LA RIVISTA - LEGGI ONLINE ORA          
Formule di abbonamento
Come abbonarsi
Dove si compra
Sipario Edizioni
Assegni Teatro
Monografici
Indice Annate

XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2109
Discorso introduttivo dell’On. Gabriella Carlucci

Se vuoi commentare questa proposta di legge scrivici a direzione@sipario.it

Le osservazioni più interessanti saranno pubblicate Online e sul mensile SIPARIO.

   
 


XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2109
Discorso introduttivo dell’On. Gabriella Carlucci

Onorevoli Colleghi! - La finalità essenziale che la presente proposta di legge quadro intende perseguire è quella di semplificare, armonizzare e razionalizzare il panorama legislativo dello spettacolo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale.
Dopo l'emanazione della legge "madre" del 1985, (legge n.163) istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi "figlie", mai varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di princìpi e indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.
La proposta di legge quadro, che prevede il coinvolgimento di diversi Ministeri per la valorizzazione dello spettacolo, dall'educazione alla formazione, dalla informazione alla omogenea diffusione sia in Italia che all'estero, rappresenta una prima concreta risposta al riformato articolo 117 della Costituzione. Delinea infatti un modello istituzionale fondato sulla pari dignità dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle province, chiamati a realizzare un modello di "federalismo" sussidiario e solidale che trova applicazione attraverso: l'accordo di programma, ovvero una convenzione pluriennale tra lo Stato ed ogni singola regione in cui fissare obiettivi e priorità, elenco di iniziative, livello di investimento economico statale e locale; la creazione di un fondo perequativo per la realizzazione di interventi in favore di aree meno servite e per sostenere la presenza omogenea delle attività dello spettacolo.
Altro elemento cardine della proposta di legge è quello relativo alla sussidiarietà orizzontale, ovvero alla creazione dei presupposti necessari per attrarre capitali privati e per agevolare ed incentivare fiscalmente le attività dello spettacolo. Particolare attenzione viene riservata alla creazione di un Istituto di credito per la cultura, quale strumento economico della Repubblica per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo e volano per gli investitori, anche finanziari, che vogliano destinare risorse al settore.
La proposta di legge persegue altresì l'obiettivo di riformare e semplificare gli organi consultivi la cui funzione è quella di esprimere pareri sulle attività. Se ne propone il drastico ridimensionamento e la creazione di una Consulta dello spettacolo, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali e composta da ventuno membri, sette per ognuno dei settori, cinema e multimedialità, musica e danza, teatri e circhi, designati da diversi Ministeri, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo inseriti in un elenco predisposto dalle Commissioni parlamentari competenti.
Con gli interventi previsti dalla presente proposta di legge si vuole perseguire l'obiettivo di rimodulare il sostegno pubblico allo spettacolo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività, per la valenza artistica dei progetti, per il servizio sociale garantito e per i livelli occupazionali assicurati.
Tra gli obiettivi che la proposta di legge intende altresì conseguire vi è quello di prefigurare nuovi modelli gestionali, da riorganizzare, semplificare e sburocratizzare per gli enti, organismi ed istituzioni pubblici o di iniziative la cui attività sia prevalentemente sostenuta dalla mano pubblica, di cui ridefinire le finalità.
La parte settoriale della proposta di legge è volutamente scarna ed essenziale per l'intento di delineare princìpi di carattere generale la cui esplicazione viene demandata ad appositi regolamenti di attuazione che consentano periodicamente la revisione delle disposizioni tecniche alla luce delle incessati modificazioni della realtà dello spettacolo.
La presente proposta di legge rappresenta l'occasione storica per il nostro Paese di colmare un disimpegno riformatore e di proporsi in maniera moderna verso la promozione culturale, per affermare lo spettacolo quale momento strategico di crescita artistica, sociale, occupazionale ed economica della nazione, e riconoscere ai beni culturali status di "industria pulita" in grado di disinquinare le menti.

XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2109
Disciplina del settore dello spettacolo
PROPOSTA DI LEGGE Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.
(Finalità della legge).
        1. Lo spettacolo è un bene culturale.
        2. La Repubblica sostiene lo sviluppo quale libera espressione del pensiero artistico, strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale; ne promuove la correlazione con il patrimonio storico ed artistico, assicura la sua diffusione in Italia e all'estero, valorizza la tradizione nazionale e locale e stimola l'innovazione artistica ed imprenditoriale.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).
        1. La presente legge disciplina le competenze istituzionali in materia di spettacolo e le modalità di attribuzione delle risorse per l'esercizio di tali funzioni secondo i princìpi di sussidiarietà, di prossimità degli interventi e di efficacia, al fine di assicurare una pluralità di referenti ed offrire un adeguato servizio di utilità sociale.
        2. La Repubblica riserva particolare attenzione alla promozione dello spettacolo, attraverso la diffusione delle attività, l'educazione del pubblico, la formazione degli operatori e dei lavoratori. A tale fine promuove accordi e convenzioni tra il Ministero per i beni e le attività culturali e:
                a) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'inserimento della storia e tecnica dello spettacolo tra le materie di insegnamento della scuola di base e della scuola superiore e per la istituzione di corsi di laurea breve inerenti lo spettacolo;
                b) il coordinamento delle regioni per la realizzazione di corsi di formazione e di alta qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale, con il coinvolgimento della Scuola nazionale di cinema, nonché di università, conservatori, accademie, iniziative dello spettacolo e associazioni di categoria di comprovata esperienza;
                c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'estensione delle forme di tutela sindacale e l'applicazione dei nuovi modelli di formazione-lavoro per tecnici, organizzatori ed amministratori;
                d) il Ministero delle comunicazioni per la realizzazione, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, di iniziative di informazione, divulgazione scientifica, coproduzione con le attività dello spettacolo, realizzazione di canali tematici e valorizzazione della propria videoteca;
                e) il coordinamento delle regioni ed i Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri, nonché il Ministro per le politiche comunitarie per lo sviluppo della presenza dello spettacolo e dell'arte italiana all'estero.

Capo II
COMPETENZE ISTITUZIONALI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO Art. 3.
(Funzioni dello Stato).
        1. Sono di competenza statale le seguenti funzioni:
                a) determinare i princìpi generali della politica nazionale, individuando strumenti di cooperazione e di solidarietà, e contribuire alla politica comunitaria;
                b) verificare l'efficacia e la congruità dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio ed osservatorio;
                c) promuovere l'integrazione tra i beni culturali, con destinazione di aree archeologiche e siti museali ad attività espositive e progettualità permanenti per lo spettacolo;
                d) dotare le aree meno servite di spazi multimediali e adeguare tecnologicamente il patrimonio strutturale dello spettacolo attraverso incentivi per chi intraprende opere di ristrutturazione o di riconversione di siti post-industriali, anche al fine di costituire un "sistema-sala" integrato quale momento aggregante e di partecipazione della collettività;
                e) sostenere le iniziative a carattere nazionale in concorso con le regioni e gli enti locali;
                f) promuovere la contemporaneità italiana e l'allestimento di opere prime;
                g) tutelare e promuovere il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in concorso con le regioni e gli enti locali;
                h) promuovere il cinema italiano e l'attività audiovisiva, incentivando l'afflusso di risorse ad iniziativa privata;
                i) promuovere la sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarità, la multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture;
                l) favorire iniziative volte a diffondere all'estero l'espressione artistica nazionale anche attraverso accordi di cooperazione transfrontaliera ed interregionale;
                m) favorire l'integrazione dello spettacolo con i più moderni strumenti della comunicazione e promuovere sinergie operative con canali tematici satellitari, pay tv, via cavo, pay per view, tv digitale e video on demand;
                n) individuare i presupposti per la formazione e per l'iscrizione in registri professionali degli operatori dello spettacolo;
                o) individuare le tipologie dei parchi di divertimento e autorizzare all'esercizio le attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
                p) accrescere l'efficienza dell'azione delle amministrazioni pubbliche con la semplificazione delle procedure e la loro operatività integrata, valorizzando al massimo l'utilizzo dell'autocertificazione;
                q) ripartire il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra quote di competenza statale e regionale e tra quote di intervento per automatismo e selettività, di cui all'articolo 8, comma 6;
                r) gestire il fondo perequativo di cui all'articolo 7 e surrogare eventuali inadempienze di regioni ed enti locali.

Art. 4.
(Funzioni delle regioni).
        1. Le regioni, al fine di garantire la razionale e qualificata presenza dello spettacolo sull'intero territorio nazionale, sono tenute ad armonizzare la propria legislazione in materia entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotandosi di un'adeguata e professionalizzata struttura amministrativa e degli opportuni strumenti di conoscenza del fenomeno culturale.
        2. Sono di competenza regionale le seguenti funzioni:
                a) l'attività legislativa e regolamentare in attuazione di quanto fissato dallo Stato con legge nazionale;
                b) la promozione ed il sostegno di attività operanti nello spettacolo, in concorso con lo Stato e gli altri enti locali per quelle a carattere nazionale, anche favorendo l'utilizzo di siti di particolare rilievo storico-ambientale;
                c) la predisposizione di progetti culturali da inoltrare all'Unione europea per la valorizzazione dello spettacolo nei suoi diversi generi quale strumento di integrazione comunitaria;
                d) la verifica degli obiettivi e del corretto utilizzo delle risorse, svolgendo attività di monitoraggio territoriale in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato;
                e) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuove figure professionali;
                f) la promozione delle attività di giovani autori e formazioni, e dell'imprendioria giovanile e femminile;
                g) la promozione ed il sostegno, in collaborazione con le province ed i comuni, della distribuzione di spettacoli;
                h) la realizzazione di progetti di promozione e formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, definiti e realizzati in collaborazione con gli organismi allo scopo preposti e con istituzioni scolastiche ed universitarie;
                i) il sostegno di rassegne e festival di particolare significato promozionale a carattere locale;
                l) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi ed alle lingue locali;
                m) la promozione di centri audiovisivi, con particolare riferimento ad iniziative regionali e locali, anche al fine di costituire una videoteca regionale, quale momento di raccolta, catalogazione e tutela del patrimonio artistico dello spettacolo;
                n) il sostegno, in collaborazione con i comuni, alla costruzione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi, attrezzature ed aree destinate alle attività dello spettacolo, anche circense e viaggiante, promuovendo l'innovazione tecnologica;
                o) la programmazione regionale delle aree di plateatico attrezzate per lo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
        3. Quanto previsto dal comma 1 costituisce, condizione indispensabile per attuare il trasferimento di risorse e competenze dallo Stato alle regioni.

Art. 5.
(Funzioni delle province).
        1. Sono di competenza provinciale le seguenti funzioni:
                a) la promozione della cooperazione tra enti locali;
                b) la promozione ed il sostegno di soggetti operanti in ambito provinciale;
                c) la diffusione dello spettacolo anche in relazione a finalità turistiche;
                d) concorrere con la regione alla predisposizione di una progettualità europea per valorizzare la integrazione comunitaria dello spettacolo;
                e) la formazione del pubblico, soprattutto in ambito scolastico ed universitario;
                f) la promozione di manifestazioni e di attività di divulgazione di rilievo provinciale;
                g) in concorso con la regione, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale, e la rilevazione di dati attinenti allo spettacolo.

Art. 6.
(Funzioni dei comuni).
        1. Sono di competenza comunale le seguenti funzioni:
                a) sostenere soggetti dello spettacolo operanti in ambito comunale;
                b) formulare il piano annuale delle iniziative promosse ed organizzate dagli operatori;
                c) garantire la più ampia collaborazione tra gli enti e gli organismi operanti nel proprio ambito territoriale;
                d) promuovere interventi di restauro, di adeguamento ed innovazione tecnologica di sedi ed attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare tali attività;
                e) concorrere alla distribuzione dello spettacolo ed alla erogazione di servizi nelle forme individuate dalla regione;
                f) effettuare la rilevazione, a livello locale, dei dati statistici ed informativi;
                g) rilasciare autorizzazioni all'installazione ed esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti e predisporre periodicamente l'elenco delle aree disponibili ad ospitare tali attività e regolamentare la concessione delle stesse;
                h) esercitare le funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.

Art. 7.
(Sussidiarietà istituzionale).
        1. La sussidiarietà tra lo Stato, e per esso il Ministero per i beni e le attività culturali, ed ogni singola regione viene attuata attraverso accordi di programma triennali in cui vengono individuati e fissati obiettivi e priorità, elenco dei soggetti, livelli di investimento economico dello Stato e degli enti territoriali, nonché l'entità dell'intervento di soggetti privati.
        2. In fase di prima applicazione, gli accordi di programma tengono prioritariamente conto del criterio storico di intervento dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo registrato al momento di entrata in vigore della presente legge.
        3. E' istituito il Fondo perequativo dello spettacolo, gestito dallo Stato, in concorso con le regioni, per realizzare interventi annuali, biennali o triennali in favore delle aree meno servite, incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo e sostenere regioni ed enti locali che versano in particolari difficoltà economiche.
        4. Alla costituzione del Fondo perequativo dello spettacolo si provvede tramite:
                a) l'utilizzo di una quota dei proventi del Lotto, secondo l'aliquota periodicamente fissata dal Ministero per i beni e le attività culturali;
                b) l'utilizzo di una quota dei proventi del Bingo, secondo l'aliquota periodicamente fissata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
                c) il prelievo alla fonte del 2 per cento delle risorse che società ed enti erogatori di servizi di pubblica utilità destinano annualmente ad iniziative promozionali e pubblicitarie; tali soggetti vedono riconosciuta la loro partecipazione con adeguata comunicazione al Parlamento;
                d) eventuali fondo statali ed europei appositamente stanziati o utilizzabili allo scopo.

Capo III
INTERVENTO DELLO STATO Art. 8.
(Incentivi finanziari).
        1. Con gli interventi previsti dal presente articolo la Repubblica persegue l'obiettivo di rimodulare il sostegno pubblico allo spettacolo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività e di favorire una reale privatizzazione delle istituzioni culturali.
        2. Per tutte le attività dello spettacolo sono previsti i seguenti incentivi economici:
                a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;
                b) detassazione degli utili reinvestiti nell'attività, nella formazione e nella innovazione tecnologica;
                c) detassazione delle sponsorizzazioni per attività istituzionali, per la realizzazione di progetti o in conto merce su singoli elementi della fase produttiva;
                d) introduzione del tax shelter;
                e) riduzione delle aliquote IVA gravanti sullo spettacolo e sulle attività editoriali e promozionali ad esso connesse;
                f) riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'IVA effettivamente versata e comunque nei limiti fissati dalla normativa europea;
                g) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;
                h) esenzione delle attività dello spettacolo dell'imposta regionale sulle attività produttive;
                i) agevolazioni fiscali relative alle utenze connesse all'espletamento della attività delle sale di pubblico spettacolo.
        3. I criteri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Per le attività teatrali è disposta la non assoggettabilità dell'intervento pubblico alla ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma e di cui all'articolo 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        5. Gli artisti e i tecnici professionisti possono dedurre dal proprio reddito complessivo a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il 50 per cento delle spese sostenute per vitto e alloggio per lo svolgimento della loro attività, nell'ottica di una progressiva e completa detassazione delle stesse.
        6. Oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, in termini di automatismo, l'intervento pubblico per selettività è commisurato alla particolare valenza artistica e qualità del progetto pluriennale, all'impegno culturale garantito ed ai risultati conseguiti in termini di servizio sociale e di promozione dell'immagine culturale del Paese, di numero delle presenze, di livelli occupazionali assicurati e della valorizzazione di nuove professionalità artistiche e tecniche, anche alla luce del rischio culturale ed economico connesso allo svolgimento dell'attività ed alla capacità di autofinanziamento.
        7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'Istituto di credito per la cultura quale strumento economico del Ministero per i beni e le attività culturali per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo e volano per gli investitori anche finanziari che vogliono destinare risorse al settore.