1. Il trapianto è un’efficace terapia per alcune
gravi insufficienze che colpiscono organi diversi del corpo umano e non sono altrimenti
curabili. Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni questo intervento
consente al paziente trapiantato una durata e una qualità di vita che nessuna
altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di
trapianto però possono giovarne a causa dello scarso numero di donatori e
quindi di organi disponibili. Mentre la media europea è di 16-20 donatori\anno
per milione di abitanti, in Italia essa scende a solo 13 donatori\anno.
2. I donatori di organi sono persone di qualunque
età che muoiono in ospedale nelle Unità di Rianimazione, per problemi connessi
direttamente all’attività cerebrale, come emorragie, traumi cranici, aneurismi
etc… L’accertamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio
di tre medici (medico legale, anestesista-rianimatore,neurofisiopatologo)
indipendenti dall’équipe di prelievo e trapianto. Questi medici verificano il
perdurare delle condizioni che hanno determinato il momento della morte per un
periodo di osservazione non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini in età
superiore a cinque anni; non inferiore alle 12 ore per i bambini di età
compresa tra uno e cinque anni e non inferiore alle 24 ore nei bambini di età
inferiore ad un anno.
3. Le parti del corpo che attualmente si
utilizzano per i trapianti sono gli organi solidi (rene, fegato, cuore,
pancreas, polmone) o i tessuti (cornea, osso, pelle, valvole cardiache, vasi
sanguigni…)
4. La legge attuale stabilisce che chiunque può
essere considerato donatore, a meno che non abbia esplicitamente negato il
proprio assenso. Dopo l’emanazione dei decreti da parte del Ministero della
Sanità, sarà considerato donatore:
- chi ha detto “si” e non ha modificato successivamente la sua dichiarazione né
ufficialmente né in uno scritto autografo consegnato ai parenti;
- chi non ha dichiarato né “si” né “no” e dai dati del sistema informativo
sanitario risulta che abbia ricevuto regolarmente la richiesta di esprimere la
propria volontà (è questo il caso del silenzio-assenso informato).
Sarà considerato non donatore:
- chi ha detto no e non ha più modificato la sua dichiarazione;
- chi da detto si alla donazione, ma poi ha cambiato la sua dichiarazione in
no;
- chi ha detto si, ma ha espresso volontà contraria in una dichiarazione
autografa consegnata a un parente per annullare quella precedente;
- chi non ha mai ricevuto dall’ASL la richiesta di dichiarazione e perciò non
ha mai potuto esprimere la sua volontà.
5. Non sono accettate come donatori persone con
malattie trasmissibili. In qualche caso, la malattia di uno o più organi non
pregiudica la utilizzazione di altri organi o tessuti per il trapianto.
6. Gli organi sono prelevati, in strutture
sanitarie accreditate dalla Regione o dal Ministero, da una équipe
medico-chirurgica, nel più’ grande rispetto del defunto. Dopo il prelievo, il
corpo è a disposizione dei congiunti per le procedure relative alla sepoltura.
7. Gli organi prelevati al donatore si
trapiantano subito al paziente ricevente, selezionato tra tutti quelli che sono
in lista di attesa. La selezione è effettuata in base a criteri oggettivi che
assicurano la massima sopravvivenza dell’organo o del tessuto al ricevente.
8. La donazione degli organi e tessuti è un atto
anonimo di solidarietà. Non è permesso alcun tipo di remunerazione economica e
non è possibile conoscere l’identità del donatore e del ricevente.
9. Il trapianto di organi in Italia è totalmente
gratutito per il ricevente e viene eseguito in ospedali o strutture sanitarie
autorizzati dal Ministero della Sanità.
10. La maggioranza delle religioni occidentali
appoggiano senza alcun dubbio la donazione e il trapianto degli organi. La
Chiesa Cattolica ha sottolineato in molte occasioni che la donazione degli
organi è un atto supremo di generosità, carità e amore. Altri gruppi religiosi
come i Giudei, i Musulmani, i Testimoni di Geova e i Protestanti non pongono
nessuno ostacolo alla donazione.
La donazione di organi e tessuti e il
trapianto in Italia
La nuova legge (1 Aprile 1999, n. 91) ha istituito una struttura nazionale di
indirizzo e di coordinamento, denominata Centro Nazionale per i Trapianti. Ha
il compito di tenere le liste delle persone in attesa di trapianto, di fissare
i criteri e di procedere all’assegnazione degli organi, di stabilire il
fabbisogno nazionale e le linee guida per i Centri regionali. Il Centro svolge
le sue funzioni con il soestegno della Consulta tecnica permanente per i
trapianti, che ha il compito di predisporre gli indirizzi tecnico-operativi per
lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto. Insieme a questi due
organismi vengono istituiti i Centri regionali o interegionali per i trapianti,
che hanno il compito di coordinare la raccolta, la trasmisione dei dati delle
persone in attesa di trapianto, i rapporti tra centri di rianimazione e le
strutture per i prelievi e i trapianti e di procedere all’assegnazione degli
organi sulla base dei criteri fissati dal centro nazionale.
Le Aziende Sanitarie Locali dovranno nominare il Coordinatore della Donazione,
un medico responsabile dell’attività di donazione di organi e tessuti,che avrà
il compito di curare i rapporti con i familiari dei donatori e al quale sarà
possibile rivolgersi per ogni informazione.