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della scuola |
UFFICIO LEGISLATIVO
Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale
___________________________
Art. 1
(Delega in materia di
norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
1 - Al fine di
favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle
differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o più decreti
legislativi per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale.
2 -Fatto salvo
quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3 -Per la
realizzazione delle finalità della presente legge, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca predispone, entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della legge medesima, un piano programmatico di
interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, a sostegno:
-
della riforma
degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;
-
dell’istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
-
dello sviluppo
delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche;
-
della
valorizzazione professionale del personale docente;
-
delle iniziative
di formazione iniziale e continua del personale;
-
del rimborso
delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
docenti;
-
della
valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
-
degli interventi
di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto - dovere di
istruzione e formazione;
-
degli interventi
per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica
superiore e per l’educazione degli adulti;
-
degli interventi
di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4 - Ulteriori
disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e agli articoli 4
e 5 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1 - I decreti di cui
all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l’osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
-
a) è
promosso l’apprendimento in tutto l’arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea;
-
b) sono
favorite la formazione spirituale e morale, lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza
alla comunità locale, alla comunità nazionale ed
alla civiltà europea;
-
c) è
assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza
nel sistema di istruzione e di formazione, secondo
livelli essenziali di prestazione definiti su base
nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma
lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti
di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo
l'integrazione delle persone in situazione di handicap
a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive
modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione
e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato;
-
d) il
sistema educativo di istruzione e di formazione si
articola nella scuola dell’infanzia, in un primo
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che
comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
-
e) la
scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto dell'orientamento educativo
dei genitori, essa contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza la continuità educativa con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E’
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa
e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono
iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3
anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento, anche in rapporto all’introduzione
di nuove professionalità e modalità organizzative;
-
f) il
primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola
primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di 3 anni.
Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la
scuola primaria è articolata in un primo anno, teso
al raggiungimento delle strumentalità di base, e in
due periodi didattici biennali; la scuola secondaria
di primo grado si articola in un biennio e in un terzo
anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo
con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato
altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e
con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che
compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li
compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino
alle prime sistemazioni logico critiche, di fare
apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione
in almeno una lingua dell’Unione Europea oltre alla
lingua italiana, e l’alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo, di educare ai principi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di
studio ed al rafforzamento delle attitudini alla
interazione sociale, organizza ed accresce le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea,
è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della
personalità dell’allievo, cura la dimensione
sistematica delle discipline, sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle proprie attitudini e
vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione, introduce lo
studio di una seconda lingua dell’Unione Europea e
cura l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude
con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche
una indicazione orientativa non vincolante per la
successiva scelta di istruzione e di formazione, ed il
cui superamento costituisce titolo di accesso al
sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e
della formazione professionale;
-
g) il
secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su
di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma
capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito,
viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative
all’uso delle tecnologie informatiche e delle reti;
il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e
dal sistema dell’istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di
età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire
in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i
licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze
umane; i licei artistico, economico e tecnologico si
articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata
quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in
due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei
si concludono con un esame di Stato, il cui
superamento rappresenta titolo necessario per
l’accesso all’università e all’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e dà accesso
all’istruzione e formazione tecnica superiore;
-
h) ferma
restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell’istruzione e della formazione
professionale realizzano profili educativi, culturali
e professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di
cui alla lettera c); le modalità di accertamento di
tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità
dei predetti titoli e delle qualifiche nell’Unione
Europea, sono definite con il regolamento di cui
all’articolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l’accesso
all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche
conseguite al termine dei percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all’università e all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito
corso annuale, realizzato d’intesa con le università,
e ferma restando la possibilità di sostenere
l’esame di Stato anche senza tale frequenza come
privatista;
-
i) è
aperta e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché
di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione di crediti certificati che possono
essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli
studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel
secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei
servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza, rilasciate dalle
istituzioni scolastiche e formative; i licei e le
istituzioni formative del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, d’intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
e con il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento
all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l’approfondimento delle conoscenze e
delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di
studio universitari, dell’alta formazione, ed ai
percorsi dell’istruzione e formazione tecnica
superiore;
-
l) i
piani di studio contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura,
le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono
una quota, riservata alle Regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche
collegata con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli
apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1 - Con i decreti di
cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli allievi, con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
-
la valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi del sistema educativo di
istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo;
-
ai fini del
progressivo miglioramento della qualità del sistema
di istruzione e di formazione, l’Istituto Nazionale
per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilità degli allievi e sulla qualità complessiva
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche
e formative; in funzione dei predetti compiti vengono
rideterminate le funzioni e la struttura del predetto
istituto;
-
l’esame di
Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e
valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle
commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola
lavoro)
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità
di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall’istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani,
oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede
con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro delle attività produttive, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2,
sentite le associazioni comparativamente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
-
svolgere
l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto
la responsabilità dell’istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con
le rispettive associazioni di rappresentanza, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro;
-
fornire
indicazioni generali per il reperimento e
l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi
compresi gli incentivi per le imprese e l’assistenza
tutoriale;
-
indicare le
modalità di certificazione dell’esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi
acquisiti dallo studente.
Art, 5
(Formazione degli
insegnanti)
1 - Con i decreti di
cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del
primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
-
la formazione
iniziale è di pari dignità e durata per tutti i
docenti e si svolge nelle università presso i corsi
di laurea specialistica, il cui accesso è programmato
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi
ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base dei
posti effettivamente disponibili in ogni regione nei
ruoli organici delle istituzioni scolastiche;
-
con uno o più
decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2, e 6
comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.
509, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti
l’integrazione scolastica degli alunni in condizione
di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all’estero;
-
l’accesso ai
corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all’adeguatezza della personale preparazione dei
candidati, verificata dagli Atenei;
-
l’esame finale
per il conseguimento della laurea specialistica di cui
alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
-
coloro che hanno
conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera
a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di
formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio.
A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università definiscono nei regolamenti
didattici di ateneo l’istituzione e
l’organizzazione di un’apposita struttura di
ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti
con le istituzioni scolastiche;
-
le strutture di
cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere
funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dell’attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni scolastiche e formative.
Art. 6
(Disposizioni finali e
attuative)
1 - Mediante uno o
più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117
sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17 comma
2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281 e le Commissioni parlamentari competenti, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
si provvede:
-
alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale relativamente
agli obiettivi specifici di apprendimento, alle
discipline e alle attività costituenti la quota
nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti
di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline,
-
alla
determinazione delle modalità di valutazione dei
crediti scolastici;
-
alla definizione
degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché
per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.
2 - Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione
professionale.
3 - Dall'anno
scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno
della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3
anni di età entro il 28 febbraio 2003. Analogamente
possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i
bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro
il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla
data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di
cui all’articolo 1, sulla base delle risultanze emerse
dall’applicazione della presente legge.
4 - Agli oneri
derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1,
lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati
in 12.731 migliaia di euro per l’anno 2002, 45.829
migliaia di euro per l’anno 2003 e in 66.198 migliaia di
euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5 - All’attuazione
del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3,
si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal documento di programmazione economica e finanziaria.
6 - I decreti
legislativi attuativi della presente legge, che comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno
attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a
norma del comma 5.
7 - Con periodicità
annuale il Ministero dell’Istruzione, dell’università
e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle
finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente
sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della
riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in
bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese
dovranno trovare copertura ai sensi dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
8 - Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
9 - La legge 10
febbraio 2000, n. 30 è abrogata.
Roma, 1 febbraio
2002
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Banca
di documentazione pedagogica
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