SCIENZA & COSCIENZA
per la libertà terapeutica dei medici
e il diritto alle cure dei cittadini farmacodipendenti


LA VICENDA GIUDIZIARIA DI GIORGIO INZANI

1. Alle ore 6.50 del 10 ottobre 1997, al Dott. Giorgio Inzani viene consegnato presso la sua abitazione da tre agenti di Polizia Giudiziaria, un "decreto di perquisizione locale e personale...poiché sussistono particolari ragioni d'urgenza dovute alla possibilità che le matrici delle ricette vengano distrutte od occultate [...] le perquisizioni siano eseguite anche al di fuori dei limiti temporali previsti (art. 251, c. 1° c.p.p.)".

La perquisizione dell'abitazione viene eseguita con risultato negativo, in quanto le matrici erano presso lo studio medico, e lì vengono consegnate agli agenti da parte di Giorgio Inzani.

Recatosi al seguito della P.G. in Tribunale, Giorgio Inzani sottoscrive il verbale di sequestro delle matrici e, successivamente, gli viene consegnato una "informazione di garanzia" quale persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di cui al seguente capo d'imputazione: "del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. (continuazione), art. 83 D.P.R. n° 309 T.U.L. stupefacenti (prescrizione non terapeutica) con riferimento all'art. 73, c. 1°, D.P.R. 309 (spaccio), perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale medico chirurgo, rilasciava a: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, ed altre persone non identificate, prescrizioni di metadone per uso non terapeutico; metadone, sostanza stupefacente di cui alla tab. Ia prevista dall'art. 14 della legge medesima. Commesso in Milano e dintorni dal gennaio 1995. Fonti di prova: segnalazione della Az. U.S.L. 36 in data 1/7/96".

Nella stessa occasione viene consegnato a Giorgio Inzani un avviso di comparizione per essere sottoposto ad interrogatorio il 14 ottobre 1997.

La stessa sera del 10 ottobre, tre televisioni locali (Antenna 3, Telenova, Italia 7) e una radio, danno la seguente "notizia": "Giorgio Inzani, medico, già Consigliere Regionale, è imputato di prescrizione non terapeutica e spaccio di metadone".

Ciò che pare essere alla base dell'accusa, oltre alla non conoscenza dei diritti e dei doveri del medico, è il pregiudizio che la sola terapia metadonica definibile come tale sia il trattamento a scalare in tempi brevi, e comunque in tempi definiti a priori, e con la finalità della disintossicazione. Tale pregiudizio trovava avallo in alcuni articoli del D.M. n° 445/90, del Ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, superato dal referendum del 18 aprile 1993 con l'abrogazione dell'Art.2, c.1, lett. e, punto 4 del D.P.R. n. 309/90, cioè della prerogativa del Ministro della Sanità di stabilire con proprio decreto "i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi", con il pieno ripristino della libertà terapeutica di ogni medico e del suo diritto/dovere di curare i propri pazienti anche per la loro eventuale farmacodipendenza da eroina.

2. Il 14 ottobre, Giorgio Inzani, come premessa necessaria all'interrogatorio, mette a disposizione dell'Ufficiale di P.G. quattro documenti necessari per comprendere l'ambito nel quale sono inserite le prescrizioni farmacologiche effettuate:
a) ricostruzione, a cura di Lucio Berté, della battaglia politico-giudiziaria e medica sulla potestà terapeutica condotta da Giorgio Inzani insieme con il CoRA a partire dal 1991 e fino alla vigilia del referendum del 1993;
b) documento concernente la "Vertenza sulla libertà terapeutica" a cura della Dott.ssa Mariagrazia Fasoli, che evidenzia come la libertà di curare sia "relativa la medico e non al farmaco";
c) Bollettino per le farmacodipendenze del Ministero della Sanità (Suppl. al n° 4-1995) nel quale, a pag. 88, ove è riportato il D.M. 445/90, sta scritto: "Abolito per applicazione del referendum".
d) Gazzetta Ufficiale (Anno 135, n° 241 del 14 ottobre 1994) contenente la Circolare 30 settembre 1994, n°20 del Ministero della Sanità: "Linee Guida per il trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi".

3. Il 5 novembre 1997, l'avvocato difensore Dott.ssa Franca Angiolillo, presenta una memoria istruttoria con allegati altri tre documenti, integrativi di quelli sopra elencati:
e) testo dell'Ordinanza del TAR Lombardia n° 500/91, sospensiva di alcuni articoli del D.M. n° 445/90 su ricorso del CORA, del Dott. Inzani e della Dott.ssa Fasoli;
f) delibera del 20 maggio 1991, del Consiglio dell'Ordine dei Medici della Provincia di Milano a sostegno del ricorso del Dott. Inzani al TAR Lombardia;
g) lettera del 6 aprile 1994 della U.S.L. n°64 con la quale si invitava il Dott. Inzani, che aveva inviato al Ser.T. di Monza un suo paziente perché fosse sottoposto a terapia metadonica, "a prescrivere direttamente il farmaco presso una Farmacia del territorio".

Durante il deposito della memoria, l'avvocato viene informato che il P.M., Dott.ssa Mannella, il 23 ottobre 1997 aveva sottoposto al G.I.P. la richiesta di rinvio a giudizio per il Dott. Giorgio Inzani.

Secondo i termini di legge (notoriamente solo ordinatori per i Magistrati), il G.I.P. avrebbe dovuto fissare l'udienza preliminare, per convalidare o no la richiesta del P.M., entro il 23 novembre 1997.

A tutt'oggi, la data non è stata ancora fissata.

Info e adesioni: Giorgio Inzani

Ultimo aggiornamento: 07/08/2000