STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE
Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 4 Maggio 1991 a Montecatini T. (PT)

CAPITOLO I - TITOLO, SCOPO, SEDE E RAPPRESENTANZA
Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE" e di seguito indicata anche come SIMG.
Art. 2 - Scopi
L'Associazione ha lo scopo di promuovere, valorizzare e sostenere con ogni strumento, anche economico e finanziario, il ruolo professionale dei medici generali nella sanità italiana e nelle organizzazioni sanitarie europee ed extraeuropee.
In particolare la SIMG promuove iniziative intese a:
a)Realizzare una scuola di formazione permanente per i medici generali.
b)Collaborare con Enti pubblici e privati per la Formazione complementare in medicina generale dei neolaureati.
c)Promuovere forme di collaborazione didattica dei medici generali nell'insegnamento universitario di base e nella formazione professionale del personale infermieristico destinato al nursing domiciliare.
d)Individuare e valutare i supporti tecnologici utili per migliorare l'esercizio quotidiano della professione.
e)Realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione della peculiarità della medicina generale e dell'attività di ricerca dei medici generali.
f)Sostenere la partecipazione attiva e la consulenza dei membri aderenti alla SIMG in ogni ente o istituto deputato alla formazione dei medici generali, alla organizzazione dei servizi sanitari e in ogni sede nella quale si svolgono attività di programmazione sanitaria.
g)Favorire e valorizzare le attività di ricerca clinica ed epidemiologica in medicina generale e l'educazione sanitaria alla popolazione.
h)Rappresentare il referente italiano, presso organismi sanitari pubblici e privati, europei ed extraeuropei, favorendo scambi culturali e incontri periodici e permanenti con i membri di altri Paesi.
Art. 3 - Sede dell'Associazione
La sede legale e centrale dell'Associazione è in Firenze. L'Associazione potrà avere anche sedi periferiche, in altre città, dipendenti dalla sede centrale.
CAPITOLO II - MEZZI FINANZIARI E SOCI
Art. 4 - Il patrimonio sociale è costituito da:
a)quote associative proposte annualmente dal Consiglio di Presidenza e approvate dalla Assemblea Nazionale;
b)contributi o donazioni di Enti pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche per l'attuazione degli scopi associativi o finalizzati alla ricerca di base;
c)proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per ricerche, diritti di autore, consulenze.
Art. 5 - Soci
Possono iscriversi alla SIMG, in qualità di Soci ORDINARI, tutti coloro che esercitano, o abbiano esercitato, continuativamente la medicina generale.
Possono essere riconosciuti Soci EMERITI quei soci ordinari che, su richiesta individuale, secondo, le norme previste dal Regolamento allegato, abbiano praticato attività di animatore di formazione e/o svolto attività didattiche locali e nazionali o che abbiano presentato relazioni, lavori o comunicazioni a congressi nazionali e regionali accreditati, o che abbiano pubblicato lavori scientifici e di ricerca su riviste a carattere nazionale e internazionale. Il titolo di socio emerito ha validità triennale.
Possono iscriversi alla Società, in qualità di Soci SOSTENITORI, senza diritto di voto, coloro che abbiano manifestato e manifestino un interesse professionale per la medicina generale.
Possono iscriversi alla SIMG in qualità di Soci UDITORI gli studenti in medicina del 5° e del 6° anno di corso e i neolaureati in medicina.
Possono essere ammessi alla SIMG in qualità di ASSOCIATI membri di altri collegi non italiani della medicina generale, sulla base dell'iscrizione certificata dal Collegio di appartenenza e col criterio della reciprocità.
I soci UDITORI, SOSTENITORI e ASSOCIATI non hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento di una quota differenziata stabilita annualmente dalla Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza.
Possono essere invitati a far parte dell'Associazione in qualità di Soci ONORARI coloro che siano particolarmente distinti per il loro contributo alla promozione della SIMG e alla elevazione della medicina generale. I soci onorari sono esentati dall'obbligo di versare la quota associativa e non hanno diritto di voto.
Sono Soci PROMOTORI i tre medici che, il 16 luglio 1982, promossero la fondazione della Società e che rimangono membri di diritto a vita a tutti gli effetti.
Sono Soci FONDATORI coloro i quali parteciparono alla fondazione della SIMG il 16 luglio 1982.
Art. 6 - Attività dei Soci ed elettorato
Possono essere eletti alle cariche sociali nazionali tutti i soci ordinari iscritti continuativamente da almeno tre anni, purchè in regola con il pagamento della quota sociale.
Il diritto all'elettorato attivo è riservato esclusivamente ai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
Art. 7 - Domanda di Iscrizione
La domanda di iscrizione va presentata alla sezione periferica di appartenenza, controfirmata da un socio presentatore e sottoposta all'accettazione del CDS.
In carenza di organi sezionali la domanda dovrà essere direttamente inoltrata al CPN.
In caso di mancata accettazione da parte della sezione, il richiedente potrà inoltrare ricorso al CPN che deciderà in via definitiva nel corso della sua prima convocazione utile, sentito il parere del CDS.
Art. 8 - Pagamento della quota sociale
L'iscrizione del nuovo socio diventerà effettiva solo dopo il pagamento della quota sociale annua.
Le quote associative annuali devono essere pagate secondo le disposizioni contenute nell'annesso regolamento. Il socio che non abbia provveduto al versamento della quota verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di socio per l'anno corrente.
CAPITOLO III - GLI ORGANI SOCIETARI
L'Associazione si articola perifericamente in sezioni dotate di propria autonomia dispositiva e rappresentativa nell'ambito delle prerogative statutarie e regolamentari definite nell'ambito del presente Statuto e Regolamento.
Art. 9 - Sezioni
In ogni provincia del territorio nazionale è istituita una sezione, purchè disponga di almeno 10 soci ordinari.
Il Consiglio di Presidenza Nazionale può autorizzare la Costituzione di Sezioni, per frazioni di Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto.
La sezione persegue gli scopi, gli obiettivi e i fini dell'associazione con le attribuzioni propositive, di designazione e di rappresentatività di stretta competenza territoriale.
Alla sezione è inoltre demandato il compito di:
-Raccogliere le iscrizioni dei soci.
-Incentivare e realizzare ogni iniziativa utile ai fini associativi sulla base delle esigenze locali e degli indirizzi nazionali.
-Salvaguardare gli interessi professionali dei medici generali nella provincia anche richiedendo, in caso di necessità, la collaborazione degli organi nazionali.
Art. 10 - Organi della Sezione
Gli organi delle Sezioni della SIMG sono l'Assemblea Sezionale, il Consiglio Direttivo Sezionale e il Presidente della Sezione.
Art. 11 - Competenze dell'Assemblea Sezionale
L'Assemblea Sezionale è costituita dai Soci della Sezione SIMG in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
Ad essa spetta eleggere il CDS e approvare la relazione sull'attività svolta dalla sezione e il programma annuale.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci ordinari e in seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo la prima, purchè il numero dei soci ordinari presenti sia superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale.
Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza del CDS o almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto.
Nelle Assemblee Sezionali non sono ammesse deleghe. I risultati delle elezioni vengono proclamati seduta stante dal Presidente. Il Segretario provvede a stilare un verbale della seduta da inviare al Segretario Nazionale.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo Sezionale
Il CDS è costituito dal Presidente, Vice Presidente, dal Segretario e dal Segretario Amministrativo.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto fra tutti i soci ordinari della sezione.
Il CDS dura in carica tre anni e i componenti del Consiglio stesso sono rieleggibili.
Il CDS si avvale della consulenza di esperti, responsabili di settore, secondo quanto previsto dal regolamento allegato.
Art. 13 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente ha la rappresentanza attuativa della Sezione SIMG e la responsabilità amministrativa dei fondi spettanti alla sezione.
Egli convoca e presiede il CDS e l'Assemblea della Sezione, nella quale proclama l'esito delle deliberazioni e votazioni effettuate.
Il Presidente è tenuto a eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea e a promuovere a livello periferico l'attuazione degli indirizzi e dei deliberati della Assemblea Nazionale.
Il Presidente della Sezione dura in carica tre anni.
Partecipa in rappresentanza della Sezione al Comitato di Coordinamento Regionale, ove questo sia costituito, e all'Assemblea Nazionale.
Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo Sezionale
Al CDS spetta il compito di:
-Esaminare, accogliere o respingere le domande di iscrizione di nuovi soci.
-Redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Sezione da inviare alla Segreteria Nazionale.
-Predisporre il programma di attività per l'anno successivo.
-Predisporre il rendiconto annuale da inviare al Tesoriere Nazionale per l'approvazione del CPN, secondo le norme previste dal Regolamento allegato.
-Prendere iniziative autonome secondo le locali necessità, in conformità agli scopi previsti all'art. 2 del presente statuto.
-Sottoporre preventivamente all'approvazione del CPN, progetti, proposte e iniziative aventi per oggetto Ricerche, Convegni, Corsi di Formazione a carattere regionale o nazionale.
-Promuovere, organizzare e coordinare le attività di formazione, ricerca e congressuali su base provinciale da comunicare tempestivamente al CPN e in ottemperanza all'allegato Regolamento.
-Amministrare i fondi spettanti alla Sezione, secondo i termini previsti dal Regolamento accluso.
-Promuovere e istruire il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri dei soci che abbiano commesso atti lesivi degli interessi o della dignità dell'Associazione.
-Nominare i Responsabili Sezionali secondo quanto previsto dal Regolamento allegato.
-Collaborare con gli animatori di formazione, secondo quanto previsto dal regolamento allegato.
Le decisioni del CDS sono prese con l'intervento della metà più uno dei componenti (compreso il Presidente) o a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio.
Il CDS nel corso della sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Segretario Amministrativo.
Art. 15 - Proventi ordinari e straordinari della Sezione
I proventi della sezione sono di carattere ordinario e straordinario.
Sono considerati proventi di carattere ordinario quelli derivanti dalla parte di quota associativa di spettanza della Sezione e conferita a essa dalla Tesoreria Nazionale.
Sono considerati proventi straordinari quelli derivanti dall'organizzazione di attività formative o Congressuali provinciali o regionali per le quali Enti pubblici o privati versino un corrispettivo economico con richiesta di fatturazione.
La gestione di tali importi deve essere effettuata in osservanza dei disposti previsti nell'allegato regolamento e nel rispetto della legislazione vigente ai fini fiscali e in materia di informazione sanitaria.
Art. 16 - Comitato di Coordinamento Regionale
In ciascuna regione può costituirsi un CCR per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
Esso è composto dai Presidenti delle Sezioni o loro delegati e si avvale della consulenza e della collaborazione degli Animatori di Formazione operanti nella Regione, per i programmi di formazione e ricerca regionali.
Il CCR nomina al suo interno un Coordinatore Regionale. E' compito del CCR e del suo Coordinatore intrattenere rapporti con le strutture Sanitarie Regionali, in relazione alla costituzione di Scuole Regionali della Società e alla realizzazione delle attività formative e di ricerca clinico-epidemiologica finalizzate.
E' compito altresì del CCR di promuovere, organizzare e coordinare attività congressuali su base regionale, d'intesa con il CPN.
Art. 17 - Organi Nazionali della Associazione
Sono organi nazionali della Società:
a)DIRETTIVI
-L'Assemblea Nazionale (AN)
-Il Consiglio di Presidenza Nazionale (CPN)
-La Giunta Esecutiva (GE)
-Il Presidente Nazionale (PN)
b)CONSULTIVI
-Il Responsabile Nazionale per l'organizzazione
-Il Responsabile Nazionale per la formazione
-Il Responsabile Nazionale per la tecnologia
-Il Responsabile Nazionale per l'informatica
-Il Responsabile Nazionale per la VRQ
-Il Responsabile Nazionale per l'educazione alla salute e la prevenzione
-Il Responsabile Nazionale per il management degli studi professionali
-Il Responsabile Nazionale per i progetti di ricerca
-Il Responsabile Nazionale per i rapporti con l'estero
c)REFERENTI
-Commissione nazionale permanente per la revisione dello statuto e del regolamento (3 membri)
-Commissione nazionale permanente per l'accreditamento professionale e la valutazione dei titoli (5 membri)
d)DI CONTROLLO
-Collegio Nazionale dei Probiviri (3 membri)
-Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (3 membri + 1 supp.)
Art. 18 - Assemblea Nazionale (AN)
L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo della associazione, è presieduta dal Presidente Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
Essa è composta dai Presidenti delle sezioni o loro delegati, i quali disporranno di un voto ogni 25, o frazioni di 25, soci in regola con il pagamento della quota sociale fino a 200 iscritti, e di un voto ogni 50, o frazioni di 50, soci oltre il 200° iscritto, valutati sulla media degli iscritti degli ultimi 3 anni.
La data della convocazione è decisa dal Consiglio di Presidenza Nazionale (CPN) con comunicazione trasmessa alle sezioni dal Presidente Nazionale almeno due mesi prima, salvo nel caso di giustificata urgenza, un mese prima; l'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all' o.d.g., l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.
L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di presenti aventi diritto, purchè in numero superiore di una unità ai componenti del CPN.
La Commissione per la verifica dei poteri viene eletta all'inizio dei lavori ed è composta da due soci presenti e dal tesoriere che la presiede. Essa inizia immediatamente le operazioni e le conclude subito prima dei lavori dell'Assemblea. In caso di elezioni alle cariche sociali l'Assemblea elegge a scrutinio segreto gli otto membri elettivi del Consiglio di Presidenza Nazionale, i tre membri del Collegio dei Probiviri e i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il Revisore dei Conti supplente.
L'Assemblea elegge altresà, a scrutinio segreto, i tre membri componenti la Commissione Nazionale per la revisione dello Statuto e del regolamento di cui alla lettera c) dell'art. 17 e all'art. 24.
L'Assemblea procede anche nell'elezione di tre dei cinque membri della Commissione per l'accreditamento professionale e per la valutazione dei titoli, di cui alla lettera c) dell'art. 17 e all'art. 25.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria o in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta al Presidente Nazionale, almeno un terzo dei Presidenti Sezionali, o il Consiglio di Presidenza a maggioranza.
L'Assemblea Nazionale delibera di norma a scrutinio palese e le decisioni vengono assunte con la maggioranza più uno dei voti rappresentati in assemblea, calcolati in ragione del numero dei soci paganti di ciascuna sezione.
Alle votazioni dell'Assemblea Nazionale sono ammesse deleghe in numero non superiore a due per delegato.
Art. 19 - Competenze dell'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale:
a)Interpreta e definisce le linee operative e di indirizzo dell'Associazione anche secondo le proposte e i deliberati delle sezioni provinciali.
b)Discute e delibera sul bilancio preventivo e consultivo annuale della Associazione.
c)Delibera eventuali modifiche del presente statuto con il parere favorevole di almeno i 2/3 dei voti espressi dai Presidenti delle sezioni presenti purchè sia rappresentato almeno il 50% degli aventi diritto al voto in regola con il versamento della quota sociale.
d)Elegge i membri del CPN, I Probiviri, i Revisori dei Conti e i componenti le due commissioni referenti previste all'art. 17, 24 e 25 dello Statuto.
Art. 20 - Il Consiglio di presidenza Nazionale (CPN) e la Giunta Esecutiva (GE)
Il Consiglio di Presidenza Nazionale è costituito da 8 soci eletti dall'Assemblea tra gli ordinari con almeno tre anni di anzianità contribuitiva continuativa e da tre soci promotori della Associazione membri di diritto a pieno titolo.
Il CPN dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati nell'incarico. I componenti del Consiglio di Presidenza e della Commissione Nazionale per l'accreditamento professionale per la valutazione dei titoli durante il periodo del loro mandato non possono ricoprire o assumere incarichi o cariche provinciali o regionali nell'ambito della Associazione.
Il CPN elegge nel suo seno a scrutinio segreto, nella prima riunione, presieduta dal più anziano degli eletti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono la Giunta Esecutiva.
Il CPN si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni volta che il Presidente, o un terzo dei suoi componenti ne ravvisi la necessità. Alla votazione del CPN non sono ammesse deleghe. Alle riunioni del Consiglio Nazionale di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente, in veste di Consulenti, i Responsabili Nazionali di Settore previsti al comma b) dell'art. 17 del presente Statuto.
Art. 21 - Competenze del Consiglio di Presidenza Nazionale
Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:
-organizzare e realizzare il Congresso Nazionale annuale e altri convegni e incontri a carattere nazionale o regionale, d'intesa con la Sezione o il Comitato Regionale che ne propongono la effettuazione.
-Realizzare le decisioni e gli indirizzi elaborati dalla Assemblea Nazionale.
-Proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto.
-Deliberare sulle variazioni al regolamento previo parere consultivo della Commissione Nazionale prevista dall'art. 24.
-Amministrare il patrimonio della Associazione.
-Preparare i bilanci preventivo e consultivo annuali della Associazione per l'esame dei Revisori dei Conti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
-Deliberare sull'assunzione del personale degli uffici.
-Definire e fissare gli staziamenti occorrenti alla realizzazione dei progetti dell'Associazione.
-Proporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale le indennità di rimborsi spettanti ai componenti del Consiglio di Presidenza Nazionale e a coloro che, su incarico del Presidente, siano richiesti a rappresentare l'Associazione presso enti pubblici o privati o in manifestazioni di particolare rilievo.
-Nominare i soci onorari, anche su proposta motivata dei Presidenti di Sezione.
-Nominare i responsabili nazionali previsti dall'art.17, lettera b), quali organi consultivi del Consiglio di Presidenza Nazionale, anche su proposta dei Presidenti di Sezione.
-Nominare i due membri componenti la Commissione Nazionale permanente per l'accreditamento professionale e la valutazione dei titoli, prevista alla lettera c) dell'art. 17 e all'art. 24.
-Approvare, in relazione a particolari situazioni geografiche, la costituzione di sezioni per frazioni di provincia, sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, purchè dispongano di almeno venti soci.
Art. 22 - Organi Ufficiali di Stampa ed Editoria
L'Associazione cura la realizzazione di pubblicazioni a carattere scientifico e professionale attraverso organi ufficiali di stampa, e altre attività editoriali a carattere nazionale recanti il marchio della Associazione.
I Direttori, i Redattori e gli Autori ricevono l'incarico dal Presidente su proposta del Consiglio di Presidenza.
Art. 23 - Membri del Consiglio di Presidenza
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Associazione anche in sede giudiziale, convoca le riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale. Il Vice Presidente Nazionale coadiuva il Presidente o lo sostituisce in caso di impedimento o in sua assenza.
Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente, dirige gli uffici e ne ha la responsabilità, redige i verbali della AN e del CPN, e si avvale della collaborazione del Responsabile nazionale per l'organizzazione di cui all'art.17, lettera b).
Il Tesoriere nazionale sovrintende all'amministrazione ed è responsabile, con firma, del patrimonio della Associazione, esamina i rendiconti annuali delle sezioni provinciali e relaziona al CPN e alla AN sul loro andamento, cura i rapporti amministrativi con le sezioni.
Art. 24 - Commissione Nazionale Permanente per la Revisione dello Statuto e del Regolamento
La Commissione di cui alla lettera c) dell'art. 17 del presente Statuto, composta da tre membri eletti dall'Assemblea e non facenti parti del CPN, ha il compito di esaminare le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento provenienti dalle sezioni e dal CPN secondo le norme previste dal Regolamento allegato al presente Statuto.
Art. 25 - Commissione Nazionale Permanente e per la Valutazione dei Titoli
La Commissione di cui alla lettera c) dell'art. 17 del presente statuto, composta da 5 membri di cui 2 nominati dal CPN e 3 eletti dall'Assemblea tra i soci emeriti non facente parte del Consiglio di Presidenza Nazionale, ha il compito di preparare una proposta di accreditamento professionale periodico per gli iscritti alla Associazione e di valutare i titoli di coloro che richiedono la iscrizione nell'albo dei soci emeriti secondo le norme previste dal regolamento allegato.
Art. 26 - Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale.
Il Collegio nella prima seduta elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Segretario.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e di giudicare gli atti di inosservanza dei principi di deontologia e comunque lesivi degli interessi e della dignità dell'Associazione compiuti dagli iscritti.
Il ricorso ai probiviri può essere inoltrato dai Consigli direttivi sezionali, ovvero dagli organi Nazionali associativi.
Il Collegio dei probiviri adotta i seguenti provvedimenti:
-proscioglimento
-avvertimento;
-censura;
-sospensione temporanea;
-espulsione;
Il giudizio del Collegio nazionale dei probiviri è definitivo e inappellabile.
Il Collegio dei probiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente del collegio stesso.
Art. 27 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea Nazionale e viene convocato, nella prima seduta, dal membro che ha riportato il maggior numero di voti. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge il Presidente nel suo seno.
Egli, di diritto affianca ed eventualmente sostituisce il tesoriere nazionale nella Commissione verifica poteri, qualora questi fosse assente per cause di forza maggiore.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare il conto consuntivo della SIMG prima della presentazione all'Assemblea Nazionale e di controllare:
-la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate;
-la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata.
Per l'espletamento di tale compito il Collegio dei Revisori dei Conti ha la facoltà di prendere visione di qualsiasi documento attinente al conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione di cui viene data lettura all'Assemblea Nazionale.
Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea Nazionale con un numero di voci pari al 70% dei presenti purchè in Assemblea siano rappresentati almeno il 50% dei Presidenti di Sezione in regola con il versamento della quota sociale.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione della eventuale attività.


REGOLAMENTO DELLA SIMG
Art. 1 - Il presente Regolamento fa parte integrante dello Statuto della "Società Italiana di Medicina Generale". Può essere modificato in toto o in parte dall'Assemblea Nazionale a maggioranza di 2/3 o su richiesta del Consiglio di Presidenza, sentito il parere della Commissione Nazionale permanente per la revisione dello Statuto e del Regolamento previsto dall'art. 24 dello Statuto.
Art. 2 - Doveri degli iscritti
Ogni iscritto SIMG è tenuto a:
-rispettare il Codice Deontologico ed il presente Statuto;
-rendere partecipi gli altri soci delle proprie conoscenze ed attività;
-promuovere, coordinare, realizzare iniziative di ricerca tramite l'associazione.
Art. 3 - Domanda di iscrizione
L'iscrizione alla SIMG si effettua mediante domanda sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.
La domanda può essere presentata in qualsiasi mese dell'anno.
La domanda deve essere redatta su apposito modulo distribuito dalla sezione su conforme modello elaborato dal Consiglio di Presidenza e deve essere sottoscritta da un socio presentatore.
Il richiedente deve altresì dichiarare di conoscere lo Statuto ed il Regolamento ed impegnarsi a rispettarli.
I soci che ritengono di voler appartenere all'albo degli emeriti potranno inoltrare la domanda alla Commissione Nazionale per la valutazione dei titoli prevista all'art. 17 dello Statuto secondo le modalità previste dall'art. 29 e dall'allegato B del presente regolamento.
Art. 4 - Quote di iscrizione annuali
La quota sociale che ogni socio è tenuto a versare, per ciascun anno solare, alla sede nazionale anche per il tramite e col concorso delle sezioni viene stabilita secondo le modalità previste all'art. 4 dello Statuto, e comprende:<> -una aliquota di pertinenza della sezione
-una aliquota di pertinenza della tesoreria nazionale.
L'entità della quota e la determinazione delle aliquote associative per la tesoreria nazionale e per la sezione deve essere deliberata dall'Assemblea Nazionale, nella sua ultima riunione utile di ciascun anno solare precedente quello di riferimento, su proposta del Consiglio di Presidenza.
All'atto della prima iscrizione il socio dovrà versare, oltre alla quota annuale di iscrizione, un contributo straordinario di iscrizione. La Tesoreria Nazionale aggiorna regolarmente l'elenco alle sezioni.**
Art. 5 - Recesso dalla condizione di socio ordinario
Lo stato di socio ordinario della SIMG si perde:
a)per dimissioni;
b)per indegnità accertata dal CPN e convalidata dal Collegio dei Probiviri;
c)per mancato pagamento della quota associativa annuale.
E' permesso il pagamento delle quote arretrate al fine di ripristinare il diritto alla elezione alle cariche sociali e nazionali.
Art. 6 - Soci Uditori, Onorari e Sostenitori
I soci uditori, onorari, associati e sostenitori non hanno diritto di voto, nè possono essere eletti a cariche direttive provinciali o nazionali. Possono partecipare alle discussioni dell'Assemblea provinciale, presentare raccomandazioni e far parte di Commissioni a carattere consultivo provinciali e nazionali.
Art. 7 - Proventi straordinari o donazioni
Le quote sociali, le donazioni e i proventi straordinari derivanti da attività di cui agli art. 4 e 15 dello Statuto sono amministrate secondo le modalità previste dall'allegato A del presente regolamento.
Art. 8 - Convocazione delle Assemblee Sezionali
L'Assemblea sezionale è indetta dal Consiglio direttivo sezionale ed è convocata dal Presidente.
L'Assemblea ordinaria è annuale ed è convocata mediante lettera inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'Assemblea stessa.
L'Assemblea straordinaria è convocata mediante comunicazione scritta idonea a darne tempestiva conoscenza ai soci.
Nella convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere precisato anche l'ordine del giorno dei lavori.
Art. 9 - Convocazione delle Assemblee straordinarie sezionali
La richiesta di convocazione dell'Assemblea sezionale straordinaria può essere formulata:
-dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, sia nel corso di riunioni di Consiglio, sia al di fuori di dette riunioni, a mezzo di dichiarazioni sottoscritte individualmente o collettivamente da un numero di membri del Consiglio, che costituisce la maggioranza;
-da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto a mezzo di dichiarazioni sottoscritte individualmente o collettivamente.
Ove il Presidente di Sezione non convochi entro trenta giorni l'Assemblea straordinaria richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, il membro più anziano dei membri del Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea.
Art. 10 - Elezione del Consiglio Direttivo della Sezione
L'elezione del Consiglio Direttivo sezionale da parte dell'assemblea avviene ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e ha effetto immediato.
Nel termine di 15 giorni dall'elezione, il membro più anziano convoca il Consiglio direttivo sezionale per l'attribuzione delle cariche sociali.
Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea Sezionale - Verbali
L'Assemblea Sezionale è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Nelle Assemblee sezionali hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota sociale già effettuato alla data dell'Assemblea.
Le Assemblee non sono pubbliche. Del loro svolgimento è redatto verbale dal Segretario della sezione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. Copia di detto verbale deve essere resa disponibile ai soci intervenuti con diritto di voto, per eventuali riscontri. Inoltre, deve essere messa a disposizione degli organismi nazionali qualora venga da loro richiesta per eventuali accertamenti.
Art. 12 - Poteri del Presidente dell'Assemblea Sezionale
Il Presidente dirige lo svolgimento dell'Assemblea, stabilisce la durata degli interventi, raccoglie le richieste di interventi nel termine da lui prefissato, concede la facoltà di parlare a chi ne ha fatta richiesta e nell'ordine delle richieste, può togliere tale facoltà o invitare l'oratore a concludere il suo intervento ogni qualvolta lo ritenga opportuno; raccoglie, valuta, respinge o pone in votazione le mozioni d'ordine e gli Ordini del giorno e, senza metterle in votazione, le raccomandazioni.
Art. 13 - Mozioni d'ordine
Le mozioni d'ordine possono avere per oggetto soltanto la richiesta di modifica della successione degli argomenti già posti all'ordine del giorno previsto, qualora queste siano presentate prima dell'inizio dei lavori.
Esse hanno la precedenza sugli altri interventi e devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea che ha la facoltà di respingerle o di accettarle ponendole in discussione.
In questo ultimo caso invita due soci a prendere la parola, uno a favore uno contro la mozione. Pone quindi in votazione la mozione e proclama il risultato.
Art. 14 - Raccomandazioni
Le raccomandazioni possono avere per oggetto qualsiasi argomento anche non inserito nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. E' in facoltà del Presidente di respingere la raccomandazione ovvero di accettarla.
Art. 15 - Ordini del giorno
Gli ordini del giorno devono essere presentati - prima della chiusura della discussione dell'argomento cui si riferiscono - al Presidente dell'Assemblea che li pone in discussione e in votazione soltanto se rientrano negli argomenti inseriti nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.
Qualora si tratti di argomenti non rientranti nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, il Presidente li trasforma in raccomandazioni.
La votazione degli Ordini del giorno avviene dopo la chiusura della discussione sugli argomenti cui si riferiscono.
Se sono stati presentati più Ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente indica all'Assemblea quello che a suo giudizio deve essere votato per primo. Il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita l'Assemblea a passare alla votazione. Ultimata la votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
Art. 16 - Votazioni
Le votazioni in Assemblea si effettuano di norma a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto. Il Presidente può proporre all'Assemblea il tipo di votazione che ritiene più opportuno.
Ove almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto richiedano che la votazione avvenga a scrutinio segreto, la richiesta deve essere accolta.
L'Assemblea nomina due scrutatori estranei al Consiglio, i quali affiancano il Presidente nelle votazioni a scrutinio segreto, o per appello nominale, o per alzata di mano.
Art. 17 - Verbali delle votazioni
Nel verbale delle votazioni concernenti l'elezione del Consiglio Direttivo della Sezione devono essere indicati: il numero dei presenti, il numero dei votanti e l'elenco in ordine di graduatoria di tutti i soci che sono stati votati con il numero di voti riportato da ciascuno, nonchè i risultati elettorali proclamati dal Presidente.
Copia del verbale dell'avvenuta elezione dovrà essere inviata tempestivamente al Segretario Nazionale.
Art. 18 - Riunione del Consiglio Direttivo di Sezione - Convocazione
Il Consiglio Direttivo Sezionale si riunisce in via ordinaria tre volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il presidente o la maggioranza del Consiglio.
Alla comunicazione della data e del luogo della seduta e dell'Ordine del giorno dei lavori provvede il Presidente con un preavviso scritto di almeno sette giorni.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso abbreviato purchè inviato a tutti i membri del Consiglio.
Art. 19 - Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale
Le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale sono valide se interviene almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto al voto.
Al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. Il consigliere che rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Consiglio, convocato in via ordinaria, viene dichiarato decaduto con la decisione adottata dal Consiglio con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti: in tal caso subentra il primo dei non eletti che scadrà contestualmente al Consiglio Direttivo.
In caso di decadenza o dimissioni di un numero di consiglieri inferiore alla metà il Consiglio verrà integrato con i nominativi dei primi non eletti. Se i componenti del Consiglio nel corso del triennio sono ridotti per qualsiasi causa a meno della metà, si procede entro tre mesi ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli decaduti durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso. In caso di dimissioni, vacanza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, con il compito di convocare entro tre mesi l'Assemblea dei soci per l'elezione del presidente, che scade contestualmente al Consiglio Direttivo.
Il Presidente e il nuovo Consiglio restano in carica fino alla fine del triennio in corso.
Art. 20 - Decisioni del Consiglio Direttivo Sezionale
Le decisioni del Consiglio direttivo Sezionale sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Secondo quanto disposta dagli art. 12 e 14 dello Statuto è in facoltà del Consiglio Direttivo Sezionale la nomina di un responsabile sezionale esperto in VRQ, di un responsabile sezionale esperto in educazione sanitaria e prevenzione, e di un responsabile sezionale esperto in ricerca, con funzione consultiva.
E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo Sezionale l'istituzione di commissioni di studio a termine su problemi specifici indicati dal Consiglio Direttivo Sezionale stesso.
Il Consiglio Direttivo Sezionale si avvale della consulenza di un responsabile per la formazione, eletto dagli animatori di formazione appartenenti alla Sezione, per i programmi di formazione sezionali e regionali.
Art. 21 - Attribuzioni del Presidente di Sezione
Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione.
Egli ha le seguenti attribuzioni:
-convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo della Sezione;
-proclamare i risultati delle votazioni;
-promuovere e coordinare le attività della sezione nel quadro delle linee di indirizzo fissate dalla Assemblea Nazionale e secondo le esigenze locali;
-partecipare all'Assemblea Nazionale in rappresentanza della sezione;
-curare i rapporti con i presidenti delle sezioni per dar vita al Comitato di Coordinamento regionale;
-sottoscrivere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
-mantenere rapporti con il Consiglio di Presidenza della SIMG, l'Università, le associazioni scientifiche locali, l'Ordine dei Medici e i Sindacati di Categoria;
-controllare, essendone responsabile, che il segretario amministrativo sezionale trasmetta alla Tesoreria Nazionale le aliquote sociali di rispettiva competenza e i relativi elenchi dei soci nei termini fissati del presente Regolamento;
-provvedere a trasmettere alla Segreteria Nazionale i risultati delle votazioni;
-eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo provinciale.
In caso di assenza del presidente, lo sostituisce il vicepresidente.
Art. 22 - Attribuzioni del Segretario di Sezione
Il Segretario provinciale ha le seguenti attribuzioni:
-curare il reclutamento dei soci;
-collaborare col presidente nella risoluzione di ogni questione riguardante l'attività professionale e scientifica della Sezione;
-redigere i verbali delle assemblee provinciali e del Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 23 - Attribuzioni del Segretario Amministrativo della Sezione
Il Segretario amministrativo della sezione ha le seguenti attribuzioni:
-coordinare l'attività amministrativa della Sezione;
-compilare il bilancio consuntivo annuale e sottoporlo all'approvazione del Consiglio Direttivo con il bilancio preventivo;
-collaborare con il Presidente nella risoluzione di ogni questione riguardante l'amministrazione della Sezione.
Art. 24 - Nomina del commissario alla Sezione
Il commissario alla Sezione è nominato dal Presidente Nazionale ove ravvisi gravi inadempienze del Consiglio Direttivo Sezionale, o sia palese la ingovernabilità della Sezione, su parere maggioritario del Consiglio di Presidenza Nazionale.
Art. 25 - Attribuzioni del Commissario
Il Commissario assume per tutta la durata dell'incarico tutti i poteri di rappresentanza legale, di direzione e di gestione della Sezione. Egli ha in particolare il potere di ricevere e accertare le domande di iscrizione alla Sezione, e incassare i proventi della Sezione rilasciandone quietanza.
Il commissario ha il compito di indire l'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla nomina.
Art. 26 - Assemblea ordinaria sezionale convocata dal Commissario
Il Commissario presiede l'Assemblea da lui convocata. Nomina un segretario per la redazione del verbale e due scrutatori per le votazioni. Egli riferisce sull'attività svolta sulla situazione economica della Sezione e invita l'Assemblea a procedere all'elezione del Consiglio Direttivo.
Proclama i risultati delle votazioni dell'Assemblea, che sono immediatamente esecutivi.
Il presidente della Sezione assume la carica non appena sia stata proclamata la sua elezione e il Commissario è tenuto ad effettuargli entro dieci giorni le consegne.
Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria
La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere inviata dal Presidente Nazionale della SIMG a tutte le Sezioni almeno due mesi prima dell'Assemblea.
Questo termine può essere abbreviato ove esso ravvisi un motivo di giustificata urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, la sede della riunione e l'ordine del giorni dei lavori.
Almeno trenta giorni prima dell'Assemblea devono essere inviate a tutte le Sezioni la relazione annuale del Presidente, del Segretario e la relazione finanziaria del Tesoriere contestualmente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 28 - Assemblea Nazionale, svolgimento dei lavori
L'Assemblea Nazionale non è pubblica. Possono partecipare alla discussione, senza diritto di voto i soci uditori, sostenitori, associati e onorari.
Del suo svolgimento è redatto verbale a cura del Segretario Nazionale.
La Commissione per la verifica dei poteri - insediata come previsto dall'art. 18 dello Statuto - prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea Nazionale verifica la correttezza dei calcoli predisposti dalla Tesoreria Nazionale per l'attribuzione del numero dei voti spettanti a ogni sezione, in relazione al numero di soci in regola con il pagamento delle quote associative (pervenute alla stessa tesoreria entro il 30ª giorno precedente la data di inizio dell'Assemblea Nazionale) secondo quanto previsto all'art. 18 del presente Statuto.
All'inizio dei lavori dell'Assemblea, si procede alla costituzione di un ufficio di segreteria composto dal Segretario Nazionale e da due membri eletti dall'assemblea con il compito di:
-raccogliere gli ordini del giorno e le raccomandazioni presentate da sottoporre alla presidenza;
-raccogliere le candidature per le elezioni alle cariche nazionali previste all'art. 19 del presente Statuto;
-fungere da collegio di scrutatori nelle votazioni dell'Assemblea a scrutinio palese o segreto.
Art. 29 - Commissione nazionale permanente per la revisione dello Statuto e del Regolamento
La Commissione nazionale permanente per la revisione dello Statuto e del Regolamento è composta da 3 membri non facenti parte del Consiglio di Presidenza nè di altri organismi nazionali e il membro più anziano funge da coordinatore.
La Commissione dura in carica 3 anni.
Alla Commissione competono l'esame delle proposte di modifica dello Statuto e del regolamento e la stesura di relazioni sulle stesse.
Le proposte di modifica del Consiglio di presidenza o delle sezioni devono essere inoltrate alla Segreteria Nazionale che le trasmetterà ai membri della Commissione per un parere consultivo e una stesura di proposte di modifica.
Raccolto il parere della Commissione, il Presidente Nazionale sottoporrà all'Assemblea Nazionale le proposte di modifica che una volta approvate entrano in vigore immediatamente.
Art. 30 - La Commissione Nazionale per l'accreditamento e la valutazione dei titoli
La Commissione Nazionale per l'accreditamento e la valutazione dei titoli prevista alla lettera c) dell'art. 17 dello Statuto, composta da 5 membri, di cui tre eletti dall'Assemblea nazionale e due nominati dal Consiglio di Presidenza, elegge nel suo seno, all'atto della prima riunione convocata dal Presidente Nazionale, il presidente e il segretario della Commissione.
Essa ha il compito di valutare la congruità della documentazione e l'idoneità dei titoli dei richiedenti l'iscrizione all'albo dei soci emeriti riservata ai soci ordinari con almeno tre anni di anzianità contributiva continuativa.
La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, e tutte le volte che il presidente della commissione ne ravvisi la necessità e l'opportunità, sentito il Presidente Nazionale della SIMG e il Tesoriere.
Le sue deliberazioni devono essere prese all'unanimità, con voto palese, e con la presenza di almeno quattro dei cinque componenti la Commissione, a pena la nullità.
Il socio ordinario che intenda essere iscritto nell'albo dei soci emeriti richiederà alla sezione provinciale i moduli necessari da allegare alla domanda.
Le domande, pervenute alla Segreteria Nazionale, accompagnate dalla documentazione prevista dall'allegato B del presente regolamento, saranno inoltrate ai membri della Commissione dopo una verifica amministrativa preliminare sulla situazione del socio richiedente effettuata dal Tesoriere Nazionale e una valutazione della completezza della documentazione presentata, svolta dal Segretario Nazionale. Spetta unicamente alla Commissione il giudizio di merito, motivato, scritto e firmato, sia in caso di accettazione della domanda sia di rifiuto.
L'iscrizione all'albo dei soci emeriti ha la durata di tre anni dall'atto della notifica di accoglimento.
Il mantenimento di iscrizione all'albo degli emeriti per i trienni successivi è subordinato, alla scadenza del triennio, alla presentazione alla commissione per la valutazione dei titoli di un'adeguata documentazione sull'attività didattica e scientifica svolta nel triennio precedente.
In sede di prima applicazione del presente Statuto i membri della Commissione per la valutazione dei titoli vengono eletti dall'Assemblea e nominati dal Consiglio di Presidenza preferibilmente tra i soci ordinari in possesso di comprovata esperienza didattica e formativa. La Commissione propone inoltre al CPN modalità e procedure di accreditamento professionale dei soci.
Art. 31 - Riferimento alle norme di legge
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme del Codice civile.
NORME TRANSITORIE
Norma Transitoria nª 1
In sede di approvazione del presente Regolamento si stabilisce che la quota associativa per l'anno solare 1995 viene stabilita in ·. 150.000, di cui un terzo spettante alle sezioni.
Norma Transitoria nª 2
Dopo l'approvazione del presente Statuto la Segreteria Nazionale provvederà a inviare a ciascun Coordinatore in carica gli elenchi dei soci, in regola e non con i pagamenti, affinchà possa provvedere a convocare la prima riunione dell'Assemblea di sezione.
Norma Transitoria nª 3
A partire dal 1995, all'atto della prima iscrizione viene consegnato al nuovo socio il distintivo della SIMG e l'attestato di iscrizione.
Nel corso del 1995 - a mano a mano che le varie Sezioni periferiche avranno provveduto a riunire le assemblee, regolarizzando le posizioni dei soci e dando comunicazione alla Segreteria Nazionale dei verbali di riunione - la Segreteria Nazionale provvederà a inviare a tutti i soci, vecchi e nuovi, in regola con i pagamenti, attestato di iscrizione e distintivo.
NOTE AL REGOLAMENTO
* La ricerca individuale e la produzione di beni culturali di ogni singolo socio è libera e non può essere vietata da alcuno, purchè non risulti palesemente in contrasto con gli scopi istituzionali della Società o sia di nocumento di immagine della Società.
** Il Consiglio di Presidenza può deliberare sulle modalità di riscossione delle quote, su proposta del Tesoriere Nazionale. La riscossione è da predisporre preferibilmente tramite mandato permanente al bonifico bancario, salvo disdetta.
ALLEGATO A
La gestione del patrimonio sociale di cui all'art. 4 dello Statuto, viene così effettuata:
a)Quote sociali
1)Quote sociali ordinarie: proposte annualmente dal Consiglio di Presidenza Nazionale ed approvate dall'Assemblea Nazionale; gestite direttamente dalla SIMG che provvederà ad emettere regolare ricevuta.
2)Quote sociali straordinarie: proposte ed approvate dal Consiglio di Presidenza Nazionale per far fronte a particolari impegni straordinari per i quali non è possibile prelevare quanto necessario dalle quote ordinarie; gestite direttamente dalla SIMG che provvederà ad emettere regolare ricevuta.
b)Contributi o donazioni
1)Donazioni liberali di Enti Pubblici e Privati, persone giuridiche e fisiche ricevute senza alcuna finalità specifica; gestite direttamente dalla SIMG che provvederà ad emettere regolare ricevuta.
2)Contributi liberali di Enti Pubblici e Privati, persone giuridiche e fisiche ricevuti per l'attuazione di scopi associativi o finalizzati alla ricerca di base; gestiti direttamente dalla SIMG che provvederà ad emettere regolare ricevuta.
c)Contributi e/o proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'Associazione per ricerche, diritti d'autore, consulenze, etc.; gestiti dalla PRO.MED. S.r.l. che provvederà ad emettere regolare fattura.
Resta inteso che i contributi e le donazioni di cui al punto b), a fronte dei quali venga espressamente richiesta, dal soggetto erogante, la fatturazione con IVA verranno gestiti dalla PRO.MED. S.r.l..
La gestione di proventi ordinari e straordinari destinati alle Sezioni Provinciali di cui all'art. 15 dello Statuto viene effettuata direttamente dalla Tesoreria Nazionale e deve attenersi alle normative fiscali vigenti.
Pertanto le Sezioni potranno gestire soltanto dei fondi cassa derivanti da:
-parte di quota sociale ordinaria corrisposta direttamente dalla Tesoreria Nazionale;
-proventi straordinari incassati e gestiti direttamente dalla Tesoreria Nazionale nei modi indicati ai punti a),b),c) e trasferiti da questa alle casse delle Sezioni.


ALLEGATO B
IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO

Come stabilito dall'articolo 5 dello Statuto è prevista l'assegnazione della qualifica di Socio Emerito ai Soci che, su richiesta individuale e secondo le norme previste dal regolamento allegato, abbiamo praticato attività di animatore di formazione e/o svolto attività didattiche locali e nazionali o che abbiano presentato relazioni, lavori o comunicazioni a congressi nazionali e regionali accreditati, o che abbiano pubblicato lavori scientifici e di ricerca su riviste a carattere nazionale e internazionale.
Per questo motivo è istituita una commissione nazionale con lo scopo di stabilire i criteri e valutare le domande di coloro che richiedono l'iscrizione all'albo dei Soci Emeriti.
Il titolo di Socio Emerito ha validità triennale: dopo tre anni potrà essere ripresentata nuovamente la domanda per un ulteriore triennio.
La Commissione, riunitasi all'inizio del 1992, ha definito i criteri per la valutazione dei titoli. I soci interessati dovranno perciò presentare domanda per l'accreditamento allegando la relativa documentazione con le modalità che saranno precisate sul modulo di domanda, che verrà distribuito ai presidenti delle Sezioni locali.
Possono richiedere l'iscrizione i soci con almeno tre anni di anzianità societaria in regola con i pagamenti delle quote.
Per l'anno 1993 le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1992.
Criteri per l'accreditamento Soci Emeriti
Attività che comportano punteggio per l'accreditamento
-Creazione di pacchetti di apprendimento in didattica attiva. Inviare il pacchetto con analisi delle attività e dei compiti del medico generale relativamente all'argomento trattato, obiettivi, piano di valutazione, pre e post test con docimologia, esercitazioni complete.
-Indicare il nome degli eventuali coautori e dei consulenti di contenuto e il luogo della prima realizzazione.
-Attività di animatore di formazione in corsi promossi dalla SIMG nazionale o da gruppi locali (se corredata di idonea certificazione).
-Relazioni, lavori o comunicazioni a congressi nazionali o regionali accreditati. Presentare la locandina del congresso o la fotocopia della relazione.
-Pubblicazione di lavori scientifici o di ricerca su riviste nazionali o internazionali. Presentare la fotocopia del lavoro e gli estremi della pubblicazione.
Verrà considerato socio emerito chi avrà raggiunto o superato il punteggio di 30 punti.
Il punteggio sarà così ripartito:
-Creazione di pacchetti di apprendimento in didattica attiva: da un minimo di 3 ad un massimo di 10 punti per pacchetto.
-Attività di animatore di formazione certificata: da un minimo di 1 ad un massimo di 8 punti (indipendentemente dal punteggio come autore).
-Attività didattica come tutor o docente in seminari: da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti.
-Relazioni o lavori o comunicazioni a congressi nazionali o regionali accreditati: da un minimo di 3 ad un massimo di 15 punti.
-Pubblicazioni di lavori scientifici e di ricerca su riviste nazionali o internazionali: da un minimo di 3 ad un massimo di 15 punti.
La valutazione delle attività verrà fatta a giudizio insindacabile della commissione. Non necessariamente un corso o una pubblicazione saranno ritenuti validi ai fini dell'accreditamento.