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Castoro.jpg (3322 byte)ROSSELLA D’ALFONSO - PIER FRANCESCO FRANCHI
"PROFESSIONE DOCENTE" (1996)


TESI DI FONDO:

Il previsto riordino dei cicli e l’autonomia dei singoli istituti scolastici (S.I.S.) non possono prescindere dai seguenti elementi minimi:

1) il reinvestimento nella Scuola delle risorse che la Scuola stessa ha risparmiato con razionalizzazione, diminuzione delle supplenze, altri tagli;

2) maggiori investimenti sull’istruzione e formazione, in una percentuale almeno pari ai paesi più avanzati dell’U.E.: la prossima Finanziaria potrebbe prevedere che una percentuale delle tasse già imposte alle aziende e dei contributi già pagati dai lavoratori fosse destinata a questo settore (cfr. l’esempio della Germania) e la deducibilità totale o parziale di eventuali investimenti superiori;

3) l’elevazione dell’obbligo scolastico almeno ai 16 anni;

4) il ripensamento dei fini, metodi, contenuti e articolazione della scuola dell’obbligo, con particolare attenzione alla fascia d’età corrispondente all’attuale media inferiore, ai fini di un assolvimento effettivo e non nominale dell’obbligo medesimo, collegandola anche alla formazione professionale;

5) la possibilità di assolvere pertanto l’obbligo parte nella scuola per le materie cosiddette culturali, parte nella formazione professionale in una prospettiva ampia che integri diritto all’istruzione e al lavoro (v. infra);

6) l’istituzione o il potenziamento di ogni possibile forma di orientamento formativo (e non solo sommariamente informativo) in ogni ordine e grado di scuola fino all’Università, per consentire ben prima dei 14 anni e più volte nell’arco del curricolo l’opzione consapevole per percorsi differenziati, in base a interessi e attitudini, sulla falsariga dei migliori esempi europei;

7) la possibilità di passaggi (tra percorsi diversi) e rientri tramite corsi integrativi ed esami non formali, con l’obiettivo di combattere con strumenti idonei non demagogici la dispersione scolastica e il danno che ne deriva ai giovani e alla società;

8) l’anticipazione conseguente della possibilità dell’opzione professionalizzante o altra, come peraltro previsto ora dalla annunciata flessibilità dei percorsi formativi;

9) l’integrazione della formazione professionale con stage adeguati in azienda e altri luoghi di lavoro;

10) l’istituzione dei crediti formativi, di cui poter usufruire, previ opportuni accertamenti, per tutto l’arco della vita, nella stessa prospettiva;

11) formazione continua a tutti i livelli: la possibilità cioè di accedere all’istruzione e alla formazione professionale pubbliche anche a livelli alti e molto specializzati lungo tutto l’arco della vita lavorativa, offrendo servizi mirati all’aggiornamento e riconversione di quei disoccupati non più “giovani” attualmente esclusi spesso di fatto dal mercato (v. anche infra);

12) il potenziamento, ancora una volta - duole dirlo - sulla scorta di altri paesi, dell’istruzione postsecondaria parallela all’Università in accordo con i Ministeri del Lavoro e della Ricerca Tecnologica e Scientifica, le Organizzazioni industriali e di categoria, le parti sociali;

13) nella stessa prospettiva e con la collaborazione degli stessi interlocutori, una considerazione più adeguata nei contratti di lavoro della specificità delle cosiddette lauree brevi;

14) la distinzione, in ciascun ordine e grado di scuola, fra discipline obbligatorie, facoltative e opzionali;

15) la fissazione di quali siano le discipline caratterizzanti ciascun tipo di scuola, il mancato raggiungimento dei livelli minimi delle quali (cfr. infra) precluda l’ammissione alla classe successiva;

16) la centralità dell’autonomia didattica rispetto a tutte le altre (gestionale, finanziaria, etc.) che debbono esserle funzionali;

17) la distinzione chiara delle competenze di tutte le componenti della scuola, abbandonando la demagogia della codecisione in ambiti squisitamente professionali, pur dando adeguato ascolto alle ragioni dell’utenza;

18) la piena autonomia didattica della componente docente dei S.I.S., fatti salvi gli elementi nazionali comuni e l’eventuale coordinamento con altri istituti, quanto all’offerta formativa, all’organizzazione del lavoro, alle proposte culturali, alle collaborazioni con esterni: data la complessità della questione, ci riserviamo di precisarla prossimamente;

19) l’obbligo per i S.I.S., in piena autonomia didattica e metodologica dei docenti, di fornire gli strumenti per il recupero delle lacune che pure non abbiano precluso la promozione;

20) il corrispettivo obbligo per gli studenti, nella cui preparazione si siano rilevate carenze, di usufruire delle forme proposte di recupero, fatta salva la libertà delle famiglie di provvedere in proprio assumendosene la responsabilità;

21) quanto al recupero nella scuola non dell’obbligo, il contenimento della spesa pubblica fissando un “ticket” per l’utenza sulle prestazioni didattiche aggiuntive - individualizzate o per piccoli gruppi -, sul modello delle prestazioni mediche specialistiche;

22) la definizione, preliminare alla fondazione di un Sistema Nazionale di Valutazione, di “prodotto” della Scuola, distinguendo fra qualità del servizio prestato e qualità dei risultati raggiunti dagli studenti, su cui influiscono sia positivamente che negativamente fattori soggettivi, familiari, sociali, di cui la Scuola non può e non deve da sola arrogarsi né il merito né il demerito:

23) la conseguente revisione del concetto di “servizio” per la Scuola, che è tenuta all’efficienza massima possibile ma offre utilità della cui efficacia non è la sola a rispondere;

24) la fondazione di un Sistema Nazionale di Valutazione, senza il quale non ha senso parlare di Carta dei Servizi (rispetto a quali standard?) né si dà autonomia; esso dovrebbe essere un’autorità tecnica, con componenti sia interne (comitati di probi viri dei S.I.S.; loro rappresentanti provinciali per gli interventi perequativi) che esterne alla Scuola competenti del settore, formata di un comitato nazionale e di articolazioni sul territorio in ordine non gerarchico rispetto a questa, con il compito di:
- fissare parametri, indicatori, standard e livelli minimi che a) ogni S.I.S. deve raggiungere compatibilmente con le risorse, le condizioni ambientali, la propria autonomia decisionale; b) ogni singolo ragazzo deve raggiungere in ciascuna disciplina per essere ammesso a classe successiva o per raggiungere un diploma e simile;
- raccogliere periodicamente i dati e diffonderli perché ogni S.I.S. possa utilizzarli per migliorare (valutazione formativa);
- suggerire, eventualmente predisporre e controllare interventi perequativi;

25) la regolamentazione dell’accesso all’Università e strade parallele secondo parametri adeguati ai modelli migliori dell’U.E.;

26) la valorizzazione della professionalità degli insegnanti e degli altri operatori della Scuola, sia incentivando con forza quella esistente e disincentivando i comportamenti difformi, sia dedicando attenzione ed investimenti alla loro formazione, aggiornamento, reclutamento;

27) il riconoscimento anche economico e di carriera del loro lavoro intellettuale e formativo, con l’istituzione di una carriera docente articolata e non più appiattita su un solo livello;

28) la liberazione dei medesimi da tutte le incombenze burocratico - amministrative che sottraggono tempo ed energie per i loro compiti specifici;

29) l’istituzione di un comparto distinto della docenza (compresi direttori didattici e presidi) in sede contrattuale;

30) il ricongiungimento dei Ministeri della P.I. e dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, anche in prospettiva degli sviluppi della formazione e delle carriere dei docenti.

Rossella D’Alfonso


APPROFONDIMENTI:

1. FORMAZIONE E ACCESSO ALLA CARRIERA DEI DOCENTI:

A) formazione iniziale:

E’ ormai improcrastinabile l’istituzione delle Scuole di Specializzazione per la formazione degli insegnanti, di ogni ordine e grado di Scuola sino all’Università, e confidiamo che il Governo - come ci è giunta voce - abbia già provveduto in tal senso. Le nostre osservazioni, facendo riferimento al testo datato 10/11/95, firmato dal Direttore di sezione del CUN Prof. Folli (il più recente che abbiamo potuto esaminare), sono:

1) troviamo ampiamente condivisibile l’impostazione globale del documento, eccettuati i pochi punti sostanziali che seguono;

2) poiché si prevede il numero programmato per l’ammissione a detta Scuola, si deve chiarire prima e comunicare, da parte del Consiglio della Scuola, cosa i candidati debbo sapere ed eventualmente saper fare per poter essere ammessi, evitando dichiarazioni generiche ed indicando anzi con chiarezza le modalità dell’esame di ammissione e la bibliografia di riferimento;

3) per detta ammissione, è da dare rilievo adeguato ai titoli scientifici e didattici già acquisiti dai candidati;

4) la/e prova/e di ammissione va/vanno costruita/e dal Consiglio della Scuola ma deve/ono prevedere una parte eguale per tutto il territorio nazionale, possibilmente prove strutturate con parametri oggettivi di valutazione;

5) il Consiglio della Scuola dovrebbe essere formato sia da docenti universitari che da docenti medi (ed eventualmente un preside), essere elettivo e restare in carica per un congruo ma determinato numero di anni;

6) l’attenzione non va posta sulle discipline in sé, oggetto già dei vari corsi di laurea, ma sul loro approfondimento dal punto di vista didattico (es. non più “Lingua e letteratura italiana” o “Chimica organica”, ma “Didattica della lingua e letteratura italiana” o “Didattica della chimica organica”);

7) si devono integrare le discipline previste con, ad esempio, Psicologia dell’età evolutiva, Sociologia dei gruppi, Strategie e tecniche di comunicazione, Elementi di teoria dell’organizzazione, ecc. (alcune delle quali opzionali), per porre le basi scientifiche di una differenziazione delle competenze anche organizzative e delle professionalità all’interno della Scuola;

8) queste discipline non possono essere affidate ai soli docenti universitari, il cui contratto non prevede un’esperienza diretta adeguatamente lunga, ogni anno, della Scuola, come invece in altri paesi europei: si rende necessario perciò che non solo le attività di tirocinio (di cui al punto 6 del documento citato), ma anche le ore di insegnamento e i laboratori didattici (di cui al punto 3 del documento citato) vedano almeno la compresenza di docenti qualificati della scuola media (superiore o altro grado);

9) i modelli didattici studiati dovranno essere sottoposti al vaglio della sperimentazione in classe, ne deve essere osservata l’applicazione per un periodo opportuno per poi essere riadeguati;

10) spazio conveniente andrà dedicato alle tecniche di conduzione dei gruppi, tutorato, lavoro collegiale e d’équipe;

11) altrettanto dicasi delle modalità di svolgimento dell’esame finale, di cui al punto 10 del documento citato: laddove si legge “...Commissione, che potrà comprendere, oltre che docenti universitari, docenti secondari...” (corsivo nostro), sarebbe opportuno correggere “potrà” in “dovrà”;

12) al punto 11 del documento citato sarebbe a nostro vedere da aggiungere la frase che compare di seguito in corsivo: “Lo svolgimento delle attività nella Scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Lo svolgimento delle attività nella Scuola costituisce per i professori della Scuola secondaria adempimento dei doveri di servizio. Per...”, stipulando opportuni accordi con il Ministero della P.I. e dell’Università, eventualmente i Provveditorati, i S.I.S. sperabilmente autonomi;

B) accesso alla carriera:

1) l’esame di abilitazione dovrebbe essere sostituito da quello finale della Scuola di Specializzazione di cui sopra al punto A, come si legge al punto 2 del documento citato;

2) a partire dalla completa istituzione delle Scuole di Specializzazione, per accedere alla carriera docente sarà necessario il possesso di una laurea specifica e di un diploma della Scuola di Specializzazione: i punteggi conseguiti saranno la prima base concorsuale;

3) il reclutamento potrebbe restare su base concorsuale, per esami e per titoli insieme, ma riesaminando le modalità di alcune prove (il “tema” appare largamente obsoleto, mentre il conseguimento di un’idoneità concorsuale dovrebbe essere un titolo preferenziale per un successivo concorso), oppure essere sostituito gradualmente dalle liste degli abilitati, il cui numero già è stato concepito come programmato;

4) sarebbe opportuno che le graduatorie dei concorsi / delle liste degli abilitati fossero ad esaurimento entro un certo numero di anni dal conseguimento dal diploma, eventualmente fissando un limite minimo di voto più rigoroso: ci sarebbe un notevole risparmio di tempo e denaro sia per gli aspiranti che per l’amministrazione;

5) a fissare i criteri concorsuali (se si conserva questa modalità di accesso) dovrebbero essere coinvolti gli insegnanti stessi quale ordine: una delle opzioni possibili che la sociologia delle professioni prospetta è che sia il legislatore (leggasi lo Stato) a creare un elenco di ‘esercenti’ (albo) di abilitati all’esercizio professionale, chiamati ad eleggere un proprio Consiglio, a fissare i principi della deontologia professionale e a intervenire nella gestione del sistema delle abilitazioni, ecc. (credential system).

C) formazione in servizio e aggiornamento:

1) debbono essere innanzitutto distinti - e presi in considerazione entrambi nella formulazione dei contratti di categoria - questi due aspetti, poiché l’acquisizione di competenze e conoscenze nuove, pur funzionali all’insegnamento, non può essere sommariamente definita aggiornamento, che implica acquisizione di dati e tecniche recenti di discipline i cui fondamenti sono già noti;

2) nella formazione e soprattutto nell’aggiornamento devono rientrare anche convegni, seminari, congressi et similia cui convengano studiosi nazionali e / o internazionali delle discipline in oggetto, nonché progetto coordinati Scuola / Università / altri Istituti di ricerca, restituendo ai docenti medi il dovere - diritto di essere (ed essere considerati) anche studiosi, ponendo fine alla sterile separazione fra ricerca e insegnamento;

3) la frequenza ai corsi di formazione e / o aggiornamento di per sé non piò essere ritenuta sufficiente per l’assolvimento dell’obbligo contrattuale (100 ore in anni): ciascuno deve produrre singolarmente o in équipe quantomeno un breve resoconto delle attività / lezioni / conferenze cui abbia partecipato, da esibire almeno all’albo dell’Istituto di appartenenza e che gli valga per i proprio curricolo e carriera;

4) formazione e aggiornamento dovrebbero poter essere assolti anche attraverso lo studio libero e individuale, certificato come sopra da una produzione cartacea o equipollente (non burocratica!) che rendesse conto del lavoro svolto, sintetica e portata a conoscenza di tutti (superando la logica aberrante della raccolta di quelle che quest’anno scolastico potrebbe essere bonariamente definite “tessere punti” dell’aggiornamento, le quali non favoriscono certamente la restituzione all’insegnante della sua dignità di intellettuale), anche mediante l’istituzione di anni sabbatici (cfr. infra);

5) va da sé che la pubblicazione di saggi et similia dovrebbe ampiamente documentare, ed avere anzi un rilievo cospicuo, l’avvenuto aggiornamento dell’insegnante;

6) si dovrebbe favorire all’interno di ciascuna scuola la costituzione, fra i docenti, di un comitato di probi viri, elettivo, temporaneo, composti da due membri per ogni disciplina e dalle competenze didattiche e scientifiche verificabili, per la valutazione del materiale prodotto e in genere della qualità del servizio docente (competenza disciplinare, titoli scientifici, puntualità, accuratezza nella correzione degli elaborati, valutazione dei medesimi consona ai criteri enunciati all’inizio dell’anno e resi noti agli studenti, capacità di collaborazione negli organi collegiali, meriti individuali, ...), che potrebbe finalmente essere riconosciuta e valorizzata: naturalmente non deve mancare un adeguato sistema d’incentivi, anche economici, a fronte di assunzioni programmatiche di impegni e di meriti individuali accertati.

D) formazione in servizio e riconversione:

1) non è più accettabile la logica attuale di riconversione dei docenti soprannumerari o in passaggio da un grado di scuola ad un altro con i criteri attuali;

2) si dovrebbe offrire loro l’opportunità di dedicarsi per un periodo adeguato (a nostro vedere almeno un biennio) allo studio delle nuove discipline (solo, s’intende, affini a quelle insegnate in precedenza se non in possesso di altri titoli di studio validi per altre) ed essere nel frattempo esonerati almeno per la metà dell’orario (di cattedra e delle altre attività connesse) da altri incarichi di lavoro;

3) per altri aspetti cfr. infra CARRIERA DEI DOCENTI.
 

2. CARRIERA DEI DOCENTI


Si premette che le osservazioni e proposte che seguono hanno carattere generale e culturale (non pertenendo a chi scrive ma alle Organizzazioni sindacali precise indicazioni tecniche), con il solo scopo di ottenere un’alta qualità del servizio scolastico.

A) carriera e retribuzione:

1) Si potrebbero prevedere due possibilità di percorso professionale:
a) un percorso di base, con stipendio minimo garantito, che si sviluppi per anzianità, carichi di famiglia, numero degli allievi e delle classi, discipline con elaborati scritti obbligatori e situazioni aggiuntive retributive solo legate allo stato iniziale d’ingresso;
b) un percorso di carriera senza massimo retributivo prefissato, che si sviluppi, oltre che in base alle condizioni del punto 1a, in base ai titoli posseduti oltre laurea e specializzazione, al tempo dedicato (oltre a quello implicato dal punto 1a) alle attività scolastiche e professionali connesse, ai crediti professionali acquisiti in altre esperienze connesse con la professione docente; tale percorso si potrebbe a sua volta articolare così:
- solo insegnamento (tempo pieno) più aggiornamento e/o formazione in servizio;
- insegnamento (per una parte del tempo) più altre attività, a completare il tempo pieno (insegnamento più orientamento; insegnamento più attività organizzative; ...).
In ciascun caso i docenti vanno liberati dai carichi meramente burocratici ora imposti.
In nessun caso, tranne che negli anni sabbatici (cfr. infra punto D), l’esercizio delle attività funzionali all’insegnamento dovrebbe essere separata dall’insegnamento stesso, che deve restare il perno dell’attività docente.
Per ciascuno dei percorsi delineati si dovrebbe prevedere anche il part-time.

2) Fatto salvo il principio che per il calcolo stipendiale deve rientrare nell’orario di lavoro, e quindi essere retribuita singolarmente, ogni attività connessa con questo lavoro (come l’aggiornamento, la correzione dei compiti - un numero maggiore dei quali rispetto al minimo e diretto al recupero va riconosciuto sotto ogni profilo -, la partecipazione in senso lato alla gestione della attività scolastica), si deve, in una prospettiva di autonomia, prevedere necessariamente la flessibilità dell’orario di lavoro, nel senso di una sua maggiore o minore estensione, a partire da un orario minimo (tempo parziale minimo) fino a uno massimo (tempo esteso massimo);

3) anzianità, diritti previdenziali, possibilità di sviluppo di carriera dovrebbero pertanto essere connessi con (proporzionati a) la professione a partire dal tempo parziale minimo;

4) situazioni di grave disagio ambientale o sociale, difficoltà di qualunque genere presenti nel territorio, “scuole di frontiera”, “classi di frontiera”, recuperi personalizzati di casi difficili dovrebbero dare diritto a maggiorazioni stipendiali nonché a vantaggi di carriera, per invogliare il personale ad affrontare le situazioni più impegnative;

5) il ripristino della Libera Docenza e la riapertura dell’accesso ai Dottorati di Ricerca ai Docenti (con conservazione del posto e mantenimento dello stipendio) dovrebbero costituire il legame primario con l’Università e rendere possibile il passaggio reciproco dall’un all’altro ordine;

B) crediti professionali:

Dovrebbero costituire crediti professionali, ed essere quindi fattori di progresso di carriera anche sotto il profilo economico:

1) l’accettazione di scuole, luoghi e situazioni di dimostrata difficoltà eccezionale;

2) i corsi di aggiornamento e formazione in servizio, in qualunque forma e specie, legittimati dal Collegio dei Docenti, indipendentemente dal soggetto organizzatore;

3) le esperienze tutoriali e di tirocinio anche in livelli e settori diversi (attribuendo un punteggio x se direttamente consentanee al percorso professionale specifico del docente, un punteggio x mezzi se indirettamente);

4) i titoli accademici, le libere docenze, le esperienze di assistentato universitario e assimilabili, i dottorati di ricerca, attribuendo punteggio a ciascuno di questi;

5) tutte le inclusioni nelle graduatorie dei concorsi di grado pari o superiore a quello dell’istituto di servizio (e non solo ad una);

6) lo svolgimento di mansioni professionali particolari, come la gestione delle risorse dell’Istituto o del Distretto, la cura di laboratori e biblioteche, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e aggiornamento, l’organizzazione dell’orientamento - professionale e non - degli studenti, eccetera;

7) la docenza nei corsi di formazione e aggiornamento et similia;

8) la docenza nei moduli di orientamento scuola-università per gli studenti;

9) l’accettazione / l’espletamento di periodi sabbatici con obbligo di produzione scientifica (cfr. infra);

10) il servizio di tutela e impiego di risorse culturali anche esterne alla scuola;

11) le pubblicazioni connesse in senso lato con la professionalità docente, alle quali vanno attribuiti punteggi e incentivi molto alti;

12) l’accettazione e lo svolgimento di attività di tirocinio o di docenza anche in ordini e gradi inferiori o diversi;

13) l’accettazione e lo svolgimento di attività di tirocinio o di docenza in discipline affini secondo i principi enunciati sopra alla voce FORMAZIONE E RICONVERSIONE per i docenti soprannumerari;

14) l’accettazione e lo svolgimento di attività dell’Istituto anche nell’ambito organizzativo.

C) anni sabbatici e produzione scientifica:

1) la fruizione degli anni sabbatici, per il personale della scuola, dovrebbe essere condizionata:
- nel tempo, per quanto riguarda la ripetizione del diritto (un anno ogni sette di anzianità complessiva)
- nel numero (p. es. un docente ogni venti per istituto, con un minimo di uno per istituto)
- nell’accesso, che potrebbe avvenire sulla base di un concorso per titoli e crediti professionali pregressi
- nell’esito, che deve portare ad una pubblicazione o una tesi o una relazione o una dimostrabile competenza o a una evidente ricaduta didattica e professionale (cfr. supra Comitato dei probi viri)

2) l’anno sabbatico si può compiere anche con un servizio presso Enti Culturali, Istituti di Sperimentazione e Ricerca, Beni Culturali e altri settori pubblici con fini analoghi, Organizzazioni Sindacali di Categoria, Organizzazioni di Volontariato Culturale o comunque connesso alla professione.

D) ristrutturazione delle cattedre:

1) la professione docente non dovrebbe più essere vincolata in maniera rigida alla definizione di cattedra come risultato di una classe concorsuale connessa con una imposizione di orario, ma essere esplicata all’interno di mansioni differenti, in più settori di intervento, come espressione di una funzionalità professionale non limitata ma in espansione, secondo principi enunciati in piena autonomia dai S.I.S. funzionali all’utenza;

2) dal punto di vista degli allievi, si deve rendere possibile l’esperienza delle classi aperte, con l’accesso alle altre competenze e stimoli presenti nell’Istituto;

3) ne consegue che, in tempi diversi, lo stesso docente potrebbe avere diverso numero di allievi e di classi (con corrispondente aumento della retribuzione o più rapida carriera);

4) l’attuazione di moduli di docenza personalizzati e finalizzati alla soluzione di specifici problemi funzionali o didattici o pedagogici - in regime di autonomia - equivarrebbe, previa approvazione del Collegio dei Docenti, a una cattedra “tradizionale”;

5) in base al principio che un buon insegnante non diventa necessariamente un buon insegnante o un buon preside, è necessario distinguere, al posto della figura unica del Preside d’Istituto (o Direttore), due distinte figure e funzioni:
a) Direttore d’Istituto con competenze amministrative e manageriali, con carriera amministrativa cui si accede per concorso; tale figura è naturalmente distinta, ancorché le sue funzioni debbano essere di concerto con il Segretario Capo; su questo punto occorre peraltro un approfondimento;
b) Coordinatore Didattico-Pedagogico, con funzione docente superiore da adempiere su indicazione elettiva da parte del Collegio dei Docenti;

6) tanto la funzione di Direttore d’Istituto quanto quella di Coordinatore Didattico-Pedagogico costituirebbero evidenti crediti professionali e potrebbero essere periodiche o temporanee, con rientro nella funzione docente.

E) autogestione e controlli:

1) le funzioni di controllo di Provveditorati, Sovrintendenze e Ministero dovrebbero essere limitate alla legittimità degli atti e non estendersi al giudizio sul loro contenuto didattico-pedagogico;

2) il controllo delle procedure attuate nei moduli di docenza e nelle varie funzioni professionali esplicate spetterà, in quanto al merito didattico-pedagogico, al Collegio dei Docenti tramite il Comitato de probi viri;

3) il controllo amministrativo spetterà al Consiglio d’ Istituto e/o alla Giunta;

4) il diritto di proporre attività riformatorie dell’attività scolastica, sull’ indirizzo dato dal Governo e dal Parlamento secondo le rispettive competenze, potrebbe spettare a un’autorità nazionale che raggruppasse su base elettiva delle singole categorie i designati dai Docenti, dei Funzionari, degli Studenti, dei Genitori, ciascuna componente con ruolo e funzioni anche distinte secondo gli ambiti, e presieduta dal Ministro;

5) tale autorità dovrebbe agire di concerto con il Servizio Nazionale di Valutazione;

6) chiunque fosse assente dal mondo della scuola da più di cinque anni (a qualsivoglia categoria si appartenesse) non potrebbe essere più eletto nell’autorità di cui al punto 4;

7) in quanto soggetti professionali di acquisita e riconosciuta competenza, i docenti dovrebbero avere diritto ad un albo professionale con le stesse competenze degli altri Ordini Professionali di pari grado (cfr. supra punto B 5);

8) l’iscrizione all’albo professionale dei Docenti dovrebbe avvenire secondo le stesse procedure degli altri ordini professionali di pari grado.

Rossella D’Alfonso – Francesco Piero Franchi


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