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Questa sezione comprende tutte le testimonianze relative alle leggi razziali in vari paesi del mondo. Cominceremo ad elencare i diritti violati agli ebrei in Italia ed in Germania.

Questi crudeli soprusi, alla fine della seconda guerra mondiale, portarono quasi allo sterminio del popolo ebraico.

 

 

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381


Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

v     Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

v     Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

v     Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1^ gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

v     Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

v     Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

ORDINIAMO

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI

 

 

Decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1

        Provvedimenti relativi ai matrimoni:

è proibito il matrimonio tra un cittadino italiano di razza ariana con un individuo di razza diversa, in caso contrario il matrimonio è dichiarato nullo.  I trasgressori saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi di reclusione e con ammenda fino a lire diecimila. Tutti i dipendenti dello stato, amministrazioni civili, militari, politici etc. non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniere, in caso contrario i trasgressori perderanno l'impiego e il grado. L'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di accertare la razza e lo stato di cittadinanza di coloro che richiedono di contrarre matrimonio. Nel caso non siano conformi alla legge il matrimonio non potrà essere ne pubblicato ne celebrato. In caso di trasgressione l'ufficiale sarà punito con l'ammenda a norma di legge. L'ufficiale dello stato civile nel caso sia testimone di un matrimonio celebrato senza l'osservanza dell’arte. 2 deve fare denuncia all'autorità competente. Provvedimenti degli appartenenti alla razza ebraica.                                                                                                                                                                                              

ü      E' considerato ebreo il figlio di genitori entrambi di razza ebraica.

ü      Il figlio di cui uno di razza ebraica e uno di razza straniera.

ü      E' ebreo colui nato da madre ebrea e da padre ignoto.

ü      E' ebreo il figlio di genitori italiani che appartengono alla religione ebraica o abbiano fatto manifestazioni di ebraismo.

ü      Non è considerato ebreo figlio di genitori italiani appartenenti a religioni diverse da quella ebraica.

ü      E' obbligatorio denunziare alle autorità l'appartenenza alla razza ebraica. I contravventori saranno puniti a norma di legge.

ô Gli italiani ebrei non possono: prestare servizio militare, esercizio di tutore o curatore di individui non ebrei, essere proprietari o gestori di aziende utili alla difesa della nazione. Non possono essere proprietari di terreni superiori ad un certo estimo, di fabbricati urbani entro un certo imponibile. Il padre ebreo può essere privato della patria potestà sui figli di religione non ebraica. Gli ebrei non possono avere alle proprie dipendenze cittadini italiani di razza italiana. Gli ebrei non possono lavorare nelle amministrazioni civili e militari presso il PNF aziende municipalizzati, enti parastatali, amministrazioni delle imprese private delle banche e delle assicurazioni. Possono essere non applicate le norme dell’art. 10 a coloro: siano familiari dei caduti in guerra per la causa fascista, mutilati, invalidi  di guerra, coloro che hanno conseguito la croce del merito di guerra, iscritti al PNF e ai legionari fiumani. Sono considerati elemento della famiglia ascendenti e discendenti di secondo grado. Gli ebrei non possono stabilire fissa dimora nel regno in Libia e nei possedimenti dell’ Egeo.

ô Tutti gli ebrei devono denunziare all’ufficio di Stato il Comune di residenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dello stato civile, i trasgressori saranno puniti con l’arresto e l’ammenda.

ô I dipendenti degli enti appartenenti alla razza ebraica cesseranno il loro servizio al termine dei tre mesi dall’entrata in vigore del decreto. Questi ultimi possono far valere il diritto al trattamento di quiescenza invece otterranno il trattamento minimo di pensione a chi ha fatto almeno 10 anni.

ô Gli ebrei che abbiano iniziato il loro soggiorno nel regno o nei suoi possedimenti dopo il 1 gennaio del 1940 debbono lasciare il territorio; i trasgressori saranno puniti ed espulsi. Tale legge non è prevista agli ebrei stranieri che abbiano compiuto il 65° anno di età che siano sposati con persone di cittadinanza italiana. In questo caso dovranno denunziarlo allo Stato entro un certo periodo.

 

CIRCOLARE DEL 4 GENNAIO 1939

(ai sigg. podestà e ai commissari prefettizi della provincia)

Per l'esatta osservanza, si comunica la seguente circolare 22 dicembre 1938 - XVII

N. 9270 del ministero dell'Interno (Direzione Generale della Demografia e della Razza) relativa all'applicazione del R. D. L. 17 novembre 1938 - XVII n° 1728 recante provvedi menti per la difesa della razza italiana:

õ Il giorno 4 corrente e' entrato in vigore il R. D. L. 11 novembre 1938 -XVII, n° 178 recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Allo scopo di dare direttive precise ed uniformi agli uffici ai quali sono assegnati compiti per l'attuazione del provvedimento in parola, si ritiene opportuno, dopo le necessarie intese con gli altri Ministeri interessati, fornire qualche cenno illustrativo sulle varie parti del provvedimento stesso ed impartire norme provvisorie di esecuzione, in attesa del regolamento.

Tutte le disposizioni contenute nel capo I, concernente provvedimenti relativi al matrimonio sono d'immediata attuazione:

Art. 1 - La sanzione di nullità stabilita dall'articolo 1- tenuto conto del divieto fatto all'Ufficiale dello Stato Civile di celebrare matrimoni in contrasto col divieto sancito dallo stesso articolo può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in cui non risultando, per difetto delle necessarie cautele da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, o anche senza sua colpa, l'appartenenza dei nubendi a razze diverse, l'Ufficiale predetto abbia proceduto alla celebrazione.

Ad eguale risultato di inefficacia civile di matrimonio si giunge anche nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia celebrato da un ministro del Culto cattolico, perché l'articolo 6 della legge fa divieto di trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione avvenisse, essa dovrebbe essere annullata.

Nell'uno e nell'altro caso la nullità può essere fatta valere anche d'ufficio, dal Pubblico Ministero.

Articolo 2 e 4 - L'obbligo del preventivo consenso del Ministero dell'Interno è stabilito per i matrimoni fra cittadini italiani (qualunque sia la razza alla quale appartengono) e persone di nazionalità straniera.

DICHIARAZIONE SULLA RAZZA

 Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
   Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
   Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
   a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
   b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
   c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
   d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

Ebrei ed ebraismo

   Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
   L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri

   Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile.
   Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
   a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
   b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana

   Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:
   a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
   b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
   c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
   d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana

   Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a:
   1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
   2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
   3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
   4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
   5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
   6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
   7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

Gli altri ebrei

   I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
   a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
   b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
   c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
   d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
   Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
   1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
   2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
   3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
   4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia

   Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.
   Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

Cattedre di razzismo

   Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Alle camicie nere

   Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

IL MANIFESTO DELLA RAZZA

 

   Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle università italiane, che hanno, sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista. (Da <<La difesa della razza>>, direttore Telesio Interlandi, anno I, numero1, 5 agosto 1938, p. 2).

 

Ø       Le razze umane esistono. L’ esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

Ø      Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

Ø      Il concetto di razza è concetto puramente biologico, esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

Ø      La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

Ø      È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

Ø      Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

Ø      È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

Ø      È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

Ø      Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

Ø      I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

 

Il Manifesto degli scienziati razzisti venne pubblicato sul Giornale d'Italia il 14 luglio 1938; il 25luglio 1938 il P.N.F., attraverso il suo segretario, se ne è assunta la paternità, indicando gli "scienziati" che hanno aderito al documento redatto dal Ministro della Cultura popolare, su indicazioni precise del Duce, come concordano ormai la maggioranza degli storici.

 

 

MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI RAZZISTI

o       Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

o       Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

o       Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

o       La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

o       È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

o       Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

o       È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

o       È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

o       Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

o       I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

 

 

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