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COSA DICE LA LEGGE

 

CODICE CIVILE

Art. 1917. Assicurazione della responsabilità civile.

{I}. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo [1218, 2043], in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900] (1).
{II}. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede [2767] (2).
{III}. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei
limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932].
{IV}. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932; 106 c.p.c.] (3).

(1) V. l. 24 dicembre 1969, n. 990; d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39; d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.
(2) V. art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990.
(3) V. artt. 18, 22, 26 l. 24 dicembre 1969, n. 990, nonchè artt. 3, 4, 5, 5 bis d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26
febbraio 1977, n. 39.

Art. 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

{I}. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [2043 ss.].
{II}. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [2054].
{III}. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa
si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con
decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 ss. c.p.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [576 c.p.p.].

Art. 2054. (1) Circolazione di veicoli.

{I}. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno [2056 ss.] prodotto a persone o a
cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [2947 comma 2].
{II}. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (2).
{III}. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario [978 ss.] o l'acquirente con patto di riservato dominio [1523 ss.], è responsabile in solido [1292] col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (3).
{IV}. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [2053].

(1) V. l. 24 dicembre 1969, n. 990.
(2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 205 del 1972 <<limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni>>.
(3) V. art. 1 comma 3 l. 24 dicembre 1969, n. 990.


Legge 24/12/1969, n. 990


Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (G.U. del 3 gennaio 1970, n. 2).

Capo I
Dell'obbligo dell'assicurazione.

Art. 1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge dall'assicurazione per
la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile (1).
L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (2).
L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario,
usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente (3).

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(1) v. art. 193 d. ls. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Comma così sostituito dall'art. 27 l. 19 febbraio 1992, n. 142.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1 d. l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39.

 

 

Art. 1-bis (1).
L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali
Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

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(1) Articolo inserito dall'art. 29 l. 19 febbraio 1992, n. 142.

 

 

Art. 2 (1).
I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i
terzi per i danni prodotti alle persone. Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'art. 1.

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(1) L'originario comma 2 è stato abrogato dall'art. 1 d. l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39.

 

 

Art. 3.
Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della presente legge.
L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

 

 

Art. 4 (1).
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile;
b ) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e
gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c ) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b ).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 28 l. 19 febbraio 1992, n. 142. In relazione al precedente testo con sentenza Corte Cost. n. 188 del 1991 era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b ), nella parte in cui escludeva dal diritto ai
benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a ), nonché gli affiliati e per gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivevano con esse o erano a loro carico.

 

 

Art. 5 (1).

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(1) Articolo abrogato, a decorrere dall'1 ottobre 1993, dall'art.
237 d. ls. 30 aprile 1992, n. 285 (nel testo modificato dall'art. 130
d. ls. 10 settembre 1993, n. 360).

 

Art. 6 (1).
1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:
a ) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati, in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o,
eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale;
b ) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l'art. 7 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile
derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.
4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a ) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lett. a ) e b ), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia
di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con
proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lett. a ) e b ), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla
circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente
costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lett. a ) e b ).
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari e di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4 lett. a ) e b ), non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lett. b ) oltre ai compiti precisati dai commi precedenti:
a ) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b ) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e
dell'assicuratore;
c ) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero
possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge.
9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163- bis , primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a
sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 242.

 

 

Art. 7.
L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il
quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.
Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di
circolazione.
Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'articolo 33 della presente legge.

 

Art. 8.
Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chiede che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso.
Il regolamento stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 9.
Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A allegata alla presente legge (1).
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, potranno, quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui alla predetta tabella A allegata, tenuto conto delle risultanze dell'assicurazione obbligatoria, nonché dell'indice generale dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.

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(1) V. l'art. 30 l. 19 febbraio 1992, n. 142.

Capo III
Dell'esercizio dell'assicurazione.

Art. 10 (1).
L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi
impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel
territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di
libertà di prestazione di servizi, la responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995,
n. 175.


Art. 11 (1).
1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di
polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente
per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono
loro presentate.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono
essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa,
l'impresa stessa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli
elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro,
delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra
le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i
quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i
rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva,
carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli
stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la
determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3
devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati
nello stesso comma 2.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.


Art. 11-bis.
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle
regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al
Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del
responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni
erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a
motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui
premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e
nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti
del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al
contributo, per la riscossione del contributo e per le relative
sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive
modificazioni.

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(1) Articolo inserito dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.


Art. 12 (1).
1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore
che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i
contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a
condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la
variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto
della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri
nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di
"franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno.
2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli
di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.

 

Art. 13.
Il regolamento di esecuzione potrà stabilire criteri per il
controllo della congruità della riserva per sinistri avvenuti e non
ancora liquidati alla fine dell'esercizio, che le imprese debbono
costituire per le assicurazioni della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli.


Art. 14.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi
presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi
previsti dall'art. 11, sulla base delle risultanze della rilevazione
statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri
verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza
dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per
danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di
tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta
viene immessa in un conto consortile da tenersi dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse,
secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal
regolamento di esecuzione. L'Istituto nazionale delle assicurazioni,
al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla
gestione del conto consortile, che possono essere utilizzati per gli
scopi di cui al primo comma.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30
novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento
una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione
del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione
sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato (1).

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(1) Comma inserito dall'art. 1 d. l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39.

 

 

Art. 15 (1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.


Art. 16 (1).
1. L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli può essere revocata quando le imprese:
a ) rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto
prescritto dall'art. 11;
b ) omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto
negli articoli 30 e 31.

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(1)Articolo così sostituito dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n.
175.


Art. 17 (1).
Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri
possono agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti
dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se
richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la
rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.

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(1) Articolo abrogato, ad eccezione dell'originario terzo comma,
dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.

 

Capo III
Del risarcimento del danno.

 

Art. 18.
Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un
veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è
l'obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del
danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per
le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Per l'intero massimale di polizza l'assicurazione non può opporre
al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni
derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore
ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui
avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la
propria prestazione (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 d. l. 23 dicembre 1976, n.
857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39.


Art. 19.
E' costituito presso la CONSAP - concessionaria servizi
assicurativi pubblici - S.p.A. un <<Fondo di garanzia per le vittime
della strada>>, per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della
presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: (1)
a ) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
identificato;
b ) il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione;
c ) il veicolo o natante risulti assicurato presso una
impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento
del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga
posta successivamente (2).
Nell'ipotesi di cui alla lettera a ) il risarcimento è dovuto
solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b )
il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni
alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di
500 unità di conto europee di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre
1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi
di cui alla lettera c ) il risarcimento è dovuto per i danni alla
persona nonchè per i danni alle cose. (3)
La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a
norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro
è avvenuto.
L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere
esercitata nei confronti della stessa impresa.
La CONSAP - concessionaria servizi assicurativi pubblici -
S.p.A., gestione autonoma del <<Fondo di garanzia per le vittime
della strada>>, può intervenire nel processo, anche in grado di
appello (4).

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(1)Comma così modificato dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.
(2)Lettera così sostituita dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.
(3)Comma così sostituito dall'art. 31 l. 19 febbraio 1992, n. 142.
(4)Comma così modificato dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.


Art. 19-bis (1).
1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i
sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli
ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede
sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II capo V, la quale al momento del sinistro si trovi
in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo
di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni
con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il
risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

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(1)Articolo inserito dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.


Art. 20.
Il <<Fondo di garanzia per le vittime della strada>> è gestito,
sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A., a mezzo del proprio consiglio di amministrazione,
con la collaborazione di un comitato, presieduto dal presidente
dell'istituto nazionale o, in sua vece, dal direttore generale,
composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, della CONSAP
- Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., delle imprese
di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di
esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e
le attribuzioni del comitato predetto. (1)
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con
decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , designa per ogni
regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l'impresa
che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per
i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a e b
, verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio
successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data
indicata nel decreto stesso.
L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri
verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione
del decreto che designi altra impresa.
Nel caso previsto nel comma primo, lettera c del presente
articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri
le imprese che risultino territorialmente designate alla data di
pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.
Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e
al netto delle somme recuperate a norma del successivo articolo 29
saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del <<Fondo di garanzia per le vittime della
strada>> secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese
e l'istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

________________________________________

(1)Comma così modificato dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.


Art. 21 (1).
Nel caso previsto dall'art. 19, primo comma, lett. a ), il danno
è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni
persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla
presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato (2).
La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a
carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a
favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Nei casi previsti dalle lettere b e c del primo comma
dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali
indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o
i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il
danno.

________________________________________

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 d. l. 23 dicembre 1976,
n. 857, conv. l. 26 febbraio 1977, n. 39.
(2) Comma così sostituito dall'art. 19 l. 9 gennaio 1991, n. 20.
Il comma in precedenza era stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza Corte Cost. n. 560 del 1987 nella parte in
cui non prevedeva l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.

 

Art. 22 (1).
L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione
dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge
vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che
siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia
chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per
conoscenza, o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma primo,
lettere a e b , all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o alla
CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.,
gestione autonoma del <<Fondo di garanzia per le vittime della
strada>>. Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo
19, comma primo, lettera a , abbia fatto la richiesta alla impresa
designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la
richiesta stessa qualora successivamente venga identificato
l'assicuratore del responsabile.

________________________________________

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 d. l. 23 dicembre 1976,
n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39 e così modificato
dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.

 

Art. 23.
Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma
dell'articolo 18, comma primo, della presente legge, deve essere
chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso
previsto alla lettera b del primo comma dell'articolo 19 deve essere
convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel
giudizio promosso ai sensi della lettera c del primo comma dello
stesso articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il
commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.


Art. 24.
Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al
risarcimento che, a causa del sinistro, venuto a trovarsi in uno
stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma
da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora
da un sommario accertamento risultino gravi elementi di
responsabilità a carco del conducente, con ordinanza immediatamente
esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo
comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del
risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è
sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di
procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o
al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che
provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti
anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di
procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso del
giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione
che in quella del giudizio.
L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.
L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito (1).

________________________________________

(1) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza Corte Cost. n. 198 del 1975 nella parte in cui, in sede di
istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che
il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di
somma, nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo
art. 24.


Art. 25.
Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima
che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di
liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono
opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata per il
risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di
risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma.
Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in
corso di giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa in
liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i
limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma,
all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le
sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario.
L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo,
anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di
costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo
interesse.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le
ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24 (1).

________________________________________

(1) Comma inserito dall'art. 1 d. l. 23 dicembre 1976, n. 857,
conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39.


Art. 26.
L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti
dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella che
spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma
dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19,
lettere a e b , sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe
soggetta l'azione verso il responsabile.
L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a
norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma
dell'articolo 19, lettera c , è proponibile fino a che non sia
prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione
coatta.


Art. 27.
Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e
il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i
diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o
dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme
assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.
L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20
che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di
altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione
con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma
superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone
danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione
degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite
ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente
articolo.


Art. 28.
Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a
norma dell'articolo 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un
vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o
al domicilio; spese di medicazione; spese di spedalità; spese mediche
e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da
pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite
da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente
a coloro che le hanno anticipate, purché ne facciano richiesta prima
che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.
Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale,
l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere
direttamente dall'assicuratore del responsabile o dall'impresa
designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute
per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei
regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia
già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza
degli adempimenti prescritti nei due commi successivi (1).
Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore
del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono
tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che
lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti
che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato
dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'assicuratore o
l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne
comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno
procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di
una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni
erogate o da erogare (1).
Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente
comma senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di
volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del
responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno
disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente
di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le
somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del
danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione (1).

________________________________________

(1) Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza
Corte Cost. n. 319 del 1989 nella parte in cui non escludono che gli
enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione
surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al
risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.


Art. 29.
L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo
19, lettere a e b , ha azione di regresso nei confronti dei
responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato
nonché dei relativi interessi e spese.
Nel caso previsto alla lettera c del primo comma dell'articolo
19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno
è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato
che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con
gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.


Art. 30.
Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere
separata gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Alla fine di
ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di
garanzia per le vittime della strada", un rendiconto degli oneri
sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da
sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformità delle
norme che saranno stabilite con il regolamento d'esecuzione.
Le imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio,
comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada",
l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora
pagati, nonché il presumibile ammontare dei danni da sinistri
denunciati e non ancora liquidati.
Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti
eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa
designata.


Art. 31.
Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime della strada", con le modalità che saranno stabilite nel
regolamento d'esecuzione, un contributo da determinarsi in una
percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle
predette assicurazioni.
La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite
massimo del 3 per cento, con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione
dei sinistri di cui all'articolo 19.
Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma
la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della
gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge (1).
Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo
predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati
risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

________________________________________

(1)Comma così modificato dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n.
175.

Capo IV
Disposizioni penali.

Art. 32 (1).
Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a
norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente
alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti
dall'assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 3.000.000 (2).
Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia
stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza
essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto
il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito
con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 (3).
Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente è
ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo [5 della
legge 3 maggio 1967, n. 317] (4) contenente modificazioni al sistema
sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle
norme di regolamenti locali.

________________________________________

(1) L'art. 32 è stato abrogato, limitatamente agli autoveicoli, a
decorrere dall'1 gennaio 1993, dall'art. 231 d. ls. 30 aprile 1992,
n. 285. Il suddetto articolo 231 è stato oggetto di avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32. Ma v. art.
193, d. ls. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Le sanzioni originarie dell'ammenda fino a lire 300.000 e
dell'arresto fino a tre mesi sono state sostituite con la sanzione
amministrativa dall'art. 33 l. 24 novembre 1981, n. 689 il cui
importo è stato così stabilito dall'art. 38 della stessa legge. V.,
anche l'art. 21 l. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) La misura minima della sanzione è stata così elevata
dall'art. 114 l. 24 novembre 1981, n. 689.
(4) La l. 3 maggio 1967, n. 317 è stata abrogata dall'art. 42 l.
24 novembre 1981, n. 689.


Art. 33.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è
anche demandato agli organi indicati [nell'articolo 137 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393] (1), che
approva il testo unico della norme sulla circolazione stradale e
nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche.

________________________________________

(1) Abrogato dall'art. 231 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Capo V
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 34.
I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di
entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono essere
adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente
legge cui divengono soggetti. L'assicurato è tenuto, ove occorra, a
corrispondere il relativo maggior premio.

Art. 35.
Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di
esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della
Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e
vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta
dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ragguagliata al 10 per
cento dei premi lordi dell'ultimo esercizio per il quale è stato
approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate
nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico
degli assicurati.
La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile
ai fini della costituzione della cauzione di cui all'articolo 15.


Art. 36.
Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati
dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi
stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura
proporzionale di lire 12,50 per ogni cento lire del premio e degli
accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo
stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della
responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di
contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate
all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro
aventi causa anche se risultati da atto formale o aventi effetto
transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di
spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla
polizza, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge
29 ottobre 1961, n. 1216.
Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei
risarcimenti corrisposti a norma dell'articolo 19, nonché quelli
inerenti ai rapporti fra la CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del <<Fondo di
garanzia per le vittime della strada>> e le imprese assicuratrici,
sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e
dalla formalità della registrazione. (1)

________________________________________

(1)Comma così modificato dall'art. 126 d.ls. 17 marzo 1995, n. 175.


Art. 37.
Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati
presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o
a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di
liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei
confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per
conseguire nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non
oltre i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente
legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che,
rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima
distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale
essi sono stati ammessi a concorrere.
Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili
alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore
degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.
Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni
dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del
presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore
all'INA, gestione autonoma del <<Fondo di garanzia per le vittime
della strada>>, che provvederà a rimborsare alle imprese designate
tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.

 

Art. 38-43 (Omissis).


Art. 38-43 (Omissis).


Art. 38-43 (Omissis).


Art. 38-43 (Omissis).


Art. 38-43 (Omissis).


Art. 38-43 (Omissis).