DEPOSITI
DI GPL INFERIORI A 13 METRI CUBI
Precisazioni
da parte dei VVF riguardanti l'applicazione del D.M. 14 maggio
2004
Il Decreto del Ministero del 14 maggio 2004, riguardante
la nuova normativa di prevenzione incendi da applicarsi ai depositi
di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità volumetrica
complessiva inferiore ai 13 metri cubi, lascia alcune incertezze
sull'applicazione in aree residenziali.
Nell'allegato
del decreto al punto 9, comma 3 si stabilisce che per i depositi
a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari,
la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi
siano installati su proprietà privata, non accessibile
ad estranei e dotata di recinzione propria.
Dopo diverse segnalazioni e richieste al Dipartimento
sulle caratteristiche che devono possedere gli elementi di delimitazione
dei suddetti complessi residenziali al fine di poter escludere
la necessità di realizzare la recinzione propria del deposito
di GPL, i Vigili del Fuoco per mezzo di una circolare, hanno chiarito
ed eliminato tutti i dubbi a riguardo.
Nella Circolare
chiarificatrice del 24 agosto 2004, si stabilisce che "tenendo
anche conto delle esigenze di tutela ambientale nonché
delle diverse consuetudini locali, [omissis
], la recinzione
dei complessi residenziali, al più quadrifamiliari, può
anche non essere rispondente ai requisiti indicati al comma 1
del medesimo punto 9 (rete metallica alta almeno 1,80 metri )
dovendosi ritenere idonea qualsiasi delimitazione della proprietà,
con muratura, inferriate, staccionate, steccati, ecc., in grado
di identificare inequivocabilmente un suolo privato non accessibile
ad estranei e di costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione.
Tali chiarimenti lasciano più spazio e libertà
nella scelta delle recinzioni per i depositi di gas di petrolio
liquefatto su proprietà privata, tenendo in considerazione
il constesto in cui avviene l'installazione.