ORIGGIO 10/07/1996
Spett.le Sig. TOMBA
FRANCESCO, nella sua qualità
damministratore del CONDOMINIO " MONTESANTO " V.LE RESISTENZA, 109
ORIGGIO,
La invito a prendere atto del mio totale e assoluto dissenso per quanto
da Lei dichiarato e formalizzato sul verbale dellassemblea ordinaria tenutasi in
seconda convocazione il giorno 29 MARZO 1996 e consegnatomi il 04 LUGLIO 1996.
Intendo innanzi tutto affermare, come feci del resto in sede della menzionata assemblea,
che le mie dichiarazioni, tendevano unicamente ad informare tutti i Sig.
Condomini, di
quali fossero le mie intenzioni riguardo alla volontà di voler installare nella mia
abitazione una "STAZIONE DI RADIOAMATORE", e NON di chiederne
lautorizzazione, in quanto fino a prova contraria, da libero cittadino quale intendo
essere, codesta facoltà, sempre nel rispetto delle leggi che ordinano questa materia,
resta di sola e unica mia discrezione!
Per quanto riguarda invece laffermazione, la quale intende richiamare il divieto
dinstallazione di una "STAZIONE DI RADIOAMATORE " in base al da Lei citato
articolo n. 1136 del CODICE CIVILE, tengo a precisare che non trova riscontro alcuno con
quanto il menzionato articolo intende trattare, in quanto, lo stesso, ha come scopo la
sola funzione di disciplinare la costituzione dellassemblea e la validità delle
deliberazioni, non menzionando per niente la possibilità o meno da parte di un
Condomino, di poter installare nella propria abitazione una "STAZIONE DI
RADIOAMATORE", e alloccasione mi permetto di riportarne tra queste righe, il
fine dello stesso, il quale cita espressamente:
art. 1136: <<
Lassemblea è regolarmente costituita con lintervento di tanti
Condomini che
rappresentino i due terzi del valore dellintero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio (att.67 SS.).Sono valide le deliberazioni approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore delledificio.Se lassemblea non può deliberare per mancanza di numero,
lassemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della
prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida
se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e
almeno un terzo del valore delledificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e
la revoca dellamministratore (1129) o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dellamministratore medesimo (1131/3),
nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione (1128/2) delledificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita
dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal
primo comma dellart. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore
delledificio. Lassemblea non può deliberare se non consta che tutti i
Condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dellassemblea si
redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dallamministratore
(1138/4). >>
Non corrisponde quindi al vero, laffermazione da Lei espressa,
riferendosi allobbligo da parte di chi volesse installare nella propria abitazione
una "STAZIONE DI RADIOAMATORE ", di avere il consenso dalla maggioranza dei
condomini (se vi è lintenzione destendere parte dellimpianto sulle
parti comuni), in quanto questa specifica materia è regolamentata e disciplinata in
ITALIA dal D.P.R. 29 MARZO 1973, n. 156, il quale raccoglie in un unico testo le leggi
postali, e di conseguenza, la Direzione Compartimentale P.T. Regione Lombardia quale
ufficio demandato dal MINISTERO delle POSTE E TELECOMUNICAZIONI è lunico e solo
Ente che può autorizzare o no chiunque ad ottenere la LICENZA di "STAZIONE DI
RADIOAMATORE" e quindi la liceità intrinseca e inoppugnabile della sua
installazione! E importante considerare inoltre, che tale normativa tratta anche in
modo ampio e chiaro (art. 9) delle caratteristiche tecniche, alla quale devono appartenere
le apparecchiature che compongono una "STAZIONE DI RADIOAMATORE", e di tutte le
procedure che lo stesso deve utilizzare, aventi lunico fine di non generare disturbo
alcuno agli impianti preesistenti! Per quanto riguarda ancora la facoltà daccedere
alle parti comuni, ricordo che lart. 1117 del CODICE CIVILE stabilisce quali siano
le parti comuni e cita espressamente:
Art. 1117: << Sono oggetto di
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio
(1118), se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge ledificio, le fondazioni, i muri
maestri, i TETTI e i lastrici solari, le scale, i portoni dingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti delledificio necessarie
alluso comune;
2) i locali per la portineria e per lalloggio del portiere, per la lavanderia, per
il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono alluso e
al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le
fognature e i canali di scarico, gli impianti per lacqua, per il gas, per
lenergia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione
degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini >>
e di seguito lart. 1118 decreta quale sia il diritto / dovere
dogni singolo condomino su queste parti , e cita espressamente:
Art. 1118 : <<
Il diritto di ciascun Condomino sulle cose indicate dallarticolo precedente è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti (att. 63). Il Condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104, 1123,
1138/4) >>.
Pertanto, dai sopraelencati articoli del CODICE CIVILE, e da tutto
quanto fedelmente riportato, risulta evidente la possibilità per chiunque
dutilizzare le parti comuni per gli usi che logicamente più si addicono, e di
conseguenza, si rivela privo dalcun significato quanto da Lei scritto sul verbale
dellassemblea ordinaria del 29 MARZO 1996 inerente ad un presunto divieto
dinstallazione di una "STAZIONE DI RADIOAMATORE ".
Confermando la mia disponibilità ad esibire, per chi ne volesse venire a conoscenza,
tutta la documentazione concernente gli articoli del D.P.R. 29 MARZO 1973, n. 156 e tutto
quanto in materia, la prego cortesemente dinformare tutti i Sig. Condomini
sul
contenuto della presente e prioritariamente di rettificare al più presto quanto
erroneamente da Lei dichiarato sul verbale del 29 MARZO 1996!
Allo stesso modo, intendo ribadire quindi con la presente, la mia intenzione, quando sarò
in grado e lo riterrò più opportuno, dinstallare presso la mia abitazione, una
"STAZIONE DI RADIOAMATORE".
Intendo confermare inoltre che sarò obbligato, nei confronti di chiunque mi voglia
arrecare danno, ad intraprendere qualsiasi iniziativa di tipo legale, affinché
un mio
diritto, che è persino abbracciato dallart. n. 21 della COSTITUZIONE ITALIANA che
più volte è stato citato in cause aventi come motivo di dibattimento questa materia
risolvendole a favore del discriminato, venga da tutti rispettato e messo in opera!
Colgo loccasione per porre Distinti Saluti.
In fede : BIASONI DANIELE