TITOLO
I
1. Ai fini del presente decreto:
a) per “Polizia ad ordinamento civile” si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
b) per “Polizia ad ordinamento militare” si intende il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
c) per “Forze Armate” (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
d) per “decreto sulle procedure” si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, recante: “Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;
e) per “primo quadriennio normativo Forze Armate” si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
f) per “primo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
g) per “biennio economico Forze armate 1996-1997” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;
h) per “biennio economico Polizia 1996-1997” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
i) per “secondo quadriennio normativo Forze Armate” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
j) per “secondo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
k) per “biennio economico Forze armate 2000-2001” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
l) per “biennio economico Polizia 2000-2001”, si intende il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
m) per “legge finanziaria 1994” si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”;
n) per “legge finanziaria 1998” si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
o) per “legge di bilancio 1999” si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
p) per “ legge finanziaria 1999” si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
q) per “legge finanziaria 2002” si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
r) per “regolamento del 1990” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato”;
s) per “legge sulle indennità” si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, recante “Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari”;
t) per “Testo unico a tutela della maternità” si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
u) per “statuto degli impiegati civili dello Stato”, si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
v) per “legge sulle missioni” si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;
w) per “legge sulle indennità operative” si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”.
TITOLO
II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 2
(Ambito di applicazione e durata)
1.Il presente titolo si applica alla Polizia ad
ordinamento civile.
2.Il presente titolo concerne il periodo dal
1°gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002
al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica della presente ipotesi di accordo, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.
Art.
3
(Nuovi stipendi)
1.Gli stipendi del
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall’art. 2
del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1° gennaio 2002,
delle seguenti misure mensili lorde:
livello V |
Euro ………………………. |
30,20 |
livello VI |
Euro ………………………. |
32,10 |
livello VI-bis |
Euro ………………………. |
33,60 |
livello VII |
Euro ………………………. |
35,10 |
livello VII-bis |
Euro ………………………. |
36,70 |
livello VIII |
Euro ………………………. |
38,40 |
livello IX |
Euro ………………………. |
42,20 |
2.Gli stipendi di cui al
comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle
seguenti misure mensili lorde:
livello V |
Euro ………………………. |
18,90 |
livello VI |
Euro ………………………. |
20,00 |
livello VI-bis |
Euro ………………………. |
21,00 |
livello VII |
Euro ………………………. |
21,90 |
livello VII-bis |
Euro ………………………. |
22,90 |
livello VIII |
Euro ………………………. |
24,00 |
livello IX |
Euro ………………………. |
26,30 |
3.I valori stipendiali
tabellari annui lordi a regime derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2
sono:
livello V |
Euro ………………………. |
8.776,30 |
livello VI |
Euro ………………………. |
9.676,00 |
livello VI-bis |
Euro ………………………. |
10.379,40 |
livello VII |
Euro ………………………. |
11.082,80 |
livello VII-bis |
Euro ………………………. |
11.860,90 |
livello VIII |
Euro ………………………. |
12.643,20 |
livello IX |
Euro ………………………. |
14.437,60 |
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Art. 4
(Effetti dei nuovi stipendi)
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.I benefìci economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Livello |
|
Feriale |
Festiva o notturna |
Notturna festiva |
livello V |
Euro …… |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
livello VI |
Euro …… |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
livello VI-bis |
Euro …… |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
livello VII |
Euro …… |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
livello VII-bis |
Euro …… |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
livello VIII |
Euro …… |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
livello IX |
Euro …… |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
(Indennità pensionabile)
1.Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
a)
dal 1°
gennaio 2002:
Qualifiche |
Euro |
Vice questore aggiunto e qualifiche
equiparate |
677,60 |
Commissario capo e qualifiche
equiparate |
665,00 |
Commissario e qualifiche
equiparate |
659,00 |
Vice commissario e qualifiche equiparate
|
632,20 |
Ispettore superiore s.U.P.S .
e qualifiche equiparate |
643,70 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate
|
614,70 |
Ispettore e qualifiche
equiparate |
595,60 |
Vice ispettore e qualifiche
equiparate |
577,00 |
Sovrintendente capo e qualifiche
equiparate |
592,90 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate
|
557,90 |
Vice
sovrintendente e qualifiche
equiparate
|
555,20 |
Assistente capo e qualifiche
equiparate |
499,40 |
Assistente e qualifiche
equiparate |
454,60 |
Agente scelto e qualifiche
equiparate |
415,80 |
Agente e qualifiche
equiparate |
382,50 |
b)
dal 1°
gennaio 2003:
Qualifiche |
Euro |
Vice questore aggiunto e qualifiche
equiparate |
716,00 |
Commissario capo e qualifiche
equiparate |
702,70 |
Commissario e qualifiche
equiparate |
696,30 |
Vice commissario e qualifiche equiparate
|
668,10 |
Ispettore superiore s.U.P.S .
e qualifiche equiparate |
680,20 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate
|
649,60 |
Ispettore e qualifiche
equiparate |
629,40 |
Vice
ispettore e qualifiche
equiparate |
609,70 |
Sovrintendente capo e qualifiche
equiparate |
626,50 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate
|
589,50 |
Vice
sovrintendente e qualifiche
equiparate
|
586,60 |
Assistente capo e qualifiche
equiparate |
527,70 |
Assistente e qualifiche
equiparate |
480,40 |
Agente scelto e qualifiche
equiparate |
439,40 |
Agente e qualifiche
equiparate |
404,20 |
Art. 6
(Indennità integrativa
speciale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al
personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita
l’indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili
lordi.
Art. 7
(Trattamento di
missione)
1. Al personale comandato in missione
fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di
proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale
autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in
materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
del biglietto ferroviario di I^ classe nonché il rimborso del vagone letto a
comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di
pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso
alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura
pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa
sede.
4. Al personale chiamato a comparire,
quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti
a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento
economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive
modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso
di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute
possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione
qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi
stranieri.
5. La maggiorazione dell’indennità oraria
di missione, prevista dall’articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo
Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari
di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il
diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente,
ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
7. L’Amministrazione è tenuta ad
anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo
delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della
categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può
essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove
richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di
missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti
consumati.
9. L’Amministrazione, a richiesta
dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese
di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di
euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento
economico di missione vigente,
nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale
fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta è
concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’ 85 per cento della somma
forfetaria.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per
la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di 240 giorni di missione continuativa nella
medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio
1978, n. 417, è elevato a 365 giorni.
11. Al personale comunque inviato in
missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo
assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di
trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di
servizio nei casi preventivamente individuati
dall’Amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del
personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’Amministrazione o delle
altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul
certificato di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al
comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal
primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo
della presente ipotesi di accordo.
Art. 8
(Trattamento economico di
trasferimento)
1. L'Amministrazione, ove non disponga di
mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei
dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall’art. 19, comma 8, della legge
sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori
privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione
anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80
quintali.
2. Il personale trasferito
d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione
all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista,
può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di
fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo
di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e,
comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al
comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile
ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5 Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero.
7.
In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro
alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e
viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del
presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo
giorno successivo dall’entrata in vigore del decreto recettivo della presente
ipotesi di accordo.
Art. 9
(Servizi esterni)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo
all’entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo il
compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di
durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del
primo quadriennio normativo Polizia, e all’articolo 11 del secondo quadriennio
normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro
6,00.
Art. 10
(Indennità di ordine
pubblico)
1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 10 citato al comma 1.
3. L’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art. 11
(Specializzazioni)
1. L’istituzione di nuove
specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale
quadro.
2. Con lo stesso accordo possono essere
definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a
servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di
specifiche convenzioni con l’Amministrazione della pubblica
sicurezza.
Art. 12
(Indennità di presenza notturna e festiva
ed altre indennità)
1. A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore della presente ipotesi di accordo al personale
impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità
di cui all’articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di
euro 4,10 per ciascuna ora.
2. A decorrere dai 1° gennaio 2002, al
personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di
Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto
e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell’art. 12 del secondo quadriennio
normativo polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
3. A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore della presente ipotesi di accordo al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in
turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione
o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41
bis della legge 26 giugno 1975, n.
354, compete un compenso per ogni
turno giornaliero pari ad euro
12,00 non cumulabile con l’indennità per servizi esterni.
4. Con la medesima decorrenza di cui al
comma 3 al personale del Corpo Forestale dello Stato preposto all’attività di
controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di
altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad
euro 2,50.
Art. 13
(Indennità di impiego operativo per
attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre
indennità)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2.Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata alla presente ipotesi di accordo. Detto emolumento compete, all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.
3. Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all’individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l’indennità richiamata al comma 3.
5. L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18 bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.
6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, spetta l’indennità di aeronavigazione, di cui all’art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze Armate.
7. Al personale della Polizia ad
ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità
vigenti l’indennità mensile di imbarco di cui all’articolo 4, comma 1, della
legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il
Comando Forze da Pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera
(COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell’indennità di
imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti
in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55
per cento.
Art. 14
(Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali)
1. Per ogni Forza di polizia
ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all’articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia
e all’articolo 11 del biennio economico polizia 2000-2001, è ulteriormente
incrementato, come da tabella A allegata alla presente ipotesi di accordo, dalle
seguenti risorse
economiche:
a) per gli anni 2002 e
2003, dalle somme di cui all’articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002,
di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e
2003 dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 4, della
presente ipotesi di accordo.
2. Le somme destinate al
fondo e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell’anno successivo.
Art. 15
(Utilizzazione del
fondo)
1. Il Fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi
istituzionali.
2. Il Fondo indicato al comma 1 è
utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in
particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare l'impiego del personale
nelle attività operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di
servizio;
c) compensare l'impiego in compiti od
incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse del Fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali di cui
all’articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e
generalizzata.
Art. 16
(Orario di lavoro)
1. La durata dell’orario di lavoro è di
36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, é esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero,
al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro
5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.
4. Al personale
impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il
giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un
ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane
successive.
Art. 17
(Tutela delle lavoratrici
madri)
1. Oltre a quanto previsto dal Testo
Unico a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento
civile, si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione dei
turni, a richiesta degli interessati,
tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6
anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o per
le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi
articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del
figlio;
c) divieto di inviare in missione fuori
sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso
dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha
proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla
sovrapposizione dei turni;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno
per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi
della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
e) possibilità per le lavoratrici madri
vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età, di
frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
f) divieto di impiegare la madre che
fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico a tutela
della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24
ore.
2. La disposizione di cui all’articolo 9,
comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle
appartenenti del Corpo forestale dello Stato.
Art. 18
(Congedo ordinario)
1. Qualora indifferibili
esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del
congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro
l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo
residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di
spettanza.
2. Al personale a cui, per indifferibili
esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete,
sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato
viaggio e soggiorno.
Art. 19
(Congedi straordinari e
aspettativa)
1. La riduzione di un terzo di tutti gli
assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo
ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994,
non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile.
2. Le esigenze di trasloco e di
riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo
quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Ferma restando la vigente disciplina
in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non
idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa
fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa
non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del detto limite massimo.
Art. 20
(Congedo per la
formazione)
1. Il personale con almeno cinque anni di
anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire
del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per
un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco
dell’intera vita lavorativa.
2. Il congedo per la formazione è
finalizzato al completamento della
scuola dell’obbligo, al conseguimento del
titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate
dall’Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo
per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza
assegni e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile
ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
4. Il personale che può avvalersi di tale
beneficio non può superare il 3% della forza effettiva
complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del
congedo per la formazione deve presentare istanza almeno 30 giorni prima
dell’inizio della fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione può
essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di
servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30
giorni.
Art.
21
(Congedo
parentale)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del Testo Unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo Testo Unico, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di
malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui
all’articolo 47 del testo unico a tutela della maternità, non comportano
riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni
lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni
di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.
Art. 22
(Diritto allo
studio)
1. Per la preparazione ad esami
universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo
studio di cui all’articolo 78 del
decreto del Presidente della repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere
attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli
esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali
giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende Sanitarie Locali.
Art. 23
(Relazioni Sindacali)
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.
Art. 24
(Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)
1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;
b) princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l’accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
l) criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni d’età o con più di trenta anni di servizio.
.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125.
Art. 25
(Informazione)
1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) l'applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilità;
f) i provvedimenti
di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del
lavoro;
3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2 l'informazione è fornita a livello di Amministrazione centrale.
4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.
d) l’attuazione della mobilità interna;
5. Per le materie
suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello
Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in
un'apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed
organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con
cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime finalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali .
Art. 26
(Esame)
1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria della presente ipotesi di accordo , ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie .
Art. 27
(Consultazione)
1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:
a) la definizione delle piante organiche;
b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi;
c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo.
3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico .
Art. 28
(Forme di partecipazione)
1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito di
ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si
incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche
delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo,
anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura
negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la
programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i
turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali
firmatarie della presente ipotesi di accordo sottopongono la questione
all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto
confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime
organizzazioni.
3. All’articolo 20, comma 2bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione “del lavoro dei comitati” sono aggiunte le seguenti parole “anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile”.
4. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
“e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica”.
5. Dalla data di
sottoscrizione del presente accordo e fino all’introduzione di una nuova
normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all’art. 26
del DPR 395/95, così come modificato dal comma 4 della presente ipotesi di
accordo, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in
maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo.
Art. 29
(Norme di garanzia)
1. La corretta applicazione del titolo II della presente ipotesi di accordo è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.
2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dalla presente ipotesi di accordo e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo.
4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo, devono essere inoltrate all’ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna Amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.
Art. 30
(Proroga di efficacia degli accordi)
1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi .
Art. 31
(Distacchi sindacali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93 comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all’Amministrazione centrale.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni .
Art. 32
(Permessi sindacali)
1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 520.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 220.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 48.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell’anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
12. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art. 33
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.
4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.
Art. 34
(Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità)
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna Amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall’ufficio ricevente.
4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi di accordo.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I dirigenti che dispongono o consentono l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.
Art. 35
(Federazioni Sindacali)
1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l’Amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l’aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.
2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell’art. 93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima dell’entrata in vigore della presente ipotesi di accordo che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.
Art. 36
(Tutela dei dirigenti sindacali)
1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dalla presente ipotesi di accordo o dagli accordi nazionali di Amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.
5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.
Art. 37
(Buono-pasto)
1. Il buono pasto giornaliero di cui
l’articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell’importo
di euro 4,65.
Art. 38
(Asili nido)
1. Nell'ambito delle attività
assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti
relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della
istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo
modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative
sul piano nazionale.
2. A decorrere dall’anno
2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5
milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.
Art. 39
(Tutela assicurativa)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura
della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi
causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della
propria attività istituzionale, la somma di cui all’articolo 16, comma 4, della
legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento
civile, come segue:
a)
Polizia di
Stato, euro 330.000,00;
b)
Polizia
Penitenziaria, euro 130.000,00;
c)
Corpo
Forestale dello Stato, euro 20.000,00.
Art. 40
(Tutela legale)
1. Fermo restando il disposto
dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al
servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può
essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di euro 2500,00 per le
spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la
responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
TITOLO
III
FORZE DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art.
41
1.Il presente titolo si applica alla Polizia
ad ordinamento militare.
2.Il presente titolo concerne il periodo dal 1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al
31 dicembre 2003 per la parte economica.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica della presente
ipotesi di concertazione, al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare è corrisposto, a partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta
per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre
mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del
tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto sulle
procedure.
Art. 42
(Nuovi stipendi)
1.Gli stipendi del
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall’art. 14
del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1° gennaio 2002,
delle seguenti misure mensili lorde:
livello V |
Euro
………………………. |
30,20 |
livello VI |
Euro
………………………. |
32,10 |
livello VI-bis |
Euro
………………………. |
33,60 |
livello VII |
Euro
………………………. |
35,10 |
livello
VII-bis |
Euro
………………………. |
36,70 |
livello VIII |
Euro
………………………. |
38,40 |
livello IX |
Euro
………………………. |
42,20 |
2.Gli stipendi di cui al
comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle
seguenti misure mensili lorde:
livello V |
Euro
………………………. |
18,90 |
livello VI |
Euro
………………………. |
20,00 |
livello VI-bis |
Euro
………………………. |
21,00 |
livello VII |
Euro
………………………. |
21,90 |
livello
VII-bis |
Euro
………………………. |
22,90 |
livello VIII |
Euro
………………………. |
24,00 |
livello IX |
Euro
………………………. |
26,30 |
3.I valori stipendiali
tabellari annui lordi a regime derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2
sono:
livello V |
Euro
………………………. |
8.776,30 |
livello VI |
Euro
………………………. |
9.676,00 |
livello VI-bis |
Euro
………………………. |
10.379,40 |
livello VII |
Euro
………………………. |
11.082,80 |
livello
VII-bis |
Euro
………………………. |
11.860,90 |
livello VIII |
Euro
………………………. |
12.643,20 |
livello IX |
Euro
………………………. |
14.437,60 |
4. Gli importi stabiliti dal presente
articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
di vacanza contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico
Polizia 2000-2001.
Art.
43
(Effetti dei
nuovi stipendi)
1. Le nuove
misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di
concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita,
sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto
dall’art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da
disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci
economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di concertazione
sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente ipotesi di concertazione. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
3. La
corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente
ipotesi di concertazione avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi
dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita
liquidazione del nuovo trattamento economico.
Livello |
|
Feriale
|
Festiva o
notturna |
Notturna
festiva |
livello V |
Euro …… |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
livello VI |
Euro …… |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
livello VI-bis |
Euro …… |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
livello VII |
Euro …… |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
livello
VII-bis |
Euro …… |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
livello VIII |
Euro …… |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
livello IX |
Euro …… |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
Art.
44
(Indennità
pensionabile)
1. Le misure
dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall’art. 16 del biennio economico
Polizia 2000-2001 spettante al
personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a
decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
a)
dal 1°
gennaio 2002:
Gradi |
Euro |
Tenente
colonnello e Maggiore |
677,60 |
Capitano |
665,00 |
Tenente |
659,00 |
Sottotenente |
632,20 |
Maresciallo
aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante |
643,70 |
Maresciallo
capo |
614,70 |
Maresciallo
ordinario |
595,60 |
Maresciallo |
577,00 |
Brigadiere
capo |
592,90 |
Brigadiere |
557,90 |
ViceBrigadiere |
555,20 |
Appuntato
scelto |
499,40 |
Appuntato |
454,60 |
Carabiniere
scelto e finanziere scelto |
415,80 |
Carabiniere
e finanziere |
382,50 |
b)
dal 1°
gennaio 2003:
Gradi |
Euro |
Tenente
colonnello e Maggiore |
716,00 |
Capitano |
702,70 |
Tenente |
696,30 |
Sottotenente |
668,10 |
Maresciallo
aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante |
680,20 |
Maresciallo
capo |
649,60 |
Maresciallo
ordinario |
629,40 |
Maresciallo |
609,70 |
Brigadiere
capo |
626,50 |
Brigadiere |
589,50 |
ViceBrigadiere |
586,60 |
Appuntato
scelto |
527,70 |
Appuntato |
480,40 |
Carabiniere
scelto e finanziere scelto |
439,40 |
Carabiniere
e finanziere |
404,20 |
Art.
45
(Indennità
integrativa speciale)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo
settimo-bis è attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura di euro
541,29 mensili lordi.
Art.
46
(Trattamento
di missione)
1. Al
personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il
mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la
prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del
biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati
secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al
personale inviato in missione
compete il rimborso del biglietto ferroviario di I classe nonché il rimborso del
vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In
caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla
prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al
personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le
spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi
convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al
personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile
ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di
inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge
sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del
procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in
volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda
con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale
indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della
Magistratura di paesi stranieri.
5. La
maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 46,
comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per
ogni ora.
6. Al
personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per
ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa,
compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al
100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento
della diaria di trasferta.
7.
L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una
somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle
presumibili spese di vitto.
8. La
località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di
rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per
l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale
dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese
relative ai pasti consumati.
9.
L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente
autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a
titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell’ambito delle risorse
allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario
non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell’Amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di
viaggio e dell’ 85 per cento
della somma forfetaria.
10. A
decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato
nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240 giorni di
missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma
3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365
giorni.
11. Al
personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito
delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle
spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei
mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla
particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall’Amministrazione.
12. I visti
di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non
militari sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di
viaggio.
13. Fermo
restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo
hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in
vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di
concertazione.
Art.
47
(Trattamento
economico di trasferimento)
1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto
dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite
convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a
carico dell’Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad
un massimo di 80 quintali.
2. Il
personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia
titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per
ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale
contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone
dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non
superiore a tre mesi.
3. Nelle
stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la
riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione
proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A
richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della
legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a
tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma
3.
5. Al
personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento
del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori
consentite, un emolumento di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il
personale militare trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle
indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei
mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché
nella nuova sede di servizio all’estero.
7. In caso
di assunzione e rilascio di
alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di
cui al comma 1,
per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio
di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche
nell’ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo
dall’entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di
concertazione.
Art.
48
(Servizi
esterni)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo
all’entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di
concertazione il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei
servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui
all’articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all’articolo 50 del
secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro
6,00.
Art.
49
(Indennità di
ordine pubblico)
1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede
di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al
comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 10 citato al comma
1.
3. L’indennità di ordine pubblico in sede è
corrisposta per ciascun turno di
servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura
unica di euro 13,00.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono
corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche
verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto
turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo
hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in
vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di
concertazione.
Art.
50
(Attuazione
dell’articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n.
86)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza che, nell’assolvimento dei compiti istituzionali
previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, è impegnato in
esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non è
assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia
di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette
attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto
ore.
2. Ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e
le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell’ambito delle rispettive
competenze, dai Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza.
3. Al
personale di cui al comma 1 è attribuita per i giorni di effettivo impiego
un’indennità speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in euro
nella seguente tabella:
COMPENSO
FORFETARIO D’IMPIEGO | |||
Grado |
Fascia |
lunedì-venerdì |
sabato-domenica-festivi |
Carabiniere e
Finanziere Carabiniere
Scelto e Finanziere Scelto Appuntato Appuntato
Scelto |
I |
62,00 |
124,00 |
ViceBrigadiere Brigadiere Brigadiere
Capo Maresciallo Maresciallo
Ordinario Maresciallo
Capo |
II |
66,00 |
131,00 |
Maresciallo A.
s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante S.
Tenente Tenente Capitano |
III |
72,00 |
143,00 |
Maggiore Tenente
Colonnello |
IV |
85,00 |
165,00 |
Art.
51
(Indennità di
presenza notturna e festiva)
1. A
decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della
presente ipotesi di concertazione al personale impiegato in turni di servizio,
effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo 20, comma
1, del biennio economico Polizia 2000-2001
è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna
ora.
2. A
decorrere dal 1°gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua,
lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma
2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo polizia è rideterminato
nella misura lorda di euro 40,00.
Art.
52
(Indennità di
impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di
imbarco ed altre indennità)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni
relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze
di Polizia e quello delle Forze Armate, l’indennità di impiego operativo per
attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le
relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia
ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità
applicative e ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per
il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2.Al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare destinatario dell’indennità di impiego operativo per
attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento
economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale
dell’espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
di cui alla tabella 2 allegata alla presente ipotesi di concertazione. Detto
emolumento compete, all’atto del passaggio al grado o anzianità superiore, nella misura corrispondente al
nuovo grado o anzianità.
3.Ai fini della prevista corresponsione
dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e
responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità
navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle indennità operative, si
provvede all’individuazione dei titolari di comando con determinazione delle
singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi
motoristi della Polizia ad ordinamento militare è attribuita l’indennità
richiamata al comma 3.
5. L’indennità di imbarco di cui all’articolo
3, comma 18 bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le
misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità
operative.
6. Al personale della Polizia ad ordinamento
militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute,
in servizio in qualità di paracadutista presso i reparti di pronto impiego,
spetta l’indennità di aeronavigazione, di cui all’art. 5 della legge sulle
indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le
diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale
delle Forze Armate.
7. Al
personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unità di altura,
compete secondo le modalità vigenti l’indennità mensile di imbarco di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal
personale in forza presso il Comando Forze da Pattugliamento per la sorveglianza
e la difesa costiera (COMFORPAT).
8. Le misure
mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato
dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n.
173 – sono elevate al 55 per cento.
Art.
53
(Efficienza
dei servizi istituzionali)
1. Per ogni
Forza di polizia
ad ordinamento militare, le risorse
economiche
per
l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 53 del secondo
quadriennio normativo polizia e all’articolo 23 del biennio economico polizia
2000-2001 sono
ulteriormente incrementate,
come da
tabella A allegata alla presente ipotesi di concertazione:
a) per gli anni 2002 e
2003, dalle somme di cui all’articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002,
di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e
2003 dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 43, comma 4, della
presente ipotesi di concertazione.
2. Le somme assegnate e
non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime
esigenze, nell’anno successivo.
3. Le risorse
indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a)
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b)
incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento
individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare
l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche
responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l’Arma dei
Carabinieri, al personale in forza al Gruppo Intervento Speciale;
d) compensare
la presenza qualificata;
e) compensare
l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei
servizi;
f)
compensare, per quanto riguarda il personale dell’Arma dei Carabinieri, le
specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonchè, per
quanto riguarda il personale del Corpo della Guardia di Finanza, le specifiche
funzioni di polizia economico-finanziaria.
4. Con
distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell’economia e
finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione
alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del secondo
quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione, l’utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al
31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione
dei compensi previsti dal presente articolo.
5. Le risorse
di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e
generalizzata.
Art.
54
(Orario di
lavoro)
1. La durata
dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori
sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia
dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, é esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento
dell’orario settimanale d’obbligo.
3. Fermo
restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili
esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è
corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale
impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il
giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un
ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane
successive.
5. I riposi settimanali,
non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni internazionali, sono
fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla
differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non è
monetizzabile.
Art.
55
(Licenza
ordinaria)
1. Qualora indifferibili
esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della
licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro
l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della
licenza residua entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di
spettanza.
2. Al
personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la
licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita,
il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza
stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
Art.
56
(Licenze
straordinarie e aspettativa)
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994,
concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al
dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48,
comma 2 del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il
personale accasermato.
3. Ferma
restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale
giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane,
ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la
predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in
vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite
massimo.
Art.
57
(Congedo per
la formazione)
1. Il
personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la
stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui
all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a
undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di
Corpo.
2. Il congedo
per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate
dall’Amministrazione.
3. Il
personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in
aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario
e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il
personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza
effettiva complessiva.
5. Il
personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare
istanza almeno 30 giorni prima dell’inizio della fruizione del
congedo.
6. Il congedo
per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per
improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non
superiore a 30 giorni.
Art.
58
(Licenza
straordinaria per congedo parentale)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo
34 del Testo Unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di
tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32
del medesimo testo unico, è concessa la licenza straordinaria di cui
all’articolo 48 del primo quadriennio normativo polizia, sino
alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco
del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo
istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della
definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente ipotesi di concertazione.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui
al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a
preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di
inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di età non
superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47 del Testo Unico
a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico,
fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno, oltre
il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1 .
4. In caso di malattia del figlio di età
compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi
alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i
quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle
lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima
della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo
il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di
degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di
riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un
certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum,
qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento
preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del Testo
Unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di
licenza straordinaria senza assegni non computabile
nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce
le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di
servizio.
7. Al
personale femminile dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza collocato in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico
ordinario nella misura intera.
8. I riposi
giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della
maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima
mensilità.
Art.
59
(Diritto allo
studio)
1. Per la
preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore
per il diritto allo studio di cui all’articolo 57 del secondo quadriennio
normativo polizia, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate
immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni
giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in
servizio.
2. Le
disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, del secondo quadriennio normativo
Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende
Sanitarie Locali.
Art.
60
(Buono-pasto)
1. Il buono
pasto giornaliero di cui l’articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia
è fissato nell’importo di euro 4,65.
Art.
61
(Asili
nido)
1.Nell'ambito delle attività assistenziali
nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli
ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido,
può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese
sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall’anno
2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5
milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al
comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale
in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di
polizia.
Art.
62
(Tutela assicurativa)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura
della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi
causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della
propria attività istituzionale, la somma di cui all’articolo 16, comma 4, della
legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, come segue:
a)
Arma dei
Carabinieri, euro 320.000,00;
b)
Guardia di
Finanza, euro 200.000,00.
Art.
63
(Tutela
legale)
1. Fermo
restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per
fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista
di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di
euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento
viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di
dolo.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
64
(Proroga di
efficacia di norme)
1. Al
personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in
contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti
provvedimenti di accordo e concertazione.
Art.
65
(Copertura
finanziaria)
Tabella n.
1
Art. 13, comma 2
|
|
Qualifiche |
Emolumento aggiuntivo
fisso di Polizia |
|
euro |
Vice
questore aggiunto e
qualifiche equiparate
+25 |
85,00 |
Vice
questore aggiunto e
qualifiche equiparate |
80,00 |
Commissario
capo e qualifiche
equiparate |
75,00 |
Commissario e qualifiche
equiparate |
95,00 |
Vice
commissario e qualifiche
equiparate
|
90,00 |
Ispettore
superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate + 29 |
75,00 |
Ispettore
superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate +25 |
75,00 |
Ispettore
superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate |
105,00 |
Ispettore
capo e qualifiche equiparate
+25 |
100,00 |
Ispettore
capo e qualifiche
equiparate |
110,00 |
Ispettore
e qualifiche equiparate
+15 |
110,00 |
Ispettore
e qualifiche equiparate
+10 |
130,00 |
Ispettore
e qualifiche equiparate |
150,00 |
Vice
ispettore e qualifiche
equiparate |
150,00 |
Sovrintendente
capo e qualifiche
equiparate
+25 |
100,00 |
Sovrintendente
capo e qualifiche
equiparate
|
110,00 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate
+18 |
110,00 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate
+15 |
130,00 |
Sovrintendente e qualifiche
equiparate |
210,00 |
Vice
sovrintendente e qualifiche
equiparate
|
215,00 |
Assistente
capo e qualifiche
equiparate
+29 |
105,00 |
Assistente
capo e qualifiche
equiparate
+25 |
105,00 |
Assistente
capo e qualifiche
equiparate
+17 |
130,00 |
Assistente
capo e qualifiche
equiparate |
145,00 |
Assistente e qualifiche
equiparate |
220,00 |
Agente
scelto e qualifiche
equiparate |
200,00 |
Agente e qualifiche
equiparate |
220,00 |
Tabella n.
2
Art. 52, comma 2
|
|
Gradi |
Emolumento aggiuntivo
fisso di Polizia |
|
Euro |
Tenente colonnello +
25 |
85,00 |
Tenente colonnello
|
80,00 |
Maggiore |
80,00 |
Capitano |
75,00 |
Tenente |
95,00 |
Sottotenente |
90,00 |
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e
Maresciallo aiutante + 29 |
75,00 |
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e
Maresciallo aiutante + 25 |
75,00 |
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e
Maresciallo aiutante |
105,00 |
MC + 25 |
100,00 |
Maresciallo
capo |
110,00 |
Maresciallo ordinario +
15 |
110,00 |
Maresciallo ordinario +
10 |
130,00 |
Maresciallo
ordinario |
150,00 |
Maresciallo |
150,00 |
Brigadiere capo +
25 |
100,00 |
Brigadiere capo
|
110,00 |
Brigadiere +
18 |
110,00 |
Brigadiere +
15 |
130,00 |
Brigadiere |
210,00 |
ViceBrigadiere
|
215,00 |
Appuntato scelto +
29 |
105,00 |
Appuntato scelto +
25 |
105,00 |
Appuntato scelto +
17 |
130,00 |
Appuntato scelto
|
145,00 |
Appuntato |
220,00 |
Carabiniere
scelto e finanziere scelto |
200,00 |
Carabiniere
e finanziere |
220,00 |
Tabella A
Artt. 14 e 53
|
Anno 2002 (in milioni di
euro) |
Anno 2003 (in milioni di
euro) |
Polizia di
Stato |
8,20 |
17,40 |
Corpo della Polizia
penitenziaria |
---- |
---- |
Corpo forestale dello
Stato |
0,80 |
1,60 |
Arma dei
carabinieri |
6,40 |
13,70 |
Corpo della Guardia di
finanza |
6,80 |
14,50 |
Totali |
22,20 |
47,20 |
N.B.:
a)
gli importi non
comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Quelli
afferenti all’anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell’anno
successivo;
b)
gli importi
tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse
utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del
trattamento accessorio.