Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Ecco l'atto di citazione pervenutomi in visione il 29/06/1998:

 


TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ATTO DI CITAZIONE


L'avv. Alberto Baccani e l'Avv. Dario Baragiola di Busto Arsizio Via Mameli 6/a il primo difensore ed il secondo anche proc.dom. per delega a margine del presente atto del signor Daniele Biasoni in Origgio Via della Resistenza 109

 

espongono

 

FATTI PROCESSUALI

1.- Il Signor Biasoni con ricorso depositato in data 20.4.1998 e notificato in data 22.4.1998 ha chiesto al tribunale di Busto Arsizio l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex. Art. 700 c.p.c. al fine di sentir ordinare al Condominio "Montesanto" di Origgio Via della Resistenza 109 in persona del suo amministratore di permettergli l'installazione sul tetto dell'edificio di un'antenna ad uso radioamatoriale come da progetto depositato e consentirgli il passaggio dei relativi cavi autorizzando le operazioni di manutenzione.
2.- Il Presidente del Tribunale ha designato il dott. Limongelli il quale ha fissato l'udienza del 13.5.1998 per la discussione del ricorso.
A tale udienza si è ritualmente costituito il Condominio "Montesanto" contestando le domande di parte ricorrente ed assumendo in particolare:
Inesistenza del fumus boni iuris
L'inammissibilità del ricorso ex art. 700 per assenza del periculum in mora
L'attività particolarmente rumorosa del Signor Biasoni nel salire alcune volte l'anno sul tetto (!!??)
La possibilità di disturbi da parte dell'antenna ai televisori e/o agli strumenti elettronici dei Condomini
Il danno estetico derivante dall'installazione del traliccio
La necessità di concessione edilizia
3.- All'udienza del 13 maggio 1998 l'Avv. Baccani ha prodotto in copia le sentenze citate e riportate nel ricorso ed alla successiva udienza ha prodotto una breve memoria di replica con documenti in risposta a quanto dedotto a verbale dall'Avv. Zeuli.
4.- L'Avv. Zeuli ha dichiarato che il Condominio era disponibile solo a consentire l'installazione del traliccio su una porzione di giardino antistante i balconi della proprietà del ricorrente in una zona ove peraltro esistono diversi alberi di alto fusto.
5.- La difesa del Signor Biasoni ha fatto rilevare che in detta denegata ipotesi l'antenna, ruotando, avrebbe sconfinato sul terreno dei confinanti e che tale manufatto per poter superare in altezza il tetto ove si trova l'antenna televisiva avrebbe dovuto essere di rilevante altezza (oltre 12 metri) con problemi di sicurezza e di rischio di disturbi.
Ha fatto altresì presente che la convenuta aveva prodotto delle fotografie che rappresentavano in modo distorto la realtà lasciando intuire che il giardino condominiale era di vastissime proporzioni allorquando invece la zone ove avrebbe dovuto essere installato il traliccio era direttamente confinante con la rete delimitante le proprietà ed a ridosso degli alberi.
6.- Il Giudice Istruttore si è riservato ed in data 10.6.1998 ha depositato l'ordinanza con cui si autorizza il Signor Biasoni all'installazione dell'antenna concedendogli l'accesso sul tetto e dando termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza per la causa di merito.

La difesa del Signor Biasoni, pertanto, notifica il presente atto di citazione per sentir convalidare il provvedimento d'urgenza già assunto dal Giudice Istruttore, sentir condannare il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa stante anche l'atteggiamento defatigatorio e temerario della convenuta ed al pagamento delle spese di causa sia del procedimento di urgenza sia di quello di merito.

 

*****

 

LA SITUAZIONE DI FATTO CHE HA DATO ORIGINE AL DEPOSITO DEL RICORSO

 

1.- Il Signor Biasoni Daniele è residente in un appartamento di sua proprietà sito nel Condominio "Montesanto" Viale Resistenza 109 ad Origgio ed è titolare di una licenza di esercizio di stazione di radioamatore.
2.- Lo stabile è amministrato dal signor Francesco Tomba.
3.- Nel corso del 1996 il sig. Biasoni comunicava all'amministratore del condominio l'intenzione d'installare sul tetto della propria residenza un'antenna per l'uso di apparecchiature di radioamatore.
4.- I propositi del signor Biasoni venivano esposti ai condomini nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi il 29.03.1996.
In quell'occasione l'amministratore si riservava di assumere conferme legislative al riguardo e subordinava la possibilità di realizzare gli impianti al preventivo consenso dei condomini da effettuarsi in una successiva delibera assembleare.
5.- In data 30.09.1996 l'amministratore si riservava di riproporre la questione nella successiva assemblea condominiale per ottenere l'imprescindibile consenso della maggioranza.
7.- Il signor Biasoni inviava con lettera raccomandata del 9.10.1996 ulteriori supporti normativi all'amministratore pregandolo di informare tempestivamente i condomini al fine di fare chiarezza e di evitare ulteriori ritardi.
8.- In data 4.4.1997 si svolgeva l'assemblea ordinaria condominiale ed al punto 4 dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, venivano nuovamente discusse le intenzioni del signor Biasoni.
L'assemblea deliberava il divieto di installazione di antenna sul tetto in considerazione del fatto che lo stesso deve intendersi di proprietà comune e coinvolge quindi tutti i condomini sia nelle riparazioni che in caso di responsabilità verso terzi per eventuali infortuni e danni provenienti dal suo utilizzo.
Veniva ribadito che non è consentito a nessuno l'utilizzo per motivi personali del tetto condominiale.
9.- In data 5.1.1998 l'amministratore del condominio "Montesanto" inviava la convocazione di assemblea ordinaria per il giorno 22.1.1998 senza prevedere all'ordine del giorno la discussione in merito all'installazione dell'antenna da parte del Signor Biasoni.
10.- In data 10.1.1998 il Signor Biasoni inviava lettera raccomandata all'amministratore con richiesta di delibera ed informazione dei condomini in relazione ai propri diritti di radioamatore.
A tal fine faceva presente che:
-i lavori sarebbero stati attuati in conformità con la normativa vigente;
-l'installazione non avrebbe arrecato danni alle cose comuni;
-l'installazione non avrebbe causato limitazioni agli altrui diritti;
-quale socio A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) possiede una polizza assicurativa per danni a terzi e/o cose di terzi, con massimale di L. 1.000.000.000.
Alla missiva veniva allegata idonea documentazione:
-legge 6.5.1940 n. 554;
-artt. 232 e 397 DPR 29.3.1973 n. 156;
-polizza assicurativa;
-licenza di radioamatore;
-progetto installazione antenne;
-dichiarazione Camera di Commercio.
11.- In data 18.1.1998 si teneva l'assemblea annuale condominiale ed al punto 6 dell'ordine del giorno "varie ed eventuali" l'amministratore dava lettura della missiva del Sig. Biasoni.
12.- L'assemblea deliberava: "la maggioranza dei condomini rifiuta di dare autorizzazione all'esecuzione di detta iniziativa ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla delibera di assemblea del 4.4.1997 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune, coinvolge tutti i condomini sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o danni pervenuti dall'utilizzo dello stesso. Si ribadisce che non è consentito a nessuno l'utilizzo del tetto comune per motivi strettamente individuali".
13.- Il Signor Biasoni si trovava costretto a questo punto a provvedere al deposito del ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di sentir accogliere i suoi giusti diritti.

 

*****

 

Esaminiamo a questo punto i presupposti processuali e di diritto sostanziale che legittimano la conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio, l'accertamento del diritto del Signor Biasoni e la condanna del convenuto Condominio "Montesanto" al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di causa.

Sul diritto all'installazione dell'antenna

Fin al 1983 la Magistratura di merito si è espressa varie volte a favore delle richieste del radioamatore di installare un'antenna sulla base della vecchia legge del 1940 e del successivo art. 397 del Codice Postale emanato nel 1973 con il DPR 156 del 29.3, sempre però esaminando la questione solo nel merito.
Nessuna sentenza specifica era stata pronunciata in un giudizio di legittimità sul caso del radioamatore.
In data 16.12.1983 con sentenza n.7418 la Corte di Cassazione ha dichiarato, per la prima volta, in modo inequivoco, il diritto del radioamatore ad installare l'antenna affermando che tale diritto deve essere inquadrato in una delle facoltà derivanti dal diritto all'espressione del proprio pensiero.
In particolare la sentenza Cass. 16.12.1983 n. 7418 nonché quella successiva Cass. 6.11.1985 n. 5399 hanno ribadito che quanto previsto dagli artt. 231, 232 e 397 del DPR 156/73 corrispondono ad una delle facoltà di carattere generale riconducibili a quanto previsto dall'art. 21 della Costituzione relativo alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione nel duplice aspetto sia di esprimere il proprio pensiero sia di essere destinatari di quanto espresso da altri.
Il diritto di installare antenne e cavi si pone come specifico mezzo irrinunciabile per dare attuazione al suddetto diritto.
Non siamo in presenza di una menomazione del diritto di proprietà in sé ma di una vera e propria obbligazione ex lege o "propter rem".
La giurisprudenza ha esteso il diritto anche a quello della ricezione ed irradiazione di trasmissioni considerando che l'installazione di un'antenna ricetrasmittente si pone come strumento indispensabile per la diffusione del proprio pensiero.
Diversi provvedimenti hanno ritenuto che l'attività di radiodiffusione dei titolari di una licenza di radioamatore o di CB debba godere nella sua essenzialità di una tutela pari a quella riconosciuta per l'attività di radiodiffusione circolare rappresentando un esercizio di un diritto minore come entità rispetto a quello delle emittenti radiotelevisive che necessitano di antenne ben più grandi ed ingombranti di quelle dei radioamatori o titolari di licenza CB.
Dal 1983 in poi sono state emesse numerose altre sentenze che hanno sempre confermato la sentenza n. 7418 della Corte di Cassazione facendo riferimento anche a giurisprudenza di merito precedente.
Il diritto dell'utente che chiede l'installazione dell'aereo esterno si esplica nei confronti di tutti i comproprietari e di chi abiti nell'immobile che pertanto hanno il dovere di non opporsi all'installazione.
Tale obbligo non comporta una menomazione del diritto di proprietà del locatore o dei comproprietari in quanto è espressamente condizionato al mancato pregiudizio per il normale godimento dell'immobile su cui l'aereo deve essere installato.
Vengono ricordate in questa sede anche le altre sentenze della Corte di Cassazione che in via analogica sono state ritenute applicabili alle antenne dei radioamatori (Cass. N. 1500 del 4.5.1960 della Suprema Corte, nonché le altre sentenze n. 2160 dell'8.7.1971, n. 2769 dell'8.10.1971, n. 906 dell'11.3.1975, n. 3728 del 22.10.1976 e n. 3599 del 6.11.1985).

 

Esame delle sentenze di merito

Esaminiamo adesso alcune significative sentenze emesse dai Giudici di merito.
Tra le sentenze di merito più interessanti vi è quella del Tribunale di Trani 6.6.1978 (Moscatelli/Condominio) con la quale si è accertato il diritto di installare l'antenna dichiarandosi la nullità di una delibera assembleare condominiale che respingeva la richiesta di accedere al tetto.
Il Tribunale di Monza e successivamente la Corte d'Appello di Milano in sede di impugnativa (Tribunale Monza 20.5.1986 Cupelli/Condominio e Corte d'Appello di Milano 7.5.1991 Cupelli/Condominio) hanno sempre dichiarato, facendo riferimento agli artt. 1 e 2 della Legge 6.5.1940 n. 554 ed agli artt. 231, 232 e 397 del DPR 29.3.1973 n. 156, che i condomini non possono sottrarsi all'intenzione di un altro condomino o abitante, in quanto radioamatore, di installare su parti di proprietà comuni od esclusiva un'antenna ricetrasmittente dovendosi considerare tale installazione una facoltà compresa nell'amplissimo diritto primario riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.
Il Tribunale di Milano in questi anni ha emesso una serie di sentenze assolutamente conformi sul fondamentale principio di autorizzare l'installazione dell'antenna anche in presenza di un'opposizione del o dei comproprietari.
Il Tribunale di Milano già con sentenza antesignana n. 3004/80 nella causa promossa dal Signor Fortina contro il condominio di Via de Stael 1, per la prima volta in modo chiaro e netto, ha affermato "Il diritto del Sig. Fortina ad installare, sul lastrico solare del condominio l'antenna per il funzionamento della stazione di radioamatore da lui esercitata".
Ha altresì dichiarato "che tale diritto può essere esercitato senza necessità di autorizzazione del condominio proprietario del lastrico solare" anche contro le previsioni del regolamento condominiale.
Sempre il Tribunale di Milano con sentenza n. 5134/88 ha confermato, in un caso analogo, tale diritto con motivazioni identiche (causa Badalotti/Allievi).
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 693/91 (causa Cupelli/Sanvito) ha confermato anche in grado di appello tale diritto nella vertenza che opponeva il Signor Sanvito, proprietario di un lastrico solare, al Signor Cupelli, radioamatore, respingendo l'appello proposto dal Signor Sanvito alla conforme sentenza del tribunale di Monza.
Tutte le sentenze sopra riportate e le altre che sono state prodotte hanno sempre confermato che il diritto di installare le antenne ed i relativi cavi si pone come specifico mezzo irrinunciabile per dare attuazione al diritto ex art. 21 della Costituzione.
Il diritto dell'istante ad installare l'antenna si configura pertanto come facoltà compresa nell'amplissimo diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 della nostra Costituzione, alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui e come tale non può essere limitato od ostacolato da un'assemblea di condominio che neghi tale diritto.
Siamo in presenza non di una menomazione del diritto di proprietà ma di una vera e propria obbligazione ex lege o propter rem.
Si fa presente che in data 26.5.1998 il Tribunale di Biella su analogo ricorso presentato dal Signor Poli contro il Condominio ove risiedeva ha emesso un'ordinanza di contenuto assolutamente analogo seppur con una motivazione più stringata rilevando nello stesso modo la sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento di urgenza nel caso in cui un radioamatore veda leso il suo diritto di installare l'antenna sul tetto.

 

Esame dei motivi di opposizione proposti dal Condominio

Come abbiamo già ricordato il Condominio ha formulato dei motivi di opposizione sia all'ammissibilità del ricorso di urgenza sia al vero e proprio diritto che viene fatto valere in sede di merito, all'installazione dell'antenna sul tetto.
Le suddette motivazioni hanno rilevanza nel presente procedimento riguardando l'ammissibilità del diritto del Signor Biasoni all'installazione dell'antenna.
Esamineremo in questa sede unicamente le motivazioni che concernono la vertenza di merito, stante la mancata proposizione del reclamo ex art. 739 c.p.c..

 

Sulla opposizione per motivi di decoro architettonico

In primo luogo il Condominio si oppone all'installazione dell'antenna per motivi di decoro architettonico.
L'assemblea tra i vari motivi avrebbe negato il diritto all'installazione dell'antenna assumendo che tale manufatto rovina l'estetica del condominio.
I palazzi di tutta Italia sono pieni di tralicci di antenne, di radio e televisioni private ben più grandi e brutti di quello che intende installare il Signor Biasoni.
Si fa presente che l'immobile ove abita il Signor Biasoni è in aperta campagna, privo di qualsiasi pregio architettonico e pertanto privo di qualsivoglia tutela di carattere ambientale.
Non si vede come si possa asserire che il manufatto danneggi il decoro dello stabile allorquando vi sono delle leggi che legittimano tale installazione come del resto è stato rilevato nella stessa ordinanza dal Giudice Limongelli.
Si rileva a tale proposito che "il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un'apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne di radioamatore nella disciplina della L. 6.5.1940 n 554, dettata a proposito delle antenne radiotelevisive, non si collega ad un diritto dell'installatore, costituito dalla citata normativa, ma ad una facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione e che pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciute anche all'analogo caso delle antenne" (Cass. 16.12.1983 n. 7418).
Il criterio del decoro architettonico è ben altro e comunque non si può concretizzare nella limitazione all'esercizio legittimo di un diritto.
"Il decoro architettonico dell'edificio condominiale è tutelato dall'art. 1120 c.c. secondo comma solo in relazione a vere e proprie innovazioni della cosa comune (anche di carattere contingente ma tali da modificarne la destinazione) non già anche in relazione alla modalità di utilizzazione dell'immobile di proprietà esclusiva" (C.A. Milano 25 settembre 1992 in arch. Loc. 1993 542).
Il divieto di innovazioni che alterino il decoro estetico ed architettonico di un edificio riguarda, ai sensi dell'art. 1120 c.c., i rapporti tra condomini e presuppone quindi l'esistenza di un edificio in condominio, con la conseguenza che le innovazioni apportate da taluno ad un edificio di sua proprietà non attribuiscono al vicino proprietario di un adiacente edificio il diritto al risarcimento del danno per assunto pregiudizio estetico dell'intero complesso immobiliare unitariamente considerato" (Cass. 27.4.1989 n. 1954).
Ancor più illuminante, in quanto afferente proprio il caso di un'antenna di una televisione privata realizzata su un traliccio con i radiatori a pannelli posta su un lastrico solare di proprietà di un singolo condomino (come nel caso in oggetto) è la sentenza del Tribunale di Roma 27.10.1980 (su Giur. Merito pag. 322 anno 1981) "Per quanto attiene alla installazione dell'antenna…. In tema di condominio deve considerarsi innovazione, come tale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1120 c.c., tra cui il divieto di alterare il luogo architettonico non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità o la destinazione della cosa stessa con conseguente incidenza sull'interesse di tutti i condomini e che innovazioni non possono ritenersi invece, tutti gli atti di maggiore o più intensa utilizzazione della cosa comune che non importino alterazioni o modificazioni della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzazione… Ciò comporta che ove si tratti come nella specie, di installazione che non inerisca stabilmente alla struttura dell'immobile non può parlarsi di innovazione… E' indubbia la legittimità dell'installazione in quanto realizzata in conformità delle leggi vigenti in materia non limitante l'uso della proprietà comune da parte dei condomini e non compromettente la stabilità dell'edificio".
"Tutto ciò senza considerare che oltretutto l'antenna in questione non può nemmeno considerarsi pregiudizievole all'estetica del fabbricato dal momento che… la realizzazione con struttura a traliccio e filiforme si distacca molto dal comune senso estetico maturato per gli usuali impianti di ricezione TV".

 

Sulla opposizione per motivi di emissione di disturbi radiotelevisivi

Un altro motivo di opposizione riguarda i presunti disturbi alla ricezione dei programmi radio TV e/o degli strumenti elettronici di proprietà dei condomini.
La difesa del Condominio si è opposta all'installazione dell'antenna assumendo che tale manufatto comporterebbe disturbi alla ricezione radio TV dei condomini oltre delle varie apparecchiature elettroniche.
A riguardo si fa presente che tale situazione è meramente presunta e del tutto ipotetica.
L'apparecchiatura che il Sig. Biasoni intende installare è collegata ad un apparecchio ricetrasmittente, risponde alle normative vigenti ed è dotata di tutti gli accorgimenti per evitare qualsiasi disturbo agli impianti televisivi e radiofonici.
Si rileva del resto che tutte le apparecchiature radioelettriche sin dal 1973, ed in particolare dal successivo regolamento d'esecuzione, sono soggette ad omologazione da parte del Ministero delle Poste, pena l'impossibilità di commercializzazione e severe pene sia per i venditori che per gli acquirenti.
Con il procedimento d'omologazione il Ministero verifica che le apparecchiature rispondano a determinati requisiti di legge per ciò che concerne le emissioni di frequenza e l'emissione di segnali spuri.
Si fa presente infatti che qualsiasi apparecchiatura radio-elettromagnetica produce una quantità maggiore o minore di emissioni radio entro una vasta gamma di frequenze.
Le normative prevedono che i segnali non corrispondenti alla frequenza di emissione debbano avere un livello molto basso e comunque precisato dalle norme di omologazione, livello che in condizioni normali non determina alcun disturbo alle apparecchiature radiotelevisive degli altri utenti.
La legge n 554 del 6.5.1940 prevede espressamente all'art. 11 che per le controversie di natura tecnica inerenti l'installazione dell'antenna e le modalità tecniche dell'impianto è competente in via esclusiva l'Autorità Amministrativa che decide su ricorso degli interessati al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Si deve poi aggiungere che l'opposizione alla presenza di un'antenna quale fonte di disturbo delle radio ricezioni non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo questa funzione delegata agli organi tecnici del Ministero P.T. (Cass. S.U. 22.10.1976 n. 3728; Cass. S.U. 4.5.1960 n. 1005).
Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio nella sua ordinanza ha ritenuto assolutamente non provate le argomentazioni relative ai presunti disturbi e pertanto non ha ritenuto ammissibile tale motivo di opposizione.
A puro titolo di cronaca si fa presente che gli eventuali disturbi non troverebbero neppure ipoteticamente la loro origine nell'antenna che è unicamente un mezzo d'irradiazione ma eventualmente nell'apparecchiatura ricetrasmittente che, come abbiamo sopra detto, è perfettamente in regola e che, nella denegata ipotesi di un'irregolarità, determinerebbe l'intervento degli organi periferici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

 

Sulla opposizione del condominio al diritto del Signor Biasoni all'installazione dell'antenna

La difesa del Condominio ha inizialmente sostenuto l'inesistenza del diritto del Signor Biasoni all'installazione dell'antenna, successivamente ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto ma ha preteso che l'antenna stessa fosse posta nel cortile condominiale avanti la proprietà del Signor Biasoni ove si trovano degli alberi d'alto fusto ed ove, ruotando può sovrastare la proprietà dei vicini.
Abbiamo in questo stesso atto ampiamente esaminato le argomentazioni di diritto che giustificano l'installazione dell'antenna stessa così com'è sempre stato riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito.
Ribadiamo come l'antenna debba essere installata nella sua collocazione naturale del tetto e non possa essere invece situata in posizioni anomale o che possano determinare un aggravamento dei rischi con delle responsabilità che non competono all'attore.
La difesa del Signor Biasoni sottolinea come il progetto presentato nella documentazione e costituito da un preciso disegno con l'indicazione delle altezze e delle quote dell'installazione sia l'unica soluzione tecnicamente valida per dare attuazione al suo diritto costituzionale.
Si sottolinea in questa sede come il diniego all'installazione dell'antenna impedisca al radioamatore di esercitare i diritti derivanti dalla sua licenza rilasciata dal Ministero delle Poste e determini il diritto alla richiesta di risarcimento danni.
Il danno ovviamente non è risarcibile in base ad un preciso parametro economico in quanto non siamo in presenza di un'attività commerciale e questo ha determinato la richiesta di liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Il Giudice nella valutazione del danno dovrà tener conto anche del comportamento del Condominio che ha artatamente e deliberatamente con tattica defatigatoria procrastinato la concessione dell'ordinanza.

 

Sulla necessità della concessione edilizia

La difesa del Condominio ha sostenuto, citando alcune vecchie sentenze, che per l'installazione del traliccio sia necessario il rilascio di una concessione edilizia.
Sul suddetto problema la giurisprudenza si è pronunciata ripetutamente negando che tale intervento comporti la necessità del provvedimento autorizzativo.
Come più volte la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, non ogni opera o intervento dell'uomo che incide latu sensu sul territorio è rilevante ai fini urbanistici (e quindi da assoggettarsi al rilascio di concessione edilizia), ma soltanto quelli per i quali l'incidenza nell'ambiente sia tale, per quantità e qualità, da determinare un apprezzabile mutamento di esso.
L'opera o l'intervento umano nel territorio, per rientrare in concreto nella disciplina di legge, deve raggiungere una "soglia di rilevanza" al di sotto della quale esso degrada a mero comportamento trascurabile, in quanto, per detti fini non viene preso in considerazione dal diritto e, prima ancora, dalla coscienza sociale.
Facendo applicazione di siffatti principi può innanzi tutto osservarsi come le antenne ricetrasmittenti e radiotelevisive, pur concretandosi in opere destinate a migliorare le condizioni di vita degli uomini, tuttavia presentano delle caratteristiche, rispetto alle normali opere di trasformazioni urbanistiche, che ne fanno un unicum.
Esse, infatti, non hanno né volume né superficie, si sostanziano il più delle volte in entità di modeste dimensioni, presentano nel mondo moderno (fondato sulla civiltà elettronica) un'importanza e capillarità di diffusione enorme, ne sono di regola ritenute disturbatrici, per ciò che concerne il semplice fatto della loro esistenza, delle condizioni di residenzialità sul territorio.
La stessa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sul problema della rilevanza ai fini urbanistici dell'attività d'installazione d'alcune antenne di trasmissione radiotelevisiva (e quindi della soggezione o meno delle medesime al regime concessorio), ha affermato per ciò che attiene alle antenne che esse, prive di volume e di superficie, non possono determinare un apprezzabile mutamento dell'ambiente od arrecare un qualche disturbo alle condizioni di residenzialità del territorio.
L'installazione di un palo in metallo atto al sostegno dell'antenna ricetrasmittente costituisce un'opera strettamente necessaria all'installazione dell'impianto per radioamatore.
L'opera in questione, infatti, risulta strutturalmente in servizio dell'antenna ricetrasmittente, costituendone il presupposto indispensabile per l'installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto.
L'antenna ricetrasmittente non potrebbe, in altri termini, stare sul tetto, e quindi operare, senza l'ausilio del supporto in metallo.
Il traliccio, ancorato al basamento situato sul terreno di proprietà del ricorrente, non costituisce quindi un'opera "eccedente" l'uso normale, sebbene un'opera strettamente necessaria ed indispensabile all'installazione dell'impianto ricetrasmittente.
L'opera in oggetto risulta priva di volume e superficie ed è del tutto inidonea, per le sue caratteristiche qualitative e quantitative, a determinare una stabile e significativa modificazione dello stato dei luoghi.
Consegue, pertanto, che l'opera in questione non necessita per la sua realizzazione di alcuna preventiva concessione/autorizzazione edilizia.
Posto, invero, che l'opera di cui trattasi non risulta assoggettabile al regime concessorio/autorizzativo, consegue che, nella specie, non è necessario richiedere la concessione edilizia.
Con sentenza n. 642 del 15.12.1986 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha, al riguardo, stabilito che "è illegittimo l'ordine di demolizione di alcune antenne trasmittenti radiotelevisive, installate in difetto di concessione edilizia, ove non siano tali da determinare una trasformazione urbanistica e edilizia, non provocando un'apprezzabile mutamento del territorio".
Tale principio trova piena applicazione nella fattispecie in oggetto dimostrando come secondo l'orientamento del Consiglio di Stato non occorre la concessione edilizia.
Con sentenza n. 594 del 20.10.1988 il Consiglio di Stato nella vertenza tra un radioamatore (il Sig. Daddario) contro un'ordinanza di demolizione del traliccio emessa dal Comune di Bolzano ha revocato la predetta ordinanza confermando che l'antenna di un impianto radioelettrico non necessita d'autorizzazioni edilizie non comportando trasformazione del territorio.
Il Tribunale Regionale Amministrativo del Piemonte con sentenza n. 163/93 nella vertenza fra il Sig. Fauro ed il Comune di La Cassa ha accolto il ricorso promosso dal radioamatore concedendo anche la sospensiva dell'esecuzione dell'ordinanza del Comune di demolizione del traliccio a sostegno delle antenne ricetrasmittenti per radioamatori senza la prescritta concessione edilizia.
La sentenza, conformemente alle altre decisioni in materia, ma in modo chiaro ed inequivoco ha affermato che le argomentazioni opposte dal ricorrente dovevano essere condivise.
Riportiamo per esteso quanto esposto nella sentenza:
"Il detto assunto va condiviso in quanto effettivamente, nella parte della considerazione, dinanzi indicata, non si fa alcuna menzione delle opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto, opere in previsione delle quali l'installazione d'impianti per le telecomunicazioni è subordinata anche alla concessione edilizia di cui all'art. 48. In sostanza nella specie l'installazione da parte del ricorrente di un traliccio in metallo ancorato a basamento in calcestruzzo avente altezza di m. 18 + 5 atto al sostegno d'antenna ricetrasmittente per radioamatore sarebbe stata subordinata alla concessione edilizia di cui all'art. 48 in quanto fossero state previste opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto in questione; poiché però come si è detto nella parte della considerazione, dinanzi indicata, non si fa alcun riferimento alle menzionate opere, è evidente che non si può ritenere realizzato l'intervento di cui trattasi costituito dall'installazione in precedenza specificata, senza la prescritta concessione edilizia come previsto dall'art. 91 septies della L.R. 56/77 e quindi, la parte della considerazione dinanzi indicata non può essere posta alla base dell'impugnata ordinanza del Sindaco di La Cassa".
E' opportuno segnalare la recentissima sentenza del Consiglio di Stato Sezione V del 7.9.1995 n. 1283 nella quale s'afferma che le opere afferenti l'installazione delle antenne trasmittenti radiotelevisive incluse le relative cabine di servizio non incidono sull'ambiente urbanistico circostante sotto il profilo qualitativo e quantitativo sì da determinare un apprezzabile mutamento di esso: non sono pertanto soggette a concessione edilizia.
Nel testo della sentenza si legge che la Sezione V ha già avuto modo di precisare come le opere per l'installazione d'antenne ricetrasmittenti non raggiungano la cosiddetta "soglia di rilevanza" che la renderebbe obiettivamente meritevole di considerazione nell'ambito dell'attività pubblicistica di regolamentazione degli interessi urbanistico edilizio.
La sentenza s'allinea con tutte quelle già precedentemente citate e conferma un orientamento giurisprudenziale ormai definitivo.
Le riportate sentenze non hanno fatto altro che confermare l'orientamento giurisprudenziale che nega la necessità della concessione edilizia per la semplice installazione di un palo o traliccio e dell'impianto d'antenne.
Le sentenze citate da controparte nelle sue deduzioni a verbale debbono considerarsi impropriamente citate od in ogni caso antecedenti ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

 

Esame delle domande di parte attrice

La difesa del Signor Biasoni chiede in questa sede che venga integralmente confermato il contenuto dell'ordinanza emessa dal Giudice di Busto Arsizio affermandosi il diritto dell'attore all'installazione dell'antenna sul tetto condominiale secondo le modalità previste dal progetto depositato consentendo altresì l'accesso al tetto dell'attore o di propri incaricati per le operazioni di montaggio e/o manutenzione consentendo altresì il passaggio dei cavi fino alla propria abitazione.
In questa sede si chiede altresì la condanna del Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato esercizio dell'attività di radioamatore per tutto il periodo da quando sono state formulate le richieste fino al momento dell'emissione dell'ordinanza.
L'accoglimento del ricorso comporta altresì l'obbligo per il Giudice di merito di provvedere alla liquidazione delle spese sia per il provvedimento d'urgenza che per il procedimento di merito.
Quanto sopra esposto i sottoscritti nella loro qualità ut supra

 

citano

 

il CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO VIALE DELLA RESISTENZA N. 109 in persona del suo amministratore Signor Francesco Tomba residente ad Origgio Via Circonvallazione n. 23 e nel domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Zeuli di Saronno Via Carcano n. 40,
a comparire per l'udienza del 16 novembre 1998 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio Sezione e Giudice Istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., locali soliti, ora di rito, con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge e comunque nel termine di almeno 20 giorni dalla data di udienza ai sensi dell'art. 166 c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua dichiarata contumacia per sentir accogliere le seguenti

 

conclusioni

Convalidarsi il provvedimento emesso dal G.I. dott. Limongelli del Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 10.6.1998
Conseguentemente ordinarsi al condominio di consentire all'attore l'installazione dell'antenna ad uso radioamatoriale secondo il progetto depositato in atti, nel procedimento d'urgenza autorizzando lo stesso direttamente o tramite i propri incaricati ad effettuare l'installazione comprensiva del passaggio dei cavi dal sistema d'antenna fino alla propria abitazione e degli eventuali controventi o tiranti che debbono garantire la sicurezza nell'installazione del traliccio accertandosi il diritto dell'attore alla suddetta installazione.
Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato esercizio dell'attività di radioamatore da parte dell'attore dal 1996 fino al momento dell'emissione dell'ordinanza, il tutto ex art. 1226 c.c..
Condannarsi il convenuto alle spese del procedimento d'urgenza nonché alle spese del presente procedimento di merito, comprensivo dei diritti e degli onorari di entrambi i procedimenti.

Si producono:

fascicolo del procedimento d'urgenza
copia dell'ordinanza 10.6.1998
copia ordinanza Tribunale di Biella

Milano/Busto Arsizio lì 19 giugno 1998

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta degli istanti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto ho notificato il sopra e retroesteso atto al CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO VIALE DELLA RESISTENZA N. 109 in persona del suo amministratore Signor Francesco Tomba nel suo domicilio di Origgio Via Circonvallazione n. 23 mediante consegna di copia a mani di

 

-ed altra copia nel domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Zeuli in Saronno Via Carcano n. 40 mediante consegna di copia a

 

 

Avendo ancora in mente il testo dell'ordinanza emessa dal Giudice Dr. Limongelli, valutai di poco interesse il testo del sopra citato, considerandolo ormai solamente un atto dovuto della vicenda, ma ........ dopo pochi giorni, l'Avv. Alberto Baccani mi fece pervenire una comunicazione nella quale mi comunicava che il condominio aveva immediatamente presentato ricorso avverso l'ordinanza, e che quindi..........

 

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