una materia di particolare complessità, essa è concessa con una apposita legge quadro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

 

2. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'articolo 63, le leggi quadro di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare in modo chiaro ed esplicito i principi ed i criteri direttivi cui dovrà uniformarsi il Consiglio esecutivo nella emanazione dei decreti legislativi delegati.

 

3. Le leggi quadro non possono:

 

         a)  autorizzare modifiche alla stessa legge quadro;

 

         b) autorizzare l'adozione di norme aventi carattere retroattivo.

 

Articolo 65

 

1. Può essere conferita al Consiglio esecutivo la delega legislativa per l'adozione di testi unici di legge.

 

2. La legge di cui al comma 1 indica puntualmente l’ambito normativo cui la delega si riferisce e specifica se la delega stessa sia limitata al coordinamento formale delle disposizioni previgenti, o se preveda anche la facoltà di chiarire ed armonizzare tali disposizioni mediante coordinamento sostanziale, nonché la facoltà di adottare contestualmente le necessarie disposizioni regolamentari.

 

 

Articolo 66

 

1. Qualora una proposta di legge, o un emendamento ad una proposta di legge, riguardino materie oggetto di una delega già conferita, il Consiglio esecutivo può opporsi al loro esame da parte degli Stamenti Generali.

 

 

 

CAPO IV

 

IL CONSIGLIO ESECUTIVO

 

 

SEZIONE I

 

ORGANIZZAZIONE

 

 

Articolo 67

 

1.  Il Consiglio esecutivo è l’organo collegiale di governo della Comunità Autonoma. Fermo restando quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda, la sua composizione, lo statuto, le modalità di nomina e di cessazione dei suoi membri da parte del Presidente di Sardegna, nonché le loro prerogative e le modalità di esercizio delle competenze loro attribuite, sono definiti con legge comunitaria.

 

2. Si applicano ai Consiglieri esecutivi le disposizioni in materia di incompatibilità stabilite per il Presidente di Sardegna dall'articolo 27.

 

 


Articolo 68

 

1. Il Consiglio esecutivo ha sede nella Città regia di Cagliari; i suoi organismi, strutture e servizi possono essere dislocati anche in sedi diverse, in conformità con criteri generali di decentramento delle funzioni amministrative.

 

 

Articolo 69

 

1. Il Consiglio esecutivo è composto dal Presidente di Sardegna e dai Consiglieri esecutivi-Segretari di governo.

 

2. Una volta costituito il Consiglio esecutivo, il Presidente di Sardegna ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica.

 

3. Per coadiuvare i Consiglieri esecutivi nell’espletamento delle loro attribuzioni, il Presidente di Sardegna, d’intesa con essi, può nominare Sottosegretari di governo con compiti specifici, secondo modalità da definire nel regolamento interno del Consiglio esecutivo.

 

4. Il Consiglio esecutivo risponde politicamente davanti agli Stamenti Generali in modo solidale, senza pregiudizio per la responsabilità personale di ogni Consigliere esecutivo-Segretario di Governo nell'esercizio delle sue funzioni.

 

5.  Il Consiglio può essere dichiarato decaduto con la medesima procedura prevista per  la  mozione di sfiducia al Presidente di Sardegna, di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b).

 

6. In caso di cessazione dall’ufficio del Presidente di Sardegna, ai sensi dell'articolo 29, il Consiglio esecutivo decade dalle sue funzioni e continua ad esercitarle provvisoriamente fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

 

 

Articolo 70

 

1. Il Presidente di Sardegna e i Consiglieri esecutivi-Segretari di Governo, nel corso del loro mandato, non possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta all’Udienza Generale di Giustizia della Sardegna.

 

2.  Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 1, è competente la Corte di cassazione.

 

SEZIONE II

 

COMPETENZE

 

 

Articolo 71

 

1. Il Consiglio esecutivo:

 

a) concorre alla determinazione degli indirizzi generali dell’azione di governo;

 

b) predispone il bilancio di previsione della Comunità Autonoma;

 

         c) approva progetti di legge, autorizza la loro presentazione agli Stamenti Generali nonché, eventualmente, decide il loro ritiro;

 

d) adotta decreti legislativi, previa autorizzazione concessa dagli Stamenti Generali con apposita legge delega ai sensi degli articoli da 63 a 66, e decreti aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 72;

 

e) esercita la potestà regolamentare, in tutti i casi in cui essa non sia specificamente attribuita al Presidente di Sardegna o ai Consiglieri esecutivi;

 

f) concede o nega l’autorizzazione alla presentazione di proposte di legge che implichino un incremento di spese o una diminuzione di entrate rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione;

 

         g) esprime e revoca il consenso alla nomina in servizio dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma, nonché dei comandanti militari e dei capi degli uffici dello Stato nei casi previsti dalla presente Costituzione Sarda;

 

         h) nomina o revoca le alte cariche dell'amministrazione della Comunità Autonoma di rango eguale, assimilato o superiore a quello di direttore generale, nonché quelle eventualmente indicate dalla legge;

 

         i) designa i rappresentanti della Comunità Autonoma negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche dello Stato;

 

         l) designa i componenti del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88, secondo quanto disposto dalla legge;

 

         m) adotta le misure regolamentari e di indirizzo generale occorrenti per l’esecuzione di trattati e di convenzioni internazionali, ai sensi dell'articolo 23;

 

         n) approva progetti di convenzione con altre Regioni italiane e progetti di accordi di cooperazione con Comunità autonome di altri Stati, di cui all'articolo 23, commi 1 e 2;

 

         o) propone ricorso per incostituzionalità , ovvero concede l’autorizzazione per la presentazione di ricorso per incostituzionalità, contro le leggi, le disposizioni e gli atti aventi forza di legge dello Stato, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo 88;

 

         p) si costituisce dinanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione, previa autorizzazione degli  Stamenti Generali ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera b)

 

         q) adempie a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente Costituzione Sarda e dalle leggi comunitarie.

 

 

Articolo 72

 

1. Il Consiglio esecutivo, qualora lo richiedano particolari motivi di necessità ed urgenza, può adottare in forma di decreti-legge provvedimenti aventi forza di legge comunitaria.

 

2.  I decreti-legge adottati ai sensi del comma 1 possono essere revocati, con mozione degli Stamenti Generali, entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

 

 

Articolo 73

 

1. I decreti legislativi ed i decreti-legge adottati dal Consiglio esecutivo devono essere firmati dal Presidente di Sardegna e dal Consigliere esecutivo o dai Consiglieri esecutivi competenti nelle materie oggetto del decreto stesso.

 

2. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché ogni altro atto adottato dal Consiglio esecutivo e dall’Amministrazione della Comunità Autonoma per cui se ne ravvisi la necessità, sono pubblicati nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma. La pubblicazione è presupposto per la validità degli atti e per l’entrata in vigore delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 60.

 

 

 

SEZIONE III

 

FUNZIONAMENTO

 

 

 

Articolo 74

 

1. Il Consiglio esecutivo si riunisce collegialmente su convocazione del Presidente di Sardegna, che lo presiede.

 

2. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno della riunione.

 

 

Articolo 75

 

1.  Le decisioni del Consiglio esecutivo sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

2. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni è necessaria la presenza del Presidente di Sardegna, o del suo sostituto a norma dell'articolo 29, comma 3, e della metà dei Consiglieri esecutivi.

 

3. Le decisioni del Consiglio esecutivo devono risultare da un verbale redatto da un Consigliere esecutivo-Segretario di governo, appositamente nominato dal Presidente di Sardegna.

 

4.  I Consiglieri esecutivi hanno l’obbligo di conservare il segreto sulle deliberazioni assunte e sulle opinioni e sui voti espressi da ciascuno; non possono inoltre divulgare i documenti di cui vengano a conoscenza  per la carica che ricoprono, prima che siano stati resi pubblici ufficialmente.

 

 

Articolo 76

 

1. Il Consiglio esecutivo  può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee per l'attività di coordinamento nell'elaborazione delle disposizioni e nell’attuazione degli indirizzi politici, per la programmazione delle iniziative da sottoporre degli Stamenti Generali, per l'esame degli affari di interesse generale e per la predisposizione delle riunioni del Consiglio esecutivo.

 

2. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni generali sul funzionamento del Consiglio esecutivo stabilite dalla presente Costituzione Sarda. Con legge comunitaria, sono definiti i criteri per la composizione e le competenze delle Commissioni.

 

 

Articolo 77

 

1. Il Consiglio esecutivo è strutturato in Dipartimenti, il cui numero e la cui articolazione sono stabiliti con legge comunitaria.

 

2. La Presidenza del Consiglio esecutivo costituisce comunque un Dipartimento.

 

3. Il Consiglio esecutivo, al fine di realizzare un risparmio nella spesa pubblica o per migliorare l’efficienza del servizio, può procedere con propria determinazione, adottata nel rispetto delle disposizioni generali stabilite con la legge di cui al comma 1, a raggruppare, dividere o sopprimere Dipartimenti.

 

 

Articolo 78

 

1. A capo di ogni Dipartimento è preposto un Consigliere esecutivo-Segretario di Governo.

 

2. Ogni Dipartimento ha una Segreteria generale e si compone di Servizi che possono essere raggruppati in Direzioni generali.

 

3. La struttura organica di ogni Dipartimento è stabilita con decreto del Consiglio esecutivo.

 

 

Articolo 79

 

1. L’Amministrazione della Comunità Autonoma ha personalità giuridica unica ed è dotata della capacità necessaria per l’adempimento dei suoi fini.

 

 

 


CAPO V

 

RELAZIONI  TRA  STAMENTI  GENERALI

 E  CONSIGLIO ESECUTIVO

 

 

SEZIONE I

 

L’INIZIATIVA DELL’AZIONE POLITICA DEGLI STAMENTI GENERALI

 

 

 

Articolo 80

 

1. Presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si tiene annualmente un dibattito sull’orientamento politico generale del Consiglio esecutivo.

 

2. Fermo quanto disposto al comma 1, presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si possono tenere dibattiti generali sull’azione politica e di governo, su iniziativa del Presidente di Sardegna o per sua deliberazione, nelle forme indicate  dal regolamento interno degli Stamenti Generali.

 

3. I dibattiti di cui ai commi 1 e 2 possono concludersi con una risoluzione.

 

 

 

Articolo 81

 

1. L’iniziativa dell’azione politica è esercitata dagli Stamenti Generali con l’approvazione di risoluzioni, di mozioni o di proposte.

 

 

 

SEZIONE II

 

LA RESPONSABILITA’ POLITICA DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

 

 

Articolo 82

 

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 69, comma 4, in tema di responsabilità solidale dei Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, il Consiglio esecutivo può essere chiamato dagli Stamenti Generali a rispondere della propria responsabilità politica, secondo quanto disposto dalla presente Sezione.

 

Articolo 83

 

1. La responsabilità politica può essere addebitata al Consiglio esecutivo mediante la presentazione di una mozione di censura, da parte di almeno un decimo dei Deputati.

 

2. La Prima Voce degli Stamenti Generali deve dare immediata comunicazione al Presidente di Sardegna della presentazione della mozione di cui al comma 1.

 

 

Articolo 84

 

1. La mozione di censura non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi cinque giorni dalla data della sua presentazione.  Entro i primi due giorni successivi alla predetta data, possono essere presentate mozioni alternative.

 

2. La mozione di censura originaria e le eventuali mozioni alternative devono essere discusse congiuntamente. Il Presidente di Sardegna partecipa alla discussione, e può intervenire nella stessa esponendo le proprie ragioni, anche in riferimento agli indirizzi generali dell'azione politica di governo.

 

3. Al termine del dibattito, la mozione di censura è posta in votazione; essa risulta  approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati.

 

 

Articolo 85

 

1. Qualora la mozione di censura, o una delle mozioni alternative, non sia approvata dagli Stamenti Generali ai sensi dell'articolo 84, i firmatari non possono presentarne un’altra nel corso della stessa sessione.

 

2. Qualora la mozione di censura, o una delle mozioni alternative, sia presentata fra una sessione e l’altra degli Stamenti Generali, essa verrà discussa nella sessione ordinaria successiva.

 

3. Una ulteriore mozione di censura non può essere presentata prima che siano trascorsi due mesi dalla votazione di quella precedente.

 

4. La mozione di censura può essere ritirata in qualsiasi momento dai proponenti.

 


 

 

Articolo 86

 

1. Il Presidente di Sardegna, previa delibera del Consiglio esecutivo,  può porre espressamente davanti agli Stamenti Generali la questione di fiducia sul suo programma, su una dichiarazione di politica generale o su una decisione di eccezionale importanza.

 

2.  La questione di fiducia, di cui al comma 1, non può essere posta in votazione prima che sia trascorso un minimo di 25 ore dalla sua presentazione.

 

3. La fiducia si ritiene concessa qualora abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

 

 

 

TITOLO III

 

CONTROLLO SUGLI ATTI  DELLA COMUNITA’ AUTONOMA

 

 

CAPO I

 

ORGANISMI

 

 

 

Articolo 87

 

1.       Le leggi comunitarie sono soggette unicamente al controllo di legittimità della Corte costituzionale.

 

2. Contro gli atti della pubblica amministrazione della Comunità Autonoma è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria o amministrativa.

 

 


Articolo 88

 

1.  Fermo restando quanto disposto all'articolo 87, comma 1, con legge comunitaria, che ne determina altresì la composizione ed il funzionamento, è istituito il Consiglio consultivo che si pronuncia, nei casi indicati dalla medesima legge, sulla conformità ai principi della presente Costituzione Sarda dei progetti e proposte di legge sottoposti all'esame degli Stamenti Generali.

 

2. I ricorsi alla Corte costituzionale da parte degli Stamenti Generali o del Consiglio esecutivo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 56, comma 1, lettera a), e 71, comma 1, lettera o), sono proposti previa acquisizione del parere del Consiglio consultivo.

 

 

Articolo 89

 

1.  E' istituito il Controllore generale di Corte. Con legge comunitaria sono definite  l’organizzazione del suo ufficio e le modalità del suo funzionamento e sono altresì stabilite le garanzie, le norme e le procedure relative al controllo esercitato da tale organismo in sede di predisposizione, da parte del Consiglio esecutivo, del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione degli Stamenti Generali.

 

 

 

CAPO II

 

STRUMENTI  DEL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

Articolo 90

 

1. Gli Stamenti Generali, anche tramite le Commissioni permanenti, possono richiedere, in qualsiasi momento, al Consiglio esecutivo, ai Dipartimenti o a qualsiasi Autorità, organismo o servizio della Comunità Autonoma, le informazioni e la collaborazione che ritengano necessarie per l'esercizio delle proprie prerogative.

 

 

Articolo 91

 

1. Gli Stamenti Generali possono chiedere che siano presenti alla sue sessioni il Presidente di Sardegna, il Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti, ai quali i Deputati possono formulare interrogazioni ed ottenere la risposta.

 

2. Le interrogazioni e le risposte possono essere scritte ed orali.

 

3. Le interrogazioni rivolte al Consiglio esecutivo o ad uno dei suoi componenti possono essere trattate nelle Commissioni permanenti.

 

 

Articolo 92

 

1. Il Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti possono essere chiamati a rispondere, negli  Stamenti Generali, ad interpellanze loro rivolte da Deputati o da Gruppi parlamentari.

 

2. L'interpellanza può concludersi con una mozione, con la quale gli Stamenti Generali esprimono le proprie considerazioni al termine del dibattito. E' comunque esclusa l'ipotesi di mozione di censura al Consiglio esecutivo.

 

 

Articolo 93

 

1. Il         Presidente di Sardegna e i membri del Consiglio esecutivo hanno accesso alle sessioni plenarie degli Stamenti Generali ed alle riunioni delle Commissioni ed hanno la facoltà di prendervi la parola. Presso le Commissioni, essi possono farsi assistere da incaricati e funzionari dell’Amministrazione e richiedere il loro intervento.

 

 

Articolo 94

 

1. Il       regolamento degli Stamenti Generali stabilisce le forme di controllo sugli atti adottati dal Consiglio esecutivo in attuazione di risoluzioni, di proposte e di mozioni approvate a seguito di interpellanza.

 

 

 

 

TITOLO IV

 

FINANZE ED ECONOMIA

 

 

 

Articolo 95

 

1. Il patrimonio della Comunità Autonoma è costituito:

 

a)  dal patrimonio della Regione Sardegna alla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda;

 

         b) dai beni occorrenti per l'effettuazione di servizi trasferiti alla Comunità Autonoma;

 

         c) dai beni acquisiti dalla Comunità Autonoma a qualsiasi titolo giuridicamente valido.

 

2. Con legge comunitaria, sono definiti i principi e le modalità per l'amministrazione, la gestione e la tutela  del patrimonio della Comunità Autonoma.

 

 

Articolo 96

 

1. Le entrate della Comunità Autonoma sono costituite:

 

         a) dai proventi delle imposte istituite dalla Comunità Autonoma;

 

         b) dai proventi delle imposte cedute dallo Stato;

 

         c) da una percentuale di partecipazione al gettito complessivo delle imposte dirette e indirette percepite dallo Stato, incluse quelle dei monopoli fiscali;

 

         d) dagli introiti derivanti da tasse proprie istituite dalla Comunità Autonoma per profitti speciali e per prestazioni di servizi, attivati dalla Comunità Autonoma stessa ovvero ad essa trasferiti dallo Stato;

 

         e) da contributi speciali stabiliti dalla Comunità Autonoma nell’esercizio delle sue competenze;

 

         f) da sovrimposte su imposte statali;

 

         g) dalla quota del Fondo perequativo nazionale, ad essa spettante;

 

         h) da altre assegnazioni a carico del bilancio generale dello Stato;

 

         i) da emissioni obbligazionarie e dal ricorso al credito;

 

         l) dalle vendite del patrimonio della Comunità Autonoma;

 

         m)  da introiti di diritto privato, legati, donazioni e sovvenzioni;

 

         n) da multe e sanzioni irrogate dalla Comunità Autonoma nell’ambito delle sue competenze.

 

2.  Le imposte, tasse e contributi speciali, nonché le sovrimposte su imposte statali, di cui al comma 1, sono istituite con legge comunitaria .

 

 

Articolo 97

 

1. Una volta completato il trasferimento dei servizi dallo Stato alla Comunità Autonoma e comunque dopo il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda, la Comunità Autonoma può chiedere la negoziazione della partecipazione al gettito delle imposte statali, di cui all'articolo 96, comma 1, lettera c),  con applicazione dei seguenti criteri:

 

         a) in base al calcolo del coefficiente medio fra la popolazione residente ed il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche percepita nel territorio della Comunità Autonoma;

 

         b) in base all’ammontare degli introiti spettanti alla Comunità Autonoma per servizi e oneri di carattere generale che lo Stato continua ad assumersi come propri;

 

         c) in base al principio della solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, come previsto dalla Costituzione della Repubblica;

 

         d) in base ad altri criteri che si ritengano opportuni.

 

2.  La percentuale di partecipazione fissata a seguito della negoziazione, ai sensi del comma 1, può essere rivista, su richiesta del Governo della Repubblica o del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma, decorsi cinque anni dalla negoziazione precedente.

 

 

Articolo 98

 

1. La Comunità Autonoma esercita la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi istituiti ai sensi dell'articolo 96 in piena autonomia, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire con l’Amministrazione dello Stato, specialmente quando lo esiga la natura stessa del tributo.

 

2. Nel caso di imposte cedute dallo Stato ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera b), la Comunità Autonoma ne assume la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo per delega dello Stato, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge dello Stato che stabilisce la cessione e ne determina l'entità e le condizioni.

 

3. Restano di competenza dell'Amministrazione dello Stato la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo delle altre imposte statali riscosse nel territorio della Comunità Autonoma, senza pregiudizio per la delega eventualmente conferita alla Comunità Autonoma e per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, specialmente quando lo esiga la natura stessa del tributo.

 

 

Articolo 99

 

1. L'Amministrazione della Comunità Autonoma gode dello stesso trattamento fiscale che la legge stabilisce per l'Amministrazione dello Stato.

 

 

Articolo 100

 

1.  La Comunità Autonoma esercita la tutela finanziaria sugli enti territoriali, nel rispetto dell’autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica ed in conformità a quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda.

 

2. Gli enti territoriali della Comunità Autonoma esercitano la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi propri ad essi attribuiti dalle leggi in piena autonomia, ferma restando la possibilità di delegare tali compiti all'Amministrazione della Comunità  Autonoma.

 

3. Con legge dello Stato sono stabilite e regolate le modalità della collaborazione fra gli enti territoriali della Comunità Autonoma, la Comunità Autonoma e lo Stato per la gestione, la liquidazione, la riscossione ed il controllo di determinati tributi.

 

4. Gli introiti di competenza degli enti territoriali della Comunità Autonoma, consistenti in partecipazioni alle entrate statali e in sovvenzioni non condizionate a particolare destinazione, sono percepiti tramite la Comunità Autonoma, che provvede a distribuirli secondo i criteri stabiliti dalla legge per le predette partecipazioni.

 

 

Articolo 101

 

1. La Comunità Autonoma può accedere al debito pubblico per finanziare spese d’investimento.

 

2. La consistenza e le caratteristiche dell’emissione sono stabilite dagli Stamenti Generali, in conformità con l’ordinamento generale della politica creditizia dello Stato.

3.  I titoli emessi sono considerati titoli  pubblici a tutti gli effetti.

 

Articolo 102

 

1. La Comunità Autonoma, nell’ambito delle sue competenze, può istituire enti che promuovano la piena occupazione e lo sviluppo economico e sociale.

 

2. La Comunità Autonoma può costituire imprese pubbliche, quali strumenti di esecuzione di funzioni attribuite alla sua competenza dalla presente Costituzione Sarda.

 

 

Articolo 103

 

1. La Comunità Autonoma, in conformità alle leggi dello Stato, designa i propri rappresentanti negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche statali, la cui competenza si estenda al territorio sardo e che per loro natura non possano essere oggetto di trasferimento.

 

 

Articolo 104

 

1. La Comunità Autonoma, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica  ed in conformità con le leggi dello Stato, promuove e favorisce, con leggi comunitarie, l'incremento della cooperazione senza fini di speculazione privata, nonché ogni altra iniziativa per lo sviluppo e la tutela del lavoro nella sua funzione sociale.

 

 

TITOLO V

 

CONCORSO DELLA COMUNITA’ AUTONOMA

ALLA DIFESA NAZIONALE

 

 

Articolo 105

 

 1. La Comunità Autonoma adempie alla difesa nazionale tramite la doverosa partecipazione dei cittadini sardi al servizio militare nelle Forze armate della Repubblica, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, e garantendo la piena disponibilità del proprio territorio, nonché con le ulteriori forme previste dal presente Titolo.

 

 

Articolo 106

 

1. Con legge comunitaria, approvata dagli Stamenti Generali su proposta del Consiglio esecutivo, d’intesa con il Governo della Repubblica, è istituita la Guardia Nazionale Sarda; la medesima legge ne determina l’ordinamento e lo statuto dei suoi appartenenti, in base ai principi stabiliti dal presente articolo.

 

2. I cittadini sardi prestano servizio nella Guardia Nazionale Sarda su base volontaria e sono ad ogni effetto militari della Repubblica Italiana.

 

3. Per l’inquadramento, l’istruzione, l’addestramento del personale della Guardia Nazionale Sarda, nonché per la gestione e la manutenzione degli armamenti e delle infrastrutture logistiche, può essere prevista la costituzione  di quadri a carattere permanente e provvisti di uno speciale statuto.

 

4. Ai fini di cui al comma 3, e d’intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica, possono essere destinati a prestare servizio organico nella Guardia Nazionale Sarda ufficiali o sottufficiali delle Forze armate della Repubblica.

 

 

Articolo 107

 

1. Sono compiti istituzionali della Guardia Nazionale Sarda:

 

a) concorrere alla difesa nazionale, e in particolare alla difesa del territorio della Comunità Autonoma, ed alla tutela delle istituzioni della Comunità Autonoma e delle istituzioni della Repubblica;

 

b)  concorrere ai sevizi di protezione civile in caso di calamità naturali;

 

c) concorrere con le Forze di polizia della Comunità Autonoma e con le Forze di polizia dello Stato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

2. Il concorso della Guardia Nazionale Sarda, ai sensi del comma 1,  è attuato, salvi i casi di assoluta urgenza, secondo una pianificazione definita d'intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica.

 

 

Articolo 108

 

1. Il Presidente della Repubblica è il Comandante supremo della Guardia Nazionale Sarda; Il Presidente di Sardegna ne ha il comando politico-militare, su delega del Presidente della Repubblica.

 

2. La Guardia Nazionale Sarda è in via generale ed ordinaria posta alle dipendenze del Consiglio esecutivo, che ne dispone l’impiego. Il Governo della Repubblica può assumerne la disponibilità diretta e immediata ed il comando diretto, parziale o totale, e disporne l’impiego ai suoi ordini, per periodi espressamente determinati ed in situazioni di particolare emergenza connesse alla difesa nazionale, alla tutela delle istituzioni repubblicane, a pubbliche calamità o alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

 

 

PARTE III

 

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE SARDA

 

 

 

Articolo 109

 

1. Per la revisione della Costituzione Sarda si applicano le procedure di cui alla presente Parte.

 

 

Articolo 110

 

2. L'iniziativa della revisione compete a un quinto dei Deputati degli Stamenti Generali, al Consiglio esecutivo e al Governo della Repubblica.

 

 

Articolo 111

 

1.  Qualora riguardi le relazioni della Comunità Autonoma con lo Stato, la proposta di revisione:

 

         a) deve essere approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna con la maggioranza di due terzi dei loro componenti;

 

         b) deve essere approvata dal Parlamento della Repubblica con le forme e le procedure di cui all'articolo 138 della Costituzione della Repubblica;

 

         c) deve essere sottoposta a referendum confermativo da parte dei cittadini sardi che godano dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 40 della presente Costituzione Sarda.

 

2. Se la proposta di revisione non è approvata dagli Stamenti Generali o dal Parlamento della Repubblica, ovvero non è confermata mediante referendum, essa non può essere nuovamente presentata  prima che siano trascorsi due anni dalla rispettiva data della mancata approvazione.

 

3.     L’approvazione della proposta di revisione da parte del Parlamento nazionale, ai sensi del comma 1, lettera b),  comporta la contestuale autorizzazione dello Stato alla Comunità Autonoma per la convocazione del referendum di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

 

 

Articolo 112

 

1.  Qualora abbia per oggetto modifiche all’organizzazione dei poteri della Comunità Autonoma, la proposta di revisione:

 

a) è approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna;

 

b) è trasmessa al Parlamento della Repubblica, che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera b);  qualora il Parlamento non proceda all'esame entro il predetto termine, è indetto il referendum confermativo di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c).