REGOLAMENTO D'ISTITUTO

art. 1

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni, salvo caso urgenti per i quali si deroga dalla presente disposizione. La convocazione per il Consglio d'Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale e l'orario presunto di durata che dovrà essere rigorosamente rispettato. La disposizione sopra riportata si applica anche al Collegio dei Docenti, ai Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, per i quali la convocazione avverrà con comunicazione interna. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

art. 2

Programmazione delle attività degli organi collegiali. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Si possono tenere riunioni preparatorie, per ordine di scuola, precedenti le riunioni del Consiglio al completo. Ogni sezione del Collegio può deliberare autonomamente per materia di interesse esclusivo dell'ordine di scuola; tale delibere saranno successivamente comunicate al Collegio completo.

art. 3

Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Il coordinamento verrà posto in essere dal Dirigente Scolastico.

art. 4

Elezioni contemporanee di organi di durata annuale. Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

art. 5

Convocazione del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione. I Consigli sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. I Consigli si riuniscono con convocazione della componente docenti e della componente genitori tramite avviso scritto, secondo quanto disposto nel Piano Annuale delle Attività, fatte salve riunioni straordinarie.

art. 6

Programmazione e coordinamento dell'attività del Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione. Le riunioni dei Consigli devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3. Per coordinamento si intende anche la comunicazione aggiornata di tutte le attività in atto nelle classi.

art. 7

Convocazione del Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, e comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

art. 8

Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti. Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

art. 9

Prima convocazione del Consiglio di Istituto. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola; fatte salve le competenze specifiche previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di classe, Interclasse e Intersezione ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione delle attività della scuola. Ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza.

art. 10

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico e cura l'elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, del proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti si deve ripetere la votazione fino al raggiungimento della maggioranza dei voti. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti del Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

art. 11

Prerogative del Presidente del Consiglio di Istituto. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola. In particolare: a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; b) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente ed in mancanza anche di quest'ultimo ne assume le funzioni il Consigliere più anziano tra i genitori. Svolge la funzione di segretario del Consiglio un mmbro designato dal Presidente

art. 12

Convocazione del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, e sono aperte a tutti i genitori degli alunni che verranno messi a conoscenza della data di convocazione mediante affissione agli albi delle sedi scolastiche. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'O.d.g. dando comunicazione 24 ore prima dell'adunanza.

art. 13

Decadenza dalla nomina di consigliere. Il Consigliere assente per 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla nomina. Art. 14 Variazione dell'O.d.g. della seduta del Consiglio d'Istituto Per discutere e votare argomenti che non siano all'o.d.g. è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei presenti. La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente.

art. 14

Pubblicità degli atti. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo della copia integrale o estratto pagina per pagina, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso, fatte salve le norme sulla privacy. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto delle norme di accesso agli atti. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

art. 15

Presenza di Esterni ai lavori del Consiglio di Istituto. Alle sedute del Consiglio d'Isituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso senza diritto di parola. Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti riguardanti le persone. L'affluenza del pubblico è limitata per disposizione del Presidente in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalle leggi al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

art. 16

Processo verbale e pubblicazione degli atti Di ogni seduta, a cura del Segretario del Consiglio d'Istituto, è redatto il verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato nella segreteria dell'Istituto entro 5 giorni dalla seduta. Ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta dell'interessato. Chiunque ne abbia diritto, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria dell'Istituto copia degli atti pubblicati. Contestualmente al verbale viene redatto un estratto del verbale da affiggere all'albo.

art. 17

Facoltà di parlare. Possono prendere la parola, durante la seduta, esclusivamente i membri del Consiglio. La parola sarà concessa dal Presidente secondo l'ordine di prenotazione; egli valuterà, di volta in volta, ladurata massima degli interventi. Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo il responsabile amministrativo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, i rappresentanti dei Consigli di classe, interclasse e intersezione. Eventualmente, il Consiglio può decidere, per determinati argomenti, di sentire anche gli esperti in materia e i funzionari del 20° Municipio del Comune di Roma se interessati. Il D.G.S.A. potrà partecipare al Consiglio ogni qualvolta saranno trattati argomenti relativi al bilancio, senza diritto di voto.

art. 18

Validità delle sedute del Consiglio. Per la validità delle sedute del Consiglio d'Istituto è richiesta in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. In seconda convocazione è necessario un mumero minimo di …… consiglieri tra i quali il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

art. 19

Giunta esecutiva. Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un membro rappresentante del personale A.T.A. e da 2 genitori. Sono membri di diritto della Giunta Esecutiva il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il D.G.S.A. che svolge le funzioni di Segretario della Giunta. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di presidente saranno svolte dal docente Vicario. La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio. Non ha potere deliberante neanche in casi di urgenza. La Giunta esprime pareri al Presidente nella formazione degli ordini del giorno e ogni volta ne sia fatta richiesta. Le sedute di Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

art. 20

Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti della Scuola secondaria di 1° grado "G. Borghi", in modo da assicurare: a) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti dell'Istituto Comprensivo, nei limiti del possibile, anche nelle ore pomeridiane (orario scolastico); b) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione; c) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare. Il funzionamento dei laboratori è regolato dal Collegio dei Docenti in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, per studi e ricerche, anche nelle ore pomeridiane con la presenza del docente; sono responsabili i docenti della specifica disciplina. Il Dirigente Scolastico, su designazione del Collegio dei Docenti, può nominare altri responsabili. Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Collegio dei Docenti in modo da assicurare il normale svolgimento della disciplina "Scienze motorie e sportive" alle classi secondo l'orario giornaliero delle lezioni e nei casi di necessità ad altre attività.

art. 21

Orario delle lezioni. L'orario delle lezioni viene deliberato all'inizio dell'anno scolastico per ogni ordine di scuola unitamente al calendario delle lezioni.

art. 22

Ingresso alunni. Gli insegnanti della prima ora accoglieranno in classe gli alunni almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; il Collaboratore Scolastico addetto alla portineria sorveglierà all'ingresso l'entrata degli alunni; la sorveglianza nei corridoi spetta ai Collaboratori Scolastici in servizio.

art. 23

Cancello d'ingresso. Il cancello della Scuola chiude di solito dopo 15' dall'inizio delle lezioni.

art. 24

Ritardi L'alunno ritardatario sarà comunque accolto in classe. Il suo ritardo dovrà essere giustificato dal Vicario o da docenti di ciò incaricati dal Dirigente Scolastico secondo le modalità richieste dai docenti. Se dovessero esserci alunni che ripetutamente entrano in ritardo, sarà compito dei docenti della prima ora di lezione comunicarlo al Coordinatore della classe o al Dirigente Scolastico per contattare la famiglia. Dopo ripetuti ritardi giustificati, massimo cinque al mese, gli alunni saranno invitati con comunicazione scritta da parte della Dirigenza e con avviso di ricevimento per i genitori, a presentarsi a Scuola accompagnati da un genitore.

art. 25

Autorizzazione ad anticipare l'uscita o posticipare l'ingresso. Si prevede che per motivati casi di salute o di famiglia, agli alunni possa essere concesso, su richiesta dei genitori e previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, il permesso di posticipare l'ingresso o anticipare l'uscita, evitando in questo caso, le singole giustificazioni. Nelle autorizzazioni dovranno essere indicati giorno ed orario che verranno trascritti sui giornali di classe in seguito a comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.

art. 26

Disposizioni generali uscita alunni. Al suono della campanella che segnala il termine delle lezioni le classi devono essere accompagnate all'uscita dell'area scolastica dal docente in servizio in detta ora. Il Dirigente Scolastico, il Vicario o persona di ciò incaricata dalla Dirigenza potranno sorvegliare nell'atrio l'uscita delle classi. Comunque sia il Collaboratore scolastico addetto alla portineria controllerà la regolare uscita degli alunni. I genitori, per facilitare l'uscita degli alunni dall'area scolastica, si terranno a debita distanza dal cancello ed eviteranno di parcheggiare in prossimità dello stesso. Per la salute degli alunni si invitano i genitori che stazionano sul piazzale antistante la Scuola a spegnere il motore della propria auto, in attesa dell'uscita dei figli. Per particolari deficit deambulatori, momentanei e permanenti, la Dirigenza autorizzerà l'ingresso del mezzo di trasporto e l'uso dell'ascensore. Il Consiglio d'Istituto può suggerire ogni soluzione che ritiene idonea per facilitare l'uscita e l'entrata degli alunni.

art. 27

Delega per il ritiro degli alunni. Entrambi i genitori o, ove previsto, chi esercita la patria potestà, all'atto dell'iscrizione, o nel corso dell'anno scolastico, dovranno indicare persone di fiducia maggiorenni cui consegnare l'alunno qualora si rendesse necessaria l'uscita anticipata, previa presentazione di un documento personale a persona delegata dal Dirigente Scolastico ed in seguito a telefonata di avviso da parte di un genitore alla Dirigenza. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Elementare saranno affidati all'uscita solo ai genitori o a persona maggiorenne autorizzata con delega e fotocopia del documento di riconoscimento. Casi particolari possono essere valutati dal Dirigente Scolastico.

art. 28

Giustificazione assenze. Le assenze dovranno essere giustificate dai genitori che hanno depositato la propria firma sull'apposito libretto o da chi ne fa le veci, il giorno del rientro a Scuola. Se dopo tre giorni l'assenza non è stata giustificata, gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori (Scuola secondaria di 1° grado "G. Borghi").

art. 29

Libretto giustificazione. Le assenze dovranno essere giustificate nell'apposito libretto, in dotazione ai genitori, che verrà ritirato da uno o da entrambi i genitori in Segreteria o presso la portineria della Scuola secondaria di 1° grado "G. Borghi".

art. 30

Assenza superiore ai 5 gg. Per assenze superiori a cinque giorni l'alunno non sarà riammesso in classe se non allegherà alla giustificazione certificato medico attestante che è esente, da malattia contagiosa e diffusiva. L'assenza effettuata il giorno precedente o successivo ad un periodo di sospensione dalle lezioni, verrà cumulata al periodo stesso e la giustificazione dovrà riportare l'intero periodo di assenze.

art. 31

Riammissione in classe dopo assenza per malattia. Qualora l'alunno si presentasse a Scuola senza certificato medico, non verrà accettato in classe e l'insegnante presente provvederà a far contattare da parte di un Collaboratore Scolastico i genitori o persona delegata per il ritiro anticipato secondo le modalità dell'articolo 27. Se il genitore, in seguito agli avvenuti contatti non porterà il certificato medico richiesto, l'alunno verrà tenuto nella Scuola, per il tempo necessario, sotto la sorveglianza di una persona adulta.

art. 32

Disposizioni generali alunni, docenti e collaboratori. Durante l'intervallo gli alunni non dovranno correre per i corridoi, allontanarsi dal piano, né entrare in classi diverse dalla propria; gli insegnanti sorveglieranno gli alunni stando davanti alla porta della classe. I Collaboratori si porteranno in prossimità dei bagni sorvegliando e regolando l'afflusso degli alunni. Durante lo svolgimento delle lezioni a nessuno è consentito parlare ad alta voce nei corridoi né provocare rumori di alcun genere che turbino il regolare svolgimento delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola si devono svolgere nel massimo ordine e silenzio anche con attenzione da parte dei Collaboratori Scolastici. È necessario evitare che gli alunni escano spesso dall'aula, che le lezioni vengano disturbate per qualsiasi motivo, che si usi il telefonino in classe, che le circolari passino per le classi prima dell'inizio dell'ora di lezione.

art. 33

Disposizioni generali docenti. L'intervallo è parte integrante dell'orario delle lezioni. L'insegnante in servizio deve evitare di allontanarsi dalla classe durante l'ora di lezione e delegherà, a tempo opportuno, il Collaboratore Scolastico in servizio per ottenere fotocopie o per ricerca di altro materiale scolastico.

art. 34

Disposizioni generali utilizzo servizi. Gli alunni, solo eccezionalmente, dietro autorizzazione del docente responsabile, possono accedere al bagno, uno per volta, durante le ore di lezione. I Collaboratori Scolastici devono sempre vigilare sui movimenti degli alunni che per qualsiasi motivo si spostano all'interno della scuola.

art. 35

Disposizioni generali per il cambio dell'ora. Per quanto riguarda il cambio dell'ora, gli insegnanti si affretteranno a raggiungere la classe dell'ora successiva in quanto giuridicamente responsabili e lasceranno la sorveglianza degli alunni ad un Collaboratore Scolastico disponibile. I docenti, qualunque sia il loro orario di ingresso e di servizio devono essere in prossimità dell'aula prima del suono della campanella.

art. 36

Ritardo docenti. Nel caso in cui l'insegnante per qualunque motivo ritardi, la classe verrà affidata ad un Collaboratore Scolastico che la prenderà in consegna fino all'arrivo del docente ritardatario; se il ritardo del docente si protrae oltre dieci minuti, il Collaboratore Scolastico avviserà il Vicario o un altro docente incaricato di attivarsi per la sostituzione o per la sistemazione della classe.

art. 37

Attività alternative IRC. Gli alunni che non si avvalgono dell'IRC, nella scuola dell'Infanzia ed Elementare seguiranno Attività Alternative programmate all'inizio dell'anno scolastico; nella scuola Secondaria di 1° grado "G. Borghi" potranno essere inseriti nelle Attività programmate all'inizio dell'anno scolastico e solo in via eccezionale possono essere inseriti in altra classe (vedi delibera del Collegio Docenti).

art. 38

Oggetti di valore. Durante le lezioni, soprattutto quelle di Scienze motorie e sportive, gli alunni evitino di portare oggetti d'oro o denaro di cui i docenti non possono farsi carico.

art. 39

Diario. Gli alunni devono usare il diario unicamente per le comunicazioni Scuola-famiglia e la registrazione dei compiti giornalieri; è consentito l'uso dell'agenda personale per tutti gli altri scopi non elencati.

art. 40

Visite culturali. Le visite culturali sono considerate attività didattica a tutti gli effetti e sono perciò inserite nella normale programmazione dell'attività scolastica. I Consigli di classe, interclasse e intersezione ad inizio d'anno deliberano un numero prestabilito di visite culturali scolastiche per singoli temi e comunque non vincolate al tema stesso, fermo restando che il numero complessivo delle visite stesse non deve superare il numero deliberato; eventuali deroghe possono essere concesse dal Consiglio di Classe e approvate dal Collegio dei Docenti. I Consigli deliberano le visite di istruzione che verranno sottoposte al Collegio dei Docenti alle seguenti condizioni: - le ditte di trasporto, ove previste, sono quelle di riferimento deliberate in Consiglio di Istituto; si potrà anche usufruire dei mezzi pubblici; - gli alunni dovranno essere accompagnati da uno o due docenti per classe; dove particolari esigenze lo richiedessero (portatori di handicap, situazioni disciplinari a rischio), da un altro accompagnatore ivi compreso anche un genitore; - la partenza e l'arrivo dovranno avvenire dal piazzale antistante la scuola o, in caso di utilizzo dei mezzi pubblici, con adeguato appuntamento in altro posto concordato; - il rientro dovrà essere previsto non oltre l'orario indicato nella comunicazione ai genitori; - in caso di visite che si protraggano oltre l'orario scolastico, la Dirigenza si attiverà predisponendo che in segreteria sia reperibile sempre, fino al rientro degli alunni, personale della scuola; - le visite dovranno essere preventivamente autorizzate dai genitori; su detta autorizzazione potrà essere riportata la data, l'orario di partenza e rientro, il costo, i mezzi utilizzati, il luogo, e gli accompagnatori; - i docenti durante le visite culturali terranno massima l'attenzione nell'osservazione degli alunni data la specificità dei luoghi da visitare.

art. 41

Infortuni. Nel caso di improvvisa emergenza (infortuni agli alunni, malori, ecc.) durante le visite guidate o comunque in orario scolastico l'insegnante dovrà: - far avvisare la Dirigenza dell'emergenza verificata, la quale si attiverà a chiamare, a seconda della gravità, i genitori; ove necessario l'insegnante accompagnatore responsabile organizzerà con tempestività i mezzi di soccorso necessari; - accompagnare, in assenza dei genitori, l'alunno, qualora ci fosse bisogno, presso il Pronto Soccorso e rimanere con lo stesso fino all'arrivo dei genitori; - compilare l'apposito modello assicurativo fornitogli dalla Segreteria, mentre la Segreteria dovrà dare immediata comunicazione alla compagnia assicurativa. Qualora l'alunno infortunato venga prelevato dai genitori per essere accompagnato presso la struttura sanitaria gli stessi dovranno impegnarsi, a fornire alla Segreteria della Scuola copia delle certificazioni sanitarie nel più breve tempo possibile.

art. 42

Conservazioni delle strutture e delle dotazioni. Tutte le componenti, Alunni-Docenti-Collaboratori, avranno cura di conservare strutture e dotazioni della scuola nel miglior modo; qualora vengano alterate, manomesse o danneggiate, i responsabili dovranno provvedere al risarcimento individuale o collettivo a seconda di come è stato provocato il danno. L'utilizzo delle attrezzature scolastiche è libero a tutti i docenti, senza restrizioni e/o procedure particolari, solo previa sottoscrizione su apposito registro della motivazione, dell'orario di utilizzo e della data. Quando necessario saranno stabiliti turni nell'uso di Laboratori, palestra e spazi vari.

art. 43

Modalità di comunicazione e informazione con gli insegnanti. Due volte l'anno i docenti riceveranno collegialmente i genitori nelle ore pomeridiane da definire all'inizio dell'anno scolastico. I singoli docenti stabiliranno inoltre le proprie modalità di ricevimento delle famiglie: o in giorni prefissati o per appuntamento. Le sopracitate modalità verranno comunicate e pubblicate in bacheca genitori.

art. 44

Disposizioni utilizzo locali della scuola. I locali della scuola sono a disposizione di tutte le componenti che ne hanno diritto: - docenti; - personale A.T.A.; - genitori; - alunni; per incontri di tipo didattico, culturale, organizzativo ed informativo, anche in orario pomeridiano. La richiesta dell'uso dei locali va inoltrata, in tempo utile, almeno 3 giorni prima, direttamente alla Dirigenza per mezzo di moduli predisposti dalla Segreteria.

art. 45

Disposizioni generali utilizzo strutture e spazi comuni nei diversi plessi. Tali disposizioni saranno prese in accordo tra i docenti responsabili dei singoli plessi.

art. 46

Disposizioni modifiche al Regolamento d'Istituto Il presente Regolamento d'Istituto può essere sottoposto a modifiche e/o integrazioni su richiesta di almeno 70 firme di genitori di alunni o della maggioranza del Collegio dei Docenti. Le proposte di modifica dovranno essere presentate già strutturate in articoli, con l'indicazione degli articoli da modificare e/o integrare. Il presente Regolamento d'Istituto è depositato presso la Scuola ed è a disposizione di quanti ne facciano richiesta; copia del presente Regolamento deve possibilmente essere consegnata all'atto dell'iscrizione degli alunni a tutte le famiglie dei nuovi iscritti. Per l'anno scolastico 2004-2005 il presente Regolamento viene inserito nel P.O.F. ed allegato ad ogni registro di classe.

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