Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Ecco qui l'ordinanza che ricevetti il 25/06/1998:

 


TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO

 

Si comunica che il Giudice Istruttore Dr. Giuseppe Limongelli nella causa controindicata ha pronunciato fuori dall'udienza la seguente

 

Ordinanza

 

il giudice

 

rilevato che la resistenza temeraria del condominio è palese;
rilevato infatti che l'amministratore del condominio dopo aver ricevuto il 15.1.98 comunicazione della raccomandata del ricorrente datata 10.1.98 nella quale il Biasoni comunicava al Tomba amministratore del condominio che avrebbe installato l'antenna di radio amatore sul tetto della costruzione il Tomba il 18.1.98 teneva assemblea condominiale nella quale l'assemblea esprimeva il diniego a tale installazione;
rilevato che il comportamento del condominio viola il diritto costituzionale riconosciuto a chiunque, ex art. 21 Cost., di installare sul tetto del condominio l'antenna de qua, come affermato da Cass. 16.12.83 n. 7418 e dalle altre pacifiche e costanti pronunzie, come indicate e documentate dal ricorrente;
rilevato che il condominio al solo scopo di impedire l'esercizio di questo diritto qui assumeva che poiché la richiesta risaliva al 1996 non vi era più pericolo del ritardo;
rilevato che l'affermazione è inveritiera perché il condominio furbescamente dopo aver per anni disatteso alle istanze del Biasoni solo con la deliberazione del gennaio del 1998 evidenziava la sua sola ed esclusiva volontà di violare la legge (art. 21 Cost.) in quanto nell'assemblea del 27.3.96 (doc 3 ricorrente) non rispondeva all'istanza del Biasoni ma mandava all'amministratore per studiare la normativa e così l'assemblea sempre nella detta ottica furbesca il 25.2.97 affermava che non era consentito installare antenne sul tetto ma che eventuali lavori dovevano essere effettuati da personale competente con ciò facendo intendere che non vi era una preclusione assoluta e così finalmente solo con l'assemblea del 1998 il Biasoni fu certo che non aveva altra azione per tutelare il suo diritto costituzionale se non quella del ricorso ex art. 700 c.p.c. come modificato dagli artt. 669 bis e segg. c.p.c. come affermato pacificamente in giurisprudenza;
rilevato che il condominio affermava che dalle radiazioni emesse dall'antenna potevano derivare conseguenze dannose alla salute dei condomini senza fornire la benché minima prova dell'assunto e rifacendosi presumibilmente a vaghe notizie giornalistiche che hanno ad invero ad oggetto per altre radiazioni (quelle dell'alta tensione dei cavi ENEL, peraltro anch'esse di dubbio danno alla salute), qui invalenti ex art. 115 c.p.c., e così parlava di danno estetico ignorando volutamente del tutto che il diritto costituzionale prevale sul danno estetico peraltro del tutto indimostrato;
rilevato infine che ad evidenziare l'assoluta mala fede del condominio vi è la sua ultima affermazione puramente defatigatoria e tesa solo a ritardare il giudizio in dispregio di ogni regola in base alla quale l'antenna poteva sistemarsi nel terreno pertinenziale del condominio ed a comprova di ciò produceva una fotografia in particolare ritraente con un grandangolo un enorme e smisurato prato senza però dire che il prato condominiale non era quello spazio smisurato che si voleva far passare al giudice per ingannarlo, altro non si può dire, ma era quel limitato spazio che si vede recintato nelle fotografie prodotte dal ricorrente, spazio nel quale non potrebbe neppure avere spazio l'antenna con le sue propaggini;
rilevato che l'installazione d'antenna non richiede alcuna autorizzazione amministrativa (Consiglio di Stato 20.5.88 n. 594, in atti ricorrente) sotto il profilo edilizio;
rilevato che nulla è a disporsi sulle spese perché essendo stato il ricorso accolto le medesime saranno regolate insieme al giudizio di merito ex art. 669 septies c.p.c.;

 

AUTORIZZA

 

Biasoni Daniele ad installare sul tetto dello stabile sito in Origgio via della Resistenza n. 109 l'antenna con i cavi come da progetto di doc. 9 ricorrente (missiva del Biasoni al Tomba datata 10.1.98), ove il Biasoni sia abilitato all'esercizio di radioamatore e l'installazione sia autorizzata dalla Pubblica Amministrazione, come da disciplina sulle telecomunicazioni;

 

DISPONE

 

Che il Biasoni essendo condomino possa accedere sul tetto quando più gli aggrada;

 

CONCEDE

 

Termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per iniziare la causa di merito.

 

 

Come si può immaginare, il senso ed i contenuti della suddetta ordinanza, appagarono pienamente tutti i presupposti che mi ero fissato, e indussero l'Avv. Alberto Baccani, a redigere e a farmi pervenire in visione, l'atto di citazione da presentare in Tribunale per il giudizio di merito.

Segue il documento che ricevetti dopo pochi giorni dall'emissione dell'ordinanza:.......

 

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Segue.......


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