TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO
Si comunica che il Giudice Istruttore Dr. Giuseppe Limongelli nella
causa controindicata ha pronunciato fuori dall'udienza la seguente
Ordinanza
il giudice
rilevato che la resistenza temeraria del condominio è palese;
rilevato infatti che l'amministratore del condominio dopo aver ricevuto il 15.1.98
comunicazione della raccomandata del ricorrente datata 10.1.98 nella quale il Biasoni
comunicava al Tomba amministratore del condominio che avrebbe installato l'antenna di
radio amatore sul tetto della costruzione il Tomba il 18.1.98 teneva assemblea
condominiale nella quale l'assemblea esprimeva il diniego a tale installazione;
rilevato che il comportamento del condominio viola il diritto costituzionale riconosciuto
a chiunque, ex art. 21 Cost., di installare sul tetto del condominio l'antenna de qua,
come affermato da Cass. 16.12.83 n. 7418 e dalle altre pacifiche e costanti pronunzie,
come indicate e documentate dal ricorrente;
rilevato che il condominio al solo scopo di impedire l'esercizio di questo diritto qui
assumeva che poiché la richiesta risaliva al 1996 non vi era più pericolo del ritardo;
rilevato che l'affermazione è inveritiera perché il condominio furbescamente dopo aver
per anni disatteso alle istanze del Biasoni solo con la deliberazione del gennaio del 1998
evidenziava la sua sola ed esclusiva volontà di violare la legge (art. 21 Cost.) in
quanto nell'assemblea del 27.3.96 (doc 3 ricorrente) non rispondeva all'istanza del
Biasoni ma mandava all'amministratore per studiare la normativa e così l'assemblea sempre
nella detta ottica furbesca il 25.2.97 affermava che non era consentito installare antenne
sul tetto ma che eventuali lavori dovevano essere effettuati da personale competente con
ciò facendo intendere che non vi era una preclusione assoluta e così finalmente solo con
l'assemblea del 1998 il Biasoni fu certo che non aveva altra azione per tutelare il suo
diritto costituzionale se non quella del ricorso ex art. 700 c.p.c. come modificato dagli
artt. 669 bis e segg. c.p.c. come affermato pacificamente in giurisprudenza;
rilevato che il condominio affermava che dalle radiazioni emesse dall'antenna potevano
derivare conseguenze dannose alla salute dei condomini senza fornire la benché minima
prova dell'assunto e rifacendosi presumibilmente a vaghe notizie giornalistiche che hanno
ad invero ad oggetto per altre radiazioni (quelle dell'alta tensione dei cavi ENEL,
peraltro anch'esse di dubbio danno alla salute), qui invalenti ex art. 115 c.p.c., e così
parlava di danno estetico ignorando volutamente del tutto che il diritto costituzionale
prevale sul danno estetico peraltro del tutto indimostrato;
rilevato infine che ad evidenziare l'assoluta mala fede del condominio vi è la sua ultima
affermazione puramente defatigatoria e tesa solo a ritardare il giudizio in dispregio di
ogni regola in base alla quale l'antenna poteva sistemarsi nel terreno pertinenziale del
condominio ed a comprova di ciò produceva una fotografia in particolare ritraente con un
grandangolo un enorme e smisurato prato senza però dire che il prato condominiale non era
quello spazio smisurato che si voleva far passare al giudice per ingannarlo, altro non si
può dire, ma era quel limitato spazio che si vede recintato nelle fotografie prodotte dal
ricorrente, spazio nel quale non potrebbe neppure avere spazio l'antenna con le sue
propaggini;
rilevato che l'installazione d'antenna non richiede alcuna autorizzazione amministrativa
(Consiglio di Stato 20.5.88 n. 594, in atti ricorrente) sotto il profilo edilizio;
rilevato che nulla è a disporsi sulle spese perché essendo stato il ricorso accolto le
medesime saranno regolate insieme al giudizio di merito ex art. 669 septies c.p.c.;
AUTORIZZA
Biasoni Daniele ad installare sul tetto dello stabile sito in Origgio
via della Resistenza n. 109 l'antenna con i cavi come da progetto di doc. 9 ricorrente
(missiva del Biasoni al Tomba datata 10.1.98), ove il Biasoni sia abilitato all'esercizio
di radioamatore e l'installazione sia autorizzata dalla Pubblica Amministrazione, come da
disciplina sulle telecomunicazioni;
DISPONE
Che il Biasoni essendo condomino possa accedere sul tetto quando più
gli aggrada;
CONCEDE
Termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza
per iniziare la causa di merito.