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ROSSELLA D’ALFONSO - PIER FRANCESCO FRANCHI
"PROFESSIONE DOCENTE" (1996)
TESI DI FONDO:
Il previsto riordino dei cicli e l’autonomia dei singoli istituti
scolastici (S.I.S.) non possono prescindere dai seguenti elementi minimi:
1) il reinvestimento nella Scuola delle risorse che la Scuola stessa ha
risparmiato con razionalizzazione, diminuzione delle supplenze, altri
tagli;
2) maggiori investimenti sull’istruzione e formazione, in una percentuale
almeno pari ai paesi più avanzati dell’U.E.: la prossima Finanziaria
potrebbe prevedere che una percentuale delle tasse già imposte alle
aziende e dei contributi già pagati dai lavoratori fosse destinata a
questo settore (cfr. l’esempio della Germania) e la deducibilità totale o
parziale di eventuali investimenti superiori;
3) l’elevazione dell’obbligo scolastico almeno ai 16 anni;
4) il ripensamento dei fini, metodi, contenuti e articolazione della
scuola dell’obbligo, con particolare attenzione alla fascia d’età
corrispondente all’attuale media inferiore, ai fini di un assolvimento
effettivo e non nominale dell’obbligo medesimo, collegandola anche alla
formazione professionale;
5) la possibilità di assolvere pertanto l’obbligo parte nella scuola per
le materie cosiddette culturali, parte nella formazione professionale in
una prospettiva ampia che integri diritto all’istruzione e al lavoro (v.
infra);
6) l’istituzione o il potenziamento di ogni possibile forma di
orientamento formativo (e non solo sommariamente informativo) in ogni
ordine e grado di scuola fino all’Università, per consentire ben prima dei
14 anni e più volte nell’arco del curricolo l’opzione consapevole per
percorsi differenziati, in base a interessi e attitudini, sulla falsariga
dei migliori esempi europei;
7) la possibilità di passaggi (tra percorsi diversi) e rientri tramite
corsi integrativi ed esami non formali, con l’obiettivo di combattere con
strumenti idonei non demagogici la dispersione scolastica e il danno che
ne deriva ai giovani e alla società;
8) l’anticipazione conseguente della possibilità dell’opzione
professionalizzante o altra, come peraltro previsto ora dalla annunciata
flessibilità dei percorsi formativi;
9) l’integrazione della formazione professionale con stage adeguati in
azienda e altri luoghi di lavoro;
10) l’istituzione dei crediti formativi, di cui poter usufruire, previ
opportuni accertamenti, per tutto l’arco della vita, nella stessa
prospettiva;
11) formazione continua a tutti i livelli: la possibilità cioè di accedere
all’istruzione e alla formazione professionale pubbliche anche a livelli
alti e molto specializzati lungo tutto l’arco della vita lavorativa,
offrendo servizi mirati all’aggiornamento e riconversione di quei
disoccupati non più “giovani” attualmente esclusi spesso di fatto dal
mercato (v. anche infra);
12) il potenziamento, ancora una volta - duole dirlo - sulla scorta di
altri paesi, dell’istruzione postsecondaria parallela all’Università in
accordo con i Ministeri del Lavoro e della Ricerca Tecnologica e
Scientifica, le Organizzazioni industriali e di categoria, le parti
sociali;
13) nella stessa prospettiva e con la collaborazione degli stessi
interlocutori, una considerazione più adeguata nei contratti di lavoro
della specificità delle cosiddette lauree brevi;
14) la distinzione, in ciascun ordine e grado di scuola, fra discipline
obbligatorie, facoltative e opzionali;
15) la fissazione di quali siano le discipline caratterizzanti ciascun
tipo di scuola, il mancato raggiungimento dei livelli minimi delle quali (cfr.
infra) precluda l’ammissione alla classe successiva;
16) la centralità dell’autonomia didattica rispetto a tutte le altre
(gestionale, finanziaria, etc.) che debbono esserle funzionali;
17) la distinzione chiara delle competenze di tutte le componenti della
scuola, abbandonando la demagogia della codecisione in ambiti
squisitamente professionali, pur dando adeguato ascolto alle ragioni
dell’utenza;
18) la piena autonomia didattica della componente docente dei S.I.S.,
fatti salvi gli elementi nazionali comuni e l’eventuale coordinamento con
altri istituti, quanto all’offerta formativa, all’organizzazione del
lavoro, alle proposte culturali, alle collaborazioni con esterni: data la
complessità della questione, ci riserviamo di precisarla prossimamente;
19) l’obbligo per i S.I.S., in piena autonomia didattica e metodologica
dei docenti, di fornire gli strumenti per il recupero delle lacune che
pure non abbiano precluso la promozione;
20) il corrispettivo obbligo per gli studenti, nella cui preparazione si
siano rilevate carenze, di usufruire delle forme proposte di recupero,
fatta salva la libertà delle famiglie di provvedere in proprio
assumendosene la responsabilità;
21) quanto al recupero nella scuola non dell’obbligo, il contenimento
della spesa pubblica fissando un “ticket” per l’utenza sulle prestazioni
didattiche aggiuntive - individualizzate o per piccoli gruppi -, sul
modello delle prestazioni mediche specialistiche;
22) la definizione, preliminare alla fondazione di un Sistema Nazionale di
Valutazione, di “prodotto” della Scuola, distinguendo fra qualità del
servizio prestato e qualità dei risultati raggiunti dagli studenti, su cui
influiscono sia positivamente che negativamente fattori soggettivi,
familiari, sociali, di cui la Scuola non può e non deve da sola arrogarsi
né il merito né il demerito:
23) la conseguente revisione del concetto di “servizio” per la Scuola, che
è tenuta all’efficienza massima possibile ma offre utilità della cui
efficacia non è la sola a rispondere;
24) la fondazione di un Sistema Nazionale di Valutazione, senza il quale
non ha senso parlare di Carta dei Servizi (rispetto a quali standard?) né
si dà autonomia; esso dovrebbe essere un’autorità tecnica, con componenti
sia interne (comitati di probi viri dei S.I.S.; loro rappresentanti
provinciali per gli interventi perequativi) che esterne alla Scuola
competenti del settore, formata di un comitato nazionale e di
articolazioni sul territorio in ordine non gerarchico rispetto a questa,
con il compito di:
- fissare parametri, indicatori, standard e livelli minimi che a) ogni
S.I.S. deve raggiungere compatibilmente con le risorse, le condizioni
ambientali, la propria autonomia decisionale; b) ogni singolo ragazzo deve
raggiungere in ciascuna disciplina per essere ammesso a classe successiva
o per raggiungere un diploma e simile;
- raccogliere periodicamente i dati e diffonderli perché ogni S.I.S. possa
utilizzarli per migliorare (valutazione formativa);
- suggerire, eventualmente predisporre e controllare interventi
perequativi;
25) la regolamentazione dell’accesso all’Università e strade parallele
secondo parametri adeguati ai modelli migliori dell’U.E.;
26) la valorizzazione della professionalità degli insegnanti e degli altri
operatori della Scuola, sia incentivando con forza quella esistente e
disincentivando i comportamenti difformi, sia dedicando attenzione ed
investimenti alla loro formazione, aggiornamento, reclutamento;
27) il riconoscimento anche economico e di carriera del loro lavoro
intellettuale e formativo, con l’istituzione di una carriera docente
articolata e non più appiattita su un solo livello;
28) la liberazione dei medesimi da tutte le incombenze burocratico -
amministrative che sottraggono tempo ed energie per i loro compiti
specifici;
29) l’istituzione di un comparto distinto della docenza (compresi
direttori didattici e presidi) in sede contrattuale;
30) il ricongiungimento dei Ministeri della P.I. e dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, anche in prospettiva degli sviluppi
della formazione e delle carriere dei docenti.
Rossella D’Alfonso
APPROFONDIMENTI:
1. FORMAZIONE E ACCESSO ALLA CARRIERA DEI DOCENTI:
A) formazione iniziale:
E’ ormai improcrastinabile l’istituzione delle Scuole di Specializzazione
per la formazione degli insegnanti, di ogni ordine e grado di Scuola sino
all’Università, e confidiamo che il Governo - come ci è giunta voce -
abbia già provveduto in tal senso. Le nostre osservazioni, facendo
riferimento al testo datato 10/11/95, firmato dal Direttore di sezione del
CUN Prof. Folli (il più recente che abbiamo potuto esaminare), sono:
1) troviamo ampiamente condivisibile l’impostazione globale del documento,
eccettuati i pochi punti sostanziali che seguono;
2) poiché si prevede il numero programmato per l’ammissione a detta
Scuola, si deve chiarire prima e comunicare, da parte del Consiglio della
Scuola, cosa i candidati debbo sapere ed eventualmente saper fare per
poter essere ammessi, evitando dichiarazioni generiche ed indicando anzi
con chiarezza le modalità dell’esame di ammissione e la bibliografia di
riferimento;
3) per detta ammissione, è da dare rilievo adeguato ai titoli scientifici
e didattici già acquisiti dai candidati;
4) la/e prova/e di ammissione va/vanno costruita/e dal Consiglio della
Scuola ma deve/ono prevedere una parte eguale per tutto il territorio
nazionale, possibilmente prove strutturate con parametri oggettivi di
valutazione;
5) il Consiglio della Scuola dovrebbe essere formato sia da docenti
universitari che da docenti medi (ed eventualmente un preside), essere
elettivo e restare in carica per un congruo ma determinato numero di anni;
6) l’attenzione non va posta sulle discipline in sé, oggetto già dei vari
corsi di laurea, ma sul loro approfondimento dal punto di vista didattico
(es. non più “Lingua e letteratura italiana” o “Chimica organica”, ma
“Didattica della lingua e letteratura italiana” o “Didattica della chimica
organica”);
7) si devono integrare le discipline previste con, ad esempio, Psicologia
dell’età evolutiva, Sociologia dei gruppi, Strategie e tecniche di
comunicazione, Elementi di teoria dell’organizzazione, ecc. (alcune delle
quali opzionali), per porre le basi scientifiche di una differenziazione
delle competenze anche organizzative e delle professionalità all’interno
della Scuola;
8) queste discipline non possono essere affidate ai soli docenti
universitari, il cui contratto non prevede un’esperienza diretta
adeguatamente lunga, ogni anno, della Scuola, come invece in altri paesi
europei: si rende necessario perciò che non solo le attività di tirocinio
(di cui al punto 6 del documento citato), ma anche le ore di insegnamento
e i laboratori didattici (di cui al punto 3 del documento citato) vedano
almeno la compresenza di docenti qualificati della scuola media (superiore
o altro grado);
9) i modelli didattici studiati dovranno essere sottoposti al vaglio della
sperimentazione in classe, ne deve essere osservata l’applicazione per un
periodo opportuno per poi essere riadeguati;
10) spazio conveniente andrà dedicato alle tecniche di conduzione dei
gruppi, tutorato, lavoro collegiale e d’équipe;
11) altrettanto dicasi delle modalità di svolgimento dell’esame finale, di
cui al punto 10 del documento citato: laddove si legge “...Commissione,
che potrà comprendere, oltre che docenti universitari, docenti
secondari...” (corsivo nostro), sarebbe opportuno correggere “potrà” in
“dovrà”;
12) al punto 11 del documento citato sarebbe a nostro vedere da aggiungere
la frase che compare di seguito in corsivo: “Lo svolgimento delle attività
nella Scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari
adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Lo
svolgimento delle attività nella Scuola costituisce per i professori della
Scuola secondaria adempimento dei doveri di servizio. Per...”, stipulando
opportuni accordi con il Ministero della P.I. e dell’Università,
eventualmente i Provveditorati, i S.I.S. sperabilmente autonomi;
B) accesso alla carriera:
1) l’esame di abilitazione dovrebbe essere sostituito da quello finale
della Scuola di Specializzazione di cui sopra al punto A, come si legge al
punto 2 del documento citato;
2) a partire dalla completa istituzione delle Scuole di Specializzazione,
per accedere alla carriera docente sarà necessario il possesso di una
laurea specifica e di un diploma della Scuola di Specializzazione: i
punteggi conseguiti saranno la prima base concorsuale;
3) il reclutamento potrebbe restare su base concorsuale, per esami e per
titoli insieme, ma riesaminando le modalità di alcune prove (il “tema”
appare largamente obsoleto, mentre il conseguimento di un’idoneità
concorsuale dovrebbe essere un titolo preferenziale per un successivo
concorso), oppure essere sostituito gradualmente dalle liste degli
abilitati, il cui numero già è stato concepito come programmato;
4) sarebbe opportuno che le graduatorie dei concorsi / delle liste degli
abilitati fossero ad esaurimento entro un certo numero di anni dal
conseguimento dal diploma, eventualmente fissando un limite minimo di voto
più rigoroso: ci sarebbe un notevole risparmio di tempo e denaro sia per
gli aspiranti che per l’amministrazione;
5) a fissare i criteri concorsuali (se si conserva questa modalità di
accesso) dovrebbero essere coinvolti gli insegnanti stessi quale ordine:
una delle opzioni possibili che la sociologia delle professioni prospetta
è che sia il legislatore (leggasi lo Stato) a creare un elenco di
‘esercenti’ (albo) di abilitati all’esercizio professionale, chiamati ad
eleggere un proprio Consiglio, a fissare i principi della deontologia
professionale e a intervenire nella gestione del sistema delle
abilitazioni, ecc. (credential system).
C) formazione in servizio e aggiornamento:
1) debbono essere innanzitutto distinti - e presi in considerazione
entrambi nella formulazione dei contratti di categoria - questi due
aspetti, poiché l’acquisizione di competenze e conoscenze nuove, pur
funzionali all’insegnamento, non può essere sommariamente definita
aggiornamento, che implica acquisizione di dati e tecniche recenti di
discipline i cui fondamenti sono già noti;
2) nella formazione e soprattutto nell’aggiornamento devono rientrare
anche convegni, seminari, congressi et similia cui convengano studiosi
nazionali e / o internazionali delle discipline in oggetto, nonché
progetto coordinati Scuola / Università / altri Istituti di ricerca,
restituendo ai docenti medi il dovere - diritto di essere (ed essere
considerati) anche studiosi, ponendo fine alla sterile separazione fra
ricerca e insegnamento;
3) la frequenza ai corsi di formazione e / o aggiornamento di per sé non
piò essere ritenuta sufficiente per l’assolvimento dell’obbligo
contrattuale (100 ore in anni): ciascuno deve produrre singolarmente o in
équipe quantomeno un breve resoconto delle attività / lezioni / conferenze
cui abbia partecipato, da esibire almeno all’albo dell’Istituto di
appartenenza e che gli valga per i proprio curricolo e carriera;
4) formazione e aggiornamento dovrebbero poter essere assolti anche
attraverso lo studio libero e individuale, certificato come sopra da una
produzione cartacea o equipollente (non burocratica!) che rendesse conto
del lavoro svolto, sintetica e portata a conoscenza di tutti (superando la
logica aberrante della raccolta di quelle che quest’anno scolastico
potrebbe essere bonariamente definite “tessere punti” dell’aggiornamento,
le quali non favoriscono certamente la restituzione all’insegnante della
sua dignità di intellettuale), anche mediante l’istituzione di anni
sabbatici (cfr. infra);
5) va da sé che la pubblicazione di saggi et similia dovrebbe ampiamente
documentare, ed avere anzi un rilievo cospicuo, l’avvenuto aggiornamento
dell’insegnante;
6) si dovrebbe favorire all’interno di ciascuna scuola la costituzione,
fra i docenti, di un comitato di probi viri, elettivo, temporaneo,
composti da due membri per ogni disciplina e dalle competenze didattiche e
scientifiche verificabili, per la valutazione del materiale prodotto e in
genere della qualità del servizio docente (competenza disciplinare, titoli
scientifici, puntualità, accuratezza nella correzione degli elaborati,
valutazione dei medesimi consona ai criteri enunciati all’inizio dell’anno
e resi noti agli studenti, capacità di collaborazione negli organi
collegiali, meriti individuali, ...), che potrebbe finalmente essere
riconosciuta e valorizzata: naturalmente non deve mancare un adeguato
sistema d’incentivi, anche economici, a fronte di assunzioni
programmatiche di impegni e di meriti individuali accertati.
D) formazione in servizio e riconversione:
1) non è più accettabile la logica attuale di riconversione dei docenti
soprannumerari o in passaggio da un grado di scuola ad un altro con i
criteri attuali;
2) si dovrebbe offrire loro l’opportunità di dedicarsi per un periodo
adeguato (a nostro vedere almeno un biennio) allo studio delle nuove
discipline (solo, s’intende, affini a quelle insegnate in precedenza se
non in possesso di altri titoli di studio validi per altre) ed essere nel
frattempo esonerati almeno per la metà dell’orario (di cattedra e delle
altre attività connesse) da altri incarichi di lavoro;
3) per altri aspetti cfr. infra CARRIERA DEI DOCENTI.
2. CARRIERA DEI DOCENTI
Si premette che le osservazioni e proposte che seguono hanno carattere
generale e culturale (non pertenendo a chi scrive ma alle Organizzazioni
sindacali precise indicazioni tecniche), con il solo scopo di ottenere
un’alta qualità del servizio scolastico.
A) carriera e retribuzione:
1) Si potrebbero prevedere due possibilità di percorso professionale:
a) un percorso di base, con stipendio minimo garantito, che si sviluppi
per anzianità, carichi di famiglia, numero degli allievi e delle classi,
discipline con elaborati scritti obbligatori e situazioni aggiuntive
retributive solo legate allo stato iniziale d’ingresso;
b) un percorso di carriera senza massimo retributivo prefissato, che si
sviluppi, oltre che in base alle condizioni del punto 1a, in base ai
titoli posseduti oltre laurea e specializzazione, al tempo dedicato (oltre
a quello implicato dal punto 1a) alle attività scolastiche e professionali
connesse, ai crediti professionali acquisiti in altre esperienze connesse
con la professione docente; tale percorso si potrebbe a sua volta
articolare così:
- solo insegnamento (tempo pieno) più aggiornamento e/o formazione in
servizio;
- insegnamento (per una parte del tempo) più altre attività, a completare
il tempo pieno (insegnamento più orientamento; insegnamento più attività
organizzative; ...).
In ciascun caso i docenti vanno liberati dai carichi meramente burocratici
ora imposti.
In nessun caso, tranne che negli anni sabbatici (cfr. infra punto D),
l’esercizio delle attività funzionali all’insegnamento dovrebbe essere
separata dall’insegnamento stesso, che deve restare il perno dell’attività
docente.
Per ciascuno dei percorsi delineati si dovrebbe prevedere anche il
part-time.
2) Fatto salvo il principio che per il calcolo stipendiale deve rientrare
nell’orario di lavoro, e quindi essere retribuita singolarmente, ogni
attività connessa con questo lavoro (come l’aggiornamento, la correzione
dei compiti - un numero maggiore dei quali rispetto al minimo e diretto al
recupero va riconosciuto sotto ogni profilo -, la partecipazione in senso
lato alla gestione della attività scolastica), si deve, in una prospettiva
di autonomia, prevedere necessariamente la flessibilità dell’orario di
lavoro, nel senso di una sua maggiore o minore estensione, a partire da un
orario minimo (tempo parziale minimo) fino a uno massimo (tempo esteso
massimo);
3) anzianità, diritti previdenziali, possibilità di sviluppo di carriera
dovrebbero pertanto essere connessi con (proporzionati a) la professione a
partire dal tempo parziale minimo;
4) situazioni di grave disagio ambientale o sociale, difficoltà di
qualunque genere presenti nel territorio, “scuole di frontiera”, “classi
di frontiera”, recuperi personalizzati di casi difficili dovrebbero dare
diritto a maggiorazioni stipendiali nonché a vantaggi di carriera, per
invogliare il personale ad affrontare le situazioni più impegnative;
5) il ripristino della Libera Docenza e la riapertura dell’accesso ai
Dottorati di Ricerca ai Docenti (con conservazione del posto e
mantenimento dello stipendio) dovrebbero costituire il legame primario con
l’Università e rendere possibile il passaggio reciproco dall’un all’altro
ordine;
B) crediti professionali:
Dovrebbero costituire crediti professionali, ed essere quindi fattori di
progresso di carriera anche sotto il profilo economico:
1) l’accettazione di scuole, luoghi e situazioni di dimostrata difficoltà
eccezionale;
2) i corsi di aggiornamento e formazione in servizio, in qualunque forma e
specie, legittimati dal Collegio dei Docenti, indipendentemente dal
soggetto organizzatore;
3) le esperienze tutoriali e di tirocinio anche in livelli e settori
diversi (attribuendo un punteggio x se direttamente consentanee al
percorso professionale specifico del docente, un punteggio x mezzi se
indirettamente);
4) i titoli accademici, le libere docenze, le esperienze di assistentato
universitario e assimilabili, i dottorati di ricerca, attribuendo
punteggio a ciascuno di questi;
5) tutte le inclusioni nelle graduatorie dei concorsi di grado pari o
superiore a quello dell’istituto di servizio (e non solo ad una);
6) lo svolgimento di mansioni professionali particolari, come la gestione
delle risorse dell’Istituto o del Distretto, la cura di laboratori e
biblioteche, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e
aggiornamento, l’organizzazione dell’orientamento - professionale e non -
degli studenti, eccetera;
7) la docenza nei corsi di formazione e aggiornamento et similia;
8) la docenza nei moduli di orientamento scuola-università per gli
studenti;
9) l’accettazione / l’espletamento di periodi sabbatici con obbligo di
produzione scientifica (cfr. infra);
10) il servizio di tutela e impiego di risorse culturali anche esterne
alla scuola;
11) le pubblicazioni connesse in senso lato con la professionalità
docente, alle quali vanno attribuiti punteggi e incentivi molto alti;
12) l’accettazione e lo svolgimento di attività di tirocinio o di docenza
anche in ordini e gradi inferiori o diversi;
13) l’accettazione e lo svolgimento di attività di tirocinio o di docenza
in discipline affini secondo i principi enunciati sopra alla voce
FORMAZIONE E RICONVERSIONE per i docenti soprannumerari;
14) l’accettazione e lo svolgimento di attività dell’Istituto anche
nell’ambito organizzativo.
C) anni sabbatici e produzione scientifica:
1) la fruizione degli anni sabbatici, per il personale della scuola,
dovrebbe essere condizionata:
- nel tempo, per quanto riguarda la ripetizione del diritto (un anno ogni
sette di anzianità complessiva)
- nel numero (p. es. un docente ogni venti per istituto, con un minimo di
uno per istituto)
- nell’accesso, che potrebbe avvenire sulla base di un concorso per titoli
e crediti professionali pregressi
- nell’esito, che deve portare ad una pubblicazione o una tesi o una
relazione o una dimostrabile competenza o a una evidente ricaduta
didattica e professionale (cfr. supra Comitato dei probi viri)
2) l’anno sabbatico si può compiere anche con un servizio presso Enti
Culturali, Istituti di Sperimentazione e Ricerca, Beni Culturali e altri
settori pubblici con fini analoghi, Organizzazioni Sindacali di Categoria,
Organizzazioni di Volontariato Culturale o comunque connesso alla
professione.
D) ristrutturazione delle cattedre:
1) la professione docente non dovrebbe più essere vincolata in maniera
rigida alla definizione di cattedra come risultato di una classe
concorsuale connessa con una imposizione di orario, ma essere esplicata
all’interno di mansioni differenti, in più settori di intervento, come
espressione di una funzionalità professionale non limitata ma in
espansione, secondo principi enunciati in piena autonomia dai S.I.S.
funzionali all’utenza;
2) dal punto di vista degli allievi, si deve rendere possibile
l’esperienza delle classi aperte, con l’accesso alle altre competenze e
stimoli presenti nell’Istituto;
3) ne consegue che, in tempi diversi, lo stesso docente potrebbe avere
diverso numero di allievi e di classi (con corrispondente aumento della
retribuzione o più rapida carriera);
4) l’attuazione di moduli di docenza personalizzati e finalizzati alla
soluzione di specifici problemi funzionali o didattici o pedagogici - in
regime di autonomia - equivarrebbe, previa approvazione del Collegio dei
Docenti, a una cattedra “tradizionale”;
5) in base al principio che un buon insegnante non diventa necessariamente
un buon insegnante o un buon preside, è necessario distinguere, al posto
della figura unica del Preside d’Istituto (o Direttore), due distinte
figure e funzioni:
a) Direttore d’Istituto con competenze amministrative e manageriali, con
carriera amministrativa cui si accede per concorso; tale figura è
naturalmente distinta, ancorché le sue funzioni debbano essere di concerto
con il Segretario Capo; su questo punto occorre peraltro un
approfondimento;
b) Coordinatore Didattico-Pedagogico, con funzione docente superiore da
adempiere su indicazione elettiva da parte del Collegio dei Docenti;
6) tanto la funzione di Direttore d’Istituto quanto quella di Coordinatore
Didattico-Pedagogico costituirebbero evidenti crediti professionali e
potrebbero essere periodiche o temporanee, con rientro nella funzione
docente.
E) autogestione e controlli:
1) le funzioni di controllo di Provveditorati, Sovrintendenze e Ministero
dovrebbero essere limitate alla legittimità degli atti e non estendersi al
giudizio sul loro contenuto didattico-pedagogico;
2) il controllo delle procedure attuate nei moduli di docenza e nelle
varie funzioni professionali esplicate spetterà, in quanto al merito
didattico-pedagogico, al Collegio dei Docenti tramite il Comitato de probi
viri;
3) il controllo amministrativo spetterà al Consiglio d’ Istituto e/o alla
Giunta;
4) il diritto di proporre attività riformatorie dell’attività scolastica,
sull’ indirizzo dato dal Governo e dal Parlamento secondo le rispettive
competenze, potrebbe spettare a un’autorità nazionale che raggruppasse su
base elettiva delle singole categorie i designati dai Docenti, dei
Funzionari, degli Studenti, dei Genitori, ciascuna componente con ruolo e
funzioni anche distinte secondo gli ambiti, e presieduta dal Ministro;
5) tale autorità dovrebbe agire di concerto con il Servizio Nazionale di
Valutazione;
6) chiunque fosse assente dal mondo della scuola da più di cinque anni (a
qualsivoglia categoria si appartenesse) non potrebbe essere più eletto
nell’autorità di cui al punto 4;
7) in quanto soggetti professionali di acquisita e riconosciuta
competenza, i docenti dovrebbero avere diritto ad un albo professionale
con le stesse competenze degli altri Ordini Professionali di pari grado (cfr.
supra punto B 5);
8) l’iscrizione all’albo professionale dei Docenti dovrebbe avvenire
secondo le stesse procedure degli altri ordini professionali di pari
grado.
Rossella D’Alfonso – Francesco Piero Franchi
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