STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali
Art 1
Denominazione e sede

E’ costituito il SI@LT - Sindacato Italiano @utonomo lavoratori Telematici, presso la sede della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, in Roma, Via Giulio Cesare, 21, della qual è parte derivante, essendo stata costituita a seguito di delibera della Segreteria Confederale della CISAL, assunta in data 20 gennaio 2000 n° 10, che di seguito, per brevità, sarà denominato Sindacato, quale organismo democratico avente lo scopo di tutelare gli interessi e la dignità, degli iscritti, nei confronti della Pubblica Amministrazione, Controparti datoriali, singoli imprenditori

Possono essere iscritti al SI@LT-CISAL tutti i lavoratori, dipendenti pubblici, privati ed autonomi, che per l'espletamento delle mansioni o l'esecuzione del lavoro loro assegnato, a qualsiasi titolo, si servano di strumenti informatici (hardware e software) che ne facciano espressa domanda, secondo le modalità previste.

 

Art.2

Il SI@LT-CISAL si propone:

a) stipulare accordi, convenzioni, contratti di cui siano beneficiari gli addetti;

b) sviluppare la coscienza della titolarità del diritto anche mediante adeguata informazione;

c) assistere gli iscritti o i deleganti in ogni situazione di tipo conflittuale, vertenziale od arbitrale;

d) intraprendere iniziative di carattere culturale, assistenziale, ricreativo o di qualsivoglia genere in favore degli iscritti e delle loro famiglie.

Per le attività e gli obiettivi del SI@LT-CISAL delibera il Comitato Direttivo.

Art.3

Il patrimonio

Il patrimonio del SI@LT-CISAL è costituito dai mezzi finanziari e da tutti i beni mobili ed immobili ad Essa pervenuti.

Il patrimonio del SI@LT-CISAL è uno e inscindibile, è amministrato collegialmente dalla Segreteria Nazionale che ne risponde al Consiglio Generale ed è controllato dal Collegio dei Revisori dei conti.

 

Art.4

Iscrizione

La qualifica di iscritto si acquisisce con l’accettazione della domanda di adesione all'Associazione,

L’adesione, ad ogni effetto, s'intende data al SI@LT-CISAL e deve essere richiesta al Consiglio Generale al quale deve essere inoltrata, e deve contenere tutti i dati personali richiesti dal SI@LT-CISAL. Qualora, trascorsi 2 mesi dalla ricezione della richiesta di adesione, Il Consiglio Generale non abbia esplicitamente rifiutata, l’adesione s'intende accettata.

I dati personali degli iscritti sono tutelati dalla normativa vigente, pertanto IL SI@LT-CISAL s'impegna, nel trattamento dei suddetti dati, al rispetto dei diritti fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale ed alla sicurezza.

Gli Iscritti si dividono in Tesserati, Aderenti e Mandatari.

I Tesserati sono gli iscritti che condividono le finalità Statutaria del SI@LT-CISAL, usufruiscono dei servizi che il Sindacato fornisce e partecipano alla Sua vita Associativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Gli Aderenti sono gli Iscritti che condividono le finalità Statutaria del SI@LT-CISAL, usufruiscono dei servizi che il Sindacato fornisce, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

I Mandatari sono gli Iscritti mandati, per il periodo necessario agli opportuni adempimenti, che condividono le finalità Statutaria del SI@LT-CISAL, conferiscono delega, che il Sindacato si riserva di accettare, ad essere rappresentati e/o tutelati per uno o più specifici incarichi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

L’Iscritto può rassegnare le proprie dimissioni, anche nel caso in cui ricopra cariche sociali.

Le dimissioni da Iscritto devono essere rassegnate sempre in forma scritta. Le dimissioni dalle cariche sociali devono anch'esse, essere rassegnate in forma scritta salvo che vengano presentate nel corso di riunioni ufficiali, in tal caso è considerata valida anche la forma verbale.

 

Art. 5

La qualifica di iscritto si perde, oltreché per dimissioni, così come previsto dall’art.4, per espulsione deliberata dagli organi competenti.

 

Titolo II

 

Cariche sociali - Struttura Organizzativa e Funzionale

Art.6

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Il Consiglio Generale redige il regolamento relativo alle elezioni delle Cariche Sociali.

 

Art.7

Cariche Sociali

Gli Organismo rappresentativi del SI@LT-CISAL sono:

- Il Congresso Nazionale;

- Il Segretario Generale;

- La Segreteria Nazionale

- Il Consiglio Generale;

 

Art.8

L’organo di Magistratura interno è costituito dal Consiglio dei Probiviri.

Art.9

L’organo di Magistratura contabile interno è costituito dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art.10

 

Il Congresso Nazionale dei Tesserati è il massimo organo deliberante del SI@LT-CISAL

Esso si riunisce, in via ordinaria ogni tre anni su convocazione del Consiglio Generale, in via straordinaria, su richiesta di almeno il cinquanta per cento dei Tesserati, che deve contenere gli argomenti che si vogliono porre in discussione.

Art.11

Spetta al Congresso Nazionale:

a) fissare gli indirizzi operativi del SI@LT-CISAL e pronunciarsi sulle relazioni del Consiglio Generale;

b) eleggere il Segretario Generale;

c) eleggere il Consiglio Generale fino ad un massimo di 20 membri;

d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;

f) approvare eventuali modifiche statutarie.

Lo svolgimento del Congresso Nazionale dei Tesserati, le modalità di votazione in rapporto alle diverse decisioni congressuali e per le cariche sociali, sono regolate dalle "norme per la celebrazione del Congresso Generale dei Tesserati" sono emanate dal Consiglio Generale e ratificate dal Congresso Nazionale all’atto della Sua Costituzione.

Art. 12

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale politica e finanziaria del SI@LT-CISAL.

Svolge tutte quelle attività indirizzate al conseguimento degli scopi istituzionali del Sindacato. A tal fine partecipa e presiede tutte le riunioni del Consiglio Generale e della Segreteria Nazionale.

Al Segretario Generale è demandata la facoltà di proporre per l’elezione i componenti la Segreteria Nazionale

Il Segretario Generale cura i rapporti con le Banche ed è autorizzato ad aprire conti correnti per la gestione amministrativa del Sindacato.

 

Consiglio Generale

Art.13

 

Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l’altro. Si riunisce generalmente ogni quattro mesi su convocazione della Segreteria Nazionale oppure in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei componenti il Consiglio Generale.

La richiesta straordinaria, da parte della metà dei componenti il Consiglio Generale, deve contenere anche l’ordine del giorno ed la Segreteria Nazionale è tenuto alla convocazione del Consiglio Generale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La riunione dovrà effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

Il Segretario Generale , presiede le riunioni del Consiglio Generale.

Art.14

Spetta al Consiglio Generale:

a) dare le direttive per l’attuazione delle delibere Congressuali;

b) approvare i progetti della Segreteria Nazionale,

c) emettere le norme per la regolamentazione dei lavori del Congresso Nazionale dei Tesserati;

d) deliberare su questioni organizzative ed amministrative;

e) eleggere il Segretario Generale, ove questi non possa essere eletto dal Congresso Nazionale per motivi di emergenza o di necessità;

f) eleggere la Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale;

g) nominare o revocare i rappresentanti, su proposta della Segreteria Nazionale;

h) interpretare le norme dello Statuto e del relativo regolamento di attuazione nel rispetto dello spirito del Congresso Nazionale che le ha emanate;

i) deliberare l’adesione o la revoca dell’adesione a qualsiasi organismo con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi Componenti effettivi.

Art.15

Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta da 5 membri tra cui:

- Il Segretario Generale che può essere eletto sia dal Congresso Nazionale dei Tesserati che dal Consiglio Generale;

- Il Segretario Generale Vicario;

- Il Segretario Amministrativo;

- 2 Segretari;

Tutti eletti dal Consiglio Generale, su proposta del Segretario Generale:

Art.16

Spetta ala Segreteria Nazionale:

a) stabilire, nel proprio interno, l’attribuzione di incarichi operativi;

b) attuare tutte le misure, con precedenza quelle che rivestono carattere di urgenza, per assicurare il buon funzionamento del Sindacato;

c) convocare il Consiglio Generale;

d) stipulare convenzioni ed accordi rientranti negli scopi sociali;

e) amministrare il patrimonio del Sindacato, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento giuridico vigente, l a rendicontazione finanziaria relativa alla gestione del patrimonio è redatta dalla Segreteria Nazionale, portato all’approvazione del Consiglio Generale, previa approvazione del Collegio dei Revisori dei conti;

f) nominare i Delegati Regionali.

 

Art.17

Delegati Regionali

I Delegati Regionali sono i Rappresentanti dell’Associazione nell’ambito delle Regioni.

Nella loro azione per il perseguimento dei fini statutari del Sindacato rispondono direttamente alla Segreteria Nazionale , dalla quale sono nominati, ed hanno sede, di norma nei capoluoghi di regione.

Art.18

Spetta al Delegato Regionale:

a) l’attribuzione di incarichi operativi ai sostituti;

b) attuare tutte le misure, con precedenza quelle che rivestono carattere di urgenza, per assicurare il buon funzionamento della Struttura regionale;

c) stipulare convenzioni ed accordi rientranti negli scopi sociali, in armonia con quelle stipulate dala Segreteria Nazionale;

  1. amministrare il patrimonio del Sindacato, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento giuridico vigente, l a rendicontazione finanziaria relativa alla gestione del patrimonio è redatta dal Delegato Regionale, portata all’approvazione della Segreteria Nazionale che la inserirà nella relazione finanziaria generale;
  2. nominare i Delegati Provinciali.

 

Art.19

Delegati Provinciali

I Delegati Regionali sono i Rappresentanti del Sindacato nell’ambito delle Provincie.

Nella loro azione per il perseguimento dei fini statutari, rispondono direttamente al Delegato Regionale, dal quale sono nominati, ed hanno sede, di norma nei capoluoghi di Provincia.

 

Art.20

Spetta al Delegato Provinciale:

a) l’attribuzione di incarichi operativi ai sostituti;

b) attuare tutte le misure, con precedenza quelle che rivestono carattere di urgenza, per assicurare il buon funzionamento del SI@LT-CISAL;

c) stipulare convenzioni ed accordi rientranti negli scopi sociali, in armonia con quelle stipulate dalla Segreteria Nazionale o dal Delegato Regionale;

e) amministrare il patrimonio del Sindacato, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento giuridico vigente, l a rendicontazione finanziaria relativa alla gestione del patrimonio di competenza è redatta dal Delegato Provinciale, portato all’approvazione del Delegato Regionale che lo inserirà nella relazione finanziaria regionale;

f) nominare i Delegati Comunali, intercomunali o zonali.

 

 

 

TITOLO III

 

 

Collegio dei Revisori dei conti

Art.21

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi più due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale dei Tesserati: Esso risponde, della propria attività, davanti al Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nel proprio ambito, il Presidente, adempie agli obblighi previsti dall’art.2397 e seguenti del C.C. in quanto applicabili e controlla l’amministrazione del patrimonio sotto il profilo della legittimità mentre nel merito può esprimere osservazioni.

Qualora il collegio non esprima più il numero dei membri di cui al primo comma, il Consiglio Generale deve procedere alle nomine per la necessaria ricomposizione.

 

Procedimenti disciplinari

Art.22

All’iscritto, a seconda della gravità della mancanza commessa, possono essere irrogate le seguenti sanzioni.

- censura scritta della Segreteria Nazionale;

- sospensione dall’attività sociale;

- destituzione dalla carica o dalle cariche;

- deferimento al Collegio dei Probiviri;.

- espulsione, unica sanzione che può essere irrogata esclusivamente dal Collegio dei Probiviri.

 

 

Art.23

Collegio dei Probiviri

Il SI@LT-CISAL, esaltando il senso di giustizia che la motiva, nell’intento di garantire a tutti gli iscritti il massimo della tutela, a partire proprio dalle orme che regolano i rapporti al proprio interno, s'ispira all'ordinamento del lodo arbitrale, infatti, il Collegio dei Probiviri cui può adire la Segreteria Nazionale per il deferimento di singoli iscritti, oppure da ogni iscritto cui sia stata comminato un provvedimento disciplinare, si costituisce, caso per caso, con la nomina di un Rappresentante dell’Associazione, e di un delegato dall’iscritto, nonché dal Presidente nominato di comune accordo tra i due.

Art.24

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito:

- nel caso in cui sia la Segreteria Nazionale a deferire l’iscritto a tale organismo, quando avendone data comunicazione certa all’iscritto, contenente l’addebito e l’invito a nominare, entro dieci giorni utili, il suo rappresentante nonché il nominativo del Delegato del Sindacato con ogni possibile elemento utile alla costituzione;

- nel caso in cui sia l’iscritto a ricorrere avverso un provvedimento irrogato dalla Segreteria Nazionale, quando, avendone data comunicazione certa ala Segreteria Nazionale, contenente il nominativo del proprio rappresentante, con ogni possibile elemento utile alla costituzione, nonché l'invito a nominare, entro dieci giorni utili, il delegato del Sindacato;

- trascorsi ulteriori dieci giorni, dalla data certa, quella della nomina contestuale dei due arbitri, quello del Sindacato e quello dell’iscritto, i due rappresentanti dovranno nominare un terzo componente il Comitato con funzioni di Presidente.

Qualora, trascorsi inutilmente il periodo di cui sopra e non i sia addivenuti alla nomina del terzo Componente il Collegio dei Probiviri, è il Segretario Generale del Sindacato che provvede a nominarlo.

Ogni delibera del Collegio dei Probiviri assume efficacia di sentenza in quanto l’accettazione dello Statuto, con l’adesione al SI@LT-CISAL, costituisce clausola compromissoria e come tale pone al di fuori del Sindacato chiunque adisca la Magistratura ordinaria prima di aver ottenuto l’emanazione delle deliberazioni dell’Organismo.

Art: 25

I Componenti, pro-tempore, del Comitato dei Probiviri possono regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno e devono emettere la propria decisione entro novanta giorni dall’accettazione della Nomina. Il lodo depositato, salvo diverso avviso scritto delle parti, presso la cancelleria del luogo dove è stato emesso e presso il Collegio dei Probiviri della CISAL, viene reso esecutivo con decreto del Pretore, ove si ritenga dalle parti od ove i fatti in contestazione rivestano carattere di rilevanza. La sentenza del Collegio può essere impugnata per nullità, per irregolarità nella nomina dei Componenti o per incapacità degli stessi o per mancanza di altri requisiti essenziali; né è ammessa la revocazione per motivi propri della revocazione della sentenza.

Art. 26

NORMA TRANSITORIA

In attesa del Primo Congresso del Sindacato SI@LT, tutte le competenze attribuite dal presente Statuto al Segretario Generale verranno svolte da un Segretario Generale facente funzione che verrà nominato dalla Segreteria Confederale della CISAL. Il Segretario Generale f.f. può costituire uno staff di lavoro formato da persone iscritte al Sindacato SI@LT da lui indicate.

Il Presente Statuto si compone di 26 articoli.