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COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

 

PRIMA FASE

  • Raccogliere con molta attenzione: le generalità di tutte le persone coinvolte, i dati dei veicoli venuti a collisione, in particolare i dati riguardanti le compagnie assicuratrici (numero di polizza, scadenza, indirizzo della sede legale della compagnia, nome dell'intestatario), le indizazione esatta del luogo in cui è avvenuto il sinistro - se possibile utilizzare il modello CID predisposto dalle compagnie o il modulo da noi proposto;
  • Raccogliere le generalità di eventuali testimoni;
  • In caso di intervento delle forze dell'ordine chiedere l'indirizzo ed il gruppo di appartenenza degli agenti intervenuti;
  • Inviare una lettera raccomandata A.R. di richiesta di risarcimento danni alla compagnia di assicurazioni e al proprietario del veicolo che ha causato il sinistro - conservare sempre la ricevuta di ritorno (v.fac simile);
  • Far visionare la vettua danneggiata al vostro meccanico/carrozziere di fiducia che vi elaborerà il preventivo di spesa;
  • Scattare alcune foto dell'auto danneggiata facendo in modo che sia visibile la targa della vettura stessa;
  • Se in seguito all'incidente avete riportato delle lesioni fisiche recatevi immediatamente al pronto soccorso del più vicino ospedale e fatevi refertare tutti i danni subiti, avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni di cura successive e di farsi rilasciare copia del referto ospedaliero;

SECONDA FASE

  • La compagnia di assicurazioni, una volta ricevuta la vostra lettera di richiesta di risarcimento danni, ha 60 giorni di tempo per nominare il proprio perito ed effettuare la propostra di risarcimento. Decorso tale termine avete la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per tutelare i vostri interessi. In questo caso occorre tenere presente che se l'entità dei danni subiti è inferiore a L. 30.000.000 dovrete rivolgervi all'Ufficio del Giudice di Pace, mentre per importi superiori al Tribunale, in ogni caso sarà necessaria l'assistenza di un legale di vostra fiducia.

NOTE IMPORTANTI

  • Ricordate che il codice civile prevede la prescrizione biennale per i danni subiti in occasione di sinistro automobilistico che deccorrono dal giorno dell'incidente. Naturalmente la lettera con la quale viene richiesto il risarcimento interrompe la prescrizione che tuttavia ricomincia a decorrere dalla ricezione da parte della compagnia o dell'assicurato.
  • Nel caso di incidente con feriti gravi la prescrizione può essere di cinque anni, tuttavia è necessario che il danneggiato presenti querela nei confronti del responsabile penale.
  • Il veicolo sinistrato deve rimanere a disposizione della compagnia di assicurazioni per almeno otto giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, decorso tale termine è possibile far riparare la vettura dal proprio meccanico.