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Normativa

Indice:
Accesso ai documenti
Assegno per il nucleo familiare
Assegnazione dei docenti alle classi
Aspettativa
Assenze per malattia
Aspettativa
Convocazione organi collegiali
Figure obiettivo
Fondo dell'istituzione scolastica
Infortuni sul lavoro
Inidoneità (Utilizzazione
Libertà d'insegnamento

VIGILANZA SUGLI ALLIEVI E RESPONSABILITA’ CIVILE

Relativamente alle responsabilità, l’art 18 e 22 del D.P.R. 3/57 dispongono che l’impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilita’, salva la responsabilita’ del superiore che ha impartito l’ordine. L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore. Per quanto riguarda la specifica responsabilità sugli alunni si applica l’art. 61 della L. 312/80, nel quale viene indicato che la responsabilità patrimoniale dei docenti per i danni recati all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza degli alunni stessi .... Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilita’ civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. La colpa più comune puo’ essere, nel caso di un incidente ad allievi, quella di essere stati assenti in un momento in cui era prevista la vigilanza, senza avere dato il relativo preavviso alla scuola. Conviene essere perfettamente informati relativamente ai compiti di vigilanza, assicurare la presenza e, nel caso di assenza o di prevedibile ritardo, avvisare la scuola, vedi anche la Sentenza n. 40/98 della Corte dei Conti sez. Lazio. La vigilanza è disciplinata dall'art. 42 del Ccnl '95 e comprende il dovere di sorvegliare l'ingresso e l'uscita degli allievi, gli intervalli tra le lezioni come dovrebbe essere ben specificato nel regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. Vigilanza nei viaggi e visite di istruzione: la normativa (C.M. 291/92) prevede un accompagnatore ogni 15 allievi e fino a un massimo di tre docenti per classe; si può aggiungere che è sempre opportuno, per ogni gruppo che partecipa a un viaggio o visita, che ci siano almeno due docenti in modo che l’impedimento di un docente non venga a creare assenza di vigilanza

ASPETTATIVA

E' un beneficio che permette il mantenimento del posto di lavoro a quei dipendenti, con contratto a Tempo Indeterminato, che hanno necessità di assentarsi dal servizio per un certo periodo di tempo. Il dipendente non ha diritto a stipendio. L'aspettativa è stata estesa anche agli insegnanti di religione cattolica (D.P.R. 399/88 art. 3) e a tutto il personale con contratto annuale (Ccnl '95 4/8/95 art. 25 comma 3). Il Ccnl '99 mantiene le disposizioni previste dall’art. 69 e 70 del D.P.R. 3/57: · il periodo di ogni aspettativa non puo’ eccedere la durata di un anno; . due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite di un anno, quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi; · è necessaria sempre la domanda al dirigente scolastico; · il dirigente scolastico deve rispondere entro un mese dalla richiesta e, in caso di mancato accoglimento o di accoglimento solo parziale, deve motivare -con comunicato scritto- le ragioni di servizio che ostano; · non si ha diritto ad alcuna retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa non è calcolato ai fini della carriera e del trattamento pensionistico. La durata complessiva delle aspettative per motivi di famiglia non puo’ superare -in ogni caso- i due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità documentati si puo’ richiedere un ulteriore periodo di aspettativa -senza assegni- di durata non superiore a sei mesi. L’art. 24 del contratto ‘95 estende il beneficio anche a motivi di studio e di ricerca. Al Personale con contratto a Tempo Determinato, per motivi di famiglia e per partecipazione ad esami, possono essere concessi solo 6 giorni di permesso, non retribuito e non valido per il calcolo del servizio prestato.

ACCESSO AI DOCUMENTI

E' prevista la possibilità di vedere i documenti custoditi presso le amministrazioni pubbliche. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo’ chiedere, ai sensi della Legge 241/90, di accedere ai documenti amministrativi ed anche di averne copia. Utili le circolari del M.P.I. (278/92, 163/93, e 94/94); il prezzo delle fotocopie e’ fissato in 500 lire per pagina. Un docente che voglia prendere visione di documenti che riguardano concorsi, nomine o altro puo’ farne richiesta scritta citando la legge e motivando il proprio interesse. Per gli atti che riguardano l’Istituto si puo’ fare riferimento al proprio status di membro del Collegio Docenti (vedi COLLEGIO DOCENTI per le competenze). Anche i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto ad avere, con congruo anticipo, copia degli atti riguardanti l'O.d.G. delle sedute (gratuitamente: sentenza TAR Sicilia del 12/4/97). L’Amministrazione (dirigente scolastico, Provveditore, Ministro) puo’ opporre differimento (se l’atto è in fase di preparazione), diniego (se le informazioni contenute nell’atto sono tutelate da segreto); in ogni caso deve motivare questo comportamento tramite una comunicazione scritta . Il diniego non puo’ riguardare gli atti di organi collegiali (parere del 31/12/95 della Commissione per l'Accesso, costituita presso la dirigente scolastico del Consiglio dei Ministri). La risposta deve essere data entro 30 giorni (art. 25, comma 4, L.241/90). Richiamandosi alla stessa legge, famiglie e studenti possono visionare e/o ottenere copia di atti che li riguardino (compiti, parti di registro, verbali dei consigli di classe: insomma, ogni atto relativo alla valutazione degli studenti).

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione, ma tiene conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e di concrete proposte operative formulate dal Collegio dei Docenti (T.U. art. 10, comma 4; 128, comma 3; 396, comma 2, lettera d); il dirigente scolastico puo’ discostarsene solo motivatamente (sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95)

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Spetta un solo assegno per nucleo familiare ed è in rapporto al numero dei componenti la famiglia e al reddito complessivo del nucleo familiare stesso. Presso la segreteria della scuola è sempre disponibile la tabella in vigore al momento. Il riferimento è il reddito indicato in maggio/giugno nella dichiarazione dei redditi dei componenti la famiglia. La richiesta di assegno (da ripetere annualmente), con l’autoattestazione del reddito (sono previste gravi sanzioni per attestazioni infedeli), va presentata entro il mese di giugno. L’assegno viene attribuito dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Il dipendente è obbligato a comunicare all’Amministrazione ogni variazione dei componenti il numero della famiglia entro trenta giorni dalla variazione.

ASSENZE PER MALATTIA

Negli ultimi due Ccnl (art. 23 Ccnl '95 e art.49 Ccnl '99) sono scomparse le denominazioni "congedo straordinario" e " aspettativa per malattia" al loro posto si dettagliano le Assenze per malattia e le procedure a cui il dipendente deve assoggettarsi. Le assenze per terapie invalidanti sono detratte dal conteggio del periodo di conservazione del posto e dal computo per il calcolo della retribuzione, questi periodi sono -comunque- pagati al 100%. Il certificato medico può essere consegnato o spedito entro 5 giorni dall'inizio della malattia, la visita fiscale non deve essere necessariamente disposta dal primo giorno. Confermati i periodi orari di reperiilità (ossia le ore in cui il dipendente ammalato deve restare presso il domicilio). Invariate le regole sulla retribuzione del periodo di assenza per malattia. .Intera retribuzione (base) per i primi nove mesi, .90% della retribuzione per i successivi tre mesi, .50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi, .nessuna retribuzione, infine, per i 18 mesi che possono essere ulteriormente fruiti. Se assente per malattia, il supplente nominato dal Provveditore, sin dal 1° anno di servizio, mantiene il posto per nove mesi in un triennio (lo stesso per i docenti di religione). La retribuzione sarà intera per il primo mese, pari al 50% per il secondo e terzo mese. Per il restante periodo si concede la sola conservazione di posto. E' riconosciuto il diritto all’aspettativa per motivi di studio anche ai docenti di religione e ai supplenti annuali al 2° anno di servizio. Il supplente temporaneo, con nomina del capo di istituto, in caso di assenza, ha diritto a soli 30 giorni retribuiti al 50%. Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sia le assenze relative all’ultimo episodio morboso sia le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. In casi particolarmente gravi, il lavoratore che ne faccia richiesta puo’ assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi L’assenza per malattia non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio valida a tutti gli effetti. Per gravi patologie si escludono dal computo i giorni di ricovero ospedaliero (anche day-hospital) e quelli certificati dalle Asl e fruiti per terapie specifiche. Personale con contratto di lavoro a tempo determinato Al personale con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditorato agli studi, per l’intero anno o fino al termine dell’attività didattica, al secondo anno d’insegnamento (la continuità nel servizio s’intende realizzata nel caso in cui, nell’anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni) spetta: · il diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. · la retribuzione per intero nel primo mese, . al 50% nel secondo e terzo mese, . e per il restante periodo solo la conservazione del posto, senza assegni. I periodi parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non valgono quelli non retribuiti. Al personale con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditorato agli studi, per l’intero anno o fino al termine dell’attivita’ didattica, al primo anno d’insegnamento spetta: · il diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni, retribuiti al 50%. I periodi parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti. Al personale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico spetta: · il diritto, nei limiti di durata del loro contratto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50 %. I periodi parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti. A tutto il personale con contratto a tempo determinato, se per malattia non riesce ad assumere il servizio, viene garantita, nei limiti della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza assegni (art. 25 Ccnl '95). Comunicazione dell’assenza L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio.....tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica , anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza (Ccnl '95 art. 23, comma 9). Certificazione medica e visita fiscale Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza, con l’indicazione della sola prognosi, entro due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. L’istituzione scolastica ...dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale (Ccnl '95 art. 23, commi 10-11). Obbligo di reperibilità durante la malattia Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso di quello di residenza deve darne preventiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove puo’ essere reperito. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 (Ccnl '95 art. 23, commi 12-13). Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare (Ccnl '95 art. 23, comma 15). Dopo la visita fiscale non sembra esistere più obbligo di reperibilita’ per successivi controlli: un tale obbligo sarebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non compatibile con le necessita’ terapeutiche (Corte Cassazione, sentenza n. 1942 del 10/3/90; tale precisazione pero’ non e’ menzionata nei Ccnl).

La legge n. 59/97 ha delineato i confini dell’autonomia per gli Istituti scolastici. Il sistema è entrato in vigore dal 1 settembre 2000. L’articolazione dell’attività didattica (art. 21) deve essere svolta in non meno di cinque giorni settimanali. L’orario dei docenti potrà essere regolato, invece che in cinque giorni, in modo flessibile sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale, nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio. Si recuperano le frazioni orarie solo se sono state stabilite riduzioni dell’ora di lezione per motivi di sperimentazione didattica (vedi ORA DI LEZIONE: DURATA). Sull'autonomia la legge ha dato delega al Governo di emanare i regolamenti attuativi. Il Dpr 8 marzo 1999, n. 275 ovvero il cosiddetto regolamento per l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle scuole - è stato pubblicato sul supplemento ordinario 152/L della "Gazzetta Ufficiale" 10 agosto '99, n. 186. L'approvazione è avvenuta con riserva come richiesto dal governo dopo che il Dpr 275 era rimasto bloccato per mesi alla Corte dei Conti: i rilievi della sezione di controllo, rimasti riservatissimi, sono stati quasi tutti superati nella seduta a sezioni riunite del 19 luglio. Da quanto è trapelato, il contrasto ha riguardato aspetti rilevanti, come il "curriculum dell'autonomia" e la sperimentazione in atto fino al 31 agosto 2000. In particolare, molto si è discusso relativamente all'articolo 8 (curriculum) che era stato bocciato dalla sezione di controllo della Corte dei conti. I rilievi derivavano dall’interpretazione dell'articolo 21 della legge 59/97. I giudici contabili sostenevano che la l.59 non attribuisce potestà regolamentare al ministro in materia di programmi scolastici o di definizione dei curricoli. La posizione è stata rivista dalla Corte a sezioni riunite, e si è concluso che la delega dell'articolo 8 deriva dall'articolo 205 del Testo unico del '94, questo è da interpretare in modo evolutivo, così da tener conto della riforma 1introdotta dalla legge 59/97. Il quadro normativo dovrà essere completato con il decreto per la gestione del patrimonio e la formazione dei bilanci, che "può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato". La bozza è adesso sottoposta al vaglio delle scuole. Il regime di autonomia viene attribuito a mano a mano - non oltre il 31 dicembre 2000 - che le scuole raggiungono, attraverso i piani di dimensionamento, i requisiti ottimali (di norma tra 500 e 900 studenti). Gli istituti potranno sperimentare adattamenti del calendario scolastico, flessibilita’ dell’orario, articolazione flessibile del gruppo classe, autonome iniziative di recupero, attivazione di insegnamenti facoltativi, collaborazione con altre scuole e enti, autonome iniziative di orientamento professionale .

ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Si distinguono attività aggiuntive d’insegnamento ed attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.(Art.43 del Ccnl '95 e art. 24 Ccnl '99) Le attività aggiuntive d’insegnamento possono prevedere un impegno settimanale non superiore alle 6 ore, per attivita’ deliberate nell’ambito delle risorse disponibili, e possono riguardare attivita’ rivolte all’arricchimento e all’integrazione dell’offerta formativa. Vanno deliberate dal Collegio docenti nel piano dell'offerta formativa. Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento possono consistere in: attività di coordinamento e progettazione, supporto organizzativo al capo d’istituto, coordinamento del Collegio e sue articolazioni (commissioni, coordinatori di classe, per materie), rapporti con altre istituzioni, assistenza tutoriale, produzione di materiali didattici e ogni altra attivita’ regolarmente deliberata nell’ambito delle risorse esistenti. A questo elenco si aggiungono: la partecipazione a progetti comunitari, nazionali e locali, attività realizzate in convenzione con enti locali, progettazione e direzione di corsi di formazione e riconversione. Le retribuzioni orarie per attività aggiuntive sono definite nel Ccni '99 tabella D (vedi FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA) Il compenso di attività aggiuntive per le funzioni di supporto organizzativo al capo d’istituto e per le attività inerenti allo svolgimento di progetti puo’ essere forfetizzato. I compensi sono distribuiti tramite il fondo d’Istituto (vedi FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA), ma si puo’ fare riferimento anche a fondi specifici come quello stanziato per i corsi IDEI.

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA(per il miglioramento dell’offerta formativa)

Si tratta della somma attribuita alla scuola per le attività previste nel piano dell'offerta formativa. Le scuole, per la quantificazione del fondo ad esse spettante, devono applicare i parametri della Tabella C del contratto (moltiplicare 1.000 lire per il numero degli allievi di ciascuna classe e per il numero delle ore settimanali previsto dall’ordinamento per le singole classi interessate, piu’ 240.000 lire da moltiplicare per il numero dei dipendenti in servizio nell'Istituto). Le cifre attualmente disponibili sono definite dalla lettera circolare n. 194 del 3.8.2000 e risultano per il Pof pari a una quota base di circa £ 1.500.000, più due quote proporzionali rispettivamente al numero degli alunni (2.500 lire quest'anno) e al numero dei docenti (25.000 lire). Per la formazione del personale una quota base di £ 750.000 circa, oltre a una quota calcolata (sui posti in organico) moltiplicando £ 12.000 per il numero dei docenti Nel Pof vengono individuati gli incarichi e le attività aggiuntive da finanziare con il fondo. Il Collegio di inizio d’anno deve dare indicazione sui criteri di utilizzo del fondo stesso (è opportuno che le delibere siano circostanziate per evitare successive sorprese). In alcune scuole viene eletta una commissione per controllare -successivamente- la corretta attribuzione del fondo. La parte non utilizzata del fondo ritorna al Provveditorato, per contribuire al fondo provinciale e poi essere destinata a progetti speciali (conviene fare bene i conti nella fase previsionale per evitare di perdere le somme del fondo). (vedi ATTIVITA’ AGGIUNTIVE)

In materia d’incompatibilità il docente che intende prestare altre attività deve tener conto delle innovazioni che mano a mano intervengono, per non rischiare provvedimenti di decadenza. Nel part-time le incompatibilità si sono attenuate (art. 1, comma 60 di L.662/96, che libera il part-time dal rigoroso regime di incompatibilità) mentre rimangono per il regime di lavoro a tempo pieno . Attualmente per il tempo pieno le regole prevedono: a) attività compatibili ma soggette a preventiva autorizzazione da richiedere al capo d’istituto. L'autorizzazione viene concessa purché le mansioni non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario d'insegnamento e di servizio (D.P.C.M. 117/89 art.6); la richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata ogni anno; in questa categoria sono compresi l'esercizio della libera professione, attivita’ di revisore in enti locali, partecipazione a societa’ cooperative ecc. (Vedi T.U. art.508 e C.M.128/97) b) attività assolutamente incompatibili: attività commerciali, industriali, impieghi alle dipendenze di privati, cariche in società costituite a fine di lucro, escluse le cooperative e le cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. vedi -per la disciplina delle attività in convenzione- Prestazioni Professionali

. INFORTUNI SUL LAVORO

Entro due giorni dall’infortunio il dirigente scolastico deve avvisare, con raccomandata, il Commissariato di P.S. competente per la denuncia degli infortuni che abbiano avuto per conseguenza anche la sola inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve contenere tutti i dati relativi alla persona infortunata, lo stato fisico, l’indicazione di eventuali testimoni (art. 54, D.P.R. 1124/65). L’obbligo della tenuta del registro degli infortuni compete al Capo d’Istituto. In caso di lesioni gravi si puo’ chiedere all’Amministrazione l’equo indennizzo (art. 68, D.P.R. 3/57) ed in caso di lesioni permanenti -che vengano a compromettere la continuità del lavoro- si puo’ chiedere la pensione privilegiata (D.P.R. 1092/73).

INIDONEITA' (UTILIZZAZIONE)

Il personale dichiarato inidoneo al servizio per motivi di salute puo’ essere utilizzato in altri compiti (Ccnl '95 art. 23, comma 5; T.U. art. 514); secondo il contratto decentrato nazionale (22/9/97 recepito in C.M. 675/97) l'utilizzo è disposto dal Provveditore e non dal Ministro, eccezion fatta per dirigenti scolastici, direttori, Accademie e Conservatori, ruoli nazionali. In qualunque momento dcel periodo di malattia il dipendente può inoltrare domanda. I termini prevedono comunque che la richiesta avvenga almeno 6 mesi prima della scadenza dei limiti massimi previsti per le assenze . Il Provveditore richiede accertamento medico collegiale e poi controlli periodici; l'inidoneita’ puo’ essere temporanea o permanente. Entro 180 gg. dalla domanda viene stipulato contratto di utilizzo (di norma nella scuola; si puo’ fare domanda anche per altri uffici e per altre province). L'orario di servizio e’ di 36 ore, ma l'inidoneita’ permanente consente anche il rapporto part-time.

In materia d’incompatibilità il docente che intende prestare altre attività deve tener conto delle innovazioni che mano a mano intervengono, per non rischiare provvedimenti di decadenza. Nel part-time le incompatibilità si sono attenuate (art. 1, comma 60 di L.662/96, che libera il part-time dal rigoroso regime di incompatibilità) mentre rimangono per il regime di lavoro a tempo pieno . Attualmente per il tempo pieno le regole prevedono: a) attività compatibili ma soggette a preventiva autorizzazione da richiedere al capo d’istituto. L'autorizzazione viene concessa purché le mansioni non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario d'insegnamento e di servizio (D.P.C.M. 117/89 art.6); la richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata ogni anno; in questa categoria sono compresi l'esercizio della libera professione, attivita’ di revisore in enti locali, partecipazione a societa’ cooperative ecc. (Vedi T.U. art.508 e C.M.128/97) b) attività assolutamente incompatibili: attività commerciali, industriali, impieghi alle dipendenze di privati, cariche in società costituite a fine di lucro, escluse le cooperative e le cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. vedi -per la disciplina delle attività in convenzione- Prestazioni Professionali .

FIGURE OBIETTIVO

Il Collegio, in ogni scuola, elegge alcuni* colleghi per lo svolgimento di “specifiche funzioni”. Tali funzioni sono destinate a: 1.coordinare la didattica e gestire il pof; 2. sostenere il lavoro dei colleghi (analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione, produzione dei materiali didattici,coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca, cura della documentazione educativa ecc); 3.coordinare le attività tutorie attivate per gli studenti (coordinare le attività extracurricolari, gestire le attività di orientamento, coordinare le attività di integrazione e recupero ecc). 4.coordinare i progetti didattici interscolastici (coordinare rapporti con enti pubblici o Aziende anche per la realizzazione di stage formativi, coordinare le attività di scuola-lavoro ecc) L'insieme dei docenti che svolgeranno queste funzioni non dovrà superare le 50.000 unità *4 funzioni-obiettivo nelle scuole dimensionate (500-900 alunni o più) 3 funzioni-obiettivo nelle scuole sottodimensionate Nelle Accademie e Conservatori di musica, 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti di ruolo in servizio raggiunge rispettivamente le 50 unità o più di 50. Nelle scuole con annessi Convitti e nei Convitti Nazionali ed Educandati,1 o 2 funzioni obiettivo sono da destinare al personale educativo 1 funzione in più nelle scuole verticalizzate, nelle superiori con più di 80 insegnanti, nei circoli didattici con più di 800 alunni, nelle scuole con corsi di educazione degli adulti/ corsi di formazione integrata/ corsi serali/ corsi presso ospedali e carceri.

LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO

Il potere deliberante del Collegio Docenti in campo didattico si esercita "nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante" (D.P.R. 416/74, art. 4, comma 2). Questa libertà viene garantita sia in relazione al potere del Collegio sia rispetto alle azioni dell’Amministrazione e del dirigente scolastico. I riferimenti normativi più rilevanti sono lo stesso art. 33 della Costituzione e la legge 477/73, entrambi definiscono la garanzia della libertà d’insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale dell’insegnante (art.4, comma 1). Al di là delle delibere collegiali ci sono altri aspetti dell’attività degli insegnanti che si basano su competenze e professionalità individuali e per le quali è garantita la tutela costituzionale; vedi in particolare la correzione degli elaborati, la preparazione delle lezioni, le valutazioni, che rientrano esplicitamente nella funzione docente (Ccnl '95 art. 42, comma 2).

CONVOCAZIONE ORGANI COLLEGIALI

È ancora valida la disposizione dell’art.12, comma 9, DPR 209/87: la convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni. In giurisprudenza si è affermato il principio che e’ illegittima la delibera adottata in assenza di un componente cui non sia stato recapitato l’avviso di convocazione nel termine previsto (Cons. di Stato, sez. VI n.120, marzo '72). La convocazione e’ di regola disposta dal dirigente scolastico; ma anche i membri degli OO CC possono richiederla raccogliendo le firme dei componenti (per il Collegio Docenti ne occorre almeno un terzo). Nell’Ordine del giorno, sempre previsto, è importante indicare tutti gli argomenti che devono essere oggetto di deliberazione e non è consentito deliberare su ciò che non sia inserito nell'ordine del giorno, a meno che siano presenti tutti i membri aventi diritto e decidano -affermativamente- all’unanimità (Cons. di Stato, sez. V n. 679/ 70; TAR Lombardia n. 321/85). Ai fini della validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti (quorum). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (DPR 416/74, art. 28): non si calcolano gli astenuti (Nota Ministero P.I., Ufficio Decreti Delegati, n. 771/80, al Provveditore di Vicenza). La votazione e’ segreta solo quando si faccia questione di persone (DPR 416/74, art. 28).