Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Ecco il testo del ricorso presentato dal condominio che l'Avv. Alberto Baccani mi fece pervenire in data 06/07/1998.

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART.669 terdecies

 

 

Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da Biasoni Daniele con gli Avv.ti Baccani Alberto di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio

 

CONTRO

 

Condominio Montesanto di Origgio - in persona del suo amministratore pro-tempore Rag. Tomba Francesco - con l'Avv. Zeuli Francesco di Busto Arsizio e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Via Mazzini n. 5, come da mandato a margine del presente atto

 

PREMESSO

 

che con provvedimento emesso in data 10.6.98, depositato in cancelleria in data 13.6.98 e non ancora notificato alla parte ricorrente (la notizia l'ha appresa dall'Egr. Collega avversario che con lettera datata 18.6.98 ne ha fatta comunicazione), il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio Dr. Limongelli concedeva al sig. Biasoni Daniele un'autorizzazione ad installare sul tetto dello stabile sito in Origgio - V.le della Resistenza n. 109, un'antenna con i cavi come da progetto di doc. 9, ove il Biasoni sia abilitato all'esercizio di radioamatore e l'installazione sia autorizzata dalla Pubblica Amministrazione, come da disciplina sulle telecomunicazioni (non parla di Pubblica Amministrazione per concessione edilizia);
che con tale provvedimento il Giudice disponeva altresì che il Biasoni, essendo condomino, può accedere sul tetto quando più gli aggrada;
che infine concedeva il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, per l'inizio della causa di merito;
che tale provvedimento è stato concesso ingiustamente ed è gravatorio per gli odierni ricorrenti, per cui ne chiedono la revoca per i seguenti

 

MOTIVI

La tesi che l'egr. sig. Giudice delegato a trattare la pratica ha assunto, è che l'antenna per radioamatori (di tipo speciale - basta esaminare il progetto e vedere le dimensioni), potesse essere messa sul tetto, ed ha piegato tutta la realtà processuale su questo tipo di tesi, ed è ovvio che ciò avvenga.
Non è ovvia invece l'accettazione supina di tale tesi avanzata dal sig. Giudice di prime cure, da parte dei ricorrenti.

Il Giudice parla di:
un agire furbesco attribuito al condominio,
di resistenza temeraria del condominio,
di violazione dell'art. 21 della Costituzione,
di assunta mala fede del condominio
di produzione di foto per ingannarlo
infine dice che non occorre alcuna autorizzazione amministrativa sotto il profilo edilizio.

Quindi ha autorizzato, il primo Giudice, l'installazione sul tetto dello stabile sito in Origgio, dell'antenna.
Non dà modalità, ma fa riferimento al progetto allegato e prodotto dal primo ricorrente Biasoni, e poi alla fine dice che il Biasoni stesso può accedere sul tetto non quando è necessario, ma quando gli aggrada.
Il condominio resistente impugna e contesta innanzitutto il provvedimento ed anche in particolare, la motivazione posta alla base del medesimo.
L'essere furbi può essere anche una virtù, ma il Giudice in questo caso lo classifica come un difetto. Inoltre è difficile che le assemblee siano "furbe", osserva la difesa di parte ricorrente. E' difficile, per le stesse, la formazione di una volontà ordinaria e di conseguenza non si vede quale furbizia potesse dimostrare il condominio, se non difendere un proprio diritto: che era quello più pregiato, invocato dal primo Giudice ex art. 21 Costituzione, che riguarda la tutela della propria salute. Ed i condomini volevano con questo evitare un danno biologico.
Vibratamente il condominio contesta l'attribuita mala fede datagli dal Giudice, e chiede che questa pronuncia venga rettificata, perché Biasoni poteva iniziare il giudizio quando voleva, e non gli è mai stato impedito.
Poteva quest'ultimo, impugnare anche le delibere che invece sono diventate definitive, e la cosa viene additata per le pronunce dell'On.le Collegio.
Poi non è vero che il condominio produceva una fotografia, ma produceva 6 foto tutte di uguali dimensioni. Naturalmente non ha dato spiegazioni di come si leggessero le foto, né in senso positivo né in senso negativo, perché bastava esaminarle! Che però queste foto fossero ritenute strumento d'inganno, è cosa veramente strana! Si dolgono i condomini di quest'accusa e si augurano che il Tribunale per la medesima ne faccia giustizia.
Le foto sono state scattate con l'intento di dimostrare al sig. Giudice, ed è stato trattato oralmente l'argomento, che accanto alle due costruzioni non vi erano altri condomini. Questo era lo scopo di aver fotografato i condomini a distanza.
Nelle difese non è mai stato detto che i condomini avessero un grosso prato allegato e che l'antenna potesse esser messa su questo grosso prato!
E' stato detto invece, negli atti, che l'antenna poteva essere messa a qualche metro dal balcone del Biasoni per facilitargli gli attacchi dei vari fili nel modo più tecnicamente valido. Inoltre a guardar bene le foto, e se ne fa cortese invito all'On.le Collegio, si vede la cinta. Ma essendo stata errata l'informazione del Giudice e potendosi vedere bene le foto, appare superfluo ed ultroneo dare ulteriori chiarimenti. Si può sbagliare, nella vita, ci possono essere tesi diverse. Non era il caso di parlare, in questa fattispecie, di furbizia, di inganno proposto con le foto, di mala fede. Sinceramente il Collegio deve permettere ai condomini di dolersi di queste accuse che vengono contestate e sulle quali si attende giustizia.
Nella comparsa presentata davanti al Giudice dal condominio sono state spiegate le proprie difese le quali vengono in sintesi qui riproposte come motivo di doglianza, perché non esaminate in buona parte dal primo Giudice, e altre esaminate contraddittoriamente. Il primo Giudice non ha provveduto a rispondere ai singoli motivi pertanto gli stessi vengono riproposti all'esame dell'On.le Collegio. Ma c'è stata una trattativa proprio nel senso del procedimento monitorio, e si erano superate diverse difficoltà. Ciò in quanto il condominio ha messo a disposizione del Biasoni, cosa che qui rifà, lo spazio comune circostante il condominio stesso sul quale potesse installare l'antenna che controparte dice nei documenti prodotti, che doveva essere alta circa 15 metri, sempre sotto l'osservanza delle norma di legge che regolano l'argomento. Quindi vi è la possibilità che questa antenna sia collocata sullo spazio adiacente al condominio.
E la soluzione del problema veniva effettuata anche con una pace generale tra i condomini ed il Biasoni, cosa di rilevante importanza nella vita dei condomini. Il primo Giudice nulla riferisce di preciso e di tecnico su questa soluzione prospettata dal condominio. Lo stesso si è lasciato prendere dal convincimento silenzioso tratto dai documenti avversi, li ha dati per scontati, e quindi implicitamente ha detto che non poteva essere messa l'antenna sullo spazio comune! Spazio comune che non sono i prati che circondano il condominio (questi sono stati fotografati perché si vedesse che non ci sono condomini adiacenti che potessero coprire l'antenna messa nel cortile del condominietto).
Ora, perché l'antenna venga posta sui condomini, è perché in un centro abitato esistendo un condominio in mezzo ad altri, necessariamente l'antenna viene collocata sul tetto, perché possa recepire e trasmettere le onde in maniera più completa. Ma nel nostro caso, dal momento che non vi sono condomini intorno, l'antenna anche su un traliccio può benissimo svolgere la sua funzione in maniera perfetta. Questa è in sintesi la tesi del condominio.
Il Giudice non ha detto perché è infondata, e non ha dato idonee spiegazioni, non rispondendo alle difese proposte dagli odierni ricorrenti, venendo ad essere così la motivazione carente.
Infine, dice il Giudice che non occorre, per l'installazione dell'antenna de qua, nessuna autorizzazione amministrativa e cita una lontana decisione del Consiglio di Stato del 20.5.1988. Per altre decisioni che ha prodotto nel corso del giudizio il condominio, ritiene invece che sia necessaria l'autorizzazione amministrativa, anche per non essere coinvolto anche in sanzioni di carattere penale in caso di non opposizione all'installazione di antenna.
Il Consiglio di Stato - Sez. 5 - decisione 20.1.1998 (recentissima) n. 415, Pres. Ruoppolo rel. Maruotti (Sholtz contro il Comune di Brennero), in sintesi dice "per l'antenna stazione radio occorre concessione edilizia ex L. 28.1.1977 n. 10 art. 1" e ciò si ricava dalla seguente massima." ai sensi dell'art.1 L. 28.1.1977 n. 10 è soggetta a rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale per cui necessita di concessione edilizia la realizzazione di un'antenna per trasmissioni radio nel caso alta mt. 8 (si badi bene di altezza inferiore a quella che vuole installare Biasoni) saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti". Questa massima rende giustizia alle tesi tecniche proposte dalla difesa del condominio. Il primo Giudice è stato di parere diverso. Si chiede che venga riesaminata la questione da parte del Collegio, perché rilevi che il Giudice di prime cure non poteva pronunciare il provvedimento che ha emesso se non ricorrono gli estremi di legge. Nel caso in esame mancavano tutte le condizioni di legge.
E doveva esaminare, il Giudice l'alternativa nella proposizione dell'antenna sul tetto o sul terreno e non ha dato una soluzione tecnica. Ha semplicemente creduto alle tesi avverse, tesi di un altro elettricista che ha ritenuto di maggior credito da quello indicato dal condominio, senza motivare il perché ha scelto una tesi anziché l'altra.
Comunque doveva produrre, a scanso di responsabilità del condominio con cui l'antenna poi formerebbe un corpo unico, tanto per aggiungere altro per amor di arte, la proposta della polizza.
L'Amministratore del condominio non è uno scienziato, non può permettersi di portare sul tavolo del Giudice di prime cure trattati scientifici o consulenti tecnici atti a dimostrare che le emissioni elettromagnetiche che partono dall'antenna costituiscono un danno alla salute, altrettanto tutelabile dalla Costituzione italiana con articoli di primaria importanza rispetto all'art. 21. Si parla tanto di inquinamento, in questi periodi. E' senz'altro un aspetto nuovo di un danno che si contrappone alla salute. Sarà l'On.le Collegio ad occuparsi del problema, come ha sempre fatto nel passato nel risolvere problemi nuovi nei quali la collettività è arrivata anche in ritardo. Si produce un commento alla sentenza sopra citata del Consiglio di Stato, molto interessante circa l'argomento in questione, al quale la difesa fa integralmente richiamo, non apparendo agevole sintetizzarlo, perché è molto più chiara la lettura originale del testo, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante di questa difesa. Per tutto ciò premesso il Rag. Tomba Francesco, nella sua qualità di amministratore del Condominio Montesanto, rappresentato e difeso come in atti

 

PROPONE

 

reclamo avverso il provvedimento sopra indicato del primo Giudice, chiedendone l'immediata revoca, e ne

 

CHIEDE

 

inoltre la sospensione dell'esecuzione.

Subordinatamente, qualora l'On.le Collegio ritenesse che sia possibile installare il tipo di antenna, perché il G.D. non ha mai specificato nel provvedimento che ha fatto tra le parti quale tipo, misure e caratteristiche debba avere, ma fa riferimento solamente a dei documenti, che pone notevoli difficoltà in caso di esecuzione, si chiede che la stessa, sempre che abbia le caratteristiche di legge e non sia di nocumento alla salute ed agli apparecchi radio degli altri condomini, che sia installata nello spazio comune del condominio, nel punto che meglio il sig. Biasoni troverà, previa concessione edilizia da parte del Comune di Origgio ai sensi della L. 28.1.77 n. 10 art. 1.

Con osservanza.

 


Cominciai a notare una nube nera che volteggiava sopra di me, ed ebbi così la conferma della reale esistenza della famosissima "nuvola di Fantozzi"!

 

        

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