Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione

 

Circolare Ministeriale 11 aprile 2003, n. 37

Prot. n. 6857

Oggetto: Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia

Come è noto, nella G.U. n. 77 del 2 aprile u.s. è stata pubblicata la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
La citata legge, innovando la preesistente normativa, all'articolo 2, comma 1, tra l'altro, prevede:

  - alla lettera e) che ".... alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.";

  - alla lettera f) che ".... alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento".

Il successivo articolo 7, al comma 4 dispone:

"Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004".

Dalle disposizioni di cui al menzionato comma 4 emerge che l'applicazione degli anticipi, secondo i tempi e con le modalità sopra riportate, deve intendersi operante già dal prossimo anno scolastico per la scuola elementare e, per la scuola dell'infanzia, sempre dal prossimo anno scolastico, ma subordinatamente all' esistenza delle condizioni indicate nel paragrafo che segue. Pertanto, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002, avente ad oggetto le iscrizioni per l'anno scolastico 2003-2004, si forniscono con la presente istruzioni e indicazioni in ordine alla attivazione degli adempimenti finalizzati alla tempestiva e corretta applicazione della normativa in questione.

Scuola dell'infanzia

Tenuto conto di quanto stabilito dal citato comma 4, è consentito, per l'anno scolastico 2003-2004, di iscrivere alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004. Ciò nel rispetto della libera scelta delle famiglie e in presenza delle condizioni di fattibilità richiamate dallo stesso comma 4 (secondo criteri di gradualità, in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni).
Tanto premesso e precisato, lo scrivente, in relazione alle situazioni dei diversi contesti e realtà territoriali, sta individuando le iniziative e gli interventi utilmente praticabili al fine di poter corrispondere alla richiesta e alle attese delle famiglie nella maniera più idonea.

A tal fine, sono in corso contatti e interlocuzioni con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) per una ricognizione congiunta dello stato delle cose e per una prima messa a punto degli interventi e delle azioni da porre in essere.

Nell'ottica della sperimentata collaborazione, lo scrivente assegna fondamentale importanza al contributo di iniziative, di idee e di suggerimenti che le SS.LL., quali più diretti e qualificati interpreti delle differenziate e molteplici esigenze ed attese dell'utenza dei rispettivi ambiti territoriali, vorranno far tenere a questo Ministero, con l'apporto dei dipendenti Uffici e delle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. Contributo da formalizzare in apposita relazione col supporto di dati e di elementi significativi riferiti sia agli aspetti quantitativi del fenomeno degli anticipi (e ai connessi riflessi sulle attuali consistenze delle sezioni e dei posti, definite nell'ambito delle dotazioni a suo tempo assegnate) che alle concrete condizioni di ammissione alla frequenza (disponibilità delle occorrenti strutture e dotazioni, possibilità di fruizione dei servizi di trasporto e di mensa, ecc.).

A tale ultimo riguardo, anche le SS.LL. vorranno, direttamente o attraverso i propri Uffici e con la collaborazione dei dirigenti scolastici interessati, stabilire opportuni contatti e intese con gli Enti locali delle rispettive realtà territoriali, al fine di esaminare, approfondire e valutare i diversi aspetti e profili della complessa fattispecie e rimuovere eventuali carenze, difficoltà e impedimenti.

Una volta acquisito, sulla base dei dati e degli elementi occorrenti, il quadro completo delle diverse situazioni legate alle varie realtà territoriali e valutate con l'ANCI e gli Enti locali competenti l'esistenza delle reali condizioni di praticabilità della sperimentazione degli anticipi, verrà fissato dallo scrivente il termine entro cui sarà possibile, da parte delle famiglie delle bambine e dei bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio 2004, produrre domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia nelle istituzioni all'uopo individuate.

Nelle more dell'espletamento di tali procedure di accertamento saranno promossi ed effettuati con le SS.LL. incontri e approfondimenti sulla delicata materia per considerare tutte le possibili e più idonee soluzioni.

Resta inteso che il concreto avvio della sperimentazione degli anticipi potrà avvenire solo a seguito di formali autorizzazioni che le SS.LL. concederanno a seguito delle determinazioni dello scrivente.

Scuola primaria

La richiesta da parte delle famiglie di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria dei bambini che compiranno i sei anni di età dopo il 31 agosto 2003 ed entro il 28 febbraio 2004 ha natura facoltativa.

I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola primaria debbono produrre domanda alle istituzioni scolastiche entro 30 aprile 2003, secondo i criteri e le modalità già individuati dalla richiamata circolare prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002. Ovviamente non sono tenuti a rinnovare le richieste di iscrizione i genitori dei bambini e delle bambine nati nel periodo tra il 1°settembre e il 31 dicembre dell'anno 1997 che abbiano già prodotto domanda per effetto della citata circolare prot. n. 3462/2002.

Gli alunni nuovi iscritti sono inseriti nelle prime classi, già costituite a seguito delle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2003-2004, nel rispetto dei limiti numerici e dei criteri fissati dai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999. Qualora non risulti possibile il totale assorbimento dei citati alunni nelle classi già formate, si procede alla previsione di nuove classi, sempre sulla base dei limiti numerici e dei criteri di cui ai predetti decreti ministeriali e relative norme applicative. Ciò in quanto le scelte delle famiglie di anticipare la frequenza alla prima classe della scuola primaria impegnano l'Amministrazione a soddisfare le richieste.

In presenza di più plessi scolastici di uno stesso circolo, insistenti in un medesimo ambito territoriale e tra di loro facilmente raggiungibili, anche in relazione all'età dei bambini e delle bambine, si potrà procedere ad un'equa distribuzione dei nuovi iscritti, in maniera che, con il coinvolgimento delle famiglie, le classi prime interessate risultino, in linea di massima e per quanto possibile, costituite con un equilibrato numero di alunni.

I dirigenti scolastici, definita la previsione delle classi in relazione al numero complessivo dei nuovi alunni iscritti, provvederanno, secondo le procedure che saranno appositamente attivate e rese note dal Sistema informativo di questo Ministero, a darne immediata comunicazione a codesti Uffici e allo scrivente.

Le SS.LL., una volta acquisiti i dati relativi alle nuove iscrizioni e sulla base di un attento esame delle proposte di costituzione di nuove classi formulate dai dirigenti scolastici, provvederanno ad autorizzarne il funzionamento, utilizzando la dotazione aggiuntiva di posti assegnata ad integrazione del contingente a suo tempo attribuito alle SS.LL. medesime.

Tale dotazione aggiuntiva, la cui consistenza viene indicata nel prospetto che si allega, dovrà essere ripartita tra le diverse realtà provinciali e locali, sulla base dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni, secondo esigenze attentamente e puntualmente rilevate.
Eventuali, ulteriori necessità, che non dovessero trovare accoglimento per l'esiguità delle risorse di organico a disposizione di codesti Uffici, saranno esaminate e valutate dallo scrivente d'intesa con le SS.LL. per la ricerca e l'adozione delle soluzioni più idonee a garantire la fruizione del diritto dei bambini e della bambine alla frequenza anticipata.

Come è noto, la materia degli anticipi costituisce solo una delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 53 e non esaurisce la complessità dei temi e delle problematiche che si legano alla prima attuazione della riforma.

Seguiranno pertanto apposite istruzioni e indicazioni con riferimento all'impianto della riforma, agli aspetti contenutistici e organizzativi della stessa, all'introduzione di nuove professionalità, ecc..

Del pari gli interventi di formazione del personale costituiranno oggetto di apposite e separate riflessioni e interlocuzioni con le SS.LL..

In considerazione della novità dell'istituto della frequenza anticipata, nonché della brevità dei termini assegnati per la presentazione delle domande di iscrizione, le SS.LL., vorranno dare tempestiva comunicazione della presente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate e assicurarne, con tutti i mezzi a disposizione e nei modi ritenuti più idonei, la massima diffusione nei confronti delle famiglie.

La presente circolare è consultabile nei siti internet (www.istruzione.it) ed intranet di questo Ministero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo

 

 
     

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Prot. 3462  Roma, 20 dicembre 2002

OGGETTO: Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2003/2004 – Domande di ammissione agli esami per l’anno scolastico 2002/2003.

Nel quadro delle attività propedeutiche all’inizio del prossimo anno scolastico assumono particolare rilievo le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado.

Come si è avuto modo più volte di considerare, le iscrizioni non costituiscono soltanto un adempimento di carattere amministrativo e tecnico, dal quale dipendono le conformazioni e gli assetti scolastici e la costituzione delle classi e dei corsi, ma configurano un insieme di iniziative e di interventi alla cui realizzazione concorrono più soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Particolarmente importante e delicato si rivela il ruolo degli alunni e delle famiglie, che si esprime attraverso valutazioni e scelte che possono rivelarsi fondamentali non solo ai fini dell’accesso ai percorsi scolastici e formativi, ma anche del successivo inserimento nella vita attiva e produttiva. Valutazioni e scelte che, nell’attuale periodo di transizione del sistema scolastico e formativo, debbono tener conto di uno scenario articolato, complesso e aperto al cambiamento, caratterizzato da riforme già a regime, da altre in via di attuazione, da altre ancora in corso di elaborazione, come, ad esempio, quella relativa alla definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (disegno di legge delega n.1306, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 novembre 2002 e tuttora all’esame del Parlamento).

Tenuto conto dei contenuti e dei profili caratterizzanti del citato disegno di legge n. 1306, si ritiene vada fatta un’attenta e ponderata riflessione nel senso di una semplificazione e adeguamento dell’offerta formativa, che spesso si presenta eccessivamente frammentata e pletorica per effetto di sperimentazioni non più attuali e coerenti con le nuove previsioni ordinamentali.

Si rappresenta, perciò, l’opportunità che venga segnalata alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza l’esigenza di verificare la perdurante validità o meno di taluni percorsi sperimentali e l’esistenza delle condizioni atte a legittimare il rinnovo dell’attivazione degli stessi nelle classi iniziali.

Si precisa che nell’ambito degli istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, elementare e media di I grado non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola media da parte degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la V classe elementare.

Come chiarito con Circolare ministeriale prot. n. 288/B/1A del 15 gennaio 2001, ciò non esclude, ovviamente, la possibilità di effettuare l’iscrizione in altra scuola; in questo caso sussiste, però, l’obbligo di presentare formale domanda di iscrizione.

E’ bene ricordare, per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, che le iscrizioni hanno assunto ulteriore valenza in relazione alle opportunità connesse all’introduzione dell’obbligo formativo sino a 18 anni, ai sensi dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, attuativo del citato articolo 68 e dell’Accordo assunto il 2 marzo 2000 in sede di Conferenza unificata, con il quale sono stati disciplinati, per la parte che qui rileva, significativi compiti e funzioni delle regioni e degli enti locali.

In effetti, l’obbligo formativo, offrendo ai giovani nuovi percorsi e opportunità, quali quelli rientranti nella formazione professionale, nell’apprendistato, nell’accesso al sistema integrato, con possibilità di uscite e di rientri da e nel circuito dell’istruzione, amplia notevolmente anche l’area di attivazione delle iscrizioni ed esige collaborazioni mirate tra i soggetti e le istituzioni interessate e competenti, nonché una serie nutrita di interazioni, di intese e di adempimenti.

Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che le SS. LL. e i Dirigenti scolastici seguano direttamente le varie operazioni attraverso cui effettuano le iscrizioni stesse e, in particolare, svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.

Premesso quanto sopra, si forniscono, di seguito, istruzioni e indicazioni in ordine alle domande di iscrizione alle sezioni e alle classi per l’anno scolastico 2003-2004, nonché all’ammissione agli esami per l’anno scolastico 2002-2003.

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI E ALLE CLASSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2003-2004

Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi iniziali della scuola elementare e degli istituti di istruzione media e secondaria di II grado è fissato al 25 gennaio 2003.

Appare opportuno precisare che l’età utile per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi iniziali delle scuole elementari è tuttora disciplinata dalle norme che prevedono per la scuola dell’infanzia il compimento di 3 anni d’età entro il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento e per la classe prima della scuola elementare il compimento di 6 anni di età entro il 31 dicembre sempre dell’anno scolastico di riferimento.

Ferme restando, quindi, ai fini delle iscrizioni, le disposizioni di cui alla normativa predetta, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni e indicazioni sia in rapporto all’iter del disegno di legge delega n. 1306 relativo alla riforma degli ordinamenti scolastici, sia con riguardo all’eventuale prosieguo e/o rinnovo delle sperimentazioni in corso.

Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola media per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2003. Tale termine, ovviamente, non è applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare, rientranti nell'offerta formativa libera e non curriculare delle singole istituzioni scolastiche. Un differimento del termine del 31 maggio non sarebbe compatibile con l’esigenza di concludere le operazioni finalizzate all’inizio dell’anno scolastico entro i tempi previsti dal D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nonché con la precisazione di cui all’art. 2 del D.L. n. 212 del 25 settembre 2002, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268.

E’ fatta salva, comunque, in relazione a specifiche, eccezionali situazioni, la possibilità di accettare iscrizioni sino alla data del 31 agosto c.a.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali sono pregati di adottare ogni iniziativa utile al fine di dare la massima pubblicità alle scadenze come sopra indicate.

Iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria superiore

Per l'iscrizione alla prima classe degli istituti d'istruzione secondaria superiore, vanno osservate le procedure di seguito indicate.

In conformità di quanto stabilito nell’anno decorso, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe delle scuole medie statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, indirizzate agli istituti superiori statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, debbono essere presentate al capo d'istituto della scuola media frequentata, il quale provvede immediatamente a trasmetterle ai capi degli istituti di istruzione secondaria superiore prescelti.

Questi ultimi, dal canto loro, all'inizio dell'anno scolastico riserveranno particolare attenzione alle situazioni dei rispettivi iscritti al fine di verificare il reale assolvimento dell'obbligo da parte degli stessi. In tale ottica valuteranno le iniziative più idonee da adottare, anche con la collaborazione degli enti locali e dei livelli istituzionali competenti.

Nel caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione all'istituto secondario superiore, spetterà, all'inizio dell'anno scolastico, al capo d'istituto della scuola media competente l'accertamento delle relative cause, al fine dell'attivazione degli interventi necessari (segnalazione ai responsabili degli uffici scolastici territoriali e ai competenti enti locali).

I capi d'istituto di scuola media sono tenuti all'incombenza sopra accennata anche nei confronti di coloro che fanno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di candidati privatisti, i quali, se soggetti all'obbligo scolastico nell'anno 2003/2004, devono produrre anche la richiesta di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

I genitori o chi esercita la potestà, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo le norme vigenti (cfr. art. 111 del D.L.vo n. 297/1994), devono rilasciare apposita dichiarazione al capo d'istituto della scuola interessata, da rinnovare anno per anno. Tale obbligo si intende riferito anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.

La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo Istituto di istruzione secondaria superiore.

Circa la verifica dell'adempimento dell'obbligo nella scuola elementare e media, continuano a valere le disposizioni di cui alla Circolare n. 400 del 31 dicembre 1991.

Il termine del 25 gennaio si riferisce anche agli alunni che desiderino frequentare i corsi di scuola media ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con D.M. del 6 agosto 1999. Le relative prove attitudinali dovranno essere attivate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e dai Capi d'Istituto delle scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente entro il 14 febbraio 2003. Per gli alunni che non abbiano superato le prove attitudinali di cui sopra e desiderino iscriversi ad altra scuola media, il termine è fissato al 28 febbraio 2003.

 

Obbligo formativo

Come indicato nella nota ministeriale prot. n. 4210/ESC/10 del 24 novembre 2000, entro 15 giorni dal termine del 25 gennaio, le istituzioni scolastiche rilevano e comunicano ai competenti Servizi per l'impiego, per gli adempimenti di loro competenza, le scelte effettuate da tutti gli studenti per l'anno successivo, unitamente ai nominativi di coloro che non hanno formulato alcuna scelta. Pertanto, mentre si conferma che una domanda rituale è prescritta solo per l'iscrizione alla prima classe di scuola secondaria superiore, devono, comunque, essere rilevate le scelte degli studenti soggetti all'obbligo formativo di proseguire nel sistema di istruzione scolastica o nel sistema della formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato. Le scelte effettuate vanno comunicate ai Servizi per l'impiego decentrati, utilizzando l'unito modello.

Si confermano i richiami alle disposizioni elencate nel paragrafo "Altri adempimenti collegati alle iscrizioni" di cui alla Circolare ministeriale n.3 del 5 gennaio 2001, ivi comprese le Circolari n. 489 del 22 dicembre 1998 e n.6 del 16 gennaio 1999, con le quali è stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni.

Circa tale modulistica, si richiama l'attenzione sul modello D, nel quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi, quindi, gli istituti comprensivi e ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente.

ISCRIZIONE AGLI ESAMI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2002-2003

Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è già stato precisato, con circolare ministeriale n. 122 del 12 novembre 2002, che il termine per la presentazione della relativa domanda era fissato al 30 novembre 2002.

In relazione a quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, approvato con D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui Consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2003; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito al 20 marzo.

Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:

  • entro il 31 gennaio, gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva;

  • entro il 25 gennaio 2003, i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

  • entro il 20 marzo 2003, gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità di candidati esterni.

Le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneità all'ultimo e penultimo anno da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore, che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.                                                                                          IL CAPO DIPARTIMENTO                                     Pasquale Capo  

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