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Questa sezione comprende tutte le
testimonianze relative alle leggi razziali in vari paesi del mondo. Cominceremo
ad elencare i diritti violati agli ebrei in Italia ed in Germania.
Questi crudeli soprusi, alla fine della seconda guerra mondiale, portarono quasi allo sterminio del popolo ebraico.
REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti
nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA
DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro
Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
v
Art.
1. Dalla data di
pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di
fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
v
Art.
2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo
colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
v
Art.
3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a
stranieri ebrei posteriormente al 1^ gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto
revocate.
v
Art.
4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del
presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í
gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine
suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle
leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
v
Art.
5. Le
controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge
saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso
di concerto con i Ministri eventualmente interessati.
Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
che
il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 7 settembre
1938-Anno XVI
Decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1
Provvedimenti relativi ai matrimoni:
è proibito il matrimonio tra un cittadino italiano di razza ariana con un individuo di razza diversa, in caso contrario il matrimonio è dichiarato nullo. I trasgressori saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi di reclusione e con ammenda fino a lire diecimila. Tutti i dipendenti dello stato, amministrazioni civili, militari, politici etc. non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniere, in caso contrario i trasgressori perderanno l'impiego e il grado. L'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di accertare la razza e lo stato di cittadinanza di coloro che richiedono di contrarre matrimonio. Nel caso non siano conformi alla legge il matrimonio non potrà essere ne pubblicato ne celebrato. In caso di trasgressione l'ufficiale sarà punito con l'ammenda a norma di legge. L'ufficiale dello stato civile nel caso sia testimone di un matrimonio celebrato senza l'osservanza dell’arte. 2 deve fare denuncia all'autorità competente. Provvedimenti degli appartenenti alla razza ebraica.
ü
E' considerato ebreo il figlio di genitori
entrambi di razza ebraica.
ü
Il figlio di cui uno di razza ebraica e uno
di razza straniera.
ü
E' ebreo colui nato da madre ebrea e da padre
ignoto.
ü
E' ebreo il figlio di genitori italiani che
appartengono alla religione
ebraica o abbiano fatto manifestazioni di ebraismo.
ü
Non è considerato ebreo figlio di genitori
italiani appartenenti a religioni
diverse da quella ebraica.
ü
E' obbligatorio denunziare alle autorità
l'appartenenza alla razza ebraica. I contravventori saranno puniti a norma di
legge.
ô Gli italiani
ebrei non possono: prestare servizio militare, esercizio di tutore o curatore
di individui non ebrei, essere proprietari o gestori di aziende utili alla
difesa della nazione. Non possono essere proprietari di terreni superiori ad un
certo estimo, di fabbricati urbani entro un certo imponibile. Il padre ebreo
può essere privato della patria potestà sui figli di religione non ebraica. Gli
ebrei non possono avere alle proprie dipendenze cittadini italiani di razza
italiana. Gli ebrei non possono lavorare nelle amministrazioni civili e
militari presso il PNF aziende municipalizzati, enti parastatali,
amministrazioni delle imprese private delle banche e delle assicurazioni.
Possono essere non applicate le norme dell’art. 10 a coloro: siano familiari dei
caduti in guerra per la causa fascista, mutilati, invalidi di guerra, coloro che hanno conseguito la
croce del merito di guerra, iscritti al PNF e ai legionari fiumani. Sono
considerati elemento della famiglia ascendenti e discendenti di secondo grado.
Gli ebrei non possono stabilire fissa dimora nel regno in Libia e nei
possedimenti dell’ Egeo.
ô Tutti gli ebrei
devono denunziare all’ufficio di Stato il Comune di residenza entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto dello stato civile, i trasgressori
saranno puniti con l’arresto e l’ammenda.
ô I dipendenti
degli enti appartenenti alla razza ebraica cesseranno il loro servizio al
termine dei tre mesi dall’entrata in vigore del decreto. Questi ultimi possono
far valere il diritto al trattamento di quiescenza invece otterranno il
trattamento minimo di pensione a chi ha fatto almeno 10 anni.
ô Gli ebrei che
abbiano iniziato il loro soggiorno nel regno o nei suoi possedimenti dopo il 1
gennaio del 1940 debbono lasciare il territorio; i trasgressori saranno puniti
ed espulsi. Tale legge non è prevista agli ebrei stranieri che abbiano compiuto
il 65° anno di età che siano sposati con persone di cittadinanza italiana. In
questo caso dovranno denunziarlo allo Stato entro un certo periodo.
CIRCOLARE DEL 4 GENNAIO 1939
(ai sigg. podestà e ai commissari prefettizi
della provincia)
Per
l'esatta osservanza, si comunica la seguente circolare 22 dicembre 1938 - XVII
N.
9270 del ministero dell'Interno (Direzione Generale della Demografia e della
Razza) relativa all'applicazione del R. D. L. 17 novembre 1938 - XVII n° 1728
recante provvedi menti per la difesa della razza italiana:
õ Il giorno 4 corrente e' entrato in vigore il
R. D. L. 11 novembre 1938 -XVII, n° 178 recante provvedimenti per la difesa
della razza italiana.
Allo scopo
di dare direttive precise ed uniformi agli uffici ai quali sono assegnati
compiti per l'attuazione del provvedimento in parola, si ritiene opportuno,
dopo le necessarie intese con gli altri Ministeri interessati, fornire qualche
cenno illustrativo sulle varie parti del provvedimento stesso ed impartire
norme provvisorie di esecuzione, in attesa del regolamento.
Tutte
le disposizioni contenute nel capo I, concernente provvedimenti relativi al
matrimonio sono d'immediata attuazione:
Art. 1
- La sanzione di nullità
stabilita dall'articolo 1- tenuto conto del divieto fatto all'Ufficiale dello
Stato Civile di celebrare matrimoni in contrasto col divieto sancito dallo
stesso articolo può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in cui non
risultando, per difetto delle necessarie cautele da parte dell'Ufficiale di
Stato Civile, o anche senza sua colpa, l'appartenenza dei nubendi a razze
diverse, l'Ufficiale predetto abbia proceduto alla celebrazione.
Ad
eguale risultato di inefficacia civile di matrimonio si giunge anche nel caso
che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia celebrato da un
ministro del Culto cattolico, perché l'articolo 6 della legge fa divieto di
trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione avvenisse,
essa dovrebbe essere annullata.
Nell'uno
e nell'altro caso la nullità può essere fatta valere anche d'ufficio, dal
Pubblico Ministero.
Articolo
2 e 4 -
L'obbligo del preventivo consenso del Ministero dell'Interno è stabilito per i
matrimoni fra cittadini italiani (qualunque sia la razza alla quale
appartengono) e persone di nazionalità straniera.
DICHIARAZIONE SULLA RAZZA
Il Gran Consiglio del
Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente
dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il
Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al
miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento
che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche
incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un
problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi
appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici -
personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di
qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di
razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al
prestigio della razza nei territori dell'Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo
mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore
dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano
fuoruscito è stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la
guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal
1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei
confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella
che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze
antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna,
dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.
Il divieto d'entrata e l'espulsione
degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio
del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno,
degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che
l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e
applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi
singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita
commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei
riguardi degli ebrei stranieri i quali:
a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1°
ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio
del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto
segue:
a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e
da madre di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da
un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un
matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica,
alla data del 1° ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna
discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle
scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana
- quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a:
1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia
in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21-
22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate
da apposita commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini
italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie,
nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza
italiana, non potranno:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura
che impieghino cento o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio
delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia
riconosciuto il normale diritto di pensione;
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure,
sia rigorosamente repressa;
3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del
culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione
di scuole medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio
del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la
immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei
europei in qualche zona dell'Etiopia.
Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno
essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo
assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione
Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali
Università del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi
razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai
Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi
fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio
devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
IL MANIFESTO DELLA RAZZA
Il ministro segretario del
partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle
università italiane, che hanno, sotto l'egida del Ministero della Cultura
Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo
fascista. (Da <<La difesa della razza>>, direttore Telesio
Interlandi, anno I, numero1, 5 agosto 1938, p. 2).
Ø
Le razze umane esistono. L’ esistenza delle razze umane non è già
una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica,
materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da
masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici
e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che
esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane
superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.
Ø
Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che
esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e
che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere
che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei,
i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni.
Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la
esistenza delle quali è una verità evidente.
Ø
Il concetto di razza è concetto puramente biologico, esso quindi è basato su altre
considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati
essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla
base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza.
Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai
Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia
diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono
state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico
costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto
sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che
persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
Ø
La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine
ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi
millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti
preariane. L'origine degli
Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che
costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.
Ø
È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi
storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci
sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare
la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre
nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche
moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi
è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni
d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che
abitano l'Italia da almeno un millennio.
Ø
Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla
confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico
di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli
Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa
antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione
italiana.
Ø
È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in
fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il
richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere
trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche
o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente
italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in
Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e
gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un
modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi
caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze
extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore
coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
Ø
È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa
(Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose
le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e
comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e
camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
Ø
Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono
approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto.
Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del
ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre
rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è
mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non
europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli
Italiani.
Ø
I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani
non devono essere alterati in nessun modo. L'unione
è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve
parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un
ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per
moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato
dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà
diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.
Il Manifesto degli scienziati razzisti venne
pubblicato sul Giornale d'Italia il 14 luglio 1938; il 25luglio 1938 il P.N.F.,
attraverso il suo segretario, se ne è assunta la paternità, indicando gli
"scienziati" che hanno aderito al documento redatto dal Ministro
della Cultura popolare, su indicazioni precise del Duce, come concordano ormai
la maggioranza degli storici.
MANIFESTO DEGLI
SCIENZIATI RAZZISTI
o Le razze umane
esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro
spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i
nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di
milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono
ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non
vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto
che esistono razze umane differenti.
o Esistono grandi
razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi
sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono
individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che
esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i
dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni.
Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza
delle quali è una verità evidente.
o Il concetto di
razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre
considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati
essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla
base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza.
Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai
Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia
diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono
state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico
costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto
sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che
persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
o La popolazione
dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà
ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra
penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine
degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze
che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.
o È una leggenda
l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei
Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli
capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che,
mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata
notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la
composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i
quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta
maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.
o Esiste ormai
una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla
confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico
di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli
Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa
antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione
italiana.
o È tempo che gli
Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto
il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei
discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo
in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza
intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve
essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole
dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o
affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole
soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di
razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente
da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un
ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
o È necessario
fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una
parte gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi
pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei
e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e
camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente
inammissibili.
o Gli ebrei non
appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono
approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto.
Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del
ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre
rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è
mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non
europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli
Italiani.
o
I caratteri fisici e psicologici puramente
europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è
ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve
parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un
ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per
moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio
con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla
millenaria civiltà degli ariani.