Decreto
15 Luglio 2003, n. 388
(G.U.
n. 27del 3 febbraio 2003)
Regolamento recante disposizioni
sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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Premessa
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma
3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature
di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione,
in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio;
- Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
- Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente
i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
- Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione
delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
- Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano
il seguente regolamento:
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