La donazione degli organi e dei tessuti 

 

1. Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi insufficienze che colpiscono organi diversi del corpo umano e non sono altrimenti curabili. Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni questo intervento consente al paziente trapiantato una durata e una qualità di vita che nessuna altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono giovarne a causa dello scarso numero di donatori e quindi di organi disponibili. Mentre la media europea è di 16-20 donatori\anno per milione di abitanti, in Italia essa scende a solo 13 donatori\anno.

2. I donatori di organi sono persone di qualunque età che muoiono in ospedale nelle Unità di Rianimazione, per problemi connessi direttamente all’attività cerebrale, come emorragie, traumi cranici, aneurismi etc… L’accertamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio di tre medici (medico legale, anestesista-rianimatore,neurofisiopatologo) indipendenti dall’équipe di prelievo e trapianto. Questi medici verificano il perdurare delle condizioni che hanno determinato il momento della morte per un periodo di osservazione non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni; non inferiore alle 12 ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni e non inferiore alle 24 ore nei bambini di età inferiore ad un anno.

3. Le parti del corpo che attualmente si utilizzano per i trapianti sono gli organi solidi (rene, fegato, cuore, pancreas, polmone) o i tessuti (cornea, osso, pelle, valvole cardiache, vasi sanguigni…)

4. La legge attuale stabilisce che chiunque può essere considerato donatore, a meno che non abbia esplicitamente negato il proprio assenso. Dopo l’emanazione dei decreti da parte del Ministero della Sanità, sarà considerato donatore:
- chi ha detto “si” e non ha modificato successivamente la sua dichiarazione né ufficialmente né in uno scritto autografo consegnato ai parenti;
- chi non ha dichiarato né “si” né “no” e dai dati del sistema informativo sanitario risulta che abbia ricevuto regolarmente la richiesta di esprimere la propria volontà (è questo il caso del silenzio-assenso informato).
Sarà considerato non donatore:
- chi ha detto no e non ha più modificato la sua dichiarazione;
- chi da detto si alla donazione, ma poi ha cambiato la sua dichiarazione in no;
- chi ha detto si, ma ha espresso volontà contraria in una dichiarazione autografa consegnata a un parente per annullare quella precedente;
- chi non ha mai ricevuto dall’ASL la richiesta di dichiarazione e perciò non ha mai potuto esprimere la sua volontà.

5. Non sono accettate come donatori persone con malattie trasmissibili. In qualche caso, la malattia di uno o più organi non pregiudica la utilizzazione di altri organi o tessuti per il trapianto.

6. Gli organi sono prelevati, in strutture sanitarie accreditate dalla Regione o dal Ministero, da una équipe medico-chirurgica, nel più’ grande rispetto del defunto. Dopo il prelievo, il corpo è a disposizione dei congiunti per le procedure relative alla sepoltura.

7. Gli organi prelevati al donatore si trapiantano subito al paziente ricevente, selezionato tra tutti quelli che sono in lista di attesa. La selezione è effettuata in base a criteri oggettivi che assicurano la massima sopravvivenza dell’organo o del tessuto al ricevente.

8. La donazione degli organi e tessuti è un atto anonimo di solidarietà. Non è permesso alcun tipo di remunerazione economica e non è possibile conoscere l’identità del donatore e del ricevente.

9. Il trapianto di organi in Italia è totalmente gratutito per il ricevente e viene eseguito in ospedali o strutture sanitarie autorizzati dal Ministero della Sanità.

10. La maggioranza delle religioni occidentali appoggiano senza alcun dubbio la donazione e il trapianto degli organi. La Chiesa Cattolica ha sottolineato in molte occasioni che la donazione degli organi è un atto supremo di generosità, carità e amore. Altri gruppi religiosi come i Giudei, i Musulmani, i Testimoni di Geova e i Protestanti non pongono nessuno ostacolo alla donazione.


La donazione di organi e tessuti e il trapianto in Italia

La nuova legge (1 Aprile 1999, n. 91) ha istituito una struttura nazionale di indirizzo e di coordinamento, denominata Centro Nazionale per i Trapianti. Ha il compito di tenere le liste delle persone in attesa di trapianto, di fissare i criteri e di procedere all’assegnazione degli organi, di stabilire il fabbisogno nazionale e le linee guida per i Centri regionali. Il Centro svolge le sue funzioni con il soestegno della Consulta tecnica permanente per i trapianti, che ha il compito di predisporre gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto. Insieme a questi due organismi vengono istituiti i Centri regionali o interegionali per i trapianti, che hanno il compito di coordinare la raccolta, la trasmisione dei dati delle persone in attesa di trapianto, i rapporti tra centri di rianimazione e le strutture per i prelievi e i trapianti e di procedere all’assegnazione degli organi sulla base dei criteri fissati dal centro nazionale.
Le Aziende Sanitarie Locali dovranno nominare il Coordinatore della Donazione, un medico responsabile dell’attività di donazione di organi e tessuti,che avrà il compito di curare i rapporti con i familiari dei donatori e al quale sarà possibile rivolgersi per ogni informazione.

 

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