Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

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Tutto ebbe inizio quando, al termine di un'assemblea ordinaria condominiale, tenutasi il 29/03/1996, mi espressi sull'intenzione di voler procedere all'installazione delle antenne sul tetto del condominio. Questo però, solamente quando sarei stato in possesso della patente e della licenza di Radioamatore, in quanto all'epoca, stavo ancora frequentando uno dei classici corsi di preparazione agli esami che sono tenuti nelle Sezioni ARI.
( Un sincero, personale riconoscimento, va all'impegno e alla disponibilità dimostrata da I2RR e da I2ZZU, della Sezione A.R.I. di Saronno. )
Cercai d'essere  molto  chiaro sul fatto, che la mia non era una richiesta d'autorizzazione, ma  unicamente  un  tentativo d'informare i Condomini, su quali fossero le mie intenzioni per un prossimo futuro! Bastò questo, per far sì che da alcuni di essi, scaturissero le perplessità e i problemi più disparati, generando così un clima di preoccupazione e d'astio nei miei riguardi, al quale l'amministratore cercò di porre rimedio impegnandosi ad assumere informazioni in merito! L'assemblea arrivò così al termine, e comunque, il fatto di sapere che l'amministratore si sarebbe informato, mi fece sentire abbastanza tranquillo!

Dopo qualche tempo, esattamente il 04/07/1996, ricevetti il verbale dell'assemblea, e con mio stupore, lessi ciò che non avrei mai voluto leggere!

Ecco qui di seguito l'attinente stralcio del verbale:

 

.......
E' stato dato avviso, da parte di un Condomino, di voler installare un impianto di ricetrasmissione per radioamatori. Poiché la cosa ha creato delle perplessità negli altri Condomini, onde evitare spiacevoli discussioni, l'amministratore si è impegnato ad informarsi sulla legislazione in merito.
Da informazioni assunte, in base all'art. 1136 C.C., è fatto divieto d'installare privatamente in un condominio, impianti speciali via etere che possano recare danno ad impianti già esistenti via cavo e/o via etere d'uso comune, a meno che, con documentazione, tale impianto sia eseguito per motivi di utilità pubblica. Resta comunque l'obbligo, da parte di chi esegue detto impianto, di avere il consenso della maggioranza dei Condomini se vi è l'intenzione di estendere anche parte dell'impianto sulla proprietà comune.
...........


Come si può ben notare, il senso del contenuto di queste poche righe, contrasta in modo violento con la realtà che tutti noi Radioamatori ben conosciamo! Mi vidi così obbligato a replicare  immediatamente a quanto appena riportato, ed inviai così una raccomandata A.R., il cui testo riporto fedelmente qui sotto in modo integrale:

 


ORIGGIO 10/07/1996

Spett.le Sig. TOMBA FRANCESCO, nella sua qualità d’amministratore del CONDOMINIO " MONTESANTO " V.LE RESISTENZA, 109 ORIGGIO,

La invito a prendere atto del mio totale e assoluto dissenso per quanto da Lei dichiarato e formalizzato sul verbale dell’assemblea ordinaria tenutasi in seconda convocazione il giorno 29 MARZO 1996 e consegnatomi il 04 LUGLIO 1996.
Intendo innanzi tutto affermare, come feci del resto in sede della menzionata assemblea, che le mie dichiarazioni, tendevano unicamente ad informare tutti i Sig. Condomini, di quali fossero le mie intenzioni riguardo alla volontà di voler installare nella mia abitazione una "STAZIONE DI RADIOAMATORE", e NON di chiederne l’autorizzazione, in quanto fino a prova contraria, da libero cittadino quale intendo essere, codesta facoltà, sempre nel rispetto delle leggi che ordinano questa materia, resta di sola e unica mia discrezione!
Per quanto riguarda invece l’affermazione, la quale intende richiamare il divieto d’installazione di una "STAZIONE DI RADIOAMATORE " in base al da Lei citato articolo n. 1136 del CODICE CIVILE, tengo a precisare che non trova riscontro alcuno con quanto il menzionato articolo intende trattare, in quanto, lo stesso, ha come scopo la sola funzione di disciplinare la costituzione dell’assemblea e la validità delle deliberazioni, non menzionando per niente la possibilità o meno da parte di un Condomino, di poter installare nella propria abitazione una "STAZIONE DI RADIOAMATORE", e all’occasione mi permetto di riportarne tra queste righe, il fine dello stesso, il quale cita espressamente:

art. 1136: << L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti Condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att.67 SS.).Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore (1129) o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo (1131/3), nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione (1128/2) dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i Condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore (1138/4). >>

Non corrisponde quindi al vero, l’affermazione da Lei espressa, riferendosi all’obbligo da parte di chi volesse installare nella propria abitazione una "STAZIONE DI RADIOAMATORE ", di avere il consenso dalla maggioranza dei condomini (se vi è l’intenzione d’estendere parte dell’impianto sulle parti comuni), in quanto questa specifica materia è regolamentata e disciplinata in ITALIA dal D.P.R. 29 MARZO 1973, n. 156, il quale raccoglie in un unico testo le leggi postali, e di conseguenza, la Direzione Compartimentale P.T. Regione Lombardia quale ufficio demandato dal MINISTERO delle POSTE E TELECOMUNICAZIONI è l’unico e solo Ente che può autorizzare o no chiunque ad ottenere la LICENZA di "STAZIONE DI RADIOAMATORE" e quindi la liceità intrinseca e inoppugnabile della sua installazione! E’ importante considerare inoltre, che tale normativa tratta anche in modo ampio e chiaro (art. 9) delle caratteristiche tecniche, alla quale devono appartenere le apparecchiature che compongono una "STAZIONE DI RADIOAMATORE", e di tutte le procedure che lo stesso deve utilizzare, aventi l’unico fine di non generare disturbo alcuno agli impianti preesistenti! Per quanto riguarda ancora la facoltà d’accedere alle parti comuni, ricordo che l’art. 1117 del CODICE CIVILE stabilisce quali siano le parti comuni e cita espressamente:

Art. 1117: << Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio (1118), se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i TETTI e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini >>

e di seguito l’art. 1118 decreta quale sia il diritto / dovere d’ogni singolo condomino su queste parti , e cita espressamente:

Art. 1118 : << Il diritto di ciascun Condomino sulle cose indicate dall’articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti (att. 63). Il Condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104, 1123, 1138/4) >>.

Pertanto, dai sopraelencati articoli del CODICE CIVILE, e da tutto quanto fedelmente riportato, risulta evidente la possibilità per chiunque d’utilizzare le parti comuni per gli usi che logicamente più si addicono, e di conseguenza, si rivela privo d’alcun significato quanto da Lei scritto sul verbale dell’assemblea ordinaria del 29 MARZO 1996 inerente ad un presunto divieto d’installazione di una "STAZIONE DI RADIOAMATORE ".
Confermando la mia disponibilità ad esibire, per chi ne volesse venire a conoscenza, tutta la documentazione concernente gli articoli del D.P.R. 29 MARZO 1973, n. 156 e tutto quanto in materia, la prego cortesemente d’informare tutti i Sig. Condomini sul contenuto della presente e prioritariamente di rettificare al più presto quanto erroneamente da Lei dichiarato sul verbale del 29 MARZO 1996!
Allo stesso modo, intendo ribadire quindi con la presente, la mia intenzione, quando sarò in grado e lo riterrò più opportuno, d’installare presso la mia abitazione, una "STAZIONE DI RADIOAMATORE".
Intendo confermare inoltre che sarò obbligato, nei confronti di chiunque mi voglia arrecare danno, ad intraprendere qualsiasi iniziativa di tipo legale, affinché un mio diritto, che è persino abbracciato dall’art. n. 21 della COSTITUZIONE ITALIANA che più volte è stato citato in cause aventi come motivo di dibattimento questa materia risolvendole a favore del discriminato, venga da tutti rispettato e messo in opera!

Colgo l’occasione per porre Distinti Saluti.

In fede : BIASONI DANIELE


Spedita la raccomandata A.R., restai in attesa di un positivo riscontro........

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