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ASSOCIAZIONE "PROGETTO PER LA SCUOLA"

C.F. 92045040372

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione professionale e culturale "PROGETTO PER LA SCUOLA" con sede in Bologna.

L'Associazione fonda la propria attività sul principio della partecipazione e dell'autofinanziamento ed esclude qualsiasi finalità di lucro. Essa è disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 36 e segg. del Codice Civile nonché dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione si propone di:

a) promuovere, come obiettivo prioritario, la formazione professionale e l'aggiornamento dei docenti;

b) assumere iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla reale condizione della scuola italiana;

c) concorrere a creare un centro di documentazione sulle politiche dell'istruzione;

d) promuovere momenti di studio e di approfondimento in tema di politica scolastica;

e) sollecitare il più ampio e impregiudicato confronto fra le forze politiche, i sindacati, il mondo del lavoro, l'amministrazione locale, l'Università, gli enti di ricerca e il mondo della scuola;

f) contribuire, con la propria attività, al dibattito sulla riforma della secondaria superiore, sul piano dell'ordinamento come su quello dei programmi e curricoli.

Art. 3 - Attività

Per realizzare gli scopi predetti, l'Associazione si prefigge: di attivare, all'interno della scuola e del mondo della cultura tutto, tutte le energie e le competenze inespresse per migliorare la qualità formativa e la operatività didattica nell'ambito delle singole realtà concrete; di organizzare incontri pubblici all'anno su temi inerenti al mondo dell'istruzione; di dar vita a seminari di studio su problemi attinenti alle politiche scolastiche e alla didattica.

Art. 4 - Finanziamento

L'Associazione si finanzia attraverso il libero contributo dei soci e di quanti partecipano alle manifestazioni da essa organizzate o aderiscono alle sue finalità, nonché attraverso la raccolta presso enti pubblici o privati di fondi specificamente erogati per iniziative di carattere professionale, culturale, divulgativo o sociale.

Art. 5 - Soci

E' socio dell'Associazione ogni cittadino che, esercitando o avendo esercitato la professione docente o dirigente nell’ambito della Scuola, dell’Università o di altro ente o centro di ricerca anche in qualità di libero professionista, ne faccia richiesta e ne condivida gli scopi, impegnandosi a collaborare alle attività sociali e all'autofinanziamento. E’ altresì consentita l’iscrizione, sentito il parere del Consiglio, di singoli o associazioni che, condividendo le finalità di "Progetto per la scuola", riconoscano nella professione docente l’elemento centrale di ogni progetto di qualificazione di ogni processo formativo e culturale. Ogni socio si impegna a rispettare il presente Statuto e ad attenersi alle decisioni democraticamente prese. Ogni socio deve essere disponibile alla pubblicizzazione del proprio nome per conto dell'Associazione, nel rispetto della legge 675 del 31/12/1996.

Art. 6 - Facoltà dei soci

I diritti dei soci e i loro obblighi discendono dal presente Statuto e dalla legge. I soci hanno diritto di esprimere pareri, formulare proposte e dare il proprio voto in assemblea. Tutti possono ricoprire le cariche sociali.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde in seguito a:

- dimissioni espresse ovvero implicite qualora non si contribuisca alle attività o alle spese dell'Associazione per più di un anno senza adeguate motivazioni;

- per esclusione, qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano inaccettabile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul fondo sociale.

Art. 8 - Organi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Consiglio dell'Associazione.

Art. 9 - Assemblea generale

L'assemblea generale è il massimo organo dell'Associazione.

Ad essa compete:

- stabilire le direttive dell'attività dell'Associazione;

- eleggere il Presidente e i membri del Consiglio dell'Associazione;

- l'eventuale modifica del presente Statuto;

- l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

- l'eventuale revoca della qualità di socio.

L'Assemblea generale delibera a maggioranza semplice, salvo che per le modifiche dello Statuto, per le quali occorre la maggioranza assoluta dei soci.

Essa fissa all'inizio dell'anno solare, su proposta del Consiglio dell'Associazione, il calendario delle proprie sedute ordinarie. Essa si riunisce almeno due volte all'anno. In via straordinaria può essere convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei soci.

Art. 10 - Presidente

Al Presidente, che dura in carica un anno ed è rieleggibile, competono le seguenti funzioni:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

- presiede l'Assemblea generale e il Consiglio dell'Associazione.

In caso di parità nelle votazioni dell'Assemblea generale il suo voto è decisivo.

Art. 11 - Consiglio dell'Associazione

Il Consiglio dell'Associazione, composto dal Presidente e da otto soci, dura in carica un anno. I suoi membri sono rieleggibili. Esso è l'organo che, nella sua collegialità, coordina le attività dell'Associazione e pone in esecuzione i deliberati dell'Assemblea. E' convocato dal Presidente o da un terzo dei membri e si riunisce, di norma, una volta al mese. Nell'ambito delle sue competenze, esso

- accoglie le adesioni dei soci;

- ne cura l'elenco nominativo;

- redige i verbali delle sedute;

- custodisce e amministra il fondo sociale;

- elegge il Vice Presidente;

- cura le pubbliche relazioni;

- organizza le attività interne ed esterne deliberate dall'Assemblea generale.

Art. 12 - Scioglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione spetta all'Assemblea generale a maggioranza assoluta con la presenza di almeno due terzi dei soci.

Bologna, 23 dicembre 1998

 

 

 

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