STATUTO
DEL COMUNE DI SELEGAS
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Disposizioni Generali
Art.1
Autonomia Statutaria
1. Il Comune di SELEGAS:
a) è un ente locale autonomo il
quale ha rappresentatività generale secondo i principi
della Costituzione e della legge generale dello Stato, ed
in particolare sui valori della identità culturale
e sociale della comunità;
b) È ente democratico che crede
nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c) Si riconosce in un sistema statuale
di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia
degli enti locali;
d) Considerata la peculiare realtà
territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per
sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella
gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il
gettito fiscale, nonché nell’organizzazione
dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò
nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo
cui la responsabilità pubblica compete all’autorità
territorialmente e funzionalmente
più vicina ai cittadini;
e) Valorizza ogni forma di collaborazione
con gli altri enti locali;
f) Realizza con i poteri e gli istituti
del presente Statuto, l’autogoverno della comunità.
Art.2
Finalità
1. Il Comune rappresenta unitariamente
gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo
e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità
ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato
assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni
nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento,
assicurando nell’ambito di un uso sostenibile ed equo
delle risorse, i diritti e le necessità delle persone
di oggi e delle generazioni future.
3. Il Comune inoltre ispira la propria
azione alle seguenti finalità:
a) Dare pieno diritto all’effettiva
partecipazione dei cittadini singoli e associati, alla vita
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale
del Comune di SELEGAS; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto
costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;
b) Valorizzazione e promozione delle attività
culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita
delle persone;
c) Tutela, conservazione e promozione delle
risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche
e delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio;
d) Valorizzazione dello sviluppo economico
e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione
del bene Comune;
e) Sostegno alle realtà della cooperazione
che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) Tutela della vita umana, della persona
e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità
e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità
dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione
dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale
e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato
alla libertà di educazione;
g) Rispetto e tutela delle diversità
etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche,
anche attraverso la promozione dei valori della cultura
della tolleranza;
h) Riconosce e valorizza l'uso della lingua
Sarda come portato storico della comunità locale;
i) Promuove lo sviluppo culturale anche
nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni
locali. A tal fine sostiene le iniziative per la comunicazione
e l'educazione bilingue, per il raggiungimento della parità
linguistica tra sardo e italiano come elemento di crescita
culturale e civile della popolazione del Comune e della
Regione Sarda;
j) Promuove gli strumenti di tutela e di
diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni,
sostenendo le attività delle associazioni e degli
organismi operanti nel settore della cultura locale e sarda;
k) Sostegno alla realizzazione di un sistema
globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva
delle persone disagiate e svantaggiate;
l) Riconoscimento delle pari opportunità
professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
Pari opportunità
1. Il Comune si impegna affinché
‚ il principio della parità fra i sessi sia
un diritto ineludibile. Per questa ragione promuoverà
iniziative utili a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono
la realizzazione delle pari opportunità.
Art. 4
Promozione cultura e partecipazione.
1. La scuola è centro di educazione
permanente per l'intera popolazione. A tal fine il Comune
promuove e accoglie iniziative per l'uso delle strutture
scolastiche fuori dall'Servizio_civileo di attività delle classi
e sulla base di accordi preventivi da parte di associazioni
e gruppi di cittadini che intendono svolgere attività
culturali e formative con riferimento a tutte le classi
sociali e a tutte le età . Gli accessi e le modalità
di utilizzo saranno disciplinati da apposito regolamento.
2. Il Comune provvede alla tutela e valorizzazione
dei beni culturali attraverso il servizio pubblico di biblioteca,
quale servizio indispensabile per:
a) garantire a tutti i cittadini il diritto
all'informazione e alla cultura;
b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze
del pensiero dell'uomo;
c) documentare, conservare e valorizzare
la memoria storica e il patrimonio culturale della comunità.
Art.5
Gemellaggio
1. Il Comune di SELEGAS può gemellarsi
con altre città italiane o straniere alle quali la
legano particolari rapporti culturali, sociali, economici
e geografici con delibera del Consiglio Comunale.
Art.6
Consiglio Comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può
promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha
il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti
materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi,
rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo,
pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani,
rapporti con l’Unicef.
3. Le modalità di elezione e il
funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite
con apposito regolamento.
Art.7
Sicurezza sociale
1. Il Comune riconosce l'obiezione di coscienza,
favorisce presso i giovani l'informazione e la formazione
dell'impegno per il servizio civile, e lo sviluppo del servizio
di attività socialmente utili, nel territorio comunale
e nell'ambito di scelta rispondenti ai principi riconosciuti
nello Statuto.
2. Il Comune si impegna per il superamento
di ogni forma di emarginazione sociale, il sostegno a soggetti
particolarmente deboli, portatori di handicap, giovani,
anziani ed emigrati. Ciò al fine di determinare indirizzi
ed impegni precisi e coerenti nella politica socio-assistenziale
che dovrà tendere all'attivazione di servizi ed evitare
forme di assistenzialismo, nel rispetto dei bisogni e della
dignità di ciascuno.
3. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale
della famiglia nella formazione del cittadino, sostenendola
nei casi di effettivo bisogno e coinvolgendola nelle politiche
sociali.
Art.8
Funzioni
1. Le funzioni attribuite e delegate di
competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel
rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative.
Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative
di competenza dello Stato e della regione organizzate a
livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse
comunale.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono
essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo
Stato o dalla regione le risorse necessarie.
3.
Art.9
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità
attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità
e della trasparenza, avvalendosi anche dell’apporto
delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive
e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare,
la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini,
con la Provincia di Cagliari, con la Regione Sardegna.
Art.10
Territorio e sede comunale.
1. Il territorio del Comune di SELEGAS
si estende per Kmq 20,50 e confina con i comuni di: GUAMAGGIORE-GESICO-SUELLI-SENORBI’
ED ORTACESUS.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali
si svolgono nella sede comunale; esse possono tenersi in
luoghi diversi in caso di necessità o per particolari
esigenze.
3. All’interno del territorio del
Comune di SELEGAS non è consentito, per quanto attiene
alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento
di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito
di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.
Art.11
Albo pretorio
1. Il Sindaco individua nel palazzo civico
apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione
degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto
e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità,
l’integralità, la facilità di lettura
ed a tal fine verranno individuati idonei spazi in più
luoghi.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione
degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un messo comunale
e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art.12
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si
identifica con il nome SELEGAS.
2. Il Comune di Selegas ha un proprio stemma
e gonfalone approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 02.12.1998.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art.13
Organi
1. Sono organi Statutari del Comune: il
Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze
sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo
di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione
ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita
inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi
dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella
gestione amministrativa del Comune e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art.14
Consiglio Comunale competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale è dotato
di autonomia organizzativa e funzionale e , rappresentando
l’intera comunità, delibera l’indirizzo
politico – amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione.
2. L’elezione, la durata in carica,
la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale
sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà
e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni
conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità
ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle
norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede
alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco
temporale del mandato politico – amministrativo dell’organo
consiliare.
5. Il Consiglio Comunale impronta l'azione
complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità
e corretta gestione amministrativa.
6. Il Consiglio Comunale nell'adozione
di atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti
della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione
provinciale, regionale e statale.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio
devono contenere l’individuazione degli obiettivi
e delle finalità da raggiungere nonché le
modalità di reperimento e di destinazione delle risorse
e degli strumenti necessari.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria
azione al principio di solidarietà.
Art.15
Sessioni e convocazioni
1. La convocazione del Consiglio e l'ordine
del giorno degli argomenti da trattare è effettuata
dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un
quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi
entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del
giorno gli argomenti proposti, purché, di competenza
consiliare, in caso di inosservanza provvede previa diffida
il Prefetto.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche,
salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne
disciplina il funzionamento.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale
subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene convocata
dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla proclamazione
degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni
dalla data di convocazione per la trattazione dei seguenti
argomenti:
a. Convalida degli eletti;
b. Giuramento del Sindaco;
c. Presentazione della Giunta.
d. Nomina Commissione Elettorale Comunale.
Art.16
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate
da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante
il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre,
il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare
l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e
dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio
provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato,
con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico –
amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare
il documento di rendicontazione dello stato di attuazione
e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento
è sottoposto all’approvazione del Consiglio,
previo esame del grado di realizzazione degli interventi
previsti.
Art.17
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale può istituire
nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali
per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali,
con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni
aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza
è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi
di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i
poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno
disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà
essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.
Art.18
Consiglieri
1. La stato giuridico, le dimissioni e
la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge;
essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2. I Consiglieri comunali che non intervengono
alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione
del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito
dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata
da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto
1990, n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far
valere le cause giustificative delle assenze, nonché
a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
deve pervenire non oltre i trenta giorni. Scaduto quest’ultimo
termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto
conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato.
Art.19
Diritti e doveri dei Consiglieri.
1. I consiglieri comunali hanno diritto
di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte
di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio
del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere
Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento
del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto
di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle
aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie
e le informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento,
hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori
e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere,
un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni
sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività
della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.20
del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto
ed eleggere un domicilio nel territorio comunale presso
il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione
del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza
ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti
secondo le modalità stabilite nel regolamento del
Consiglio Comunale.
6. Un quinto dei Consiglieri può
chiedere la convocazione del Consiglio su argomenti di esclusiva
competenza consiliare. Il Sindaco, entro 20 giorni convoca
il Consiglio, inserendo all’ordine del giorno le questioni
richieste.
Art.20
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in
gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio
Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario
Comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more
della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste
che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo
nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire
gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali
sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti
da almeno 3 membri.
3. E’ istituita, presso il Comune
di SELEGAS la conferenza dei capigruppo. La disciplina,
il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute
nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati
presso l’ufficio protocollo del Comune.
Art.21
Nomina e prerogative della Giunta
1. Il Sindaco, dopo proclamato eletto,
nomina i componenti della Giunta con atto monocratico, tra
cui un Vice Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o
più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio
e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità,
la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché
gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge, non possono far parte della Giunta il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco
fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
ancorchè abbiano i requisiti di competenza e di professionalità.
Art.22
Composizione
1. La Giunta Comunale è composta
dal Sindaco, che la presiede e da un minimo di due ad un
massimo di quattro Assessori di cui uno è investito
della carica di Vice-Sindaco.
2. E' facoltà del Sindaco scegliere
i membri della Giunta anche fuori del Consiglio Comunale,
fino a un massimo di due, tra cittadini aventi i requisiti
di eleggibilità e compatibilità per la carica
di Consigliere Comunale e che abbiano particolari competenze
tecniche e scientifiche in relazione alle deleghe ad essi
conferite (Assessori Tecnici).
3. Gli Assessori tecnici possono partecipare
ai lavori del Consiglio e intervenire nella discussione
ma non hanno diritto di voto.
Art.23
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta
dal Sindaco che coordina e controlla l’attività
degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni,
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
assessori.
2. Le modalità di convocazione e
di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla
stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente
la maggioranza dei componenti la Giunta e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art.24
Attribuzioni
1. La Giunta nell'esercizio di attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio Comunale i Regolamenti;
b) approva i progetti preliminari, i programmi
esecutivi, e tutti i provvedimenti che non comportano impegni
di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano
riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità
ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone
le proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione
del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa,
di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione
e di decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora
e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di
quelle di nuova istituzione;
f) propone i criteri generali per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
di qualunque genere a enti e persone;
g) fissa la data di convocazione dei comizi
per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale
per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della
regolarità del procedimento;
h) esercita, previa determinazione dei
costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla
provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite
dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
i) approva i regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio;
j) decide in ordine a controversie di competenze
funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali
dell'ente;
k) fissa, ai sensi del regolamento e degli
accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell'apparato, sentito il Direttore generale;
l) determina, sentito il revisore dei conti,
i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno
di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.
m) Approva il Peg su proposta del Direttore
generale.
Art.25
Deliberazione degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali
sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere
a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive
di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi
svolta.
2. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni
Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere
formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente
dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
3. L'istruttoria e la documentazione delle
proposte di deliberazione, avvengono attraverso i responsabili
degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute
del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario
Comunale secondo le modalità e i termini stabiliti
dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il Segretario Comunale non partecipa
alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità
In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente
del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di
norma il più giovane d’età.
5. I verbali delle sedute sono firmati
dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Art.26
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente
dai cittadini secondo le modalità stabilite nella
legge che disciplina i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di
cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è
l’organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende
alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei
servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale,
al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici
in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione
e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende e Istituzioni.
4. Il Sindaco è inoltre competente,
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale
e nell’ambito dei criteri generali eventualmente indicati
dalla Regione Sardegna, sentite le categorie interessate
a coordinare gli Servizio_civile degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli Servizio_civile di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni
delle diverse fasce di popolazione interessate nel rispetto
delle persone che lavorano.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di
legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti
attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza
e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse
all'ufficio.
Art.27
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente
può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione
nel Comune;
b) ha la direzione unitaria e il coordinamento
dell'attività politica - amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli
assessori;
d) promuove e assume iniziative per concludere
accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge sentito il Consiglio Comunale;
e) convoca i comizi per i referendum previsti
dall’art. 8 del D. Lgs. 267/2000;
f) adotta le ordinanze contingibili e urgenti
previste dalla legge;
g) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo
nell’apposito albo;
h) conferisce e revoca al Segretario Comunale
le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia
stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina
del Direttore;
i) nomina i responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive
e verificabili.
Art.28
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell’esercizio delle
sue funzioni di vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti
gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati
e può disporre l’acquisizione di atti, documenti
e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni
e le società per azioni, appartenenti all’ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone
il Consiglio Comunale;
b) promuove, direttamente o avvalendosi
del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le
indagini e le verifiche amministrative sull’intera
attività del Comune;
c) promuove e assume iniziative atte ad
assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni
e società appartenenti al Comune, svolgano le loro
attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio
e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
Giunta.
Art.29
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine
del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone,
la convocazione e lo presiede.
b) convoca e presiede la conferenza dei
capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione
popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle
leggi;
d) propone argomenti da trattare in Giunta,
ne dispone la convocazione e la presiede.
Art.30
Vice - Sindaco
1. Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco
è l’assessore che ha la delega generale per
l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso
di assenza o impedimento di quest’ultimo.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art.31
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione
dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza;
2. La partecipazione popolare si esprime
attraverso l’incentivazione delle forme associative
e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire
nel procedimento amministrativo;
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva
un regolamento nel quale vengono definite le modalità
con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative
previste dal presente titolo.
Art.32
Forme associative.
1. Il Comune riconosce e promuove le forme
di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. E' istituito un albo dove vengono iscritti
a domanda gli organismi associativi operanti nel Comune.
Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le
finalità, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza,
la consistenza associativa e ogni altro elemento idoneo
a identificare l'organismo associativo.
3. Allo scopo di ottenere l’inserimento
nell’albo comunale è necessario che l’associazione
depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede
e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento
di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili
con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle
norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare
annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire
la consulta delle associazioni.
Art. 33
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha
diritto, per il tramite del suo legale rappresentante o
suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito
alle iniziative dell’ente in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono
sull’attività delle associazioni devono essere
precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli
organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all’ente
nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso
non devono essere inferiori a quindici giorni.
Art. 34
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni,
con esclusione dei partiti politici, contributi economici
da destinarsi allo svolgimento dell’attività
associativa.
2. Il Comune può altresì
mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma
precedente, a titolo di contributo in natura, strutture,
beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei
contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi
dell’ente è stabilita in apposito regolamento,
in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi
in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute
a livello nazionale e inserite nell’apposito albo
regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità
della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi
in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine
di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
Art.35
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato
per un coinvolgimento della popolazione in attività
volte al miglioramento della qualità della vita personale,
civile e sociale, in particolare delle fasce in costante
rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere
il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente,
e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni
di attività volontarie e gratuite nell’interesse
collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate
sotto l’aspetto infortunistico.
Capo II
Modalità di partecipazione
Art.36
Consultazioni
1. L’amministrazione comunale può
indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire
pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono
stabilite in apposito regolamento.
Art.37
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel
territorio comunale, può rivolgersi anche in forma
collettiva agli organi dell’amministrazione comunale
per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse
Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire
senza formalità di sorta in calce al testo comprendente
le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco
il quale entro 15 giorni, la assegna in esame all’organo
competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio
Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta
da almeno 50 persone l’organo competente deve pronunciarsi
in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto delle decisioni dell’organo
competente, unitamente al testo della petizione, è
pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti
i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta
da almeno da 200 persone, ciascun consigliere può
chiedere con apposita istanza che il testo della petizione
sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio
Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
Art.38
Proposte
1. Qualora il 10% dei cittadini con diritto
di voto avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti
amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte
siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare
dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo,
il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi
interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta
unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi
presenti in Consiglio Comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire
i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via
formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente
sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente
ai primi tre firmatari della proposta.
4. Tra l'Amministrazione Comunale e i proponenti
si può giungere alla stipulazione di accordi nel
perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare
il contenuto del provvedimento finale per cui è stata
promossa l'iniziativa popolare.
Art.39
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può
rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici
problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta all’interrogazione
deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.
Art.40
Referendum
1. Un numero di elettori residenti, non
inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali,
possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale,
che vengano indetti referendum consultivi e propositivi.
2. Non possono essere indetti referendum
in materia di tributi locali e di tariffe, espropriazione
di beni, occupazioni d’urgenza, convenzioni, nomine,
designazioni e revoche, provvedimenti inerenti il personale
del Comune, attività amministrative vincolate da
leggi statali o regionali e per cinque anni, le materie
oggetto di precedenti referendum con esito negativo. I referendum
non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali e comunali. Sono inoltre escluse dalla potestà
referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano urbanistico comunale e strumenti
urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori
deve essere di immediata comprensione e tale da non generare
equivoci;
4. Sono ammesse richieste di referendum
anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi
già approvati dagli organi competenti del Comune,
a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente
comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento
nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità,
le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione
del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere
atto del risultato della consultazione referendaria entro
trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere
con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del
comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni
la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni
approvate dai cittadini nella consultazione referendaria
deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta
a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta
non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art.41
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso
alla consultazione degli atti dell’amministrazione
comunale e dei soggetto, anche privati, che gestiscono servizi
pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione
gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al
primo comma, deve avvenire senza particolari formalità,
con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi
stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell’impiegato
o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato
può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco
del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni
in merito entro sette giorni dal ricevimento della richiesta
stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente
citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione
dell’atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e
le modalità per l’esercizio dei diritti previsti
nel presente articolo.
Art.42
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’amministrazione,
a esclusione di quelli aventi destinatario determinato,
sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma,
mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile
a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e
su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò
destinati.
3. L’affissione viene curata dal
Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione
di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato
devono essere notificati all’interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi
a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante
affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti,
individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione
negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo
necessario a darne opportuna divulgazione.
Capo III
Procedimento amministrativo
Art.43
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto
o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento
amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne
che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L’amministrazione comunale deve
rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della
procedura, di colui che è delegato ad adottare le
decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni
devono essere adottate.
Art.44
Procedimenti ad istanze di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza
di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può
chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l’amministratore
devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla
richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione
di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data
opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal
regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l’atto o provvedimento
richiesto possono incidere negativamente su diritti o interessi
legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile
deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione
istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art.45
Procedimenti a impulso d’ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso
d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione
ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi
legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione
dell’atto amministrativo, indicando il termine non
minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza
individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre
documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì,
nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente
dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Capo I
Principi generali
Art.46
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni
e servizi o l’esercizio di attività rivolte
a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di
privativa sono stabiliti dalla legge.
Art.47
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale può deliberare
l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi
nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
costituire un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per
la gestione di più servizi di rilevanza economica
e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio
di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni
o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi
di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra
forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società
per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione
di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al
Comune.
3. Il Comune può altresì
dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività
economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi
dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum,
che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti
degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società
di capitali a maggioranza pubblica.
-
Capo II
Forme associative e di collaborazione
Art.48
Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale può deliberare
la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità
giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e
ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro
attività a criteri di trasparenza, di efficacia,
di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo
del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi
i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende
speciali possono essere esercitati anche al di fuori del
territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi
a garantire l’economicità e la migliore qualità
dei servizi.
Art.49
Struttura delle aziende speciali
1. Lo Statuto delle aziende speciali ne
disciplina la struttura, il funzionamento, le attività
e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il
Consiglio di amministrazione, il presidente, il Direttore
e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle
aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone
in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa
per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende
pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico
concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza
dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla
nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il
capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì
i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali
possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di
legge, documentata inefficienza o difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione
approvate dal Consiglio Comunale.
Art.50
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali
del Comune privi di personalità giuridica ma dotate
di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio
di amministrazione, il presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell’istituzione sono
nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi
violazioni di legge, per documentata inefficienza o per
difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli
indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o
servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi
e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita
la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede
alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito
delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio
Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali
previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere
forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla
gestione o al controllo dell’istituzione.
Art.51
Società per azioni a responsabilità
limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare
la partecipazione dell’ente a società per azioni
a responsabilità limitata per la gestione di servizi
pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria
importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella
di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente
maggioritaria.
3. L’atto costitutivo, lo Statuto
o l’acquisto di quote o di azioni devono essere approvati
dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita
la rappresentatività dei soggetti pubblici negli
organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti
tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale
e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi
dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere
nominati nei consigli di amministrazione delle società
per azioni a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa
all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare
annualmente l’andamento della società per azioni
o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse
della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito
dell’attività esercitata dalla società
medesima
Art.52
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della
Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati
al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini,
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti,
i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art.53
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla
costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi secondo le norme previste
per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale
approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione
ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto
del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l’obbligo
a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli
atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le
modalità di cui all’art.38, comma 2, del presente
Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte
dell’assemblea del consorzio con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione
e dallo Statuto del consorzio.
Art.54
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione
di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata
e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in
relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune
sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi,
le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso
adempimento.
2. L’accordo di programma, consistente
nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate
viene definito in un’apposita conferenza la quale
provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo
stesso ai sensi dell’art.27, comma 4, della legge
142/90, modificata dall’art.17, comma 9, della legge
n.127/97.
3. Qualora l’accordo sia adottato
con decreto del presidente della regione e comporti variazioni
degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco
allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale
entro 30 giorni a pena di decadenza.
Art.55
Unione di comuni
1. Il Consiglio Comunale può deliberare
la costituzione, tra comuni confinanti di “Unione
di comuni”, finalizzate alla gestione associata di
una pluralità di funzioni e all’organizzazione
di servizi.
2. L’Unione di comuni è costituita
con deliberazione dei consigli comunali, con le quali vengono
approvati l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione.
3. Lo Statuto individua gli organi di governo
dell’Unione, disciplinando le modalità delle
loro elezioni e prevedendo comunque che il presidente dell’Unione
sia eletto tra i sindaci dei comuni aderenti e che gli altri
eventuali organi vengano formati dai componenti degli organi
dei comuni associati garantendo la rappresentanza delle
minoranze.
4. L’Unione ha potestà regolamentare
per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento
delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari
con i comuni.
5. Alle Unioni di comuni si applicano,
in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento
dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi
a esse affidati.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art.56
Principi strutturali e organizzativi
1. L’amministrazione del Comune si
esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici
e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un’organizzazione del lavoro per
progetti, obiettivi e programmi;
b) l’analisi e l’individuazione
delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro
e del grado di efficacia dell’attività svolta
da ciascun elemento dell’apparato;
c) l’individuazione di responsabilità
strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale
dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida
delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento
della massima flessibilità delle strutture e del
personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art.57
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti
la dotazione organica del personale e, in conformità
alle norme del presente Statuto, l’organizzazione
degli uffici e dei servizi sulla base delle distinzioni
tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione
amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo
i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri
di funzionalità, economicità di gestione e
flessibilità della struttura;
3. I servizi e gli uffici operano sulla
base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini,
adeguando costantemente la propria azione amministrativa
e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni
e all’economicità;
4. Gli Servizio_civile dei servizi aperti al pubblico
vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze
dei cittadini.
Art.58
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento
di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione
e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,
i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi,
il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio
secondo cui agli organi di governo è attribuita la
funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi
e finalità dell’azione amministrativa in ciascun
settore e di verificarne il conseguimento, al Direttore
e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento
degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi
e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo
principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del Comune si
articola in unità operative che sono aggregate, secondo
criteri di omogeneità, in strutture progressivamente
più ampie, come disposto dall’apposito regolamento
anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff
intersettoriale.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi
collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela
la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando
con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati
ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art.59
Competenze
1. I dipendenti comunali, inquadrati in
ruoli organici e ordinati secondo le categorie in conformità
alla disciplina generale dello stato giuridico e il trattamento
economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attività
al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto
ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi
di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto
delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli
obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente
responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. L’approvazione dei ruoli dei tributi
e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza
dell’ente, dei contratti già approvati, compete
al personale responsabile delle singole aree e dei diversi
servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
dal Direttore e dagli organi collegiali.
4. Il personale di cui al precedente comma
provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni
commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia
delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
Capo II
Personale direttivo
Art.60
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta
comunale, può nominare un Direttore generale, al
di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione
tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15
mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà
provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi
tra i comuni interessati.
Art.61
Compiti del Direttore generale
1. Il Direttore generale provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell’ente secondo le direttive che, a tale
riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovraintende alle
gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che
allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle
funzioni loro assegnate.
3. La durata dell’incarico non può
eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può
procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati
o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa
della Giunta.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione
per il servizio di direzione generale, le relative funzioni
possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale,
sentita la Giunta comunale.
Art.62
Funzioni del Direttore generale
1. Il Direttore generale predispone la
proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità,
sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta
comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti
funzioni:
a) predispone sulla base delle direttive
impartite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione,
relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente
con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla
Giunta;
c) promuove i procedimenti disciplinari
nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi
e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento,
in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di
lavoro;
d) autorizza le missioni, le prestazioni
di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili
dei servizi;
e) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni
non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili
dei servizi;
f) gestisce i processi di mobilità
intersettoriale del personale;
g) riesamina annualmente, sentiti i responsabili
dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente
e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo
alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
h) promuove i procedimenti e adotta, in
via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili
dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti,
previa istruttoria curata dal servizio competente;
i) promuove i procedimenti e adotta gli
atti di competenza dei servizi ad esso direttamente attribuiti;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha
il potere di conciliare e di transigere.
Art.63
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili provvedono ad organizzare
gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni
ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal
Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco
ai sensi delle norme previste nel regolamento di organizzazione.
Art.64
Funzioni dei responsabili degli uffici
e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi
stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti,
approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le
procedure d’appalto e di concorso e provvedono agli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio
delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le
seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e
di concorso, assumono le responsabilità dei relativi
procedimenti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali,
le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio,
i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti
urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle
legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione
dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione
di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione
delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive
impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste
da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle
di cui all’art.38 della legge 142/90;
h) promuovono i procedimenti disciplinari
nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano
le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla
legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione
alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive
impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j) forniscono al Direttore nei termini
di cui al regolamento di contabilità gli elementi
per la predisposizione della proposta di piano esecutivo
di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro
straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale
dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore
e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori
di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono nei confronti del Direttore
generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili
degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste
dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente
le necessarie direttive per il loro completo espletamento.
Art.65
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione
1. La Giunta comunale, nelle forme, con
i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
può deliberare al di fuori della dotazione organica
l’assunzione con contratto a tempo determinato di
personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso
in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti
analoghe professionalità.
2. I contratti a tempo determinato non
possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo
che non lo consentano apposite norme di legge.
Art.66
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità,
con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento
degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione
devono stabilire la durata, che non potrà essere
superiore alla durata del programma, e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
Art.67
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze
del Sindaco e della Giunta comunale, per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o
da collaboratori assunti a tempo determinato purchè
l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturate deficitarie di cui all’art.45 del dlgs
n.504/92.
Capo III
Il Segretario Comunale
Art.68
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato
dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell’apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare
la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione
consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento
economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto
delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza
giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri
e agli uffici.
Art.69
Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa alle
riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali
che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare
a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente
e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni
di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al
Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri
le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta
da inviare a controllo.
4. Egli dirige l’ufficio comunale
per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari
e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli
assessori o dei consiglieri nonché le proposte di
revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti
del Comune, nei quali l’ente è parte, quando
non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica
le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse
dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o conferitagli dal Sindaco.
Art.70
Vicesegretario Comunale
1. La dotazione organica del personale
potrà prevedere un vicesegretario Comunale individuandolo
in uno dei funzionari apicali dell’ente.
2. Il vicesegretario Comunale collabora
con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative
e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Capo IV
Le responsabilità
Art.71
Responsabilità
1. Gli amministratori, il Segretario, il
Direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio
delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno sono
personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo
l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore,
dal Segretario Comunale o dal dipendente si rivale agendo
contro questi ultimi a norma del precedente comma.
3. La responsabilità personale dell’amministratore,
del segretario, del Direttore o del dipendente che abbia
violato diritti di terzi sussiste nel caso di adozione di
atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni
o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui
compimento l’amministratore o il dipendente siano
obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia
derivata da atti od operazioni di organi collegiali del
Comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri
del collegio che hanno partecipato all’atto dell’operazione.
La responsabilità è esclusa per coloro che
abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Capo V
Finanza e contabilità
Art.72
Ordinamento
1. L’ordinamento della finanza del
Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa
previsti, dal
regolamento.
2. Nell’ambito della finanza pubblica,
il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata
su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle
leggi vigenti in materia, è altresì titolare
di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e un patrimonio.
Art.73
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate del Comune sono costituite
da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte
erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate
anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e
da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Nell’ambito delle facoltà
concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta,
con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune applica le imposte secondo
i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione
e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie
più deboli della popolazione.
Art.74
Amministrazione dei beni comunali
1. I beni patrimoniali non utilizzati in
proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del
titolo secondo del presente Statuto possono essere dati
in affitto secondo criteri prefissati dalla Giunta; i beni
demaniali possono essere concessi in uso con canoni determinati
dalla Giunta comunale.
Art.75
Bilancio comunale
1. L’ordinamento contabile del Comune
è riservato alla legge dello stato e, nei limiti
da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si
svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto
in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale,
osservando i principi dell’universalità, unità,
annualità, veridicità, pubblicità,
dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti
dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne
la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci,
devono contenere il visto di regolarità contabile
attestante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. L’apposizione
del visto rende esecutivo l’atto adottato.
Art.76
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante
contabilità finanziaria ed economica e dimostrati
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal
Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto
una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programma e ai costi sostenuti,
nonché la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
Art.77
Attività contrattuale
1. Il Comune per il perseguimento dei suoi
fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti
dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite,
agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti è
di competenza dei responsabili dei servizi, al Segretario
comunale è affidato il rogito.
Art.78
Il revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza
assoluta dei membri un revisore scelto tra:
a) gli iscritti nel ruolo dei revisori
dei conti;
b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica tre anni, non è
revocabile, salvo per inadempienze nonché quando
ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento
del mandato, ed è rieleggibile per una sola volta.
Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Può
partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e della
Giunta.
3. Il revisore dei conti, in conformità
delle disposizioni del regolamento svolge le seguenti funzioni:
a) collabora col Consiglio Comunale nella
sua funzione di indirizzo e di controllo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei
conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della
verità delle sue attestazioni ed adempie al suo mandato
con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità
nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al
Consiglio Comunale.
6. Il compenso spettante al revisore dei
conti è fissato per legge.
7. Al revisore dei conti possono essere
affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di
gestione nonché alla partecipazione al nucleo di
valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi
di cui all’art.20 del dlgs 3 febbraio 1993 n.29.
Art.79
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria
che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate,
di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad
ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario
del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma
spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione
all’ente entro trenta giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante
mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio
e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei
relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei
contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla
legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere
sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità
nonché da apposita convenzione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Capo I
Norme transitorie e finali
Art.80
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni
provinciali
1. Il Comune esercita l’iniziativa
per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui
all’art.133 della Costituzione, osservando le norme
emanate a tal fine dalla regione.
Art.81
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere
i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge
ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione
di opere pubbliche, ai sensi dell’art.16, commi 1
– 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito
dall’art. 17, comma 24, della legge 127/1997 .
2. Decorso infruttuosamente il termine
di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Art.82
Revisione dello Statuto
1. Le modifiche soppressive, aggiuntive
o sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello
Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, secondo
le procedure previste dall’art.6, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione
totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta
di deliberazione del nuovo Statuto.
Art.83
Adozione dei regolamenti
1. I regolamenti richiamati nello Statuto,
e per la cui adozione non sia previsto un termine di legge,
sono deliberati entro un anno dall’entrata in vigore
dello Statuto medesimo.
Art.84
Disciplina transitoria
1. Sino all’entrata in vigore dei
regolamenti di cui all’articolo precedente continuano
ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè
non espressamente in contrasto con le disposizioni della
legge e dello Statuto medesimo.
Art.85
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto e le norme integrative
o modificative entrano in vigore il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale è
convocato per assumere i necessari provvedimenti attuativi.
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