Torra a Buscadore
SENATO DELLA REPUBBLICA -XIV LEGISLATURA-N.
1360
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del senatore COSSIGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24
APRILE 2002
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Nuovo statuto della regione autonoma
della Sardegna e cambiamento di denominazione della stessa in "Comunità autonoma
della Sardegna"
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TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
diniziativa del
senatore COSSIGA
NUOVO STATUTO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DELLA STESSA IN
COMUNITA AUTONOMA DI SARDEGNA
RELAZIONE
Onorevoli Senatori,
ampio è stato il dibattito politico
e costituzionale in questi anni sul tema di una riforma federalista dello Stato, sulla
quale è sembrata convergere la quasi totalità delle forze politiche e parlamentari e
della società civile; ampio ma confuso: il termine federalismo giustamente cancellato dalle leggi
costituzionali e ordinarie approvate è stato infatti usato largamente a sproposito. Fatta
eccezione per alcuni singoli politici, quali ad esempio il Senatore Francesco
DOnofrio e in parte (e spiegherò poi perché solo in parte) la Lega Nord è chiaro
che per federalismo nessuno intende ciò che per
federalismo si intende propriamente, ma solo una
qualche forma di regionalismo che colmi il vuoto della pseudo-riforma regionalista
introdotta dalla Costituzione del 1948 e negli anni successivi confusamente attuata e
gestita. E che di federalismo in senso proprio
nessuno, salvo le eccezioni sopra dette intenda parlare è dimostrato dagli alti lai che prorompono dalle forze politiche e
dalla burocrazia quando ad esempio si ipotizza la istituzione di una polizia regionale,
nel senso vero e proprio del termine, diversa e distinta dai corpi dei vigili urbani che
sono soltanto servizi di impiegati ordinari delle amministrazioni comunali dotati non più
che né meno degli agenti postali o dei ferrovieri, anzi di meno di alcune limitate
facoltà di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.
Si grida alla rottura
dellunità dello Stato quando viene ipotizzata la decentralizzazione delle funzioni
di polizia, che invece è caratteristica comune non solo dei veri Stati federali (Germania
Federale, Canada, Stati Uniti dAmerica e Australia) ma anche Stati che non vengono
normalmente considerati federali come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dove esistono circa cinquanta forze di polizia locali e la famosa Metropolitan Police, lunica polizia che
dipende dal Ministro dellInterno, salvo in alcuni limitati campi esercita le
sue funzioni soltanto nella grande Londra, con eccezione per lantica Londra che è
la City che ha un proprio corpo di polizia dipendente dal Lord Major.
A ben vedere neanche la Lega Nord è
a favore di una trasformazione in senso federale dello Stato italiano e usa
appropriatamente non il termine federalismo ma devolution
o devoluzione, termine che indica
lattribuzione di poteri quasi statuali non a tutte le parti del territorio dello
Stato, ma solo ad alcune parti di esso, così come è avvenuto appunto nel Regno Unito,
dove la devolution è stata realizzata oltre che
come nelle origini dellIrlanda del Nord a favore della Scozia e in forma molto
attenuata in favore del Galles.
Il sistema federale presuppone
lesistenza di Stati o provincie dotati di sovranità a titolo eguale che lo Stato
centrale, con il quale la sovranità viene ripartita consensualmente solo in relazione ad
alcune materie. Teniamo presente che in Australia i governatori dei singoli stati sono
nominati direttamente dalla Regina su proposta dei Governi locali e non del Governo
federale, ad indicare che la Regina del Regno Unito è Regina a titolo distinto non solo
del Commonwealth ma dei singoli stati federati. E giustamente non si può realisticamente
ipotizzare una trasformazione dello Stato in senso federale; sono infatti ormai quasi del
tutto esaurite le ragioni internazionali, politiche, storiche, culturali e di tradizione
giuridica che avevano fatto ipotizzare a politici e pensatori, laici e cattolici, durante
lepoca rivoluzionaria dei primi decenni del XIX secolo alla forma federale come
lunica via per la realizzazione dellunità nazionale dItalia. Perfino il
timido tentativo regionalista portato avanti da Cavour insieme a Minghetti con il loro
famoso disegno di legge sullorganizzazione amministrativa del nuovo Stato
dItalia, alla morte dello statista piemontese fu travolto dai timori degli unitari che volevano cancellare qualunque ricordo,
tracce e vestigia degli antichi stati e imposero allItalia unificata la
piemontesizzazione, mettendo le basi della tragica questione meridionale.
Nella storia si hanno casi di Stati
federali che diventino Stati unitari; non si ha invece un solo caso di Stato unitario che
si trasformi in Stato federale se si fa eccezione per la Germania, ove dopo la parentesi
unitaria nazista si ritornò allantico assetto federale proprio non solo della
Repubblica, ma dello stesso impero.
E per questo motivo che
personalmente ritengo non praticabile la via della riforma in senso federalista dello
Stato italiano. Poiché però, lItalia è composta di Regioni, comunità e nazioni
senza Stato (quali il Friuli, la Sardegna e la Valle dAosta: il problema del Sud
Tirolo è un problema di tuttaltra natura) che non hanno però tutte eguale senso
comune o autocoscienza di specifica individualità; vi sono anzi Regioni del tutto
artificiali quali il Lazio e la Campania: nella prima la Tuscia e si mischia con la
Ciociaria ed entrambe con la città metropolitana di Roma che anche per lorigine e
la qualità dei suoi abitanti nulla ha che vedere con le prime due. In Campania il
beneventano si mischia con il casertano, il casertano con lIrpinia e tutte e tre,
per non citarne altre, con unaltra città metropoli come Napoli che è per storia,
lingua e tradizione, nulla ha a che spartire con Avellino e con Benevento, antica città
papale! Per cui ciò che in Italia è realizzabile, ed in parte i padri costituenti lo
avevano inteso con ladottare per alcune regioni forme di autonomia speciale e il cosiddetto federalismo
asimmetrico, proprio del Regno di Spagna, dove paesi come la Catalogna, i Paesi Baschi e
la Navarra sono vere e proprie nazioni senza Stato e godono di forme di organizzazione
istituzionale semi-statuale, tutte ad esempio dotate di polizie autonome cui perfino il
Governo spagnolista di Madrid sta
progressivamente cedendo tutte quelle funzioni di polizia che non riguardano competenze
chiaramente centrali come ad esempio la sorveglianza ed il controllo delle frontiere. Come
contributo, esempio e provocazione di una
riforma in senso federalista e asimmetrico dello Stato si presenta questo disegno di legge
costituzionale per la riforma dellautonomia speciale della Sardegna con una Nuova
Carta, Statuto o Costituzione che è il puro e semplice adattamento dello Statuto della
Catalogna alla Sardegna stessa e con ladozione di denominazioni tradizionali per
lAssemblea rappresentativa, gli Stamenti Generali, che dopo oltre quattrocento anni
furono soppressi solo nel 1847 con la perfetta
fusione dello Stato di Sardegna con i domini di Terra Ferma della Corona sabauda.
COSTITUZIONE DELLA
COMUNITAAUTONOMA DI SARDEGNA
O
NOA CARTA DE
LOGU
DE SA
COMUNIDADE AUTONOMA DE SARDIGNA
PREAMBOLO
Nellambito
del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche della comunità nazionale
italiana, il popolo di Sardegna ha riconquistato nel 1948 le sue libere istituzioni di
autogoverno, cui nel 1847 aveva rinunciato per la Santa Causa del Risorgimento Nazionale e
dellUnità Italiana, nel glorioso periodo che culminò con la emanazione dello
Statuto del Regno di Sardegna da parte di Re Carlo Alberto di Savoia Carignano, con
labolizione nellIsola delle istituzioni feudali e con la Prima Guerra di
Indipendenza Nazionale.
Esercitando
il suo diritto alla difesa e alla realizzazione della propria identità nazionale nella
forma dellautonomia che la Costituzione della Repubblica Italiana, la presente
Costituzione e le sue leggi riconoscono e garantiscono alle nazionalità e regioni che
compongono l'Italia unita, la Sardegna manifesta la sua volontà di costituirsi in
comunità autonoma, con una sua propria Costituzione che si denominerà, in continuità
con le sue tradizioni storiche la: Nuova Carta de Logu.
In
questora solenne, nella quale la Sardegna recupera pienamente la propria libertà e
le proprie radici storiche, nazionali e culturali essa rende omaggio a tutti gli uomini e
a tutte le donne che hanno contribuito a render possibile questo storico evento, lottando
per la difesa della loro identità nella vita religiosa, nelle scuole, nella letteratura e
nelle arti, nella vita comune della sua gente, e testimoniando inutilmente la propria
appartenenza alla più vasta comunità dei popoli italiani, con largo contributo di valore
e di sangue dalla Prima Guerra di Indipendenza alla Grande Guerra Mondiale nella quale
lItalia compì e coronò la sua Unità.
In questora
solenne, il Popolo Sardo ricorda la sua gloriosa Brigata Sassari, esempio di
eroismo civile e valore militare, di coscienza autonomistica e nazionale e di orgogliosa
consapevolezza della propria sardità e ricorda con essa, che ne fu il crogiuolo e
lorigine, la grande tradizione civile, politica e culturale, autonomistica e
nazionalistica del glorioso Partito Sardo dAzione e i suoi condottieri: Camillo
Bellieni, Emilio Lussu, Anselmo Contu, Francesco Fancello.
La
presente Costituzione è lespressione dellidentità collettiva della Sardegna,
stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni con Repubblica Italiana, nel
segno di una libera e volontaria solidarietà con le restanti nazionalità e regioni della
Comunità italiana.
Questa solidarietà nella libertà, nella
autonomia e nelleguaglianza costituisce la garanzia dellautentica unità di
tutto il Popolo italiano, nelle sue varie nazionalità, regioni, comunità e lingue.
Nel
rispetto della libertà ed uguaglianza religiosa e di pensiero dei suoi cittadini, il
Popolo Sardo ricorda e confessa la sua antica tradizione cristiana e i suoi legami storici
al mondo con la Chiesa di Roma. Il Popolo Sardo proclama come valori fondamentali della
sua vita collettiva la libertà della persona umana e delle comunità naturali, la
famiglia, la gente, il comune, la giustizia, la solidarietà, leguaglianza ed
esprime la sua volontà di avanzare verso una via di progresso che assicuri dignitosa
qualità di vita a tutti coloro che vivono e operano in Sardegna, qualunque sia la nascita
e la loro origine.
La
libertà collettiva trova nelle istituzioni della Comunità autonoma il collegamento con
una storia di affermazione e rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche
della persona e dei popoli; storia che gli uomini e le donne della Sardegna vogliono
continuare per rendere possibile la costruzione di una società democratica avanzata.
Nella
fedeltà a questi principi e per realizzare il diritto inalienabile della Sardegna
allautogoverno, i sardi propongono al Popolo Sardo e al Parlamento Nazionale la
ratifica della presente Carta.
INDICE
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE II ORDINAMENTO DELLA
COMUNITÀ AUTONOMA
TITOLO
I Competenze
TITOLO
II Il Governo della Comunità Autonoma
- Capo I Organi
- Capo II Il Presidente di Sardegna
Sezione I Disposizioni generali
Sezione II Attribuzioni
- Capo III Gli Stamenti Generali della Sardegna
Sezione I Disposizioni generali
Sezione II I Deputati
Sezione III Organizzazione
Sezione IV Altre attribuzioni
Sezione V Scioglimento
Sezione VI La formazione delle leggi comunitarie
- Capo IV Il Consiglio esecutivo
Sezione I Organizzazione
Sezione II Competenze
Sezione III Funzionamento
- Capo V Relazioni tra Stamenti Generali e Consiglio esecutivo
Sezione I L'iniziativa
dell'azione politica degli Stamenti Generali
Sezione II La responsabilità politica del Consiglio esecutivo
TITOLO III
Controllo sugli atti della Comunità Autonoma
- Capo I Organismi
- Capo II Strumenti del controllo parlamentare
TITOLO IV Finanze ed economia
TITOLO V
Concorso della Comunità Autonoma alla difesa
nazionale
PARTE III REVISIONE DELLA
COSTITUZIONE SARDA
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La Sardegna, come
Nazione individuale e distinta nell'ambito della Nazione italiana, e per realizzare il
proprio autogoverno, si costituisce in Comunità Autonoma di Sardegna, di seguito
denominata "Comunità Autonoma", in conformità con i principi della
Costituzione della Repubblica e delle altre leggi costituzionali italiane, mediante la
presente Costituzione della Comunità Autonoma di Sardegna o Noa Carta de Logu de sa
Comunidade Autonoma de Sardigna, di seguito denominata "Costituzione Sarda".
2. La Comunità Autonoma è l'organismo
politico di autogoverno della Nazione Sarda, attraverso il quale essa esprime
istituzionalmente la propria identità ed
esercita i propri poteri di autonomia.
Articolo 2
1. Il territorio della
Comunità Autonoma comprende i Giudicati di Cagliari, Arborea, Nuoro e Torres, il Paese
Catalano di Alghero ed è suddiviso in curatorie,
città regie, città e comuni.
2.
L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma è definita con legge comunitaria,
in conformità ai principi della presente Costituzione Sarda, garantendo l'autonomia delle
distinte entità territoriali.
3. Con la legge di cui al
comma 2 sono altresì definite le procedure per la istituzione di unioni territoriali,
corrispondenti alle antiche regioni storiche della Sardegna, nonché di raggruppamenti di
comuni, in base alla loro contiguità urbanistica, territoriale ed ambientale ovvero in
base ad altre specifiche finalità di carattere funzionale.
4. L'organizzazione
territoriale della Comunità Autonoma deve comunque garantire l'esercizio dei compiti
istituzionali dello Stato, con particolare riferimento alla amministrazione della
giustizia, alla difesa nazionale e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di
interesse nazionale.
Articolo 3
1. Le lingue proprie ed
ufficiali della Sardegna sono l'italiano e il sardo. Nel Paese Catalano di Alghero è
lingua propria e ufficiale anche la lingua catalana. NellIsola di Carlo Forte è
riconosciuto luso della parlata ligure.
2. La Repubblica italiana garantisce
luso corrente e ufficiale dellitaliano, del sardo e, limitatamente al Paese
Catalano di Alghero, della lingua catalana e adotta, dintesa con la Comunità
Autonoma, le misure necessarie per assicurarne la conoscenza e per garantire ai cittadini
della Comunità Autonoma la piena eguaglianza ed il pieno rispetto del diritto all'uso
delle lingue e parlate che sono loro proprie.
3. La lingua catalana e
le parlate ligure, gallurese e sassarese sono oggetto di insegnamento e di ogni misura
volta a garantirne il rispetto e la protezione.
Articolo
4
1. La bandiera della Comunità Autonoma è quella
tradizionale della Sardegna antica.
2.
Lo stemma della Comunità Autonoma è definito con legge comunitaria in conformità alle
tradizioni storiche sarde.
3. Il motto della Comunità Autonoma è quello
tradizionale: Forza paris.
Articolo
5
1. Agli effetti della presente
Costituzione Sarda, godono della condizione politica di cittadini sardi:
a)
i cittadini italiani aventi residenza amministrativa nel territorio della Comunità
Autonoma;
b)
i cittadini italiani o stranieri nati in Sardegna;
c) i
cittadini italiani residenti allestero, nati in Sardegna o da un genitore nato in
Sardegna;
d) i
cittadini italiani residenti allestero, che abbiano avuto nel territorio della
Comunità Autonoma la loro ultima residenza amministrativa in Italia, e che inoltrino
specifica richiesta alla competente autorità consolare della Repubblica italiana,
comprovando il possesso dei predetti requisiti, nonché
i loro discendenti che lo richiedano nelle stesse forme.
Articolo
6
1. Nel territorio della Comunità
Autonoma le consuetudini del diritto civile della Sardegna hanno piena efficacia, fatte
salve le eccezioni espressamente stabilite per specifiche materie e ferme restando le
disposizioni che prevedano un regime di extraterritorialità in forza del diritto
internazionale o le specifiche previsioni in materia di stato giuridico di singoli
soggetti.
2. I cittadini stranieri che stabiliscono la propria residenza
amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma
sono soggetti alle consuetudini del diritto civile della Sardegna, salvo che
esprimano una volontà diversa.
Articolo
7
1. I cittadini sardi, di cui
all'articolo 5, esercitano i diritti e adempiono ai doveri fondamentali previsti dalla
Costituzione della Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda.
2. La Comunità
Autonoma, in forza dei propri poteri istituzionali e nellambito delle proprie
competenze, promuove le condizioni per l'effettivo esercizio della libertà e dell'eguaglianza
dellindividuo e delle formazioni sociali di cui fa parte, e in
particolare della famiglia basata sul matrimonio, cellula fondamentale della società
sarda, della gente e del comune. A tal fine
la Comunità Autonoma rimuove gli ostacoli che impediscano o rendano difficile il pieno
godimento di tali diritti e promuove le
condizioni che facilitino la partecipazione di tutti i cittadini alla vita religiosa,
politica, economica, culturale e sociale.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA COMUNITA AUTONOMA
TITOLO I
COMPETENZE
Articolo
8
a)
organizzazione delle istituzioni di autogoverno, nellambito di quanto previsto dalla
presente Costituzione Sarda;
b)
consultazioni popolari per l'elezione degli enti locali, salva la previsione di intese tra
Stato e Comunità Autonoma per la determinazione della data e delle modalità di
svolgimento delle relative votazioni;
c) raccolta, tenuta, codificazione e aggiornamento
delle consuetudini del diritto civile della Sardegna;
d)
norme processuali e procedure amministrative che abbiano origine da disposizioni
particolari del diritto civile della Sardegna o da disposizioni speciali concernenti
lorganizzazione della Comunità Autonoma ;
e)
istruzione, con riferimento all'amministrazione scolastica ed all'insegnamento primario e
secondario; università e cultura; Conservatori di musica e Accademie di belle arti di
interesse preminente per la Comunità Autonoma;
f)
tutela del patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico e
scientifico; archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri di documentazione
culturale la cui titolarità non sia delegata allo Stato, d'intesa con la Comunità
Autonoma;
g)
ricerca, fatto salvo quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica; Accademie di
scienze, di etica e di cultura che abbiano la loro sede centrale in Sardegna;
h) enti
locali, senza pregiudizio per i compiti istituzionali dello Stato; modifica dei confini
dei Giudicati, delle curatorie, della città regie, delle città e dei comuni, ivi
compresa l'eventuale istituzione di regioni storiche in Registri toponimi;
i)
organizzazione del territorio e del litorale; urbanistica
ed edilizia;
l) utilizzo delle risorse forestali e predisposizione dei relativi servizi;
sentieri ad uso agricolo e pascoli; aree naturali protette; montagna, anche con previsione
di forme di tutela per particolari zone montuose;
m)
turismo;
n) lavori
pubblici, ad eccezione delle opere alle quali, dintesa
tra la Comunità Autonoma e lo Stato, venga attribuita la qualifica di opere di interesse
generale dello Stato;
o) strade e viabilità locale;
p)
ferrovie, trasporti aerei, terrestri, marittimi, fluviali o via cavo; porti, eliporti,
aeroporti di interesse della Comunità Autonoma; servizio meteorologico della Sardegna in
collaborazione con i servizi meteorologici nazionali;
q) centri
di contrattazione o terminali per operazioni di carico in materia di trasporto;
r)
utilizzazioni idrauliche, canali e irrigazione; installazioni per la produzione, la
distribuzione e il trasporto di energia, limitatamente al trasporto e all'utilizzazione
nel territorio della Sardegna; acque minerali, termali o sotterranee, fatti salvi i
principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica nellinteresse generale della
Nazione italiana;
s) pesca
nelle acque interne e nelle acque territoriali sarde; acquacultura, allevamento e raccolta
di frutti di mare; caccia;
t)
artigianato;
u) ordinamento farmaceutico;
v)
fondazioni e associazioni con finalità di insegnamento, culturali, artistiche, di
beneficenza, assistenziali e similari, che svolgano la loro attività esclusivamente o
prevalentemente nella Sardegna;
z) assistenza sociale;
aa) gioventù;
bb)
condizione della donna;
cc)
istituzioni e servizi pubblici per la
protezione e la tutela dei minori, nel rispetto della legislazione civile, penale e
penitenziaria dello Stato;
dd)
sport e tempo libero;
ee)
pubblicità, ferme restando le specifiche disposizioni di leggi dello Stato relative a
particolari settori e strumenti di
comunicazione;
ff) spettacoli;
gg) case
da gioco, giochi e scommesse, ad eccezione delle scommesse mutue sportive e di
beneficenza;
hh)
indagini statistiche di interesse della Comunità Autonoma ;
ii) le
ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza esclusiva della Comunità
Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da altra legge costituzionale dello
Stato.
Articolo
9
a)
pianificazione dellattività economica;
b)
industria, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi dello Stato in materia sanitaria,
di sicurezza degli impianti e del lavoro, ivi comprese le miniere e le installazioni per
la produzione di idrocarburi e di energia nucleare, nonché in materia di interesse
militare e di sicurezza dello Stato. Rimane di competenza esclusiva dello Stato
lautorizzazione al trasferimento di tecnologia straniera;
c) sviluppo e gestione in Sardegna dei piani predisposti dallo Stato per la
ristrutturazione dei settori industriali;
d)
agricoltura e zootecnia;
e)
commercio interno; difesa del consumatore e dellutente, senza pregiudizio per la
politica generale dei prezzi e per la tutela della concorrenza; denominazioni di origine,
nel quadro della legislazione comunitaria;
f) istituti di credito cooperativo, pubblico e territoriale,
casse di risparmio, casse rurali e casse
artigiane; assicurazioni, relativamente alle imprese che svolgono la loro attività
esclusivamente o prevalentemente nel territorio della Comunità Autonoma;
g) settore
pubblico economico della Comunità Autonoma, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Costituzione Sarda.
2. La Comunità
Autonoma concorre alla gestione del settore pubblico economico statale secondo quanto
previsto dalle leggi dello Stato.
Articolo
10
1. La Comunità Autonoma
ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti dei principi fondamentali posti dalla
legislazione dello Stato, nelle seguenti materie:
a) ordinamento
giuridico e norme in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile
dellAmministrazione della Comunità Autonoma e degli enti pubblici da essa
dipendenti, nonché ordinamento del relativo personale;
b)
espropriazione per pubblica utilità, contratti e concessioni amministrative;
c) riserva
al settore pubblico di risorse o servizi essenziali, con particolare riferimento alle
situazioni di monopolio, e intervento di imprese pubbliche quando lo esiga
linteresse generale;
d) miniere; energia, salvo quanto previsto
dallarticolo 8, comma 1, lettera r);
e)
protezione dellambiente, ferma restando la facoltà dello Stato di emanare norme
integrative di protezione;
f)
istituzione e regolamentazione di centri di contrattazione di merci e valori;
g)
cooperative, fondi comuni e mutualismo;
h)
conservatorie dei registri della proprietà; Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
i) ordini
professionali ed esercizio delle professioni per le quali sia richiesto il possesso di apposito titolo,
nel rispetto dei principi generali della legislazione comunitaria;
l) le
ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza della Comunità Autonoma dalla
presente Costituzione Sarda ovvero da una legge costituzionale dello Stato.
Articolo
11
1. Spetta alla Comunità Autonoma
lesecuzione delle leggi dello Stato nelle seguenti materie:
a)
istituzioni penitenziarie e di rieducazione;
b) lavoro,
con esercizio delle facoltà, competenze e servizi dello Stato in materia di rapporti di lavoro, senza
pregiudizio per lattività ispettiva generale da parte del medesimo. Rimane
riservata allo Stato la competenza in materia di migrazioni interne ed estere e di fondi
nazionali per l'impiego e l'integrazione salariale;
c)
proprietà intellettuale e industriale;
d) nomina
di agenti di cambio e di borsa, mediatori di commercio;
e)
pesi e misure; saggio di metalli;
f)
fiere internazionali;
g) porti,
eliporti ed aeroporti di interesse nazionale, quando lo Stato non se ne riservi con legge la gestione diretta;
h) trasporto di
merci e viaggiatori tra la Sardegna e le altre regioni italiane, ivi comprese la Sicilia e
le altre isole, in partenza e in arrivo nel territorio della Comunità Autonoma, anche con
utilizzo di infrastrutture statali, ferma restando la facoltà dello Stato di riservarsene
con legge la gestione diretta;
i) tutela
dellambiente marino, con particolare riferimento allo scarico di rifiuti industriali
e contaminanti;
l) le
altre materie la cui esecuzione è attribuita alla Comunità Autonoma dalla presente
Costituzione Sarda ovvero da una legge dallo Stato.
2. Nell'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Comunità
Autonoma si conforma ai regolamenti dello Stato.
Articolo
12
1. La Comunità Autonoma ha una propria polizia autonoma, nel rispetto dei principi della
Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda, nonché dei principi
previsti da disposizioni di legge per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
dei cittadini.
2. La legge comunitaria può prevedere che la polizia
autonoma abbia ordinamento militare e ne stabilisce la denominazione.
3. La polizia autonoma
esercita funzioni di polizia amministrativa, di polizia di sicurezza e di polizia
giudiziaria, e in particolare le seguenti:
a)
protezione delle persone e dei beni e mantenimento dellordine pubblico;
b)
vigilanza e protezione degli edifici ove abbiano sede gli organismi della Comunità
Autonoma e degli enti locali, nonché di strutture e insediamenti di loro proprietà;
c)
protezione delle autorità della Comunità Autonoma e degli enti locali e delle altre
personalità italiane ed estere che sia ad essa affidata.
4. Il comando generale della polizia
autonoma è attribuito ad una apposita autorità, che esercita altresì funzioni di
sovrintendenza e di coordinamento dellattività dei corpi di polizia degli enti
locali, che siano costituiti con legge comunitaria su richiesta degli enti locali stessi.
5. Restano in ogni
caso attribuite alle forze di polizia e ai servizi di sicurezza dello Stato le seguenti
competenze:
a) servizi di
polizia relativi alla tutela dellordine e della sicurezza pubblici di rilevanza
internazionale, con particolare riferimento alla sorveglianza nei porti e aeroporti ed al
controllo delle coste, frontiere, dogane;
b) regime generale
concernente i cittadini stranieri, ivi compresi i provvedimenti di estradizione ed
espulsione;
c)
emigrazione ed immigrazione;
d)
passaporti, documento nazionale di identità;
e)
traffico di armi e di esplosivi;
f)
contrabbando e frode fiscale;
g) tutte le altre
funzioni attribuite allo Stato dalla Costituzione della Repubblica o da disposizioni di
legge a tutela di interessi generali e fondamentali dello Stato.
6. Lo Stato può trasferire alla Comunità Autonoma
taluna delle competenze di cui al comma 5, secondo quanto disposto dallarticolo 14.
7. Le sezioni della polizia autonoma
che operano in funzione di polizia giudiziaria dipendono dai giudici e dal pubblico
ministero, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dal
codice di procedura penale.
8. Alla direzione unitaria e al
coordinamento della polizia autonoma e delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza
dello Stato è preposta la Giunta per la sicurezza, composta da un numero uguale di
rappresentanti del Governo della Repubblica e del Consiglio esecutivo della Comunità
Autonoma e presieduta dal Presidente di Sardegna o da un membro del Consiglio esecutivo a
tale scopo delegato, anche in via permanente.
9. La Giunta per la sicurezza adotta,
su proposta del Presidente di Sardegna, lo statuto ed il regolamento della polizia
autonoma e ne determina i mezzi e le dotazioni, lorganico, la struttura, le
modalità di reclutamento e avanzamento.
10. I comandanti della polizia autonoma
sono nominati dallautorità competente ai sensi del comma 4, dintesa con il
Governo della Repubblica, fra funzionari e ufficiali delle Forze armate e delle forze di
polizia dello Stato. Le disposizioni relative allo stato giuridico del predetto personale
durante il periodo di servizio nella polizia autonoma sono definite con legge dello Stato,
previa intesa con la Comunità Autonoma, ferma restando in ogni caso lesclusione
della giurisdizione militare.
Articolo
13
1. Il Governo
della Repubblica, nellesercizio delle facoltà e delle competenze ad esso attribuite
dalla Costituzione, assume la direzione di tutte le attività indicate allarticolo
12, mediante intervento diretto delle forze di polizia dello Stato, nei seguenti casi:
a) su
richiesta della Comunità Autonoma, e con cessazione dellintervento su conforme
richiesta della Comunità Autonoma stessa;
b)
di propria iniziativa, quando ritenga che linteresse dello Stato sia gravemente
compromesso, ma in ogni caso, previa approvazione della Giunta per la sicurezza.
2. Nei casi previsti
dalla Costituzione della Repubblica o da altre leggi dello Stato, di situazioni
eccezionali di emergenza o di pericolo per motivi di difesa nazionale o di protezione
civile, le forze di polizia della Comunità Autonoma
restano soggette allautorità civile o militare statale competente, fermo
restando lobbligo di tempestiva e costante informazione al Consiglio esecutivo della
Comunità Autonoma.
Articolo
14
1. Il Governo della Repubblica può trasferire in via
temporanea o in via permanente al Consiglio esecutivo, nel rispetto delle proprie
direttive, l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale, ivi compresi
le attività concernenti la tutela dellordine e della sicurezza pubblica, di cui
allarticolo 12, comma 5, nonché l'impiego delle forze di polizia dello Stato e il
comando delle Forze armate. Il trasferimento è effettuato nei casi e con le modalità
previsti da apposita legge dello Stato, da approvare previa intesa con la Comunità
Autonoma.
Articolo
15
1. Spettano alla
Comunità Autonoma le funzioni legislativa ed esecutiva in materia di radiodiffusione e
televisione e di editoria, nell'ambito dei
principi determinati con legge dello Stato, da approvare d'intesa con la Comunità
Autonoma.
2. Fermo restando quanto disposto al
comma 1, la Comunità Autonoma può disciplinare ed istituire un servizio pubblico
radiofonico e televisivo, anche via cavo o via satellite, con gestione diretta o in
concessione, nonché qualsiasi altro mezzo di comunicazione sociale utile e necessario
allespletamento dei propri compiti e al conseguimento dei propri fini istituzionali.
Articolo
16
1. Nel rispetto dei
principi fondamentali della legislazione dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la
funzione politica, legislativa, esecutiva ed amministrativa in materia di sanità e di
previdenza sociale, ivi compresa la gestione dei fondi di previdenza.
2. Spetta alla
Comunità Autonoma la funzione esecutiva delle leggi dello Stato in materia di prodotti
farmaceutici.
3. La Comunità Autonoma può
organizzare e gestire tutti i servizi
relativi alle materie indicate ai commi 1 e 2, ivi compresa la vigilanza sulle
istituzioni, gli enti e le fondazioni operanti nel settore sanitario e della sicurezza
sociale, fermo restando il potere di ispezione dello Stato nelle medesime materie.
4. La Comunità
Autonoma esercita le proprie competenze in materia di sanità e di sicurezza sociale
attenendosi a criteri di partecipazione democratica delle associazioni sindacali dei
lavoratori e degli imprenditori e di tutti gli altri soggetti interessati.
Articolo 17
1.
Spetta alla Comunità Autonoma, in riferimento all'amministrazione della giustizia,
ordinaria e amministrativa, e fatta eccezione per la giustizia militare:
a)
esercitare, in base ad apposita legge comunitaria, le facoltà riconosciute e attribuite
al Governo della Repubblica dalla legislazione statale sull'ordinamento giudiziario,
compresa la promozione dellazione disciplinare nei confronti dei magistrati che
svolgono la loro attività, anche temporaneamente, in Sardegna;
b)
stabilire le delimitazioni territoriali degli organi giudiziari dello Stato in Sardegna e
la localizzazione delle rispettive sedi centrali, dintesa con il Governo della
Repubblica;
c)
concorrere alla distribuzione dell'organico dei giudici ordinari e amministrativi ed
all'attivazione delle sedi giudiziarie, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione
dello Stato sulla magistratura.
2. Spetta alla Comunità Autonoma, nel
rispetto dei principi dello stato di diritto, del giusto processo secondo la legge e degli
altri principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, la competenza legislativa
in materia penale limitatamente alla previsione di sanzioni per la violazione di leggi
comunitarie.
Articolo
18
1. E' istituita
lUdienza Generale di Giustizia della Sardegna, che assume le competenze della Corte
d'appello di Cagliari e relativa sezione distaccata di Sassari, quale organo
giurisdizionale centrale nel territorio della Comunità Autonoma.
Articolo
19
1. Il
Presidente e i componenti dellUdienza Generale
di Giustizia della Sardegna sono nominati dal Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il consenso del
Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma. Il Presidente della Comunità Autonoma
dispone la pubblicazione delle nomine nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma;
2. Alla nomina dei giudici, dei pubblici ministeri, dei
cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma si provvede
secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato, previo consenso del Consiglio
esecutivo, ai sensi dell'articolo 71, comma
1, lettera g).
Articolo
20
1.
I concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico dei giudici, dei pubblici
ministeri, dei cancellieri, dei segretari giudiziari e di tutto il personale degli uffici
dellAmministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa della Comunità
Autonoma, sono banditi dagli organi competenti, su istanza della Comunità Autonoma, in
conformità alle disposizioni legislative sullordinamento giudiziario.
2. Per
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e per le relative nomine, si applicano le
disposizioni legislative sull'ordinamento giudiziario. Nei predetti concorsi costituisce
titolo preferenziale la conoscenza delle lingue proprie e ufficiali e delle parlate
riconosciute in Sardegna. E' esclusa ogni discriminazione per motivi di cittadinanza o
residenza.
3. Spetta esclusivamente
allo Stato, in conformità con le disposizioni generali sull'ordinamento giudiziario,
lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici del pubblico ministero.
Articolo
21
1. Ai
concorsi per la nomina dei notai e dei conservatori dei registri della proprietà e delle
attività commerciali provvede la Comunità Autonoma, in conformità con le leggi dello
Stato.
2. Per la
partecipazione ai concorsi per la copertura degli uffici notarili non è previsto alcun
requisito relativo all'ambito territoriale nel quale i candidati esercitino la loro
attività. E' esclusa ogni discriminazione per
motivi di cittadinanza o residenza.
3. La
Comunità Autonoma concorre alla delimitazione territoriale dei distretti notarili e alla
definizione del numero dei notai, nonché alla fissazione delle demarcazioni di competenza
dei registri della proprietà e delle attività commerciali, anche al fine della loro
conformità con quanto stabilito in applicazione dellarticolo 17, comma 1, lettera
b), nel rispetto della legislazione dello
Stato in materia.
Articolo
22
1. Per l'esercizio delle competenze previste dalla
presente Costituzione Sarda e di quelle delegate dalle leggi dello Stato, spetta alla
Comunità Autonoma la competenza anche legislativa per l'organizzazione dei necessari
uffici e servizi.
Articolo
23
1. Per la gestione e la prestazione di
servizi ricompresi nell'ambito delle materie di cui all'articolo 8, la Comunità Autonoma
può stipulare apposite convenzioni con altre Regioni autonome della Repubblica. Le
predette convenzioni sono sottoposte all'approvazione degli Stamenti Generali e sono
trasmesse al Parlamento della Repubblica; le convenzioni stesse trovano applicazione
qualora, decorsi trenta giorni dalla data
della trasmissione, il Parlamento non disponga che la convenzione, per il suo contenuto,
debba essere assoggettata alla procedura di cui al comma 2, relativa agli accordi di
cooperazione.
2. La Comunità Autonoma può concludere accordi di
cooperazione con altre Regioni e Comunità autonome di altri Stati, previa autorizzazione
da parte del Parlamento della Repubblica.
3. Spetta alla Comunità Autonoma lesecuzione
dei trattati e delle convenzioni internazionali, nei limiti delle competenze ad essa
attribuite dalla presente Costituzione Sarda.
4. Il Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma
è tempestivamente informato dal Governo della Repubblica circa la predisposizione e
l'adozione di trattati e convenzioni, nonché di progetti di legislazione doganale, che
attengano a materie di suo specifico interesse.
Articolo 24
1. La Comunità
Autonoma può richiedere allo Stato il trasferimento o la delega di nuove funzioni
necessarie per lesercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente
Costituzione Sarda.
2. La Comunità Autonoma può altresì richiedere al Parlamento della Repubblica che in materie di competenza legislativa statale, diverse
da quelle di cui all'articolo 11, sia delegata alla Comunità Autonoma l'emanazione della
normativa di attuazione.
3
- Gli Stamenti Generali deliberano le richieste di cui ai commi 1 e 2 e individuano
lorgano della Comunità Autonoma al quale è attribuita ciascuna delle competenze
trasferite o delegate ai sensi dei medesimi commi.
TITOLO II
IL GOVERNO DELLA
COMUNITA AUTONOMA
CAPO I
ORGANI
Articolo
25
1. Sono organi del
governo della Comunità Autonoma di Sardegna il Presidente di Sardegna, il Parlamento
Sardo, denominato "Stamenti Generali della Sardegna", ed il Consiglio esecutivo.
2. Le modalità di funzionamento degli
organi di cui al comma 1 sono definite con legge comunitaria, in conformità con quanto
disposto dalla presente Costituzione Sarda.
CAPO II
IL PRESIDENTE DI SARDEGNA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
26
1. Il Presidente di Sardegna è eletto a scrutinio diretto,
libero, eguale e segreto dai cittadini che hanno il diritto di voto per la elezione degli
Stamenti Generali e a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato
ottenga questa maggioranza, nella seconda domenica successiva alla prima votazione si
procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. Viene proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti
espressi.
2. Il
Presidente di Sardegna presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica ed
alla Costituzione Sarda nelle mani del Presidente della Repubblica, secondo la formula
stabilita con legge comunitaria, che può prevedere anche
luso facoltativo di invocazioni religiose, ed assume le proprie
funzioni.
3. Entro cinque giorni dalla
pronuncia del giuramento di cui al comma 2, il Presidente si presenta personalmente agli
Stamenti Generali informandoli di aver prestato il giuramento prescritto, ripetendone la
formula e rivolgendo loro un proprio messaggio.
4. Il Presidente provvede alla costituzione dei suoi uffici e
servizi, che godono di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e sono soggetti
al suo solo controllo. Le spese necessarie per il funzionamento di detti uffici e servizi
sono poste a carico del bilancio dello Stato su proposta congiunta del Presidente, del
Consiglio esecutivo e della Deputazione permanente degli Stamenti Generali.
5. Lassegno e le dotazioni del Presidente di Sardegna sono
stabiliti con legge comunitaria; eventuali diminuzioni hanno efficacia solo dall'inizio
del mandato successivo a quello in corso al momento della deliberazione.
Articolo 27
1. La carica di Presidente di Sardegna è
incompatibile con lesercizio di qualsiasi altra funzione o attività pubblica che
non derivi dallesercizio della carica stessa, ad eccezione di quella di Deputato
degli Stamenti Generali, nonché con qualsiasi altra attività professionale o
commerciale.
Articolo 28
1. Il Presidente di
Sardegna è politicamente responsabile di fronte agli Stamenti Generali, nelle forme e nei
modi indicati nella presente Costituzione Sarda.
Articolo
29
1.Il
Presidente di Sardegna dura in carica cinque anni.
2.Il
Presidente decade dalla carica:
a) per
impedimento fisico o mentale, che lo renda permanentemente inabile allesercizio
della carica, accertato dallUdienza Generale di Giustizia su richiesta degli
Stamenti Generali;
b)
a seguito dell'approvazione, con voto favorevole dei quattro quinti dei componenti gli
Stamenti Generali, di una mozione di sfiducia, in base al
procedimento definito con legge comunitaria;
c)
per dimissioni.
3. In caso di
approvazione della mozione di sfiducia ai sensi del comma 2, lettera b), il Presidente di Sardegna continua ad esercitare
la carica fino all'insediamento del suo successore. Nel caso di morte, impedimento
temporaneo o decadenza per impedimento permanente il Presidente è temporaneamente
sostituito nelle sue funzioni dal Presidente degli Stamenti Generali, che se necessario,
convoca le elezioni del nuovo Presidente di Sardegna entro otto giorni.
4. Durante il
periodo di supplenza di cui al comma 3, il Presidente degli Stamenti Generali è
sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente anziano.
SEZIONE II
ATTRIBUZIONI
Articolo
30
1. Il Presidente di Sardegna è il più alto
rappresentante della Comunità Autonoma ed è il simbolo dell'unità della Nazione Sarda.
In qualità di capo dell'Esecutivo, dirige e coordina l'attività del Consiglio esecutivo,
di cui è Presidente-Primo Segretario.
2.
Il Presidente di Sardegna mantiene le relazioni con le altre istituzioni dello Stato e con
le relative amministrazioni, firma le convenzioni e gli accordi di cooperazione di cui
all'articolo 23, comma 2, convoca le elezioni degli Stamenti Generali e nomina le alte
cariche della Comunità Autonoma nei casi previsti dalla legge.
Articolo 31
1. Il Presidente di Sardegna rappresenta
in Sardegna il Presidente della Repubblica, con tutte le prerogative onorifiche ad esso
spettanti.
2. Il Presidente di Sardegna ha il comando
onorario delle Forze armate della Repubblica in Sardegna.
3. Il Presidente di Sardegna, nella sua qualità di rappresentante dello Stato
in Sardegna:
a)
promulga, in nome del Presidente della Repubblica, le leggi della Sardegna e gli altri
atti aventi forza di legge e ne ordina la pubblicazione;
b) dispone la
pubblicazione, nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, della nomina del Presidente
e dei componenti dellUdienza Generale di Giustizia della Sardegna, ai sensi
dell'articolo 19.
Articolo
32
1. Il Presidente di
Sardegna:
a) presiede il
Consiglio esecutivo e ne determina gli indirizzi generali dellazione di governo, di
cui assicura la continuità;
b) nomina e revoca,
anche al di fuori degli Stamenti Generali, i
Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, rendendone conto agli Stamenti Generali;
c) convoca e presiede le
riunioni del Consiglio esecutivo;
d) può sciogliere gli
Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b);
e) può richiedere agli
Stamenti Generali che si riuniscano in sessione straordinaria;
f) può richiedere che presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si
tengano dibattiti su questioni specificamente indicate;
g) emana i regolamenti e
gli atti approvati dal Consiglio esecutivo e
ne dispone la pubblicazione.
Articolo 33
1. Spetta inoltre
al Presidente di Sardegna:
a)
coordinare il programma legislativo di governo e sovrintendere alla predisposizione delle
norme di carattere generale;
b)
convocare e presiedere le Commissioni del Consiglio esecutivo, di cui all'articolo 76;
c) fornire
le informazioni richieste dagli Stamenti Generali;
d)
nominare un Consigliere esecutivo-Segretario di governo a capo di un Dipartimento in caso
di assenza, infermità o impedimento del titolare, dandone comunicazione agli Stamenti Generali;
e) adempiere alle altre funzioni esecutive ed
amministrative assegnategli dalle leggi e dai
regolamenti.
Articolo 34
1. Il
Presidente di Sardegna può delegare temporaneamente ad un Consigliere esecutivo una o più delle competenze indicate all'articolo
33, informandone gli Stamenti Generali.
2.
Le funzioni delegate ai sensi del comma 1 possono, in qualsiasi momento, essere revocate
dal Presidente di Sardegna.
3.
La delega temporanea di funzioni ad un Consigliere esecutivo, di cui al comma 1, non esime il Presidente dalla responsabilità
politica davanti agli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 28.
.
CAPO III
GLI STAMENTI GENERALI DELLA
SARDEGNA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 35
1. Gli Stamenti Generali rappresentano il popolo della
Sardegna; esercitano il potere legislativo; approvano i bilanci preventivi ed i conti
consuntivi della Comunità Autonoma; promuovono e controllano l'attività del Consiglio
esecutivo ed esercitano le competenze ad essi attribuite dalla Costituzione della
Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda, nonché le ulteriori competenze loro
conferite dalle leggi comunitarie o dalle leggi della Repubblica.
2. Gli Stamenti Generali sono inviolabili.
3. Gli
Stamenti Generali hanno sede nella Città regia di Cagliari. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 51, comma 2, la legge comunitaria stabilisce i casi ed i termini
in cui gli Stamenti Generali possono riunirsi in altre località della Sardegna, nonché
le modalità relative.
Articolo 36
1.
Gli Stamenti Generali sono costituiti da una Camera unica e sono eletti a suffragio
universale, libero, uguale, diretto e segreto.
2.
Ogni legislatura degli Stamenti Generali ha la durata di cinque anni a decorrere dalla
data di svolgimento delle elezioni.
Articolo 37
1. Le norme per
l'elezione degli Stamenti Generali sono stabilite con legge comunitaria, in modo da
assicurare comunque un'adeguata rappresentanza degli organi territoriali della Comunità
Autonoma, di cui all'articolo 2.
2. Le elezioni per gli Stamenti Generali si svolgono
simultaneamente in tutta la Sardegna, salvi i casi eventualmente previsti dalla legge di
cui al comma 1.
Articolo
38
1. Gli Stamenti
Generali si insediano entro venti giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su
convocazione del Presidente di Sardegna.
2.
Qualora non sia stato emesso il decreto di convocazione, gli Stamenti Generali si
insediano autonomamente, alle dieci della mattina del decimo giorno successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 1.
Articolo 39
1. Gli
Stamenti Generali godono di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e
disciplinare.
2. Gli Stamenti Generali predispongono ed
approvano il proprio bilancio e deliberano sullo stato giuridico del personale da essi
dipendente.
3. Gli
Stamenti Generali adottano il proprio regolamento interno, che ne disciplina
lorganizzazione e lo svolgimento dei lavori, in Assemblea plenaria ed a maggioranza
assoluta dei loro componenti, con votazione articolo per articolo e finale sull'intero
testo.
SEZIONE II
I DEPUTATI
Articolo
40
1.
Sono elettori ed eleggibili i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età, che godano
dei diritti civili e politici conferiti ai cittadini sardi ai sensi dell'articolo 5 e
siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge elettorale di cui
all'articolo 37.
Articolo
41
1. Non sono eleggibili:
a) i
membri del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88;
b) i
giudici ordinari e amministrativi e i pubblici ministeri che abbiano rivestito tale carica
negli ultimi dieci anni anche non continuativamente;
c) i membri degli organi competenti alla
proclamazione dei risultati elettorali;
d) i militari e tutto il personale in servizio nelle
Forze di Polizia e nei Corpi armati dello
Stato.
2. Sono altresì ineleggibili:
a) il Presidente della Repubblica;
b) i Presidenti ed i membri dei Consigli regionali e
delle Assemblee e degli organi di governo delle altre regioni;
c) i
membri del Parlamento nazionale;
d) le alte
cariche dellAmministrazione dello Stato e delle altre regioni, individuate dalla
legge elettorale di cui all'articolo 37:
e) le alte
cariche dellAmministrazione della Comunità Autonoma, individuate dalla legge
elettorale di cui all'articolo 37, fatta eccezione per i membri del Consiglio esecutivo;
f) coloro
che ricoprono incarichi direttivi negli enti autonomi o imprese pubbliche della Comunità
Autonoma o dello Stato.
3. La legge elettorale di cui all'articolo 37 può
stabilire altre cause di ineleggibilità.
Articolo 42
1. I Deputati
aderiscono ai Gruppi parlamentari nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento
interno degli Stamenti Generali.
2.
Il regolamento interno stabilisce il numero minimo di Deputati necessario per la
formazione dei Gruppi parlamentari e disciplina altresì la loro partecipazione ai lavori
parlamentari.
3. I Gruppi
parlamentari sono rappresentati in tutte le Commissioni permanenti, in proporzione al
numero dei loro componenti.
Articolo 43
1. I Deputati agli
Stamenti Generali rappresentano tutto il popolo sardo, non sono soggetti a mandato
vincolante né sono revocabili.
2. I
Deputati hanno il diritto ed il dovere di partecipare a tutte le sessioni del Parlamento
con diritto al voto.
3. I
Deputati hanno diritto alle indennità stabilite per i membri dal Parlamento nazionale; il
relativo onere è posto a carico del bilancio della Comunità Autonoma.
4. I Deputati non
sono perseguibili per i voti dati e le opinioni espresse nellesercizio delle loro
funzioni.
5. Nel corso del
loro mandato i Deputati non possono essere arrestati, né privati comunque della loro
libertà personale per reati commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in
caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà
personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel
giudizio di merito spetta allUdienza Generale di Giustizia della Sardegna.
6.
Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui
al comma 5, è competente la Corte di cassazione.
SEZIONE III
ORGANIZZAZIONE
Articolo
44
1. Gli Stamenti
Generali eleggono al proprio interno un Presidente, denominato "Prima Voce degli
Stamenti Generali", due vice-Presidenti, denominati, in base alla loro anzianità
nella carica di Deputato o, subordinatamente, alla loro anzianità anagrafica,
rispettivamente "Seconda Voce" e "Terza Voce" degli Stamenti Generali,
e un Comitato di presidenza.
2. La Prima
Voce ed i membri del Comitato di presidenza cessano dalle proprie funzioni per decisione
degli Stamenti Generali in Assemblea plenaria, a maggioranza assoluta. Il regolamento
interno può stabilire altre cause di cessazione.
3. Sono organi degli
Stamenti Generali la Deputazione permanente, la Giunta dei Portavoce e le Commissioni
permanenti.
4. Il regolamento
interno determina le modalità di elezione degli organi di cui al comma 1, nonché le
modalità per la composizione ed il funzionamento degli organi di cui al comma 3.
5.
Gli Stamenti Generali si riuniscono in sessione ordinaria e straordinaria. Le sessioni
straordinarie sono convocate dalla Prima Voce su richiesta di un quarto dei Deputati o di
un numero di Gruppi parlamentari stabilito dal regolamento. Si riuniscono, altresì, in
sessione straordinaria su richiesta del Presidente di Sardegna.
.
Articolo 45
1. La Deputazione permanente è composta da un numero
di Deputati, indicato dal regolamento interno, in proporzione al numero dei componenti di
ciascun Gruppo parlamentare ed è presieduta dalla Prima Voce degli Stamenti Generali.
Articolo
46
1.
La Deputazione permanente opera durante i periodi di chiusura degli Stamenti Generali per
vacanze parlamentari, dopo il termine della legislatura nonché in caso di scioglimento
degli Stamenti Generali, fino all'inizio della legislatura successiva. In questi due
ultimi casi, è prorogato il mandato dei componenti la Deputazione permanente fino
all'insediamento dei nuovi Stamenti Generali.
2. In ogni caso, la
Deputazione permanente risponde allAssemblea plenaria, nella prima sessione
ordinaria, di tutti gli affari che abbia esaminato e delle decisioni che abbia assunto ai
sensi del comma 1.
Articolo 47
1. La Deputazione
permanente esercita i poteri degli Stamenti Generali, e in particolare:
a)
si esprime in merito alla delega temporanea di funzioni del Presidente di Sardegna a uno
dei Consiglieri esecutivi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1;
b) esercita il controllo sull'attuazione delle
deleghe legislative da parte del Consiglio esecutivo;
c)
interviene in merito ad ogni questione
concernente limmunità parlamentare, di cui all'articolo 43;
d)
decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla convocazione degli Stamenti
Generali in Assemblea plenaria;
e) può autorizzare bilanci preventivi
straordinari, supplementi di credito e crediti straordinari, su richiesta del Consiglio
esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per ragioni di urgenza e necessità
giustificate;
f) può autorizzare ampliamenti o trasferimenti di
credito, per particolari esigenze connesse al mantenimento dellordine pubblico, a
pubblica calamità o per necessità finanziarie urgenti di altra natura, su richiesta del Consiglio esecutivo a maggioranza
assoluta dei suoi membri;
g) assolve a qualsiasi altra funzione ad essa demandata dal regolamento degli
Stamenti Generali .
2 . Dopo il termine
della legislatura nonché in caso di scioglimento degli Stamenti Generali, e fino
all'inizio della legislatura successiva, la Deputazione Permanente esercita altresì le
facoltà parlamentari in materia di incostituzionalità.
1.
La Giunta dei portavoce è composta dai Presidenti di ciascun Gruppo Parlamentare.
2. Le riunioni della Giunta dei portavoce
sono presiedute dalla Prima Voce degli Stamenti Generali.
Articolo
49
1. Gli Stamenti
Generali possono nominare Commissioni di indagine per qualsiasi materia, di interesse
pubblico, rientrante nelle competenze della Comunità Autonoma.
2.
Gli atti, le notizie e le informazioni raccolti dalle Commissioni di cui al comma 1,
nonché le valutazioni da esse espresse a conclusione dell'indagine, non sono vincolanti
per l'autorità giudiziaria procedente nella medesima materia oggetto dell'indagine, ferma
restando la facoltà di trasmissione degli atti, notizie e valutazioni predetti
all'autorità giudiziaria, che potrà avvalersene nelle proprie indagini.
Articolo
50
1.
Gli Stamenti Generali possono ricevere petizioni collettive ed individuali, purché formulate per iscritto e autenticate nelle forme
previste dalla legge.
Articolo
51
1.
Le sessioni dellAssemblea plenaria sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento.
2.
In casi straordinari, gli Stamenti Generali possono riunirsi fuori dalla loro sede, su
richiesta dei tre quarti dei Deputati o per decisione della Giunta dei portavoce, con voto
favorevole di un numero di componenti rappresentativo della predetta proporzione di
Deputati.
Articolo
52
1. Il
voto dei Deputati è personale e non delegabile.
2. Le deliberazioni degli
Stamenti Generali, in Assemblea plenaria o nelle Commissioni permanenti, sono valide solo
se la relativa convocazione è stata effettuata nelle forme previste dal regolamento, e se
assunte con la presenza della maggioranza assoluta dei Deputati e col voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
3. Il
regolamento interno degli Stamenti Generali può prevedere maggioranze speciali.
Articolo
53
1.
Gli Stamenti Generali possono nominare un Procuratore per la difesa dei diritti
fondamentali e delle libertà pubbliche dei cittadini, con compiti di verifica e di
controllo dellattività amministrativa della Comunità Autonoma.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Procuratore sono stabiliti con legge comunitaria.
SEZIONE IV
ALTRE ATTRIBUZIONI
Articolo
54
1. Gli Stamenti Generali
designano al proprio interno i senatori della Repubblica, che rappresentano la Comunità
Autonoma.
2. I
rappresentanti di cui al comma 1 sono eletti dall'Assemblea plenaria a tal fine convocata
in proporzione ai Gruppi parlamentari presenti negli Stamenti Generali.
3 I senatori
designati ai sensi del presente articolo decadono dalla carica nei casi stabiliti dalla
Costituzione della Repubblica ovvero in caso di decadenza da Deputati degli Stamenti
Generali.
Articolo
55
1. Gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria deliberano:
a) la
presentazione di proposte di legge al Parlamento della Repubblica, nominando
contestualmente un massimo di tre Deputati con il compito di sostenere tali proposte;
b) sulle
convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2;
c) la
presentazione al Governo della Repubblica di formale richiesta per la stipula o per la
presentazione al Parlamento della Repubblica dei trattati e delle convenzioni di cui
allarticolo 23, comma 4:
d) la richiesta allo Stato per il trasferimento o la
delega di funzioni e competenze, ai sensi dell'articolo 24;
e) la
presentazione di specifiche richieste al Governo della Repubblica per ladozione di
progetti di legge ordinari e costituzionali.
Articolo 56
1. Gli Stamenti
Generali, con deliberazione in Assemblea plenaria:
a) propongono ricorso di incostituzionalità e si
costituiscono innanzi alla Corte costituzionale
nei conflitti di attribuzione previsti dalla
Costituzione della Repubblica, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo 88;
b)
autorizzano il Consiglio esecutivo a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed
a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.
SEZIONE V
SCIOGLIMENTO
Articolo
57
1.
La legislatura ha termine:
a) alla
sua scadenza naturale, secondo quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2;
b)
per scioglimento degli Stamenti Generali, disposto dal Presidente di Sardegna, sotto la
sua esclusiva responsabilità e previa delibera del Consiglio esecutivo; il Presidente di
Sardegna non può tuttavia esercitare tale facoltà qualora sia in corso una mozione di sfiducia nei sui
confronti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera b), né prima che sia trascorso un anno dallultimo
scioglimento disposto secondo la procedura
di cui alla presente lettera.
Articolo
58
1.
Il Presidente di Sardegna, nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza naturale
della legislatura, convoca le elezioni degli Stamenti Generali, da tenersi comunque entro
sessanta giorni dal predetto termine.
2.
Nel caso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), la convocazione delle elezioni è
effettuata contestualmente allo scioglimento.
SEZIONE VI
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
COMUNITARIE
Articolo
59
1. La funzione
legislativa è esercitata dagli Stamenti Generali mediante la redazione e l'approvazione
delle leggi comunitarie. La funzione legislativa può essere delegata al Consiglio
esecutivo, secondo quanto disposto dagli articoli da 63 a 66.
2.
Liniziativa legislativa spetta ai Deputati, al Consiglio esecutivo e, nei limiti
stabiliti con legge comunitaria, agli organi politici rappresentativi delle entità
territoriali in cui è suddivisa la Comunità Autonoma ai sensi dell'articolo 2. La legge
comunitaria determina altresì i limiti e le modalità per l'esercizio dell'iniziativa
legislativa popolare.
3.
Spetta al Consiglio esecutivo la predisposizione del progetto di legge sul bilancio di
previsione della Comunità Autonoma, che è unico ed include la totalità delle spese e
delle entrate della Comunità Autonoma e degli organismi, delle istituzioni e degli enti
pubblici economici da essa dipendenti.
4. Con legge
comunitaria, in conformità con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica e
dalle leggi dello Stato, è definito il procedimento per la presentazione al Parlamento
della Repubblica, da parte degli Stamenti Generali, di proposte di legge di iniziativa
popolare.
Articolo
60
1. Le leggi comunitarie sono promulgate in nome del
Presidente della Repubblica dal Presidente di Sardegna, che ne dispone la immediata
pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il testo ufficiale è in ogni caso quello pubblicato nel Diario
Ufficiale della Comunità Autonoma.
2.
Le leggi comunitarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, salvo che la stessa legge non
disponga altrimenti.
Articolo
61
1.
Salvo quanto previsto al comma 2, lAssemblea plenaria degli Stamenti Generali può
deferire la discussione e lapprovazione di proposte di legge comunitaria alle
Commissioni permanenti. Il deferimento può tuttavia essere revocato dall'Assemblea
plenaria in qualsiasi momento del procedimento legislativo.
2. Non possono essere deferiti alle Commissioni permanenti per
l'approvazione:
a) le
proposte di legge riguardanti i principi fondamentali della Costituzione Sarda, di cui
all'articolo 62;
b) il
progetto di legge sul bilancio preventivo della Comunità Autonoma;
c) le
proposte di legge di delega legislativa al Consiglio esecutivo.
Articolo 62
1. Sono principi
fondamentali della Costituzione Sarda quelli indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, 8, comma 1, lettere a), b), e) ed
h), 10 comma 2, lettera a), 12, comma 1, 24, 26, comma 2, 28, 29, comma 2, lettera b), 30
e 37.
2. Le leggi comunitarie attuative dei
principi fondamentali richiamati al comma 1 sono approvate a maggioranza assoluta
dall'Assemblea plenaria degli Stamenti Generali.
Articolo
63
1. Gli Stamenti Generali
possono delegare al Consiglio esecutivo l'emanazione di
decreti legislativi aventi forza di legge.
2. Non può essere
delegata la facoltà di emanare leggi nelle materie indicate all'articolo 62.
3. La delega legislativa deve essere
concessa al Consiglio esecutivo in modo espresso, per
un tempo limitato e per oggetti definiti.
4.
Le singole leggi di delega possono stabilire, per le relative disposizioni legislative
delegate, specifiche formule aggiuntive di controllo parlamentare, senza pregiudizio per
le competenze specifiche dell'autorità giudiziaria.
Articolo
64
1. Nel caso in cui la delega legislativa al Consiglio
esecutivo abbia per oggetto una materia di particolare complessità, essa è concessa con
una apposita legge quadro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Fermo quanto
disposto ai commi 3 e 4 dell'articolo 63, le leggi quadro di cui al comma 1 del presente
articolo devono indicare in modo chiaro ed esplicito i principi ed i criteri direttivi cui
dovrà uniformarsi il Consiglio esecutivo nella emanazione dei decreti legislativi
delegati.
3. Le
leggi quadro non possono:
a) autorizzare modifiche alla stessa legge quadro;
b)
autorizzare l'adozione di norme aventi carattere retroattivo.
Articolo
65
1.
Può essere conferita al Consiglio esecutivo la delega legislativa per l'adozione di testi
unici di legge.
2.
La legge di cui al comma 1 indica puntualmente lambito normativo cui la delega si
riferisce e specifica se la delega stessa sia limitata al coordinamento formale delle
disposizioni previgenti, o se preveda anche la facoltà di chiarire ed armonizzare tali
disposizioni mediante coordinamento sostanziale, nonché la facoltà di adottare
contestualmente le necessarie disposizioni regolamentari.
Articolo
66
1.
Qualora una proposta di legge, o un emendamento ad una proposta di legge, riguardino
materie oggetto di una delega già conferita, il Consiglio esecutivo può opporsi al loro
esame da parte degli Stamenti Generali.
CAPO IV
IL CONSIGLIO ESECUTIVO
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE
Articolo
67
1. Il Consiglio esecutivo è lorgano collegiale
di governo della Comunità Autonoma. Fermo restando quanto disposto dalla presente
Costituzione Sarda, la sua composizione, lo statuto, le modalità di nomina e di
cessazione dei suoi membri da parte del Presidente di Sardegna, nonché le loro
prerogative e le modalità di esercizio delle competenze loro attribuite, sono definiti
con legge comunitaria.
2.
Si applicano ai Consiglieri esecutivi le disposizioni in materia di incompatibilità
stabilite per il Presidente di Sardegna dall'articolo 27.
Articolo 68
1. Il Consiglio
esecutivo ha sede nella Città regia di Cagliari; i suoi organismi, strutture e servizi
possono essere dislocati anche in sedi diverse, in conformità con criteri generali di
decentramento delle funzioni amministrative.
Articolo 69
1. Il Consiglio
esecutivo è composto dal Presidente di Sardegna e dai Consiglieri esecutivi-Segretari di
governo.
2. Una volta costituito il Consiglio esecutivo, il Presidente di
Sardegna ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica.
3. Per coadiuvare i Consiglieri esecutivi
nellespletamento delle loro attribuzioni, il Presidente di Sardegna, dintesa
con essi, può nominare Sottosegretari di governo con compiti specifici, secondo modalità
da definire nel regolamento interno del Consiglio esecutivo.
4. Il Consiglio
esecutivo risponde politicamente davanti agli Stamenti Generali in modo solidale, senza
pregiudizio per la responsabilità personale di ogni Consigliere esecutivo-Segretario di
Governo nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Consiglio può essere dichiarato decaduto con
la medesima procedura prevista per la mozione di sfiducia al Presidente di Sardegna, di
cui all'articolo 29, comma 2, lettera b).
6.
In caso di cessazione dallufficio del Presidente di Sardegna, ai sensi dell'articolo
29, il Consiglio esecutivo decade dalle sue funzioni e continua ad esercitarle
provvisoriamente fino alla costituzione del nuovo Consiglio.
Articolo
70
1. Il Presidente di
Sardegna e i Consiglieri esecutivi-Segretari di Governo, nel corso del loro mandato, non
possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati
commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La
competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad
intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta
allUdienza Generale di Giustizia della Sardegna.
2. Per i reati
commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 1,
è competente la Corte di cassazione.
SEZIONE II
COMPETENZE
Articolo
71
1. Il Consiglio
esecutivo:
a)
concorre alla determinazione degli indirizzi generali dellazione di governo;
b)
predispone il bilancio di previsione della Comunità Autonoma;
c) approva
progetti di legge, autorizza la loro presentazione agli Stamenti Generali nonché,
eventualmente, decide il loro ritiro;
d)
adotta decreti legislativi, previa autorizzazione concessa dagli Stamenti Generali con
apposita legge delega ai sensi degli articoli da 63 a 66, e decreti aventi forza di legge,
ai sensi dell'articolo 72;
e)
esercita la potestà regolamentare, in tutti i casi in cui essa non sia specificamente
attribuita al Presidente di Sardegna o ai Consiglieri esecutivi;
f)
concede o nega lautorizzazione alla presentazione di proposte di legge che
implichino un incremento di spese o una diminuzione di entrate rispetto a quanto stabilito
nel bilancio di previsione;
g) esprime e revoca il consenso alla nomina in servizio dei giudici, dei pubblici
ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità
Autonoma, nonché dei comandanti militari e dei capi degli uffici dello Stato nei casi
previsti dalla presente Costituzione Sarda;
h) nomina
o revoca le alte cariche dell'amministrazione della Comunità Autonoma di rango eguale,
assimilato o superiore a quello di direttore generale, nonché quelle eventualmente
indicate dalla legge;
i) designa
i rappresentanti della Comunità Autonoma negli organismi economici, nelle istituzioni
finanziarie e nelle imprese pubbliche dello Stato;
l) designa
i componenti del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88,
secondo quanto disposto dalla legge;
m) adotta
le misure regolamentari e di indirizzo generale occorrenti per lesecuzione di
trattati e di convenzioni internazionali, ai sensi dell'articolo 23;
n) approva
progetti di convenzione con altre Regioni italiane e progetti di accordi di cooperazione
con Comunità autonome di altri Stati, di cui all'articolo 23, commi 1 e 2;
o) propone
ricorso per incostituzionalità , ovvero concede lautorizzazione per la
presentazione di ricorso per incostituzionalità, contro le leggi, le disposizioni e gli
atti aventi forza di legge dello Stato, previo parere del Consiglio consultivo di cui
all'articolo 88;
p) si
costituisce dinanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione, previa
autorizzazione degli Stamenti Generali ai
sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera b)
q) adempie
a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente Costituzione Sarda e dalle
leggi comunitarie.
Articolo
72
1. Il Consiglio esecutivo, qualora lo
richiedano particolari motivi di necessità ed urgenza, può adottare in forma di
decreti-legge provvedimenti aventi forza di legge comunitaria.
2. I decreti-legge adottati ai sensi del comma 1
possono essere revocati, con mozione degli Stamenti Generali, entro sei mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
Articolo 73
1.
I decreti legislativi ed i decreti-legge adottati dal Consiglio esecutivo devono essere
firmati dal Presidente di Sardegna e dal Consigliere esecutivo o dai Consiglieri esecutivi
competenti nelle materie oggetto del decreto stesso.
2.
Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché ogni altro atto adottato dal
Consiglio esecutivo e dallAmministrazione della Comunità Autonoma per cui se ne
ravvisi la necessità, sono pubblicati nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma. La
pubblicazione è presupposto per la validità degli atti e per lentrata in vigore
delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 60.
SEZIONE III
FUNZIONAMENTO
Articolo
74
1.
Il Consiglio esecutivo si riunisce collegialmente su convocazione del Presidente di
Sardegna, che lo presiede.
2.
La convocazione deve contenere lordine del giorno della riunione.
Articolo
75
1. Le decisioni del Consiglio esecutivo sono assunte
a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. Per la validità delle
deliberazioni e delle decisioni è necessaria la presenza del Presidente di Sardegna, o
del suo sostituto a norma dell'articolo 29, comma 3, e della metà dei Consiglieri
esecutivi.
3.
Le decisioni del Consiglio esecutivo devono risultare da un verbale redatto da un
Consigliere esecutivo-Segretario di governo, appositamente nominato dal Presidente di
Sardegna.
4. I Consiglieri esecutivi hanno lobbligo di
conservare il segreto sulle deliberazioni assunte e sulle opinioni e sui voti espressi da
ciascuno; non possono inoltre divulgare i documenti di cui vengano a conoscenza per la carica che ricoprono, prima che siano stati
resi pubblici ufficialmente.
Articolo
76
1. Il
Consiglio esecutivo può costituire al suo
interno Commissioni permanenti o temporanee per l'attività di coordinamento
nell'elaborazione delle disposizioni e nellattuazione degli indirizzi politici, per
la programmazione delle iniziative da sottoporre degli Stamenti Generali, per l'esame
degli affari di interesse generale e per la predisposizione delle riunioni del Consiglio
esecutivo.
2. Per
il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni
generali sul funzionamento del Consiglio esecutivo stabilite dalla presente Costituzione
Sarda. Con legge comunitaria, sono definiti i criteri per la composizione e le competenze
delle Commissioni.
Articolo
77
1. Il Consiglio
esecutivo è strutturato in Dipartimenti, il cui numero e la cui articolazione sono
stabiliti con legge comunitaria.
2. La Presidenza
del Consiglio esecutivo costituisce comunque un Dipartimento.
3.
Il Consiglio esecutivo, al fine di realizzare un risparmio nella spesa pubblica o per
migliorare lefficienza del servizio, può procedere con propria determinazione,
adottata nel rispetto delle disposizioni generali stabilite con la legge di cui al comma
1, a raggruppare, dividere o sopprimere Dipartimenti.
Articolo
78
1. A capo di ogni
Dipartimento è preposto un Consigliere esecutivo-Segretario di Governo.
2.
Ogni Dipartimento ha una Segreteria generale e si compone di Servizi che possono essere
raggruppati in Direzioni generali.
3. La
struttura organica di ogni Dipartimento è stabilita con decreto del Consiglio esecutivo.
Articolo 79
1.
LAmministrazione della Comunità Autonoma ha personalità giuridica unica ed è
dotata della capacità necessaria per ladempimento dei suoi fini.
CAPO V
RELAZIONI TRA STAMENTI GENERALI
E CONSIGLIO
ESECUTIVO
SEZIONE I
LINIZIATIVA
DELLAZIONE POLITICA DEGLI STAMENTI GENERALI
Articolo
80
1. Presso gli Stamenti
Generali in Assemblea plenaria si tiene annualmente un dibattito sullorientamento
politico generale del Consiglio esecutivo.
2.
Fermo quanto disposto al comma 1, presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si
possono tenere dibattiti generali sullazione politica e di governo, su iniziativa
del Presidente di Sardegna o per sua deliberazione, nelle forme indicate dal regolamento interno degli Stamenti Generali.
3. I
dibattiti di cui ai commi 1 e 2 possono concludersi con una risoluzione.
Articolo
81
1. Liniziativa
dellazione politica è esercitata dagli Stamenti Generali con lapprovazione di
risoluzioni, di mozioni o di proposte.
SEZIONE II
LA RESPONSABILITA
POLITICA DEL CONSIGLIO ESECUTIVO
Articolo
82
1.
Fermo quanto disposto dall'articolo 69, comma 4, in tema di responsabilità solidale dei
Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, il Consiglio esecutivo può essere chiamato
dagli Stamenti Generali a rispondere della propria responsabilità politica, secondo
quanto disposto dalla presente Sezione.
Articolo
83
1.
La responsabilità politica può essere addebitata al Consiglio esecutivo mediante la
presentazione di una mozione di censura, da parte di almeno un decimo dei Deputati.
2. La Prima
Voce degli Stamenti Generali deve dare immediata comunicazione al Presidente di Sardegna
della presentazione della mozione di cui al comma 1.
Articolo
84
1. La
mozione di censura non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla data della sua presentazione. Entro
i primi due giorni successivi alla predetta data, possono essere presentate mozioni
alternative.
2. La mozione di
censura originaria e le eventuali mozioni alternative devono essere discusse
congiuntamente. Il Presidente di Sardegna partecipa alla discussione, e può intervenire
nella stessa esponendo le proprie ragioni, anche in riferimento agli indirizzi generali
dell'azione politica di governo.
3.
Al termine del dibattito, la mozione di censura è posta in votazione; essa risulta approvata qualora ottenga il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Deputati.
Articolo 85
1. Qualora la mozione di censura, o una
delle mozioni alternative, non sia approvata dagli Stamenti Generali ai sensi
dell'articolo 84, i firmatari non possono presentarne unaltra nel corso della stessa
sessione.
2. Qualora la
mozione di censura, o una delle mozioni alternative, sia presentata fra una sessione e
laltra degli Stamenti Generali, essa verrà discussa nella sessione ordinaria
successiva.
3. Una ulteriore mozione di censura non può essere
presentata prima che siano trascorsi due mesi dalla votazione di quella precedente.
4. La mozione di censura può essere ritirata in qualsiasi
momento dai proponenti.
Articolo
86
1. Il Presidente di
Sardegna, previa delibera del Consiglio esecutivo, può
porre espressamente davanti agli Stamenti Generali la questione di fiducia sul suo
programma, su una dichiarazione di politica generale o su una decisione di eccezionale
importanza.
2. La questione di fiducia, di cui al comma 1, non può
essere posta in votazione prima che sia trascorso un minimo di 25 ore dalla sua
presentazione.
3. La fiducia si
ritiene concessa qualora abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
TITOLO III
CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA COMUNITA AUTONOMA
CAPO I
ORGANISMI
Articolo
87
1. Le leggi comunitarie
sono soggette unicamente al controllo di legittimità della Corte costituzionale.
2. Contro gli atti
della pubblica amministrazione della Comunità Autonoma è sempre ammessa la tutela dei
diritti e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Articolo 88
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 87,
comma 1, con legge comunitaria, che ne determina altresì la composizione ed il
funzionamento, è istituito il Consiglio consultivo che si pronuncia, nei casi indicati
dalla medesima legge, sulla conformità ai principi della presente Costituzione Sarda dei
progetti e proposte di legge sottoposti all'esame degli Stamenti Generali.
2.
I ricorsi alla Corte costituzionale da parte degli Stamenti Generali o del Consiglio
esecutivo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 56, comma 1, lettera a), e 71, comma
1, lettera o), sono proposti previa acquisizione del parere del Consiglio consultivo.
Articolo
89
1. E' istituito il Controllore generale di Corte. Con
legge comunitaria sono definite lorganizzazione
del suo ufficio e le modalità del suo funzionamento e sono altresì stabilite le
garanzie, le norme e le procedure relative al controllo esercitato da tale organismo in
sede di predisposizione, da parte del Consiglio esecutivo, del bilancio consuntivo da
sottoporre allapprovazione degli Stamenti Generali.
CAPO II
STRUMENTI DEL CONTROLLO PARLAMENTARE
Articolo
90
1. Gli Stamenti Generali, anche tramite
le Commissioni permanenti, possono richiedere, in qualsiasi momento, al Consiglio
esecutivo, ai Dipartimenti o a qualsiasi Autorità, organismo o servizio della Comunità
Autonoma, le informazioni e la collaborazione che ritengano necessarie per l'esercizio
delle proprie prerogative.
Articolo
91
1. Gli
Stamenti Generali possono chiedere che siano presenti alla sue sessioni il Presidente di
Sardegna, il Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti, ai quali i Deputati possono
formulare interrogazioni ed ottenere la risposta.
2. Le interrogazioni e le risposte possono
essere scritte ed orali.
3. Le
interrogazioni rivolte al Consiglio esecutivo o ad uno dei suoi componenti possono essere
trattate nelle Commissioni permanenti.
Articolo
92
1. Il
Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti possono essere chiamati a rispondere, negli Stamenti Generali, ad interpellanze loro rivolte
da Deputati o da Gruppi parlamentari.
2. L'interpellanza
può concludersi con una mozione, con la quale gli Stamenti Generali esprimono le proprie
considerazioni al termine del dibattito. E' comunque esclusa l'ipotesi di mozione di
censura al Consiglio esecutivo.
Articolo 93
1. Il Presidente
di Sardegna e i membri del Consiglio esecutivo hanno accesso alle sessioni plenarie degli
Stamenti Generali ed alle riunioni delle Commissioni ed hanno la facoltà di prendervi la
parola. Presso le Commissioni, essi possono farsi assistere da incaricati e funzionari
dellAmministrazione e richiedere il loro intervento.
Articolo
94
1. Il regolamento degli
Stamenti Generali stabilisce le forme di controllo sugli atti adottati dal Consiglio
esecutivo in attuazione di risoluzioni, di proposte e di mozioni approvate a seguito di
interpellanza.
TITOLO IV
FINANZE ED ECONOMIA
Articolo
95
1.
Il patrimonio della Comunità Autonoma è costituito:
a) dal patrimonio della Regione Sardegna alla data di
entrata in vigore della presente Costituzione Sarda;
b) dai
beni occorrenti per l'effettuazione di servizi trasferiti alla Comunità Autonoma;
c) dai
beni acquisiti dalla Comunità Autonoma a qualsiasi titolo giuridicamente valido.
2.
Con legge comunitaria, sono definiti i principi e le modalità per l'amministrazione, la
gestione e la tutela del patrimonio della
Comunità Autonoma.
Articolo 96
1. Le
entrate della Comunità Autonoma sono costituite:
a) dai
proventi delle imposte istituite dalla Comunità Autonoma;
b) dai
proventi delle imposte cedute dallo Stato;
c) da una
percentuale di partecipazione al gettito complessivo delle imposte dirette e indirette
percepite dallo Stato, incluse quelle dei monopoli fiscali;
d) dagli
introiti derivanti da tasse proprie istituite dalla Comunità Autonoma per profitti
speciali e per prestazioni di servizi, attivati dalla Comunità Autonoma stessa ovvero ad
essa trasferiti dallo Stato;
e) da
contributi speciali stabiliti dalla Comunità Autonoma nellesercizio delle sue
competenze;
f) da
sovrimposte su imposte statali;
g) dalla
quota del Fondo perequativo nazionale, ad essa spettante;
h) da
altre assegnazioni a carico del bilancio generale dello Stato;
i) da
emissioni obbligazionarie e dal ricorso al credito;
l) dalle
vendite del patrimonio della Comunità Autonoma;
m) da introiti di diritto privato, legati, donazioni
e sovvenzioni;
n) da
multe e sanzioni irrogate dalla Comunità Autonoma nellambito delle sue competenze.
2. Le imposte, tasse e
contributi speciali, nonché le sovrimposte su imposte statali, di cui al comma 1, sono
istituite con legge comunitaria .
Articolo
97
1. Una volta completato
il trasferimento dei servizi dallo Stato alla Comunità Autonoma e comunque dopo il
termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda, la
Comunità Autonoma può chiedere la negoziazione della partecipazione al gettito delle
imposte statali, di cui all'articolo 96, comma 1, lettera c), con applicazione dei seguenti criteri:
a) in base
al calcolo del coefficiente medio fra la popolazione residente ed il gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche percepita nel territorio della Comunità Autonoma;
b) in base
allammontare degli introiti spettanti alla Comunità Autonoma per servizi e oneri di
carattere generale che lo Stato continua ad assumersi come propri;
c) in base
al principio della solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
come previsto dalla Costituzione della Repubblica;
d) in base
ad altri criteri che si ritengano opportuni.
2. La percentuale di partecipazione fissata a seguito
della negoziazione, ai sensi del comma 1, può essere rivista, su richiesta del Governo
della Repubblica o del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma, decorsi cinque anni
dalla negoziazione precedente.
Articolo
98
1. La Comunità
Autonoma esercita la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi
istituiti ai sensi dell'articolo 96 in piena autonomia, senza pregiudizio per la
collaborazione che si possa stabilire con lAmministrazione dello Stato, specialmente
quando lo esiga la natura stessa del tributo.
2. Nel caso di imposte
cedute dallo Stato ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera b), la Comunità Autonoma
ne assume la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo per delega dello
Stato, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire fra le due
Amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge dello Stato che stabilisce
la cessione e ne determina l'entità e le condizioni.
3. Restano di
competenza dell'Amministrazione dello Stato la gestione, la riscossione, la liquidazione
ed il controllo delle altre imposte statali riscosse nel territorio della Comunità
Autonoma, senza pregiudizio per la delega eventualmente conferita alla Comunità Autonoma
e per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, specialmente
quando lo esiga la natura stessa del tributo.
Articolo
99
1. L'Amministrazione
della Comunità Autonoma gode dello stesso trattamento fiscale che la legge stabilisce per
l'Amministrazione dello Stato.
Articolo
100
1. La Comunità Autonoma esercita la tutela
finanziaria sugli enti territoriali, nel rispetto dellautonomia ad essi riconosciuta
dalla Costituzione della Repubblica ed in conformità a quanto disposto dalla presente
Costituzione Sarda.
2. Gli enti territoriali
della Comunità Autonoma esercitano la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il
controllo dei tributi propri ad essi attribuiti dalle leggi in piena autonomia, ferma
restando la possibilità di delegare tali compiti all'Amministrazione della Comunità Autonoma.
3. Con legge dello
Stato sono stabilite e regolate le modalità della collaborazione fra gli enti
territoriali della Comunità Autonoma, la Comunità Autonoma e lo Stato per la gestione,
la liquidazione, la riscossione ed il controllo di determinati tributi.
4. Gli introiti di
competenza degli enti territoriali della Comunità Autonoma, consistenti in partecipazioni
alle entrate statali e in sovvenzioni non condizionate a particolare destinazione, sono
percepiti tramite la Comunità Autonoma, che provvede a distribuirli secondo i criteri
stabiliti dalla legge per le predette partecipazioni.
Articolo
101
1. La
Comunità Autonoma può accedere al debito pubblico per finanziare spese
dinvestimento.
2. La
consistenza e le caratteristiche dellemissione sono stabilite dagli Stamenti
Generali, in conformità con lordinamento generale della politica creditizia dello
Stato.
3. I titoli emessi sono considerati titoli pubblici a tutti gli effetti.
Articolo 102
1.
La Comunità Autonoma, nellambito delle sue competenze, può istituire enti che
promuovano la piena occupazione e lo sviluppo economico e sociale.
2. La Comunità Autonoma può costituire imprese pubbliche, quali
strumenti di esecuzione di funzioni attribuite alla sua competenza dalla presente
Costituzione Sarda.
Articolo 103
1. La Comunità Autonoma,
in conformità alle leggi dello Stato, designa i propri rappresentanti negli organismi
economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche statali, la cui
competenza si estenda al territorio sardo e che per loro natura non possano essere oggetto
di trasferimento.
Articolo
104
1. La
Comunità Autonoma, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed in conformità con le leggi dello Stato,
promuove e favorisce, con leggi comunitarie, l'incremento della cooperazione senza fini di
speculazione privata, nonché ogni altra iniziativa per lo sviluppo e la tutela del lavoro
nella sua funzione sociale.
TITOLO V
CONCORSO DELLA
COMUNITA AUTONOMA
ALLA DIFESA NAZIONALE
Articolo
105
1. La Comunità Autonoma adempie alla difesa
nazionale tramite la doverosa partecipazione dei cittadini sardi al servizio militare
nelle Forze armate della Repubblica, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato, e garantendo la piena disponibilità del proprio territorio, nonché con le
ulteriori forme previste dal presente Titolo.
Articolo 106
1. Con legge
comunitaria, approvata dagli Stamenti Generali su proposta del Consiglio esecutivo,
dintesa con il Governo della Repubblica, è istituita la Guardia Nazionale Sarda; la
medesima legge ne determina lordinamento e lo statuto dei suoi appartenenti, in base
ai principi stabiliti dal presente articolo.
2. I cittadini sardi
prestano servizio nella Guardia Nazionale Sarda su base volontaria e sono ad ogni effetto
militari della Repubblica Italiana.
3. Per
linquadramento, listruzione, laddestramento del personale della Guardia
Nazionale Sarda, nonché per la gestione e la manutenzione degli armamenti e delle
infrastrutture logistiche, può essere prevista la costituzione di quadri a carattere permanente e provvisti di
uno speciale statuto.
4. Ai fini di cui al
comma 3, e dintesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica,
possono essere destinati a prestare servizio organico nella Guardia Nazionale Sarda
ufficiali o sottufficiali delle Forze armate della Repubblica.
Articolo 107
1. Sono compiti istituzionali della
Guardia Nazionale Sarda:
a) concorrere alla difesa
nazionale, e in particolare alla difesa del territorio della Comunità Autonoma, ed alla
tutela delle istituzioni della Comunità Autonoma e delle istituzioni della Repubblica;
b) concorrere ai sevizi di protezione civile in caso
di calamità naturali;
c) concorrere con le Forze
di polizia della Comunità Autonoma e con le Forze di polizia dello Stato alla tutela
dellordine e della sicurezza pubblica.
2. Il concorso della Guardia Nazionale Sarda, ai sensi del comma 1, è attuato, salvi i casi di assoluta urgenza,
secondo una pianificazione definita d'intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo
della Repubblica.
Articolo 108
1. Il Presidente della
Repubblica è il Comandante supremo della Guardia Nazionale Sarda; Il Presidente di
Sardegna ne ha il comando politico-militare, su delega del Presidente della Repubblica.
2. La Guardia
Nazionale Sarda è in via generale ed ordinaria posta alle dipendenze del Consiglio
esecutivo, che ne dispone limpiego. Il Governo della Repubblica può assumerne la
disponibilità diretta e immediata ed il comando diretto, parziale o totale, e disporne
limpiego ai suoi ordini, per periodi espressamente determinati ed in situazioni di
particolare emergenza connesse alla difesa nazionale, alla tutela delle istituzioni
repubblicane, a pubbliche calamità o alla tutela dellordine e della sicurezza
pubblica.
PARTE III
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
SARDA
Articolo
109
1. Per
la revisione della Costituzione Sarda si applicano le procedure di cui alla presente
Parte.
Articolo 110
2. L'iniziativa
della revisione compete a un quinto dei Deputati degli Stamenti Generali, al Consiglio
esecutivo e al Governo della Repubblica.
1. Qualora riguardi le relazioni della Comunità
Autonoma con lo Stato, la proposta di revisione:
a) deve
essere approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna con la maggioranza di due terzi dei
loro componenti;
b) deve
essere approvata dal Parlamento della Repubblica con le forme e le procedure di cui
all'articolo 138 della Costituzione della Repubblica;
c) deve
essere sottoposta a referendum confermativo da
parte dei cittadini sardi che godano dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 40
della presente Costituzione Sarda.
2. Se
la proposta di revisione non è approvata dagli Stamenti Generali o dal Parlamento della
Repubblica, ovvero non è confermata mediante referendum,
essa non può essere nuovamente presentata prima
che siano trascorsi due anni dalla rispettiva data della mancata approvazione.
3. Lapprovazione della proposta di
revisione da parte del Parlamento nazionale, ai sensi del comma 1, lettera b), comporta la contestuale autorizzazione dello Stato
alla Comunità Autonoma per la convocazione del referendum
di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
Articolo
112
1. Qualora abbia per oggetto modifiche
allorganizzazione dei poteri della Comunità Autonoma, la proposta di revisione:
a) è approvata dagli
Stamenti Generali di Sardegna;
b) è trasmessa al
Parlamento della Repubblica, che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla ai
sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera b); qualora
il Parlamento non proceda all'esame entro il predetto termine, è indetto il referendum confermativo di cui all'articolo 112,
comma 1, lettera c).