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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2109
Discorso introduttivo dellOn. Gabriella Carlucci
Onorevoli
Colleghi! - La finalità essenziale che la presente proposta di
legge quadro intende perseguire è quella di semplificare, armonizzare
e razionalizzare il panorama legislativo dello spettacolo quale bene culturale
e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità
nazionale.
Dopo l'emanazione della legge "madre" del 1985, (legge n.163)
istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, provvedimento di carattere
economico che rinviava a leggi "figlie", mai varate dal Parlamento,
la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente
proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo,
di princìpi e indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non
più gli operatori culturali, bensì la collettività,
unica destinataria dell'intervento pubblico.
La proposta di legge quadro, che prevede il coinvolgimento di diversi
Ministeri per la valorizzazione dello spettacolo, dall'educazione alla
formazione, dalla informazione alla omogenea diffusione sia in Italia
che all'estero, rappresenta una prima concreta risposta al riformato articolo
117 della Costituzione. Delinea infatti un modello istituzionale fondato
sulla pari dignità dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle
province, chiamati a realizzare un modello di "federalismo"
sussidiario e solidale che trova applicazione attraverso: l'accordo di
programma, ovvero una convenzione pluriennale tra lo Stato ed ogni singola
regione in cui fissare obiettivi e priorità, elenco di iniziative,
livello di investimento economico statale e locale; la creazione di un
fondo perequativo per la realizzazione di interventi in favore di aree
meno servite e per sostenere la presenza omogenea delle attività
dello spettacolo.
Altro elemento cardine della proposta di legge è quello relativo
alla sussidiarietà orizzontale, ovvero alla creazione dei presupposti
necessari per attrarre capitali privati e per agevolare ed incentivare
fiscalmente le attività dello spettacolo. Particolare attenzione
viene riservata alla creazione di un Istituto di credito per la cultura,
quale strumento economico della Repubblica per il sostegno e lo sviluppo
dello spettacolo e volano per gli investitori, anche finanziari, che vogliano
destinare risorse al settore.
La proposta di legge persegue altresì l'obiettivo di riformare
e semplificare gli organi consultivi la cui funzione è quella di
esprimere pareri sulle attività. Se ne propone il drastico ridimensionamento
e la creazione di una Consulta dello spettacolo, presieduta dal Ministro
per i beni e le attività culturali e composta da ventuno membri,
sette per ognuno dei settori, cinema e multimedialità, musica e
danza, teatri e circhi, designati da diversi Ministeri, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo inseriti in un elenco
predisposto dalle Commissioni parlamentari competenti.
Con gli interventi previsti dalla presente proposta di legge si vuole
perseguire l'obiettivo di rimodulare il sostegno pubblico allo spettacolo,
in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la
collettività, per la valenza artistica dei progetti, per il servizio
sociale garantito e per i livelli occupazionali assicurati.
Tra gli obiettivi che la proposta di legge intende altresì conseguire
vi è quello di prefigurare nuovi modelli gestionali, da riorganizzare,
semplificare e sburocratizzare per gli enti, organismi ed istituzioni
pubblici o di iniziative la cui attività sia prevalentemente sostenuta
dalla mano pubblica, di cui ridefinire le finalità.
La parte settoriale della proposta di legge è volutamente scarna
ed essenziale per l'intento di delineare princìpi di carattere
generale la cui esplicazione viene demandata ad appositi regolamenti di
attuazione che consentano periodicamente la revisione delle disposizioni
tecniche alla luce delle incessati modificazioni della realtà dello
spettacolo.
La presente proposta di legge rappresenta l'occasione storica per il nostro
Paese di colmare un disimpegno riformatore e di proporsi in maniera moderna
verso la promozione culturale, per affermare lo spettacolo quale momento
strategico di crescita artistica, sociale, occupazionale ed economica
della nazione, e riconoscere ai beni culturali status di "industria
pulita" in grado di disinquinare le menti.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2109
Disciplina del settore dello spettacolo
PROPOSTA DI LEGGE Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.
(Finalità della legge).
1. Lo spettacolo è
un bene culturale.
2. La Repubblica sostiene
lo sviluppo quale libera espressione del pensiero artistico, strumento
indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità
nazionale; ne promuove la correlazione con il patrimonio storico ed artistico,
assicura la sua diffusione in Italia e all'estero, valorizza la tradizione
nazionale e locale e stimola l'innovazione artistica ed imprenditoriale.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina
le competenze istituzionali in materia di spettacolo e le modalità
di attribuzione delle risorse per l'esercizio di tali funzioni secondo
i princìpi di sussidiarietà, di prossimità degli
interventi e di efficacia, al fine di assicurare una pluralità
di referenti ed offrire un adeguato servizio di utilità sociale.
2. La Repubblica riserva
particolare attenzione alla promozione dello spettacolo, attraverso la
diffusione delle attività, l'educazione del pubblico, la formazione
degli operatori e dei lavoratori. A tale fine promuove accordi e convenzioni
tra il Ministero per i beni e le attività culturali e:
a)
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
l'inserimento della storia e tecnica dello spettacolo tra le materie di
insegnamento della scuola di base e della scuola superiore e per la istituzione
di corsi di laurea breve inerenti lo spettacolo;
b)
il coordinamento delle regioni per la realizzazione di corsi di formazione
e di alta qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale,
con il coinvolgimento della Scuola nazionale di cinema, nonché
di università, conservatori, accademie, iniziative dello spettacolo
e associazioni di categoria di comprovata esperienza;
c)
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'estensione delle
forme di tutela sindacale e l'applicazione dei nuovi modelli di formazione-lavoro
per tecnici, organizzatori ed amministratori;
d)
il Ministero delle comunicazioni per la realizzazione, attraverso il servizio
pubblico radiotelevisivo, di iniziative di informazione, divulgazione
scientifica, coproduzione con le attività dello spettacolo, realizzazione
di canali tematici e valorizzazione della propria videoteca;
e)
il coordinamento delle regioni ed i Ministeri delle attività produttive
e degli affari esteri, nonché il Ministro per le politiche comunitarie
per lo sviluppo della presenza dello spettacolo e dell'arte italiana all'estero.
Capo II
COMPETENZE ISTITUZIONALI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO Art. 3.
(Funzioni dello Stato).
1. Sono di competenza
statale le seguenti funzioni:
a)
determinare i princìpi generali della politica nazionale, individuando
strumenti di cooperazione e di solidarietà, e contribuire alla
politica comunitaria;
b)
verificare l'efficacia e la congruità dell'intervento pubblico
rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di
monitoraggio ed osservatorio;
c)
promuovere l'integrazione tra i beni culturali, con destinazione di aree
archeologiche e siti museali ad attività espositive e progettualità
permanenti per lo spettacolo;
d)
dotare le aree meno servite di spazi multimediali e adeguare tecnologicamente
il patrimonio strutturale dello spettacolo attraverso incentivi per chi
intraprende opere di ristrutturazione o di riconversione di siti post-industriali,
anche al fine di costituire un "sistema-sala" integrato quale
momento aggregante e di partecipazione della collettività;
e)
sostenere le iniziative a carattere nazionale in concorso con le regioni
e gli enti locali;
f)
promuovere la contemporaneità italiana e l'allestimento di opere
prime;
g)
tutelare e promuovere il teatro, la musica, la danza, le attività
circensi e lo spettacolo viaggiante in concorso con le regioni e gli enti
locali;
h)
promuovere il cinema italiano e l'attività audiovisiva, incentivando
l'afflusso di risorse ad iniziativa privata;
i)
promuovere la sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarità,
la multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture;
l)
favorire iniziative volte a diffondere all'estero l'espressione artistica
nazionale anche attraverso accordi di cooperazione transfrontaliera ed
interregionale;
m)
favorire l'integrazione dello spettacolo con i più moderni strumenti
della comunicazione e promuovere sinergie operative con canali tematici
satellitari, pay tv, via cavo, pay per view, tv digitale e video on demand;
n)
individuare i presupposti per la formazione e per l'iscrizione in registri
professionali degli operatori dello spettacolo;
o)
individuare le tipologie dei parchi di divertimento e autorizzare all'esercizio
le attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
p)
accrescere l'efficienza dell'azione delle amministrazioni pubbliche con
la semplificazione delle procedure e la loro operatività integrata,
valorizzando al massimo l'utilizzo dell'autocertificazione;
q)
ripartire il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e successive modificazioni, tra quote di competenza statale
e regionale e tra quote di intervento per automatismo e selettività,
di cui all'articolo 8, comma 6;
r)
gestire il fondo perequativo di cui all'articolo 7 e surrogare eventuali
inadempienze di regioni ed enti locali.
Art. 4.
(Funzioni delle regioni).
1. Le regioni, al fine
di garantire la razionale e qualificata presenza dello spettacolo sull'intero
territorio nazionale, sono tenute ad armonizzare la propria legislazione
in materia entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dotandosi di un'adeguata e professionalizzata struttura amministrativa
e degli opportuni strumenti di conoscenza del fenomeno culturale.
2. Sono di competenza
regionale le seguenti funzioni:
a)
l'attività legislativa e regolamentare in attuazione di quanto
fissato dallo Stato con legge nazionale;
b)
la promozione ed il sostegno di attività operanti nello spettacolo,
in concorso con lo Stato e gli altri enti locali per quelle a carattere
nazionale, anche favorendo l'utilizzo di siti di particolare rilievo storico-ambientale;
c)
la predisposizione di progetti culturali da inoltrare all'Unione europea
per la valorizzazione dello spettacolo nei suoi diversi generi quale strumento
di integrazione comunitaria;
d)
la verifica degli obiettivi e del corretto utilizzo delle risorse, svolgendo
attività di monitoraggio territoriale in collegamento con l'attività
di osservatorio dello Stato;
e)
la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuove figure professionali;
f)
la promozione delle attività di giovani autori e formazioni, e
dell'imprendioria giovanile e femminile;
g)
la promozione ed il sostegno, in collaborazione con le province ed i comuni,
della distribuzione di spettacoli;
h)
la realizzazione di progetti di promozione e formazione del pubblico,
in particolare di quello giovanile, definiti e realizzati in collaborazione
con gli organismi allo scopo preposti e con istituzioni scolastiche ed
universitarie;
i)
il sostegno di rassegne e festival di particolare significato promozionale
a carattere locale;
l)
la tutela della tradizione collegata ai linguaggi ed alle lingue locali;
m)
la promozione di centri audiovisivi, con particolare riferimento ad iniziative
regionali e locali, anche al fine di costituire una videoteca regionale,
quale momento di raccolta, catalogazione e tutela del patrimonio artistico
dello spettacolo;
n)
il sostegno, in collaborazione con i comuni, alla costruzione, restauro,
adeguamento e qualificazione di sedi, attrezzature ed aree destinate alle
attività dello spettacolo, anche circense e viaggiante, promuovendo
l'innovazione tecnologica;
o)
la programmazione regionale delle aree di plateatico attrezzate per lo
svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
3. Quanto previsto dal
comma 1 costituisce, condizione indispensabile per attuare il trasferimento
di risorse e competenze dallo Stato alle regioni.
Art. 5.
(Funzioni delle province).
1. Sono di competenza
provinciale le seguenti funzioni:
a)
la promozione della cooperazione tra enti locali;
b)
la promozione ed il sostegno di soggetti operanti in ambito provinciale;
c)
la diffusione dello spettacolo anche in relazione a finalità turistiche;
d)
concorrere con la regione alla predisposizione di una progettualità
europea per valorizzare la integrazione comunitaria dello spettacolo;
e)
la formazione del pubblico, soprattutto in ambito scolastico ed universitario;
f)
la promozione di manifestazioni e di attività di divulgazione di
rilievo provinciale;
g)
in concorso con la regione, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento
professionale, e la rilevazione di dati attinenti allo spettacolo.
Art. 6.
(Funzioni dei comuni).
1. Sono di competenza
comunale le seguenti funzioni:
a)
sostenere soggetti dello spettacolo operanti in ambito comunale;
b)
formulare il piano annuale delle iniziative promosse ed organizzate dagli
operatori;
c)
garantire la più ampia collaborazione tra gli enti e gli organismi
operanti nel proprio ambito territoriale;
d)
promuovere interventi di restauro, di adeguamento ed innovazione tecnologica
di sedi ed attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando
il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare tali
attività;
e)
concorrere alla distribuzione dello spettacolo ed alla erogazione di servizi
nelle forme individuate dalla regione;
f)
effettuare la rilevazione, a livello locale, dei dati statistici ed informativi;
g)
rilasciare autorizzazioni all'installazione ed esercizio di circhi, parchi
di divertimento e spettacoli viaggianti e predisporre periodicamente l'elenco
delle aree disponibili ad ospitare tali attività e regolamentare
la concessione delle stesse;
h)
esercitare le funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.
Art. 7.
(Sussidiarietà istituzionale).
1. La sussidiarietà
tra lo Stato, e per esso il Ministero per i beni e le attività
culturali, ed ogni singola regione viene attuata attraverso accordi di
programma triennali in cui vengono individuati e fissati obiettivi e priorità,
elenco dei soggetti, livelli di investimento economico dello Stato e degli
enti territoriali, nonché l'entità dell'intervento di soggetti
privati.
2. In fase di prima applicazione,
gli accordi di programma tengono prioritariamente conto del criterio storico
di intervento dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo
registrato al momento di entrata in vigore della presente legge.
3. E' istituito il Fondo
perequativo dello spettacolo, gestito dallo Stato, in concorso con le
regioni, per realizzare interventi annuali, biennali o triennali in favore
delle aree meno servite, incentivare la presenza omogenea delle attività
dello spettacolo e sostenere regioni ed enti locali che versano in particolari
difficoltà economiche.
4. Alla costituzione del
Fondo perequativo dello spettacolo si provvede tramite:
a)
l'utilizzo di una quota dei proventi del Lotto, secondo l'aliquota periodicamente
fissata dal Ministero per i beni e le attività culturali;
b)
l'utilizzo di una quota dei proventi del Bingo, secondo l'aliquota periodicamente
fissata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c)
il prelievo alla fonte del 2 per cento delle risorse che società
ed enti erogatori di servizi di pubblica utilità destinano annualmente
ad iniziative promozionali e pubblicitarie; tali soggetti vedono riconosciuta
la loro partecipazione con adeguata comunicazione al Parlamento;
d)
eventuali fondo statali ed europei appositamente stanziati o utilizzabili
allo scopo.
Capo III
INTERVENTO DELLO STATO Art. 8.
(Incentivi finanziari).
1. Con gli interventi
previsti dal presente articolo la Repubblica persegue l'obiettivo di rimodulare
il sostegno pubblico allo spettacolo, in base all'efficacia conseguita
in termini di valore aggiunto per la collettività e di favorire
una reale privatizzazione delle istituzioni culturali.
2. Per tutte le attività
dello spettacolo sono previsti i seguenti incentivi economici:
a)
parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla
normativa europea;
b)
detassazione degli utili reinvestiti nell'attività, nella formazione
e nella innovazione tecnologica;
c)
detassazione delle sponsorizzazioni per attività istituzionali,
per la realizzazione di progetti o in conto merce su singoli elementi
della fase produttiva;
d)
introduzione del tax shelter;
e)
riduzione delle aliquote IVA gravanti sullo spettacolo e sulle attività
editoriali e promozionali ad esso connesse;
f)
riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento
dell'ammontare dell'IVA effettivamente versata e comunque nei limiti fissati
dalla normativa europea;
g)
detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;
h)
esenzione delle attività dello spettacolo dell'imposta regionale
sulle attività produttive;
i)
agevolazioni fiscali relative alle utenze connesse all'espletamento della
attività delle sale di pubblico spettacolo.
3. I criteri per l'attuazione
di quanto previsto dal comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Per le attività
teatrali è disposta la non assoggettabilità dell'intervento
pubblico alla ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma e di cui
all'articolo 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
5. Gli artisti e i tecnici
professionisti possono dedurre dal proprio reddito complessivo a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il
50 per cento delle spese sostenute per vitto e alloggio per lo svolgimento
della loro attività, nell'ottica di una progressiva e completa
detassazione delle stesse.
6. Oltre a quanto previsto
dai commi 3, 4 e 5, in termini di automatismo, l'intervento pubblico per
selettività è commisurato alla particolare valenza artistica
e qualità del progetto pluriennale, all'impegno culturale garantito
ed ai risultati conseguiti in termini di servizio sociale e di promozione
dell'immagine culturale del Paese, di numero delle presenze, di livelli
occupazionali assicurati e della valorizzazione di nuove professionalità
artistiche e tecniche, anche alla luce del rischio culturale ed economico
connesso allo svolgimento dell'attività ed alla capacità
di autofinanziamento.
7. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'Istituto
di credito per la cultura quale strumento economico del Ministero per
i beni e le attività culturali per il sostegno e lo sviluppo dello
spettacolo e volano per gli investitori anche finanziari che vogliono
destinare risorse al settore. |
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