TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART.669 terdecies
Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da Biasoni Daniele con gli
Avv.ti Baccani Alberto di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio
CONTRO
Condominio Montesanto di Origgio -
in persona del suo
amministratore pro-tempore Rag. Tomba Francesco - con l'Avv. Zeuli Francesco di Busto
Arsizio e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Via Mazzini n. 5, come
da mandato a margine del presente atto
PREMESSO
che con provvedimento emesso in data 10.6.98, depositato in
cancelleria in data 13.6.98 e non ancora notificato alla parte ricorrente (la notizia l'ha
appresa dall'Egr. Collega avversario che con lettera datata 18.6.98 ne ha fatta
comunicazione), il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio Dr. Limongelli concedeva al sig.
Biasoni Daniele un'autorizzazione ad installare sul tetto dello stabile sito in Origgio -
V.le della Resistenza n. 109, un'antenna con i cavi come da progetto di doc. 9, ove il
Biasoni sia abilitato all'esercizio di radioamatore e l'installazione sia autorizzata
dalla Pubblica Amministrazione, come da disciplina sulle telecomunicazioni (non parla di
Pubblica Amministrazione per concessione edilizia);
che con tale provvedimento il Giudice disponeva altresì che il Biasoni, essendo
condomino, può accedere sul tetto quando più gli aggrada;
che infine concedeva il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, per
l'inizio della causa di merito;
che tale provvedimento è stato concesso ingiustamente ed è gravatorio per gli odierni
ricorrenti, per cui ne chiedono la revoca per i seguenti
MOTIVI
La tesi che l'egr. sig. Giudice delegato a trattare la pratica ha
assunto, è che l'antenna per radioamatori (di tipo speciale - basta esaminare il progetto
e vedere le dimensioni), potesse essere messa sul tetto, ed ha piegato tutta la realtà
processuale su questo tipo di tesi, ed è ovvio che ciò avvenga.
Non è ovvia invece l'accettazione supina di tale tesi avanzata dal sig. Giudice di prime
cure, da parte dei ricorrenti.
Il Giudice parla di:
un agire furbesco attribuito al condominio,
di resistenza temeraria del condominio,
di violazione dell'art. 21 della Costituzione,
di assunta mala fede del condominio
di produzione di foto per ingannarlo
infine dice che non occorre alcuna autorizzazione amministrativa sotto il profilo
edilizio.
Quindi ha autorizzato, il primo Giudice, l'installazione sul tetto
dello stabile sito in Origgio, dell'antenna.
Non dà modalità, ma fa riferimento al progetto allegato e prodotto dal primo ricorrente
Biasoni, e poi alla fine dice che il Biasoni stesso può accedere sul tetto non quando
è necessario, ma quando gli aggrada.
Il condominio resistente impugna e contesta innanzitutto il provvedimento ed anche in
particolare, la motivazione posta alla base del medesimo.
L'essere furbi può essere anche una virtù, ma il Giudice in questo caso lo classifica
come un difetto. Inoltre è difficile che le assemblee siano "furbe", osserva la
difesa di parte ricorrente. E' difficile, per le stesse, la formazione di una volontà
ordinaria e di conseguenza non si vede quale furbizia potesse dimostrare il condominio, se
non difendere un proprio diritto: che era quello più pregiato, invocato dal primo Giudice
ex art. 21 Costituzione, che riguarda la tutela della propria salute. Ed i condomini
volevano con questo evitare un danno biologico.
Vibratamente il condominio contesta l'attribuita mala fede datagli dal Giudice, e chiede
che questa pronuncia venga rettificata, perché Biasoni poteva iniziare il giudizio quando
voleva, e non gli è mai stato impedito.
Poteva quest'ultimo, impugnare anche le delibere che invece sono diventate definitive,
e la cosa viene additata per le pronunce dell'On.le Collegio.
Poi non è vero che il condominio produceva una fotografia, ma produceva 6 foto tutte
di uguali dimensioni. Naturalmente non ha dato spiegazioni di come si leggessero le foto,
né in senso positivo né in senso negativo, perché bastava esaminarle! Che però queste
foto fossero ritenute strumento d'inganno, è cosa veramente strana! Si dolgono i
condomini di quest'accusa e si augurano che il Tribunale per la medesima ne faccia
giustizia.
Le foto sono state scattate con l'intento di dimostrare al sig. Giudice, ed è stato
trattato oralmente l'argomento, che accanto alle due costruzioni non vi erano altri
condomini. Questo era lo scopo di aver fotografato i condomini a distanza.
Nelle difese non è mai stato detto che i condomini avessero un grosso prato allegato e
che l'antenna potesse esser messa su questo grosso prato! E' stato detto invece, negli
atti, che l'antenna poteva essere messa a qualche metro dal balcone del Biasoni per
facilitargli gli attacchi dei vari fili nel modo più tecnicamente valido. Inoltre a
guardar bene le foto, e se ne fa cortese invito all'On.le Collegio, si vede la cinta. Ma
essendo stata errata l'informazione del Giudice e potendosi vedere bene le foto, appare
superfluo ed ultroneo dare ulteriori chiarimenti. Si può sbagliare, nella vita, ci
possono essere tesi diverse. Non era il caso di parlare, in questa fattispecie, di
furbizia, di inganno proposto con le foto, di mala fede. Sinceramente il Collegio deve
permettere ai condomini di dolersi di queste accuse che vengono contestate e sulle quali
si attende giustizia.
Nella comparsa presentata davanti al Giudice dal condominio sono state spiegate le
proprie difese le quali vengono in sintesi qui riproposte come motivo di doglianza, perché
non esaminate in buona parte dal primo Giudice, e altre esaminate contraddittoriamente. Il
primo Giudice non ha provveduto a rispondere ai singoli motivi pertanto gli stessi vengono
riproposti all'esame dell'On.le Collegio. Ma c'è stata una trattativa proprio nel senso
del procedimento monitorio, e si erano superate diverse difficoltà. Ciò in quanto il
condominio ha messo a disposizione del Biasoni, cosa che qui rifà, lo spazio comune
circostante il condominio stesso sul quale potesse installare l'antenna che controparte
dice nei documenti prodotti, che doveva essere alta circa 15 metri, sempre sotto
l'osservanza delle norma di legge che regolano l'argomento. Quindi vi è la
possibilità che questa antenna sia collocata sullo spazio adiacente al condominio.
E la soluzione del problema veniva effettuata anche con una pace generale tra i condomini
ed il Biasoni, cosa di rilevante importanza nella vita dei condomini. Il primo Giudice
nulla riferisce di preciso e di tecnico su questa soluzione prospettata dal condominio. Lo
stesso si è lasciato prendere dal convincimento silenzioso tratto dai documenti avversi,
li ha dati per scontati, e quindi implicitamente ha detto che non poteva essere messa
l'antenna sullo spazio comune! Spazio comune che non sono i prati che circondano il
condominio (questi sono stati fotografati perché si vedesse che non ci sono condomini
adiacenti che potessero coprire l'antenna messa nel cortile del condominietto).
Ora, perché l'antenna venga posta sui condomini, è perché in un centro abitato
esistendo un condominio in mezzo ad altri, necessariamente l'antenna viene collocata sul
tetto, perché possa recepire e trasmettere le onde in maniera più completa. Ma nel
nostro caso, dal momento che non vi sono condomini intorno, l'antenna anche su un
traliccio può benissimo svolgere la sua funzione in maniera perfetta. Questa è in
sintesi la tesi del condominio.
Il Giudice non ha detto perché è infondata, e non ha dato idonee spiegazioni, non
rispondendo alle difese proposte dagli odierni ricorrenti, venendo ad essere così la
motivazione carente.
Infine, dice il Giudice che non occorre, per l'installazione dell'antenna de qua, nessuna
autorizzazione amministrativa e cita una lontana decisione del Consiglio di Stato del
20.5.1988. Per altre decisioni che ha prodotto nel corso del giudizio il condominio,
ritiene invece che sia necessaria l'autorizzazione amministrativa, anche per non essere
coinvolto anche in sanzioni di carattere penale in caso di non opposizione
all'installazione di antenna.
Il Consiglio di Stato - Sez. 5 - decisione 20.1.1998 (recentissima) n. 415, Pres. Ruoppolo
rel. Maruotti (Sholtz contro il Comune di Brennero), in sintesi dice "per l'antenna
stazione radio occorre concessione edilizia ex L. 28.1.1977 n. 10 art. 1" e ciò si
ricava dalla seguente massima." ai sensi dell'art.1 L. 28.1.1977 n. 10 è soggetta a
rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti trasformazione del
territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed
edilizi ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico
o anche solo funzionale per cui necessita di concessione edilizia la realizzazione di
un'antenna per trasmissioni radio nel caso alta mt. 8 (si badi bene di altezza inferiore a
quella che vuole installare Biasoni) saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi
circostanti". Questa massima rende giustizia alle tesi tecniche proposte dalla difesa
del condominio. Il primo Giudice è stato di parere diverso. Si chiede che venga
riesaminata la questione da parte del Collegio, perché rilevi che il Giudice di prime
cure non poteva pronunciare il provvedimento che ha emesso se non ricorrono gli estremi di
legge. Nel caso in esame mancavano tutte le condizioni di legge.
E doveva esaminare, il Giudice l'alternativa nella proposizione dell'antenna sul tetto o
sul terreno e non ha dato una soluzione tecnica. Ha semplicemente creduto alle tesi
avverse, tesi di un altro elettricista che ha ritenuto di maggior credito da quello
indicato dal condominio, senza motivare il perché ha scelto una tesi anziché l'altra.
Comunque doveva produrre, a scanso di responsabilità del condominio con cui l'antenna poi
formerebbe un corpo unico, tanto per aggiungere altro per amor di arte, la proposta della
polizza.
L'Amministratore del condominio non è uno scienziato, non può permettersi di portare sul
tavolo del Giudice di prime cure trattati scientifici o consulenti tecnici atti a
dimostrare che le emissioni elettromagnetiche che partono dall'antenna costituiscono un
danno alla salute, altrettanto tutelabile dalla Costituzione italiana con articoli di
primaria importanza rispetto all'art. 21. Si parla tanto di inquinamento, in questi
periodi. E' senz'altro un aspetto nuovo di un danno che si contrappone alla salute. Sarà
l'On.le Collegio ad occuparsi del problema, come ha sempre fatto nel passato nel risolvere
problemi nuovi nei quali la collettività è arrivata anche in ritardo. Si produce un
commento alla sentenza sopra citata del Consiglio di Stato, molto interessante circa
l'argomento in questione, al quale la difesa fa integralmente richiamo, non apparendo
agevole sintetizzarlo, perché è molto più chiara la lettura originale del testo, il cui
contenuto è da considerarsi parte integrante di questa difesa. Per tutto ciò premesso il
Rag. Tomba Francesco, nella sua qualità di amministratore del Condominio Montesanto,
rappresentato e difeso come in atti
PROPONE
reclamo avverso il provvedimento sopra indicato del primo Giudice,
chiedendone l'immediata revoca, e ne
CHIEDE
inoltre la sospensione dell'esecuzione.
Subordinatamente, qualora l'On.le Collegio ritenesse che sia possibile
installare il tipo di antenna, perché il G.D. non ha mai specificato nel provvedimento
che ha fatto tra le parti quale tipo, misure e caratteristiche debba avere, ma fa
riferimento solamente a dei documenti, che pone notevoli difficoltà in caso di
esecuzione, si chiede che la stessa, sempre che abbia le caratteristiche di legge e non
sia di nocumento alla salute ed agli apparecchi radio degli altri condomini,
che sia
installata nello spazio comune del condominio, nel punto che meglio il sig. Biasoni
troverà, previa concessione edilizia da parte del Comune di Origgio ai sensi della L.
28.1.77 n. 10 art. 1.
Con osservanza.